Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1280/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai SIg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 19/06/2024 al n. 1280 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1569/2024
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
BUFALINI SAMANTA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CECCHI _1
MANUELA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: assegno divorzile
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni conformi:
“Piaccia alla Corte D'appello di Firenze:
, nato a [...] il [...] nata a [...] _1 Parte_1
(FI) il 11.07.1964, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vinci (FI) al n.
10, parte I, anno 1994;
2) recepire che i ,al momento in cui venderà l'ex casa familiare di sua _1
esclusiva proprietà posta in EL NT Via Sesto NT n.1 , destinerà per la SI.r la somma massima di € 250.000,00 da versare da parte di Parte_1
entrambi al contestuale atto di acquisto di altro immobile del valore / prezzo massimo di acquisto di Euro 250.000,00, lasciando una eventuale differenza del prezzo di acquisto di tale nuovo immobile a favore della SI.r Parte_1
Le parti concordano che su tale nuovo immobile avrà la nuda proprietà il Si
[...]
e il diritto di abitazione vita natural durante la SI.r , ove la stessa _1 Pt_1
andrà a vivere .
Il SI verserà alla SI.r , fino alla vendita della ex casa familiare e il _1 Pt_1
contestuale acquisto dell'altro suddetto bene immobile, entro sei mesi dalla fine di
Gennaio 2025 , un contributo per il suo mantenimento pari ad € 300,00 a titoli di assegno divorzile da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
-dal momento in cui la SI.r si trasferirà nel nuovo immobile in cui Parte_1
la stessa gode del diritto di abitazione, l'assegno divorzile da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT passerà ad € 500,00 mensili;
- Il sig agherà altresì tutte le spese per l'acquisto della nuova casa per la SI.ra _1
(mediazione immobiliare, spese notarili e tecniche ); Pt_1
Spese legali tutte compensate .”
per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 la SI. ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1564/2024 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 17 maggio 2024, che pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto tra la suddetta e in data 23 ottobre 1994, con i conseguenti adempimenti, _1
ponendo a carico di il versamento della somma mensile di € 300,00, _1
rivalutabili annualmente secondo indici Istat, in favore di essa appellante, a titolo di assegno divorzile.
I.
1. La sentenza impugnata esaminava la questione essenziale, oggetto di controversia tra le parti, inerente il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della , Pt_1
cui era stato attribuito, in sede separativa, un contributo di mantenimento pari ad €
500,00 mensili con decorrenza dal novembre 2019, da aumentare all'importo di €
1.000,00 mensili a partire dall'effettivo rilascio della casa coniugale dalla stessa pacificamente abitata sine titulo, anche all'attualità (assetto previsto dalla sentenza n.
309/2023 emessa dalla Corte di Appello di Firenze nell'ambito del giudizio di separazione inter partes).
Il Tribunale, ricostruito il percorso lavorativo della , caratterizzato dalla Pt_1
limitazione dell' impegno lavorativo per dedicarsi alle esigenze della famiglia, e valutato il divario reddituale anche attuale tra le parti, alla luce dei redditi da lavoro e delle risorse per entrambi disponibili, determinava l'assegno divorzile spettante alla suddetta nella misura di € 300 mensili, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (anche considerato l'onere gravante sul per il pagamento _1
della rata di mutuo pari ad € 720 mensili per la casa coniugale tuttora nella disponibilità dell'appellante, pur non avendone titolo).
I.2 Tanto premesso, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha quantificato nella misura anzidetta l'assegno divorzile, non ha ammesso i mezzi istruttori dedotti a sostegno della domanda di assegno divorzile e ha quantificato le spese del giudizio, poste a carico del nella misura di € 8.025,16, articolando i _1
seguenti motivi:
3 - Erronea quantificazione dell'assegno divorzile per mancata valutazione della effettiva disparità reddituale, economico e patrimoniale tra le parti, mancata motivazione, e in ogni caso, omessa valutazione e/o travisamento delle risultanze documentali circa le maggiori capacità economiche del già _1
allegate in primo grado da essa appellante, con violazione del diritto alla prova ex art. 2967 c.c. e dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n.18.287/2018 (stante la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti e necessari per la corretta quantificazione dell'assegno divorzile); lettura non obiettiva delle risultanze documentali alla luce di una serie di elementi a riscontro della inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate da controparte, come già accertato in sede separativa;
sulla scorta di tali elementi, ad avviso dell'appellante, si imponeva l'espletamento di Ctu
contabile volta a verificare le reali e maggiori capacità economiche e reddituali del SI. anche per riscontrare il profilo degli investimenti immobiliari _1
non risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
- Erronea quantificazione dell'assegno divorzile per mancata applicazione del disposto dell'art. 5 co. VI L. n. 898/1970 in relazione alla valutazione quantitativa dell'assegno avuto riguardo all'altro - concorrente - parametro
/criterio compensativo- perequativo dell'assegno divorzile, costituito dal continuativo contributo personale dato dalla moglie alla famiglia, anche in ragione della lunga durata del matrimonio (19 anni), dell'età dell'avente diritto e del protratto abbandono dell'attività lavorativa per dedicarsi alle esigenze familiari, come risultante dall'estratto contributivo Inps e suscettibile di conferma in sede di prova testimoniale.
- Omessa pronuncia in ordine alla determinazione di un aumento dell'assegno divorzile nell'ipotesi in cui essa appellante dovesse rilasciare la ex casa familiare, di proprietà esclusiva dell'ex coniuge, oggi dalla stessa occupata a titolo gratuito, come invece ripetutamente previsto in sede separativa.
4 - Mancata ammissione delle istanze istruttorie come da ordinanza istruttoria del
5.12.2023 richiamata dalla gravata sentenza, per carenza di motivazione venendo in rilievo un mero richiamo per relationem degli argomenti espressi nella citata ordinanza e, quanto a quest'ultima, una motivazione solo apparente circa le effettive ragioni del diniego espresso rispetto alle istanze di prova testimoniale, esibizione documentale e Ctu contabile, che venivano reiterate in questa sede
- Erronea applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione al disposto del DM
147/2022 e iniquità della quantificazione dei compensi, assenza di specifica motivazione.
Sulla scorta di tali motivi l'appellante ha chiesto all'intestata Corte di porre a carico dell'appellato il versamento in favore di essa istante “a decorrere dal dì del dovuto e sino a quando la medesima continuerà , come ad oggi, a vivere nell'immobile sito in
EL NT (FI) via Sesto NT n 1 , ( ex casa coniugale non assegnata alla resistente e di proprietà esclusiva del marito) un assegno divorzile mensile dell'importo capitale , ad oggi indicato in tesi ,nella somma di € 1000,00 e/ o nella diversa somma minore e/o maggiore che risulterà accertata nel corso della espletanda attività istruttoria…[e che] nel diverso caso di rilascio della suddetta casa coniugale da parte -della SI.r , il suddetto assegno divorzile a carico del marito e a favore Pt_1
della moglie venga aumentato alla somma capitale di complessivi € 1500,000, ed in denegatissima ipotesi nella somma mensile non inferiore a complessive Euro 1000,00; ciò a decorrere dal mese di effettivo rilascio di tale casa coniugale da parte della SI.ra
; il tutto con rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat di tale assegno Pt_1
divorzile.
In OGNI CASO … riformare tale sentenza, solo in punto di LIQUIDAZIONE DELLE spese di lite di primo grado … “ con condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
I.
3. La parte appellata, ritualmente costituta in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità dell'atto di gravame proposto ex adverso per la erronea scelta del
5 rito (atteso il richiamo all'art. 473 bis. 30 c.p.c. pur trattandosi di procedimento instaurato in primo grado in tempi anteriori al 1 marzo 2023), evidenziando, ai fini delle spese del giudizio, che tale atto era stato redatto in violazione del principio della sinteticità degli atti (art. 121 c.p.c.) con rilevanti difficoltà di lettura, tanto da configurare una ipotesi di abuso del processo;
nel merito, evidenziato che il SI. _1
procedeva reiteratamente a formulare proposte per addivenire ad accordi inter partes, puntualmente rifiutati da controparte, ha contestato le censure mosse ex adverso al provvedimento impugnato.
Quanto alle istanze istruttorie relative alla produzione richiesta, ne ha rilevato l'inammissibilità e irrilevanza per le ragioni analiticamente indicate nei propri scritti difensivi, contestando le censure mosse ex adverso circa l'asserito difetto di motivazione delle determinazioni adottate sul piano istruttorio.
Nel merito, ha rilevato che il Tribunale aveva effettuato una corretta ricostruzione, sulla base degli elementi acquisiti, in ordine alla posizione economico-patrimoniale di esso appellato, a fronte della documentata percezione da parte dell'appellante della retribuzione mensile di € 1.200 oltre 13ma e 14ma per un lavoro part-time di soli 4 giorni a settimana.
Ha inoltre contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile tanto sotto il profilo della funzione assistenziale che in relazione alla funzione perequativo-compensativa (rimanendo la estranea sia alla Pt_1
costituzione che al progresso dell'attività lavorativa del coniuge, così come alla formazione del relativo patrimonio personale, senza in alcun modo rinunciare a proprie prospettive lavorative, risultando peraltro la stessa attualmente inserita nel mondo del lavoro).
Sulla scorta di tali argomenti, e rilevato che alcuna pronuncia potrebbe essere emessa sul presupposto di successivi fatti eventuali e incerti (tanto con riferimento al rilascio della casa coniugale che nella prospettiva del trattamento pensionistico erogabile) - con conseguente infondatezza delle critiche e/o deduzioni a riguardo formulate - ha concluso chiedendo in via principale la revoca dell'assegno, in subordine la conferma
6 della sentenza salva la revoca della condanna alle spese pronunciata dal primo
Giudice, con vittoria di spese dell'odierno procedimento.
I.
4. Disposta la trasmissione degli atti al Procuratore Generale per consentirne l'intervento, sulla base della concorde richiesta delle parti, all' udienza del 17 gennaio
2025 i difensori delle parti formulavano conclusioni congiunte, come da accordi debitamente sottoscritti dalle parti medesime e depositati con successive note all'udienza, trattata in forma cartolare, del 7 febbraio 2025; ad esito la causa era pertanto riservata in decisione senza assegnazione di termini, coerentemente con il previsto rito camerale (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente alla entrata in vigore della riforma d.lgs n. 149/2022)
II. Le richieste formulate dalle parti in termini conformi, sulla base delle intese tra loro raggiunte, hanno il seguente tenore:
1)dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Vinci (FI) il 23.10.1994 tra
, nato a [...] il [...] nata a [...] _1 Parte_1
(FI) il 11.07.1964, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vinci (FI) al n.
10, parte I, anno 1994;
2) recepire che i ,al momento in cui venderà l'ex casa familiare di sua _1
esclusiva proprietà posta in EL NT Via Sesto NT n.1 , destinerà per la SI.r la somma massina di € 250.000,00 da versare da parte di Parte_1
entrambi al contestuale atto di acquisto di altro immobile del valore / prezzo massimo di acquisto di Euro 250.000,00, lasciando una eventuale differenza del prezzo di acquisto di tale nuovo immobile a favore della SI.r Parte_1
Le parti concordano che su tale nuovo immobile avrà la nuda proprietà il Si
[...]
e il diritto di abitazione vita natural durante la SI.r , ove la stessa _1 Pt_1
andrà a vivere .
Il SI verserà alla SI.r , fino alla vendita della ex casa familiare e il _1 Pt_1
contestuale acquisto dell'altro suddetto bene immobile, entro sei mesi dalla fine di
Gennaio 2025 , un contributo per il suo mantenimento pari ad € 300,00 a titoli di assegno divorzile da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
7 -dal momento in cui la SI.r si trasferirà nel nuovo immobile in cui Parte_1
la stessa gode del diritto di abitazione, l'assegno divorzile da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT passerà ad € 500,00 mensili;
- Il sig agherà altresì tutte le spese per l'acquisto della nuova casa per la SI.ra _1
(mediazione immobiliare, spese notarili e tecniche); Pt_1
Spese legali tutte compensate “.
II.
1. L'accordo raggiunto dalle parti risulta soggetto a un controllo giudiziale di adeguatezza, previo accertamento della corretta applicazione dei canoni normativi previsti dall'art. 5, L. n. 898 del 1970, in tema di assegno di divorzio, e della sua generale coerenza con la normativa vigente;
ne consegue che deve ritenersi in tali termini delimitato il perimetro entro il quale deve essere formulata la decisione,
risultando implicitamente rinunciate dalle parti le originarie pretese confliggenti con l'assetto determinato in sede convenzionale.
Ciò posto, si osserva che l'accordo raggiunto dalle parti risulta diretto a regolare l'assetto economico dei rapporti tra le parti in conseguenza del divorzio, mediante la determinazione convenzionale dell'assegno divorzile unitamente alla previsione degli impegni reciprocamente assunti dalle parti, in termini coerentemente diretti alla risoluzione del contenzioso in atto.
Il complesso delle condizioni così poste dalle parti risulta congruamente determinato alla luce della sperequazione reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi e in coerenza con la funzione compensativa propria dell'assegno divorzile come già delineata dal
Tribunale, risultando previsto, sulla base dell'assetto convenzionale globalmente considerato, il riconoscimento di attribuzioni economiche sicuramente adeguate e coerenti con la normativa in materia.
Vanno pertanto recepite le concordi conclusioni delle parti relativamente al complesso delle condizioni economiche e degli impegni assunti dalle parti, salvo rilevare che non vi è luogo a provvedere in merito alla pronuncia sullo status, essendo
8 in relazione a tale capo passata in giudicato la sentenza di primo grado, non impugnata sul punto.
II.
2. Ne consegue la riforma della gravata sentenza mediante recepimento delle condizioni fissate dalle parti nei termini sopra precisati, con spese compensate.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 1569/2024, Parte_1
pubblicata il 17 maggio 2024, in riforma della gravata sentenza, così provvede:
1) recepisce le condizioni di divorzio pattuite tra le parti come da conclusioni conformi riportate in epigrafe;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla pronuncia sullo status;
3) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, camera di consiglio 8 febbraio 2025
IL PRESIDENTE est.
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