Sentenza 21 ottobre 2013
Ordinanza collegiale 7 novembre 2013
Rigetto
Sentenza 17 giugno 2014
Parere definitivo 10 ottobre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 21/10/2013, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2013, proposto da:
Ludus Cooperativa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Costanzo, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Montanarini in RM, vicolo San Marcellino, 2/A;
contro
Comune di Torrile, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Ollari, con domicilio eletto presso il suo studio in RM, borgo Zaccagni, 1;
nei confronti di
Aurora Domus Coop. Soc. Onlus, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di accesso agli atti amministrativi del 5 giugno 2013 nella parte in cui la P.A. "a parziale rettifica del primo provvedimento, confermava il rigetto della domanda di accesso non avendo l'istante, quale concorrente escluso, alcun interesse ad accedere a parte della offerta della concorrente rimasta in gara".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune i Torrile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013, i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
che la ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Torrile per l’affidamento del servizio di asilo nido comunale dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2016;
che da tale gara è stata esclusa per carenza delle referenze bancarie, con provvedimento del 23 gennaio 2013;
che in data 18 febbraio 2013 ha formulato istanza di accesso alle referenze bancarie dell’unica concorrente rimasta in gara;
che con nota in data 8 marzo 2013 le è stato comunicato il differimento della richiesta fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
che la ricorrente non ha impugnato nei termini decadenziali di legge la propria esclusione dalla gara;
che, infine, con nota del 13 marzo 2013 il Comune, in riscontro alla reiterazione dell’istanza di accesso formulata in data 11 marzo, ha denegato l’accesso essendo la richiedente priva di interesse in quanto esclusa;
Considerato:
che, sebbene ai sensi dell’art. 24, comma 7, della L. 241/90, deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, il precedente comma 3 chiarisce che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni;
che, la ricorrente, non avendo impugnato la propria esclusione dalla gara, non riveste una posizione differenziata tale da far sorgere in capo alla stessa un interesse qualificato all’accesso, in nulla differenziandosi così la sua posizione da quella di un quisque de populo ;
che, pertanto, una volta decaduta dalla possibilità di essere riammessa in gara, nonché dalla possibilità di azionare una eventuale pretesa risarcitoria, la sua richiesta di accesso si palesa meramente emulativa e finalizzata ad esercitare un controllo generalizzato dell'operato della stazione appaltante;
che,dunque, sotto il profilo processuale essa difetta di interesse all’accesso agli atti della procedura;
Rilevato:
che l’amministrazione ha più volte esplicitato con chiarezza alla ricorrente le ragioni del proprio diniego e la carenza di interesse della stessa all’ostensione degli atti richiesti;
che, ciononostante, la ricorrente temerariamente ha proposto il ricorso in epigrafe;
Ritenuto:
che, per quanto precede il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza;
che, stante la manifesta temerarietà del ricorso, ricorrano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di RM, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 4,000,00 (tremila) oltre IVA e CA, nonché alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a. nella misura minima pari al doppio del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Come da ordinanza collegiale n. 315/2013 in data 7/11/2013 l'espressione in lettere della somma dovuta "tremila" va sostituita con quella "quattromila".