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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/07/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1958/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/5/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA SANTINELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Bagni di Lucca (LU), frazione Fornoli, via Papa Giovanni XXIII n. 66, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori con collocazione e Persona_1 residenza anagrafica presso la madre. Ex art. 337 ter Codice Civile la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé; 2) il OR , a partire dal mese di Aprile 2025, corrisponderà alla ricorrente Parte_1
1 – a titolo di contributo nelle spese di mantenimento, di educazione e di istruzione del figlio minore
– la somma mensile di € 300,00 (Euro: trecento/00). Tale somma dovrà essere Persona_1 corrisposta entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e sarà automaticamente rivalutata (senza bisogno di richiesta scritta) di anno in anno secondo gli indici Istat e sarà versata direttamente sul conto corrente intestato alla ORa la quale provvederà a comunicare le Parte_2 relative coordinate bancarie;
3) i ricorrenti si faranno carico delle spese di natura straordinaria necessarie a far fronte alle esigenze del figlio , come da vigente protocollo d'intesa del Tribunale di Persona_1
Lucca, nel modo che segue: saranno a carico del OR e della ORa Parte_1
nella misura del 50% ciascuno;
tutte le spese straordinarie, ad eccezione di Parte_2 quelle da effettuare in via di urgenza, dovranno essere previamente concordate e documentate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle all'altro genitore entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione. I ricorrenti di comune accordo si faranno carico delle spese per la mensa scolastica nella misura del 50% ciascuno;
4) quanto al calendario di frequentazione del figlio, i genitori seguiranno il seguente calendario: a. nella settimana in cui la madre lavora la domenica (una domenica ogni 15 giorni), il OR
starà e vedrà il figlio nei giorni di Lunedì compreso il pernottamento e ne Parte_1 curerà il rientro a scuola del Martedì; inoltre il venerdì sabato e domenica pernotti inclusi e ne curerà il rientro a casa della madre la domenica sera alle ore 22:00; qualora, la ORa
la Domenica sera dovesse svolgere il turno lavorativo domenicale serale il Parte_2 figlio pernotterà presso il padre e quest'ultimo ne curerà il rientro a scuola del Lunedì; la ORa
in quella settimana vedrà e terrà il figlio il Martedì, Mercoledì e Giovedì Parte_2 pernotto incluso e ne curerà il rientro a scuola del Venerdì; b. nel fine settimana in cui la madre non lavora la domenica (una domenica ogni 15 giorni), il OR
starà e vedrà il figlio il Martedì, Mercoledì e Giovedì compreso il Parte_1 pernottamento e ne curerà il rientro a scuola del Venerdì; la ORa in quella Parte_2 settimana vedrà e terrà il figlio il Lunedì pernotto incluso e ne curerà il rientro a scuola del Martedì; il Venerdì, Sabato e Domenica pernotti inclusi e ne curerà il rientro a scuola del Lunedì. Essendo il calendario sopra indicato basato sulla turnazione attuale della madre che prevede un impegno lavorativo nel giorno di domenica a settimane alterne, qualora tale turnazione dovesse modificarsi i ricorrenti seguiranno comunque il criterio dell'alternanza settimanale secondo la scansione temporale stabilita ai superiori punti a) e b). Salva eventuale e diversa pattuizione fra i ricorrenti medesimi. I genitori sin d'ora prevedono che trascorreranno le festività religiose con il figlio secondo il seguente calendario:
- di anno in anno: il figlio starà con il padre la Vigilia di Natale (senza pernotto) e con la madre il pranzo e la cena di Natale, la Vigilia di Befana ed il giorno dell'Epifania (pernotti inclusi);
- poi: il giorno del 31 Dicembre (compreso pranzo, cena e pernotto e il genitore lo riporterà a casa dell'altro genitore il giorno del primo dell'anno dopo colazione alle ore 10:00) ed il giorno del 1 Gennaio (pranzo, cena e pernotto) il figlio starà alternativamente con un genitore e il giorno successivo con l'altro in base ai turni lavorativi della madre seguendo i tempi (pranzo, cena, pernotto e colazione) sopra indicata;
il giorno di Pasqua (compreso pranzo, cena e pernotto e il genitore lo riporterà a casa dell'altro genitore il Lunedì dell'Angelo dopo colazione alle ore 10:00) ed il Lunedì
2 dell'Angelo (pranzo, cena e pernotto) il figlio starà alternativamente con un genitore e il giorno successivo con l'altro in base ai turni lavorativi della madre e secondo i tempi (pranzo, cena, pernotto e colazione) sopra indicati. Salva eventuale e diversa pattuizione fra i ricorrenti medesimi. I ricorrenti vista la tenera età del figlio stabiliscono che fintanto che il bambino non avrà raggiunto l'età di 6 anni, il padre potrà tenere con sé il figlio, durante il periodo estivo, per 3 giorni consecutivi (incluso il pernottamento) e se il padre dovesse decidere di andare in località di vacanza ha l'obbligo di comunicare alla madre il luogo in cui si recherà e se la località di vacanza lo consente il padre concederà il diritto di visita alla madre previa comunicazione. La madre, invece, potrà tenere con sé il figlio, durante il periodo estivo, per 7 giorni consecutivi (incluso il pernottamento) e se la madre dovesse decidere di andare in località di vacanza ha l'obbligo di comunicare al padre il luogo in cui si recherà e se la località di vacanza lo consente la madre concederà il diritto di visita al padre previa comunicazione;
5) i ricorrenti si faranno carico delle spese di natura ordinaria e straordinaria del cane e del gatto (adottati dai ricorrenti durante la convivenza) nella misura del 50% ciascuno;
6) i ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico verrà percepito e trattenuto dal OR Parte_1
e dalla ORa nella misura del 50% ciascuno;
[...] Parte_2
7) la casa familiare posta in LL (LU) Via San Leonardo Da Porto Maurizio n. 3 di proprietà della ORa è assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi in essa presenti Parte_2 che rimarranno di proprietà esclusiva di quest'ultima avendo il OR già Parte_1 provveduto a prelevare i beni mobili di sua spettanza;
8) I ORi e si impegnano e si obbligano ad Parte_1 Parte_2 estinguere il conto corrente n. 1341 in essere presso iliale di LL (LU) cointestato CP_1 ai medesimi entro 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto al fine di consentire alla ORa di trasferire il pagamento delle utenze ivi domiciliate presso altro Parte_2 istituto bancario. Fintanto che la ORa non avrà concluso la procedura di Parte_2 trasferimento delle utenze dal conto corrente cointestato ad entrambi i ricorrenti ad altro, eventuali scoperti di conto saranno a suo totale carico. Le spese necessarie per la chiusura del suddetto conto corrente n. 1341 saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno mentre l'eventuale saldo attivo verrà interamente corrisposto alla ORa;
Parte_2
9) le spese legali inerenti il presente procedimento saranno a totale ed esclusivo carico del OR;
Parte_1
10) i ricorrenti dichiarano di aver tra loro definito tutti i rapporti ivi inclusi quelli di natura economico-patrimoniale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , Per_1 nato fuori dal matrimonio (il 3/12/2020) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. Si dà atto che, per espresso accordo tra le parti, le spese di lite sono interamente a carico del sig.
. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) PONE le spese di lite interamente a carico del sig. Parte_1
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/5/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA SANTINELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Bagni di Lucca (LU), frazione Fornoli, via Papa Giovanni XXIII n. 66, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori con collocazione e Persona_1 residenza anagrafica presso la madre. Ex art. 337 ter Codice Civile la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé; 2) il OR , a partire dal mese di Aprile 2025, corrisponderà alla ricorrente Parte_1
1 – a titolo di contributo nelle spese di mantenimento, di educazione e di istruzione del figlio minore
– la somma mensile di € 300,00 (Euro: trecento/00). Tale somma dovrà essere Persona_1 corrisposta entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e sarà automaticamente rivalutata (senza bisogno di richiesta scritta) di anno in anno secondo gli indici Istat e sarà versata direttamente sul conto corrente intestato alla ORa la quale provvederà a comunicare le Parte_2 relative coordinate bancarie;
3) i ricorrenti si faranno carico delle spese di natura straordinaria necessarie a far fronte alle esigenze del figlio , come da vigente protocollo d'intesa del Tribunale di Persona_1
Lucca, nel modo che segue: saranno a carico del OR e della ORa Parte_1
nella misura del 50% ciascuno;
tutte le spese straordinarie, ad eccezione di Parte_2 quelle da effettuare in via di urgenza, dovranno essere previamente concordate e documentate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento e a rimborsarle all'altro genitore entro e non oltre il mese successivo a quello di presentazione. I ricorrenti di comune accordo si faranno carico delle spese per la mensa scolastica nella misura del 50% ciascuno;
4) quanto al calendario di frequentazione del figlio, i genitori seguiranno il seguente calendario: a. nella settimana in cui la madre lavora la domenica (una domenica ogni 15 giorni), il OR
starà e vedrà il figlio nei giorni di Lunedì compreso il pernottamento e ne Parte_1 curerà il rientro a scuola del Martedì; inoltre il venerdì sabato e domenica pernotti inclusi e ne curerà il rientro a casa della madre la domenica sera alle ore 22:00; qualora, la ORa
la Domenica sera dovesse svolgere il turno lavorativo domenicale serale il Parte_2 figlio pernotterà presso il padre e quest'ultimo ne curerà il rientro a scuola del Lunedì; la ORa
in quella settimana vedrà e terrà il figlio il Martedì, Mercoledì e Giovedì Parte_2 pernotto incluso e ne curerà il rientro a scuola del Venerdì; b. nel fine settimana in cui la madre non lavora la domenica (una domenica ogni 15 giorni), il OR
starà e vedrà il figlio il Martedì, Mercoledì e Giovedì compreso il Parte_1 pernottamento e ne curerà il rientro a scuola del Venerdì; la ORa in quella Parte_2 settimana vedrà e terrà il figlio il Lunedì pernotto incluso e ne curerà il rientro a scuola del Martedì; il Venerdì, Sabato e Domenica pernotti inclusi e ne curerà il rientro a scuola del Lunedì. Essendo il calendario sopra indicato basato sulla turnazione attuale della madre che prevede un impegno lavorativo nel giorno di domenica a settimane alterne, qualora tale turnazione dovesse modificarsi i ricorrenti seguiranno comunque il criterio dell'alternanza settimanale secondo la scansione temporale stabilita ai superiori punti a) e b). Salva eventuale e diversa pattuizione fra i ricorrenti medesimi. I genitori sin d'ora prevedono che trascorreranno le festività religiose con il figlio secondo il seguente calendario:
- di anno in anno: il figlio starà con il padre la Vigilia di Natale (senza pernotto) e con la madre il pranzo e la cena di Natale, la Vigilia di Befana ed il giorno dell'Epifania (pernotti inclusi);
- poi: il giorno del 31 Dicembre (compreso pranzo, cena e pernotto e il genitore lo riporterà a casa dell'altro genitore il giorno del primo dell'anno dopo colazione alle ore 10:00) ed il giorno del 1 Gennaio (pranzo, cena e pernotto) il figlio starà alternativamente con un genitore e il giorno successivo con l'altro in base ai turni lavorativi della madre seguendo i tempi (pranzo, cena, pernotto e colazione) sopra indicata;
il giorno di Pasqua (compreso pranzo, cena e pernotto e il genitore lo riporterà a casa dell'altro genitore il Lunedì dell'Angelo dopo colazione alle ore 10:00) ed il Lunedì
2 dell'Angelo (pranzo, cena e pernotto) il figlio starà alternativamente con un genitore e il giorno successivo con l'altro in base ai turni lavorativi della madre e secondo i tempi (pranzo, cena, pernotto e colazione) sopra indicati. Salva eventuale e diversa pattuizione fra i ricorrenti medesimi. I ricorrenti vista la tenera età del figlio stabiliscono che fintanto che il bambino non avrà raggiunto l'età di 6 anni, il padre potrà tenere con sé il figlio, durante il periodo estivo, per 3 giorni consecutivi (incluso il pernottamento) e se il padre dovesse decidere di andare in località di vacanza ha l'obbligo di comunicare alla madre il luogo in cui si recherà e se la località di vacanza lo consente il padre concederà il diritto di visita alla madre previa comunicazione. La madre, invece, potrà tenere con sé il figlio, durante il periodo estivo, per 7 giorni consecutivi (incluso il pernottamento) e se la madre dovesse decidere di andare in località di vacanza ha l'obbligo di comunicare al padre il luogo in cui si recherà e se la località di vacanza lo consente la madre concederà il diritto di visita al padre previa comunicazione;
5) i ricorrenti si faranno carico delle spese di natura ordinaria e straordinaria del cane e del gatto (adottati dai ricorrenti durante la convivenza) nella misura del 50% ciascuno;
6) i ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico verrà percepito e trattenuto dal OR Parte_1
e dalla ORa nella misura del 50% ciascuno;
[...] Parte_2
7) la casa familiare posta in LL (LU) Via San Leonardo Da Porto Maurizio n. 3 di proprietà della ORa è assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi in essa presenti Parte_2 che rimarranno di proprietà esclusiva di quest'ultima avendo il OR già Parte_1 provveduto a prelevare i beni mobili di sua spettanza;
8) I ORi e si impegnano e si obbligano ad Parte_1 Parte_2 estinguere il conto corrente n. 1341 in essere presso iliale di LL (LU) cointestato CP_1 ai medesimi entro 2 (due) mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto al fine di consentire alla ORa di trasferire il pagamento delle utenze ivi domiciliate presso altro Parte_2 istituto bancario. Fintanto che la ORa non avrà concluso la procedura di Parte_2 trasferimento delle utenze dal conto corrente cointestato ad entrambi i ricorrenti ad altro, eventuali scoperti di conto saranno a suo totale carico. Le spese necessarie per la chiusura del suddetto conto corrente n. 1341 saranno a carico dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno mentre l'eventuale saldo attivo verrà interamente corrisposto alla ORa;
Parte_2
9) le spese legali inerenti il presente procedimento saranno a totale ed esclusivo carico del OR;
Parte_1
10) i ricorrenti dichiarano di aver tra loro definito tutti i rapporti ivi inclusi quelli di natura economico-patrimoniale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di , Per_1 nato fuori dal matrimonio (il 3/12/2020) - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. Si dà atto che, per espresso accordo tra le parti, le spese di lite sono interamente a carico del sig.
. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) PONE le spese di lite interamente a carico del sig. Parte_1
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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