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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 1230/2024, tra
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Terni, viale Brenta n. 1/A, presso lo studio dell'avv.to Maria Rita Fornaiolo che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. e per essa, la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria C.F. elettivamente domiciliata in Terni, CP_2 P.IVA_2 piazza Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Roberto Romani che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 27/05/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, asseritamente notificatogli in data 2/07/2024, da parte opposta, (già quale mandataria di CP_2 CP_3 [...] contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro Controparte_1
83.574,09, oltre interessi, in relazione all'esposizione debitoria per il mutuo stipulato in data 4/09/2007, a rogito Notaio rep. n. 163406, racc. n. 30122, rispetto al quale il Persona_1 medesimo aveva rilasciato garanzia in favore della debitrice principale Parte_2
, chiedendo, previa sospensione del titolo, accertarsi il mancato esperimento della
[...] mediazione quale condizione di procedibilità della domanda in tema di contratti bancari e, nel merito, accertarsi l'inidoneità del mutuo quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di precetto e la sua nullità, nonché l'insussistenza del diritto di parte opposta di procedere all'esecuzione forzata, nonché determinare l'esatto dare – avere tra le parti in relazione alle illiceità e illegittimità del contratto, con esclusione degli interessi e ripetizione degli stessi e dei costi pagati ad eccezione di imposte e tasse, previo espletamento di CTU. pagina 1 di 11 A fondamento delle domande formulate, detto opponente prospettava i seguenti motivi di opposizione:
1)mancato esperimento della procedura di mediazione, venendo in rilievo un contratto bancario, con conseguente improponibilità della domanda, con onere in capo a parte opposta;
2)invalidità dell'atto di precetto in ragione della mancata prova nel mandato alle liti dei poteri del soggetto delegato, tenuto conto dell'assenza della procura alle liti, del conferimento impersonalmente senza indicazione dell'atto, della qualità e della prova del potere conferito al difensore;
3)nullità del precetto per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate, non contenendo tale atto alcun elemento probatorio suscettibile di essere valorizzato ai fini della comprensione del conteggio operato, anche tenuto conto della procedura esecutiva immobiliare citata nell'atto (e dichiarata estinta in data 10/08/2022) nei confronti della debitrice principale (ex coniuge dell'opponente); Parte_2
4) illegittimità del precetto per omessa indicazione del titolo esecutivo azionato e della data di notifica dello stesso;
in particolare, parte opponente in relazione a tale motivo lamentava di non aver ricevuto alcuna notifica, né di aver avuto contezza della procedura esecutiva immobiliare avviata nei confronti della debitrice principale, (essendo tali atti stati Parte_2 notificati in luogo diverso dal suo luogo di residenza), e che non gli era stata comunicata in qualità di garante l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo;
5)violazione del diritto di difesa di parte opponente in ragione della mancata indicazione del mutuo quale ipotecario ordinario ovvero fondiario a fronte della mancata notifica del titolo unitamente al precetto, con conseguente accertamento della nullità del mutuo fondiario e, a fronte della mancata tempestiva proposizione da parte dell'opposta della domanda di conversione del contratto nullo in mutuo ipotecario, conseguente nullità del precetto notificato in data 31/05/2016 e degli atti ad esso conseguenti;
6)insussistenza del credito per inidoneità del titolo esecutivo, posto che il mutuo non poteva costituire titolo esecutivo nei confronti dell'odierno opponente, il quale assumeva il diverso ruolo di garante sulla base di un distinto documento ed era estraneo al mutuo;
7) intervenuta prescrizione del credito, sia ordinaria decennale sia quinquennale, essendo trascorsi ben 17 anni dalla sottoscrizione del contratto;
8) nullità del contratto di mutuo per superamento della soglia di finanziabilità ex art. 38 TUB;
9) illegittimità del contratto di mutuo in ragione della applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, di interessi anatocistici, spese e commissioni non previamente concordate, nonché per superamento del tasso soglia antiusura, con violazione della correttezza e buona fede;
in relazione a tale doglianza parte opponente deduceva che l'istituto di credito aveva chiesto il pagamento degli interessi di mora non semestralmente ma trimestralmente, applicando “un vero e proprio anatocismo”;
10) difetto di legittimazione attiva della a fronte della mancata Controparte_4 prova della cessione della posizione in questione, non risultando allo scopo sufficiente la pubblicazione in G.U. -con funzione sostitutiva della notifica dell'atto, ma, piuttosto, dovendo procedersi anche alla iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese e, comunque, dovendo parte opposta fornire prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
lamentava che nel caso di specie parte opposta non aveva riportato i pagina 2 di 11 contenuti dell'avviso di cessione, né aveva indicato “gli atti e le modalità in cui li avrebbe ipoteticamente riportati all'odierno opponente garante”. Con ordinanza del 23/07/2024, il giudice fissava udienza al 13/08/2024 per provvedere sulla chiesta sospensiva. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, anche in tale fase, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previo rigetto della sospensiva, dichiararsi l'inammissibilità e improcedibilità della opposizione poiché incardinata successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare in violazione dell'art. 615, comma II, c.p.c. e, nel merito, respingersi tutte le domande ed eccezioni formulate poiché infondate in fatto e in diritto, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta, richiamate le vicende che avevano determinato la successione nel credito azionato, articolava le seguenti difese:
-che, nel caso di specie, l'opposizione era inammissibile ex art. 615, comma II, c.p.c. per aver parte opponente adito il giudice ordinario anziché il GE, stante la notifica del pignoramento immobiliare in epoca antecedente (ossia il 23/07/2024) rispetto alla introduzione del giudizio di opposizione (il successivo 29/07/2024) e venendo in rilievo una competenza funzionale e inderogabile;
-che l'opposizione all'esecuzione è esclusa dall'ambito applicativo del procedimento di mediazione obbligatoria;
-che la eccezione di nullità del precetto per mancanza di procura alle liti era infondata nella misura in cui l'atto di precetto, di natura stragiudiziale, può essere sottoscritto dalla parte oppure da un procuratore ad negotia, non necessitando di procura e risultando, comunque, ogni eventuale invalidità sanata dalla procura conferita in calce all'atto di costituzione nel giudizio di opposizione;
-che nel caso di specie il contratto di mutuo era stato notificato anche al fideiussore, unitamente all'atto di precetto;
-che la fideiussione era stata rilasciata nel contratto di mutuo, contrariamente agli assunti di controparte;
-che il creditore aveva reiteratamente richiesto al garante l'adempimento dell'obbligazione;
-che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva era infondata alla stregua della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione, avuto particolare riguardo agli avvisi pubblicati in GU ed alla dichiarazione di cessione del credito;
-che l'eccezione di prescrizione era infondata a fronte degli atti interruttivi intervenuti, quali in primo luogo la procedura esecutiva immobiliare n. 214/2015 (estinta il 10/08/2022), efficace anche nei confronti del coobbligato, la lettera raccomandata inviata all'opponente in data 12/09/2013 (recapitata per compiuta giacenza), e il precetto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 9/09/2023 presso il domicilio eletto dal garante nel contratto di mutuo. Quindi, il giudice all'udienza del 13/08/2024, assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 5/09/2024, il giudice respingeva l'istanza di sospensione. Alla prima udienza del 28/01/2025, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti, avuto particolare riguardo alla necessità di procedere alla mediazione invocata da parte opponente, e sulle richieste istruttorie, come articolate.
pagina 3 di 11 Quindi, con ordinanza riservata del 15/02/2025, il giudice fissava ai sensi dell'art. 189 c.p.c. l'udienza del 27/05/2025, per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali. All'udienza del 27/05/2025, il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, giova, preliminarmente, evidenziare che la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite (v. infra, considerazioni che seguono), di talchè deve trovare conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione. Si osserva, sempre in rito, che la tesi dell'opponente in punto di applicabilità della mediazione obbligatoria è infondata e deve essere disattesa. Al riguardo, appare sufficiente richiamare il chiaro disposto dell'art. 5, comma VI, lett. e), d.lgs. n. 28/2010 alla stregua del quale la mediazione obbligatoria non si applica, tra l'altro, ai procedimenti di opposizione relativi all'esecuzione forzata. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di improponibilità dell'opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. sollevata da parte opposta. Tale eccezione riposa sul fatto che alla data di notifica della citazione, ossia al momento della pendenza della lite (29/07/2024), l'esecuzione era già iniziata in ragione della notifica del pignoramento immobiliare il precedente 23/07/2024 (v. pignoramento immobiliare notificato a mani dell'opponente il 23/07/2024, doc. 2 nel fascicolo di parte opposta;
sull'inizio del processo esecutivo mediante la notifica del pignoramento: v. Cass., n. 37558/2022). In fatto, va osservato che, per un verso, parte opponente ha introdotto il giudizio mediante atto di citazione e, per altro verso, parte opponente ha iscritto a ruolo il procedimento in data 22/07/2024 in un momento in cui la notifica dell'atto di citazione non era ancora avvenuta. Dagli atti, emerge infatti che la notifica dell'atto di citazione contenente l'istanza di sospensiva è stata effettuata il successivo 29/07/2024 (v. notifica a mezzo PEC nel fascicolo di parte opponente) ossia dopo l'iscrizione a ruolo. Tale circostanza non determina l'inesistenza o l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo e la nullità insanabile della costituzione dell'attore “perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento” (Cass., n. 8003/2012; successiva conforme, Cass., n. 19118/2020). Tuttavia, ai fini della pendenza della lite, deve aversi riguardo al momento in cui la citazione è stata notificata ossia alla data del 29/07/2024, operando la regola che attribuisce rilievo al deposito dell'atto esclusivamente nei procedimenti introdotti con ricorso (Cass., n. 3999/1998: “l'individuazione della "pendenza" del procedimento va fissata, nei giudizi che iniziano con citazione, nel momento della "notificazione" di tale atto, ed , in quelli introdotti con ricorso, nel momento del "deposito" dello stesso”; Cass., n. 10073/2003; Cass., n. 18564/2015). Il principio, assolutamente pacifico, è stato ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha affermato che la pendenza del giudizio di primo grado “nei giudizi introdotti con ricorso si verifica con il deposito dello stesso in cancelleria, mentre nei procedimenti iniziati con citazione si verifica con la notifica della stessa” (Cass., n. 7025 del 16/03/2025).
pagina 4 di 11 Tanto premesso, va richiamato l'art. 615 c.p.c., il quale, al I comma, prevede che l'opposizione sostanziale (ossia quella in cui si contesta il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata) all'esecuzione non ancora iniziata può essere proposta con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio ex art. 27 c.p.c., mentre l'opposizione sostanziale all'esecuzione già iniziata – come nel caso di specie – si propone ai sensi del II comma, al giudice dell'esecuzione con ricorso. Ne consegue che, essendo stata notificata l'opposizione a precetto ex art. 615, co. I, c.p.c. quando il pignoramento era stato già notificato, l'eccezione di improcedibilità formulata da parte opposta in relazione a tale opposizione all'esecuzione è fondata e deve trovare accoglimento. Sul punto, si richiama l'orientamento adesivo della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 4379/2003: “l'opposizione all'esecuzione in corso si propone (art. 615 comma secondo) con ricorso al giudice dell'esecuzione, qualora non sia proposta oralmente in una udienza del processo esecutivo”) e di merito (Tribunale di Roma, 20/02/2009: “ritenuto, anzitutto e quanto all'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione, che tale eccezione è da considerare fondata e assorbente, stante il tenore dell'art. 615 cod. proc. civ. espressamente invocato dalla società opponente, secondo il quale, mentre l'opposizione sostanziale all'esecuzione non ancora iniziata può essere proposta con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e territorio a norma dell'art. 27 cod. proc. civ., l'opposizione sostanziale all'esecuzione già iniziata (come, per l'appunto, nella fattispecie) e quella riguardante la pignorabilità dei beni "si propongono" (soltanto) al giudice dell'esecuzione stessa”). Segue la declaratoria d'improponibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. I, c.p.c. Con riferimento, poi, ai motivi di opposizione inquadrabili nell'opposizione agli atti esecutivi poiché riguardanti la regolarità formale del precetto, da proporsi con citazione ai sensi dell'art. 617, co. I, c.p.c., occorre tener conto del fatto che il precetto è stato notificato il 27/06/2024 (mediante consegna alla figlia qualificatasi come familiare convivente: v. doc. 1 nel fascicolo di parte opponente), mentre il giudizio è stato iscritto il 22/07/2024 e introdotto con la notifica della citazione il successivo 29/07/2024, ragion per cui non risulta rispettato il termine di 20 giorni dalla notificazione. Da tali considerazioni discende che anche l'opposizione agli atti esecutivi è stata tardivamente introdotta. Ad abundantiam, appare in ogni caso opportuno esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente.
1. SULLA DOGLIANZA RELATIVA ALLA INVALIDITA' DELL'ATTO DI PRECETTO PER LA MANCATA PROVA NEL MANDATO ALLE LITI DEI POTERI DEL SOGGETTO DELEGATO. Giova, preliminarmente, evidenziare che l'atto di precetto risulta sottoscritto dall'avv.to Roberto Romani ed espressamente richiama la procura generale a rogito Notaio Persona_2 del 23/11/2017, rep. n. 70969, racc. n. 24411.
[...]
Tanto premesso in fatto, va osservato in diritto che l'atto di precetto non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, “che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di
pagina 5 di 11 altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto” (Cass., n. 8213/2012, in motivazione;
precedente conforme, Cass., n. 3998/2006). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito, con impostazione che questo giudice condivide, che è valido persino il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso poiché la ratifica del dominus è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale, con la precisazione che costituisce valida ratifica il rilascio della procura in occasione della causa di opposizione, “anche se non sussiste una formale ed espressa affermazione in tal senso” (Cass., n. 9873/1997; Cass., n. 19362/2007, in motivazione). Ne consegue che nel caso di specie in cui, a monte, è stata prodotta nel giudizio di opposizione la procura generale alle liti indicata nel precetto (v. doc. 9 nel fascicolo di parte opposta) e, in ogni caso, parte opposta ha rilasciato procura alle liti nel giudizio di opposizione (v. procura alle liti nel fascicolo di parte opposta sottoscritta dalla dott.ssa procuratrice di Persona_3
v. doc. 6 nel fascicolo di parte opposta), nessuna invalidità dell'atto di precetto CP_2 può essere riscontrata nel caso di specie.
2.SULLA NULLITA' DEL PRECETTO PER INDETERMINATEZZA O INDETERMINABILITA' DELLE SOMME PRECETTATE. La dedotta nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate è infondata. In fatto, si osserva che il precetto in questione espressamente contiene l'intimazione di pagamento della somma pari a euro 83.574,09 quale capitale e interessi alla data del 15/05/2023 (v. doc. 1 nel fascicolo di parte opposta). In diritto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con interpretazione consolidata, ha chiarito che l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo contenuto nel precetto non richiede quale requisito formale a pena di nullità l'enunciazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinare la somma domandata, essendo sufficiente, appunto, l'indicazione dell'importo (Cass., n. 8906/2022; Cass., n. 4008/2013; Cass., n. 11281/1993), né l'indicazione del tasso di interessi costituisce requisito di validità dell'atto di precetto “stante la possibilità per il debitore di controllare, attraverso l'esame della convenzione, l'esattezza degli importi pretesi dal creditore istante” (Cass., n. 9619/1994), dovendosi precisare che parte opposta ha prodotto documentazione comprovante il mancato integrale soddisfacimento della pretesa nell'ambito della procedura esecutiva (v. doc. 5 nel fascicolo di parte opposta). Tale principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, come ribadito da ultimo dalla Suprema Corte, con decisione n. 6754/2024, in motivazione.
3.SULLA ILLEGITTIMITA' DEL PRECETTO PER OMESSA INDICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO AZIONATO E DELLA DATA DI NOTIFICA DELLO STESSO. La tesi non appare suscettibile di essere apprezzata in fatto, posto che nel caso di specie parte opposta ha comprovato di aver notificato all'odierno opponente (circostanza sola che rileva nel presente giudizio di opposizione, risultando irrilevanti le doglianze estranee e relative a profili antecedenti al precetto per cui è causa ed alla conseguente precedente procedura esecutiva pagina 6 di 11 rispetto alla quale l'odierno opponente è rimasto estraneo), unitamente all'atto di precetto, il contratto di mutuo (v. doc. 1 nel fascicolo di parte opposta).
4.SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER LA MANCATA INDICAZIONE DEL MUTUO QUALE IPOTECARIO OVVERO FONDIARIO E SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI FINANZIABILITA' EX ART. 38 TUB. Premesso che la doglianza appare infondata in fatto nella misura in cui non tiene conto che, come sopra visto, nel caso di specie è stato notificato, unitamente al precetto, anche il contratto di mutuo che espressamente viene denominato “contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 38 e seguenti del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385”, in diritto appare opportuno osservare che l'art. 38, comma II, d.lgs., n. 385/1993 nella parte in cui prevede detto limite tende a proteggere “l'interesse alla stabilità patrimoniale della banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass., Sez. Un., n. 33719/2022; successive conformi Cass., n. 6907/2023; Cass., n. 7949/2023; conforme nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, n. 26 del 15/01/2024 e n. 234 del 9/04/2024; da ultimo nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., n. 11566 del 30/04/2024, in motivazione). Posta la ratio sopra indicata e in coerenza rispetto alla stessa (evidentemente pregiudicata dalla declaratoria di nullità del mutuo), va esclusa la natura di norma imperativa della predetta disposizione e l'inquadramento del limite nell'elemento essenziale del contenuto del contratto, venendo, piuttosto, in rilievo un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito, appunto, della vigilanza prudenziale (nella giurisprudenza di merito v. CA Perugia n. 827 del 28/11/2024 e n. 719 del 18/10/2024). Dunque, la eventuale violazione di tale disposizione, che costituisce norma di natura non imperativa, è insuscettibile di essere apprezzata ai fini della nullità del contratto (Cass., Sez. un. cit.). Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, va escluso che l'eventuale superamento di tale soglia sia rilevante al fine dedotto da parte attrice, la cui domanda di nullità sul punto deve conseguentemente essere respinta.
5.SULLA ASSERITA INIDONEITA' DEL TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL GARANTE.
La doglianza appare infondata in fatto, posto che la garanzia è stata rilasciata nel contratto di mutuo (v. art. 10 del contratto nel fascicolo di parte opposta) e in diritto, dovendosi evidenziare che il mutuo costituisce titolo esecutivo anche nei confronti del garante, potendosi al più discutere sulla necessità di procedere alla notifica del titolo al fideiussore ossia sull'applicazione dell'art. 41 TUB nei confronti del garante (ritenuta non necessaria da Tribunale di Napoli, 19/02/2020 e, invece, necessaria dal Tribunale di Reggio Emilia, 29/02/2024), circostanza che, tuttavia, non viene in rilievo in fatto nel caso di specie in cui, come già detto, il titolo esecutivo è stato notificato unitamente al precetto.
6.SULLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO. In fatto, va premesso che il mutuo è stato stipulato in data 4/09/2007 con durata di 10 anni (v. doc. 1 nel fascicolo di parte opposta “a partire dal 4/11/2007 e fino al 4/10/2007”). In diritto, si rileva che ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione occorre tenere in considerazione l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di mutuo, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima pagina 7 di 11 rata, circostanza questa che determina, per un verso, l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima rata -da individuarsi nel caso di specie alla data del 4/10/2017 (v. contratto di finanziamento richiamato)- e, per altro verso, l'operatività della prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994). Tuttavia, al contempo, risulta l'avvio della procedura esecutiva nei confronti della debitrice principale in epoca antecedente al maturarsi della prescrizione (al 4/10/2017) ossia nell'anno 2015, nonché la chiusura della procedura in data 10/08/2022 (v. doc. 5 nel fascicolo di parte opposta). Sul punto, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto” (Cass., n. 8217/2021; precedente conforme, Cass., n. 12239/2019). Dunque, nel caso di specie, fino all'anno 2022, ragion per cui, stante la notifica dell'atto di precetto in data 27/06/2024, l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere disattesa.
7.SULLA DOGLIANZA RELATIVA ALLE ILLEGITTIMITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO. Le doglianze formulate in merito alle asserite illegittimità del contratto di mutuo appaiono manifestamente generiche e non correlate alla fattispecie concreta, tenuto conto delle chiare previsioni emergenti dal contratto di mutuo in tema di interessi e costi addebitati. Sul punto, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte che ha precisato che “chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (Cass., n. 6618/2018; v. anche Cass., n. 10141/2021 che ha ribadito l'onere gravante sull'attore “di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio”). In particolare, con riferimento alla dedotta usura, la circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio (Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020) al fine di introdurre gli elementi necessari ad apprezzare la bontà anche sommaria della allegazione così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica il cui espletamento presenterebbe, in caso contrario, carattere meramente esplorativo. In particolare, laddove l'attore contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il superamento (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020).
pagina 8 di 11 L'orientamento della Suprema Corte è stato recentemente ribadito nella misura in cui ha affermato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. (Cass., n. 25525 dell'11/10/2024).
8.SUL DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO E/O DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Premesso che il mutuo in questione è stato stipulato con Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.a., ritiene chi scrive che, sulla base dei documenti acquisiti, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., al fine di ritenere integrata la prova della titolarità del credito in capo a parte opposta. Parte opposta ha, infatti, prodotto in giudizio:
-contratto di mutuo, contenente la garanzia rilasciata dall'odierno opponente (v. doc. 1 nel fascicolo di parte opposta);
[...
-intimazione di pagamento inviata all'odierno opponente in data 12/09/2013 da SE
(subentrata nella posizione della Cassa di Risparmio di Terni e Narni Controparte_5
S.p.a. in virtù di fusione per incorporazione, circostanza questa specificamente indicata nell'atto di precetto e in alcun modo contestata dall'odierno opponente;
v. doc. 10 nel fascicolo di parte opponente);
-avviso pubblicato in GU, parte II, n. 146 del 12/12/2017, da Intesa Sanpaolo S.p.a. a
[...]
nel quale sono espressamente enunciati i criteri atti ad individuare i crediti Controparte_1 oggetto di cessione (v. da punto i a punto vi), nonché è presente espresso avvertimento in merito alla possibilità anche per i garanti di ottenere informazioni da Controparte_1 mediante comunicazione a mezzo fax ovvero all'indirizzo PEC ivi indicato (v. doc. 7 nel
[...] fascicolo di parte opposta);
-dichiarazione della cedente Intesa Sanpaolo S.p.a. (subentrata nella posizione della Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.a. in virtù di incorporazione di quest'ultima nella
[...]
poi divenuta in virtù di cambio di denominazione Controparte_6 [...]
fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.a., circostanze tutte Controparte_7 specificamente indicate nell'atto di precetto e in alcun modo contestate da parte opponente;
sulla dichiarazione di cessione, v. doc. 4 nel fascicolo di parte opposta). Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciato dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere pagina 9 di 11 sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). Dunque, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione) In particolare, la decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU, del possesso del titolo in capo alla cessionaria, dalla corrispondenza stragiudiziale in possesso della opposta, e della dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende la declaratoria di improcedibilità delle opposizioni, comunque infondate nel merito. Spese di lite secondo soccombenza, non potendo trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, non ricorrendone i presupposti di legge.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara improcedibili le opposizioni, all'esecuzione e agli atti esecutivi;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 7.500,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 22/06/2025 Scaduti i termini concessi. Il giudice Marzia Di Bari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice Marzia Di Bari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 1230/2024, tra
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Terni, viale Brenta n. 1/A, presso lo studio dell'avv.to Maria Rita Fornaiolo che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. e per essa, la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria C.F. elettivamente domiciliata in Terni, CP_2 P.IVA_2 piazza Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Roberto Romani che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 27/05/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, asseritamente notificatogli in data 2/07/2024, da parte opposta, (già quale mandataria di CP_2 CP_3 [...] contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro Controparte_1
83.574,09, oltre interessi, in relazione all'esposizione debitoria per il mutuo stipulato in data 4/09/2007, a rogito Notaio rep. n. 163406, racc. n. 30122, rispetto al quale il Persona_1 medesimo aveva rilasciato garanzia in favore della debitrice principale Parte_2
, chiedendo, previa sospensione del titolo, accertarsi il mancato esperimento della
[...] mediazione quale condizione di procedibilità della domanda in tema di contratti bancari e, nel merito, accertarsi l'inidoneità del mutuo quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia dell'atto di precetto e la sua nullità, nonché l'insussistenza del diritto di parte opposta di procedere all'esecuzione forzata, nonché determinare l'esatto dare – avere tra le parti in relazione alle illiceità e illegittimità del contratto, con esclusione degli interessi e ripetizione degli stessi e dei costi pagati ad eccezione di imposte e tasse, previo espletamento di CTU. pagina 1 di 11 A fondamento delle domande formulate, detto opponente prospettava i seguenti motivi di opposizione:
1)mancato esperimento della procedura di mediazione, venendo in rilievo un contratto bancario, con conseguente improponibilità della domanda, con onere in capo a parte opposta;
2)invalidità dell'atto di precetto in ragione della mancata prova nel mandato alle liti dei poteri del soggetto delegato, tenuto conto dell'assenza della procura alle liti, del conferimento impersonalmente senza indicazione dell'atto, della qualità e della prova del potere conferito al difensore;
3)nullità del precetto per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate, non contenendo tale atto alcun elemento probatorio suscettibile di essere valorizzato ai fini della comprensione del conteggio operato, anche tenuto conto della procedura esecutiva immobiliare citata nell'atto (e dichiarata estinta in data 10/08/2022) nei confronti della debitrice principale (ex coniuge dell'opponente); Parte_2
4) illegittimità del precetto per omessa indicazione del titolo esecutivo azionato e della data di notifica dello stesso;
in particolare, parte opponente in relazione a tale motivo lamentava di non aver ricevuto alcuna notifica, né di aver avuto contezza della procedura esecutiva immobiliare avviata nei confronti della debitrice principale, (essendo tali atti stati Parte_2 notificati in luogo diverso dal suo luogo di residenza), e che non gli era stata comunicata in qualità di garante l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo;
5)violazione del diritto di difesa di parte opponente in ragione della mancata indicazione del mutuo quale ipotecario ordinario ovvero fondiario a fronte della mancata notifica del titolo unitamente al precetto, con conseguente accertamento della nullità del mutuo fondiario e, a fronte della mancata tempestiva proposizione da parte dell'opposta della domanda di conversione del contratto nullo in mutuo ipotecario, conseguente nullità del precetto notificato in data 31/05/2016 e degli atti ad esso conseguenti;
6)insussistenza del credito per inidoneità del titolo esecutivo, posto che il mutuo non poteva costituire titolo esecutivo nei confronti dell'odierno opponente, il quale assumeva il diverso ruolo di garante sulla base di un distinto documento ed era estraneo al mutuo;
7) intervenuta prescrizione del credito, sia ordinaria decennale sia quinquennale, essendo trascorsi ben 17 anni dalla sottoscrizione del contratto;
8) nullità del contratto di mutuo per superamento della soglia di finanziabilità ex art. 38 TUB;
9) illegittimità del contratto di mutuo in ragione della applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, di interessi anatocistici, spese e commissioni non previamente concordate, nonché per superamento del tasso soglia antiusura, con violazione della correttezza e buona fede;
in relazione a tale doglianza parte opponente deduceva che l'istituto di credito aveva chiesto il pagamento degli interessi di mora non semestralmente ma trimestralmente, applicando “un vero e proprio anatocismo”;
10) difetto di legittimazione attiva della a fronte della mancata Controparte_4 prova della cessione della posizione in questione, non risultando allo scopo sufficiente la pubblicazione in G.U. -con funzione sostitutiva della notifica dell'atto, ma, piuttosto, dovendo procedersi anche alla iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese e, comunque, dovendo parte opposta fornire prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco;
lamentava che nel caso di specie parte opposta non aveva riportato i pagina 2 di 11 contenuti dell'avviso di cessione, né aveva indicato “gli atti e le modalità in cui li avrebbe ipoteticamente riportati all'odierno opponente garante”. Con ordinanza del 23/07/2024, il giudice fissava udienza al 13/08/2024 per provvedere sulla chiesta sospensiva. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, anche in tale fase, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previo rigetto della sospensiva, dichiararsi l'inammissibilità e improcedibilità della opposizione poiché incardinata successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento immobiliare in violazione dell'art. 615, comma II, c.p.c. e, nel merito, respingersi tutte le domande ed eccezioni formulate poiché infondate in fatto e in diritto, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta, richiamate le vicende che avevano determinato la successione nel credito azionato, articolava le seguenti difese:
-che, nel caso di specie, l'opposizione era inammissibile ex art. 615, comma II, c.p.c. per aver parte opponente adito il giudice ordinario anziché il GE, stante la notifica del pignoramento immobiliare in epoca antecedente (ossia il 23/07/2024) rispetto alla introduzione del giudizio di opposizione (il successivo 29/07/2024) e venendo in rilievo una competenza funzionale e inderogabile;
-che l'opposizione all'esecuzione è esclusa dall'ambito applicativo del procedimento di mediazione obbligatoria;
-che la eccezione di nullità del precetto per mancanza di procura alle liti era infondata nella misura in cui l'atto di precetto, di natura stragiudiziale, può essere sottoscritto dalla parte oppure da un procuratore ad negotia, non necessitando di procura e risultando, comunque, ogni eventuale invalidità sanata dalla procura conferita in calce all'atto di costituzione nel giudizio di opposizione;
-che nel caso di specie il contratto di mutuo era stato notificato anche al fideiussore, unitamente all'atto di precetto;
-che la fideiussione era stata rilasciata nel contratto di mutuo, contrariamente agli assunti di controparte;
-che il creditore aveva reiteratamente richiesto al garante l'adempimento dell'obbligazione;
-che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva era infondata alla stregua della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione, avuto particolare riguardo agli avvisi pubblicati in GU ed alla dichiarazione di cessione del credito;
-che l'eccezione di prescrizione era infondata a fronte degli atti interruttivi intervenuti, quali in primo luogo la procedura esecutiva immobiliare n. 214/2015 (estinta il 10/08/2022), efficace anche nei confronti del coobbligato, la lettera raccomandata inviata all'opponente in data 12/09/2013 (recapitata per compiuta giacenza), e il precetto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 9/09/2023 presso il domicilio eletto dal garante nel contratto di mutuo. Quindi, il giudice all'udienza del 13/08/2024, assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 5/09/2024, il giudice respingeva l'istanza di sospensione. Alla prima udienza del 28/01/2025, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti, avuto particolare riguardo alla necessità di procedere alla mediazione invocata da parte opponente, e sulle richieste istruttorie, come articolate.
pagina 3 di 11 Quindi, con ordinanza riservata del 15/02/2025, il giudice fissava ai sensi dell'art. 189 c.p.c. l'udienza del 27/05/2025, per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali. All'udienza del 27/05/2025, il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, giova, preliminarmente, evidenziare che la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite (v. infra, considerazioni che seguono), di talchè deve trovare conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione. Si osserva, sempre in rito, che la tesi dell'opponente in punto di applicabilità della mediazione obbligatoria è infondata e deve essere disattesa. Al riguardo, appare sufficiente richiamare il chiaro disposto dell'art. 5, comma VI, lett. e), d.lgs. n. 28/2010 alla stregua del quale la mediazione obbligatoria non si applica, tra l'altro, ai procedimenti di opposizione relativi all'esecuzione forzata. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di improponibilità dell'opposizione ex art. 615, co. I, c.p.c. sollevata da parte opposta. Tale eccezione riposa sul fatto che alla data di notifica della citazione, ossia al momento della pendenza della lite (29/07/2024), l'esecuzione era già iniziata in ragione della notifica del pignoramento immobiliare il precedente 23/07/2024 (v. pignoramento immobiliare notificato a mani dell'opponente il 23/07/2024, doc. 2 nel fascicolo di parte opposta;
sull'inizio del processo esecutivo mediante la notifica del pignoramento: v. Cass., n. 37558/2022). In fatto, va osservato che, per un verso, parte opponente ha introdotto il giudizio mediante atto di citazione e, per altro verso, parte opponente ha iscritto a ruolo il procedimento in data 22/07/2024 in un momento in cui la notifica dell'atto di citazione non era ancora avvenuta. Dagli atti, emerge infatti che la notifica dell'atto di citazione contenente l'istanza di sospensiva è stata effettuata il successivo 29/07/2024 (v. notifica a mezzo PEC nel fascicolo di parte opponente) ossia dopo l'iscrizione a ruolo. Tale circostanza non determina l'inesistenza o l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo e la nullità insanabile della costituzione dell'attore “perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento” (Cass., n. 8003/2012; successiva conforme, Cass., n. 19118/2020). Tuttavia, ai fini della pendenza della lite, deve aversi riguardo al momento in cui la citazione è stata notificata ossia alla data del 29/07/2024, operando la regola che attribuisce rilievo al deposito dell'atto esclusivamente nei procedimenti introdotti con ricorso (Cass., n. 3999/1998: “l'individuazione della "pendenza" del procedimento va fissata, nei giudizi che iniziano con citazione, nel momento della "notificazione" di tale atto, ed , in quelli introdotti con ricorso, nel momento del "deposito" dello stesso”; Cass., n. 10073/2003; Cass., n. 18564/2015). Il principio, assolutamente pacifico, è stato ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha affermato che la pendenza del giudizio di primo grado “nei giudizi introdotti con ricorso si verifica con il deposito dello stesso in cancelleria, mentre nei procedimenti iniziati con citazione si verifica con la notifica della stessa” (Cass., n. 7025 del 16/03/2025).
pagina 4 di 11 Tanto premesso, va richiamato l'art. 615 c.p.c., il quale, al I comma, prevede che l'opposizione sostanziale (ossia quella in cui si contesta il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata) all'esecuzione non ancora iniziata può essere proposta con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio ex art. 27 c.p.c., mentre l'opposizione sostanziale all'esecuzione già iniziata – come nel caso di specie – si propone ai sensi del II comma, al giudice dell'esecuzione con ricorso. Ne consegue che, essendo stata notificata l'opposizione a precetto ex art. 615, co. I, c.p.c. quando il pignoramento era stato già notificato, l'eccezione di improcedibilità formulata da parte opposta in relazione a tale opposizione all'esecuzione è fondata e deve trovare accoglimento. Sul punto, si richiama l'orientamento adesivo della giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 4379/2003: “l'opposizione all'esecuzione in corso si propone (art. 615 comma secondo) con ricorso al giudice dell'esecuzione, qualora non sia proposta oralmente in una udienza del processo esecutivo”) e di merito (Tribunale di Roma, 20/02/2009: “ritenuto, anzitutto e quanto all'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione, che tale eccezione è da considerare fondata e assorbente, stante il tenore dell'art. 615 cod. proc. civ. espressamente invocato dalla società opponente, secondo il quale, mentre l'opposizione sostanziale all'esecuzione non ancora iniziata può essere proposta con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e territorio a norma dell'art. 27 cod. proc. civ., l'opposizione sostanziale all'esecuzione già iniziata (come, per l'appunto, nella fattispecie) e quella riguardante la pignorabilità dei beni "si propongono" (soltanto) al giudice dell'esecuzione stessa”). Segue la declaratoria d'improponibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. I, c.p.c. Con riferimento, poi, ai motivi di opposizione inquadrabili nell'opposizione agli atti esecutivi poiché riguardanti la regolarità formale del precetto, da proporsi con citazione ai sensi dell'art. 617, co. I, c.p.c., occorre tener conto del fatto che il precetto è stato notificato il 27/06/2024 (mediante consegna alla figlia qualificatasi come familiare convivente: v. doc. 1 nel fascicolo di parte opponente), mentre il giudizio è stato iscritto il 22/07/2024 e introdotto con la notifica della citazione il successivo 29/07/2024, ragion per cui non risulta rispettato il termine di 20 giorni dalla notificazione. Da tali considerazioni discende che anche l'opposizione agli atti esecutivi è stata tardivamente introdotta. Ad abundantiam, appare in ogni caso opportuno esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente.
1. SULLA DOGLIANZA RELATIVA ALLA INVALIDITA' DELL'ATTO DI PRECETTO PER LA MANCATA PROVA NEL MANDATO ALLE LITI DEI POTERI DEL SOGGETTO DELEGATO. Giova, preliminarmente, evidenziare che l'atto di precetto risulta sottoscritto dall'avv.to Roberto Romani ed espressamente richiama la procura generale a rogito Notaio Persona_2 del 23/11/2017, rep. n. 70969, racc. n. 24411.
[...]
Tanto premesso in fatto, va osservato in diritto che l'atto di precetto non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, “che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di
pagina 5 di 11 altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto” (Cass., n. 8213/2012, in motivazione;
precedente conforme, Cass., n. 3998/2006). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito, con impostazione che questo giudice condivide, che è valido persino il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso poiché la ratifica del dominus è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale, con la precisazione che costituisce valida ratifica il rilascio della procura in occasione della causa di opposizione, “anche se non sussiste una formale ed espressa affermazione in tal senso” (Cass., n. 9873/1997; Cass., n. 19362/2007, in motivazione). Ne consegue che nel caso di specie in cui, a monte, è stata prodotta nel giudizio di opposizione la procura generale alle liti indicata nel precetto (v. doc. 9 nel fascicolo di parte opposta) e, in ogni caso, parte opposta ha rilasciato procura alle liti nel giudizio di opposizione (v. procura alle liti nel fascicolo di parte opposta sottoscritta dalla dott.ssa procuratrice di Persona_3
v. doc. 6 nel fascicolo di parte opposta), nessuna invalidità dell'atto di precetto CP_2 può essere riscontrata nel caso di specie.
2.SULLA NULLITA' DEL PRECETTO PER INDETERMINATEZZA O INDETERMINABILITA' DELLE SOMME PRECETTATE. La dedotta nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate è infondata. In fatto, si osserva che il precetto in questione espressamente contiene l'intimazione di pagamento della somma pari a euro 83.574,09 quale capitale e interessi alla data del 15/05/2023 (v. doc. 1 nel fascicolo di parte opposta). In diritto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con interpretazione consolidata, ha chiarito che l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo contenuto nel precetto non richiede quale requisito formale a pena di nullità l'enunciazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinare la somma domandata, essendo sufficiente, appunto, l'indicazione dell'importo (Cass., n. 8906/2022; Cass., n. 4008/2013; Cass., n. 11281/1993), né l'indicazione del tasso di interessi costituisce requisito di validità dell'atto di precetto “stante la possibilità per il debitore di controllare, attraverso l'esame della convenzione, l'esattezza degli importi pretesi dal creditore istante” (Cass., n. 9619/1994), dovendosi precisare che parte opposta ha prodotto documentazione comprovante il mancato integrale soddisfacimento della pretesa nell'ambito della procedura esecutiva (v. doc. 5 nel fascicolo di parte opposta). Tale principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, come ribadito da ultimo dalla Suprema Corte, con decisione n. 6754/2024, in motivazione.
3.SULLA ILLEGITTIMITA' DEL PRECETTO PER OMESSA INDICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO AZIONATO E DELLA DATA DI NOTIFICA DELLO STESSO. La tesi non appare suscettibile di essere apprezzata in fatto, posto che nel caso di specie parte opposta ha comprovato di aver notificato all'odierno opponente (circostanza sola che rileva nel presente giudizio di opposizione, risultando irrilevanti le doglianze estranee e relative a profili antecedenti al precetto per cui è causa ed alla conseguente precedente procedura esecutiva pagina 6 di 11 rispetto alla quale l'odierno opponente è rimasto estraneo), unitamente all'atto di precetto, il contratto di mutuo (v. doc. 1 nel fascicolo di parte opposta).
4.SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER LA MANCATA INDICAZIONE DEL MUTUO QUALE IPOTECARIO OVVERO FONDIARIO E SULLA NULLITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO PER SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI FINANZIABILITA' EX ART. 38 TUB. Premesso che la doglianza appare infondata in fatto nella misura in cui non tiene conto che, come sopra visto, nel caso di specie è stato notificato, unitamente al precetto, anche il contratto di mutuo che espressamente viene denominato “contratto di mutuo con garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 38 e seguenti del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385”, in diritto appare opportuno osservare che l'art. 38, comma II, d.lgs., n. 385/1993 nella parte in cui prevede detto limite tende a proteggere “l'interesse alla stabilità patrimoniale della banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito” (Cass., Sez. Un., n. 33719/2022; successive conformi Cass., n. 6907/2023; Cass., n. 7949/2023; conforme nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, n. 26 del 15/01/2024 e n. 234 del 9/04/2024; da ultimo nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass., n. 11566 del 30/04/2024, in motivazione). Posta la ratio sopra indicata e in coerenza rispetto alla stessa (evidentemente pregiudicata dalla declaratoria di nullità del mutuo), va esclusa la natura di norma imperativa della predetta disposizione e l'inquadramento del limite nell'elemento essenziale del contenuto del contratto, venendo, piuttosto, in rilievo un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito, appunto, della vigilanza prudenziale (nella giurisprudenza di merito v. CA Perugia n. 827 del 28/11/2024 e n. 719 del 18/10/2024). Dunque, la eventuale violazione di tale disposizione, che costituisce norma di natura non imperativa, è insuscettibile di essere apprezzata ai fini della nullità del contratto (Cass., Sez. un. cit.). Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, va escluso che l'eventuale superamento di tale soglia sia rilevante al fine dedotto da parte attrice, la cui domanda di nullità sul punto deve conseguentemente essere respinta.
5.SULLA ASSERITA INIDONEITA' DEL TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL GARANTE.
La doglianza appare infondata in fatto, posto che la garanzia è stata rilasciata nel contratto di mutuo (v. art. 10 del contratto nel fascicolo di parte opposta) e in diritto, dovendosi evidenziare che il mutuo costituisce titolo esecutivo anche nei confronti del garante, potendosi al più discutere sulla necessità di procedere alla notifica del titolo al fideiussore ossia sull'applicazione dell'art. 41 TUB nei confronti del garante (ritenuta non necessaria da Tribunale di Napoli, 19/02/2020 e, invece, necessaria dal Tribunale di Reggio Emilia, 29/02/2024), circostanza che, tuttavia, non viene in rilievo in fatto nel caso di specie in cui, come già detto, il titolo esecutivo è stato notificato unitamente al precetto.
6.SULLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO. In fatto, va premesso che il mutuo è stato stipulato in data 4/09/2007 con durata di 10 anni (v. doc. 1 nel fascicolo di parte opposta “a partire dal 4/11/2007 e fino al 4/10/2007”). In diritto, si rileva che ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione occorre tenere in considerazione l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di mutuo, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima pagina 7 di 11 rata, circostanza questa che determina, per un verso, l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima rata -da individuarsi nel caso di specie alla data del 4/10/2017 (v. contratto di finanziamento richiamato)- e, per altro verso, l'operatività della prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994). Tuttavia, al contempo, risulta l'avvio della procedura esecutiva nei confronti della debitrice principale in epoca antecedente al maturarsi della prescrizione (al 4/10/2017) ossia nell'anno 2015, nonché la chiusura della procedura in data 10/08/2022 (v. doc. 5 nel fascicolo di parte opposta). Sul punto, va richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto” (Cass., n. 8217/2021; precedente conforme, Cass., n. 12239/2019). Dunque, nel caso di specie, fino all'anno 2022, ragion per cui, stante la notifica dell'atto di precetto in data 27/06/2024, l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere disattesa.
7.SULLA DOGLIANZA RELATIVA ALLE ILLEGITTIMITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO. Le doglianze formulate in merito alle asserite illegittimità del contratto di mutuo appaiono manifestamente generiche e non correlate alla fattispecie concreta, tenuto conto delle chiare previsioni emergenti dal contratto di mutuo in tema di interessi e costi addebitati. Sul punto, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte che ha precisato che “chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (Cass., n. 6618/2018; v. anche Cass., n. 10141/2021 che ha ribadito l'onere gravante sull'attore “di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio”). In particolare, con riferimento alla dedotta usura, la circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio (Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020) al fine di introdurre gli elementi necessari ad apprezzare la bontà anche sommaria della allegazione così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica il cui espletamento presenterebbe, in caso contrario, carattere meramente esplorativo. In particolare, laddove l'attore contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il superamento (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020).
pagina 8 di 11 L'orientamento della Suprema Corte è stato recentemente ribadito nella misura in cui ha affermato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. (Cass., n. 25525 dell'11/10/2024).
8.SUL DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO E/O DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Premesso che il mutuo in questione è stato stipulato con Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.a., ritiene chi scrive che, sulla base dei documenti acquisiti, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., al fine di ritenere integrata la prova della titolarità del credito in capo a parte opposta. Parte opposta ha, infatti, prodotto in giudizio:
-contratto di mutuo, contenente la garanzia rilasciata dall'odierno opponente (v. doc. 1 nel fascicolo di parte opposta);
[...
-intimazione di pagamento inviata all'odierno opponente in data 12/09/2013 da SE
(subentrata nella posizione della Cassa di Risparmio di Terni e Narni Controparte_5
S.p.a. in virtù di fusione per incorporazione, circostanza questa specificamente indicata nell'atto di precetto e in alcun modo contestata dall'odierno opponente;
v. doc. 10 nel fascicolo di parte opponente);
-avviso pubblicato in GU, parte II, n. 146 del 12/12/2017, da Intesa Sanpaolo S.p.a. a
[...]
nel quale sono espressamente enunciati i criteri atti ad individuare i crediti Controparte_1 oggetto di cessione (v. da punto i a punto vi), nonché è presente espresso avvertimento in merito alla possibilità anche per i garanti di ottenere informazioni da Controparte_1 mediante comunicazione a mezzo fax ovvero all'indirizzo PEC ivi indicato (v. doc. 7 nel
[...] fascicolo di parte opposta);
-dichiarazione della cedente Intesa Sanpaolo S.p.a. (subentrata nella posizione della Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.a. in virtù di incorporazione di quest'ultima nella
[...]
poi divenuta in virtù di cambio di denominazione Controparte_6 [...]
fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.a., circostanze tutte Controparte_7 specificamente indicate nell'atto di precetto e in alcun modo contestate da parte opponente;
sulla dichiarazione di cessione, v. doc. 4 nel fascicolo di parte opposta). Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciato dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere pagina 9 di 11 sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). Dunque, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione) In particolare, la decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU, del possesso del titolo in capo alla cessionaria, dalla corrispondenza stragiudiziale in possesso della opposta, e della dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Segue il rigetto del motivo di opposizione formulato. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende la declaratoria di improcedibilità delle opposizioni, comunque infondate nel merito. Spese di lite secondo soccombenza, non potendo trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, non ricorrendone i presupposti di legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara improcedibili le opposizioni, all'esecuzione e agli atti esecutivi;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 7.500,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 22/06/2025 Scaduti i termini concessi. Il giudice Marzia Di Bari
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