CA
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/12/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
dr Viviana Di Gesu Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 249/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
OL NC presso lo studio del quale in Indirizzo Telematico è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
1 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
IN IZ, presso lo studio del quale in via Montello 1 CATANIA è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito LLudienza del 13//11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato in data 2 febbraio 2022, intimava Controparte_1 all'ex coniuge il pagamento della somma complessiva di € 26.242,76 a Parte_1 titolo di assegni di mantenimento non corrisposti e spese accessorie, in forza del decreto di omologa della separazione consensuale n. 318/2011 del Tribunale di Siracusa e della successiva ordinanza presidenziale del 10.12.2014.
Con atto di citazione LL11 febbraio 2022, proponeva opposizione a Parte_1 precetto dinanzi al Tribunale di Siracusa, adducendo quale unico motivo a fondamento della domanda le proprie disagiate condizioni economiche, che non gli consentivano di adempiere al pagamento. Chiedeva, pertanto, la sospensione LLefficacia esecutiva del titolo, la riduzione LLimporto dovuto e la concessione di un pagamento rateale.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto LLopposizione in Controparte_1 quanto l'opponente non aveva contestato il diritto di credito, ma si era limitato a dedurre circostanze (le difficoltà economiche) irrilevanti in sede di opposizione all'esecuzione. Chiedeva altresì la condanna LLopponente per lite temeraria.
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1761/2024 pubblicata il 26/07/2024, rigettava l'opposizione, condannava al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 LLRA (essendo l'opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e al risarcimento del danno per lite temeraria per € 1.000,00. Il Giudice di prime cure motivava la decisione rilevando che l'unico motivo di opposizione, attinente alle difficoltà economiche LLopponente, non era idoneo a paralizzare la pretesa creditoria, in quanto non contestava l'esistenza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata. Tali circostanze, semmai, avrebbero potuto fondare un'azione di modifica delle condizioni di separazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , articolando tre motivi di Parte_1 gravame con cui ha lamentato: 1) l'errata individuazione dei titoli esecutivi e, per la prima volta, ha contestato il quantum debeatur, ricalcolando il dovuto in € 11.010,00; 2) l'illegittima condanna al pagamento delle spese legali relative a precedenti atti di precetto;
3) l'illegittima condanna alle spese di lite e al risarcimento del danno per lite temeraria. 2 Si è costituita con comparsa del 14/05/2025, eccependo in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità LLappello e, nel merito, chiedendone il rigetto, con condanna LLappellante per lite temeraria anche in questo grado di giudizio.
All'udienza del 13 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è manifestamente inammissibile per due concorrenti e assorbenti ordini di ragioni, cui si aggiunge l'infondatezza del terzo motivo.
1. Inammissibilità LLappello per violazione LLart. 342 c.p.c.
Il primo, fondamentale profilo di inammissibilità discende dalla violazione del requisito di specificità dei motivi di impugnazione. Tale norma impone all'appellante di motivare l'impugnazione in modo chiaro e specifico, individuando per ciascun motivo lo specifico capo della decisione impugnato e indicando le censure proposte. È necessario che l'appellante si confronti criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, esponendo puntualmente le ragioni del proprio dissenso.
Nel caso di specie, la ratio decidendi della sentenza di primo grado è lampante. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione sulla base del principio secondo cui la difficoltà economica del debitore non costituisce un valido motivo di opposizione all'esecuzione, non essendo idonea a contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente. Tale circostanza, ha correttamente osservato il primo giudice, avrebbe dovuto essere fatta valere in un autonomo giudizio di modifica delle condizioni di separazione.
L'atto di appello proposto ignora completamente tale percorso Parte_1 argomentativo, che costituisce l'unica e assorbente ragione del rigetto della sua domanda. L'appellante, lungi dal criticare la correttezza di tale statuizione, introduce questioni del tutto nuove, quali il ricalcolo del quantum debeatur. Il tutto in una palese violazione LLart. 342 c.p.c.
2. Inammissibilità dei motivi di appello ai sensi LLart. 345 c.p.c.
Anche a voler superare il predetto, e peraltro dirimente rilievo, l'appello sarebbe comunque inammissibile per un'ulteriore e autonoma ragione. I motivi di gravame, infatti, introducono eccezioni nuove, in palese violazione del divieto posto dall'art. 345 c.p.c.
Nel giudizio di primo grado, aveva fondato la propria opposizione Parte_1 esclusivamente sulla dedotta impossibilità di adempiere per sopravvenuta indigenza. Non era stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla correttezza dei conteggi esposti nel precetto, né alla debenza delle singole voci di credito.
Con il primo e il secondo motivo di appello, l'appellante introduce per la prima volta nel giudizio la contestazione del quantum debeatur, contestazione che avrebbe dovuto esser
3 formulata nel giudizio di primo grado. L'introduzione di tali temi di indagine solo in sede di gravame viola il principio del doppio grado di giurisdizione e il divieto di nova in appello.
3. Infondatezza del terzo motivo di appello
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria inflitta dal Tribunale. L'argomentazione LLappellante si fonda sul presupposto che la sua opposizione a precetto fosse legittima e che, pertanto, non potesse configurarsi alcuna responsabilità aggravata.
Anche tale motivo è palesemente infondato e deve essere rigettato.
La condanna per lite temeraria pronunciata in primo grado trova il suo fondamento nella manifesta infondatezza LLopposizione, proposta per motivi – le difficoltà economiche del debitore – del tutto irrilevanti e inidonei a contestare il diritto del creditore a procedere in via esecutiva. L'argomento LLappellante, secondo cui la sua opposizione sarebbe stata "giusta", è smentito dall'esito stesso del giudizio di primo grado e dalle ragioni di inammissibilità che affliggono il presente gravame.
Ciò posto, la duplice e concorrente ragione di inammissibilità, unitamente all'infondatezza del terzo motivo, comporta l'inammissibilità del gravame.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto LLammissione LLappellata al patrocinio a spese dello Stato, vanno poste a carico LLappellante e liquidate in favore LLRA come in dispositivo, in applicazione dei parametri ministeriali, tenuto conto del valore della causa e LLattività difensiva svolta (fasi di studio, introduttiva e decisoria, con valori medi tra i minimi e i medi dello scaglione relativo).
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna LLappellante per responsabilità aggravata anche in questo grado. L'aver proposto un'impugnazione palesemente inammissibile, senza confrontarsi con la chiara ratio decidendi della sentenza di primo grado e introducendo motivi nuovi, denota una condotta processuale gravemente negligente e dilatoria, che giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vittoriosa.
Infine, stante la declaratoria di inammissibilità LLimpugnazione, sussistono i presupposti processuali per l'applicazione LLart. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1761/2024 del 24/07/2024, Parte_1 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado Parte_1 di giudizio in favore LLRA, che liquida in complessivi € 6854,00 per compensi 4 professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 3. Condanna l'appellante , ai sensi LLart. 96 c.p.c., al pagamento in Parte_1 favore LLappellata della somma di € 1.000,00. Controparte_1
4. Dà atto, ai sensi LLart. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte LLappellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4.12.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
5