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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7582 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott.ssa IN Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 23.10.2024 e vertente
TRA nata a [...] il [...] Codice Fiscale Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. NISI GRAZIANA presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] codice fiscale CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5.11.2024
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 3 Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.10.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile a Rozzano (MI) il 6 marzo 1982 (atto n. 7 Parte I anno 1982) con CP_1 dalla cui unione nascevano i figli nato il [...], IN nata il [...] e Per_1 [...] nata a [...] il [...], tutti maggiorenni e autonomi economicamente e da cui si era Parte_2 separata con sentenza del Tribunale di Milano n. 9053/12 del 4.07.2012 resa pubblica il 28.07.2012, chiedeva al Tribunale di Milano la sola declaratoria di scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 01.04.2025 fissata con decreto in atti, il Giudice Delegato, preso atto che la notificazione a parte convenuta non si era regolarmente perfezionata, assegnava nuovo termine per la notifica degli atti del procedimento e rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del
25.09.2025.
A detta udienza il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, dava atto che il convenuto non si era costituito in giudizio e ne dichiarava la contumacia. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che confermava di voler procedere con la sola pronuncia sullo status.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno contratto matrimonio civile a Rozzano Parte_1 CP_1
(MI) in data 6 marzo 1982 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Rozzano – anno
1982, atto n. 7 Parte I).
Dalla loro unione nascevano i figli nato il [...], IN nata il [...] e Per_1 [...] nata a [...] il [...], tutti maggiorenni e autonomi economicamente. Parte_2
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 9053/12 del Tribunale di Milano del 4.07.2012 e pubblicata il 28.07.2012 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile,
pagina 2 di 3 dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la pronuncia. Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile a Rozzano (MI) in data 6 marzo 1982 (iscritto CP_1 presso i registri dello Stato Civile del Comune di Rozzano – anno 1982, atto n. 7 Parte I).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano (MI), dove l'atto è stato iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott.ssa IN Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 23.10.2024 e vertente
TRA nata a [...] il [...] Codice Fiscale Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. NISI GRAZIANA presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] codice fiscale CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5.11.2024
OGGETTO: separazione giudiziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 3 Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.10.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile a Rozzano (MI) il 6 marzo 1982 (atto n. 7 Parte I anno 1982) con CP_1 dalla cui unione nascevano i figli nato il [...], IN nata il [...] e Per_1 [...] nata a [...] il [...], tutti maggiorenni e autonomi economicamente e da cui si era Parte_2 separata con sentenza del Tribunale di Milano n. 9053/12 del 4.07.2012 resa pubblica il 28.07.2012, chiedeva al Tribunale di Milano la sola declaratoria di scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 01.04.2025 fissata con decreto in atti, il Giudice Delegato, preso atto che la notificazione a parte convenuta non si era regolarmente perfezionata, assegnava nuovo termine per la notifica degli atti del procedimento e rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del
25.09.2025.
A detta udienza il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del suddetto decreto, dava atto che il convenuto non si era costituito in giudizio e ne dichiarava la contumacia. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che confermava di voler procedere con la sola pronuncia sullo status.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno contratto matrimonio civile a Rozzano Parte_1 CP_1
(MI) in data 6 marzo 1982 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Rozzano – anno
1982, atto n. 7 Parte I).
Dalla loro unione nascevano i figli nato il [...], IN nata il [...] e Per_1 [...] nata a [...] il [...], tutti maggiorenni e autonomi economicamente. Parte_2
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 9053/12 del Tribunale di Milano del 4.07.2012 e pubblicata il 28.07.2012 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile,
pagina 2 di 3 dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la pronuncia. Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile a Rozzano (MI) in data 6 marzo 1982 (iscritto CP_1 presso i registri dello Stato Civile del Comune di Rozzano – anno 1982, atto n. 7 Parte I).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano (MI), dove l'atto è stato iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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