TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5337/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 28/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono comparsi i difensori delle parti (per l'Avvocatura di Stato è presente l'avv. Annabella
Risi) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 16 N. R.G. 5337/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5337/2018 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Michela Uras, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato nella via Gramignano n. 14 - Cagliari, presso lo studio del difensore, che lo rappresenta giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Michela Uras, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato nella via Gramignano n. 14 - Cagliari, presso lo studio del difensore, che lo rappresenta giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
INTERVENUTO
contro pagina 2 di 16 (C.F.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato per legge nella via Dante n. 23 - Cagliari, presso gli uffici della stessa Avvocatura.
CONVENUTO
e contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. Simone Roggeri, elettivamente domiciliato nella via Efisio Marini n. 4 -
Cagliari, presso lo studio del difensore, che lo rappresenta giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2018 , in proprio e nella sua qualità Parte_1
di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , ha citato dinanzi al giudizio di CP_1
questo Tribunale il - oggi Controparte_4 [...]
- al fine di accertare la responsabilità del convenuto nel sinistro per cui è Controparte_5
causa e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro.
La parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha esposto i motivi sinteticamente indicati di seguito:
pagina 3 di 16 - in data 14.04.2016 , figlio minore della parte attrice, aveva partecipato alla CP_1
lezione di educazione motoria tenuta dal prof. presso l'istituto scolastico “Dante Persona_1
Alighieri” sito nel Comune di Selargius;
- nel corso di una partita di tamburello con i compagni di classe, lo studente era caduto a terra ed aveva colpito il pavimento con la spalla sinistra;
- la mattina stessa del fatto il minore era stato condotto presso il pronto soccorso dell'Ospedale
Marino di Cagliari, dove i sanitari avevano diagnosticato una “frattura scomposta medio - diafisaria
della clavicola sinistra”;
- il medico legale dott. , ad esito del periodo di cure del minore, aveva riconosciuto Persona_2
al paziente un'invalidità permanente pari al 4%, un periodo di ITR calcolato al 75% di 30 gg, al 50%
di 20 gg, al 25% di 15 gg.
Tanto premesso, la parte attrice aveva rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
I) accertare e dichiarare il , in Controparte_4
persona del suo in carica e legale rapp.te pro tempore, responsabile del sinistro per cui è CP_6
causa;
II) per l'effetto, condannare il in Controparte_4
persona del suo in carica e legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. CP_6
, in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
, della somma complessiva di euro 6.136,89 (seimila centotrentasei/89), a titolo di CP_1
risarcimento dei danni di cui alla superiore espositiva, subiti dal minore , o in quella, CP_1
maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli ulteriori danni da svalutazione
pagina 4 di 16 monetaria ed agli interessi legali maturati dal sorgere dell'obbligazione sino al saldo;
con vittoria di
spese e competenze professionali del giudizio”.
Con comparsa di costituzione del 15.10.2021 è intervenuto in giudizio , divenuto CP_1
maggiorenne in corso di causa, che ha dichiarato di fare proprie tutte le domande e le difese già
formulate nel suo interesse dalla parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.10.2018 si è costituito in giudizio il
, contestando le avverse pretese per i motivi esposti Controparte_5
sinteticamente di seguito:
- il minore nel corso della lezione di educazione motoria aveva colpito con forza la palla CP_1
con il tamburello, senza cadere a terra;
- lo stesso minore due settimane prima del sinistro per cui è causa aveva subito un incidente con la bicicletta che aveva interessato la spalla sinistra;
- in ogni caso, non sussiste responsabilità del convenuto, in quanto il fatto si era verificato nel corso di un ordinario svolgimento dell'attività di educazione motoria per cause imprevedibili ed inevitabili.
Tanto premesso, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_5
“il Tribunale adito voglia:
- respingere la domanda siccome infondata, anche, occorrendo, in applicazione dell'art. 1227
c.c.;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
attrice, previa chiamata in causa, condannare la società la società
[...]
, in persona del legale rappresentante in carica, con sede a Controparte_7
pagina 5 di 16 Milano, in via della Chiusa, n° 2, al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c.,
delle somme che risultassero dovute all'attore, ovvero, in via ulteriormente gradata, a rilevare
comunque e mantenere indenne l'Amministrazione convenuta, in virtù del rapporto assicurativo
intercorrente, da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare dal presente giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Questo Tribunale, con ordinanza depositata in data 15.05.2019, ha autorizzato la convenuta alla chiamata in causa del terzo.
A seguito di chiamata in causa, si è costituita in giudizio la con comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta depositata in data 15.05.2019, che ha contestato le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- il minore si era procurato le lesioni a causa di circostanze del tutto imprevedibili e non imputabili a condotte colpose in capo all'insegnante e all'istituto scolastico;
- non vi era il nesso di causalità tra il danno fisico e il denunciato sinistro, in quanto la lesione per cui è causa doveva essere ricondotta ad un incidente avuto dal minore in bicicletta due settimane prima del fatto;
- la quantificazione del danno era eccessiva rispetto alla lesione patita dal minore.
Tanto premesso, la compagnia assicuratrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in
accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore espositiva, previo ogni opportuno
accertamento e declaratoria:
1. in via principale: rigettare tutte le domande di parte attrice stante la loro totale infondatezza
in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
pagina 6 di 16
2. in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
delle domande sopra formulate, accertare e dichiarare l'eventuale esatta quantificazione dell'importo
dovuto dalla in manleva al netto degli importi eventualmente percepiti dalla parte Controparte_7
attrice ed in forza delle condizioni generali di assicurazione;
con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e
fiscali”.
Questo Tribunale, ad esito dell'istruttoria, con ordinanza emessa in data 04.12.2023, ha ritenuto opportuno invitare le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni:
pagamento da parte della compagnia di assicurazioni alla parte attrice del complessivo importo di euro
8.000,00 (di cui euro 6.000,00 a titolo di risarcimento danni ed euro 2.000,00 per rimborso spese di lite).
Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo per la mancata adesione della compagnia assicuratrice alla proposta.
La causa, istruita tramite prove documentali, testimoniali ed espletamento di CTU medico-
legale, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI
La domanda della parte attrice è fondata.
Preliminarmente deve essere qualificata la domanda proposta dagli attori come responsabilità per inadempimento del contratto ai sensi dell'art. 1218 c.c., che così dispone: “il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
pagina 7 di 16 l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si
è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 3695 del 25.02.2016, Rv. 638980).
A tal proposito, la Corte Suprema insegna che “la natura contrattuale
della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che
sul primo grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di
sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile,
mentre spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla
prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della
dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto” (Cass. Civ. Sent. n.
2114/2024).
Nel caso di specie questo Tribunale ritiene che la parte attrice abbia adempiuto al suddetto onere probatorio.
pagina 8 di 16 Infatti, il testimone - insegnante di educazione motoria - ha asserito che durante Testimone_1
la sua lezione, aveva colpito la palla con un tamburello e aveva lamentato CP_1
nell'immediatezza un forte dolore, tanto che veniva soccorso con l'applicazione del ghiaccio, mentre nega che il minore sia caduto (verbale udienza del 07.05.2021).
In merito alla valutazione delle dichiarazioni del , con ordinanza in data 30.10.2020 Tes_1
questo Tribunale ha già rigettato l'eccezione di incapacità del teste perché non si tratta di un soggetto che avrebbe potuto essere convenuto nel presente giudizio (art. 246 c.p.c.).
Peraltro, ciò non esime il Tribunale dalla valutazione sulla sua attendibilità, che - avuto riguardo alla posizione soggettiva del docente tenuto alla vigilanza sul minore - deve essere particolarmente rigorosa in relazione alla coerenza, alla completezza e al contenuto delle sue dichiarazioni,
confrontandole con altri elementi probatori.
Nel caso specifico, le dichiarazioni rese dal teste devono essere ritenute scarsamente Tes_1
credibili, poiché non pare verosimile la circostanza che il minore si fosse potuto fratturare la clavicola -
lesione accertata dai sanitari del pronto soccorso - soltanto colpendo la palla con il tamburello (come riferito dal teste ). Tes_1
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni del medesimo teste non hanno avuto alcun riscontro nelle altre emergenze istruttorie.
Al contrario, la dinamica sostenuta dall'attore ha trovato riscontro nella CTU, nella quale è
attestato che la lesione è coerente col meccanismo traumatico riferito dalla parte attrice, ritenendo pertanto sussistente il rapporto di causalità tra la lesione e l'attività sportiva svolta dallo studente
(relazione CTU pag. 10).
.
pagina 9 di 16 Le risultanze della CTU medico-legale sono particolarmente attendibili, in quanto svolte da un professionista esperto del settore, ad esito di approfondite indagini, in contraddittorio con i consulenti di parte, sulle cui osservazioni ha preso precisa posizione.
I convenuti hanno inoltre contestato la dinamica del sinistro, sostenendo che la lesione alla spalla fosse stata conseguenza di un incidente in bicicletta patito dal ragazzo due settimane precedenti al fatto per cui è causa.
Tale asserzione non solo è rimasta allo stato di mera allegazione, ma è contraddetta dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria.
Infatti, la testimone ha dichiarato che il ragazzo la mattina del sinistro occorso Testimone_2
a scuola, si era recato a lezione in bicicletta con lo zaino pieno di libri sulle spalle, come era solito fare
(udienza 07.05.2021).
Appare evidente che tale circostanza fosse del tutto incompatibile con una preesistente frattura scomposta alla clavicola, riportata dal ragazzo a seguito di una precedente caduta in bicicletta, in quanto essa gli non avrebbe certamente consentito di caricare un peso sulle spalle e recarsi in bicicletta a scuola.
Inoltre, l'assunto della difesa delle parti convenute è contraddetto dal referto del Pronto Soccorso
dell'Ospedale Marino di Cagliari rilasciato in data 14.04.2016, dunque la stessa mattina dell'infortunio, nel quale era stata diagnosticata una “frattura scomposta medio - diafisaria della
clavicola sinistra”.
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali, questo Tribunale ritiene che sia provato il rapporto di causalità tra la lesione del e l'incidente occorso nell'attività sportiva svolta CP_1
nell'orario scolastico, con la conseguente responsabilità dell'Istituto scolastico per il sinistro per il pagina 10 di 16 disposto dell'art. 2048 c.c.
******
Deve ora procedersi alla quantificazione della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali spettanti alla parte attrice.
A tal proposito, il CTU ha riportato le seguenti conclusioni: “a causa delle lesioni riportate il
14.04.2016, il giovane infortunato ha sofferto per una parziale incapacità nel Parte_2
dedicarsi alle usuali attività della sua vita quotidiana ( = ITP o Inabilità Temporanea Parziale o
danno biologico di natura temporanea parziale ) della durata complessiva di sessanta giorni così
ripartiti secondo il grado di decrescente disabilità: quindici giorni di ITP al 75% , trenta giorni di ITP
al 50% e quindici giorni finali di ITP al 25% ; le cure praticate dopo tale termine non hanno
modificato il quadro clinico che era ormai stabilizzato nei postumi permanenti (i quali vengono
indennizzarti separatamente). Il grado di sofferenza psico-fisica è stato modesto (di grado 1 in una
scala da 1 a 5 ); 3) I postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità
psicofisica globale;
Risposta: la lesione descritta sopra è pervenuta a stabilizzazione clinica dando
luogo ai seguenti postumi: lieve dolenzia locale in esiti di frattura scomposta medio-diafisaria della
clavicola sinistra guarita con accorciamento. Questi reliquati derivano con nesso causale diretto dalla
lesione riportata nell'infortunio in oggetto, sono permanenti e si rendono responsabili per il peritando
di un danno biologico valutabile nella misura del 3% (tre per cento) (relazione CTU pagg. 10-11).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, la quale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere pagina 11 di 16 conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova,
ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale , “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez. 3 –
Ordinanza n. 23469 del 28.09.2018 Rv. 650858).
Ai fini della determinazione equitativa dell'entità del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano normalmente utilizzate per la quantificazione.
Deve in proposito richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona,
dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la
S.C. e riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di paramento di conformità
della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 c.c.
pagina 12 di 16 (Cass. n. 12470 del 2017, n. 20895 del 2015).
All'esito della CTU gli importi devono essere calcolati come nella tabella riportata di seguito:
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.342,07
Invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15
Totale danno biologico temporaneo € 1.657,20
Danno morale (33,33%) € 1.666,26
TOTALE GENERALE: € 6.665,53
pagina 13 di 16 Inoltre, deve ritenersi che con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quando come nel caso di specie la liquidazione può essere effettuata, sia pure in via equitativa, anche con riferimento al danno subito all'epoca dell'illecito, ed al valore perduto dal creditore alla stessa data, da un lato è dovuto a quest'ultimo un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta, e, dall'altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima,
sempre secondo quanto previsto dall'art. 2056 c.c. (Cass. Sez. U., 17.2.1995, n. 1712).
Quanto alla rivalutazione, può farsi in genere riferimento alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che costituiscono in giurisprudenza gli indici più
utilizzati per la determinazione della perdita della capacità di acquisto della moneta nazionale.
Tanto premesso, l'importo totale dei danni non patrimoniali patiti dal minore è pertanto pari a complessivi euro 6.655,00 + interessi legali e rivalutazione monetaria = euro 6.817,00.
Deve inoltre essere accolta la domanda di di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
consistente nelle spese sostenute per le cure del figlio . CP_1
In proposito, il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute, esponendo che “la
congruità delle spese mediche documentate e la necessità di eventuali spese mediche future. Risposta:
le spese documentate in atti assommano a € 417,59 e sono così ripartite: € 50,00 per presidio
ortopedico, € 65,59 per tickets per prestazioni specialistiche e radiologiche, € 302,00 per consulenze
ortopediche. Tutte le spese sono compatibili con la diagnosi, con la cura e la riabilitazione delle
lesioni patite il 14.04.2016 e sono congrue” (relazione CTU pagg. 10-11).
Tanto premesso, l'importo totale delle spese sostenute da è pertanto pari a Parte_1
complessivi euro 417,59 + interessi legali e rivalutazione monetaria = euro 427,00.
pagina 14 di 16 Le spese del giudizio sostenute dalla parte attrice - calcolate secondo il valore medio per le quattro fasi - e quelle per la CTU separatamente liquidate devono essere poste a carico dei convenuti secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1. accertata la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni a seguito del sinistro per cui è causa, condanna il al Controparte_5
pagamento in favore di della somma complessiva di euro 6.817,00 per le CP_1
causali in premessa;
1. accertata la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni a seguito del sinistro per cui è causa, condanna il al Controparte_5
pagamento in favore di della somma complessiva di euro 427,00 per le causali Parte_1
in premessa;
2. condanna il al rimborso delle Controparte_5
spese processuali sostenute da e , che si liquidano in Parte_1 CP_1
complessivi euro 5.077,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. condanna tenere indenne il Controparte_3 Controparte_5
da ogni obbligazione risarcitoria nonché dal rimborso delle spese di giudizio nei
[...]
confronti di e;
Parte_1 CP_1
pagina 15 di 16 4. condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dal Controparte_3
per la chiamata del terzo, che si liquidano in Controparte_5
complessivi euro 3.397,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
5. pone definitivamente a carico di e spese per la CTU separatamente Controparte_3
liquidate.
Cagliari, 28/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 28/05/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono comparsi i difensori delle parti (per l'Avvocatura di Stato è presente l'avv. Annabella
Risi) che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 16 N. R.G. 5337/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5337/2018 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Michela Uras, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato nella via Gramignano n. 14 - Cagliari, presso lo studio del difensore, che lo rappresenta giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
ATTORE
e
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Michela Uras, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato nella via Gramignano n. 14 - Cagliari, presso lo studio del difensore, che lo rappresenta giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
INTERVENUTO
contro pagina 2 di 16 (C.F.: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato per legge nella via Dante n. 23 - Cagliari, presso gli uffici della stessa Avvocatura.
CONVENUTO
e contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. Simone Roggeri, elettivamente domiciliato nella via Efisio Marini n. 4 -
Cagliari, presso lo studio del difensore, che lo rappresenta giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.06.2018 , in proprio e nella sua qualità Parte_1
di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , ha citato dinanzi al giudizio di CP_1
questo Tribunale il - oggi Controparte_4 [...]
- al fine di accertare la responsabilità del convenuto nel sinistro per cui è Controparte_5
causa e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro.
La parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha esposto i motivi sinteticamente indicati di seguito:
pagina 3 di 16 - in data 14.04.2016 , figlio minore della parte attrice, aveva partecipato alla CP_1
lezione di educazione motoria tenuta dal prof. presso l'istituto scolastico “Dante Persona_1
Alighieri” sito nel Comune di Selargius;
- nel corso di una partita di tamburello con i compagni di classe, lo studente era caduto a terra ed aveva colpito il pavimento con la spalla sinistra;
- la mattina stessa del fatto il minore era stato condotto presso il pronto soccorso dell'Ospedale
Marino di Cagliari, dove i sanitari avevano diagnosticato una “frattura scomposta medio - diafisaria
della clavicola sinistra”;
- il medico legale dott. , ad esito del periodo di cure del minore, aveva riconosciuto Persona_2
al paziente un'invalidità permanente pari al 4%, un periodo di ITR calcolato al 75% di 30 gg, al 50%
di 20 gg, al 25% di 15 gg.
Tanto premesso, la parte attrice aveva rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
I) accertare e dichiarare il , in Controparte_4
persona del suo in carica e legale rapp.te pro tempore, responsabile del sinistro per cui è CP_6
causa;
II) per l'effetto, condannare il in Controparte_4
persona del suo in carica e legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. CP_6
, in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
, della somma complessiva di euro 6.136,89 (seimila centotrentasei/89), a titolo di CP_1
risarcimento dei danni di cui alla superiore espositiva, subiti dal minore , o in quella, CP_1
maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli ulteriori danni da svalutazione
pagina 4 di 16 monetaria ed agli interessi legali maturati dal sorgere dell'obbligazione sino al saldo;
con vittoria di
spese e competenze professionali del giudizio”.
Con comparsa di costituzione del 15.10.2021 è intervenuto in giudizio , divenuto CP_1
maggiorenne in corso di causa, che ha dichiarato di fare proprie tutte le domande e le difese già
formulate nel suo interesse dalla parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.10.2018 si è costituito in giudizio il
, contestando le avverse pretese per i motivi esposti Controparte_5
sinteticamente di seguito:
- il minore nel corso della lezione di educazione motoria aveva colpito con forza la palla CP_1
con il tamburello, senza cadere a terra;
- lo stesso minore due settimane prima del sinistro per cui è causa aveva subito un incidente con la bicicletta che aveva interessato la spalla sinistra;
- in ogni caso, non sussiste responsabilità del convenuto, in quanto il fatto si era verificato nel corso di un ordinario svolgimento dell'attività di educazione motoria per cause imprevedibili ed inevitabili.
Tanto premesso, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_5
“il Tribunale adito voglia:
- respingere la domanda siccome infondata, anche, occorrendo, in applicazione dell'art. 1227
c.c.;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
attrice, previa chiamata in causa, condannare la società la società
[...]
, in persona del legale rappresentante in carica, con sede a Controparte_7
pagina 5 di 16 Milano, in via della Chiusa, n° 2, al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c.,
delle somme che risultassero dovute all'attore, ovvero, in via ulteriormente gradata, a rilevare
comunque e mantenere indenne l'Amministrazione convenuta, in virtù del rapporto assicurativo
intercorrente, da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare dal presente giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Questo Tribunale, con ordinanza depositata in data 15.05.2019, ha autorizzato la convenuta alla chiamata in causa del terzo.
A seguito di chiamata in causa, si è costituita in giudizio la con comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta depositata in data 15.05.2019, che ha contestato le avverse pretese per i motivi esposti sinteticamente di seguito:
- il minore si era procurato le lesioni a causa di circostanze del tutto imprevedibili e non imputabili a condotte colpose in capo all'insegnante e all'istituto scolastico;
- non vi era il nesso di causalità tra il danno fisico e il denunciato sinistro, in quanto la lesione per cui è causa doveva essere ricondotta ad un incidente avuto dal minore in bicicletta due settimane prima del fatto;
- la quantificazione del danno era eccessiva rispetto alla lesione patita dal minore.
Tanto premesso, la compagnia assicuratrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in
accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nella superiore espositiva, previo ogni opportuno
accertamento e declaratoria:
1. in via principale: rigettare tutte le domande di parte attrice stante la loro totale infondatezza
in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
pagina 6 di 16
2. in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento
delle domande sopra formulate, accertare e dichiarare l'eventuale esatta quantificazione dell'importo
dovuto dalla in manleva al netto degli importi eventualmente percepiti dalla parte Controparte_7
attrice ed in forza delle condizioni generali di assicurazione;
con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e
fiscali”.
Questo Tribunale, ad esito dell'istruttoria, con ordinanza emessa in data 04.12.2023, ha ritenuto opportuno invitare le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni:
pagamento da parte della compagnia di assicurazioni alla parte attrice del complessivo importo di euro
8.000,00 (di cui euro 6.000,00 a titolo di risarcimento danni ed euro 2.000,00 per rimborso spese di lite).
Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo per la mancata adesione della compagnia assicuratrice alla proposta.
La causa, istruita tramite prove documentali, testimoniali ed espletamento di CTU medico-
legale, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
MOTIVI
La domanda della parte attrice è fondata.
Preliminarmente deve essere qualificata la domanda proposta dagli attori come responsabilità per inadempimento del contratto ai sensi dell'art. 1218 c.c., che così dispone: “il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
pagina 7 di 16 l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile”.
In proposito, deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si
è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 3695 del 25.02.2016, Rv. 638980).
A tal proposito, la Corte Suprema insegna che “la natura contrattuale
della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che
sul primo grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di
sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile,
mentre spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla
prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della
dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto” (Cass. Civ. Sent. n.
2114/2024).
Nel caso di specie questo Tribunale ritiene che la parte attrice abbia adempiuto al suddetto onere probatorio.
pagina 8 di 16 Infatti, il testimone - insegnante di educazione motoria - ha asserito che durante Testimone_1
la sua lezione, aveva colpito la palla con un tamburello e aveva lamentato CP_1
nell'immediatezza un forte dolore, tanto che veniva soccorso con l'applicazione del ghiaccio, mentre nega che il minore sia caduto (verbale udienza del 07.05.2021).
In merito alla valutazione delle dichiarazioni del , con ordinanza in data 30.10.2020 Tes_1
questo Tribunale ha già rigettato l'eccezione di incapacità del teste perché non si tratta di un soggetto che avrebbe potuto essere convenuto nel presente giudizio (art. 246 c.p.c.).
Peraltro, ciò non esime il Tribunale dalla valutazione sulla sua attendibilità, che - avuto riguardo alla posizione soggettiva del docente tenuto alla vigilanza sul minore - deve essere particolarmente rigorosa in relazione alla coerenza, alla completezza e al contenuto delle sue dichiarazioni,
confrontandole con altri elementi probatori.
Nel caso specifico, le dichiarazioni rese dal teste devono essere ritenute scarsamente Tes_1
credibili, poiché non pare verosimile la circostanza che il minore si fosse potuto fratturare la clavicola -
lesione accertata dai sanitari del pronto soccorso - soltanto colpendo la palla con il tamburello (come riferito dal teste ). Tes_1
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni del medesimo teste non hanno avuto alcun riscontro nelle altre emergenze istruttorie.
Al contrario, la dinamica sostenuta dall'attore ha trovato riscontro nella CTU, nella quale è
attestato che la lesione è coerente col meccanismo traumatico riferito dalla parte attrice, ritenendo pertanto sussistente il rapporto di causalità tra la lesione e l'attività sportiva svolta dallo studente
(relazione CTU pag. 10).
.
pagina 9 di 16 Le risultanze della CTU medico-legale sono particolarmente attendibili, in quanto svolte da un professionista esperto del settore, ad esito di approfondite indagini, in contraddittorio con i consulenti di parte, sulle cui osservazioni ha preso precisa posizione.
I convenuti hanno inoltre contestato la dinamica del sinistro, sostenendo che la lesione alla spalla fosse stata conseguenza di un incidente in bicicletta patito dal ragazzo due settimane precedenti al fatto per cui è causa.
Tale asserzione non solo è rimasta allo stato di mera allegazione, ma è contraddetta dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria.
Infatti, la testimone ha dichiarato che il ragazzo la mattina del sinistro occorso Testimone_2
a scuola, si era recato a lezione in bicicletta con lo zaino pieno di libri sulle spalle, come era solito fare
(udienza 07.05.2021).
Appare evidente che tale circostanza fosse del tutto incompatibile con una preesistente frattura scomposta alla clavicola, riportata dal ragazzo a seguito di una precedente caduta in bicicletta, in quanto essa gli non avrebbe certamente consentito di caricare un peso sulle spalle e recarsi in bicicletta a scuola.
Inoltre, l'assunto della difesa delle parti convenute è contraddetto dal referto del Pronto Soccorso
dell'Ospedale Marino di Cagliari rilasciato in data 14.04.2016, dunque la stessa mattina dell'infortunio, nel quale era stata diagnosticata una “frattura scomposta medio - diafisaria della
clavicola sinistra”.
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali, questo Tribunale ritiene che sia provato il rapporto di causalità tra la lesione del e l'incidente occorso nell'attività sportiva svolta CP_1
nell'orario scolastico, con la conseguente responsabilità dell'Istituto scolastico per il sinistro per il pagina 10 di 16 disposto dell'art. 2048 c.c.
******
Deve ora procedersi alla quantificazione della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali spettanti alla parte attrice.
A tal proposito, il CTU ha riportato le seguenti conclusioni: “a causa delle lesioni riportate il
14.04.2016, il giovane infortunato ha sofferto per una parziale incapacità nel Parte_2
dedicarsi alle usuali attività della sua vita quotidiana ( = ITP o Inabilità Temporanea Parziale o
danno biologico di natura temporanea parziale ) della durata complessiva di sessanta giorni così
ripartiti secondo il grado di decrescente disabilità: quindici giorni di ITP al 75% , trenta giorni di ITP
al 50% e quindici giorni finali di ITP al 25% ; le cure praticate dopo tale termine non hanno
modificato il quadro clinico che era ormai stabilizzato nei postumi permanenti (i quali vengono
indennizzarti separatamente). Il grado di sofferenza psico-fisica è stato modesto (di grado 1 in una
scala da 1 a 5 ); 3) I postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità
psicofisica globale;
Risposta: la lesione descritta sopra è pervenuta a stabilizzazione clinica dando
luogo ai seguenti postumi: lieve dolenzia locale in esiti di frattura scomposta medio-diafisaria della
clavicola sinistra guarita con accorciamento. Questi reliquati derivano con nesso causale diretto dalla
lesione riportata nell'infortunio in oggetto, sono permanenti e si rendono responsabili per il peritando
di un danno biologico valutabile nella misura del 3% (tre per cento) (relazione CTU pagg. 10-11).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, la quale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere pagina 11 di 16 conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova,
ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale , “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Sez. 3 –
Ordinanza n. 23469 del 28.09.2018 Rv. 650858).
Ai fini della determinazione equitativa dell'entità del danno non patrimoniale deve farsi ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano normalmente utilizzate per la quantificazione.
Deve in proposito richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona,
dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la
S.C. e riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di paramento di conformità
della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 c.c.
pagina 12 di 16 (Cass. n. 12470 del 2017, n. 20895 del 2015).
All'esito della CTU gli importi devono essere calcolati come nella tabella riportata di seguito:
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.342,07
Invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15
Totale danno biologico temporaneo € 1.657,20
Danno morale (33,33%) € 1.666,26
TOTALE GENERALE: € 6.665,53
pagina 13 di 16 Inoltre, deve ritenersi che con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quando come nel caso di specie la liquidazione può essere effettuata, sia pure in via equitativa, anche con riferimento al danno subito all'epoca dell'illecito, ed al valore perduto dal creditore alla stessa data, da un lato è dovuto a quest'ultimo un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta, e, dall'altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima,
sempre secondo quanto previsto dall'art. 2056 c.c. (Cass. Sez. U., 17.2.1995, n. 1712).
Quanto alla rivalutazione, può farsi in genere riferimento alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che costituiscono in giurisprudenza gli indici più
utilizzati per la determinazione della perdita della capacità di acquisto della moneta nazionale.
Tanto premesso, l'importo totale dei danni non patrimoniali patiti dal minore è pertanto pari a complessivi euro 6.655,00 + interessi legali e rivalutazione monetaria = euro 6.817,00.
Deve inoltre essere accolta la domanda di di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
consistente nelle spese sostenute per le cure del figlio . CP_1
In proposito, il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute, esponendo che “la
congruità delle spese mediche documentate e la necessità di eventuali spese mediche future. Risposta:
le spese documentate in atti assommano a € 417,59 e sono così ripartite: € 50,00 per presidio
ortopedico, € 65,59 per tickets per prestazioni specialistiche e radiologiche, € 302,00 per consulenze
ortopediche. Tutte le spese sono compatibili con la diagnosi, con la cura e la riabilitazione delle
lesioni patite il 14.04.2016 e sono congrue” (relazione CTU pagg. 10-11).
Tanto premesso, l'importo totale delle spese sostenute da è pertanto pari a Parte_1
complessivi euro 417,59 + interessi legali e rivalutazione monetaria = euro 427,00.
pagina 14 di 16 Le spese del giudizio sostenute dalla parte attrice - calcolate secondo il valore medio per le quattro fasi - e quelle per la CTU separatamente liquidate devono essere poste a carico dei convenuti secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1. accertata la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni a seguito del sinistro per cui è causa, condanna il al Controparte_5
pagamento in favore di della somma complessiva di euro 6.817,00 per le CP_1
causali in premessa;
1. accertata la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni a seguito del sinistro per cui è causa, condanna il al Controparte_5
pagamento in favore di della somma complessiva di euro 427,00 per le causali Parte_1
in premessa;
2. condanna il al rimborso delle Controparte_5
spese processuali sostenute da e , che si liquidano in Parte_1 CP_1
complessivi euro 5.077,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. condanna tenere indenne il Controparte_3 Controparte_5
da ogni obbligazione risarcitoria nonché dal rimborso delle spese di giudizio nei
[...]
confronti di e;
Parte_1 CP_1
pagina 15 di 16 4. condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dal Controparte_3
per la chiamata del terzo, che si liquidano in Controparte_5
complessivi euro 3.397,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
5. pone definitivamente a carico di e spese per la CTU separatamente Controparte_3
liquidate.
Cagliari, 28/05/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 16 di 16