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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/06/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3267/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 [...]
, che con l'avv. Michele Zuddas lo rappresenta e difende per procura speciale Parte_2
agli atti del fascicolo informatico,
ricorrente
contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. prof. CP_1
Massimo Corrias, che con l'avv. Efisio Sanjust la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2020, ha agito in giudizio, Parte_1
davanti a questo Tribunale, nei confronti di esponendo: CP_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa, a partire dal 1998, inizialmente in favore dell'AF (Ente sardo acquedotti e fognature) e poi in favore di dopo che CP_1
questa era subentrata al primo in forza delle previsioni contenute nella legge regionale 12 luglio 2005, n. 10;
- di aver instaurato con i suddetti enti rapporti di lavoro a termine di natura formalmente autonoma ma sostanzialmente subordinata, fino al 2006;
- di aver sottoscritto in data 9 luglio 2007 un accordo presso la sede legale di CP_1
all'esito di un “incontro di conciliazione ai sensi dell'art. 411 3° comma cpc, al quale
[...]
parteciparono le rappresentanze sindacali della della FEMCA CISL e della CP_2
oltre al Direttore Generale della e al Sig. ”; CP_3 CP_1 Parte_1
- che nell'accordo “venne dato atto della proposta di assunzione formulata dalla CP_1 al Ricorrente quale addetto contabilità specialistica 4 livello di cui al CCNL GAS-ACQUA” e pagina 1 di 6 le parti avevano concordemente dichiarato “di non aver nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo o ragione in dipendenza dei pregressi e intercorsi rapporti contrattuali”;
- che in quella sede il sindacato non aveva svolto alcuna reale attività di assistenza in favore del lavoratore, che non sarebbe stato in alcun modo aiutato a comprendere l'effettiva portata dell'accordo e della rinuncia in esso contenuta;
- che in ogni caso si sarebbe trattato di una rinuncia ampia e generica, inidonea a produrre alcun effetto abdicativo dei diritti del lavoratore connessi ai precorsi rapporti di lavoro subordinato.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale la condanna della controparte al risarcimento del danno “subito in seguito al fittizio inserimento come libero professionista ed in particolare: mancati versamenti contributivi;
mancato riconoscimento degli scatti di anzianità; mancato avanzamento professionale;
le differenze retributive dirette e indirette su tutti gli istituti nonché del TFR;
interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo”.
Fissata la prima udienza per il 1° dicembre 2021, ha resistito in giudizio, CP_1
costituendosi con memoria depositata tempestivamente il 19 novembre 2021 e sollevando articolate difese, tra cui quella di decadenza dall'azione di impugnativa ex art. 2113 c.c.
2. L'art. 2113 c.c., al primo comma, definisce non valide le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.
Il quarto comma introduce una deroga alla regola generale e legittima le rinunzie e transazioni ove siano oggetto di “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410,
411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”.
Per essere considerate realmente tali, rinunce e transazioni devono avere un oggetto determinato o determinabile e non devono risolversi in mere clausole di stile.
In caso contrario, se formulate cioè in termini generici e senza la precisa indicazione dell'oggetto, esse costituiscono mere dichiarazioni di scienza o di opinione che non precludono al dichiarante la possibilità di agire, nei normali termini di prescrizione, per ottenere il riconoscimento giudiziale dei diritti che non siano stati soddisfatti (tra le tante, cfr.
Cass. civ., Sez. L, 11 gennaio 1999, n. 206)
pagina 2 di 6 Nel caso di specie, gli accordi consacrati nel verbale di “conciliazione” sottoscritto tra le parti il 9 luglio 2007 (doc. 1 allegato al ricorso) contengono, da un lato, la proposta rivolta da a di assumerlo a tempo indeterminato con qualifica di “addetto CP_1 Parte_1 contabilità specialistica” di 4° livello secondo il C.C.N.L. Gas-Acqua, dall'altro la rinuncia del prestatore di lavoro a far valere qualunque pretesa economica connessa ai precorsi e cessati rapporti di lavoro (dalle parti qualificati in termini di collaborazioni autonome), compresa l'azione di risarcimento del danno da mancato versamento della contribuzione previdenziale.
Non può certo sostenersi che nella specie l'oggetto della rinuncia sia generico, dovendosi per contro ritenere che il lavoratore abbia scientemente voluto rinunciare a qualsiasi azione dal contenuto economico collegata a precedenti rapporti di lavoro instaurati con CP_1
a fronte dell'offerta di un preciso contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[...]
a suo favore.
3. Tornando alla disciplina contenuta all'art. 2113 c.c., come riconosciuto anche recentemente dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. L, 15 aprile 2024, n. 10065, da cui si trae spunto per le osservazioni che seguono) il legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di protezione del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l'introduzione di un termine di decadenza per l'impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo.
Tale forma di protezione giuridica non è necessaria (art. 2113, ultimo comma, c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall'intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cd. protette.
Le disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. individuano quali sedi cd. protette, quella giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le commissioni di conciliazione presso la
EZ , ora (art. 410 e 411, Controparte_4 Controparte_5
commi 1 e 2, c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.).
L'accordo conciliativo tra le parti in causa richiama nell'intestazione espressamente gli
“art. 411 c.p.c. e 2113 c.c.”, ma è stato sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, alla presenza di una commissione di conciliazione formata da tre rappresentanti sindacali, presso i locali della società.
pagina 3 di 6 Tali modalità non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni richiamate.
Infatti, “nel sistema normativo sopra descritto, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e
l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere”; “le citate disposizioni del codice di procedura civile individuano infatti non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire, come emerge in modo inequivoco dal tenore letterale delle stesse. L'art. 410 prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire “presso la commissione di conciliazione” e l'art. 411, terzo comma, fa riferimento alla conciliazione “in sede sindacale”” (Cass. n. 10065/2024 cit.).
L'assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in che misura, così da consentire l'espressione di un consenso informato e consapevole.
“I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario Cass. n. 1975 del
2024, concernente una conciliazione ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c.)” (si esprime in questi termini sempre Cass. n. 10065/2024).
Ciò premesso, deve peraltro osservarsi che l'impugnativa dell'atto contenente rinunce e transazioni aventi per oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivanti da norme inderogabili
è soggetta al termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Poiché nella specie si discute di diritti derivanti da contratti di lavoro a termine, l'ultimo dei quali cessato, a seguito di ripetute proroghe, il 30 giugno 2007 (doc. 3 allegato al ricorso), il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la rinuncia entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, risalente a data successiva alla scadenza dell'ultimo contratto (9 luglio 2007).
pagina 4 di 6 Ciò non è avvenuto e ha tempestivamente sollevato eccezione di CP_1
decadenza, che deve essere quindi accolta.
4. Incidentalmente, si aggiunge che non ha offerto alcuna prova idonea Parte_1
della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con (e prima ancora CP_1
con AF) prima del 9 luglio 2007.
È noto che, di norma, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base alle modalità del suo svolgimento.
L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato – si afferma comunemente – è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale, mentre assumono normalmente natura sussidiaria e non decisiva altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, la qualificazione del rapporto offerta concordemente dalle parti sia nel momento genetico che, eventualmente, nei momenti successivi, la costituzione di una posizione assicurativa- previdenziale quale lavoratore subordinato.
Il ricorrente si è limitato ad allegare di aver percepito, durante i rapporti di lavoro dedotti in causa, un compenso fisso mensile, riscosso dietro presentazione di fattura, e di essere stato
“sottoposto all'obbligo di firma per l'ingresso e l'uscita dal luogo di lavoro al fine di verificare le ore di lavoro e le modalità di esecuzione”, per lo svolgimento di “mansioni tipiche relative all'assunzione nel ruolo di addetto alla contabilità”, senza null'altro aggiungere, salvo dedurre prova per interrogatorio formale e per testi su quelle circostanze.
La prova non è stata ammessa perché inconcludente.
Infatti, né la rilevazione delle presenze, né la corresponsione di compensi in misura fissa costituiscono elementi di prova della subordinazione, ma al più elementi indiziari che devono concorrere unitamente ad altri, che confortino la tesi della natura subordinata del rapporto, nella specie non forniti.
5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda deve essere rigettata.
6. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente deve essere condannato in favore della resistente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della pagina 5 di 6 tabella di riferimento e del valore della lite (causa di lavoro di valore indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda del ricorrente;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in euro 4.629,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 4 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 4 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3267/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 [...]
, che con l'avv. Michele Zuddas lo rappresenta e difende per procura speciale Parte_2
agli atti del fascicolo informatico,
ricorrente
contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. prof. CP_1
Massimo Corrias, che con l'avv. Efisio Sanjust la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2020, ha agito in giudizio, Parte_1
davanti a questo Tribunale, nei confronti di esponendo: CP_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa, a partire dal 1998, inizialmente in favore dell'AF (Ente sardo acquedotti e fognature) e poi in favore di dopo che CP_1
questa era subentrata al primo in forza delle previsioni contenute nella legge regionale 12 luglio 2005, n. 10;
- di aver instaurato con i suddetti enti rapporti di lavoro a termine di natura formalmente autonoma ma sostanzialmente subordinata, fino al 2006;
- di aver sottoscritto in data 9 luglio 2007 un accordo presso la sede legale di CP_1
all'esito di un “incontro di conciliazione ai sensi dell'art. 411 3° comma cpc, al quale
[...]
parteciparono le rappresentanze sindacali della della FEMCA CISL e della CP_2
oltre al Direttore Generale della e al Sig. ”; CP_3 CP_1 Parte_1
- che nell'accordo “venne dato atto della proposta di assunzione formulata dalla CP_1 al Ricorrente quale addetto contabilità specialistica 4 livello di cui al CCNL GAS-ACQUA” e pagina 1 di 6 le parti avevano concordemente dichiarato “di non aver nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo o ragione in dipendenza dei pregressi e intercorsi rapporti contrattuali”;
- che in quella sede il sindacato non aveva svolto alcuna reale attività di assistenza in favore del lavoratore, che non sarebbe stato in alcun modo aiutato a comprendere l'effettiva portata dell'accordo e della rinuncia in esso contenuta;
- che in ogni caso si sarebbe trattato di una rinuncia ampia e generica, inidonea a produrre alcun effetto abdicativo dei diritti del lavoratore connessi ai precorsi rapporti di lavoro subordinato.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale la condanna della controparte al risarcimento del danno “subito in seguito al fittizio inserimento come libero professionista ed in particolare: mancati versamenti contributivi;
mancato riconoscimento degli scatti di anzianità; mancato avanzamento professionale;
le differenze retributive dirette e indirette su tutti gli istituti nonché del TFR;
interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo”.
Fissata la prima udienza per il 1° dicembre 2021, ha resistito in giudizio, CP_1
costituendosi con memoria depositata tempestivamente il 19 novembre 2021 e sollevando articolate difese, tra cui quella di decadenza dall'azione di impugnativa ex art. 2113 c.c.
2. L'art. 2113 c.c., al primo comma, definisce non valide le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.
Il quarto comma introduce una deroga alla regola generale e legittima le rinunzie e transazioni ove siano oggetto di “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410,
411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”.
Per essere considerate realmente tali, rinunce e transazioni devono avere un oggetto determinato o determinabile e non devono risolversi in mere clausole di stile.
In caso contrario, se formulate cioè in termini generici e senza la precisa indicazione dell'oggetto, esse costituiscono mere dichiarazioni di scienza o di opinione che non precludono al dichiarante la possibilità di agire, nei normali termini di prescrizione, per ottenere il riconoscimento giudiziale dei diritti che non siano stati soddisfatti (tra le tante, cfr.
Cass. civ., Sez. L, 11 gennaio 1999, n. 206)
pagina 2 di 6 Nel caso di specie, gli accordi consacrati nel verbale di “conciliazione” sottoscritto tra le parti il 9 luglio 2007 (doc. 1 allegato al ricorso) contengono, da un lato, la proposta rivolta da a di assumerlo a tempo indeterminato con qualifica di “addetto CP_1 Parte_1 contabilità specialistica” di 4° livello secondo il C.C.N.L. Gas-Acqua, dall'altro la rinuncia del prestatore di lavoro a far valere qualunque pretesa economica connessa ai precorsi e cessati rapporti di lavoro (dalle parti qualificati in termini di collaborazioni autonome), compresa l'azione di risarcimento del danno da mancato versamento della contribuzione previdenziale.
Non può certo sostenersi che nella specie l'oggetto della rinuncia sia generico, dovendosi per contro ritenere che il lavoratore abbia scientemente voluto rinunciare a qualsiasi azione dal contenuto economico collegata a precedenti rapporti di lavoro instaurati con CP_1
a fronte dell'offerta di un preciso contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
[...]
a suo favore.
3. Tornando alla disciplina contenuta all'art. 2113 c.c., come riconosciuto anche recentemente dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. L, 15 aprile 2024, n. 10065, da cui si trae spunto per le osservazioni che seguono) il legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di protezione del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l'introduzione di un termine di decadenza per l'impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo.
Tale forma di protezione giuridica non è necessaria (art. 2113, ultimo comma, c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall'intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cd. protette.
Le disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. individuano quali sedi cd. protette, quella giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le commissioni di conciliazione presso la
EZ , ora (art. 410 e 411, Controparte_4 Controparte_5
commi 1 e 2, c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.).
L'accordo conciliativo tra le parti in causa richiama nell'intestazione espressamente gli
“art. 411 c.p.c. e 2113 c.c.”, ma è stato sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, alla presenza di una commissione di conciliazione formata da tre rappresentanti sindacali, presso i locali della società.
pagina 3 di 6 Tali modalità non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni richiamate.
Infatti, “nel sistema normativo sopra descritto, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e
l'assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere”; “le citate disposizioni del codice di procedura civile individuano infatti non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire, come emerge in modo inequivoco dal tenore letterale delle stesse. L'art. 410 prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire “presso la commissione di conciliazione” e l'art. 411, terzo comma, fa riferimento alla conciliazione “in sede sindacale”” (Cass. n. 10065/2024 cit.).
L'assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in che misura, così da consentire l'espressione di un consenso informato e consapevole.
“I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all'organo deputato alla conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all'influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario Cass. n. 1975 del
2024, concernente una conciliazione ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c.)” (si esprime in questi termini sempre Cass. n. 10065/2024).
Ciò premesso, deve peraltro osservarsi che l'impugnativa dell'atto contenente rinunce e transazioni aventi per oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivanti da norme inderogabili
è soggetta al termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Poiché nella specie si discute di diritti derivanti da contratti di lavoro a termine, l'ultimo dei quali cessato, a seguito di ripetute proroghe, il 30 giugno 2007 (doc. 3 allegato al ricorso), il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la rinuncia entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, risalente a data successiva alla scadenza dell'ultimo contratto (9 luglio 2007).
pagina 4 di 6 Ciò non è avvenuto e ha tempestivamente sollevato eccezione di CP_1
decadenza, che deve essere quindi accolta.
4. Incidentalmente, si aggiunge che non ha offerto alcuna prova idonea Parte_1
della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con (e prima ancora CP_1
con AF) prima del 9 luglio 2007.
È noto che, di norma, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, in base alle modalità del suo svolgimento.
L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato – si afferma comunemente – è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale, mentre assumono normalmente natura sussidiaria e non decisiva altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, la qualificazione del rapporto offerta concordemente dalle parti sia nel momento genetico che, eventualmente, nei momenti successivi, la costituzione di una posizione assicurativa- previdenziale quale lavoratore subordinato.
Il ricorrente si è limitato ad allegare di aver percepito, durante i rapporti di lavoro dedotti in causa, un compenso fisso mensile, riscosso dietro presentazione di fattura, e di essere stato
“sottoposto all'obbligo di firma per l'ingresso e l'uscita dal luogo di lavoro al fine di verificare le ore di lavoro e le modalità di esecuzione”, per lo svolgimento di “mansioni tipiche relative all'assunzione nel ruolo di addetto alla contabilità”, senza null'altro aggiungere, salvo dedurre prova per interrogatorio formale e per testi su quelle circostanze.
La prova non è stata ammessa perché inconcludente.
Infatti, né la rilevazione delle presenze, né la corresponsione di compensi in misura fissa costituiscono elementi di prova della subordinazione, ma al più elementi indiziari che devono concorrere unitamente ad altri, che confortino la tesi della natura subordinata del rapporto, nella specie non forniti.
5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda deve essere rigettata.
6. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente deve essere condannato in favore della resistente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della pagina 5 di 6 tabella di riferimento e del valore della lite (causa di lavoro di valore indeterminabile).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda del ricorrente;
- condanna il ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in euro 4.629,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 4 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 6 di 6