Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del giorno 18.3.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 14060/2024 R.G., vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to Gianluca Palma con il Parte 1
quale elettivamente domicilia come in atti
(opponente)
E
CP_1, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
(opposto)
Oggetto opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.11.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2024 00030040 13 000, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 16.676,59 per contributi previdenziali da versare alla Gestione Commercianti afferenti il periodo dal 07/2021 al
12/2024.
Deduceva che l'avviso in questione scaturiva dall'iscrizione d'ufficio quale collaboratore dell'azienda (di cui la ricorrente era amministratrice) della Parte 2
15.11.1960, residente a [...], C.F. sig.ra Parte 3 (nata il C.F. 1 ), a seguito di accertamento d'ufficio dell'ente resistente del
26.10.2021 nel quale veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato della sig.ra
Parte 3 con la società Parte 2
04/10/2024, il Tribunale di Napoli Nord, accertava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra Parte 3 e la società Parte 2 nel periodo dal 01/08/2016 al 27/09/2018 e dal 09/07/2021 fino al provvedimento di disconoscimento, dichiarando illegittimo tale provvedimento come emesso dall' CP 1 nonché l'altro conseguente, di iscrizione della ricorrente come collaboratore di impresa della società ed ogni altro ad esso collegato e conseguente.Parte 2
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L'CP 1 si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo di aver sgravato il debito relativo alla collaboratrice Parte 3 ma che residuava un importo di 3.175,45, relativo alla posizione della titolare odierna ricorrente per debiti residui non ancora pagati.
All'udienza odierna sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
L'avviso di addebito opposto riguarda omessi contributi per il periodo dal 07/2021 al
12/2024 per la gestione commercianti.
L'opponente ha contestato il diritto dell'istituto alla pretesa contributiva, in quanto fondata Parte 3 con la società sul disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di e sulla conseguente iscrizione d'ufficio di costei quale Parte 2
collaboratore dell'azienda.
Orbene, considerato che con sentenza n. 4294/2024 del 04/10/2024, il Tribunale di Napoli
Nord, ha accertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra Parte 3 e la società nel periodo dal 01/08/2016 al 27/09/2018 e dal Parte 2
09/07/2021 fino al provvedimento di disconoscimento, dichiarando illegittimo tale provvedimento nonché l'altro conseguente, di iscrizione della ricorrente come collaboratore di impresa della società ed ogni altro ad esso collegato e Parte 2
conseguente, le poste creditorie richieste con l'avviso di addebito impugnato risultano non dovute.
Ed invero, con la memoria di costituzione, l'CP_1 da atto di aver proceduto alla sgravio degli oneri portati dall'avviso di addebito in questione, deducendo tuttavia che residuerebbe un debito di euro 3.175,45, relativo alla posizione della titolare odierna ricorrente e non già a quella della Parte_3 , senza tuttavia chiarire la natura di detto debito ed il periodo a cui si riferisce. Né tale debito risulta chiaramente dall'avviso di addebito impugnato, dal quale al contrario emerge che le somme sono richieste con riferimento alla quarta rata 2022, 2023-rata 1, 2, 3
e 4, 2024 rata 1 e 2, sempre relativamente all'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti della Parte 3 dichiarata illegittima.
Va dunque annullato l'avviso di addebito opposto.
Le altre spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2024 00030040 13 000;
b) condanna l' CP_1 al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, liquidandole in complessivi € 2.300, oltre contributo unificato, IVA,
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Aversa, 19.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ida Ponticelli