Sentenza 6 dicembre 1980
Massime • 2
L'incapacita a testimoniare (art 246 cod proc civ) va eccepita in Sede di assunzione della prova o nella prima difesa successiva, senza di che la relativa nullita rimane sanata per acquiescenza della parte che aveva interesse ad eccepirla. ( V 5302/80, mass n 409160; ( V 5302/80, mass n 409160; ( V 4880/79, mass n 401520; ( Conf 4625/79, mass n 401151; ( Conf 4637/76, mass n 383383).*
Il giudice del merito, una volta che abbia individuato con certezza la comune intenzione delle parti in base al contenuto dell'accordo da esse raggiunto, non puo fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici previsti negli artt 1362 e seguenti cod civ, i quali esplicano una funzione soltanto sussidiaria e complementare rispetto a quello fondamentale costituito dal primo comma dell'art1362 1362 citato. ( Conf 4864/80, mass n 408692; ( Conf 3776/80, mass n 407618; ( Conf 806/80, mass n 404247; ( Conf 4856/79, mass n 401469; ( Conf 1261/79, mass n 397489).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/12/1980, n. 6349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6349 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1980 |
Testo completo
L'incapacita a testimoniare (art 246 cod proc civ) va eccepita in Sede di assunzione della prova o nella prima difesa successiva, senza di che la relativa nullita rimane sanata per acquiescenza della parte che aveva interesse ad eccepirla. ( V 5302/80, mass n 409160; ( V 5302/80, mass n 409160; ( V 4880/79, mass n 401520; ( Conf 4625/79, mass n 401151; ( Conf 4637/76, mass n 383383).*