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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/08/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 323 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 806/2024, pubblicata in data 5 agosto 2024, in punto: responsabilità professionale;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Conti per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
Avv. EM AL AS, in proprio ai sensi dell'art. 86, c.p.c.
APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale NT
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Silvia Gussetti,
Giovanna Ghielmetti e Gloria Morlini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Nel merito: contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e in Parte_1
riforma dell'appellata sentenza, accertata la responsabilità professionale dell'Avv.
EM AL AS per la soccombenza nel procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di Pordenone n. 560/2014 di data 20.5.2014, determinata da negligenza consistita anche nella carente informazione del proprio cliente in merito alle scelte difensive adottate, condannarla al pagamento dei danni tutti derivati dal negativo esito del giudizio e che indicansi in complessivi euro 639.913,81 (così composti: a. euro
183.125,09 quale capitale investito nell'acquisito di azioni avvenuto il CP_2
20.7.2007, oltre a interessi da quella data e sino al saldo;
b. euro 157.535,76 quale capitale investito nell'acquisto di azioni avvenuto il 27.7.2007, oltre a CP_2
interessi da quella data e sino al saldo;
c. euro 299.252,96 quale capitale investito nell'acquisito di azioni avvenuto l'1.8.2007, oltre a interessi da quella CP_2
data e sino al saldo). Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, addizionate di spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria : ci si oppone alla ammissione delle prove orali formulate dalla appellata avv. AL AS, trattandosi di prova completamente superflua, dal momento che l'eventuale preannuncio della strategia difensiva,
quand'anche condivisa dal cliente, non varrebbe a escludere la responsabilità
professionale, attesa la rilevante asimmetria informativa esistente tra il professionista e il cliente e, in ogni caso, tale prova non potrebbe conseguire l'effetto di paralizzare la
2 domanda in relazione alla mancata eccezione di nullità, volta che la banca aveva spiegato le sue difese e tra esse non compariva il contratto quadro né alcun accenno al profilo di rischio dell'investitore.”
Per AL AS EM: “Voglia la Corte di Appello adita, in via preliminare:
dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello interposto del sig. Parte_1
avverso la Sentenza n. 806/2024 in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ovvero, in subordine, palesemente infondato ex art. 348 bis c.p.c. alla luce delle ragioni estensivamente articolate in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto,
confermarsi integralmente l'impugnata sentenza, previa eventuale precisazione delle conclusioni e fissazione di udienza davanti al collegio per la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c.; nel merito: in via principale: rigettare l'appello del sig.
avverso la sentenza n. 806/2024 in quanto destituito di fondamento Parte_1
giuridico e fattuale per le ragioni estensivamente articolate in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza;
sussistendone i presupposti per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione condannare l'appellante ad una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3,
c.p.c. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Udine nr. 806/2024, in accoglimento, anche parziale, dell'appello e/o comunque di accoglimento (anche parziale) di eventuali domande proposte dalla parte appellante nei confronti dell'avv. EM AL AS, si chiede che NT
in persona del suo legale rappresentante pro tempore venga condannata a garantire e manlevare l'Avv. EM AL AS da ogni eventuale negativo provvedimento che sia pronunciato nei suoi confronti, nessuno escluso, nel presente procedimento e,
dunque, per ogni importo, spesa, somma, onere o danno che l'assicurata dovesse
3 essere eventualmente tenuta a versare anche a titolo di spese e competenze di lite all'appellante per l'operatività della garanzia assicurativa. In via istruttoria: si rinnovano, se del caso, le istanze istruttorie per testi già articolate in primo grado e che qui per mero scrupolo difensivo si riportano:
“nell'ipotesi in cui l'Ill.mo giudice dovesse ritenere ammissibile la nuova domanda introdotta da parte attrice nella sua memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., e nonostante le prove documentali dimesse (cfr. doc. 7 e 10 di parte convenuta), e non contestate,
confermino come il Sig. fosse perfettamente a conoscenza della linea Pt_1
processuale che sarebbe stata impostata, avendola peraltro avallata, quindi per mero scrupolo difensivo, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova premessa la formula “vero che”: 1) Negli anni 2002-2010 Lei era collega di studio dell'avv. AL AS in Piazza Renato Simoni 1 e, anche successivamente, in particolare nell'anno 2011 ha collaborato con l'avv. AL AS nello studio del contenzioso Maffei/Banca AntonVeneta per cui è causa;
2) il giorno 3 febbraio 2011
lei era presente nella stanza dell'Avv. AL AS nel mentre si teneva un colloquio telefonico “in viva voce” con il Sig. avente ad oggetto il contenzioso Parte_1
che quest'ultimo intendeva promuovere nei confronti di Banca NE per l'acquisto dei titoli e Alitalia;
3) nel corso della telefonata in questione CP_2
l'Avv. AL AS comunicò al Sig. che le risultanze del suo profilo di rischio Pt_1
rendevano opportuno limitare l'impugnazione ai soli acquisti titoli sul CP_2
presupposto di una carenza di informazioni da parte di Banca AntonVeneta preliminari all'operazione finanziaria;
4) nel corso del colloquio telefonico l'Avv. AL AS
spiegò al Sig. che tale strategia difensiva era condivisa anche con l'analista Pt_1
finanziaria dott.ssa ; 5) anche oggi lei e l'avv. AL AS, per alcune cause, Per_1
4 collaborate e vi confrontate per la strategia da adottare e per la redazione degli atti. Si
indica a teste l'Avv. di Verona. In ogni caso spese di lite anche della Testimone_1
terza chiamata del presente grado di appello integralmente rifuse.”
Per : “Voglia la Corte di NT
Appello adita, in via preliminare: 1) rigettare l'appello interposto dal Sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 806/2024 del Tribunale di Udine, poiché
[...]
manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c., e, conseguentemente, confermare integralmente la decisione di primo grado, previa precisazione delle conclusioni e fissazione di udienza davanti al collegio per la discussione orale della causa ex art. 350
bis c.p.c. In via principale: 2) rigettare, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello interposto dal Sig. avverso la sentenza n. 806/2024 del Tribunale di Parte_1
Udine, e pertanto confermare integralmente la decisione di primo grado. In subordine:
3) laddove venisse accolta, anche solo in parte, l'impugnazione della sentenza n.
806/2024 del Tribunale di Udine, si insiste per l'accoglimento delle seguenti domande,
che venivano formulate nel primo grado di giudizio: in via principale, nel merito: 1)
respingere tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti dell'Avv. Parte_1
EM AL AS, in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., e poiché comunque non provate;
in via subordinata e nel merito:
2) in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Sig. Pt_1
nei confronti dell'Avv. EM AL AS, rigettare la richiesta di manleva
[...]
formulata dall'Avv. AL AS nei confronti di NT
, per l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla Polizza
[...]
n. ICNF000001.006041; 3) in caso di rigetto, anche parziale, della domanda formulata al capo 2 che precede, limitare l'indennizzo che fosse eventualmente dichiarato come
5 dovuto da , a favore dell'Avv. NT
EM AL AS alle somme il cui ammontare verrà accertato in corso di istruttoria e risulti ascrivibile a negligente condotta professionale della stessa, anche ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., limitando in ogni caso siffatto importo al massimale e con deduzione della franchigia convenuti in Polizza. Con vittoria del compenso e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine l'Avv. EM AL Parte_1
AS, proprio difensore nella causa civile instaurata nei confronti di
[...]
definita con sentenza del Tribunale di Pordenone n. 560/2014 dd. Controparte_3
20.5.2014, addebitando a quest'ultima il negativo esito del giudizio e chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla soccombenza,
quantificati in complessivi euro 639.913,81, somma corrispondente al capitale andato perduto a seguito dell'investimento, rivelatosi rovinoso, da lui effettuato attraverso l'intermediazione della predetta banca nelle date del 20 luglio, 17 luglio e 1 agosto
2007, in azioni emesse da ”, la cui quotazione presso la Borsa valori di CP_2
Milano era stata revocata l'8 aprile 2010, il tutto oltre interessi da tali date al saldo.
L'attore aveva esposto che l'Avv. AL AS aveva prospettato la responsabilità di
Banca NE, al tempo azionista di , per aver omesso di CP_2
comunicargli le informazioni di cui era in possesso in ordine alla rischiosità
dell'investimento e alla solidità dell'emittente, nonché per il conflitto di interessi in cui detta banca versava e per l'inadeguatezza degli investimenti effettuati rispetto al proprio profilo di rischio, ma che il Tribunale di Pordenone aveva respinto la domanda, rilevando da un lato che egli era risultato in possesso di considerevoli
6 risorse finanziarie e da tempo aduso ad operazioni spregiudicate in titoli azionari per importi molto consistenti, sicché gli investimenti effettuati dovevano ritenersi conformi al proprio elevatissimo profilo di rischio, e dall'altro che le caratteristiche di questi ultimi risultavano illustrate con sufficiente specificità dal personale della banca e che non sussisteva alcun conflitto di interessi in capo all'intermediaria.
La Corte triestina aveva successivamente respinto l'appello, proposto con il ministero di un nuovo difensore, rilevando, quanto alla doglianza relativa all'assenza del contratto quadro, che le domande svolte in primo grado erano incentrate su inadempimenti riguardanti i soli contratti di acquisto delle azioni e che CP_2
non poteva esservi dunque spazio alcuno per le ulteriori doglianze palesate nel grado,
in forza delle quali alla erano state addebitate omissioni o carenze che non CP_2
avevano fatto parte del dibattito processuale avanti al Tribunale di Pordenone.
In un ulteriore giudizio da esso attore instaurato innanzi al Tribunale di Udine nei confronti di istituto che aveva medio tempore Controparte_4
incorporato Banca NE, era invece stata sollevata la questione dell'assenza,
nullità o invalidità del contratto quadro, onde farne derivare la nullità delle operazioni di acquisto sia di altre azioni, sia delle stesse azioni di già oggetto della CP_2
precedente controversia, e il giudice udinese aveva accolto la domanda, rilevando la mancata produzione da parte della banca del contratto quadro e dichiarando la nullità
derivata dei contratti di acquisto dei titoli azionari, con l'eccezione delle sole operazioni relative a , sulle quali si era formato il giudicato nel CP_2
procedimento promosso dall'Avv. AL AS.
Ciò premesso, l'attore aveva evidenziato che era stata quest'ultima a predisporre in piena autonomia la citazione e gli altri atti versati nel primo grado del giudizio, nonché
7 a selezionare i documenti da allegare e ad individuare i mezzi di prova, conservando quindi la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività
professionale; che la soccombenza doveva pertanto ascriversi alla negligenza del difensore nell'espletamento dell'incarico, consistita sia nel non aver eccepito, nel giudizio di primo grado, l'assenza del contratto quadro di negoziazione in strumenti finanziari, sia nella mancata informazione del cliente in merito alle scelte difensive adottate nel predetto giudizio.
L'Avv. EM AL AS si era costituita resistendo alla pretesa attorea,
producendo il contratto quadro sottoscritto dal nell'ambito de rapporto con Pt_1
Banca NE ed allegando che la linea processuale tenuta in giudizio era stata condivisa con l'attore e con i suoi consulenti;
la convenuta aveva inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni
[...]
, tenuta a manlevarla in base alla polizza RC NT
professionale con la stessa stipulata.
Autorizzata la chiamata in causa, quest'ultima si era costituita aderendo alle difese della convenuta ed eccependo, in subordine, l'inoperatività della copertura assicurativa.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
5 agosto 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese della lite che si liquidano in euro
29.193,00 oltre 15% rimborso forfettario, oltre euro 1.686,00 per rimborso anticipazioni, oltre ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;
c)
condanna parte attrice a rifondere alla terza chiamata in causa – Controparte_5
8 le spese della lite che si liquidano in euro NT
29.193,00 oltre 15% rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge.”
Con tale decisione, premesso che il contratto in questione esisteva, era stato sottoscritto dal e consegnato al legale, era stato evidenziato che la convenuta, Pt_1
allegando in giudizio la sua inesistenza, avrebbe dovuto assumere una posizione ai limiti della temerarietà, che la giurisprudenza di merito risalente agli anni 2011-14 non affermava l'invalidità degli ordini di investimento per il solo fatto che non fosse stato esibito in giudizio da parte dell'istituto di credito il contratto quadro e che poiché dallo stesso emergeva che l'attore aveva dichiarato di avere alta esperienza in materia di strumenti finanziari, una propensione al rischio molto alta e un ambizioso obiettivo di investimento, tale documento, laddove prodotto in giudizio, avrebbe paradossalmente ulteriormente confermato la congruità dell'investimento.
Quanto all'ulteriore addebito afferente alla mancata informativa in ordine alle scelte difensive, era invece stato rilevato sia che l'attore non poteva limitarsi alla dimostrazione della condotta asseritamente colpevole, dovendo anche dare la prova che, in assenza di quest'ultima, si sarebbe probabilmente verificato un esito a lui favorevole, sia che dalla documentazione dimessa dalla convenuta emergeva che l'Avv. AL AS aveva assolto al proprio dovere di informazione, esponendo la strategia seguita e motivando la scelta di agire per l'accertamento e la dichiarazione di invalidità dei singoli ordini con l'intento di ridurre il rischio di invalidare a cascata gli acquisti che avevano invece avuto un andamento positivo, in tal modo scongiurando i probabili effetti compensativi e restitutori a suo sfavore.
L'attore aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a
9 mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53 in data
2.10.2024; l'Avv. AL AS e NT
si erano costituite eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione e riproponendo le questioni rimaste assorbite nella decisione di primo grado in ordine alla domanda di manleva e all'operatività della polizza assicurativa;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato, con un unico complesso motivo, che il giudice di primo grado non aveva compreso che la responsabilità dell'Avv. AL AS consisteva nel non aver eccepito, una volta rilevato che Banca NE non ne aveva fatto produzione, la nullità dei contratti di investimento in assenza del contratto quadro,
cosa che la stessa avrebbe potuto fare anche in via di eccezione a seguito della costituzione della cui competeva assolvere tale onere probatorio, il che avrebbe CP_2
sicuramente portato a un provvedimento a lui favorevole.
Nulla era inoltre stato statuito quanto al fatto che l'Avv. AL AS non aveva doverosamente eccepito, dopo la scadenza dei termini per il deposito dei documenti, la mancata produzione del contratto quadro e la conseguente nullità degli investimenti.
Né la scelta dell'Avv. AL AS di non prospettare la nullità del contratto quadro poteva trovare giustificazione con la necessità di evitare l'invalidazione degli investimenti risultati favorevoli, dal momento che la proposizione dell'eccezione all'atto del deposito della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. non avrebbe consentito alla banca di proporre a sua volta la richiesta di condanna del correntista alla restituzione degli importi ricavati da investimenti positivi e che il risultato sarebbe
10 in ogni caso stato ampiamente favorevole, essendo i risultati positivi di gran lunga meno consistenti rispetto al danno provocato dal rovinoso investimento nelle azioni
. CP_2
L'esito favorevole della seconda controversia radicata avanti al Tribunale di Udine nei confronti di incentrata proprio sull'allegata Controparte_4
assenza o invalidità del contratto quadro, andava da ultimo riguardato alla stregua di un sicuro approdo del giudizio controfattuale richiesto dalla giurisprudenza.
* * *
Ciò premesso, deve a questo punto essere osservato, in termini generali, che allorché
venga prospettato un caso di responsabilità professionale per condotta omissiva del legale da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il cliente, il giudizio relativo all'esito dell'attività cui il medesimo non aveva dato seguito deve essere necessariamente condotto in termini ipotetici, trattandosi di un risultato non verificabile in termini concreti, e che tale valutazione deve costituire oggetto di un accertamento prognostico - volto a verificare se l'omissione e l'evento di danno siano inevitabilmente connessi sul piano della causalità materiale - da condursi secondo la regola, applicabile in tema di responsabilità civile, della preponderanza dell'evidenza,
o del più probabile che non, con onere della prova in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale a carico della parte che fa valere l'inadempimento.
Senonché, le circostanze fattuali del caso concreto non consentono di ipotizzare,
all'esito dell'anzidetto giudizio controfattuale, alcuno degli effetti favorevoli prospettati in correlazione con l'attività omessa da parte del legale.
Già in prime cure era stato rilevato che il contratto quadro esisteva, che era stato sottoscritto dal e consegnato all'Avv. AL AS, circostanze incontestate e del Pt_1
11 resto oggettivamente confermate dalla produzione in atti del documento in questione.
L'eccezione di nullità dei contratti di investimento per assenza del contratto quadro,
laddove proposta in atto di citazione, avrebbe pertanto potuto essere agevolmente confutata da parte della mediante l'allegazione, in sede di costituzione, del CP_2
documento in contestazione;
ne segue dunque - non potendo riporsi alcun ragionevole affidamento su eventuali negligenze avversarie, non trattandosi di conseguenze prevedibile ex ante con ragionevole probabilità - la sostanziale irrilevanza dell'addebito relativo alla mancata proposizione della questione di nullità nell'atto introduttivo.
Quanto alla possibilità di sollevare la medesima questione in via di eccezione va invece innanzitutto evidenziato che il capo della decisione nel quale si afferma che la giurisprudenza risalente al tempo non riteneva gli ordini di investimento invalidi per il solo fatto che non fosse stato esibito in giudizio da parte dell'istituto di credito il contratto quadro risulta allo stato incontestato, non essendo stato gravato mediante la formulazione di specifiche e circostanziate censure.
Sulla base di tale incontestato assunto, deve dunque ritenersi del pari indimostrata,
all'esito di un giudizio controfattuale incentrato sugli effetti della attività omessa da parte del legale, la possibilità di un esito favorevole della controversia.
AL fatto che all'epoca l'assenza del contratto quadro non era riguardata alla stregua di una questione di nullità, rilevando su un piano meramente risarcitorio, non attinto dalle pretese attoree, consegue inoltre che nessuna eccezione avrebbe potuto essere ritenuta ammissibile qualora proposta successivamente al decorso il termine per la definizione del thema decidendum.
Ma anche diversamente opinando, la tardiva proposizione dell'eccezione, viepiù
12 posteriore alla scadenza dei termini per il deposito dei documenti, laddove per avventura ritenuta ammissibile, avrebbe inevitabilmente provocato l'attivazione del potere dovere giudiziale di stimolare l'instaurazione del contraddittorio sul punto,
abilitando quindi la controparte alla formulazione di ogni idonee difesa, con conseguenze prevedibilmente non dissimili a quelle innanzi indicate.
È pertanto del tutto irrilevante, sulla base di tali assorbenti considerazioni, il fatto che potesse esservi, o meno, la necessità di evitare l'invalidazione degli investimenti a favore del correntista.
L'esito favorevole della seconda controversia radicata avanti al Tribunale di Udine nei confronti di seppure incentrata sull'allegata Controparte_4
assenza o invalidità del contratto quadro, non può da ultimo essere riguardata alla stregua di un sicuro approdo del giudizio controfattuale.
La prova dell'esito favorevole della controversia, la cui probabilità emergerebbe sulla base di un giudizio controfattuale incentrato sugli effetti della attività omessa da parte del legale, non può infatti essere ricavata dall'esito del secondo giudizio, in primo luogo in considerazione del diverso contesto processuale, essendosi quest'ultimo svolto nell'ambito di un mutato orientamento giurisprudenziale, e in secondo luogo perché è incontroverso che in tale causa l'istituto bancario convenuto era risultato soccombente unicamente a causa dell'omessa produzione del contratto quadro, pur valido ed esistente, laddove invece nessuna obiettiva considerazione induce nel caso di specie a ipotizzare che un analogo errore difensivo sarebbe stato commesso anche nella prima causa.
* * *
L'appello deve pertanto essere respinto con conseguente conferma dell'impugnata
13 sentenza, con quanto ne segue in ordine al regolamento delle spese del grado, da liquidarsi sulla base dei parametri relativi allo scaglione di valore applicabile alla controversia, che dovranno per l'effetto necessariamente seguire la soccombenza.
Dovrà da ultimo darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
EM AL AS e NT
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 806/2024, pubblicata il 5 agosto 2024,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi euro 16.000,00 per ciascuna delle parti appellate, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 323 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 806/2024, pubblicata in data 5 agosto 2024, in punto: responsabilità professionale;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Conti per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
Avv. EM AL AS, in proprio ai sensi dell'art. 86, c.p.c.
APPELLATA
NONCHE'
in persona del legale NT
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Silvia Gussetti,
Giovanna Ghielmetti e Gloria Morlini per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
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Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Nel merito: contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello e in Parte_1
riforma dell'appellata sentenza, accertata la responsabilità professionale dell'Avv.
EM AL AS per la soccombenza nel procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di Pordenone n. 560/2014 di data 20.5.2014, determinata da negligenza consistita anche nella carente informazione del proprio cliente in merito alle scelte difensive adottate, condannarla al pagamento dei danni tutti derivati dal negativo esito del giudizio e che indicansi in complessivi euro 639.913,81 (così composti: a. euro
183.125,09 quale capitale investito nell'acquisito di azioni avvenuto il CP_2
20.7.2007, oltre a interessi da quella data e sino al saldo;
b. euro 157.535,76 quale capitale investito nell'acquisto di azioni avvenuto il 27.7.2007, oltre a CP_2
interessi da quella data e sino al saldo;
c. euro 299.252,96 quale capitale investito nell'acquisito di azioni avvenuto l'1.8.2007, oltre a interessi da quella CP_2
data e sino al saldo). Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, addizionate di spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria : ci si oppone alla ammissione delle prove orali formulate dalla appellata avv. AL AS, trattandosi di prova completamente superflua, dal momento che l'eventuale preannuncio della strategia difensiva,
quand'anche condivisa dal cliente, non varrebbe a escludere la responsabilità
professionale, attesa la rilevante asimmetria informativa esistente tra il professionista e il cliente e, in ogni caso, tale prova non potrebbe conseguire l'effetto di paralizzare la
2 domanda in relazione alla mancata eccezione di nullità, volta che la banca aveva spiegato le sue difese e tra esse non compariva il contratto quadro né alcun accenno al profilo di rischio dell'investitore.”
Per AL AS EM: “Voglia la Corte di Appello adita, in via preliminare:
dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello interposto del sig. Parte_1
avverso la Sentenza n. 806/2024 in quanto inammissibile ex art. 342 c.p.c. ovvero, in subordine, palesemente infondato ex art. 348 bis c.p.c. alla luce delle ragioni estensivamente articolate in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto,
confermarsi integralmente l'impugnata sentenza, previa eventuale precisazione delle conclusioni e fissazione di udienza davanti al collegio per la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c.; nel merito: in via principale: rigettare l'appello del sig.
avverso la sentenza n. 806/2024 in quanto destituito di fondamento Parte_1
giuridico e fattuale per le ragioni estensivamente articolate in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza;
sussistendone i presupposti per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione condannare l'appellante ad una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3,
c.p.c. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Udine nr. 806/2024, in accoglimento, anche parziale, dell'appello e/o comunque di accoglimento (anche parziale) di eventuali domande proposte dalla parte appellante nei confronti dell'avv. EM AL AS, si chiede che NT
in persona del suo legale rappresentante pro tempore venga condannata a garantire e manlevare l'Avv. EM AL AS da ogni eventuale negativo provvedimento che sia pronunciato nei suoi confronti, nessuno escluso, nel presente procedimento e,
dunque, per ogni importo, spesa, somma, onere o danno che l'assicurata dovesse
3 essere eventualmente tenuta a versare anche a titolo di spese e competenze di lite all'appellante per l'operatività della garanzia assicurativa. In via istruttoria: si rinnovano, se del caso, le istanze istruttorie per testi già articolate in primo grado e che qui per mero scrupolo difensivo si riportano:
“nell'ipotesi in cui l'Ill.mo giudice dovesse ritenere ammissibile la nuova domanda introdotta da parte attrice nella sua memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., e nonostante le prove documentali dimesse (cfr. doc. 7 e 10 di parte convenuta), e non contestate,
confermino come il Sig. fosse perfettamente a conoscenza della linea Pt_1
processuale che sarebbe stata impostata, avendola peraltro avallata, quindi per mero scrupolo difensivo, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova premessa la formula “vero che”: 1) Negli anni 2002-2010 Lei era collega di studio dell'avv. AL AS in Piazza Renato Simoni 1 e, anche successivamente, in particolare nell'anno 2011 ha collaborato con l'avv. AL AS nello studio del contenzioso Maffei/Banca AntonVeneta per cui è causa;
2) il giorno 3 febbraio 2011
lei era presente nella stanza dell'Avv. AL AS nel mentre si teneva un colloquio telefonico “in viva voce” con il Sig. avente ad oggetto il contenzioso Parte_1
che quest'ultimo intendeva promuovere nei confronti di Banca NE per l'acquisto dei titoli e Alitalia;
3) nel corso della telefonata in questione CP_2
l'Avv. AL AS comunicò al Sig. che le risultanze del suo profilo di rischio Pt_1
rendevano opportuno limitare l'impugnazione ai soli acquisti titoli sul CP_2
presupposto di una carenza di informazioni da parte di Banca AntonVeneta preliminari all'operazione finanziaria;
4) nel corso del colloquio telefonico l'Avv. AL AS
spiegò al Sig. che tale strategia difensiva era condivisa anche con l'analista Pt_1
finanziaria dott.ssa ; 5) anche oggi lei e l'avv. AL AS, per alcune cause, Per_1
4 collaborate e vi confrontate per la strategia da adottare e per la redazione degli atti. Si
indica a teste l'Avv. di Verona. In ogni caso spese di lite anche della Testimone_1
terza chiamata del presente grado di appello integralmente rifuse.”
Per : “Voglia la Corte di NT
Appello adita, in via preliminare: 1) rigettare l'appello interposto dal Sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 806/2024 del Tribunale di Udine, poiché
[...]
manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c., e, conseguentemente, confermare integralmente la decisione di primo grado, previa precisazione delle conclusioni e fissazione di udienza davanti al collegio per la discussione orale della causa ex art. 350
bis c.p.c. In via principale: 2) rigettare, poiché infondato in fatto ed in diritto, l'appello interposto dal Sig. avverso la sentenza n. 806/2024 del Tribunale di Parte_1
Udine, e pertanto confermare integralmente la decisione di primo grado. In subordine:
3) laddove venisse accolta, anche solo in parte, l'impugnazione della sentenza n.
806/2024 del Tribunale di Udine, si insiste per l'accoglimento delle seguenti domande,
che venivano formulate nel primo grado di giudizio: in via principale, nel merito: 1)
respingere tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti dell'Avv. Parte_1
EM AL AS, in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., e poiché comunque non provate;
in via subordinata e nel merito:
2) in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Sig. Pt_1
nei confronti dell'Avv. EM AL AS, rigettare la richiesta di manleva
[...]
formulata dall'Avv. AL AS nei confronti di NT
, per l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla Polizza
[...]
n. ICNF000001.006041; 3) in caso di rigetto, anche parziale, della domanda formulata al capo 2 che precede, limitare l'indennizzo che fosse eventualmente dichiarato come
5 dovuto da , a favore dell'Avv. NT
EM AL AS alle somme il cui ammontare verrà accertato in corso di istruttoria e risulti ascrivibile a negligente condotta professionale della stessa, anche ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., limitando in ogni caso siffatto importo al massimale e con deduzione della franchigia convenuti in Polizza. Con vittoria del compenso e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine l'Avv. EM AL Parte_1
AS, proprio difensore nella causa civile instaurata nei confronti di
[...]
definita con sentenza del Tribunale di Pordenone n. 560/2014 dd. Controparte_3
20.5.2014, addebitando a quest'ultima il negativo esito del giudizio e chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla soccombenza,
quantificati in complessivi euro 639.913,81, somma corrispondente al capitale andato perduto a seguito dell'investimento, rivelatosi rovinoso, da lui effettuato attraverso l'intermediazione della predetta banca nelle date del 20 luglio, 17 luglio e 1 agosto
2007, in azioni emesse da ”, la cui quotazione presso la Borsa valori di CP_2
Milano era stata revocata l'8 aprile 2010, il tutto oltre interessi da tali date al saldo.
L'attore aveva esposto che l'Avv. AL AS aveva prospettato la responsabilità di
Banca NE, al tempo azionista di , per aver omesso di CP_2
comunicargli le informazioni di cui era in possesso in ordine alla rischiosità
dell'investimento e alla solidità dell'emittente, nonché per il conflitto di interessi in cui detta banca versava e per l'inadeguatezza degli investimenti effettuati rispetto al proprio profilo di rischio, ma che il Tribunale di Pordenone aveva respinto la domanda, rilevando da un lato che egli era risultato in possesso di considerevoli
6 risorse finanziarie e da tempo aduso ad operazioni spregiudicate in titoli azionari per importi molto consistenti, sicché gli investimenti effettuati dovevano ritenersi conformi al proprio elevatissimo profilo di rischio, e dall'altro che le caratteristiche di questi ultimi risultavano illustrate con sufficiente specificità dal personale della banca e che non sussisteva alcun conflitto di interessi in capo all'intermediaria.
La Corte triestina aveva successivamente respinto l'appello, proposto con il ministero di un nuovo difensore, rilevando, quanto alla doglianza relativa all'assenza del contratto quadro, che le domande svolte in primo grado erano incentrate su inadempimenti riguardanti i soli contratti di acquisto delle azioni e che CP_2
non poteva esservi dunque spazio alcuno per le ulteriori doglianze palesate nel grado,
in forza delle quali alla erano state addebitate omissioni o carenze che non CP_2
avevano fatto parte del dibattito processuale avanti al Tribunale di Pordenone.
In un ulteriore giudizio da esso attore instaurato innanzi al Tribunale di Udine nei confronti di istituto che aveva medio tempore Controparte_4
incorporato Banca NE, era invece stata sollevata la questione dell'assenza,
nullità o invalidità del contratto quadro, onde farne derivare la nullità delle operazioni di acquisto sia di altre azioni, sia delle stesse azioni di già oggetto della CP_2
precedente controversia, e il giudice udinese aveva accolto la domanda, rilevando la mancata produzione da parte della banca del contratto quadro e dichiarando la nullità
derivata dei contratti di acquisto dei titoli azionari, con l'eccezione delle sole operazioni relative a , sulle quali si era formato il giudicato nel CP_2
procedimento promosso dall'Avv. AL AS.
Ciò premesso, l'attore aveva evidenziato che era stata quest'ultima a predisporre in piena autonomia la citazione e gli altri atti versati nel primo grado del giudizio, nonché
7 a selezionare i documenti da allegare e ad individuare i mezzi di prova, conservando quindi la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività
professionale; che la soccombenza doveva pertanto ascriversi alla negligenza del difensore nell'espletamento dell'incarico, consistita sia nel non aver eccepito, nel giudizio di primo grado, l'assenza del contratto quadro di negoziazione in strumenti finanziari, sia nella mancata informazione del cliente in merito alle scelte difensive adottate nel predetto giudizio.
L'Avv. EM AL AS si era costituita resistendo alla pretesa attorea,
producendo il contratto quadro sottoscritto dal nell'ambito de rapporto con Pt_1
Banca NE ed allegando che la linea processuale tenuta in giudizio era stata condivisa con l'attore e con i suoi consulenti;
la convenuta aveva inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni
[...]
, tenuta a manlevarla in base alla polizza RC NT
professionale con la stessa stipulata.
Autorizzata la chiamata in causa, quest'ultima si era costituita aderendo alle difese della convenuta ed eccependo, in subordine, l'inoperatività della copertura assicurativa.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
5 agosto 2024, con la quale era stato statuito quanto segue: “Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese della lite che si liquidano in euro
29.193,00 oltre 15% rimborso forfettario, oltre euro 1.686,00 per rimborso anticipazioni, oltre ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge;
c)
condanna parte attrice a rifondere alla terza chiamata in causa – Controparte_5
8 le spese della lite che si liquidano in euro NT
29.193,00 oltre 15% rimborso forfettario, oltre ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge.”
Con tale decisione, premesso che il contratto in questione esisteva, era stato sottoscritto dal e consegnato al legale, era stato evidenziato che la convenuta, Pt_1
allegando in giudizio la sua inesistenza, avrebbe dovuto assumere una posizione ai limiti della temerarietà, che la giurisprudenza di merito risalente agli anni 2011-14 non affermava l'invalidità degli ordini di investimento per il solo fatto che non fosse stato esibito in giudizio da parte dell'istituto di credito il contratto quadro e che poiché dallo stesso emergeva che l'attore aveva dichiarato di avere alta esperienza in materia di strumenti finanziari, una propensione al rischio molto alta e un ambizioso obiettivo di investimento, tale documento, laddove prodotto in giudizio, avrebbe paradossalmente ulteriormente confermato la congruità dell'investimento.
Quanto all'ulteriore addebito afferente alla mancata informativa in ordine alle scelte difensive, era invece stato rilevato sia che l'attore non poteva limitarsi alla dimostrazione della condotta asseritamente colpevole, dovendo anche dare la prova che, in assenza di quest'ultima, si sarebbe probabilmente verificato un esito a lui favorevole, sia che dalla documentazione dimessa dalla convenuta emergeva che l'Avv. AL AS aveva assolto al proprio dovere di informazione, esponendo la strategia seguita e motivando la scelta di agire per l'accertamento e la dichiarazione di invalidità dei singoli ordini con l'intento di ridurre il rischio di invalidare a cascata gli acquisti che avevano invece avuto un andamento positivo, in tal modo scongiurando i probabili effetti compensativi e restitutori a suo sfavore.
L'attore aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione notificato a
9 mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53 in data
2.10.2024; l'Avv. AL AS e NT
si erano costituite eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione e riproponendo le questioni rimaste assorbite nella decisione di primo grado in ordine alla domanda di manleva e all'operatività della polizza assicurativa;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha lamentato, con un unico complesso motivo, che il giudice di primo grado non aveva compreso che la responsabilità dell'Avv. AL AS consisteva nel non aver eccepito, una volta rilevato che Banca NE non ne aveva fatto produzione, la nullità dei contratti di investimento in assenza del contratto quadro,
cosa che la stessa avrebbe potuto fare anche in via di eccezione a seguito della costituzione della cui competeva assolvere tale onere probatorio, il che avrebbe CP_2
sicuramente portato a un provvedimento a lui favorevole.
Nulla era inoltre stato statuito quanto al fatto che l'Avv. AL AS non aveva doverosamente eccepito, dopo la scadenza dei termini per il deposito dei documenti, la mancata produzione del contratto quadro e la conseguente nullità degli investimenti.
Né la scelta dell'Avv. AL AS di non prospettare la nullità del contratto quadro poteva trovare giustificazione con la necessità di evitare l'invalidazione degli investimenti risultati favorevoli, dal momento che la proposizione dell'eccezione all'atto del deposito della memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. non avrebbe consentito alla banca di proporre a sua volta la richiesta di condanna del correntista alla restituzione degli importi ricavati da investimenti positivi e che il risultato sarebbe
10 in ogni caso stato ampiamente favorevole, essendo i risultati positivi di gran lunga meno consistenti rispetto al danno provocato dal rovinoso investimento nelle azioni
. CP_2
L'esito favorevole della seconda controversia radicata avanti al Tribunale di Udine nei confronti di incentrata proprio sull'allegata Controparte_4
assenza o invalidità del contratto quadro, andava da ultimo riguardato alla stregua di un sicuro approdo del giudizio controfattuale richiesto dalla giurisprudenza.
* * *
Ciò premesso, deve a questo punto essere osservato, in termini generali, che allorché
venga prospettato un caso di responsabilità professionale per condotta omissiva del legale da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il cliente, il giudizio relativo all'esito dell'attività cui il medesimo non aveva dato seguito deve essere necessariamente condotto in termini ipotetici, trattandosi di un risultato non verificabile in termini concreti, e che tale valutazione deve costituire oggetto di un accertamento prognostico - volto a verificare se l'omissione e l'evento di danno siano inevitabilmente connessi sul piano della causalità materiale - da condursi secondo la regola, applicabile in tema di responsabilità civile, della preponderanza dell'evidenza,
o del più probabile che non, con onere della prova in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale a carico della parte che fa valere l'inadempimento.
Senonché, le circostanze fattuali del caso concreto non consentono di ipotizzare,
all'esito dell'anzidetto giudizio controfattuale, alcuno degli effetti favorevoli prospettati in correlazione con l'attività omessa da parte del legale.
Già in prime cure era stato rilevato che il contratto quadro esisteva, che era stato sottoscritto dal e consegnato all'Avv. AL AS, circostanze incontestate e del Pt_1
11 resto oggettivamente confermate dalla produzione in atti del documento in questione.
L'eccezione di nullità dei contratti di investimento per assenza del contratto quadro,
laddove proposta in atto di citazione, avrebbe pertanto potuto essere agevolmente confutata da parte della mediante l'allegazione, in sede di costituzione, del CP_2
documento in contestazione;
ne segue dunque - non potendo riporsi alcun ragionevole affidamento su eventuali negligenze avversarie, non trattandosi di conseguenze prevedibile ex ante con ragionevole probabilità - la sostanziale irrilevanza dell'addebito relativo alla mancata proposizione della questione di nullità nell'atto introduttivo.
Quanto alla possibilità di sollevare la medesima questione in via di eccezione va invece innanzitutto evidenziato che il capo della decisione nel quale si afferma che la giurisprudenza risalente al tempo non riteneva gli ordini di investimento invalidi per il solo fatto che non fosse stato esibito in giudizio da parte dell'istituto di credito il contratto quadro risulta allo stato incontestato, non essendo stato gravato mediante la formulazione di specifiche e circostanziate censure.
Sulla base di tale incontestato assunto, deve dunque ritenersi del pari indimostrata,
all'esito di un giudizio controfattuale incentrato sugli effetti della attività omessa da parte del legale, la possibilità di un esito favorevole della controversia.
AL fatto che all'epoca l'assenza del contratto quadro non era riguardata alla stregua di una questione di nullità, rilevando su un piano meramente risarcitorio, non attinto dalle pretese attoree, consegue inoltre che nessuna eccezione avrebbe potuto essere ritenuta ammissibile qualora proposta successivamente al decorso il termine per la definizione del thema decidendum.
Ma anche diversamente opinando, la tardiva proposizione dell'eccezione, viepiù
12 posteriore alla scadenza dei termini per il deposito dei documenti, laddove per avventura ritenuta ammissibile, avrebbe inevitabilmente provocato l'attivazione del potere dovere giudiziale di stimolare l'instaurazione del contraddittorio sul punto,
abilitando quindi la controparte alla formulazione di ogni idonee difesa, con conseguenze prevedibilmente non dissimili a quelle innanzi indicate.
È pertanto del tutto irrilevante, sulla base di tali assorbenti considerazioni, il fatto che potesse esservi, o meno, la necessità di evitare l'invalidazione degli investimenti a favore del correntista.
L'esito favorevole della seconda controversia radicata avanti al Tribunale di Udine nei confronti di seppure incentrata sull'allegata Controparte_4
assenza o invalidità del contratto quadro, non può da ultimo essere riguardata alla stregua di un sicuro approdo del giudizio controfattuale.
La prova dell'esito favorevole della controversia, la cui probabilità emergerebbe sulla base di un giudizio controfattuale incentrato sugli effetti della attività omessa da parte del legale, non può infatti essere ricavata dall'esito del secondo giudizio, in primo luogo in considerazione del diverso contesto processuale, essendosi quest'ultimo svolto nell'ambito di un mutato orientamento giurisprudenziale, e in secondo luogo perché è incontroverso che in tale causa l'istituto bancario convenuto era risultato soccombente unicamente a causa dell'omessa produzione del contratto quadro, pur valido ed esistente, laddove invece nessuna obiettiva considerazione induce nel caso di specie a ipotizzare che un analogo errore difensivo sarebbe stato commesso anche nella prima causa.
* * *
L'appello deve pertanto essere respinto con conseguente conferma dell'impugnata
13 sentenza, con quanto ne segue in ordine al regolamento delle spese del grado, da liquidarsi sulla base dei parametri relativi allo scaglione di valore applicabile alla controversia, che dovranno per l'effetto necessariamente seguire la soccombenza.
Dovrà da ultimo darsi atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
EM AL AS e NT
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 806/2024, pubblicata il 5 agosto 2024,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio, che liquida a titolo di compensi professionali in complessivi euro 16.000,00 per ciascuna delle parti appellate, oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a di legge;
Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
14