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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1260 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 14/01/1976 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 01/01/1966 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Milano, Piazzetta Guastalla n. 3, presso lo studio dell'avv. Adamo Carmelina che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 12/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati, come di fatto è dal mese di giugno 2024.
2) La casa familiare sita in Ficarazzi (PA) Via G. Mazzini n. 27 di proprietà di entrambi i coniugi resta assegnata con tutti gli arredi al sig. . CP_1
3) Il sig. continuerà a pagare per intero e fino all'estinzione il mutuo ipotecario residuo CP_1 sull'immobile.
4) Il sig. versa € 200,00 alla figlia maggiorenne e non ancora autosufficiente CP_1 Per_1 Per_1 a titolo di contributo al mantenimento fintanto che la medesima non sarà economicamente autosufficiente;
somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a Per_1 decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2026.
5) Il sig. contribuirà a versare il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le CP_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) La sig.ra dichiara di rinunciare ad ogni assegno avendo capacità Parte_1 lavorativa.
7) La sig.ra si impegna a rimborsare al sig. la somma totale di Parte_1 CP_1
€ 60,00 mensili relativi al finanziamento acceso dal sig. per l'acquisto del telefono cellulare CP_1 in uso esclusivo alla sig.ra e del premio per la polizza XME PROTEZIONE. Parte_1 Si precisa che il piano di rateizzazione per il telefono cellulare stipulato in data 27.04.2023 scade in data 27.10.2025 e che la sig.ra si impegna a disdire la polizia XME PROTEZIONE nei Parte_1 termini con ultimo versamento del premio scadente nel mese di novembre 2025.
8) La sig.ra si impegna a non operare in alcun modo sul conto corrente Parte_1 bancario n. 1000/00004238 intestato ad entrambi i coniugi acceso presso Banca Intesa San Paolo SpA per il pagamento del mutuo ipotecario della casa coniugale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 12/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/09/1997 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 99 - P. II – serie A - Anno 1997).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1260 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 14/01/1976 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 01/01/1966 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Milano, Piazzetta Guastalla n. 3, presso lo studio dell'avv. Adamo Carmelina che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 12/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati, come di fatto è dal mese di giugno 2024.
2) La casa familiare sita in Ficarazzi (PA) Via G. Mazzini n. 27 di proprietà di entrambi i coniugi resta assegnata con tutti gli arredi al sig. . CP_1
3) Il sig. continuerà a pagare per intero e fino all'estinzione il mutuo ipotecario residuo CP_1 sull'immobile.
4) Il sig. versa € 200,00 alla figlia maggiorenne e non ancora autosufficiente CP_1 Per_1 Per_1 a titolo di contributo al mantenimento fintanto che la medesima non sarà economicamente autosufficiente;
somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a Per_1 decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2026.
5) Il sig. contribuirà a versare il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le CP_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Palermo in data 2 luglio 2019 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) La sig.ra dichiara di rinunciare ad ogni assegno avendo capacità Parte_1 lavorativa.
7) La sig.ra si impegna a rimborsare al sig. la somma totale di Parte_1 CP_1
€ 60,00 mensili relativi al finanziamento acceso dal sig. per l'acquisto del telefono cellulare CP_1 in uso esclusivo alla sig.ra e del premio per la polizza XME PROTEZIONE. Parte_1 Si precisa che il piano di rateizzazione per il telefono cellulare stipulato in data 27.04.2023 scade in data 27.10.2025 e che la sig.ra si impegna a disdire la polizia XME PROTEZIONE nei Parte_1 termini con ultimo versamento del premio scadente nel mese di novembre 2025.
8) La sig.ra si impegna a non operare in alcun modo sul conto corrente Parte_1 bancario n. 1000/00004238 intestato ad entrambi i coniugi acceso presso Banca Intesa San Paolo SpA per il pagamento del mutuo ipotecario della casa coniugale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 12/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/09/1997 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 99 - P. II – serie A - Anno 1997).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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