Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6932/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6932/2017 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...]e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), nata a [...] il [...], entrambi residenti a [...]
n. 3, rappr.ti e difesi dall'AVV. ROBERTA FARINA (c.f. ) ed elett.te C.F._3 domiciliati presso il suo studio legale in Cagliari alla v. Tuveri n. 47, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
contro
, (c.f. ), residente in [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._4
dall'AVV. CARLO ANGIOY (c.f. e presso lo stesso elettivamente C.F._5
domiciliato in Assemini nella Via Carmine 118, pec tel 0709477222, fax Email_1
1782728344, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, , deceduta, , , in proprio e in Controparte_2 CP_3 CP_4 qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'AVV. CARLO ANGIOY e presso lo Controparte_2
stesso domiciliati in Assemini Via Carmine 118
CONVENUTI
e contumace a seguito della riassunzione, in precedenza Controparte_5 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Andreozzi, CONVENUTO CONTUMACE
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi Controparte_6 C.F._6
residente in [...] 09014 Carloforte, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via
Donizetti 68 presso lo studio degli AVV.TI ST ZZ ( ) e GI C.F._7
pagina 1 di 19
/Fax 0703495232 - che lo rappresentano e difendono in virtù di Email_3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
ER TO
, (p.iva ), in persona del suo Controparte_7 P.IVA_1
titolare con sede legale a Carbonia, Via Sanzio 99/4, ivi domiciliata, nella Via Controparte_7
San Ponziano,2, presso lo studio dell'AVV. FABIO CHIAPPERINI (c.f. ), PEC C.F._9
fax 0781/660717, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale Email_4
rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione
ER TO
CONCLUSIONI Nell'interesse degli attori: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Accertare e dichiarare la presenza delle infiltrazioni nella terrazza ad uso esclusivo che funge anche da lastrico solare e per l'effetto condannare il , in persona dell'amministratore pro Controparte_8 tempore, all'esecuzione delle opere di ripristino necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni che provocano danni all'appartamento di proprietà dei Sig.ri e . 2) Accertare e dichiarare la Pt_1 Pt_2 sussistenza dei danni patrimoniali sofferti e, per l'effetto, condannare il Controparte_8 in persona dell'amministratore pro tempore, e i sig.ri , Controparte_2 CP_3 CP_1
e per la quota di loro spettanza, al pagamento a favore dei signori e CP_4 Parte_2 Pt_1
della somma di € 5.686,93 (oltre le somme che verranno accertate in corso di causa), oltre
[...]
interessi dalla domanda al saldo. 3) Accertare e dichiarare la sussistenza di danni non patrimoniali sofferti dai sig.ri e a fronte del limitato godimento della propria abitazione e Parte_1 Parte_2 dei disagi sopportati e, per l'effetto liquidare gli stessi in via equitativa e condannare al relativo risarcimento il in persona dell'amministratore pro tempore e i sig.ri Controparte_8
e , per la quota di loro spettanza, oltre CP_3 CP_1 CP_4 Controparte_2
interessi dalla domanda al saldo. 4) In subordine, nel caso in cui venga accertata la responsabilità o corresponsabilità dei terzi chiamati in causa, e del Direttore dei Controparte_7 lavori ing. , per l'effetto condannare gli stessi, nella misura di loro spettanza, al risarcimento CP_6
ai signori e dei danni patrimoniali e non subiti e subendi, così come saranno quantificati in Pt_1 Pt_2
corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo. 5) In ogni caso condannare il Controparte_8
in persona dell'amministratore pro tempore e i sig.ri
[...] CP_3 CP_1
e a rifondere agli attori le spese afferenti il giudizio di accertamento CP_4 Controparte_2 tecnico preventivo (RG 7768/2016 Tribunale Ordinario di Cagliari), quantificate in € 3.930,70
pagina 2 di 19 comprensive delle spese vive sostenute ( contributo unificato pari ad € 118,50, marca da bolla € 27,00), delle spese legali pari ad € 1.605,03 e delle spese liquidate al CTU pari ad € 2.180,17. 6) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Nell'interesse di , e : In via principale accertare e CP_1 CP_3 CP_4
dichiarare l'estraneità dei convenuti e anche in qualità di CP_1 CP_3 CP_4
eredi di NA MA rispetto ai danni subiti e subendi da parte dei Sig.ri e , come CP_2 Pt_1 Pt_2 dagli stessi quantificati e richiesti in citazione e per l'effetto rigettare l'avversa domanda con vittoria nelle spese. In subordine e salvo gravame, per mero tuziorismo, rideterminare il grado di responsabilità, Con e il conseguente risarcimento del danno a carico dei convenuti per il verificarsi dei fatti per cui è causa accertandone il contributo causale. In ogni caso Condannare il al Controparte_8
Con pagamento delle spese legali sostenute dagli odierni esponenti da distrarsi in favore dell'odierno procuratore il quale si dichiara antistatario, ed in ogni caso dichiarare l'obbligo per il condominio a Con tenere indenne i convenuti dalle spese eventualmente dovute da questi ultimi nei confronti delle altre parti processuali.
Nell'interesse della : In via preliminare principale: a) Accertare e dichiarare che il Controparte_7
condominio , è decaduto dalla garanzia ex art. 1667 c.c. nei confronti dell'appaltatrice Controparte_8
avendo la committente accettato espressamente l'opera, Controparte_7
collaudata dalla D.L. e pagato i relativi compensi pattuiti in contratto. b) In via preliminare subordinata:
Accertare e dichiarare che il è decaduto dalla garanzia ex art. 1667 c.c. 2° e 3° c. per CP_8
omessa denuncia dei vizi entro il termine di 60 gg. e conseguente prescrizione dell'azione contro l'appaltatore per decorrenza del termine biennale. c) In via preliminare e degradata: Si eccepisce l'intervenuta decadenza della garanzia ex art. 1669 del c.c. per decorrenza dei termini di denuncia dei gravi difetti e dell'azione annuale. Nel merito in via principale: Accertare e dichiarare, sulla base dei fatti esposti in narrativa e degli elementi probatori emersi in istruttoria, che Controparte_7
ha eseguito i lavori di ristrutturazione per cui è causa secondo le regole dell'arte in virtù
[...]
dell'intervenuto collaudo e che i danni lamentati dagli attori sono dovuti alle cause individuate dai
VV.FF. intervenuti sul posto in occasione dell'evento metereologico del 4 ottobre 2014 e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande proposte nei confronti di , in Controparte_7
quanto infondate in fatto e in diritto, nonché la domanda attrice in caso di estensione automatica nei confronti di . Nel merito in via degradata: Nella denegata ipotesi Controparte_7
di accoglimento anche parziale delle avverse domande giudiziali rideterminare il grado di responsabilità, e il conseguente risarcimento del danno a carico di Controparte_7 CP_7
per il verificarsi dei fatti per cui è causa accertandone il contributo causale anche in concorso fra
[...]
pagina 3 di 19 le parti processuali. Con vittoria di compensi e spese anche del giudizio di danno temuto promosso in corso di causa dagli attori anche nei confronti di . Controparte_7
Nell'interesso del terzo chiamato ing. : In via principale: accertare e dichiarare Controparte_6
l'irrilevanza causale dell'opera del Direttore dei Lavori nella causazione dei vizi esecutivi lamentati dall'odierno attore e, per l'effetto, dichiararne il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Sempre in via principale: accertare e dichiarare che l'ing. ha operato e vigilato senza alcuna CP_6 autonomia decisionale e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda, anche dalla domanda attorea in virtù dell'estensione automatica al terzo chiamato, in quanto destituita di fondamento alcuno per i motivi sopra esposti. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'ing. nella causazione dei predetti vizi esecutivi, accertarsi il grado di CP_6
responsabilità della DL e quello del Condominio- e di tutte le parti in causa in CP_9 proporzione all'autonomia decisionale di ciascuno in fase di esecuzione dell'opera viziata, col conseguente ristoro del danno da determinarsi in corso di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e hanno esposto di essere Parte_1 Parte_2
comproprietari di un immobile al quinto piano di uno stabile condominiale sito in Cagliari alla via
Donizetti n. 3; che parte dell'immobile è sottostante ad una terrazza di copertura che svolge sia funzione di lastrico solare di parte del condominio che di terrazza ad uso esclusivo della proprietà indivisa dei sigg.ri proprietari dell'attico situato al piano sesto;
che il 4 ottobre 2014, dopo CP_10 un violento nubifragio, nell'appartamento dei coniugi si è verificata una importante infiltrazione di Pt_1 acqua dal solaio di copertura dell'immobile dovuta, verosimilmente, alle acque piovane accumulatesi nella terrazza/lastrico sovrastante;
che l'accumulo di acqua nel terrazzo/lastrico sovrastante ha raggiunto un colmo di circa 40 cm, causando le infiltrazioni nel solaio dei che l'acqua è confluita Pt_1 anche all'interno dell'attico al sesto piano, attraversando lo stesso e invadendo la tromba delle scale condominiali, il vano ascensore e l'appartamento sottostante dei coniugi che dalla relazione di Pt_1
intervento dei Vigili del Fuoco è emerso che la superficie della terrazza è stata completamente allagata dai violenti temporali del 4.10.2014 per l'insufficiente e/o mancato deflusso delle acque meteoriche dal passaggio di scolo che risultava ostruito (doc. 3 parte attrice); che le infiltrazioni hanno arrecato gravi danni ai muri, alle tende, ai lampadari, ai mobili e agli infissi e ai beni dei coniugi che più volte Pt_1
gli attori, dapprima personalmente e poi tramite loro legale, hanno chiesto il risarcimento dei danni sia al che ai proprietari ma invano;
che i coniugi hanno proposto istanza di CP_8 CP_10 Pt_1
mediazione conclusasi, tuttavia, con verbale negativo in quanto sia il che la famiglia CP_8
in sede di mediazione, non hanno accolto le doglianze dei sigg.ri né le loro CP_10 CP_11
pagina 4 di 19 richieste risarcitorie, ribadendo di non avere alcuna responsabilità per i danni verificatisi;
che in data
27.07.2016 gli attori hanno depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., anche alla luce dell'urgenza di far fronte alla situazione di insalubrità verificatasi a causa della presenza di muffe e di macchie di umidità nelle pareti dell'abitazione che hanno reso le camere da letto inidonee al soggiorno, così come attestato in data 22.04.2016 dall' in occasione di un sopralluogo CP_12 nell'appartamento (doc. 10 parte attrice); che all'udienza presidenziale fissata a seguito dell'accoglimento del ricorso ex art. 696 c.p.c., in data 19.09.2016, il non si è costituito;
CP_8 che, nell'intento di trovare una composizione bonaria della lite, i coniugi hanno formulato al Pt_1
nella persona dell'amministratrice sig.ra una proposta in cui si chiedeva il CP_8 Per_1
risarcimento dei danni così come quantificati dal c.t.u. incaricato dal tribunale, oltre le spese sostenute per l'a.t.p., ripartite nella misura dei 2/3 a carico del Condominio e del restante 1/3 a carico dei coniugi che, nonostante tutti i tentativi di composizione bonaria, il Condominio e la famiglia CP_10
hanno sempre mantenuto un atteggiamento di disinteresse nei confronti delle richieste CP_10 degli attori;
che le perduranti infiltrazioni d'acqua che continuano a verificarsi in occasione dei fenomeni temporaleschi di non lieve entità, hanno limitato e limitano il diritto dei proprietari
[...]
di godere pienamente della propria abitazione e la possibilità di utilizzo della casa. Pt_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.11.2017 si è costituito il Controparte_13
esponendo che l'allagamento della terrazza del 4.10.2014 è stato causato da un evento
[...]
atmosferico eccezionale;
che in quell'occasione la maggior parte dei danni subiti dagli attori era concentrata nella parte dell'abitazione che si trova non sotto il lastrico solare bensì sotto l'appartamento dei signori;
che, dunque, l'acqua, tracimando dalla terrazza, aveva invaso l'abitazione dei Parte_4
predetti e da lì (non essendovi, come accertato dal CTU in sede di ATP, alcuna Parte_4
impermeabilizzazione dei solai) si era infiltrata nell'abitazione dei signori e (oltre che nel Pt_1 Pt_2
vano scale e nel vano ascensore del condominio); che, come accertato dai Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'evento del 4.10.2014 su richiesta degli attori, il canale di scolo della terrazza era risultato ostruito;
che di tale fatto non può in alcun modo essere ritenuto responsabile il
Condominio ma unicamente i proprietari esclusivi della terrazza-/astrico solare, ovvero i convenuti che ne dovevano curare la manutenzione ordinaria e la pulizia;
che tra le altre concause CP_14 dell'evento dannoso ascrivibili ai sigg.ri il c.t.u. in sede di ATP ha riscontrato la scarsa CP_10
qualità e manutenzione degli infissi dell'abitazione e l'“esecuzione non a regola d'arte Parte_4 dello strato impermeabile nel “punto critico” corrispondente alla soglia di accesso al terrazzo”, attraverso i quali si infiltra l'acqua in occasione di intense precipitazioni, così come la “mancanza di tenuta dello strato impermeabile sottostante la pavimentazione del terrazzo di copertura”; che la pagina 5 di 19 guaina impermeabile realizzata tra il 2009 e il 2010 non fornirebbe, a detta del c.t.u., garanzia alcuna di tenuta all'acqua piovana (con 5 punti di perdita localizzati in posizioni differenti). Per le ragioni supra esposte il ha chiamato in garanzia l'impresa che aveva effettuato i lavori di rifacimento CP_8
CP_ integrale della terrazza, ovvero la ditta e il Direttore dei Lavori Controparte_7
Ing. che aveva attestato lo svolgimento e l'esecuzione dei lavori da parte Controparte_6
dell'impresa appaltatrice secondo le norme vigenti e a regola d'arte.
Il ha, altresì, esposto che solo dalla lettura della relazione del Direttore dei lavori ha CP_8
appreso che la ditta esecutrice aveva eseguito, difformemente da quanto pattuito, dei lavori aggiuntivi, senza oneri ulteriori, tra i quali “incollaggio dei materassini coibenti forniti dal proprietario dell'appartamento posto immediatamente aldi sotto dell'area di intervento” (ovvero i signori e Pt_1
); che tale variazione non era stata in alcun modo autorizzata né comunicata preventivamente al Pt_2
Condominio, né dall'impresa, né dal Direttore dei Lavori, né dai signori e;
che per tali Pt_1 Pt_2
ragioni dei danni derivanti dalla mancata tenuta dello strato impermeabile della terrazza devono dunque essere ritenuti responsabili l'impresa esecutrice dei lavori , unitamente al Direttore dei Controparte_7
Lavori Ing. e i sigg.ri che con il loro comportamento hanno contribuito ai danni CP_6 Parte_4
lamentati poiché il posizionamento dei suddetti materassini ha comportato un innalzamento del livello della pavimentazione della terrazza, rendendo minimo il dislivello con la soglia di ingresso
Con dell'appartamento dei signori e contribuendo alla tracimazione dell'acqua all'interno CP_2
dell'appartamento di questi ultimi e, dunque, alla maggior parte dei danni lamentati dagli attori;
che, infine, non corrisponde al vero che il non ha mai tentato di risolvere in via stragiudiziale la CP_8
controversia; che, al contrario, ogni tentativo in senso conciliativo da parte del è stato CP_8
vanificato dall'atteggiamento non collaborativo tenuto dagli attori, i quali hanno impedito che l'impresa che aveva eseguito i lavori nel 2010 (la ) verificasse eventuali proprie Controparte_7
negligenze attraverso ulteriori prove di collaudo relativamente alle quali aveva manifestato la disponibilità ad effettuare a propria cura e spese i lavori necessari per la risoluzione del problema.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2 novembre 2017 si è costituito il convenuto
[...]
, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_3
Con Il convenuto ha esposto che il danno patito dagli attori è stato causato dall'inadeguatezza dei lavori svolti dall'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori sulla terrazza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.04.2018 si è costituita la
[...]
eccependo che in data 13.04.2010 il , Controparte_7 Controparte_13
committente dei lavori di rifacimento dello stabile, deputato a controllare – per il tramite del suo direttore dei lavori ing. – la qualità e quantità dei lavori eseguiti in appalto, ha collaudato CP_6
pagina 6 di 19 l'opera eseguita da , accettandola espressamente e pagando il relativo corrispettivo Controparte_7
pattuito in contratto;
che, così facendo, il committente ha riconosciuto l'esecuzione a regola d'arte dell'opera eseguita, la sua conformità al progetto elaborato e l'esatto adempimento della prestazione dedotta in contratto con la conseguente perdita della garanzia di cui all'art. 1667 c.c.; che il
Condominio conosceva, pertanto, la qualità e quantità dei lavori eseguiti, in particolare l'altezza della soglia d'accesso tra il pavimento della terrazza e l'appartamento al sesto piano, entrambi in uso esclusivo ai sigg.ri , accettando i lavori senza riserva e saldando i compensi in favore della Parte_4
ditta chiamata in causa;
che mai nessuna contestazione è stata mossa dal Condominio;
che quest'ultimo
è decaduto dalla garanzia di cui all'art. 1667, comma 1, poiché è stata dalla committente accettata senza riserve;
che, comunque, il ha omesso di denunciare i pretesi vizi all'appaltatore CP_8 [...]
nel termine di decadenza di 60 giorni dalla loro scoperta ex art. 1667, comma 2, c.c.; che è, CP_7 quindi, onere del , ove i predetti vizi o difetti fossero stati occulti, provare l'impedimento CP_8
della decadenza entro il termine di 60 giorni decorrenti dal 4.10.2014 o dalle successive comunicazioni degli attori dirette al Condominio per informarlo delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano sovrastante;
che, infine, si è prescritta l'azione di cui all'art. 1667, comma 3, c.c. per essere decorsi oltre due anni dalla consegna dell'opera (avvenuta il 13.04.2010) con collaudo positivo del direttore dei lavori ing. ; che i lavori eseguiti dalla sono consistiti nella demolizione del CP_6 Controparte_7
massetto e del pavimento esistenti, nella demolizione dello zoccolo battiscopa, nella posa del nuovo strato impermeabile, nella realizzazione di un massetto per sottofondi, ripristino dello scarico delle acque meteoriche, nella posa della nuova pavimentazione e di un nuovo zoccolo battiscopa;
che i predetti interventi, eseguiti sotto la vigilanza e il controllo del direttore dei lavori nominato, ing.
, sono stati collaudati positivamente il 13.04.2010 e consegnati e accettati dalla committente CP_6 come conformi al progetto e secondo le regole dell'arte; che dal giorno 13.04.2010 al 3.10.2014 non si
è mai verificata alcuna infiltrazione d'acqua nell'immobile degli attori, ciò a riprova che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte; che nella relazione dei Vigili del Fuoco, intervenuti il giorno del nubifragio su richiesta degli attori, si attestava che le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento al quinto piano erano state cagionate dall'ostruzione del canale di scolo della sovrastante terrazza e dalla conseguente tracimazione dell'acqua all'interno dell'appartamento sito al sesto piano, il cui infisso era in stato di degrado e veniva attraversato integralmente dall'acqua piovana, riversandosi anche nel vano delle scale e nel vano ascensore condominiale;
che di tali fatti (ostruzione dello scarico delle acque meteoriche e cattiva tenuta dell'infisso usurato) non può essere chiamata a rispondere la CP_7
, essendo esclusivo obbligo dei sigg.ri provvedere alla loro cura e manutenzione;
che,
[...] Parte_4
infine, quanto eccepito dal sulla mancata tenuta dello strato impermeabile della CP_8
pagina 7 di 19 terrazza/lastrico solare ascrivibile alla ditta appaltatrice quale concausa dell'evento dannoso e fondata sull'a.t.p. redatto dal c.t.u. incaricato, non è opponibile alla ditta appaltatrice in quanto non chiamata nel relativo giudizio di istruzione preventiva la cui efficacia probatoria è limitata alle sole parti in causa.
Con comparsa di costituzione del 17.05.2018 si è costituito l'ing. esponendo Controparte_6 che l'ing. , nella sua qualità di direttore dei lavori, nel procedimento di a.t.p. n.7768/2016RG, CP_6
è rimasto estraneo al contraddittorio e non può essere questo a costui opposto;
che l'ing. CP_6
venne formalmente incaricato dal Committente di dirigere i lavori sul tetto ma non sul terrazzo del in Cagliari e che ha comunque diretto anche i lavori sulla terrazza a Controparte_13
livello rilasciando apposite relazioni inviate alle parti e all'amministratore dell'epoca; che il comportamento dell'ingegnere è esente da alcun biasimo in quanto ha sempre comunicato al
Condominio ogni ipotetica modifica, prima di iniziare i lavori, e ha supervisionato e controllato l'esecuzione degli stessi da parte dell'impresa; che quando fu chiesto un (secondo) preventivo all'ing.
(doc.1), questi precisò che in data 02.03.2010, di concerto con il capo condomino, i CP_6
Con proprietari degli appartamenti al piano sesto Sig. e Dott. e piano quinto, Dott. nonché Per_2 Pt_1
l'Impresa appaltatrice, si decise di operare anche aggiungendo (a spese del dei materassini Pt_1
coibenti; che ciò dimostra che il fosse a conoscenza dei lavori aggiuntivi e delle variazioni CP_8
e, difatti, quest'ultimo, in persona dell'amministratore, ha dato il proprio benestare a tutte le opere in aggiunta e ai materiali da utilizzare;
che non è corretto ritenere, senza alcuna prova, che il posizionamento dei materassini coibenti abbia innalzato il livello della pavimentazione;
che il compito del direttore dei lavori è quello di verificare che i lavori siano eseguiti correttamente e di riferire al
Committente e che, in tal senso, ogni precauzione è stata presa e, visti anche i non difficili lavori da eseguire, l'attività di vigilanza è stata costante e ad hoc, sempre alla presenza dei proprietari della terrazza a livello;
che la D.L. ha provveduto a seguire i lavori, senza alcuna autonomia decisionale, operando come un vigilante al fine di controllare che l'impresa eseguisse l'opera perfettamente;
che l'ing. , come direttore dei lavori, ha sorvegliato in tutte le fasi della realizzazione dell'opera, CP_6
verificando la corrispondenza dei materiali impiegati e l'osservanza delle regole dell'arte.
All'udienza del 4.07.2018 il giudice ha assegnato alle parti costituite i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In corso di causa, con ricorso ex art. 688 e 669 quater c.p.c. e 1172 c.c. depositato il 19.11.2020 gli attori hanno promosso azione cautelare lamentando che, nelle more del giudizio, le infiltrazioni d'acqua piovana hanno continuato a verificarsi con conseguente aggravamento dei danni all'abitazione e agli arredi e disagio per la limitazione nel godimento dell'immobile.
pagina 8 di 19 Con ordinanza del 21 ottobre 2021 il giudice ha accolto il ricorso cautelare assegnando al CP_8
e ai convenuti il termine di sessanta giorni per l'esecuzione dei lavori rispettivamente di Parte_4
competenza come determinati nella relazione resa nel procedimento di a.t.p., riservandosi di provvedere sulle spese del procedimento cautelare all'esito del procedimento principale.
A seguito di una serie di rinvii dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.12.2020 ha ammesso le prove per testi e per interrogatorio formale come dedotte dalle parti (memoria di parte attrice depositata il 3 ottobre 2018, memoria della depositata il 2 ottobre 2018 e prova per interrogatorio formale e per testi Controparte_7 dedotti dall'Ing. ) ed ha fissato udienza per l'assunzione dei mezzi di prova. Controparte_6
All'udienza del 7.02.2022, preso atto del decesso della convenuta sig.ra il giudice ha disposto CP_2
l'interruzione del processo ai sensi dell'art 300 c.p.c..
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. gli attori hanno chiesto al giudice di fissare udienza per la prosecuzione del giudizio, concedendo il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti degli eredi della sig.ra e delle parti già costituite. CP_2
All'udienza del 13.07.2022 il giudice, verificata la regolare notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti del che non si è costituito, Controparte_8
lo ha dichiarato contumace.
All'udienza del 17.01.2024 il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Accertamento della presenza delle infiltrazioni nella terrazza ad uso esclusivo che funge anche da lastrico solare
Dai rilievi tecnici effettuati in sede di accertamento tecnico preventivo svolti dal consulente incaricato dal giudice risulta provata e non è contestata la presenza di infiltrazioni nell'immobile di parte attrice.
Il c.t.u. ha rilevato, in alcune zone dei locali interni all'appartamento dei ricorrenti, differenti manifestazioni di degrado ed effetti dannosi derivanti da fenomeni di umidità.
La terrazza di copertura, che funge da terrazza ad uso esclusivo dell'appartamento dei convenuti e da lastrico di copertura per la porzione di fabbricato sottostante, è stata oggetto di una prova idraulica di allagamento da parte del c.t.u. al fine di comprendere se la guaina impermeabile risultasse a tenuta o meno.
Nell'occasione, era stata salvaguardata la zona dell'accesso al terrazzo ed era stato sigillato il chiusino di scarico.
Il c.t.u. aveva quindi proceduto all'allagamento del terrazzo avvisando i ricorrenti di contattarlo in caso di riscontro, nelle ore successive, di segni di infiltrazioni d'acqua nel soffitto della propria abitazione.
pagina 9 di 19 Nello stesso giorno, chiamato dai ricorrenti, il c.t.u. aveva riscontrato l'esito positivo della prova rilevando gli effetti della stessa in particolare nel locale pranzo/soggiorno e in una stanza da letto.
Il c.t.u. ha concluso che la guaina impermeabile realizzata nel terrazzo sovrastante non fornisce alcuna garanzia di tenuta dell'acqua piovana e ha individuato ben cinque punti di perdita localizzati in posizioni differenti.
Il cattivo stato di manutenzione della terrazza non è l'unica causa delle infiltrazioni.
In particolare, il c.t.u. ha osservato che le macchie di umidità nella terza camera da letto sono collocate esattamente in corrispondenza planimetrica con l'apertura della porta finestra che garantisce l'accesso dall'abitazione della convenuta al terrazzo.
Tali manifestazioni dannose sono riconducibili alla cattiva tenuta dell'infisso e alla non esecuzione a regola d'arte della soglia di accesso al terrazzo.
Il c.t.u. ha quindi individuato le cause delle infiltrazioni nella “mancanza di tenuta dello strato impermeabile sottostante la pavimentazione del terrazzo di copertura al P.6; esecuzione non a regola
d'arte dello strato impermeabile nel punto critico corrispondente alla soglia di accesso al terrazzo;
carenza di tenuta dell'infisso in legno della porta finestra di accesso al terrazzo” (pag. 14 Relazione tecnica).
Condanna del , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_8 all'esecuzione delle opere di ripristino necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni che provocano danni all'appartamento di proprietà dei Sig.ri e Pt_1 Pt_2
Il c.t.u. ha individuato gli interventi tecnici da eseguire sul terrazzo di copertura per evitare il ripetersi di fenomeni infiltrativi alle pagine 17 e 18 della Relazione.
I lavori sono i seguenti:
rimozione della soglia in marmo di accesso al terrazzo dell'abitazione di parte convenuta;
rimozione di infisso in legno per porta finestra;
rimozione di zoccolino battiscopa per tutto lo sviluppo perimetrale del lastrico solare;
rimozione pavimentazione in cotto per tutta la superficie del terrazzo;
rimozione di strato di guaina impermeabile, compresi risvolti laterali e sovrapposizioni, e conseguente fornitura e posa in opera di nuova membrana monostrato, a regola d'arte con le dovute sovrapposizioni, risvolti laterali alle murature e ai parapetti, nonché, in corrispondenza della soglia di accesso, nella modalità operativa riportata nell'allegato 4 alla Relazione;
sopraelevazione dell'esistente gradino di accesso al terrazzo, per una quota di almeno 5 cm;
fornitura e posa in opera di nuova soglia di marmo;
fornitura e posa in opera di nuovo infisso in legno per porta finestra;
pagina 10 di 19 fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in cotto, comprensiva di nuovo zoccolino battiscopa di analogo materiale, per tutta la superficie del terrazzo;
noleggio a caldo di piattaforma aerea con cestello per la movimentazione dei materiali fino al piano sesto e per il raccordo scarico/pluviale; trasporto a nolo con autocarro dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni/demolizioni; indennità di conferimento a discarica autorizzata dei materiali demoliti;
allargamento del diametro dello scarico del terrazzo al P. 6 da cm 8 a cm 10; fornitura e posa in opera di nuovo messicano in pvc di diametro pari a 10 cm;
fornitura e posa in opera di raccordo in materiale plastico per il collegamento del bocchettone di scarico del terrazzo con discendente di medesima sezione circolare.
Come si è rilevato nell'ordinanza del 21 ottobre 2021, alcuni di questi lavori sono di competenza della proprietà , in particolare la rimozione della soglia in marmo di accesso al terrazzo Parte_4 dell'abitazione dei convenuti , la rimozione di infisso in legno per finestra e la fornitura e Parte_4
posa in opera di nuova soglia in marmo e di nuovo infisso in legno per porta finestra.
Il in persona dell'amministratore deve pertanto essere condannato all'esecuzione dei CP_8
lavori sopra riportati, ad esclusione di quelli di competenza dei condomini . Parte_4
Domanda di condanna al risarcimento dei danni
Accerta la presenza di infiltrazioni, occorre individuare i danni patiti dagli attori e procedere all'imputazione soggettiva della responsabilità per i danni stessi.
Come enunciato da Cass. Sez. Unite 10 maggio 2016, n. 9449, in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare.
Posizione di , e suoi eredi: CP_3 Controparte_2
Per integrare l'art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia provocato dalla cosa custodita.
In caso di danno derivante da una cosa inerte e priva di intrinseca pericolosità la prova del nesso di causalità dovrà riguardare oltre alla derivazione del danno dalla cosa anche la dimostrazione che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva condizione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se pagina 11 di 19 non inevitabile, il verificarsi del danno (cfr. Cass. 28.6.2016, n. 13260; Cass. 20.10.2015, n. 21212;
Cass., 5.2.2013 n. 2660; Cass., 13.3.2013 n. 6306; Trib. Livorno, 14.12.2020, n.31).
Dalla perizia espletata dal consulente nominato dal giudice in sede di accertamento tecnico preventivo,
è emerso che le cause delle infiltrazioni e delle conseguenti macchie di umidità nell'immobile degli attori sono ascrivibili a tre concause: 1) mancanza di tenuta dello strato impermeabile sottostante la pavimentazione della terrazza di copertura del sesto piano;
2) esecuzione non a regola d'arte dello strato impermeabile nel punto critico corrispondente alla soglia di accesso al terrazzo;
3) carenza di tenuta dell'infisso in legno della porta di accesso al terrazzo. In particolare, l'ultima concausa deve essere ascritta esclusivamente alla responsabilità dei proprietari per il rapporto diretto che Parte_4
essi hanno con il bene e il conseguente obbligo di cura e manutenzione sullo stesso. Nella relazione depositata nel procedimento di a.t.p., il c.t.u. ha così descritto lo stato dell'infisso: “Al terrazzo si accede da una porta finestra in legno (Foto n. 36 -All. n. 2), di dimensioni pari a mt 1,23 x mt 2,45 che presentava, su entrambe le spallette del vano, sia il controtelaio che il telaio in stato di degrado avanzato, in quanto il legno risultava decisamente deteriorato (Foto nn. 37, 38-All. n.2).
La soglia in marmo dell'accesso, su cui poggia una tavola in legno di cm 1,5, è alta 2,5 cm e risulta, sul lato terrazzo, praticamente a filo con la pavimentazione in piastrelle di cotto, mentre sul lato abitazione sovrasta un gradino di cemento, che presenta visibili segni di ammaloramento da infiltrazioni d'acqua (lesioni, efflorescenze saline;
Foto n. 29-All. n.2).
In corrispondenza dei pochi millimetri al di sotto della soglia, e sugli angoli bassi del telaio dell'infisso, sono presenti tracce di prodotti sigillanti, evidenti segnali di vani tentativi di ricercare delle soluzioni tampone (Foto nn. 37. 38 -All. n. 2)”.
Dall'istruttoria della causa è emerso, altresì, che il giorno 4 ottobre 2014 i Vigili del fuoco sopraggiunti sul posto su richiesta degli attori hanno accertato con apposita relazione prodotta in atti che le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento del quinto piano sono state causate dall'allagamento della terrazza sovrastante per effetto dell'ostruzione del canale di scolo della stessa e della conseguente tracimazione dell'acqua all'interno dell'appartamento dei sigg. . È stato rilevato dagli stessi CP_14
Vigili del fuoco e successivamente confermato dal c.t.u. in sede di a.t.p., che l'infisso attraverso cui
Con dalla terrazza si accede all'appartamento dei era in stato di evidente degrado. Ciò ha permesso alle acque meteoriche di attraversare integralmente il suddetto infisso e di riversare tutta l'acqua, oltre che nell'appartamento dei convenuti, con conseguenti infiltrazioni nel piano sottostante, anche nel vano scale e nel vano ascensore condominiale.
È di tutta evidenza che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità per le infiltrazioni deve essere ascritta ai proprietari dell'immobile del sesto piano che della pertinente terrazza hanno l'uso esclusivo e pagina 12 di 19 su cui sussiste, atteso il loro rapporto diretto sul bene e sul quale essi soltanto hanno la piena ed esclusiva disponibilità, l'obbligo di cura e manutenzione.
Evento meteorologico e caso fortuito
Per completezza, deve aggiungersi che non è stato dimostrato che l'evento meteorologico verificatosi il
4 ottobre 2014 fosse eccezionale e imprevedibile.
In proposito deve essere ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di dover condividere, laddove precisa in quali casi un evento meteorologico possa essere qualificato come caso fortuito.
Il caso fortuito è un avvenimento caratterizzato da due requisiti che devono coesistere, l'eccezionalità e l'imprevedibilità.
L'eccezionalità deve intendersi come “obiettiva inverosimiglianza dell'evento”.
L'imprevedibilità deve intendersi come “sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica “, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione.
Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, benché saltuaria o infrequente, esso non può essere definito né eccezionale né imprevedibile;
proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.
Pertanto, nel caso di danni patiti a seguito di un evento atmosferico, la parte che intenda dimostrare il caso fortuito dovrà provare che l'evento può essere qualificato come eccezionale ed imprevedibile
(Cass., S.U., 26 febbraio 2021, n. 5422), per esempio attraverso la produzione delle serie statistiche.
Nel caso in esame, nessuno dei convenuti ha dimostrato che l'evento meteorologico occorso il 4 ottobre
2010 sia stato eccezionale e imprevedibile.
Deve quindi escludersi la sussistenza del caso fortuito, che avrebbe eliso la responsabilità dei convenuti.
Posizione del Condominio:
La natura condominiale della terrazza/lastrico solare, in virtù del fatto che svolge, comunque, funzione di copertura di parte dell'immobile, a prescindere dal suo uso esclusivo in capo alla famiglia CP_14
pone a carico del un obbligo risarcitorio, trattandosi di beni comuni di cui lo stesso
[...] CP_8
è custode, obbligato a garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni comuni. CP_8
Difatti, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità è quello secondo cui allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condòmini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante, rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del suddetto lastrico solare, in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il Condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare, ancorché di proprietà
pagina 13 di 19 esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli alla conservazione delle parti comuni e all'assemblea di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (Cass.
SS.UU. 10/05/2016 n. 9449).
Sul caso fortuito valga quanto si è detto sopra al riguardo degli altri convenuti.
Quantificazione dei danni e ripartizione della responsabilità tra i convenuti
La domanda di condanna al risarcimento dei danni è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Danni patrimoniali
Attraverso la relazione di consulenza tecnica d'ufficio sono stati individuati i danni subiti dall'unità immobiliare di proprietà degli attori e da taluni beni mobili in conseguenza delle infiltrazioni e sono stati quantificati i costi per il ripristino dell'appartamento e dei predetti beni mobili.
I costi per il ripristino dell'unità immobiliare ammontano a € 3.633,93 i.v.a compresa e i costi per il ripristino dei beni mobili sono i seguenti: € 600,00 oltre i.v.a. per la sostituzione di una tenda in seta, euro 400,00 oltre i.v.a. per il ripristino della spalliera del letto matrimoniale e euro 180,00 oltre i.v.a. per i danni a indumenti e accessori.
I danni devono pertanto essere liquidati in euro 5.073,53, comprensivi dei costi per il ripristino di beni mobili e immobili i.v.a. compresa.
Danni non patrimoniali
Gli attori hanno chiesto la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali derivanti dalla compressione della facoltà di godimento dell'immobile di loro proprietà.
La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass.
19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Inoltre, al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione.
In tema di danno non patrimoniale rappresenta principio consolidato in giurisprudenza che per la sua risarcibilità ex art.2059 c.c. l'illecito configuri gli estremi del reato o leda interessi o diritti della persona costituzionalmente garantiti. Trattandosi, nel caso in esame, di prima casa di abitazione e dimora familiare degli attori, il pregiudizio che ne discende si riflette su valori fondamentali della persona, costituzionalmente riconosciuti. Il diritto all'abitazione rientra a pieno titolo, infatti, fra i diritti fondamentali ex art. 2 dalla Costituzione.
pagina 14 di 19 Gli attori hanno allegato che le infiltrazioni verificatesi hanno reso la loro abitazione un ambiente CP_1 insalubre, come risulta dal verbale redatto dalla (doc. n. 10) dove si attesta che “Tale situazione determina una situazione di antigienicità dell'abitazione e che col tempo può essere di pregiudizio alla salute dei dimoranti”, nonché dalla relazione del consulente d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo che ha rilevato la sussistenza di “differenti manifestazioni di degrado ed effetti dannosi derivanti da fenomeni di umidità” (pag. 7 della Relazione). Ciò, indubbiamente, ha rappresentato un disagio che ha leso e limitato il diritto degli attori di godere pienamente della propria casa. “La compressione o la limitazione del diritto di proprietà di un immobile, che sia causato dall'altrui fatto dannoso (nel caso in specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale) sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria o di perdite dei frutti della cosa, ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio” (Cass. sent. n. 33439,
17/12/2019).
Gli attori non hanno però portato elementi per consentire al giudice di liquidare il predetto danno. La liquidazione, infatti, non può essere arbitraria ma deve essere legata, come si è detto sopra, a parametri determinati.
Seppure si possa comprendere il disagio di abitare in un ambiente insalubre, non sono state offerte prove idonee a consentire la quantificazione del disagio in termini monetari.
Ripartizione della responsabilità
Gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni non in solido ma “per la
Con quota di loro spettanza” e anche i convenuti hanno chiesto di determinare le rispettive responsabilità.
Come si è detto, il c.t.u. ha individuato quali concause delle infiltrazioni le seguenti: 1) mancanza di tenuta dello strato impermeabile sottostante la pavimentazione della terrazza di copertura del sesto piano;
2) esecuzione non a regola d'arte dello strato impermeabile nel punto critico corrispondente alla soglia di accesso al terrazzo;
3) carenza di tenuta dell'infisso in legno della porta di accesso al terrazzo.
Riguardo a quest'ultimo punto il c.t.u. ha anche evidenziato che la soglia in marmo dell'accesso è praticamente a filo con la pavimentazione in piastrelle di cotto della terrazza, elemento che certamente favorisce il passaggio delle acque meteoriche ben prima che il terrazzo “si trasformi in una piscina”, come invece sostenuto dai convenuti.
Il è responsabile per la manutenzione del lastrico nella misura di due terzi, mentre il CP_8
proprietario che utilizza la terrazza ad uso esclusivo è responsabile per un terzo.
pagina 15 di 19 Si ritiene corretto applicare questi parametri anche alla ripartizione di responsabilità per i danni occorsi all'abitazione degli attori.
Il deve pertanto essere condannato al pagamento in favore degli attori di € 3.382,00 oltre CP_8
interessi dalla domanda al saldo.
Il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore degli attori di € 1.691,00 oltre CP_3
interessi dalla data della domanda.
I convenuti e , eredi di devono essere condannati in CP_4 CP_1 Controparte_2
solido con il signor ma nei limiti delle rispettive quote ereditarie. CP_3
Posizione della di : Controparte_7 Controparte_7
CP_ È incontestato che nel 2010 la di ha effettuato lavori straordinari di CP_7 Controparte_7
manutenzione della terrazza dello stabile di via Donizetti n. 3 di proprietà , nonché opere Parte_4 non previste nel capitolato quali, tra le altre, “incollaggio dei materassini coibenti forniti dal proprietario dell'appartamento posto immediatamente al di sotto dell'area di intervento” (doc. 1
Comparsa di costituzione e risposta ). La , chiamata in causa dal Controparte_7 Controparte_7
convenuto, ha eseguito in regime di appalto i lavori di impermeabilizzazione nella terrazza CP_8
lastrico solare in uso e ha eccepito che in data 13 aprile 2010 il Condominio committente, Parte_4
per il tramite del suo direttore dei lavori ing. , deputato a controllarne la qualità e la loro CP_6
quantità, ha collaudato l'opera eseguita, accettandola espressamente e pagando il relativo corrispettivo pattuito in contratto. In particolare, i lavori eseguiti sono consistiti nella demolizione del massetto e del pavimento esistenti nella terrazza lastrico solare in uso , nella demolizione dello zoccolo CP_14
battiscopa, nella posa del nuovo strato impermeabile, nella realizzazione di un massetto per sottofondi, ripristino dello scarico delle acque meteoriche, nella posa della nuova pavimentazione e di un nuovo zoccolo.
Il c.t.u. incaricato ha rilevato che una delle concause che ha determinato le infiltrazioni è stata l'esecuzione non a regola d'arte dello strato impermeabile nel punto corrispondente alla soglia di accesso al terrazzo.
Dall'istruttoria è emerso che il aveva fatto eseguire lavori sulla terrazza del sesto piano da CP_8
diversa ditta, come ha affermato l'amministratrice del condominio sig.ra in sede di Per_1
interrogatorio formale all'udienza del 29.03.2021. Tuttavia, non vi è certezza sulla collocazione temporale di questi lavori in quanto il terzo chiamato ha esposto che sarebbero stati eseguiti nell'ottobre del 2014 mentre l'amministratrice del Condominio, in risposta al capo 1 della memoria
183/2 del terzo chiamato, ha dichiarato che i lavori erano stati eseguiti nel 2016. I lavori erano stati eseguiti sul bocchettone di collegamento al pluviale modificandolo e sostituendo parti di pagina 16 di 19 pavimentazione e della relativa guaina e l'amministratrice ha specificato che i lavori erano stati eseguiti per impedire nuovi episodi di allagamento dell'unità abitativa sita all'ultimo piano, di proprietà
[...]
Il teste sentito all'udienza del 7 febbraio 2022, ha sostanzialmente CP_14 Testimone_1 confermato che erano stati eseguiti ulteriori lavori dichiarando che: “il titolare della mi CP_7
invitò a fare un sopralluogo congiunto in quanto l'amministrazione del Controparte_8
lamentava dei vizi in ordine ai lavori eseguiti dalla , ho potuto constatare che in CP_7
corrispondenza del bocchettone di scarico erano stati effettuati dei lavori, quali rimozione di pianelle e interventi sull'area di impermeabilizzazione relativa all'area delle pianelle rimosse”. Dall'esame della c.t.u., d'altronde, una delle concause delle infiltrazioni rilevate in sede di sopralluogo è stata indicata nella “esecuzione non a regola d'arte dello stato impermeabile nel punto critico corrispondente alla soglia di accesso al terrazzo”. Ebbene, questo intervento rientra tra quelli descritti nella relazione dei lavori ad opera della , pertanto, appare verosimile ritenere che su tale punto abbia Controparte_7 operato solo quest'ultima, non avendo prove di interventi successivi ad opera di ditte diverse sulla medesima soglia.
L'atto di chiamata in causa è generico nella parte relativa agli elementi di diritto in quanto non è indicato se la sia stata chiamata in causa in base all'art. 1667 (“Difformità e vizi Controparte_7 dell'opera”) o in base all'art. 1669 c.c. (“Rovina e difetti di cose immobili”). In ragione del tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori deve ritenersi che il convenuto abbia inteso chiamare in causa l'Impresa esecutrice sulla base della seconda delle disposizioni citate.
La chiamata in causa ha eccepito l'avvenuta decadenza della garanzia e prescrizione Controparte_7 dell'azione ai sensi dell'art. 1667, comma 3. Nel contratto di appalto, la garanzia può essere fatta valere dal committente se i vizi o le difformità dell'opera siano denunciate all'appaltatore entro 60 giorni dalla loro scoperta, mentre l'azione si prescrive dopo 2 anni dal giorno della consegna dell'opera. Nel caso in esame, la consegna dell'opera è avvenuta il 13 aprile 2010 con collaudo positivo del direttore dei lavori in pari data, Ing. . L'appaltatrice ha eccepito altresì che il ha CP_6 Controparte_13
preso oggettiva conoscenza delle infiltrazioni dalla comunicazione fatta dagli attori con le raccomandate in atti e successivamente con la c.t.p. a firma del consulente di fiducia di parte attrice ing. nel gennaio 2015 e non dalla successiva data di deposito del ricorso per a.t.p. promosso Parte_5
dagli attori, rg. 7768/2016, esclusivamente nei confronti del Condominio e dei sigg. , il cui CP_14
accertamento non fa stato nei confronti di , rimasta estranea al Controparte_15
contraddittorio tra le parti in causa. Anche inquadrando la fattispecie nella previsione dell'art. 1669
c.c., in considerazione della gravità del fenomeno infiltrativo, deve riconoscersi la decadenza del dall'azione per non avere rispettato il termine annuale dalla scoperta dei vizi, collocabile CP_8
pagina 17 di 19 nel momento in cui ne ha avuto conoscenza dagli attori con la comunicazione ricevuta il 19 luglio 2015 dal il quale aveva inviato in allegato anche la perizia del proprio tecnico di fiducia. Pt_1
Il Condominio è pertanto decaduto dall'azione nei confronti della Controparte_7
[...]
Posizione del direttore dei lavori ing. : Controparte_6
Vale per l'ing. quanto esposto per l'Impresa. CP_6
La tardiva denuncia dei difetti dell'opera, avvenuta per la prima volta con la chiamata in causa del presente giudizio, a fronte di una situazione ben nota al fin dal luglio del 2015, ha CP_8
determinato la decadenza del Condominio dall'azione ex art. 1669 c.c. anche nei confronti del direttore dei lavori.
Regolamentazione delle spese di lite
In considerazione della soccombenza, i convenuti devono essere condannati alla rifusione nei confronti degli attori delle spese del presente procedimento, del procedimento di a.t.p. e del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate come in dispositivo.
Sempre in base al principio della soccombenza, il deve essere condannato alla rifusione in CP_8
favore dei chiamati in causa delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Accerta e dichiara che le cause delle infiltrazioni presenti nell'unità abitativa di proprietà degli attori sono state individuate nelle seguenti: mancanza di tenuta dello strato impermeabile sottostante la pavimentazione del terrazzo di copertura al P.6; esecuzione non a regola d'arte dello strato impermeabile nel punto critico corrispondente alla soglia di accesso al terrazzo;
carenza di tenuta dell'infisso in legno della porta finestra di accesso al terrazzo;
2) Condanna il in persona dell'amministratore all'esecuzione dei Controparte_13
lavori indicati alle pagine 17 e 18 della Relazione del c.t.u. e riportati nella superiore parte motiva, con esclusione dei lavori di competenza della proprietà sopra indicati;
Parte_4
3) Accerta e dichiara che i Sigg.ri e hanno subito danni per complessivi Parte_1 Parte_2
€ 5.073,53 e, per l'effetto:
-condanna il in persona dell'amministratore al pagamento in Controparte_13 favore degli attori di € 3.382,00 oltre interessi dalla data della domanda;
-condanna il signor al pagamento in favore degli attori di € 1.691,00 oltre interessi CP_3
dalla data della domanda;
pagina 18 di 19 -condanna i signori e , nella loro qualità di eredi di CP_1 Parte_6 CP_2
in solido con il signor nei limiti delle rispettive quote;
[...] CP_3
4) Dichiara la decadenza del dall'azione di cui all'art. 1669 Controparte_13 CP_13
c.c. nei confronti della;
Controparte_16
5) dichiara la decadenza del dall'azione di cui all'art. 1669 CP_8 Controparte_13
c.c. nei confronti del direttore dei lavori Ing. ; Controparte_6
6) Condanna in solido i signori , e e il CP_3 CP_4 CP_1 [...]
in persona dell'amministratore alla rifusione in favore dei signori e Controparte_13 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale della Parte_2 causa di merito, € 3.167,00 per il procedimento cautelare in corso di causa e € 1.605,03 per il procedimento di istruzione preventiva, € 520,55 per esborsi, € 2.180,17 per spese di consulenza tecnica d'ufficio, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) condanna il in persona dell'amministratore alla rifusione in Controparte_13 favore della delle spese di lite che liquida in € Controparte_16
5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8) condanna il in persona dell'amministratore alla rifusione in Controparte_13
favore dell'ing. delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compenso Controparte_6
professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 18/02/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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