Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
1/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 75892/pensioni civili del registro di Segreteria,
TRA
il Sig. XX (C.F.
omissis), nato a [...] (omissis) il omissis, residente in omissis, in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Pietro Ferri (C.F. [...]; fax n.
06-86387042; p.e.c.
pietroferri1@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv.
CA TA (C.F. [...]; fax 06.32502963;
p.e.c. francatabbi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma, in viale Libia, n. 58;
- ricorrente -
CONTRO
- il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, sita in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, non costituito;
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv. Andrea Botta (C.F. [...]) p.e.c.
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, fax n. 06-94527716;
- resistenti -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza del 13.3.2024, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Mirko Mascagni (per delega orale)
per la parte ricorrente e l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS, mentre nessuno è comparso per il Ministero della difesa, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 1.12.2017, parte ricorrente agisce al fine di ottenere - previa disapplicazione del provvedimento n. 251 del 18/04/2014, protocollo n. 41709, con cui l’INPS ha rigettato la relativa istanza - il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione diretta di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 privilegio di quinta categoria – o secondo giustizia
– per la gravissima forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale - infermità ascrivibile a causa di servizio e capace di determinare l’inabilità al servizio de quo – a decorrere dalla data della cessazione dello stesso o da quella di giustizia e, per l’effetto, condannare l’amministrazione resistente al pagamento di quanto accertato e dichiarato, nonché al pagamento, dalla scadenza di ciascun rateo fino all’effettivo pagamento, degli interessi legali e della rivalutazione come per legge, con vittoria delle spese legali da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1.1 In punto di fatto, rappresenta:
a. di avere prestato servizio come coadiutore tecnico dell’Aeronautica Militare presso il comando dell’aeroporto F. Baracca in Roma, cessando dal servizio in data 31.3.2008;
b. in data 16/04/2008 presentava la domanda amministrativa volta al riconoscimento della pensione diretta di privilegio;
c. che la CMO riconosceva che la presenza di una
“ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale” era dipendente da fatti di servizio essendo “ravvisabile In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 il nesso eziologico tra l’infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica, e l’attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l’insorgenza dell’evento morboso”; (doc. 1);
d. che l’INPS – con determinazione n. 251 del 18/04/2014, protocollo n. 41709 – riteneva di respingere l’istanza volta al riconoscimento della pensione diretta di privilegio a causa della supposta idoneità al servizio dell’odierno ricorrente; (doc. 2);
e. che avverso detta determinazione in data 11/05/2017 presentava il previsto ricorso amministrativo, il quale, però, non sortiva effetto alcuno (doc. 3).
1.2 In punto di diritto:
I. sostiene che il ruolo svolto dal ricorrente nell’ambito del rapporto di lavoro è indiscutibilmente attestato dalla documentazione in atti;
II. afferma che, come messo in evidenza dalla relazione tecnica di parte e dalla documentazione medica che versata in atti, il ricorrente presenta In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 una gravissima forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale con voce percepita a meno di metri 1 bilateralmente;
III. sostiene che detta condizione, la quale comprometteva totalmente l’attitudine del lavoratore alla continuazione del rapporto, era tale da renderlo inabile al servizio (doc. 4 e 5);
IV. sostiene che, dunque, sussiste per il riconoscimento di quanto invocato, il requisito contributivo, il requisito dell’efficienza eziopatogenetica afferente all’insorgenza dell’evento morboso ed il requisito dell’inabilità al servizio.
1.3 In conclusione, formule le domande sopra riportate al paragrafo 1.
In via istruttoria chiede ammettere consulenza tecnica d’ufficio ex art. 166 c.g.c.
2. Con la memoria di costituzione l’INPS ha formulato le seguenti conclusioni:
I. in via principale, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
II. in subordine, accogliere l’eccezione di prescrizione formulata, e dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute se non nei limiti esposti;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 III. in via istruttoria, si oppone all’istanza di un nuovo accertamento medico legale.
3. Il Ministero della difesa non si è costituito, sebbene ritualmente intimato.
4. In esito all’udienza del 3.7.2019, il Giudice p.t., con ordinanza in data 19.9.2019, n. 281/2019, ha disposto l’acquisizione di un parere medico legale, all’uopo incaricando l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, di acquisire un motivato parere medico-legale, in ordine al seguente quesito: “Se l’infermità "ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale", lamentata dal ricorrente, sia tale da rendere lo stesso inidoneo al servizio prestato dal medesimo come coadiutore tecnico alle dipendenze dell’Aeronautica militare, alla data della cessazione dal servizio medesimo (31/03/2008). In caso affermativo, dica il CTU quale categoria di trattamento pensionistico privilegiato sia attribuibile alla predetta infermità”.
5. In data 4.10.2022 l’U.M.L. del Ministero della salute depositava il richiesto parere, che concludeva nel senso che:
“1. dalla data della cessazione dal servizio
(31/03/08) sino alla data dell’11/09/12 (visita In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 presso la CMO di Roma) il ricorrente fosse NON IDONEO alla mansione specifica (coadiutore tecnico) per
‘ipoacusia neuro sensoriale pantonale bilaterale con voce di conversazione percepita in AD mt.2,3 e in AS mt.2,0’ equamente già riconosciuta classificabile alla tabella A categoria 8^;
2. a partire dalla data del 11/09/12 il ricorrente fosse NON IDONEO alla mansione specifica (coadiutore tecnico) per ‘ipoacusia di tipo misto bilaterale con VOC. Mt.1 bilateralmente’ equamente già riconosciuta classificabile alla tabella A categoria 7^.”
6. Successivamente a rinvio disposto d’ufficio per trasferimento dei Giudici p.t. affidatari, in esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto in quanto fondato in parte.
2. Parte ricorrente agisce al fine di ottenere -
previa disapplicazione del provvedimento n. 251 del 18/04/2014, protocollo n. 41709, con cui l’INPS ha rigettato la relativa istanza - il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione diretta di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 privilegio di quinta categoria – o secondo giustizia
– per la gravissima forma di ipoacusia neurosensoriale bilaterale - infermità ascrivibile a causa di servizio e capace di determinare l’inabilità al servizio de quo – a decorrere dalla data della cessazione dello stesso o da quella di giustizia e, per l’effetto, condannare l’amministrazione resistente al pagamento di quanto accertato e dichiarato, nonché al pagamento, dalla scadenza di ciascun rateo fino all’effettivo pagamento, degli interessi legali e della rivalutazione come per legge, con vittoria delle spese legali da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3. In via pregiudiziale, deve dichiararsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 93 c.g.c., la contumacia del Ministero della difesa, non costituitosi sebbene ritualmente intimato.
4. In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione del medesimo Ministero, atteso che al medesimo è subentrato l’INPS dal 2005 in relazione al personale civile del Ministero della difesa.
5. Venendo al merito, la questione dirimente da decidere concerne l’accertamento della dipendenza da In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 causa di servizio delle infermità dedotte da parte ricorrente e la non idoneità alla mansione specifica alla data della cessazione dal servizio, quale requisito essenziale per ottenere il beneficio della pensione privilegiata ordinaria.
6. La sussistenza di detti requisiti è stata accertata in esito alla CTU medico legale specificamente richiesta dal giudice all’U.M.L. del Ministero della salute, che si è espresso definitivamente nel senso che:
1. dalla data della cessazione dal servizio
(31/03/08) sino alla data dell’11/09/12 (visita presso la CMO di Roma) il ricorrente fosse NON IDONEO alla mansione specifica (coadiutore tecnico) per
‘ipoacusia neuro sensoriale pantonale bilaterale con voce di conversazione percepita in AD mt.2,3 e in AS mt.2,0’ equamente già riconosciuta classificabile alla tabella A categoria 8^;
2. a partire dalla data del 11/09/12 il ricorrente fosse NON IDONEO alla mansione specifica (coadiutore tecnico) per ‘ipoacusia di tipo misto bilaterale con VOC. Mt.1 bilateralmente’ equamente già riconosciuta classificabile alla tabella A categoria 7^.”
7. Detto parere, che è stato reso previa disamina In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 di tutta la documentazione pertinente, appare adeguatamente motivato, anche con riguardo alle osservazioni del CTU della parte ricorrente, e pertanto deve essere condiviso per il rigore logicoscientifico espresso.
8. Ne consegue la fondatezza, allo stato degli atti, della pretesa della parte ricorrente.
9. Deve viceversa accogliersi l’eccezione di prescrizione quinquennale in ordine al pagamento delle differenze monetarie maturate e non riscosse sui ratei pregressi a decorrere dal 1.12.2012
(quinquennio precedente la presentazione del ricorso).
10. Conclusivamente, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve:
a. accogliersi parzialmente il ricorso;
b. per l’effetto, dichiararsi il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di 7^ categoria Tab. A a far data dal 1° dicembre 2012 e condannarsi l’I.N.P.S. al pagamento delle somme così determinate;
c. condannarsi l’INPS a corrispondere le differenze dovute sui ratei di pensione già maturati a decorrere dal 1.12.2012.
11. Con riferimento agli oneri accessori, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo a decorrere dalla data sopra indicata e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale (Cdc, SSRR, n. 10/QM/2002:
rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi),
nonché, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., gli interessi legali ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Cdc, SS.RR., n. 8/2007;
Sez. giur. Liguria n. 116/2019; sez. giur. Lazio, n.
437/2020).
12. Le spese legali, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c., seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato nel dispositivo.
13. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
a. dichiara la contumacia del Ministero della difesa;
b. dichiara il difetto di legittimazione passiva In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del Ministero della difesa;
c. accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di 7^
categoria Tab. A a far data dal 1° dicembre 2012 e per l’effetto condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle somme così determinate;
d. condanna, inoltre, l’I.N.P.S. a corrispondere le differenze dovute a titolo di arretrati, oltre interessi e rivalutazione sui singoli ratei, secondo il principio del cumulo parziale, nonché gli interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo nei sensi di cui in motivazione;
e. condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, da distrarsi a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
f. nulla per le spese della sentenza.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.
Il Giudice Monocratico In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.01.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ES VINICOLA CORTE DEI CONTI 07.01.2026 13:12:01 GMT+01:00 In caso di diffusione,
omettere le
e gli dati
identificativi ato,
dell'art.
c. 3 D.Lgs.