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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1006/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1006/2025 R.G. promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Casadio presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati in Lugo (RA), viale Oriani 23/e, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“A) affidamento condiviso dei minori con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre.
B) Il padre compatibilmente con i propri impegni avrà la facoltà di tenere con sé i figli presso l'abitazione dello stesso a fine settimana alternati dal venerdì ore16.30 fino alle ore 20 della domenica ( riportando i minori presso la residenza della madre) nonché ogni martedì dalle ore 16.30 fino alla mattina del giovedì ( accompagnando a scuola i minori)
C) Per quanto concerne le festività natalizie il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore 12,00 alle ore 20.
D) Relativamente alle vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno di pasqua dalle ore 11,00 alle ore 19,00 pagina 1 di 3 E) In ordine alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno
15 giorni non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il
30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi.
F) la madre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i minori previa comunicazione al padre entro il 30 maggio di ogni anno.
G) Il padre si impegna a corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli la somma di € 250,00(euro
.duecentocinquanta(00) cadauno ( per ciascun figlio) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
H) Il padre inoltre, corrisponderà alla madre 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del minori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/3/2025 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 28/4/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi dei figli minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1006/2025 R.G., così provvede:
pagina 2 di 3 a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
b) spese del procedimento compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1006/2025 R.G. promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Casadio presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati in Lugo (RA), viale Oriani 23/e, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“A) affidamento condiviso dei minori con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre.
B) Il padre compatibilmente con i propri impegni avrà la facoltà di tenere con sé i figli presso l'abitazione dello stesso a fine settimana alternati dal venerdì ore16.30 fino alle ore 20 della domenica ( riportando i minori presso la residenza della madre) nonché ogni martedì dalle ore 16.30 fino alla mattina del giovedì ( accompagnando a scuola i minori)
C) Per quanto concerne le festività natalizie il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore 12,00 alle ore 20.
D) Relativamente alle vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli il giorno di pasqua dalle ore 11,00 alle ore 19,00 pagina 1 di 3 E) In ordine alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno
15 giorni non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il
30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi.
F) la madre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i minori previa comunicazione al padre entro il 30 maggio di ogni anno.
G) Il padre si impegna a corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli la somma di € 250,00(euro
.duecentocinquanta(00) cadauno ( per ciascun figlio) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
H) Il padre inoltre, corrisponderà alla madre 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del minori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7/3/2025 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 28/4/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi dei figli minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1006/2025 R.G., così provvede:
pagina 2 di 3 a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
b) spese del procedimento compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3