Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1987, n. 3683
CASS
Sentenza 13 aprile 1987

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Anche nel rito del lavoro le impugnazioni incidentali debbono rispettare i termini di decadenza stabiliti per la loro proposizione, ove esse abbiano natura di impugnazioni autonome, essendo l'impugnazione incidentale tardiva ammissibile, a norma dell'art. 334 cod. proc. civ., solo se diretta contro lo stesso capo di sentenza già impugnato dall'altra parte in via principale o contro un capo dipendente o connesso, per il quale l'interesse all'impugnazione sorga come effetto dell'impugnazione principale, senza che l'unità formale e sostanziale della sentenza, contenente una pluralità di capi, sia sufficiente a creare quel nesso che giustifica l'ammissione dell'impugnazione incidentale anche oltre il termine. (nella specie, il pretore, adito dal lavoratore per il riconoscimento di una qualifica superiore e delle relative differenze retributive, aveva disatteso tale domanda, attribuendo tuttavia all'attore una somma per l'avvenuta prestazione di lavoro straordinario. Contro tale statuizione di condanna aveva proposto appello principale il datore di lavoro, deducendo il vizio di ultrapetizione, mentre il lavoratore si era doluto, con appello incidentale, del rigetto della domanda concernente la superiore qualifica e le relative differenze retributive. La S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva fra l'altro ritenuto l'autonomia delle impugnazioni e l'inammissibilità dell'appello tardivo del lavoratore.) ( Conf 3898/85, mass n 441475).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1987, n. 3683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3683
    Data del deposito : 13 aprile 1987

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