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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/07/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1431 dell'anno 2023 (avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
24/2013 del Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Monopoli), vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Paccione, che lo Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante in riassunzione
CONTRO
con sede in Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., già giusta CP_1 CP_2 atto pubblico di fusione per incorporazione a rogito Notaio dr. del 29.12.2022, Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vito Narracci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellata in riassunzione
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 ss c.p.c. ritualmente notificato il 17/11/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio con sede in Monopoli, in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., succeduta a in forza di atto pubblico di fusione per incorporazione CP_2 del 29.12.2022, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Bari annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, n.
24/2013, e per l'effetto accogliere integralmente tutte le domande rassegnate in prime cure da
[...]
nella fase di merito che qui di seguito si trascrivono…: previa disapplicazione del permesso Parte_1
1 di costruire rilasciato dal Comune di Monopoli, prot. n.119355/01-15610/03 del 29.03.2005, accertare e dichiarare che i lavori edilizi posti in essere dalla ditta dante causa di violano la CP_2 CP_1 distanza minima di mt. 10,00 dalla parete finestrata dell'edificio in proprietà e nel possesso del Sig.
[...]
, odierno attore in riassunzione;
disporre l'abbattimento di tutte le opere edilizie realizzate da Parte_1
dante causa di in uno all'arretramento delle stesse opere sino alla distanza inderogabile CP_2 CP_1 di mt. 10,00 dalla parete finestrata del Sig. ; ordinare la reintegrazione del Sig. Parte_1 [...]
nel possesso della servitù di affaccio e di veduta, per l'effetto emanando tutti i provvedimenti Parte_1
a tal fine ritenuti idonei, in primis quelli di ripristino della servitù di affaccio e di veduta vulnerati dall'illecito comportamento dell' oggi qui denunciato;
ordinare l'immediata cessazione CP_2 CP_1 di ogni comportamento recante molestia e/o pregiudizio al libero godimento dell'immobile di proprietà dell'odierno attore in riassunzione;
con condanna dell'appellata al pagamento di spese, competenze e onorari del doppio grado di merito nonché della fase di Cassazione e del presente giudizio di rinvio. Il tutto previa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta in primo grado”.
Costituitasi in giudizio, in persona del legale rappresentante p.t., già ha CP_1 Controparte_2 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione, dichiari l'estinzione ex art. 393 cpc del processo in quanto l'atto di citazione ex art. 392 cpc di
è inammissibile e insanabilmente nullo perché privo dei requisiti di contenuto-forma Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio ex art. 392 cpc;
2) in subordine, rigetti le domande dell'attore in riassunzione ex art. 392 cpc perché inammissibili, infondate e non provate, per tutto quanto eccepito e dedotto nella parte narrativa del presente atto;
3) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio di merito, del giudizio di legittimità, e del presente giudizio di rinvio ex art. 392 cpc”.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 05.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Antefatto.
Con ricorso ex art. 704 c.p.c., depositato l'8.2.2006 nel corso di un giudizio petitorio pendente davanti al Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Monopoli, , e Parte_1 CP_3
esposero: - di essere proprietari e possessori di un edificio per civile abitazione, CP_4 confinante ad ovest con la proprietà della (avente causa dell'originario proprietario CP_2
), ove insisteva un capannone industriale;
- che, con atto di citazione loro Persona_2 notificato il 1.8.2003, la aveva promosso il giudizio petitorio avente ad oggetto actio CP_2 negatoria servitutis; - che, nelle more, la aveva ottenuto dal Comune di Monopoli permesso CP_2
a costruire datato 29.3.2005, che autorizzava la demolizione del predetto capannone industriale e la edificazione, sullo stesso sito, di un nuovo fabbricato da adibirsi a civile abitazione;
che, secondo il progetto approvato, il nuovo fabbricato sarebbe stato eretto in aderenza alla parete finestrata dell'edificio dei ricorrenti, chiudendola ed accecandola, con violazione del possesso dei ricorrenti della servitù di veduta e di affaccio sul fondo servente della società; -che i lavori di costruzione del nuovo fabbricato, iniziati nel settembre 2005, ed ancora in corso, violavano l'art. 9 del D.M.
2.4.1968 n. 1444. Tanto premesso, i proposero, dinanzi al Tribunale di Bari-Sez. Pt_1
2 distaccata di Monopoli, contro la azione di manutenzione nel possesso e di denunzia CP_2 di nuova opera, chiedendo: a) emettersi un provvedimento immediato di sospensione dei lavori;
b) fissarsi l'udienza di discussione nel giudizio petitorio pendente e, previa disapplicazione del permesso a costruire – siccome illegittimo – ordinare alla società l'immediata sospensione CP_2 dei lavori in corso;
c) disporre, nel merito, l'abbattimento di tutte le opere realizzate in violazione delle distanze minime dal confine di essi ricorrenti, con ripristino del preesistente stato dei luoghi.
Instaurato il contraddittorio, chiese il rigetto del ricorso. CP_2
Con ordinanza del 13.4.2006 il Giudice rigettò il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 704 c.p.c. per proporre giudizio possessorio nell'ambito del petitorio.
Il reclamo proposto dai fu rigettato dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, con Pt_1 ordinanza depositata il 5.7.2006.
L'ordine di sospensione dei lavori richiesto dai , dapprima concesso con decreto inaudita Pt_1 altera parte, fu poi negato in sede di reclamo dal Collegio con ordinanza depositata il 9/1/07.
Con l'istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio,
[...]
, e chiesero, previa disapplicazione del permesso di Parte_1 CP_4 CP_3 costruire rilasciato dal Comune di Monopoli alla società per la costruzione Controparte_2 dell'erigendo immobile, perché violativo dell'art. 9 co. 1 n. 2 del D.M. 1444/1968, di condannare la predetta società all'abbattimento di tutte le opere realizzate, in uno all'arretramento delle stesse sino alla prescritta distanza di 10 metri, ordinando così la reintegrazione dei ricorrenti nel possesso della servitù di affaccio e veduta;
con vittoria di spese di lite.
Costituitasi nel giudizio di merito possessorio, chiese il rigetto delle domande, con Controparte_2 vittoria di spese.
Con sentenza n. 24/2013 del 12.2.2013, il Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Monopoli rigettò le domande attoree e condannò i , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in Pt_1 favore della che liquidò in € 5.700,00 oltre accessori. CP_2
Il Tribunale, premesso che la violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra gli estremi di una molestia possessoria e che l'assunta violazione dell'invocata disciplina sulle distanze legali tra pareti integra astrattamente una turbativa nell'esercizio della servitù di veduta ed affaccio, “la cui sussistenza …è stata confermata pressocchè da tutti i testi escussi”, pur ritenendo ammissibile l'azione possessoria proposta, la ritenne infondata nel merito, non ravvisando la denunciata violazione della disciplina sulle distanze legali, sulla base di due rationes decidendi:
1) l'art. 9 del D.M. 1444/1968, sulla distanza tra fabbricati, non ha portata precettiva e non trova applicazione nei rapporti tra privati, ma ha portata soltanto generale e meramente programmatica dell'attività amministrativa di redazione dei piani urbanistici;
2) l'art. 9 D.M. 1444/1968, facendo riferimento a “Nuovi edifici” (e, dunque, solo all'edificazione di un manufatto su un'area libera o ad un manufatto che si presenta nel suo complesso oggettivamente diverso da quello preesistente e con una collocazione deteriore, cioè a distanza inferiore), non è applicabile nel caso di specie, in quanto l'opera
3 realizzata dalla non costituisce una nuova costruzione, essendo sostitutiva di Controparte_2 un precedente capannone, ed è, rispetto alle doglianze attoree, migliorativa del precedente manufatto, essendo il nuovo fabbricato posto a circa 3 metri dalla parete confinante e non, invece, in aderenza, come il preesistente capannone.
Avverso detta sentenza propose appello , sulla base di due motivi: 1) Parte_1
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; Violazione dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 e del piano regolatore generale della città di Monopoli. Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha preso atto che la costruzione realizzata dalla viola la normativa vigente, costituita CP_2 dal D.M. 1444/1968 e dal PRG del Comune di Monopoli, che richiama il detto D.M.; 2) Violazione dell'art. 3, DPR 6/6/2001, n. 380; Violazione dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 e del P.R.G. della città di
Monopoli. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto l'edificio costruito dalla come una nuova costruzione. CP_2
Costituendosi in giudizio, eccepì la sussistenza di un giudicato amministrativo e CP_2 chiese il rigetto dell'appello.
Con sentenza n. 571/2018 del 29.3.2018 la Corte di Appello di Bari rigettò l'appello e confermò la sentenza di primo grado, sul rilievo che sulla regolarità urbanistica dell'immobile e sul rispetto delle distanze legali si era formato il giudicato amministrativo, a seguito della pronuncia del
Consiglio di Stato n. 5816/2007, resa tra le parti del presente giudizio, con cui il permesso a costruire rilasciato alla era stato dichiarato conforme alle norme locali;
non sussisteva Controparte_2 neppure la lesione del possesso, poiché, sempre in forza del predetto giudicato, era ormai incontestabile che la situazione creata dalla nuova costruzione era migliorativa rispetto al passato, e che il nuovo edificio non impediva l'affaccio e la veduta, ma li aveva ampliati.
Avvero detta sentenza propose ricorso per cassazione, affidato ad otto Parte_1 motivi: I) Insussistenza del giudicato amministrativo;
II) Insussistenza in ogni caso del giudicato esterno della sentenza del Consiglio di Stato n. 5816/2007 nel giudizio possessorio;
III)
Nell'attribuire alla sentenza del Consiglio di Stato efficacia di giudicato esterno si negava illegittimamente a il diritto al Giudice precostituito per legge a tutela del Parte_1 possesso;
IV) In violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la Corte di merito aveva omesso di valutare le relazioni peritali di parte nonché le prove testimoniali decisive ai fini del giudizio possessorio;
V) La Corte di merito aveva omesso di provvedere sull'istanza di CTU volta all'accertamento dello stato dei luoghi;
VI) La Corte di merito aveva posto a base della decisione una motivazione apparente, fuorviata da erronee presupposizioni sulla normativa applicabile al caso concreto;
VII)
La Corte di merito aveva reputato irrilevante la qualificazione della nuova opera in termini di
“nuova costruzione”, violando con ciò il testo dell'art. 9 c. 1 n. 2 d.m. n. 1444/1968; VIII) La Corte di merito aveva omesso di pronunciare sull'inserzione automatica dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968 nel Piano Regolatore Generale di Monopoli approvato dalla nel 1981. CP_5 resistette al ricorso. CP_2
4 Con ordinanza n. 23064/2023 del 28.7.2023 la Corte di Cassazione, II Sezione civile, ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri quattro;
ha quindi cassato la sentenza n. 571/2018 in relazione ai motivi accolti, rinviando a questa
Corte, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
La S.C., in particolare, ha così motivato l'accoglimento del ricorso: “Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 c.p.c., 12 preleggi e l'omesso esame di fatto decisivo, sostenendosi che il Consiglio di Stato aveva ritenuto valido il permesso a costruire sulla base del fatto che era ancora controversa la regolarità della veduta da cui dipendeva l'applicabilità della distanza prevista dal D.M. 1444/1968, regolarità poi dichiarata con sentenza del Tribunale di Monopoli 21/2013, sicché la pronuncia amministrativa non poteva vincolare nel processo civile riguardo alla sussistenza delle lesione possessoria.
Si afferma che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto di altra pronuncia del Consiglio di Stato n.
899/2009, né della sentenza delle SS.UU. n. 5414/2011, che aveva definito la questione di giurisdizione a valle della controversia, decisioni con cui era stato precisato che il giudicato amministrativo non spiegava effetti nel giudizio possessorio e che l'affermazione contenuta nella sentenza amministrativa n. 5186/2007, circa il fatto che la nuova costruzione non costituiva un manufatto più ingombrante di quello originario, costituiva un mero obiter dictum. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 25 Cost., 2909 c.c., 324
c.p.c. 1170 c.c. 1171 c.c., 703 c.p.c. e l'omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio. Assume il ricorrente che la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5186/2007, essendo intervenuta sulla sola regolarità del permesso
a costruire, non poteva spiegare alcun effetto nella causa possessoria. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 115, 116, 324, 703 c.p.c., 1170, 1171, 2909 c.c., 9, comma primo, n. 2 D.M. 1444/1968 e l'omesso esame di fatti decisivi, affermando che l'azione possessoria prescindeva dalla legittimità del titolo abilitativo
e non richiedeva alcun accertamento del diritto ad esercitare la veduta, dovendosi garantire il mero esercizio di fatto della servitù. La sentenza impugnata, nell'escludere la violazione, si sarebbe conformata alla decisione del Consiglio di Stato, senza tener conto degli esiti della prova orale.
Questi tre motivi sono fondati.
La Corte pugliese ha ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato, con cui era stata dichiarata la regolarità Controparte_ del permesso a costruire rilasciato alla (cfr. sentenza 5186/2007, punto 4.4.), vincolasse in merito alla legittimità della costruzione nei rapporti inter-privati e all'insussistenza della lesione del possesso. Hanno tuttavia chiarito lo stesso Consiglio di Stato, adito per la revocazione della decisione amministrativa, e le S.U., pronunciatesi sul regolamento di giurisdizione proposto dal ricorrente avverso la sentenza amministrativa emessa all'esito del giudizio di revocazione, che la decisione n. 5186/2007 si era limitata ad escludere la violazione della distanza di dieci metri tra il nuovo edificio e le pareti finestrate sulla scorta del rilievo che la sussistenza del diritto di veduta in capo al ricorrente era ancora sub iudice, senza pervenire ad alcun definitivo accertamento circa il rispetto della distanza legale (cfr. Cass. s.u.
5414/2011, pag. 6), occorrendo preliminarmente risolvere - secondo il giudice amministrativo – le questioni pendenti nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di Bari – sez. di Monopoli, poi definite con sentenza n.
21/2013, che ha dichiarato l'usucapione del diritto di veduta da parte del . In tal senso, anche l'ulteriore Pt_1 argomentazione della decisione amministrativa n. 5186/2007, ove si legge che la nuova costruzione era
5 migliorativa di quella preesistente (sull'assunto che quest'ultima fosse originariamente in aderenza al manufatto del , mentre la nuova costruzione arretrava di tre metri), costituiva un mero obiter dictum, Pt_1 cui erroneamente la Corte di appello ha attribuito valenza di giudicato. In definitiva, nessun vincolo poteva derivare dalla pronuncia n. 5187/2007, né riguardo alla sussistenza del potere di fatto e sull'effettivo esercizio del diritto di veduta, né riguardo alla descrizione della situazione dei luoghi e al rispetto della distanza legale, tutte questioni che il giudice di merito civile avrebbe dovuto riesaminare, senza alcun vincolo di giudicato esterno”.
Con riguardo, invece, ai restanti motivi, la Corte ha statuito che “Tutte queste censure vanno dichiarate logicamente assorbite, dovendo il giudice del rinvio integralmente rivalutare i fatti di causa, procedendo ad un nuovo esame delle acquisizioni probatorie, senza alcun vincolo di giudicato esterno”.
Per completezza, giova evidenziare che, come risulta dagli atti, con sentenza n. 21/2013 il
Tribunale di Bari-Sez. dist. Monopoli, nel giudizio instaurato da avente ad oggetto CP_2 actio negatoria servitutis, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale proposta dalla di demolizione del muro di proprietà del per CP_2 Pt_1 violazione delle distanze legali dal preesistente capannone, essendo quest'ultimo stato demolito nelle more del giudizio e sostituito da un nuovo fabbricato, e, per quanto qui interessa, rigettò, altresì, la domanda attorea di demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sull'apertura di vedute ed affacci;
accolse, invece, la domanda riconvenzionale dei germani , Pt_1 dichiarando l'intervenuta usucapione della servitù di affaccio e di veduta sull'immobile di essendo trascorso il ventennio previsto dalla legge;
accertò inoltre l'irregolarità di CP_2 quattro luci esistenti sull'edificio dei , condannandoli alla regolarizzazione, mentre rigettò le Pt_1 altre domande proposte dalle parti, condannando alle spese. CP_2
Con sentenza n. 119/2023 la Corte di Appello di Bari, I Sezione civile, ha accolto parzialmente l'appello di e, in parziale riforma della predetta sentenza n. 21/2013, ha dichiarato la CP_2 violazione delle norme che regolano l'apertura di alcune vedute, condannando i alla Pt_1 rimozione dei relativi prospetti ed all'arretramento di un balcone sino al rispetto della distanza legale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale dei , ha dichiarato l'intervenuta Pt_1 usucapione della servitù a mantenere a distanza inferiore a quella legale le vedute e gli affacci contraddistinti dalla posizione 1 della CTU espletata in quel giudizio, confermando nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado;
ha condannato i , in solido tra loro, al risarcimento Pt_1 dei danni subiti da liquidandoli equitativamente in € 11.520,00. CP_2
Avverso detta sentenza risulta proposto ricorso per Cassazione ed il relativo giudizio è ancora pendente.
Il giudizio di rinvio.
A seguito dell'ordinanza della S.C. n. 23064/2023 ha quindi riassunto il Parte_1 giudizio, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, n. 24/2013 Tribunale Bari,
l'accoglimento delle domande proposte a tutela del possesso della servitù di affaccio e veduta.
Ha quindi riproposto i motivi fatti valere con il primo appello, sfociato nella sentenza cassata.
6
1.Errores in iudicando. Sulla violazione dell'art. 112 cpc. Sulla violazione dell'art. 9 D.M. n.
1444/1968 e del Piano Regolatore Generale della città di Monopoli. Sulla piena fondatezza della domanda.
L'appellante denuncia l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ravvisato la violazione della disciplina sulle distanze legali, con conseguente turbativa nell'esercizio della servitù di veduta e di affaccio da parte del , violando i principi normativi e giurisprudenziali Pt_1 dettati in materia. In particolare, lamenta che la sentenza ignora la decisiva circostanza che la zona “B” di completamento di Monopoli è disciplinata dal Piano Regolatore Generale approvato, in epoca successiva al D.M. 1444/1968, con Delibera di Giunta Regionale n. 7335 del 28.7.1981, come ampiamente dimostrato in giudizio attraverso le perizie giurate a firma dell'ing. e CP_6 del geom. e di quella dell'ing. e arch. , con i relativi allegati, CP_7 CP_8 CP_9 dai quali si evince la illiceità della nuova costruzione realizzata dalla per violazione CP_2 della distanza minima inderogabile da pareti finestrate, dettata dal PRG di Monopoli e dal D.M.
1444/1968. Deduce che la sentenza impugnata ha richiamato un precedente della S.C. (n.
5889/2007) inconferente, in quanto riferito a diversa ipotesi, di intervento edilizio in un territorio sprovvisto di strumento urbanistico generale successivo al DM 1444/68. Richiamando quanto esposto con il ricorso per denuncia di nuova opera e manutenzione, sulla scorta dei principi espressi dalla S.C. (sent. 21999/2004)1, evidenzia che, nel caso di specie, il permesso di costruire era stato rilasciato alla ditta Edilicci "fatti salvi i diritti dei terzi”. Denuncia che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione, da parte di dell'art. 9 D.M. 1444/1968 CP_2 recepito per inserzione automatica nel PRG del Comune di Monopoli e nelle NTA allegate al
PRG, e sulla conseguente illecita turbativa del possesso ultratrentennale del della servitù di Pt_1 affaccio sull'aliena proprietà, con vista panoramica sul porto di Monopoli. Aggiunge che, in caso di contrasto tra regolamentazione urbanistica locale e art. 9 cit., detta norma diviene, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima applicata (come sostenuto da Cass. 12562/2023); erroneamente il Tribunale di Bari ha ritenuto che l'art. 9 non debba applicarsi nei rapporti inter-privati, nonostante la città di Monopoli sia provvista di PRG approvato nel 1981. Per costante giurisprudenza della S.C., l'art. 9 va interpretato nel senso che sussiste l'obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare gli eventuali strumenti urbanistici (successivi al DM) lesivi del disposto normativo, ma anche di applicare direttamente detta disposizione imperativa statale divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico approvato dopo il DM 1444/1968 (Cass. 12562/23, cit. e Cass. 13547/2011). Il Tribunale di Bari ha violato detti principi, alterandone il senso e la portata, dopo aver omesso di esaminare la documentazione prodotta, relativa alla regolamentazione urbanistica della zona “B” di Monopoli, dettata dal vigente PRG.
Chiede, quindi, che la Corte voglia disapplicare il permesso di costruire rilasciato a CP_2
[oggi e, per l'effetto, dichiarare che i lavori edilizi posti in essere dalla detta società CP_1 violano la distanza minima inderogabile di mt. 10.00 dalla parete finestrata del , ordinando Pt_1
l'arretramento della costruzione illecita che limita il legittimo possesso della servitù di veduta e di affaccio.
2. Errores in iudicando. Violazione dell'art. 3 D.P.R. 06.06.2001, n. 380. Violazione dell'art 9 D.M.
n. 1444/1968 e del Piano Regolatore Generale della Città di Monopoli.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'illegittimità della sentenza nella parte in cui esclude che l'edificio a tre piani fuori terra della possa qualificarsi "nuova costruzione", CP_2
e lo considera soluzione <<…migliorativa del precedente manufatto che non presentava alcun distacco…>>; evidenzia che è violato l'art. 3 lett. e) DPR 380/2001, che definisce il concetto di
“nuova costruzione”. Denuncia la manifesta illogicità della sentenza, laddove nega che costituisca nuova costruzione uno stabile per civili abitazioni che si eleva su tre piani fuori terra e che sostituisce un capannone-magazzino a piano terra avente caratteristiche planovolumetriche radicalmente diverse (per altezza, destinazione d'uso, ingombro, ecc.).
A tal fine, l'appellante richiama la giurisprudenza della S.C. (Cass. 20428/2022), secondo la quale
<<[...] ai fini dell'applicazione della normativa in materia di distanze tra edifici, la "nuova costruzione" è ravvisabile non solo in ipotesi di realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche in caso di qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma
d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti (Cass. n. 28612 del
2020; Cass. n. 16268 del 2017, in motiv., la quale ha ritenuto che rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, anche ai fini dell'applicabilità del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, "non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente"; Cass. n. 5741 del 2008)>>.
I.Vanno in primis delibate le eccezioni preliminari sollevate dalla che, nel costituirsi nel CP_1 presente giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto di riassunzione notificato dal , in quanto Pt_1 avulso dalla struttura e dalla funzione dell'atto di riassunzione ex art. 392 cpc, con conseguente estinzione del giudizio, e la carenza di legittimazione attiva di . Parte_1
Sotto il primo profilo, a eccepito che, con l'atto di riassunzione, il ha, sostanzialmente, CP_1 Pt_1 chiesto di riformare la sentenza di primo grado, sulla base degli stessi motivi di gravame fatti valere con il primo giudizio di appello, senza peraltro invocare i profili civilistici della lesione del possesso, ma impostando tutto l'atto di appello chiedendo la disapplicazione del permesso di costruire, sul rilievo della violazione delle norme sulle distanze ex art. 9 D.M. 1444/1968.
8 Quanto al secondo profilo, ha eccepito che è privo di legittimazione attiva in Parte_1 quanto egli non è comproprietario-compossessore di una quota indivisa della palazzina di via
Nazario Sauro 5, bensì è proprietario (non esclusivo) del piano terra, nonché proprietario esclusivo del – solo – primo piano dell'edificio alla via Nazario Sauro 5 in Monopoli, mentre non vanta alcuna quota di partecipazione alla proprietà e possesso del secondo piano dell'immobile, di proprietà delle sue sorelle e , nei cui confronti la sentenza di rigetto di CP_3 CP_4 primo grado è passata in giudicato per mancata impugnazione. La presente causa possessoria veniva da iniziata con il ricorso, per manutenzione e denunzia di nuova Parte_1 opera in data 21/7/2006, proposto unitamente alle sorelle ed , tutti CP_4 CP_3
“proprietari e possessori” dell'edificio in questione, ma di seguito solo da lui coltivata. Avverso la sentenza di primo grado n. 24/13, con cui il Tribunale rigettava la domanda, proponeva appello unicamente . Pertanto, nei confronti di e , Parte_1 CP_4 CP_3 proprietarie degli appartamenti al secondo piano dell'edifico, la sentenza di rigetto della domanda possessoria, riassunta con il presente giudizio è passata in giudicato.
Ia. Le eccezioni sono infondate e vanno rigettate.
Quanto alla prima, deve osservarsi che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello (Cass. civ. VI, 20.12.2022 n. 37200).
Nel caso di specie, avendo la Corte di Cassazione annullato la sentenza della Corte d'appello che, erroneamente, aveva ritenuto operante il giudicato amministrativo, nel presente giudizio di rinvio questa Corte si deve porre nella stessa posizione in cui si trovava la Corte in sede di primo giudizio d'appello e, dunque, deve valutare la fondatezza dei motivi di appello che il aveva Pt_1 proposto contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Bari;
se così è, l'atto di riassunzione non è nullo, dovendo questa Corte valutare nel merito la sussistenza della denunciata lesione possessoria.
Inoltre, deve rilevarsi che il Tribunale di Bari non ha negato l'esistenza della lesione possessoria, nè ha messo in dubbio l'esistenza del possesso della servitù di affaccio e di veduta (anzi, seppure in maniera succinta, ha osservato che l'esercizio della servitù di veduta ed affaccio è stata confermato da tutti i testi escussi), avendo motivato il rigetto della domanda di manutenzione sul presupposto che l'art. 9 D.M. 1444/1968 non si applichi nei rapporti interprivati e che il nuovo manufatto sarebbe migliorativo rispetto al precedente. Quindi, con l'atto di appello, il ha Pt_1 dovuto censurare le rationes decidendi poste a base della sentenza di primo grado, e le stesse argomentazioni ha, correttamente, posto a fondamento del presente giudizio di rinvio.
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è infondata.
9 , sin dal primo grado di giudizio, ha dichiarato di essere proprietario e Parte_1 possessore dell'edificio in via Nazario Sauro n. 5 a Monopoli, e giammai egli ha dichiarato di agire quale comproprietario e compossessore dell'immobile (né tantomeno di essere tale). Nella perizia giurata a firma del geom. , datata 14.9.2006, allegata già in primo grado Persona_3 dal , si legge che è proprietario del locale a piano terra e Pt_1 Parte_1 dell'appartamento a primo piano dell'edificio. Nell'atto di appello proposto nel 2013, Parte_1 dichiarava espressamente di essere “proprietario e possessore di quota parte di edificio per civili abitazioni”, e nel ricorso per Cassazione si qualificava, nuovamente, “proprietario e possessore di quota parte di edificio per civile abitazione a tre piani…”.
In tale veste egli ha riassunto l'odierno giudizio, sicchè non si apprezza in alcun modo l'eccepito difetto di legittimazione attiva.
Secondo il granitico insegnamento della Suprema Corte, infatti, se è vero che il difetto di legittimazione, sia ad processum che ad causam, è sempre rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, v'è preclusione processuale quando la questione è <<[…] stata già oggetto, sia pure implicitamente, di precedenti statuizioni non più impugnabili, emesse nel corso dello stesso processo, come, appunto accade, almeno di norma, nei giudizi di rinvio, dove, eccettuati i casi in cui il S.C. abbia deciso sulla sola questione di giurisdizione, che precede logicamente l'accertamento delle altre condizioni richieste per la valida costituzione del rapporto processuale, l'avvenuta celebrazione del giudizio di cassazione importa che deve considerarsi già irritrattabilmente verificata la legittimazione attiva e passiva delle parti (Cass. n. 400 del 1971; conf., Cass. n. 2183 del 1981; Cass. n. 2830 del 1979; Cass. n. 3087 del
1982).>> [così Cass. civ., I, 07.06.2024, n. 15925].
“Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (cfr. Cass. civ. II, 10.8.2023 n. 24357; conf. Cass. civ. I, 29.10.2024 n.
27859).
“I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione.
Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 del c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nella seconda ipotesi, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata” (cfr. Cass. civ.
28.8.2024 n. 23290).
Nel caso di specie, si verte nella seconda ipotesi.
10 “Nel giudizio di rinvio, aperto quanto all'attività del giudice di merito e chiuso quanto all'attività delle parti, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito, questi è pienamente libero nell'esame della controversia, mentre è in ogni caso inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, né sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili di ufficio (come il difetto di legittimazione attiva a promuovere il giudizio definito con la pronuncia a suo tempo impugnata e cassata) posto che il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa” (Cass. civ. I, 7.6.2024 n.
15925).
Dunque, nel giudizio di rinvio le parti non possono avanzare nuove domande o nuove conclusioni, né sollevare eccezioni, diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio pregresso, anche se vertenti su questioni rilevabili d'ufficio non considerate dalla sentenza rescindente della
Cassazione (Cass. I, 13.8.2024 n. 22828).
II. Circoscritto l'ambito del presente giudizio alla lesione possessoria così come lamentata in primo grado, deve osservarsi la tutela possessoria contro chi eserciti un'attività edilizia può essere concessa solo ove tale attività modifichi una situazione di fatto corrispondente ad una servitù di veduta o al diritto al rispetto delle distanze minime previste dal codice civile o dalle norme richiamate.
Il , sin dalla fase interdittale e, poi, in sede di merito possessorio, ha dedotto in modo specifico Pt_1 la violazione delle norme sulle distanze della nuova costruzione realizzata dalla dalla CP_2 parete finestrata dell'immobile di sua proprietà ed in suo possesso, ex art. 9 n. 2 D.M. 1444/1968; la non ha mai contestato che la distanza di 10 mt. non sia stata rispettata. Il ha quindi CP_2 Pt_1 lamentato che la nuova costruzione, realizzata in violazione della detta distanza, comprime l'esercizio del possesso da parte sua della servitù di veduta e di affaccio.
La S.C. (cfr. Cass. II, 12.6.2023 n. 16564) ha chiarito che la domanda protesa ad ottenere, nell'ambito dei rapporti inter-privati, il rispetto delle distanze legali dalla propria parete finestrata non postula alcun accertamento della legittimità della costruzione o della relativa veduta (sulla possibilità di esigere l'osservanza di tale distanza anche a fronte di immobili abusivi, Cass. Sez. 2, n. 28263 del 28/09/2022; Sez. 2, n. 1764 del 20/01/2022; Sez. 2, n. 2637 del
04/02/2021; Sez. 2, n. 4833 del 19/02/2019; Sez. 6-2, n. 21354 del 14/09/2017; Sez. 2, n. 5411 del
18/03/2015; Sez. 2, n. 17286 del 12/08/2011; Sez. 2, n. 7563 del 30/03/2006; Sez. 2, n. 4372 del
27/03/2002; Sez. 2, n. 10173 del 14/10/1998; Sez. U, n. 5143 del 22/05/1998).
A fronte di una azione di manutenzione (e/o spoglio) incentrata su una situazione possessoria, parte appellata adduce delle ragioni di tipo petitorio, ovvero la tutela del diritto di proprietà fondata sul rispetto delle distanze legali e sull'inesistenza del diritto a cautela del quale è stata invocata la tutela interdittale/possessoria.
11 A parere della Corte, le doglianze della appellata non possono trovare legittimamente ingresso nel presente giudizio, incentrato sulla tutela del solo possesso.
La Suprema Corte, con riferimento al tema dell'azione di manutenzione, premesso che “la violazione delle distanze legali tra costruzioni può costituire una turbativa del possesso ed è, pertanto, tutelabile con l'azione di manutenzione, diretta a far cessare la molestia ed a ripristinare la situazione qua ante”, ha precisato che “integra una chiara difesa di carattere petitorio quella con cui il convenuto in manutenzione opponga, nel relativo giudizio, di avere eseguito il proprio manufatto in osservanza alla distanza legale, sia essa quella prevista dalla legge ovvero dagli strumenti urbanistici in vigore nella zona, essendo sufficiente sul punto riflettere che, attraverso tale eccezione, la parte fa valere il diritto a costruire ad una determinata distanza, con ciò spostando l'oggetto del contendere dalla tutela di una situazione di fatto alla questione circa l'appartenenza del diritto a porre in essere una determinata condotta. La controversia di carattere possessorio va, invece, esclusivamente risolta sulla base del presupposto materiale che costituisce il contenuto proprio del possesso, rappresentato dalla relazione di fatto che il soggetto è in grado di vantare su un determinato bene, sicchè nel relativo giudizio può disputarsi soltanto di tale situazione, sull'avere o meno esercitato tale relazione e sulle modalità e contenuto del suo esercizio e, conseguentemente, sulla lesione perpetrata ad essa dal comportamento altrui, rimanendo, per contro, del tutto estranea ed inconferente la questione circa la corrispondenza tra la situazione di fatto e quella di diritto” (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 9285 del 20/04/2006). Adducendo parte convenuta l'inesistenza del diritto di servitù di veduta e la violazione delle distanze legali tra la veduta ed il fondo del confinante, tende ad introdurre nel contesto di un giudizio che è esclusivamente possessorio delle eccezioni di tipo petitorio, nell'ambito del quale non può farsi questione in merito alla conformità dello stato di fatto al diritto.
“Il possesso è tutelato da spogli e molestie indipendentemente dal suo eventuale carattere lesivo di diritti altrui, i quali, pertanto, non possono essere utilmente opposti all'attore in reintegrazione o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l'esaurimento del giudizio possessorio e l'esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare, nella specie non dedotto); onde l'eccezione feci sed iure feci è ammessa in sede possessoria se investe non già lo ius possidendi, ma lo ius possessionis, dovendo consistere nella deduzione non di un diritto, ma di un altro possesso, incompatibile con quello vantato dall'attore, in quanto lo esclude o lo comprime o lo limita”
(Cass. II, 10.3.2008 n. 6305).
Secondo un fermo indirizzo giurisprudenziale della S.C. (cfr. sentenze n. 2766/1967; n. 2565/1969;
n. 1727/1971; n. 2902/1971), la tutela possessoria delle limitazioni legali della proprietà è ammissibile e l'eccezione "feci sed jure feci" è proponibile in sede possessoria allorché è volta a contestare l'esistenza e l'ampiezza del possesso dell'attore ovvero a negare che l'attività del convenuto abbia superato i limiti del diritto al possesso che si intende difendere (Cass. 2402/1988).
Con riguardo al possesso di una veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata può integrare non soltanto una turbativa o molestia, tutelabile con azione di manutenzione, come normalmente si verifica nel caso in cui detta costruzione non rispetti le
12 prescritte distanze, ma anche uno spoglio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1168 c.c., come quando, trattandosi di veduta goduta iure servitutis, il possesso medesimo venga integralmente perduto per effetto di detta opera (Cass. II, 29.6.1985 n. 3889).
Va considerato che nei rapporti di vicinato, il cui regolamento legislativo dà luogo a limitazioni legali della proprietà, le facoltà di godimento atte alla protezione possessoria si concretano non in un potere esercitato direttamente sulla cosa, bensì nel rispetto, da parte del vicino, di determinati doveri di astensione. Pertanto la turbativa di tali facoltà non riguarda direttamente l'attività esercitata dal vicino sul bene, ma si concreta in azioni vietate poste in essere dal confinante, potenziale convenuto. Trattandosi di facoltà derivanti da limiti imposti dalla legge, esse in tanto esistono e sono passibili di possesso, in quanto esistono, del pari, i limiti di attività che la legge impone al vicino. Ne segue l'inderogabile esigenza di stabilire, anche in sede possessoria e sia pure ai limitati fini che connotano la tutela del possesso, se la situazione di fatto corrisponde a quella legale perchè, in subiecta materia, siffatta indagine è essenziale per accertare la sussistenza di un possesso tutelabile.
Come la S.C. ha avuto occasione di affermare sin da tempo remoto (cfr. sent. n. 1321/1973), nei rapporti di vicinato non è ipotizzabile in sede possessoria una tutela maggiore di quella conseguibile in petitorio: trattandosi di tutela di facoltà attribuite dalla legge, le quali concorrono alla determinazione del diritto di proprietà così come è delineato nell'attuale codice civile, v'è necessaria ed inevitabile compenetrazione tra le facoltà passibili di esercizio di possesso ed i diritti astrattamente attribuiti al proprietario. Pertanto va ribadito che non spetta al possessore una protezione più estesa di quella riconosciuta al proprietario e che il vicino è vincolato ad un obbligo di astensione solo rispetto a facoltà di godimento consentite dalla legge;
quelle dalla legge non previste sono insuscettibili, nella materia in esame, di possesso tutelabile.
In definitiva, allorché il convenuto in sede possessoria per violazione dei limiti imposti dalle norme di vicinato, eccepisce che l'attività imputatagli è legittima ed invoca titoli volti non ad affermare un proprio diritto, bensì a negare o a limitare la sfera dell'altrui possesso, l'indagine del giudice del merito deve estendersi a tale eccezione, essendo essenziale ai fini della pronuncia richiestagli.
III. Passando all'esame dei motivi di appello fatti valere dal avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Bari, con riguardo al primo motivo deve osservarsi che il D.M. n. 1444/68 - il quale, in applicazione dell'art. 41 quinquies della Legge Urbanistica, n. 1150/42 (come modificato dall'art. 17 L. n. 765/67), detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati - prevede che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A2, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art. 9, co. 1, n. 2, con disposizione tassativa e non derogabile). La detta normativa è sovraordinata per fonte rispetto agli strumenti urbanistici locali, i quali vanno disapplicati se in contrasto, con «[…] l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata» [Cass. n. 21888/04]. Questo significa che in caso di esistenza sul confine tra due fondi di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno, deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri di distanza, non derogabile (i giudici di legittimità hanno precisato che è irrilevante che una soltanto delle pareti sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o di quello preesistente, così come che gli edifici siano fronteggianti soltanto per un breve tratto nel quale non vi siano aperture o che la parete “finestrata” si affacci su un muro di cinta, giacché «la natura di parete finestrata deve esser determinata con riferimento al suo intero sviluppo, sicché il conseguente obbligo di rispettare la distanza prevista dal Decreto n. 1444 del 1968, art. 9, non viene meno in considerazione della collocazione dell'apertura: attesa la ratio di tale disposizione diretta ad impedire intercapedini dannose nell'interesse delle salute e dell'igiene pubblica, tale distacco deve essere assicurato in ogni punto del fabbricato ed indipendentemente da alcuna verifica in ordine all'effettivo pregiudizio del diritto di veduta, tenuto conto che, ai fini del calcolo delle distanze, i dati di riferimento sono le pareti e non le finestre aperte in esse» [così
Cass. 9207/91; Cass. n. 17242/10; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 5594/16].
“Lo strumento urbanistico comunale che individua le zone territoriali omogenee ex art. 2 del D.M.
1444/1968, deve conformarsi ai dettami in materia relativi alle distanze minime tra fabbricati stabilite-per ognuna di detta zona- dal successivo art. 9, co. 1, avente immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne discende che, ove nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee o ne sia stabilita una inferiore a quella minima dettata dal succitato
D.M., la disciplina di cui all'art. 9 cit. sostituirà "ipso iure" quella difforme prevista nel regolamento, divenendone così parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati” (Cass. civ. sez. II, 10/05/2023, n.12562; conf. Corte Appello Napoli, sez. IV, 22.9.2023 n.
3987), senza che possano, invece, trovare applicazione l'art. 873, c.c. e L. n. 765 del 1967, art. 17, comma 1, (Cass. Sez. 6-2, n. 33754 del 16/11/2022; Sez. 2, n. 1360 del 19/01/2018; Sez. 2, n. 29732 del 12/12/2017; Sez. 2, n. 14552 del 15/07/2016; Sez. 2, n. 15458 del 26/07/2016; Sez. U, n. 20354 del
05/09/2013).
Secondo la S.C. (Cass. 12562/2023) ciò comporta dunque che, poiché la disciplina sulle distanze prevista da uno strumento urbanistico comunale deve osservare le prescrizioni di cui al D.M. n.
1444 del 1968, art. 9, comma 1, che detta le distanze "minime" tra fabbricati per ciascuna zona territoriale omogenea, le medesime - una volta recepite dallo strumento urbanistico o inserite automaticamente nello stesso - hanno efficacia precettiva, in quanto norme integrative dell'art. 873 c.c., anche nei rapporti tra privati: “…l'inserzione automatica della disciplina delle distanze dettata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 nello strumento urbanistico comunale opera non solo quando lo strumento urbanistico stesso, individuando le zone territoriali omogenee, violi le distanze minime prescritte dallo stesso art. 9 per ciascuna zona territoriale, prevedendo una distanza inferiore a quella minima
14 prescritta, ma anche quando lo strumento urbanistico, dopo aver individuato le zone territoriali omogenee, nulla preveda sulle distanze legali relativamente ad esse (o ad una di esse), come risulta essere avvenuto nel caso di specie. Per l'effetto, se lo strumento urbanistico locale recepisca le prescrizioni in materia di distanze tra costruzioni dettate dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 ovvero stabilisca distanze più rigorose, si applicheranno le norme del regolamento comunale, ma se non osservi le prescrizioni del detto art. 9, o in quanto preveda distanze minori ovvero in quanto non preveda affatto alcuna distanza tra i fabbricati, si determinerà l'inserzione automatica delle prescrizioni dell'art. 9 nello strumento urbanistico, divenendo così tali prescrizioni - a mezzo dello strumento urbanistico del quale entrano a far parte - immediatamente applicabili anche ai rapporti tra privati.” Osserva inoltre la S.C. (n. 12562/2023 cit.) che “ la norma regolamentare, traendo la sua forza cogente dalla legge urbanistica L. n. 1150 del 1942, art. 41-quinquies, commi 8 e 9, è quindi immediatamente idonea a incidere sui rapporti inter-privati e prevale su eventuali prescrizioni locali meno restrittive (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 624 del 15/01/2021; Sez. 2,
Sentenza n. 29732 del 12/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15458 del 26/07/2016; Sez. U, Sentenza n. 14953 del 07/07/2011)”.
Poichè lo strumento urbanistico locale del Comune di Monopoli, risalente al 1971, sopravvenuto al D.M. 1444/1968, nulla dispone in tema di distanze (nulla avendo le parti dedotto in senso contrario), è erronea l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, circa l'inoperatività dell'art. 9 co. 2 D.M. 1444/1968 nei rapporti interprivati.
Né, come pretende l'appellata, può operare la deroga di cui all'art. 9 ult. co. DM 1444/1968: come chiarito di recente dalla S.C. (Cass. II 4.1.2024 n. 236)
“Agli effetti dell'art. 9, comma 3, d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso alla intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona e avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi febbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato”, come nel caso di specie.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dal comma 1 dello stesso art. 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23136 del 14/11/2016, Rv. 641684; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 12424 del 20/05/2010, Rv. 613227 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 1486 del 18/02/1997, Rv. 502514).
IIIa. Anche il secondo motivo di appello è fondato.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'edificio a tre piani realizzato da in CP_2 luogo del capannone preesistente, demolito, integra una nuova costruzione, con conseguente applicazione della disciplina sulle distanze.
15 L'edificazione posta in essere da rientra nella nozione di nuova costruzione, di cui CP_2 all'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, posto che non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 20428 del 24/06/2022 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12751 del 11/05/2023) sono soggetti al rispetto delle suindicate prescrizioni dettate in tema di distanze.
Per opere di 'ristrutturazione edilizia' si intendono gli interventi che comportano modifiche solo interne dell'edificio, che dunque rimane inalterato nelle sue componenti essenziali (muri perimetrali, strutture orizzontali, copertura etc.), nonché tutti gli elementi di demolizione e costruzione che lasciano invariata la volumetria preesistente. Al contrario, in presenza di un aumento volumetrico, come è palesemente avvenuto nel caso di specie, si scivola nell'ipotesi di 'nuova costruzione', come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento dell'intervento edilizio (in tal senso, Cass. II, 8.5.2024 n. 12535; conf. Cass. 24.6.2022
n. 20428).
Nel caso di specie, la sostituzione di un manufatto con solo piano terra (capannone) con un edificio destinato a civile abitazione, composto da tre piani, integra indubbiamente una nuova costruzione, con conseguente applicazione, per quanto detto in precedenza, delle prescrizioni dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
A quanto finora osservato consegue che, erroneamente, la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda sul presupposto della inapplicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 9
D.M. 1444/1968.
Né può ritenersi che la nuova costruzione, in quanto edificata a distanza di quasi 3 metri, sia migliorativa rispetto al preeesistente capannone, costruito in aderenza all'edificio del , ove si Pt_1 consideri che il vecchio capannone era costituito da un solo piano, con solaio corrispondente al piano terra dell'edificio dei ,e consentiva affaccio e veduta fino al porto di Monopoli e al Pt_1 mare, mentre il nuovo edificio sopraelevato di 3 piani, impedisce tale facoltà, come è agevole apprezzare dalle fotografie prodotte.
IV. Tanto premesso, la domanda di reintegra nel possesso proposta dal è meritevole di Pt_1 accoglimento.
ha lamentato che l'edificio realizzato, a distanza inferiore di dieci metri dalla Parte_1 parete finestrata, dalla in luogo del vecchio capannone insistente sul suolo confinante CP_2 con l'edificio di via Nazario Sauro n. 5, viola il possesso delle vedute ( e dell'affaccio) da lui esercitato.
Ritiene la Corte che il abbia fornito adeguata prova di un possesso della servitù di veduta e Pt_1 affaccio tutelabile, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze della prova orale espletata in primo grado.
16 Il , come risulta dagli atti e dall'istruttoria, ha esercitato la servitù di veduta, in quanto da Pt_1 numerosissimi anni disponeva di un vero e proprio affaccio, tale da consentirgli le c.d. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza: a tal fine, è necessario un affaccio, alias un'apertura, che abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui.
In tal senso depongono le dichiarazioni dei numerosi testi escussi in primo grado, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, corroborate dalle fotografie versate in atti.
(ud. 13.5.2010) riferiva al riguardo: “sono nato nel 1956. Negli anni della mia infanzia CP_10 giocavo a pallone proprio nell'isolato compreso tra le vie N. Sauro, Affaitati e Cala Fontanella. Posso quindi dire con certezza che sin dagli inizi degli anni '60 erano presenti sulla parete di proprietà dei signori Pt_1 confinante con la proprietà e finestre che consentivano l'affaccio diretto dei sul Parte_2 Pt_1 capannone e sulla costruzione a solaio adiacente. Confermo la circostanza dell'esistenza sin dagli Per_2 anni '60 e ininterrottamente sino ai fatti di causa di comode vedute e di comodi affacci dalla parete finestrata
sulla confinante proprietà oggi Confermo che il materiale fotografico allegato al Pt_1 Per_2 CP_2 fascicolo di parte ricorrente del 9.7.2007 (doc. nn. 25, 26, 27), che mi viene sottoposto in visione, rappresenta la realtà della situazione obiettiva dei luoghi. Così come sono fedeli le riproduzioni fotografiche allegate alla perizia dell'ing. (doc. n. 28 produzione 9.7.2007)”. Persona_4
: “Confermo la circostanza che l'immobile di proprietà dei germani presenta sulla Testimone_1 Pt_1 parete confinante con la proprietà aperture sin dagli anni 50-60. Preciso che ho abitato l'edificio di Per_2 proprietà , a partire dal 1968, ma quei luoghi li conosco da bambino, quando avevo circa 10 anni. Pt_1
Ricordo che c'erano finestre e balconi. Io nel 1968, quando mi sono sposato, sono tornato ad abitare nell'edificio per cui è causa, precisamente al secondo piano. Ricordo che dal balcone di quel piano, che Pt_1 affacciava sulla proprietà potevamo tranquillamente guardare il mare e non avevamo alcuna Per_2 limitazione e/o barriera. Confermo che dalla parete della proprietà è sempre stata esercitata, fin dagli Pt_1 anni '50, una comoda veduta e un comodo affaccio sulla confinante proprietà all'epoca sottoposta Per_2 all'edificio ”. Il teste ha quindi riconosciuto lo stato dei luoghi nelle fotografie versate in atti, Pt_1 riproducenti “l'ampia vetrata risalente ai primi anni '50 che dava sulla proprietà , “il balcone e Per_2 le finestre del secondo piano ove era situato l'appartamento da me abitato. Io mi affacciavo proprio da lì.
L'allegato 3 riproduce il capannone Dormio con sovrastante il mio balcone già presente nell'anno
1968…Preciso che la foto n. 3 riproduce il lato mare, dico meglio la parte retrostante di via Nazario Sauro con veduta sul mare e sulla proprietà . Per_2
TE : “sono stato inquilino della famiglia , proprio nell'immobile per cui è causa, Testimone_2 Pt_1 dal 1971 al 1980 circa. Conosco i luoghi. Confermo che sulla parete dell'edificio confinante con la Pt_1 proprietà c'erano delle finestre fin dagli anni cinquanta. Questo mi consta personalmente perché Per_2 sin da piccolo lavoravo alle in un'officina che poi ho acquistato. Quest'officina era proprio Parte_3 di fronte, o meglio di lato ma vedevo tutto ugualmente, alle finestre ed ai balconi dei signori . Che io Pt_1 sappia, sin dagli anni cinquanta, i hanno sempre esercitato comodo affaccio e comoda veduta sulla Pt_1
17 proprietà Riconosco le fotografie che mi vengono sottoposte, che riproducono le vecchie finestre Per_2 della proprietà .” Pt_4
TE “confermo la circostanza della presenza di aperture sulla parete , al confine Testimone_3 Pt_1 con la proprietà sin dagli anni 50-60. Conosco i fatti perché sono amico di infanzia della famiglia Per_2
e di;
inoltre dal 1964 ho lavorato in un'azienda del contiguo isolato e sono stato quindi Pt_1 Parte_1 frequentatore dell'officina . Confermo in pieno la circostanza dell'esistenza sin dagli anni cinquanta di Pt_1 comode vedute e comodi affacci sulla proprietà Il reperto fotografico sub 25 riproduce perfettamente Per_2 lo stato dei luoghi in quegli anni. La finestra che si vede sullo sfondo dava diretta veduta sul capannone
e sul porto all'orizzonte. Lo stesso dicasi per il reperto 26; i reperti successivi sono tutti di data Per_2 recente. Il materiale fotografico allegato alla perizia riproduce la realtà dei luoghi, ….i balconi che si CP_6 vedono alle pagine 3 e 4 sono anteriori all'anno 1970, perché mi sono sposato nel 1972 ed andavo con la mia famiglia a vedere i fuochi d'artificio in occasione della festa patronale”.
TE (udienza 15.11.2010): “posso dire, per mia diretta conoscenza risalente agli anni Testimone_4
1977-1978 che in tali date già esisteva comoda veduta e comodo affaccio dall'edificio sulla sottoposta Pt_1 proprietà Questo lo so di certo perché proprio io con mio fratello abbiamo nel 1981 Per_2 CP_11 installato infissi anticorodal color bronzo al I piano ed al piano terra dell'edificio . Preciso che questi Pt_1 lavori furono effettuati verso fine dicembre del 1981. Confermo che i reperti fotografici allegati al fascicolo di parte ricorrente, sub 25-26-27 del relativo indice riproducono lo stato dei luoghi a mia conoscenza.”
TE (marito di ): “…mi fidanzai con nel lontano 1958 e la sposai Tes_5 CP_3 CP_3 nell'agosto 1962. Mia moglie, quando ci sposammo, abitava nell'edificio per cui è causa e da casa sua si esercitava comoda veduta e affaccio sulla proprietà (sottoposta) e l'orizzonte era libero fino al mare”. Per_2
Analoghe dichiarazioni rendevano (nipote dell'attore-appellante): “ho abitato Testimone_6 con i miei nonni l'edificio per cui è causa. Confermo che sin dal 1970 ricordo le finestre e il balcone Pt_1 dell'edificio dei miei nonni , fino al mare” , e (figlio dell'attore) che, ha confermato Pt_1 Testimone_7 lo stato dei luoghi a far data dal 1978, dichiarando “ho memoria delle finestre e del balcone che si affacciava sul vecchio capannone e consentiva la vista sul Porto e sul mare…abitavo nell'edificio Per_2
in via Nazario Sauro n. 5…” . Pt_1
Le dichiarazioni dei predetti testi non paiono efficacemente contraddette, né la loro portata probatoria è scalfita, dalle dichiarazioni testimoniali di (padre del vecchio Testimone_8 proprietario del suolo e del capannone, , che poi vendeva a , che Persona_2 CP_2 dichiarava: “Non è vero che negli anni 50 e 60 la parete presentava aperture e/o finestre sulla Pt_1 confinante proprietà Posso dire in proposito che nel 1983 stavamo trattando (noi proprietari) con Per_2 un'impresa per fare un autosilo automatizzato sul suolo per cui è causa…..In quell'occasione, i tecnici di questa impresa multinazionale vennero sui luoghi e non trovarono nulla da ridire circa possibili limitazioni edilizie e urbanistiche. Questa circostanza del 1983 mi spinge a dire che fino a quel momento non mi risulta che ci fosse niente. Preciso che questo mio ricordo del 1983 riviene dalle risultanze del lavoro dei tecnici di questa multinazionale che non ci contestarono alcuna limitazione. Preciso che quello che io ho visto in quell'epoca, o forse anche prima, ma non ricordo, sono delle aperture con delle grate al piano terra
18 i non avevano niente davanti (il piano terra corrispondeva al nostro tetto) potevano Persona_5 Pt_1 Pt_1 vedere tutto. Preciso che da loro potevano vedere tutto fuori, vedendo dalla loro proprietà. ….Non ritengo che ci stavano balconi o finestre che interferissero sulla nostra proprietà perché i tecnici dell'impresa multinazionale non ci avevano contestato nulla che limitasse il nostro diritto di edificare.” Mostrati al teste i reperti fotografici inseriti nel fascicolo di parte ricorrente il 9.7.2007 (sub 25-26-27), riferiva
“non riconosco i luoghi del reperto 25 non riconosco i luoghi del reperto 26. Il reperto 27 punto B come riproducente le aperture sulla proprietà ”. Mostrate al teste le foto allegate alla perizia giurata Pt_4 dell'ing. (doc, 28 fasc. ricorrente 9.7.2007), dichiarava: “riconosco le aperture con le inferriate CP_6 al piano terra di di cui alla pag. 2 della fotografia in calce alla perizia. La pagina n. 3 delle fotografie Pt_1 allegate alla perizia mi induce a riconoscere le solite aperture al piano terra, mentre di quelle che CP_6 figuravano sovrastanti non posso dir niente perché non ci siamo andati più lì da che chiudemmo l'attività
(circa anno 1980). Preciso che in quegli anni non ero presente fisso a Monopoli”.
Le dichiarazioni del teste, peraltro frutto di deduzioni e non di una conoscenza certa e diretta, riguardano, al più, un periodo antecedente ai primi anni '80, e sono comunque talmente generiche, da non rivestire alcuna rilevanza, nè valgono a paralizzare l'efficacia probatoria delle ben più specifiche dichiarazioni dei testi addotti da parte attrice, supportate dalla documentazione prodotta.
In definitiva, ritiene la Corte che la prova del possesso dell'invocata servitù di affaccio e veduta promana dalle concordi deposizioni dei testi escussi in primo grado e, per vero, il possesso non
è mai stato neanche espressamente contestato da parte convenuta che non ha mai CP_2 messo in discussione l'elemento fattuale dell'esercizio della servitù di affaccio e veduta da parte del dalle finestre e balconi realizzati – a detta della stessa nel giudizio di negatoria Pt_1 CP_2 servitutis – illegittimamente, perché in violazione delle norme sulle distanze legali dal preesistente manufatto-capannone. Proprio nell'atto di citazione per negatoria servitutis, era stata la stessa a dedurre che, sin dal 1983, esistevano i balconi e le vedute dai quali i esercitavano CP_2 Pt_1
l'affaccio e la veduta sull'immobile limitrofo.
Insomma, non ha mai contestato che dalle vedute e dai balconi aperti (a suo dire CP_2 illegittimamente, ma questo tema è oggetto del diverso giudizio, adesso pendente dinanzi alla
Suprema Corte), sulla parete dell'immobile - di cui è proprietario in parte del Pt_1 Parte_1 piano terra e, in via esclusiva, del primo piano - questi avesse esercitato le vedute e gli affacci.
Dalla perizia giurata del geom. , prodotta sin dal primo grado dal , risulta che al CP_7 Pt_1 primo piano (proprietà esclusiva ) della parete vi erano tre finestre, dalle quali era Parte_1 possibile affacciarsi, guardare di fronte, obliquamente e lateralmente.
Anche la CTU espletata, dall'ing. , nel corso del giudizio di appello contro la Persona_6 sentenza che aveva deciso il giudizio petitorio (actio negatoria), definito con sentenza n. 119/2023
Corte Appello Bari, Sez. I, ha accertato l'esistenza di “affacci e vedute” dei sull'immobile Pt_1 della (sull'ex capannone): l'edificio Lillo è composto a piano terra (proprietà CP_2 Parte_1
e ) da due locali (officina) ed un appartamento, al I piano da due appartamenti CP_4
19 (proprietà ), ed al II piano da due appartamenti (proprietà e Pt_1 Parte_1 CP_3 [...]
; le aperture sulla parete dell'edificio consentono affaccio e veduta agli CP_4 Pt_1 appartamenti (di tutti i piani) di via N. Sauro 5.
Il predetto CTU, sulla base della documentazione acquisita, ha accertato in particolare che gli affacci al piano terra vennero realizzati in forza della Concessione Edilizia gratuita prot.n°23381/81 del 4 maggio 1982, quelli al piano primo furono realizzati nel 1966 e modificati nel 1968, quelli al piano secondo furono realizzati nel 1968.
La CTU dell'ing. , seppure espletata in diverso giudizio, al quale entrambe le odierne Per_6 parti in causa hanno partecipato, è stata prodotta e, una volta acquisita al presente fascicolo, può essere valutata dalla Corte quale elemento di prova.
Invero, il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito (in tal senso, Cass. civ. II, 31312/2021; 11555/2013).
Dalla citata sentenza n. 119/2023 della Corte, quale ulteriore elemento promanante dalla disposta
CTU, emerge la prova del possesso della servitù di veduta e affaccio da parte di , Parte_1 proprietario e possessore di parte del piano terra e del primo piano dell'immobile.
La Corte ha accertato che per gli affacci e le vedute di piano terra, II piano e parte del I piano,
l'acquisto del diritto di servitù a mantenerli risale al 1971 (e ne ha accertato l'avvenuta usucapione); dal che discende che, allo stato, risulta accertato che almeno una veduta/affaccio dal primo piano (di ) è usucapita;
per le altre tre vedute al I piano, seppure non è stata Parte_1 accertata l'usucapione, vi è comunque prova del possesso che, ai fini che qui rilevano, non necessariamente deve essere ventennale.
Alla luce della documentazione in atti (fotografie, perizie giurate), delle dichiarazioni testimoniali e delle stesse allegazioni e difese di che non ha contestato né il possesso, né la distanza, CP_2 inferiore a 10 mt., della nuova costruzione dalla parete finestrata del , ritiene la Corte che la Pt_1
CTU richiesta dall'appellante sia superflua.
Sussiste, quindi, la lesione del possesso lamentata da e, pertanto, la sua Parte_1 domanda è fondata e va accolta: per l'effetto, deve essere condannata ad eseguire le opere CP_1 necessarie per arretrare la costruzione sino alla distanza di 10 metri dalla parete finestrata da cui viene esercitata la veduta da . Parte_1
In punto di spese di lite si osserva che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ. n.
32906/2022).
20 Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, soccombente va pertanto condannata CP_1 al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio (primo grado, primo giudizio di appello, giudizio di cassazione e giudizio di rinvio) in favore di , nella misura Parte_1 indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminato, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio ex art. 392 e ss. c.p.c., sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale rappresentate Parte_1 CP_1 pro-tempore, avverso la sentenza n. 24/2013 emessa dal Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di
Monopoli il 12.2.2013, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., ad eseguire- previo rilascio dei titoli CP_1 abilitativi amministrativi, se necessari, ed adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza richieste - le opere necessarie per arretrare la costruzione sul fondo di sua proprietà sino alla distanza di 10 metri dalla veduta esercitata dalla parete finestrata del fabbricato del , in via Nazario Sauro n. 5, Monopoli, ordinando così la reintegrazione Pt_1 di nel possesso della servitù di affaccio e veduta;
Parte_1
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 6.000,00 per compensi professionali del giudizio di primo grado, € 5.500,00 per compensi professionali del giudizio di appello, € 5.000,00 per compensi relativi al giudizio di cassazione, ed € 6.000,00 per compensi professionali del giudizio di rinvio, oltre, per tutti i gradi, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “…In tema di distanze tra costruzioni, la norma di cui all'art 9 D.M. 02.04.1968, n.1444 (che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), va interpretata nel senso che sussiste l'obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare gli eventuali strumenti urbanistici lesivi del detto disposto normativo, ma anche di applicare direttamente la detta disposizione (art.9) divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata”.
7 2 Gli edifici di cui si controverte ricadono in “zona Murattiana” del Comune di Monopoli, zona omogenea di tipo B (zona già edificata, in cui si prevede comunque la possibilità di ulteriori interventi edificatori e di trasformazione edilizia).
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1431 dell'anno 2023 (avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
24/2013 del Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Monopoli), vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Paccione, che lo Parte_1 rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante in riassunzione
CONTRO
con sede in Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., già giusta CP_1 CP_2 atto pubblico di fusione per incorporazione a rogito Notaio dr. del 29.12.2022, Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vito Narracci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellata in riassunzione
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 05.02.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 ss c.p.c. ritualmente notificato il 17/11/2023,
[...]
ha convenuto in giudizio con sede in Monopoli, in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., succeduta a in forza di atto pubblico di fusione per incorporazione CP_2 del 29.12.2022, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Bari annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, n.
24/2013, e per l'effetto accogliere integralmente tutte le domande rassegnate in prime cure da
[...]
nella fase di merito che qui di seguito si trascrivono…: previa disapplicazione del permesso Parte_1
1 di costruire rilasciato dal Comune di Monopoli, prot. n.119355/01-15610/03 del 29.03.2005, accertare e dichiarare che i lavori edilizi posti in essere dalla ditta dante causa di violano la CP_2 CP_1 distanza minima di mt. 10,00 dalla parete finestrata dell'edificio in proprietà e nel possesso del Sig.
[...]
, odierno attore in riassunzione;
disporre l'abbattimento di tutte le opere edilizie realizzate da Parte_1
dante causa di in uno all'arretramento delle stesse opere sino alla distanza inderogabile CP_2 CP_1 di mt. 10,00 dalla parete finestrata del Sig. ; ordinare la reintegrazione del Sig. Parte_1 [...]
nel possesso della servitù di affaccio e di veduta, per l'effetto emanando tutti i provvedimenti Parte_1
a tal fine ritenuti idonei, in primis quelli di ripristino della servitù di affaccio e di veduta vulnerati dall'illecito comportamento dell' oggi qui denunciato;
ordinare l'immediata cessazione CP_2 CP_1 di ogni comportamento recante molestia e/o pregiudizio al libero godimento dell'immobile di proprietà dell'odierno attore in riassunzione;
con condanna dell'appellata al pagamento di spese, competenze e onorari del doppio grado di merito nonché della fase di Cassazione e del presente giudizio di rinvio. Il tutto previa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta in primo grado”.
Costituitasi in giudizio, in persona del legale rappresentante p.t., già ha CP_1 Controparte_2 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione, dichiari l'estinzione ex art. 393 cpc del processo in quanto l'atto di citazione ex art. 392 cpc di
è inammissibile e insanabilmente nullo perché privo dei requisiti di contenuto-forma Parte_1 dell'atto introduttivo del giudizio di rinvio ex art. 392 cpc;
2) in subordine, rigetti le domande dell'attore in riassunzione ex art. 392 cpc perché inammissibili, infondate e non provate, per tutto quanto eccepito e dedotto nella parte narrativa del presente atto;
3) con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio di merito, del giudizio di legittimità, e del presente giudizio di rinvio ex art. 392 cpc”.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 05.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Antefatto.
Con ricorso ex art. 704 c.p.c., depositato l'8.2.2006 nel corso di un giudizio petitorio pendente davanti al Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Monopoli, , e Parte_1 CP_3
esposero: - di essere proprietari e possessori di un edificio per civile abitazione, CP_4 confinante ad ovest con la proprietà della (avente causa dell'originario proprietario CP_2
), ove insisteva un capannone industriale;
- che, con atto di citazione loro Persona_2 notificato il 1.8.2003, la aveva promosso il giudizio petitorio avente ad oggetto actio CP_2 negatoria servitutis; - che, nelle more, la aveva ottenuto dal Comune di Monopoli permesso CP_2
a costruire datato 29.3.2005, che autorizzava la demolizione del predetto capannone industriale e la edificazione, sullo stesso sito, di un nuovo fabbricato da adibirsi a civile abitazione;
che, secondo il progetto approvato, il nuovo fabbricato sarebbe stato eretto in aderenza alla parete finestrata dell'edificio dei ricorrenti, chiudendola ed accecandola, con violazione del possesso dei ricorrenti della servitù di veduta e di affaccio sul fondo servente della società; -che i lavori di costruzione del nuovo fabbricato, iniziati nel settembre 2005, ed ancora in corso, violavano l'art. 9 del D.M.
2.4.1968 n. 1444. Tanto premesso, i proposero, dinanzi al Tribunale di Bari-Sez. Pt_1
2 distaccata di Monopoli, contro la azione di manutenzione nel possesso e di denunzia CP_2 di nuova opera, chiedendo: a) emettersi un provvedimento immediato di sospensione dei lavori;
b) fissarsi l'udienza di discussione nel giudizio petitorio pendente e, previa disapplicazione del permesso a costruire – siccome illegittimo – ordinare alla società l'immediata sospensione CP_2 dei lavori in corso;
c) disporre, nel merito, l'abbattimento di tutte le opere realizzate in violazione delle distanze minime dal confine di essi ricorrenti, con ripristino del preesistente stato dei luoghi.
Instaurato il contraddittorio, chiese il rigetto del ricorso. CP_2
Con ordinanza del 13.4.2006 il Giudice rigettò il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 704 c.p.c. per proporre giudizio possessorio nell'ambito del petitorio.
Il reclamo proposto dai fu rigettato dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, con Pt_1 ordinanza depositata il 5.7.2006.
L'ordine di sospensione dei lavori richiesto dai , dapprima concesso con decreto inaudita Pt_1 altera parte, fu poi negato in sede di reclamo dal Collegio con ordinanza depositata il 9/1/07.
Con l'istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio,
[...]
, e chiesero, previa disapplicazione del permesso di Parte_1 CP_4 CP_3 costruire rilasciato dal Comune di Monopoli alla società per la costruzione Controparte_2 dell'erigendo immobile, perché violativo dell'art. 9 co. 1 n. 2 del D.M. 1444/1968, di condannare la predetta società all'abbattimento di tutte le opere realizzate, in uno all'arretramento delle stesse sino alla prescritta distanza di 10 metri, ordinando così la reintegrazione dei ricorrenti nel possesso della servitù di affaccio e veduta;
con vittoria di spese di lite.
Costituitasi nel giudizio di merito possessorio, chiese il rigetto delle domande, con Controparte_2 vittoria di spese.
Con sentenza n. 24/2013 del 12.2.2013, il Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di Monopoli rigettò le domande attoree e condannò i , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in Pt_1 favore della che liquidò in € 5.700,00 oltre accessori. CP_2
Il Tribunale, premesso che la violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra gli estremi di una molestia possessoria e che l'assunta violazione dell'invocata disciplina sulle distanze legali tra pareti integra astrattamente una turbativa nell'esercizio della servitù di veduta ed affaccio, “la cui sussistenza …è stata confermata pressocchè da tutti i testi escussi”, pur ritenendo ammissibile l'azione possessoria proposta, la ritenne infondata nel merito, non ravvisando la denunciata violazione della disciplina sulle distanze legali, sulla base di due rationes decidendi:
1) l'art. 9 del D.M. 1444/1968, sulla distanza tra fabbricati, non ha portata precettiva e non trova applicazione nei rapporti tra privati, ma ha portata soltanto generale e meramente programmatica dell'attività amministrativa di redazione dei piani urbanistici;
2) l'art. 9 D.M. 1444/1968, facendo riferimento a “Nuovi edifici” (e, dunque, solo all'edificazione di un manufatto su un'area libera o ad un manufatto che si presenta nel suo complesso oggettivamente diverso da quello preesistente e con una collocazione deteriore, cioè a distanza inferiore), non è applicabile nel caso di specie, in quanto l'opera
3 realizzata dalla non costituisce una nuova costruzione, essendo sostitutiva di Controparte_2 un precedente capannone, ed è, rispetto alle doglianze attoree, migliorativa del precedente manufatto, essendo il nuovo fabbricato posto a circa 3 metri dalla parete confinante e non, invece, in aderenza, come il preesistente capannone.
Avverso detta sentenza propose appello , sulla base di due motivi: 1) Parte_1
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; Violazione dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 e del piano regolatore generale della città di Monopoli. Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha preso atto che la costruzione realizzata dalla viola la normativa vigente, costituita CP_2 dal D.M. 1444/1968 e dal PRG del Comune di Monopoli, che richiama il detto D.M.; 2) Violazione dell'art. 3, DPR 6/6/2001, n. 380; Violazione dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 e del P.R.G. della città di
Monopoli. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice non ha ritenuto l'edificio costruito dalla come una nuova costruzione. CP_2
Costituendosi in giudizio, eccepì la sussistenza di un giudicato amministrativo e CP_2 chiese il rigetto dell'appello.
Con sentenza n. 571/2018 del 29.3.2018 la Corte di Appello di Bari rigettò l'appello e confermò la sentenza di primo grado, sul rilievo che sulla regolarità urbanistica dell'immobile e sul rispetto delle distanze legali si era formato il giudicato amministrativo, a seguito della pronuncia del
Consiglio di Stato n. 5816/2007, resa tra le parti del presente giudizio, con cui il permesso a costruire rilasciato alla era stato dichiarato conforme alle norme locali;
non sussisteva Controparte_2 neppure la lesione del possesso, poiché, sempre in forza del predetto giudicato, era ormai incontestabile che la situazione creata dalla nuova costruzione era migliorativa rispetto al passato, e che il nuovo edificio non impediva l'affaccio e la veduta, ma li aveva ampliati.
Avvero detta sentenza propose ricorso per cassazione, affidato ad otto Parte_1 motivi: I) Insussistenza del giudicato amministrativo;
II) Insussistenza in ogni caso del giudicato esterno della sentenza del Consiglio di Stato n. 5816/2007 nel giudizio possessorio;
III)
Nell'attribuire alla sentenza del Consiglio di Stato efficacia di giudicato esterno si negava illegittimamente a il diritto al Giudice precostituito per legge a tutela del Parte_1 possesso;
IV) In violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la Corte di merito aveva omesso di valutare le relazioni peritali di parte nonché le prove testimoniali decisive ai fini del giudizio possessorio;
V) La Corte di merito aveva omesso di provvedere sull'istanza di CTU volta all'accertamento dello stato dei luoghi;
VI) La Corte di merito aveva posto a base della decisione una motivazione apparente, fuorviata da erronee presupposizioni sulla normativa applicabile al caso concreto;
VII)
La Corte di merito aveva reputato irrilevante la qualificazione della nuova opera in termini di
“nuova costruzione”, violando con ciò il testo dell'art. 9 c. 1 n. 2 d.m. n. 1444/1968; VIII) La Corte di merito aveva omesso di pronunciare sull'inserzione automatica dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968 nel Piano Regolatore Generale di Monopoli approvato dalla nel 1981. CP_5 resistette al ricorso. CP_2
4 Con ordinanza n. 23064/2023 del 28.7.2023 la Corte di Cassazione, II Sezione civile, ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri quattro;
ha quindi cassato la sentenza n. 571/2018 in relazione ai motivi accolti, rinviando a questa
Corte, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
La S.C., in particolare, ha così motivato l'accoglimento del ricorso: “Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 324 c.p.c., 12 preleggi e l'omesso esame di fatto decisivo, sostenendosi che il Consiglio di Stato aveva ritenuto valido il permesso a costruire sulla base del fatto che era ancora controversa la regolarità della veduta da cui dipendeva l'applicabilità della distanza prevista dal D.M. 1444/1968, regolarità poi dichiarata con sentenza del Tribunale di Monopoli 21/2013, sicché la pronuncia amministrativa non poteva vincolare nel processo civile riguardo alla sussistenza delle lesione possessoria.
Si afferma che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto di altra pronuncia del Consiglio di Stato n.
899/2009, né della sentenza delle SS.UU. n. 5414/2011, che aveva definito la questione di giurisdizione a valle della controversia, decisioni con cui era stato precisato che il giudicato amministrativo non spiegava effetti nel giudizio possessorio e che l'affermazione contenuta nella sentenza amministrativa n. 5186/2007, circa il fatto che la nuova costruzione non costituiva un manufatto più ingombrante di quello originario, costituiva un mero obiter dictum. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 25 Cost., 2909 c.c., 324
c.p.c. 1170 c.c. 1171 c.c., 703 c.p.c. e l'omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio. Assume il ricorrente che la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5186/2007, essendo intervenuta sulla sola regolarità del permesso
a costruire, non poteva spiegare alcun effetto nella causa possessoria. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 115, 116, 324, 703 c.p.c., 1170, 1171, 2909 c.c., 9, comma primo, n. 2 D.M. 1444/1968 e l'omesso esame di fatti decisivi, affermando che l'azione possessoria prescindeva dalla legittimità del titolo abilitativo
e non richiedeva alcun accertamento del diritto ad esercitare la veduta, dovendosi garantire il mero esercizio di fatto della servitù. La sentenza impugnata, nell'escludere la violazione, si sarebbe conformata alla decisione del Consiglio di Stato, senza tener conto degli esiti della prova orale.
Questi tre motivi sono fondati.
La Corte pugliese ha ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato, con cui era stata dichiarata la regolarità Controparte_ del permesso a costruire rilasciato alla (cfr. sentenza 5186/2007, punto 4.4.), vincolasse in merito alla legittimità della costruzione nei rapporti inter-privati e all'insussistenza della lesione del possesso. Hanno tuttavia chiarito lo stesso Consiglio di Stato, adito per la revocazione della decisione amministrativa, e le S.U., pronunciatesi sul regolamento di giurisdizione proposto dal ricorrente avverso la sentenza amministrativa emessa all'esito del giudizio di revocazione, che la decisione n. 5186/2007 si era limitata ad escludere la violazione della distanza di dieci metri tra il nuovo edificio e le pareti finestrate sulla scorta del rilievo che la sussistenza del diritto di veduta in capo al ricorrente era ancora sub iudice, senza pervenire ad alcun definitivo accertamento circa il rispetto della distanza legale (cfr. Cass. s.u.
5414/2011, pag. 6), occorrendo preliminarmente risolvere - secondo il giudice amministrativo – le questioni pendenti nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di Bari – sez. di Monopoli, poi definite con sentenza n.
21/2013, che ha dichiarato l'usucapione del diritto di veduta da parte del . In tal senso, anche l'ulteriore Pt_1 argomentazione della decisione amministrativa n. 5186/2007, ove si legge che la nuova costruzione era
5 migliorativa di quella preesistente (sull'assunto che quest'ultima fosse originariamente in aderenza al manufatto del , mentre la nuova costruzione arretrava di tre metri), costituiva un mero obiter dictum, Pt_1 cui erroneamente la Corte di appello ha attribuito valenza di giudicato. In definitiva, nessun vincolo poteva derivare dalla pronuncia n. 5187/2007, né riguardo alla sussistenza del potere di fatto e sull'effettivo esercizio del diritto di veduta, né riguardo alla descrizione della situazione dei luoghi e al rispetto della distanza legale, tutte questioni che il giudice di merito civile avrebbe dovuto riesaminare, senza alcun vincolo di giudicato esterno”.
Con riguardo, invece, ai restanti motivi, la Corte ha statuito che “Tutte queste censure vanno dichiarate logicamente assorbite, dovendo il giudice del rinvio integralmente rivalutare i fatti di causa, procedendo ad un nuovo esame delle acquisizioni probatorie, senza alcun vincolo di giudicato esterno”.
Per completezza, giova evidenziare che, come risulta dagli atti, con sentenza n. 21/2013 il
Tribunale di Bari-Sez. dist. Monopoli, nel giudizio instaurato da avente ad oggetto CP_2 actio negatoria servitutis, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale proposta dalla di demolizione del muro di proprietà del per CP_2 Pt_1 violazione delle distanze legali dal preesistente capannone, essendo quest'ultimo stato demolito nelle more del giudizio e sostituito da un nuovo fabbricato, e, per quanto qui interessa, rigettò, altresì, la domanda attorea di demolizione delle opere realizzate in violazione delle norme sull'apertura di vedute ed affacci;
accolse, invece, la domanda riconvenzionale dei germani , Pt_1 dichiarando l'intervenuta usucapione della servitù di affaccio e di veduta sull'immobile di essendo trascorso il ventennio previsto dalla legge;
accertò inoltre l'irregolarità di CP_2 quattro luci esistenti sull'edificio dei , condannandoli alla regolarizzazione, mentre rigettò le Pt_1 altre domande proposte dalle parti, condannando alle spese. CP_2
Con sentenza n. 119/2023 la Corte di Appello di Bari, I Sezione civile, ha accolto parzialmente l'appello di e, in parziale riforma della predetta sentenza n. 21/2013, ha dichiarato la CP_2 violazione delle norme che regolano l'apertura di alcune vedute, condannando i alla Pt_1 rimozione dei relativi prospetti ed all'arretramento di un balcone sino al rispetto della distanza legale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale dei , ha dichiarato l'intervenuta Pt_1 usucapione della servitù a mantenere a distanza inferiore a quella legale le vedute e gli affacci contraddistinti dalla posizione 1 della CTU espletata in quel giudizio, confermando nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado;
ha condannato i , in solido tra loro, al risarcimento Pt_1 dei danni subiti da liquidandoli equitativamente in € 11.520,00. CP_2
Avverso detta sentenza risulta proposto ricorso per Cassazione ed il relativo giudizio è ancora pendente.
Il giudizio di rinvio.
A seguito dell'ordinanza della S.C. n. 23064/2023 ha quindi riassunto il Parte_1 giudizio, chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, n. 24/2013 Tribunale Bari,
l'accoglimento delle domande proposte a tutela del possesso della servitù di affaccio e veduta.
Ha quindi riproposto i motivi fatti valere con il primo appello, sfociato nella sentenza cassata.
6
1.Errores in iudicando. Sulla violazione dell'art. 112 cpc. Sulla violazione dell'art. 9 D.M. n.
1444/1968 e del Piano Regolatore Generale della città di Monopoli. Sulla piena fondatezza della domanda.
L'appellante denuncia l'illegittimità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ravvisato la violazione della disciplina sulle distanze legali, con conseguente turbativa nell'esercizio della servitù di veduta e di affaccio da parte del , violando i principi normativi e giurisprudenziali Pt_1 dettati in materia. In particolare, lamenta che la sentenza ignora la decisiva circostanza che la zona “B” di completamento di Monopoli è disciplinata dal Piano Regolatore Generale approvato, in epoca successiva al D.M. 1444/1968, con Delibera di Giunta Regionale n. 7335 del 28.7.1981, come ampiamente dimostrato in giudizio attraverso le perizie giurate a firma dell'ing. e CP_6 del geom. e di quella dell'ing. e arch. , con i relativi allegati, CP_7 CP_8 CP_9 dai quali si evince la illiceità della nuova costruzione realizzata dalla per violazione CP_2 della distanza minima inderogabile da pareti finestrate, dettata dal PRG di Monopoli e dal D.M.
1444/1968. Deduce che la sentenza impugnata ha richiamato un precedente della S.C. (n.
5889/2007) inconferente, in quanto riferito a diversa ipotesi, di intervento edilizio in un territorio sprovvisto di strumento urbanistico generale successivo al DM 1444/68. Richiamando quanto esposto con il ricorso per denuncia di nuova opera e manutenzione, sulla scorta dei principi espressi dalla S.C. (sent. 21999/2004)1, evidenzia che, nel caso di specie, il permesso di costruire era stato rilasciato alla ditta Edilicci "fatti salvi i diritti dei terzi”. Denuncia che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione, da parte di dell'art. 9 D.M. 1444/1968 CP_2 recepito per inserzione automatica nel PRG del Comune di Monopoli e nelle NTA allegate al
PRG, e sulla conseguente illecita turbativa del possesso ultratrentennale del della servitù di Pt_1 affaccio sull'aliena proprietà, con vista panoramica sul porto di Monopoli. Aggiunge che, in caso di contrasto tra regolamentazione urbanistica locale e art. 9 cit., detta norma diviene, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima applicata (come sostenuto da Cass. 12562/2023); erroneamente il Tribunale di Bari ha ritenuto che l'art. 9 non debba applicarsi nei rapporti inter-privati, nonostante la città di Monopoli sia provvista di PRG approvato nel 1981. Per costante giurisprudenza della S.C., l'art. 9 va interpretato nel senso che sussiste l'obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare gli eventuali strumenti urbanistici (successivi al DM) lesivi del disposto normativo, ma anche di applicare direttamente detta disposizione imperativa statale divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico approvato dopo il DM 1444/1968 (Cass. 12562/23, cit. e Cass. 13547/2011). Il Tribunale di Bari ha violato detti principi, alterandone il senso e la portata, dopo aver omesso di esaminare la documentazione prodotta, relativa alla regolamentazione urbanistica della zona “B” di Monopoli, dettata dal vigente PRG.
Chiede, quindi, che la Corte voglia disapplicare il permesso di costruire rilasciato a CP_2
[oggi e, per l'effetto, dichiarare che i lavori edilizi posti in essere dalla detta società CP_1 violano la distanza minima inderogabile di mt. 10.00 dalla parete finestrata del , ordinando Pt_1
l'arretramento della costruzione illecita che limita il legittimo possesso della servitù di veduta e di affaccio.
2. Errores in iudicando. Violazione dell'art. 3 D.P.R. 06.06.2001, n. 380. Violazione dell'art 9 D.M.
n. 1444/1968 e del Piano Regolatore Generale della Città di Monopoli.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'illegittimità della sentenza nella parte in cui esclude che l'edificio a tre piani fuori terra della possa qualificarsi "nuova costruzione", CP_2
e lo considera soluzione <<…migliorativa del precedente manufatto che non presentava alcun distacco…>>; evidenzia che è violato l'art. 3 lett. e) DPR 380/2001, che definisce il concetto di
“nuova costruzione”. Denuncia la manifesta illogicità della sentenza, laddove nega che costituisca nuova costruzione uno stabile per civili abitazioni che si eleva su tre piani fuori terra e che sostituisce un capannone-magazzino a piano terra avente caratteristiche planovolumetriche radicalmente diverse (per altezza, destinazione d'uso, ingombro, ecc.).
A tal fine, l'appellante richiama la giurisprudenza della S.C. (Cass. 20428/2022), secondo la quale
<<[...] ai fini dell'applicazione della normativa in materia di distanze tra edifici, la "nuova costruzione" è ravvisabile non solo in ipotesi di realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche in caso di qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma
d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti (Cass. n. 28612 del
2020; Cass. n. 16268 del 2017, in motiv., la quale ha ritenuto che rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, anche ai fini dell'applicabilità del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, "non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente"; Cass. n. 5741 del 2008)>>.
I.Vanno in primis delibate le eccezioni preliminari sollevate dalla che, nel costituirsi nel CP_1 presente giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto di riassunzione notificato dal , in quanto Pt_1 avulso dalla struttura e dalla funzione dell'atto di riassunzione ex art. 392 cpc, con conseguente estinzione del giudizio, e la carenza di legittimazione attiva di . Parte_1
Sotto il primo profilo, a eccepito che, con l'atto di riassunzione, il ha, sostanzialmente, CP_1 Pt_1 chiesto di riformare la sentenza di primo grado, sulla base degli stessi motivi di gravame fatti valere con il primo giudizio di appello, senza peraltro invocare i profili civilistici della lesione del possesso, ma impostando tutto l'atto di appello chiedendo la disapplicazione del permesso di costruire, sul rilievo della violazione delle norme sulle distanze ex art. 9 D.M. 1444/1968.
8 Quanto al secondo profilo, ha eccepito che è privo di legittimazione attiva in Parte_1 quanto egli non è comproprietario-compossessore di una quota indivisa della palazzina di via
Nazario Sauro 5, bensì è proprietario (non esclusivo) del piano terra, nonché proprietario esclusivo del – solo – primo piano dell'edificio alla via Nazario Sauro 5 in Monopoli, mentre non vanta alcuna quota di partecipazione alla proprietà e possesso del secondo piano dell'immobile, di proprietà delle sue sorelle e , nei cui confronti la sentenza di rigetto di CP_3 CP_4 primo grado è passata in giudicato per mancata impugnazione. La presente causa possessoria veniva da iniziata con il ricorso, per manutenzione e denunzia di nuova Parte_1 opera in data 21/7/2006, proposto unitamente alle sorelle ed , tutti CP_4 CP_3
“proprietari e possessori” dell'edificio in questione, ma di seguito solo da lui coltivata. Avverso la sentenza di primo grado n. 24/13, con cui il Tribunale rigettava la domanda, proponeva appello unicamente . Pertanto, nei confronti di e , Parte_1 CP_4 CP_3 proprietarie degli appartamenti al secondo piano dell'edifico, la sentenza di rigetto della domanda possessoria, riassunta con il presente giudizio è passata in giudicato.
Ia. Le eccezioni sono infondate e vanno rigettate.
Quanto alla prima, deve osservarsi che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello (Cass. civ. VI, 20.12.2022 n. 37200).
Nel caso di specie, avendo la Corte di Cassazione annullato la sentenza della Corte d'appello che, erroneamente, aveva ritenuto operante il giudicato amministrativo, nel presente giudizio di rinvio questa Corte si deve porre nella stessa posizione in cui si trovava la Corte in sede di primo giudizio d'appello e, dunque, deve valutare la fondatezza dei motivi di appello che il aveva Pt_1 proposto contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Bari;
se così è, l'atto di riassunzione non è nullo, dovendo questa Corte valutare nel merito la sussistenza della denunciata lesione possessoria.
Inoltre, deve rilevarsi che il Tribunale di Bari non ha negato l'esistenza della lesione possessoria, nè ha messo in dubbio l'esistenza del possesso della servitù di affaccio e di veduta (anzi, seppure in maniera succinta, ha osservato che l'esercizio della servitù di veduta ed affaccio è stata confermato da tutti i testi escussi), avendo motivato il rigetto della domanda di manutenzione sul presupposto che l'art. 9 D.M. 1444/1968 non si applichi nei rapporti interprivati e che il nuovo manufatto sarebbe migliorativo rispetto al precedente. Quindi, con l'atto di appello, il ha Pt_1 dovuto censurare le rationes decidendi poste a base della sentenza di primo grado, e le stesse argomentazioni ha, correttamente, posto a fondamento del presente giudizio di rinvio.
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è infondata.
9 , sin dal primo grado di giudizio, ha dichiarato di essere proprietario e Parte_1 possessore dell'edificio in via Nazario Sauro n. 5 a Monopoli, e giammai egli ha dichiarato di agire quale comproprietario e compossessore dell'immobile (né tantomeno di essere tale). Nella perizia giurata a firma del geom. , datata 14.9.2006, allegata già in primo grado Persona_3 dal , si legge che è proprietario del locale a piano terra e Pt_1 Parte_1 dell'appartamento a primo piano dell'edificio. Nell'atto di appello proposto nel 2013, Parte_1 dichiarava espressamente di essere “proprietario e possessore di quota parte di edificio per civili abitazioni”, e nel ricorso per Cassazione si qualificava, nuovamente, “proprietario e possessore di quota parte di edificio per civile abitazione a tre piani…”.
In tale veste egli ha riassunto l'odierno giudizio, sicchè non si apprezza in alcun modo l'eccepito difetto di legittimazione attiva.
Secondo il granitico insegnamento della Suprema Corte, infatti, se è vero che il difetto di legittimazione, sia ad processum che ad causam, è sempre rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, v'è preclusione processuale quando la questione è <<[…] stata già oggetto, sia pure implicitamente, di precedenti statuizioni non più impugnabili, emesse nel corso dello stesso processo, come, appunto accade, almeno di norma, nei giudizi di rinvio, dove, eccettuati i casi in cui il S.C. abbia deciso sulla sola questione di giurisdizione, che precede logicamente l'accertamento delle altre condizioni richieste per la valida costituzione del rapporto processuale, l'avvenuta celebrazione del giudizio di cassazione importa che deve considerarsi già irritrattabilmente verificata la legittimazione attiva e passiva delle parti (Cass. n. 400 del 1971; conf., Cass. n. 2183 del 1981; Cass. n. 2830 del 1979; Cass. n. 3087 del
1982).>> [così Cass. civ., I, 07.06.2024, n. 15925].
“Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (cfr. Cass. civ. II, 10.8.2023 n. 24357; conf. Cass. civ. I, 29.10.2024 n.
27859).
“I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione.
Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 del c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nella seconda ipotesi, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata” (cfr. Cass. civ.
28.8.2024 n. 23290).
Nel caso di specie, si verte nella seconda ipotesi.
10 “Nel giudizio di rinvio, aperto quanto all'attività del giudice di merito e chiuso quanto all'attività delle parti, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito, questi è pienamente libero nell'esame della controversia, mentre è in ogni caso inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, né sono modificabili i termini oggettivi della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili di ufficio (come il difetto di legittimazione attiva a promuovere il giudizio definito con la pronuncia a suo tempo impugnata e cassata) posto che il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale della causa” (Cass. civ. I, 7.6.2024 n.
15925).
Dunque, nel giudizio di rinvio le parti non possono avanzare nuove domande o nuove conclusioni, né sollevare eccezioni, diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio pregresso, anche se vertenti su questioni rilevabili d'ufficio non considerate dalla sentenza rescindente della
Cassazione (Cass. I, 13.8.2024 n. 22828).
II. Circoscritto l'ambito del presente giudizio alla lesione possessoria così come lamentata in primo grado, deve osservarsi la tutela possessoria contro chi eserciti un'attività edilizia può essere concessa solo ove tale attività modifichi una situazione di fatto corrispondente ad una servitù di veduta o al diritto al rispetto delle distanze minime previste dal codice civile o dalle norme richiamate.
Il , sin dalla fase interdittale e, poi, in sede di merito possessorio, ha dedotto in modo specifico Pt_1 la violazione delle norme sulle distanze della nuova costruzione realizzata dalla dalla CP_2 parete finestrata dell'immobile di sua proprietà ed in suo possesso, ex art. 9 n. 2 D.M. 1444/1968; la non ha mai contestato che la distanza di 10 mt. non sia stata rispettata. Il ha quindi CP_2 Pt_1 lamentato che la nuova costruzione, realizzata in violazione della detta distanza, comprime l'esercizio del possesso da parte sua della servitù di veduta e di affaccio.
La S.C. (cfr. Cass. II, 12.6.2023 n. 16564) ha chiarito che la domanda protesa ad ottenere, nell'ambito dei rapporti inter-privati, il rispetto delle distanze legali dalla propria parete finestrata non postula alcun accertamento della legittimità della costruzione o della relativa veduta (sulla possibilità di esigere l'osservanza di tale distanza anche a fronte di immobili abusivi, Cass. Sez. 2, n. 28263 del 28/09/2022; Sez. 2, n. 1764 del 20/01/2022; Sez. 2, n. 2637 del
04/02/2021; Sez. 2, n. 4833 del 19/02/2019; Sez. 6-2, n. 21354 del 14/09/2017; Sez. 2, n. 5411 del
18/03/2015; Sez. 2, n. 17286 del 12/08/2011; Sez. 2, n. 7563 del 30/03/2006; Sez. 2, n. 4372 del
27/03/2002; Sez. 2, n. 10173 del 14/10/1998; Sez. U, n. 5143 del 22/05/1998).
A fronte di una azione di manutenzione (e/o spoglio) incentrata su una situazione possessoria, parte appellata adduce delle ragioni di tipo petitorio, ovvero la tutela del diritto di proprietà fondata sul rispetto delle distanze legali e sull'inesistenza del diritto a cautela del quale è stata invocata la tutela interdittale/possessoria.
11 A parere della Corte, le doglianze della appellata non possono trovare legittimamente ingresso nel presente giudizio, incentrato sulla tutela del solo possesso.
La Suprema Corte, con riferimento al tema dell'azione di manutenzione, premesso che “la violazione delle distanze legali tra costruzioni può costituire una turbativa del possesso ed è, pertanto, tutelabile con l'azione di manutenzione, diretta a far cessare la molestia ed a ripristinare la situazione qua ante”, ha precisato che “integra una chiara difesa di carattere petitorio quella con cui il convenuto in manutenzione opponga, nel relativo giudizio, di avere eseguito il proprio manufatto in osservanza alla distanza legale, sia essa quella prevista dalla legge ovvero dagli strumenti urbanistici in vigore nella zona, essendo sufficiente sul punto riflettere che, attraverso tale eccezione, la parte fa valere il diritto a costruire ad una determinata distanza, con ciò spostando l'oggetto del contendere dalla tutela di una situazione di fatto alla questione circa l'appartenenza del diritto a porre in essere una determinata condotta. La controversia di carattere possessorio va, invece, esclusivamente risolta sulla base del presupposto materiale che costituisce il contenuto proprio del possesso, rappresentato dalla relazione di fatto che il soggetto è in grado di vantare su un determinato bene, sicchè nel relativo giudizio può disputarsi soltanto di tale situazione, sull'avere o meno esercitato tale relazione e sulle modalità e contenuto del suo esercizio e, conseguentemente, sulla lesione perpetrata ad essa dal comportamento altrui, rimanendo, per contro, del tutto estranea ed inconferente la questione circa la corrispondenza tra la situazione di fatto e quella di diritto” (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 9285 del 20/04/2006). Adducendo parte convenuta l'inesistenza del diritto di servitù di veduta e la violazione delle distanze legali tra la veduta ed il fondo del confinante, tende ad introdurre nel contesto di un giudizio che è esclusivamente possessorio delle eccezioni di tipo petitorio, nell'ambito del quale non può farsi questione in merito alla conformità dello stato di fatto al diritto.
“Il possesso è tutelato da spogli e molestie indipendentemente dal suo eventuale carattere lesivo di diritti altrui, i quali, pertanto, non possono essere utilmente opposti all'attore in reintegrazione o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l'esaurimento del giudizio possessorio e l'esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare, nella specie non dedotto); onde l'eccezione feci sed iure feci è ammessa in sede possessoria se investe non già lo ius possidendi, ma lo ius possessionis, dovendo consistere nella deduzione non di un diritto, ma di un altro possesso, incompatibile con quello vantato dall'attore, in quanto lo esclude o lo comprime o lo limita”
(Cass. II, 10.3.2008 n. 6305).
Secondo un fermo indirizzo giurisprudenziale della S.C. (cfr. sentenze n. 2766/1967; n. 2565/1969;
n. 1727/1971; n. 2902/1971), la tutela possessoria delle limitazioni legali della proprietà è ammissibile e l'eccezione "feci sed jure feci" è proponibile in sede possessoria allorché è volta a contestare l'esistenza e l'ampiezza del possesso dell'attore ovvero a negare che l'attività del convenuto abbia superato i limiti del diritto al possesso che si intende difendere (Cass. 2402/1988).
Con riguardo al possesso di una veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata può integrare non soltanto una turbativa o molestia, tutelabile con azione di manutenzione, come normalmente si verifica nel caso in cui detta costruzione non rispetti le
12 prescritte distanze, ma anche uno spoglio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1168 c.c., come quando, trattandosi di veduta goduta iure servitutis, il possesso medesimo venga integralmente perduto per effetto di detta opera (Cass. II, 29.6.1985 n. 3889).
Va considerato che nei rapporti di vicinato, il cui regolamento legislativo dà luogo a limitazioni legali della proprietà, le facoltà di godimento atte alla protezione possessoria si concretano non in un potere esercitato direttamente sulla cosa, bensì nel rispetto, da parte del vicino, di determinati doveri di astensione. Pertanto la turbativa di tali facoltà non riguarda direttamente l'attività esercitata dal vicino sul bene, ma si concreta in azioni vietate poste in essere dal confinante, potenziale convenuto. Trattandosi di facoltà derivanti da limiti imposti dalla legge, esse in tanto esistono e sono passibili di possesso, in quanto esistono, del pari, i limiti di attività che la legge impone al vicino. Ne segue l'inderogabile esigenza di stabilire, anche in sede possessoria e sia pure ai limitati fini che connotano la tutela del possesso, se la situazione di fatto corrisponde a quella legale perchè, in subiecta materia, siffatta indagine è essenziale per accertare la sussistenza di un possesso tutelabile.
Come la S.C. ha avuto occasione di affermare sin da tempo remoto (cfr. sent. n. 1321/1973), nei rapporti di vicinato non è ipotizzabile in sede possessoria una tutela maggiore di quella conseguibile in petitorio: trattandosi di tutela di facoltà attribuite dalla legge, le quali concorrono alla determinazione del diritto di proprietà così come è delineato nell'attuale codice civile, v'è necessaria ed inevitabile compenetrazione tra le facoltà passibili di esercizio di possesso ed i diritti astrattamente attribuiti al proprietario. Pertanto va ribadito che non spetta al possessore una protezione più estesa di quella riconosciuta al proprietario e che il vicino è vincolato ad un obbligo di astensione solo rispetto a facoltà di godimento consentite dalla legge;
quelle dalla legge non previste sono insuscettibili, nella materia in esame, di possesso tutelabile.
In definitiva, allorché il convenuto in sede possessoria per violazione dei limiti imposti dalle norme di vicinato, eccepisce che l'attività imputatagli è legittima ed invoca titoli volti non ad affermare un proprio diritto, bensì a negare o a limitare la sfera dell'altrui possesso, l'indagine del giudice del merito deve estendersi a tale eccezione, essendo essenziale ai fini della pronuncia richiestagli.
III. Passando all'esame dei motivi di appello fatti valere dal avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Bari, con riguardo al primo motivo deve osservarsi che il D.M. n. 1444/68 - il quale, in applicazione dell'art. 41 quinquies della Legge Urbanistica, n. 1150/42 (come modificato dall'art. 17 L. n. 765/67), detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati - prevede che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A2, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art. 9, co. 1, n. 2, con disposizione tassativa e non derogabile). La detta normativa è sovraordinata per fonte rispetto agli strumenti urbanistici locali, i quali vanno disapplicati se in contrasto, con «[…] l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata» [Cass. n. 21888/04]. Questo significa che in caso di esistenza sul confine tra due fondi di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno, deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri di distanza, non derogabile (i giudici di legittimità hanno precisato che è irrilevante che una soltanto delle pareti sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o di quello preesistente, così come che gli edifici siano fronteggianti soltanto per un breve tratto nel quale non vi siano aperture o che la parete “finestrata” si affacci su un muro di cinta, giacché «la natura di parete finestrata deve esser determinata con riferimento al suo intero sviluppo, sicché il conseguente obbligo di rispettare la distanza prevista dal Decreto n. 1444 del 1968, art. 9, non viene meno in considerazione della collocazione dell'apertura: attesa la ratio di tale disposizione diretta ad impedire intercapedini dannose nell'interesse delle salute e dell'igiene pubblica, tale distacco deve essere assicurato in ogni punto del fabbricato ed indipendentemente da alcuna verifica in ordine all'effettivo pregiudizio del diritto di veduta, tenuto conto che, ai fini del calcolo delle distanze, i dati di riferimento sono le pareti e non le finestre aperte in esse» [così
Cass. 9207/91; Cass. n. 17242/10; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 5594/16].
“Lo strumento urbanistico comunale che individua le zone territoriali omogenee ex art. 2 del D.M.
1444/1968, deve conformarsi ai dettami in materia relativi alle distanze minime tra fabbricati stabilite-per ognuna di detta zona- dal successivo art. 9, co. 1, avente immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne discende che, ove nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee o ne sia stabilita una inferiore a quella minima dettata dal succitato
D.M., la disciplina di cui all'art. 9 cit. sostituirà "ipso iure" quella difforme prevista nel regolamento, divenendone così parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati” (Cass. civ. sez. II, 10/05/2023, n.12562; conf. Corte Appello Napoli, sez. IV, 22.9.2023 n.
3987), senza che possano, invece, trovare applicazione l'art. 873, c.c. e L. n. 765 del 1967, art. 17, comma 1, (Cass. Sez. 6-2, n. 33754 del 16/11/2022; Sez. 2, n. 1360 del 19/01/2018; Sez. 2, n. 29732 del 12/12/2017; Sez. 2, n. 14552 del 15/07/2016; Sez. 2, n. 15458 del 26/07/2016; Sez. U, n. 20354 del
05/09/2013).
Secondo la S.C. (Cass. 12562/2023) ciò comporta dunque che, poiché la disciplina sulle distanze prevista da uno strumento urbanistico comunale deve osservare le prescrizioni di cui al D.M. n.
1444 del 1968, art. 9, comma 1, che detta le distanze "minime" tra fabbricati per ciascuna zona territoriale omogenea, le medesime - una volta recepite dallo strumento urbanistico o inserite automaticamente nello stesso - hanno efficacia precettiva, in quanto norme integrative dell'art. 873 c.c., anche nei rapporti tra privati: “…l'inserzione automatica della disciplina delle distanze dettata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9 nello strumento urbanistico comunale opera non solo quando lo strumento urbanistico stesso, individuando le zone territoriali omogenee, violi le distanze minime prescritte dallo stesso art. 9 per ciascuna zona territoriale, prevedendo una distanza inferiore a quella minima
14 prescritta, ma anche quando lo strumento urbanistico, dopo aver individuato le zone territoriali omogenee, nulla preveda sulle distanze legali relativamente ad esse (o ad una di esse), come risulta essere avvenuto nel caso di specie. Per l'effetto, se lo strumento urbanistico locale recepisca le prescrizioni in materia di distanze tra costruzioni dettate dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 ovvero stabilisca distanze più rigorose, si applicheranno le norme del regolamento comunale, ma se non osservi le prescrizioni del detto art. 9, o in quanto preveda distanze minori ovvero in quanto non preveda affatto alcuna distanza tra i fabbricati, si determinerà l'inserzione automatica delle prescrizioni dell'art. 9 nello strumento urbanistico, divenendo così tali prescrizioni - a mezzo dello strumento urbanistico del quale entrano a far parte - immediatamente applicabili anche ai rapporti tra privati.” Osserva inoltre la S.C. (n. 12562/2023 cit.) che “ la norma regolamentare, traendo la sua forza cogente dalla legge urbanistica L. n. 1150 del 1942, art. 41-quinquies, commi 8 e 9, è quindi immediatamente idonea a incidere sui rapporti inter-privati e prevale su eventuali prescrizioni locali meno restrittive (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 624 del 15/01/2021; Sez. 2,
Sentenza n. 29732 del 12/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 15458 del 26/07/2016; Sez. U, Sentenza n. 14953 del 07/07/2011)”.
Poichè lo strumento urbanistico locale del Comune di Monopoli, risalente al 1971, sopravvenuto al D.M. 1444/1968, nulla dispone in tema di distanze (nulla avendo le parti dedotto in senso contrario), è erronea l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, circa l'inoperatività dell'art. 9 co. 2 D.M. 1444/1968 nei rapporti interprivati.
Né, come pretende l'appellata, può operare la deroga di cui all'art. 9 ult. co. DM 1444/1968: come chiarito di recente dalla S.C. (Cass. II 4.1.2024 n. 236)
“Agli effetti dell'art. 9, comma 3, d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso alla intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona e avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi febbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato”, come nel caso di specie.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata dall'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dal comma 1 dello stesso art. 9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23136 del 14/11/2016, Rv. 641684; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 12424 del 20/05/2010, Rv. 613227 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 1486 del 18/02/1997, Rv. 502514).
IIIa. Anche il secondo motivo di appello è fondato.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'edificio a tre piani realizzato da in CP_2 luogo del capannone preesistente, demolito, integra una nuova costruzione, con conseguente applicazione della disciplina sulle distanze.
15 L'edificazione posta in essere da rientra nella nozione di nuova costruzione, di cui CP_2 all'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, posto che non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 20428 del 24/06/2022 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12751 del 11/05/2023) sono soggetti al rispetto delle suindicate prescrizioni dettate in tema di distanze.
Per opere di 'ristrutturazione edilizia' si intendono gli interventi che comportano modifiche solo interne dell'edificio, che dunque rimane inalterato nelle sue componenti essenziali (muri perimetrali, strutture orizzontali, copertura etc.), nonché tutti gli elementi di demolizione e costruzione che lasciano invariata la volumetria preesistente. Al contrario, in presenza di un aumento volumetrico, come è palesemente avvenuto nel caso di specie, si scivola nell'ipotesi di 'nuova costruzione', come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento dell'intervento edilizio (in tal senso, Cass. II, 8.5.2024 n. 12535; conf. Cass. 24.6.2022
n. 20428).
Nel caso di specie, la sostituzione di un manufatto con solo piano terra (capannone) con un edificio destinato a civile abitazione, composto da tre piani, integra indubbiamente una nuova costruzione, con conseguente applicazione, per quanto detto in precedenza, delle prescrizioni dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
A quanto finora osservato consegue che, erroneamente, la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda sul presupposto della inapplicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 9
D.M. 1444/1968.
Né può ritenersi che la nuova costruzione, in quanto edificata a distanza di quasi 3 metri, sia migliorativa rispetto al preeesistente capannone, costruito in aderenza all'edificio del , ove si Pt_1 consideri che il vecchio capannone era costituito da un solo piano, con solaio corrispondente al piano terra dell'edificio dei ,e consentiva affaccio e veduta fino al porto di Monopoli e al Pt_1 mare, mentre il nuovo edificio sopraelevato di 3 piani, impedisce tale facoltà, come è agevole apprezzare dalle fotografie prodotte.
IV. Tanto premesso, la domanda di reintegra nel possesso proposta dal è meritevole di Pt_1 accoglimento.
ha lamentato che l'edificio realizzato, a distanza inferiore di dieci metri dalla Parte_1 parete finestrata, dalla in luogo del vecchio capannone insistente sul suolo confinante CP_2 con l'edificio di via Nazario Sauro n. 5, viola il possesso delle vedute ( e dell'affaccio) da lui esercitato.
Ritiene la Corte che il abbia fornito adeguata prova di un possesso della servitù di veduta e Pt_1 affaccio tutelabile, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze della prova orale espletata in primo grado.
16 Il , come risulta dagli atti e dall'istruttoria, ha esercitato la servitù di veduta, in quanto da Pt_1 numerosissimi anni disponeva di un vero e proprio affaccio, tale da consentirgli le c.d. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire la possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente, in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza: a tal fine, è necessario un affaccio, alias un'apertura, che abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui.
In tal senso depongono le dichiarazioni dei numerosi testi escussi in primo grado, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, corroborate dalle fotografie versate in atti.
(ud. 13.5.2010) riferiva al riguardo: “sono nato nel 1956. Negli anni della mia infanzia CP_10 giocavo a pallone proprio nell'isolato compreso tra le vie N. Sauro, Affaitati e Cala Fontanella. Posso quindi dire con certezza che sin dagli inizi degli anni '60 erano presenti sulla parete di proprietà dei signori Pt_1 confinante con la proprietà e finestre che consentivano l'affaccio diretto dei sul Parte_2 Pt_1 capannone e sulla costruzione a solaio adiacente. Confermo la circostanza dell'esistenza sin dagli Per_2 anni '60 e ininterrottamente sino ai fatti di causa di comode vedute e di comodi affacci dalla parete finestrata
sulla confinante proprietà oggi Confermo che il materiale fotografico allegato al Pt_1 Per_2 CP_2 fascicolo di parte ricorrente del 9.7.2007 (doc. nn. 25, 26, 27), che mi viene sottoposto in visione, rappresenta la realtà della situazione obiettiva dei luoghi. Così come sono fedeli le riproduzioni fotografiche allegate alla perizia dell'ing. (doc. n. 28 produzione 9.7.2007)”. Persona_4
: “Confermo la circostanza che l'immobile di proprietà dei germani presenta sulla Testimone_1 Pt_1 parete confinante con la proprietà aperture sin dagli anni 50-60. Preciso che ho abitato l'edificio di Per_2 proprietà , a partire dal 1968, ma quei luoghi li conosco da bambino, quando avevo circa 10 anni. Pt_1
Ricordo che c'erano finestre e balconi. Io nel 1968, quando mi sono sposato, sono tornato ad abitare nell'edificio per cui è causa, precisamente al secondo piano. Ricordo che dal balcone di quel piano, che Pt_1 affacciava sulla proprietà potevamo tranquillamente guardare il mare e non avevamo alcuna Per_2 limitazione e/o barriera. Confermo che dalla parete della proprietà è sempre stata esercitata, fin dagli Pt_1 anni '50, una comoda veduta e un comodo affaccio sulla confinante proprietà all'epoca sottoposta Per_2 all'edificio ”. Il teste ha quindi riconosciuto lo stato dei luoghi nelle fotografie versate in atti, Pt_1 riproducenti “l'ampia vetrata risalente ai primi anni '50 che dava sulla proprietà , “il balcone e Per_2 le finestre del secondo piano ove era situato l'appartamento da me abitato. Io mi affacciavo proprio da lì.
L'allegato 3 riproduce il capannone Dormio con sovrastante il mio balcone già presente nell'anno
1968…Preciso che la foto n. 3 riproduce il lato mare, dico meglio la parte retrostante di via Nazario Sauro con veduta sul mare e sulla proprietà . Per_2
TE : “sono stato inquilino della famiglia , proprio nell'immobile per cui è causa, Testimone_2 Pt_1 dal 1971 al 1980 circa. Conosco i luoghi. Confermo che sulla parete dell'edificio confinante con la Pt_1 proprietà c'erano delle finestre fin dagli anni cinquanta. Questo mi consta personalmente perché Per_2 sin da piccolo lavoravo alle in un'officina che poi ho acquistato. Quest'officina era proprio Parte_3 di fronte, o meglio di lato ma vedevo tutto ugualmente, alle finestre ed ai balconi dei signori . Che io Pt_1 sappia, sin dagli anni cinquanta, i hanno sempre esercitato comodo affaccio e comoda veduta sulla Pt_1
17 proprietà Riconosco le fotografie che mi vengono sottoposte, che riproducono le vecchie finestre Per_2 della proprietà .” Pt_4
TE “confermo la circostanza della presenza di aperture sulla parete , al confine Testimone_3 Pt_1 con la proprietà sin dagli anni 50-60. Conosco i fatti perché sono amico di infanzia della famiglia Per_2
e di;
inoltre dal 1964 ho lavorato in un'azienda del contiguo isolato e sono stato quindi Pt_1 Parte_1 frequentatore dell'officina . Confermo in pieno la circostanza dell'esistenza sin dagli anni cinquanta di Pt_1 comode vedute e comodi affacci sulla proprietà Il reperto fotografico sub 25 riproduce perfettamente Per_2 lo stato dei luoghi in quegli anni. La finestra che si vede sullo sfondo dava diretta veduta sul capannone
e sul porto all'orizzonte. Lo stesso dicasi per il reperto 26; i reperti successivi sono tutti di data Per_2 recente. Il materiale fotografico allegato alla perizia riproduce la realtà dei luoghi, ….i balconi che si CP_6 vedono alle pagine 3 e 4 sono anteriori all'anno 1970, perché mi sono sposato nel 1972 ed andavo con la mia famiglia a vedere i fuochi d'artificio in occasione della festa patronale”.
TE (udienza 15.11.2010): “posso dire, per mia diretta conoscenza risalente agli anni Testimone_4
1977-1978 che in tali date già esisteva comoda veduta e comodo affaccio dall'edificio sulla sottoposta Pt_1 proprietà Questo lo so di certo perché proprio io con mio fratello abbiamo nel 1981 Per_2 CP_11 installato infissi anticorodal color bronzo al I piano ed al piano terra dell'edificio . Preciso che questi Pt_1 lavori furono effettuati verso fine dicembre del 1981. Confermo che i reperti fotografici allegati al fascicolo di parte ricorrente, sub 25-26-27 del relativo indice riproducono lo stato dei luoghi a mia conoscenza.”
TE (marito di ): “…mi fidanzai con nel lontano 1958 e la sposai Tes_5 CP_3 CP_3 nell'agosto 1962. Mia moglie, quando ci sposammo, abitava nell'edificio per cui è causa e da casa sua si esercitava comoda veduta e affaccio sulla proprietà (sottoposta) e l'orizzonte era libero fino al mare”. Per_2
Analoghe dichiarazioni rendevano (nipote dell'attore-appellante): “ho abitato Testimone_6 con i miei nonni l'edificio per cui è causa. Confermo che sin dal 1970 ricordo le finestre e il balcone Pt_1 dell'edificio dei miei nonni , fino al mare” , e (figlio dell'attore) che, ha confermato Pt_1 Testimone_7 lo stato dei luoghi a far data dal 1978, dichiarando “ho memoria delle finestre e del balcone che si affacciava sul vecchio capannone e consentiva la vista sul Porto e sul mare…abitavo nell'edificio Per_2
in via Nazario Sauro n. 5…” . Pt_1
Le dichiarazioni dei predetti testi non paiono efficacemente contraddette, né la loro portata probatoria è scalfita, dalle dichiarazioni testimoniali di (padre del vecchio Testimone_8 proprietario del suolo e del capannone, , che poi vendeva a , che Persona_2 CP_2 dichiarava: “Non è vero che negli anni 50 e 60 la parete presentava aperture e/o finestre sulla Pt_1 confinante proprietà Posso dire in proposito che nel 1983 stavamo trattando (noi proprietari) con Per_2 un'impresa per fare un autosilo automatizzato sul suolo per cui è causa…..In quell'occasione, i tecnici di questa impresa multinazionale vennero sui luoghi e non trovarono nulla da ridire circa possibili limitazioni edilizie e urbanistiche. Questa circostanza del 1983 mi spinge a dire che fino a quel momento non mi risulta che ci fosse niente. Preciso che questo mio ricordo del 1983 riviene dalle risultanze del lavoro dei tecnici di questa multinazionale che non ci contestarono alcuna limitazione. Preciso che quello che io ho visto in quell'epoca, o forse anche prima, ma non ricordo, sono delle aperture con delle grate al piano terra
18 i non avevano niente davanti (il piano terra corrispondeva al nostro tetto) potevano Persona_5 Pt_1 Pt_1 vedere tutto. Preciso che da loro potevano vedere tutto fuori, vedendo dalla loro proprietà. ….Non ritengo che ci stavano balconi o finestre che interferissero sulla nostra proprietà perché i tecnici dell'impresa multinazionale non ci avevano contestato nulla che limitasse il nostro diritto di edificare.” Mostrati al teste i reperti fotografici inseriti nel fascicolo di parte ricorrente il 9.7.2007 (sub 25-26-27), riferiva
“non riconosco i luoghi del reperto 25 non riconosco i luoghi del reperto 26. Il reperto 27 punto B come riproducente le aperture sulla proprietà ”. Mostrate al teste le foto allegate alla perizia giurata Pt_4 dell'ing. (doc, 28 fasc. ricorrente 9.7.2007), dichiarava: “riconosco le aperture con le inferriate CP_6 al piano terra di di cui alla pag. 2 della fotografia in calce alla perizia. La pagina n. 3 delle fotografie Pt_1 allegate alla perizia mi induce a riconoscere le solite aperture al piano terra, mentre di quelle che CP_6 figuravano sovrastanti non posso dir niente perché non ci siamo andati più lì da che chiudemmo l'attività
(circa anno 1980). Preciso che in quegli anni non ero presente fisso a Monopoli”.
Le dichiarazioni del teste, peraltro frutto di deduzioni e non di una conoscenza certa e diretta, riguardano, al più, un periodo antecedente ai primi anni '80, e sono comunque talmente generiche, da non rivestire alcuna rilevanza, nè valgono a paralizzare l'efficacia probatoria delle ben più specifiche dichiarazioni dei testi addotti da parte attrice, supportate dalla documentazione prodotta.
In definitiva, ritiene la Corte che la prova del possesso dell'invocata servitù di affaccio e veduta promana dalle concordi deposizioni dei testi escussi in primo grado e, per vero, il possesso non
è mai stato neanche espressamente contestato da parte convenuta che non ha mai CP_2 messo in discussione l'elemento fattuale dell'esercizio della servitù di affaccio e veduta da parte del dalle finestre e balconi realizzati – a detta della stessa nel giudizio di negatoria Pt_1 CP_2 servitutis – illegittimamente, perché in violazione delle norme sulle distanze legali dal preesistente manufatto-capannone. Proprio nell'atto di citazione per negatoria servitutis, era stata la stessa a dedurre che, sin dal 1983, esistevano i balconi e le vedute dai quali i esercitavano CP_2 Pt_1
l'affaccio e la veduta sull'immobile limitrofo.
Insomma, non ha mai contestato che dalle vedute e dai balconi aperti (a suo dire CP_2 illegittimamente, ma questo tema è oggetto del diverso giudizio, adesso pendente dinanzi alla
Suprema Corte), sulla parete dell'immobile - di cui è proprietario in parte del Pt_1 Parte_1 piano terra e, in via esclusiva, del primo piano - questi avesse esercitato le vedute e gli affacci.
Dalla perizia giurata del geom. , prodotta sin dal primo grado dal , risulta che al CP_7 Pt_1 primo piano (proprietà esclusiva ) della parete vi erano tre finestre, dalle quali era Parte_1 possibile affacciarsi, guardare di fronte, obliquamente e lateralmente.
Anche la CTU espletata, dall'ing. , nel corso del giudizio di appello contro la Persona_6 sentenza che aveva deciso il giudizio petitorio (actio negatoria), definito con sentenza n. 119/2023
Corte Appello Bari, Sez. I, ha accertato l'esistenza di “affacci e vedute” dei sull'immobile Pt_1 della (sull'ex capannone): l'edificio Lillo è composto a piano terra (proprietà CP_2 Parte_1
e ) da due locali (officina) ed un appartamento, al I piano da due appartamenti CP_4
19 (proprietà ), ed al II piano da due appartamenti (proprietà e Pt_1 Parte_1 CP_3 [...]
; le aperture sulla parete dell'edificio consentono affaccio e veduta agli CP_4 Pt_1 appartamenti (di tutti i piani) di via N. Sauro 5.
Il predetto CTU, sulla base della documentazione acquisita, ha accertato in particolare che gli affacci al piano terra vennero realizzati in forza della Concessione Edilizia gratuita prot.n°23381/81 del 4 maggio 1982, quelli al piano primo furono realizzati nel 1966 e modificati nel 1968, quelli al piano secondo furono realizzati nel 1968.
La CTU dell'ing. , seppure espletata in diverso giudizio, al quale entrambe le odierne Per_6 parti in causa hanno partecipato, è stata prodotta e, una volta acquisita al presente fascicolo, può essere valutata dalla Corte quale elemento di prova.
Invero, il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito (in tal senso, Cass. civ. II, 31312/2021; 11555/2013).
Dalla citata sentenza n. 119/2023 della Corte, quale ulteriore elemento promanante dalla disposta
CTU, emerge la prova del possesso della servitù di veduta e affaccio da parte di , Parte_1 proprietario e possessore di parte del piano terra e del primo piano dell'immobile.
La Corte ha accertato che per gli affacci e le vedute di piano terra, II piano e parte del I piano,
l'acquisto del diritto di servitù a mantenerli risale al 1971 (e ne ha accertato l'avvenuta usucapione); dal che discende che, allo stato, risulta accertato che almeno una veduta/affaccio dal primo piano (di ) è usucapita;
per le altre tre vedute al I piano, seppure non è stata Parte_1 accertata l'usucapione, vi è comunque prova del possesso che, ai fini che qui rilevano, non necessariamente deve essere ventennale.
Alla luce della documentazione in atti (fotografie, perizie giurate), delle dichiarazioni testimoniali e delle stesse allegazioni e difese di che non ha contestato né il possesso, né la distanza, CP_2 inferiore a 10 mt., della nuova costruzione dalla parete finestrata del , ritiene la Corte che la Pt_1
CTU richiesta dall'appellante sia superflua.
Sussiste, quindi, la lesione del possesso lamentata da e, pertanto, la sua Parte_1 domanda è fondata e va accolta: per l'effetto, deve essere condannata ad eseguire le opere CP_1 necessarie per arretrare la costruzione sino alla distanza di 10 metri dalla parete finestrata da cui viene esercitata la veduta da . Parte_1
In punto di spese di lite si osserva che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ. n.
32906/2022).
20 Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, soccombente va pertanto condannata CP_1 al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio (primo grado, primo giudizio di appello, giudizio di cassazione e giudizio di rinvio) in favore di , nella misura Parte_1 indicata in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal
D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminato, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio ex art. 392 e ss. c.p.c., sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale rappresentate Parte_1 CP_1 pro-tempore, avverso la sentenza n. 24/2013 emessa dal Tribunale di Bari-Sezione Distaccata di
Monopoli il 12.2.2013, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna in persona del l.r.p.t., ad eseguire- previo rilascio dei titoli CP_1 abilitativi amministrativi, se necessari, ed adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza richieste - le opere necessarie per arretrare la costruzione sul fondo di sua proprietà sino alla distanza di 10 metri dalla veduta esercitata dalla parete finestrata del fabbricato del , in via Nazario Sauro n. 5, Monopoli, ordinando così la reintegrazione Pt_1 di nel possesso della servitù di affaccio e veduta;
Parte_1
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 6.000,00 per compensi professionali del giudizio di primo grado, € 5.500,00 per compensi professionali del giudizio di appello, € 5.000,00 per compensi relativi al giudizio di cassazione, ed € 6.000,00 per compensi professionali del giudizio di rinvio, oltre, per tutti i gradi, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “…In tema di distanze tra costruzioni, la norma di cui all'art 9 D.M. 02.04.1968, n.1444 (che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), va interpretata nel senso che sussiste l'obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare gli eventuali strumenti urbanistici lesivi del detto disposto normativo, ma anche di applicare direttamente la detta disposizione (art.9) divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata”.
7 2 Gli edifici di cui si controverte ricadono in “zona Murattiana” del Comune di Monopoli, zona omogenea di tipo B (zona già edificata, in cui si prevede comunque la possibilità di ulteriori interventi edificatori e di trasformazione edilizia).
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