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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/08/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5084/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5084/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUCCINELLI Parte_1 C.F._1 IRENE elettivamente domiciliato in VIA CARLO JUSSI 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. MUCCINELLI IRENE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDASSARRI CP_1 C.F._2 GIORGIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BALDASSARRI GIORGIA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti concludono sul vincolo come da atti introduttivi
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto: pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Bologna il 25.6.2017 con atto n. 225 p. 1 anno 2017 in regime di separazione dei beni;
dall'unione sono nati i figli il 4.6.2018 e il Per_1 Per_2
26.10.2021. L'unione è entrata in crisi tanto che dal 10.2.2025 il marito è sottoposto alla misura cautelare penale del divieto di avvicinamento a moglie e figli, poi revocata il 23.6.2025 in ragione dell'intervento del Servizio Sociale e della condotta del marito rispettosa dei divieti imposti;
alla luce di quanto sopra, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice Relatore in pari data rispetto alla presente sentenza. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 29/11/1986 a Parte_1
BOLOGNA (BO) e , nato/a il 12/08/1964 a BOLOGNA (BO) unitisi in matrimonio CP_1 civile in Bologna il 25.6.2017 con atto n. 225 p. 1 anno 2017 in regime di separazione dei beni;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - Su tutte le ulteriori domande e questioni, fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice Relatore in pari data rispetto alla presente sentenza;
3 - Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 31.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5084/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUCCINELLI Parte_1 C.F._1 IRENE elettivamente domiciliato in VIA CARLO JUSSI 8 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. MUCCINELLI IRENE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDASSARRI CP_1 C.F._2 GIORGIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA ZECCA 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BALDASSARRI GIORGIA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti concludono sul vincolo come da atti introduttivi
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto: pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Bologna il 25.6.2017 con atto n. 225 p. 1 anno 2017 in regime di separazione dei beni;
dall'unione sono nati i figli il 4.6.2018 e il Per_1 Per_2
26.10.2021. L'unione è entrata in crisi tanto che dal 10.2.2025 il marito è sottoposto alla misura cautelare penale del divieto di avvicinamento a moglie e figli, poi revocata il 23.6.2025 in ragione dell'intervento del Servizio Sociale e della condotta del marito rispettosa dei divieti imposti;
alla luce di quanto sopra, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice Relatore in pari data rispetto alla presente sentenza. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 29/11/1986 a Parte_1
BOLOGNA (BO) e , nato/a il 12/08/1964 a BOLOGNA (BO) unitisi in matrimonio CP_1 civile in Bologna il 25.6.2017 con atto n. 225 p. 1 anno 2017 in regime di separazione dei beni;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - Su tutte le ulteriori domande e questioni, fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pronunciata dal Giudice Relatore in pari data rispetto alla presente sentenza;
3 - Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 31.7.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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