Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 206/2024 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P. I.V.A.: sede legale in via San Michele 3/E – 37141 Verona
[...] P.IVA_1
(VR); rappresentante legale/amministratore unico: Controparte_2
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato da ed con Parte_1 Parte_2 il successivo intervento di , e , Controparte_3 Parte_3 Parte_4 con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_1 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII, come risulta dalle attestazioni della Cancelleria e come dichiarato dalla stessa società convenuta con memoria di costituzione depositata in data 04.09.2024; rilevato che, con memoria difensiva depositata in data 14.04.2025, la stessa
[...] dopo aver tentato una ipotesi di risanamento mediante Controparte_1 proposta di negoziazione della crisi, ha rinunciato alle misure protettive richieste ex art. 19 ed alla procedura di negoziazione della crisi ed ha richiesto in proprio l'apertura di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 37 CCII. ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dalle parti e quella acquisita dalla Cancelleria;
- risultano documentati i crediti dei ricorrenti e degli intervenuti nei confronti della società convenuta, derivanti da rapporti di lavoro e fondati su titoli giudiziali;
- è un'impresa che esercita un'attività Controparte_1 commerciale (di acquisto, vendita, costruzione e ristrutturazione di beni immobili, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal protratto inadempimento nei confronti degli istanti, che vantano un credito per retribuzioni e TFR non pagati, in forza dei quali hanno ottenuto decreto ingiuntivo, notificando atti di precetto per importi non trascurabili (e 39.159,89 ; € 37.359,03 € 37.211,89 Parte_1 Parte_2
; € 47.802,04 e , in qualità di Controparte_3 Parte_3 Parte_4 eredi del creditore , sulla base dell'ultimo prospetto risultante dalla Persona_1 busta paga del lavoratore); (ii) dall'esito non satisfattivo del pignoramento presso terzi tentato dagli istanti e (iii) dalla stessa Parte_1 Parte_2 prospettazione offerta dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione in ordine al proprio stato di crisi, nonché dalla documentazione prodotta, dalla quale si evince per l'esercizio di bilancio 2024 un patrimonio netto attivo inferiore al passivo, con una perdita di esercizio di € 389.014,33 (cfr. in particolare situazione economico finanziaria aggiornata al mese di settembre 2024, doc. 5 di parte convenuta); rilevato che la società debitrice risulta costituita in data 09.11.2023 nell'ambito della medesima attività di impresa precedentemente condotta in forma di impresa individuale da
[...]
che dalla situazione economico – finanziaria aggiornata al mese di settembre CP_1
2024 si evince un attivo patrimoniale di € 2.263.613,00; la società ha inoltre maturato ricavi per
€ 328.293,20 e debiti complessivi superiori alla soglia di € 500.000,00; dunque si evince il mancato possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma quinto CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
C.F./P. I.V.A.: sede legale in via San Michele Controparte_1 P.IVA_1
3/E – 37141 Verona (VR); rappresentante legale/amministratore unico: CP_2
[...]
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA curatore il dr. in possesso dei requisiti di cui agli artt. Parte_5
356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 26 settembre 2025 ore 10.20 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30/04/2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio