Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4243 del 2025, proposto da
AR LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n. 22 del 09.03.2025, notificata il 19.06.2025, del Comune di Arzano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. AR LU ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 22 del 09.03.2025 del Comune di Arzano relativa all’unità abitativa alla Via Annunziata n. 61, posta al terzo piano del fabbricato, censita al N.C.E.U. foglio 6 particella 235, sub 1, emessa in relazione alle opere abusive descritte come segue: “… si rilevano lievi differenze metriche interne ed un ampliamento di SNR di circa mq. 9,00, avvenuto mediante la pavimentazione dello sbalzo del solaio. Si rileva altresì, la presenza di una tettoia con struttura in ferro e copertura in lamiera coibentata sorretta da n. 3 pilastri in ferro, realizzata sul terrazzo di pertinenza prospiciente Via Annunziata prospetto EST, occupante una superficie in pianta di mq. 27,73 e con notevole sbalzo, avente un 'altezza max di m 2,80 ed un 'altezza min di m 2, 70 ”.
Con un unico mezzo di censura si deduce quanto segue:
- in primo luogo, si assume che, sia lo sbalzo del solaio di mq. 9,00 che la pensilina con alloggiamento dei pannelli fotovoltaici, sarebbero stati autorizzati con concessione in sanatoria n. 3 del 27/01/2003 e CIL recante prot. 5977 del 14.03.2012;
- si aggiunge che, in ogni caso, si apprezzerebbe solo una difformità parziale rispetto all’autorizzato.
Si è costituito il Comune di Arzano, chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento, nei termini che si passa ad evidenziare.
2. In primo luogo, quanto all’avvenuta sanatoria delle opere evidenziate nell’ordinanza impugnata, deve rimarcarsi che, dalla documentazione versata in atti e dalle difese delle parti, emerge quanto segue:
- lo sbalzo del solaio di mq 9.00, nella sua attuale consistenza, non consta essere stato oggetto di sanatoria: ciò emerge, come rappresentato dal Comune, dal raffronto tra la foto presente nella pratica di condono (foto 1) e quella raffigurante l’attuale stato dei luoghi (foto 2) (cfr. all. 3 alla produzione di parte resistente).
Ed infatti, nella foto nr. 1) è presente una ringhiera che chiude il balcone con davanti lo sbalzo, laddove nella foto nr. 2) il balcone risulta ampliato inglobando lo sbalzo, che è stato pavimentato, con conseguente avanzamento della ringhiera;
- quanto alla pensilina, dalla relazione di sopralluogo risulta che “ detta struttura non è stata rappresentata nella pianta ma è presente nella sezione e nelle foto della pratica di condono edilizio ”, ma ne “ risulta variata la copertura (cfr. foto 6) ”.
3. Da quanto precede e dall’esame delle fotografie allegate alla citata relazione di sopralluogo (depositate dal Comune resistente in data 18.09.2025), emerge che i manufatti in questione non possono ritenersi oggetto di condono (lo sbalzo è stato inglobato al balcone solo successivamente alla relativamente istanza, la tettoia, non solo è edificata con diversi materiali, ma ha anche una maggiore estensione per effetto di detto inglobamento).
Ritiene, tuttavia, il Collegio che le variazioni in commento, non possano ritenersi di carattere “essenziale” rispetto all’autorizzato (né, tantomeno, essere sussunte nell’alveo delle “nuove costruzioni”) difettandone i necessari caratteri, come enucleati dalla costante giurisprudenza.
In termini: “ L'assenza di permesso di costruire consiste nella sua insussistenza oggettiva per l'opera autorizzata. Accanto al caso del permesso mai rilasciato, vi sono i casi nei quali il titolo è stato rilasciato, ma è privo (o è divenuto privo) di effetti giuridici. L'articolo 31, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede anche una figura di mancanza sostanziale del permesso, che si verifica quando vi è difformità totale dell'opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente. Si ha difformità totale quando sia realizzato un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, architettoniche ed edilizie; integralmente diverso per caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi; integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione d'uso derivante dai caratteri fisici dell'organismo edilizio stesso); integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi. La nozione di parziale difformità, invece, presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera ” (cfr. T.A.R. Catania Sicilia sez. I, 3/02/2025, n. 382).
Alla luce di quanto precede, le difformità constatate dall’Amministrazione, dato il loro carattere parziale, non sono suscettibili di essere sussunte nella fattispecie astratta di cui all’art. 31 Tued., con il conseguente corredo sanzionatorio.
In tal senso, il ricorso merita accoglimento: il Comune provvederà a nuovamente esercitare i propri poteri repressivi in senso conforme a quanto rilevato nella presente decisione.
4. Quanto al regolamento delle spese di lite, sebbene il ricorso meriti accoglimento nei termini che precedono, deve pure rilevarsi che è stata, comunque, posta in essere una attività edificatoria non autorizzata, ciò che, a parere del Collegio, ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
AR TA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TA | AN PA |
IL SEGRETARIO