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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2024, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 522/2021 riservata in decisione senza termini in data
19.11.2024 avente ad oggetto: separazione
T R A
nata a [...] il [...], res.te in VV - Parte_1
- con l'Avv. Sofia Casuscelli– giusta procura in atti;
C.F._1
E
nato a [...], il [...], res.te in VV - Controparte_1 Pt_1
- con l'Avv. Agostino Caridà, giusta procura in atti C.F._2
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.4.2021 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in data
20.9.1995 e che dall'unione sono nati due figli ( – cl. 1999 – e cl. 2002, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni, studenti universitari e non autosufficienti) -chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo ai rapporti personali ed economici con i figli.
Pag. 1 di 4 Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla richiesta principale;
tuttavia, chiedendo rigettarsi la domanda di addebito e quella di assegnazione della casa coniugale ex adverso avanzata nonché proponendo una diversa modulazione dei rapporti economici con i figli,.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, emetteva ordinanza interinale con la quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non assegnava la casa coniugale alla ricorrente e fissava il contributo per il mantenimento dei figli in € 1000,00
(500,00 ciascuno) mensili, oltre accessori di legge e il 50% delle spese straordinarie;
indi rimetteva le parti dinanzi al GI..
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi nei termini di cui all'ord. del 19.10.2022; medio tempore il resistente interponeva istanza di modifica dell'OP respinta con ordinanza del 21.2.2023. Nel prosieguo i rispettivi procuratori davano atto dell'intervenuto accordo raggiunto, indi, all'udienza del 19.11.2024 presenti le parti personalmente, il resistente , in esecuzione del punto C) dell'accordo e a tacitazione delle domande avanzate in questa sede di qualsivoglia natura, consegnava alla ricorrente banco iudicis l'assegno circolare numero Intesa san Paolo n. 3206882418-12 dell'importo di euro
10.000,00 intestato a - non trasferibile;
la ricorrente ne Parte_1 rilasciava contestualmente quietanza sicché le difese concludevano in conformità dell'accordo raggiunto e la causa, previa trasformazione del rito, veniva trattenuta in decisione senza termini con rimessione al Collegio
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto e conflitto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
L'indisponibilità ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va quindi pronunciata ai sensi dell'art. 151 co 1 c.c. , intendendosi implicitamente rinunciata la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente con l'intervenuto accordo.
Sugli aspetti accessori
Sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“A) i coniugi si impegnano a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e quello di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza.
B) Il Sig. adempie all'obbligo di mantenimento periodico sia ordinario che straordinario nei CP_1 confronti dei figli maggiorenni, allo stato non autosufficienti (giusta decreto Presidenziale ex art. 708 c.p.c. depositato in data 30.06.2021, Cron. n. 4251/2021), con l'attribuzione definitiva della nuda proprietà
Pag. 2 di 4 dell'immobile di sua proprietà sito in Vibo Valentia, Via Nilde Iotti, n. 29 (Già Loc. Moderata Durant,
n. 29), contraddistinto al Catasto Urbano al Foglio 29, Part. 784, sub. 11, e delle relative pertinenze.
Il sig. donerà la nuda proprietà dell'intero compendio ai figli e che una CP_1 Per_1 Per_2 tantum accettano, riservandosene l'usufrutto.
Il sig. si assumerà tutte le spese notarili e le imposte tributarie all'uopo dovute. CP_1
Tale attribuzione deve essere ovviamente intesa, visto l'elevato valore economico che si intende trasferire,
a totale tacitazione di ogni pretesa economica pregressa, presente e futura in relazione all'obbligo di mantenimento periodico in favore dei figli cui egli è onerato, pertanto, con la dazione i figli maggiorenni Per_1
e nonché la sig.ra , non avranno più nulla a pretendere dal sig. per il Per_2 Parte_1 CP_1 titolo dedotto.
La dazione di cui si discute è conforme all'ordinamento, difatti nella medesima prospettiva si pone l'affermazione della Suprema Corte a Sezione Unite n. 21761/2021 secondo cui “l'obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l'attribuzione definitiva di beni, o con l'impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta”.
La stessa Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 aggiunge poi che “l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere, per vero, legittimamente adempiuto dai genitori -nella crisi coniugale -mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente -o impegni il promittente ad attribuire -la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli artt.
155, 158, 711 cod. civ. e 4 e 6 della legge n. 898 del 1970, e sostanzialmente costituente applicazione della
«regula iuris» di cui all'art. 1322 cod. civ., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. L'accordo in parola comporta l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito, o si siano impegnati ad attribuire;
di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. (Cass., 21/02/2006, n. 3747; Cass., 23/09/2013, n. 21736, secondo cui tale pattuizione non è affetta da nullità, non essendo in contrasto con norme imperative, né con diritti indisponibili)” (Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 su mantenimento figli trasferimento immobile).
Lo stesso si impegna, altresì, a non gravare, nel tempo, l'immobile oggetto da ipoteca.
C) Il sig. offre alla sig.ra , che accetta, la somma di €. 10.000,00 a tacitazione di CP_1 Pt_1 ogni pretesa dalla stessa avanzata in relazione ai titoli dedotti con tutte le domande giudiziali dalla stessa avanzate. Tale somma verrà corrisposta in sede di udienza per omologazione dell'accordo a mezzo assegno
Pag. 3 di 4 circolare o bonifico bancario.
Anche tale dazione sarà intesa a tacitazione di ogni pretesa passata, presente e futura.
Rimane inteso che i sigg. e rimetteranno immediatamente e reciprocamente tutte le CP_1 Pt_1 querele sporte con reciproca soddisfazione e senza null'altro pretendere l'uno dall'altra.
D) Il sig. si impegna a fissare appuntamento con il Notaio incaricato del trasferimento di cui CP_1 al punto B della presente scrittura, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla omologa del presente accordo.
In relazione all'attribuzione patrimoniale, i sigg. e dichiarano che il trasferimento a Pt_1 CP_1 favore dei figli maggiorenni è connesso, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti fra i coniugi e, conseguentemente, perfettamente rientrante nelle ipotesi di esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.
E) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente e definitivamente, l'uno in favore dell'altro, ad ogni pretesa di carattere alimentare o di mantenimento, sia presente che futura, nonché a qualsiasi diritto e/o pretesa sulle entrate, liquidazioni, ecc… agli stessi spettanti per detto titolo, atteso che entrambi si dichiarano economicamente indipendenti ed in grado di provvedere alle proprie necessità.
F) Tutte le spese legali di tutti i procedimenti in corso sono integralmente compensate tra le parti.
G) I sigg. e si dichiarano disponibili sin da ora a prestare il proprio consenso, alle Pt_1 CP_1 medesime condizioni ora formulate, per il divorzio a domanda congiunta.
H) I coniugi si impegnano a procedere alla divisione dei beni mobili acquistati in costanza di matrimonio”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi Pt_1
, e smg con le condizioni
[...] Parte_1 Controparte_2 concordate riportate in parte motiva;
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parghelia (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. anno 1995, parte II, serie A n. 7);
C) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio compreso il sub procedimento.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. dell'11.12.2024 La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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