Cass. civ., sez. II, sentenza 06/12/1980, n. 6349
CASS
Sentenza 6 dicembre 1980

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L'incapacita a testimoniare (art 246 cod proc civ) va eccepita in Sede di assunzione della prova o nella prima difesa successiva, senza di che la relativa nullita rimane sanata per acquiescenza della parte che aveva interesse ad eccepirla. ( V 5302/80, mass n 409160; ( V 5302/80, mass n 409160; ( V 4880/79, mass n 401520; ( Conf 4625/79, mass n 401151; ( Conf 4637/76, mass n 383383).*

Il giudice del merito, una volta che abbia individuato con certezza la comune intenzione delle parti in base al contenuto dell'accordo da esse raggiunto, non puo fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici previsti negli artt 1362 e seguenti cod civ, i quali esplicano una funzione soltanto sussidiaria e complementare rispetto a quello fondamentale costituito dal primo comma dell'art1362 1362 citato. ( Conf 4864/80, mass n 408692; ( Conf 3776/80, mass n 407618; ( Conf 806/80, mass n 404247; ( Conf 4856/79, mass n 401469; ( Conf 1261/79, mass n 397489).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/12/1980, n. 6349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6349
    Data del deposito : 6 dicembre 1980

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