TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16057 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 29467 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
UFFICIO CONTENZIOSO ORDINARIO
All'udienza del 16/11/2025, innanzi al Giudice D.ssa RI ZO nella causa promossa da:
nessuno oomparso Parte_1
nei confronti di
CP_1
con l'avv. D'ERASMO LEONARDO oggi sostituito dall0'avv. Alessia Ginesi
il Giudice
verificato l'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura ed allegandola al presente verbale.
17/11/2025
Il Giudice
RI ZO
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI ZO ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 29467/2024 avverso la sentenza n. 5389/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 22.05.2024 promossa da:
) Parte_1 P.IVA_1 Elettivamente domiciliato in VIALE DI VAL FIORITA 90 00100 ROMA Rappresentato e difeso dall'Avv. ALGIERI PIETRO APPELLANTE contro
), CP_1 P.IVA_2 Elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI BETTOLO 9 00195 ROMA Rappresentato e difeso dall'Avv. D'ERASMO LEONARDO
APPELLATO
OGGETTO: appello opposizione decreto ingiuntivo vendita
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Parte appellante
– in via pregiudiziale e cautelare , sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5389/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Alessandra Capizzano, nell'ambito del giudizio N.R.G.37301/2022, depositata in cancelleria in data 30/01/2024, notificata il 10/16/2024, revocare il decreto ingiuntivo n. 6496/22 emesso dal Giudice di Pace di Roma nel l'ambito del procedimento avente rg. 12324/22 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e con salvezza di ogni altro diritto, a zione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle
2
difese di controparte . Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare e nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.
[...] 5389/2024 emanata dal Giudice di Pace di Roma nell'ambito del procedimento R.G. n. 37301/2022;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario (Leonardo D'Erasmo).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
introduceva atto di appello avverso la sentenza n Parte_1
5389/2024 (rg. 37301/2022), pubblicata il 22/05/2024 e resa dal Giudice di Pace di Roma,
Giudice, depositata in data 30/1/2024 e notificata in data 11/06/2024 con la quale il
Giudice definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno appellante ha così deciso: “...Il Giudice di Pace del sesto ufficio di Roma, definitivamente pronunciando sulla surrichiamata opposizione, conferma il D.I. Opposto n. 6496/22 emesso dal Giudice di Pace di Roma, con ogni conseguenza di legge. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di questo giudizio che determina in euro 98,00 quanto agli esborsi ed euro 633,00 quanto alle competenze ed oneri come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario...”.
Premesso che con opposizione a decreto ingiuntivo la aveva Parte_1 chiesto dichiararsi l'infondatezza della pretesa monitoria della avendo prodotto CP_1 copiosa documentazione dalla quale si evinceva che la società opponente non solo risultava aver corrisposto somme maggiori rispetto a quelle richieste, ma l'insussistenza di qualsivoglia titolo in capo alla società opposta legittimante le somme richieste con il decreto ingiuntivo azionato, deduceva l'erroneità della sentenza di prime cure per i seguenti motivi.
1) violazione e falsa applicazione dell'art . 5 comma 1 e 1 bis d.lg s. n.28 del 2010, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. avendo errato il Giudice di Pace a non rilevare d'ufficio l'onere di mediazione, con conseguente revoca del D.I. opposto, trattandosi di materia sottoposta a mediazione obbligatoria ed essendo necessario introdurre la mediazione dopo la decisione ex artt. 648-649 c.p.c.;
3
2) Erronea e contraddittoria valutazione delle prove dedotte, avendo errato il giudice nell'indicare la sussistenza di documentazione depositata dall'opposta “da cui si evince la sottoscrizione dell'offerta anche attraverso la causale delle fatture prodotte con relative bolle di accompagnamento ed assegni bancari.” Invero, l'opponente aveva dichiarato di non aver mai sottoscritto l'offerta posta alla base del decreto ingiuntivo, riservandosi all'esito del deposito del suo originale di proporre idonea azione di disconoscimento. Il Giudice di Pace aveva erroneamente valutato la prova dedotta con riguardo al disconoscimento dell'offerta da parte del debitore, ritenendo tale documento valido ed efficace, nonostante il debitore avesse eccepito il disconoscimento in maniera rituale. In realtà un documento disconosciuto, che non è di fatto oggetto di regolare istanza di verificazione per omessa produzione dell'originale in luogo della copia, resta una prova muta e non può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice. Quindi per la Suprema Corte il Giudice non può attribuire alcuna rilevanza probatoria al documento disconosciuto a meno che la parte, che l'abbia prodotto, intenda avvalersene, chiedendone la verificazione giudiziale (Cass. Civ., Sentenza n. 8161/2023), essendo diverso il caso del disconoscimento della conformità della copia all'originale, ove il giudice poteva apprezzarne l'efficacia rappresentativa di conformità all'originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Nel giudizio in esame, stante il mancato reperimento dell'originale del contratto ed il disconoscimento ritualmente avanzato dall'opponente, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto giudicare la domanda della inammissibile, posto che la scrittura privata disconosciuta e non verificata CP_1 costituiva l'unico ed esclusivo “titolo” su cui si fondava la domanda monitoria della
Chiedeva, quindi, a riforma della sentenza impugnata, dichiararsi CP_1
l'infondatezza della domanda.
3) Erronea valutazione dell'avvenuto adempimento e per l'effetto carente e/o omessa valutazione del primo giudice rispetto agli elementi probatori forniti in giudizio dall'opponente. Invero, l'opponente aveva prodotto nel corso del giudizio di primo grado idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto con il decreto ingiuntivo impugnato, né controparte era stata in grado di fornire una diversa imputazione dei suddetti pagamenti di tal ché il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere assolto l'onere gravante sul debitore di avere estinto l'obbligazione mediante consegna di assegni o cambiali. Nel caso di specie l'opponente non solo
4
aveva provato di avere integralmente pagato alla quanto dovuto fornendone CP_1 prova scritta (vedi bonifici ed assegni), ma addirittura è emerso aver corrisposto somme superiori al credito azionato, chiedendo, quindi, dichiararsi l'infondatezza della pretesa avversaria.
Con richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado.
****
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello deducendo: CP_1
1) Che la vendita non era oggetto di mediazione obbligatoria né le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 2023 al Decreto legislativo n. 28 del 2010 potevano applicarsi essendo stato introdotto il giudizio di opposizione con iscrizione a ruolo il 05.09.2022;
2) Inconferenza delle deduzioni in ordine al disconoscimento atteso che, con la comparsa di costituzione, la aveva prodotto l'offerta sottoscritta in originale. CP_1
3) Correttezza della valutazione del materiale probatorio: invero, contrariamente a quanto esposto da parte appellante, la corrispondeva alla Parte_1
a titolo di acconto, per l'espletamento del contratto suindicato, la somma CP_1 di € 10.000,00, sulla base della proposta sottoscritta in data 13.07.2017, in ragione del cui contratto, la emetteva, per il pagamento di tali somme, le fatture n. 112/18 e CP_1
351/18 (cfr. All. 5) e, successivamente alla consegna dell'intera merce preventivata, richiedeva il pagamento del saldo, emettendo la fattura n. 286/20, per un totale di
€4.606,06 (cfr. All. 6). La somma di € 10.000,00 è stata corrisposta dalla alla con le seguenti modalità: € 3.000,00 con Parte_1 CP_1 assegno n. 0218207142-10; € 2.000,00 con assegno n. 0218207141-09; € 5.000,00 con bonifico effettuato in data 25.05.2018 (cfr. All. 9), quest'ultimo bonifico conteneva un esplicito riconoscimento alla proposta sottoscritta 13.07.2017. Due assegni per €3500 non erano stati incassati perché scoperti.
OSSERVA
In via preliminare, risulta regolarmente introdotto il giudizio di appello da parte di come rappresentata, attesa la notifica dell'atto di Parte_1 citazione in appello in data 01.07.2024 avverso la sentenza notificata in data 11.06.2024, rispettando i termini dell'art. 325 c.p.c.
5
L'appellante ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. in tema di forma dell'atto di appello, indicando chiaramente il capo della decisione di primo grado che viene impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Risultano quindi individuati in modo chiaro le questioni ed i passaggi contestati della sentenza impugnata.
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Quanto alla dedotta violazione dell'onere di introdurre la mediazione, è dirimente la constatazione che la vendita non è materia soggetta a mediazione obbligatoria e che il nuovo art. 5 bis c.p.c. introdotto dall'art. 7 del D. Lgs 149/22 a decorrere dal 30.06.2023 – inapplicabile al caso concreto – si limita a precisare su chi incombe l'onere di introdurre la mediazione a seguito delle decisioni del giudice sulle istanze ex art. 648, 649 c.p.c.
Quanto alla erronea applicazione dei principi in tema di disconoscimento della scrittura privata, si rappresenta che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – in cui si produceva copia della scrittura con la sottoscrizione ed il timbro della Parte_1
[...
nell'atto di citazione in opposizione l'opponente scriveva in modo contraddittorio “La
NON ha mai sottoscritto l'offerta posta alla base della richiesta Parte_1 avversa. Ci si riserva, sin da ora, all'esito della disamina dell'originale, ogni ulteriore azione di disconoscimento in merito alle firme ed al contenuto”; che “la soc. ha CP_1 posto alla base della sua richiesta del D.I. una fattura a saldo di un contratto e/o accordo e/o offerta scritta di cui la NON ne ricorda l'esistenza e di averla Parte_1 mai sottoscritta;
“in ogni caso, come da documentazione allegata, la fattura è sempre stata contestata dalla per i seguenti motivi: A- NON si riconosce la Parte_1 sottoscrizione del documento “offerta sottoscritta da entrambe le parti” per l'acquisto di materiale audio/video nella parte timbro e firma della società . Parte_1
Parte appellante sostiene di avere depositato con la comparsa di costituzione atto in originale ma di ciò non vi è riscontro.
Invero, nella comparsa dichiara di essere in possesso dell'originale depositato in copia della scrittura, riservandosi di depositarlo. Tuttavia, l'unico verbale acquisito del fascicolo di prime cure è quello della prima udienza del 04.04.2023 con rinvio alla data del
12.07.2023 per p.c. a trattazione scritta, non avendo contezza degli eventi successivi.
6
Ebbene - fermo restando che la volontà di disconoscere una scrittura privata ai sensi degli artt. 214 e 215 n.2 c.p.c. non richiede l'uso di formule sacramentali – risulta pur sempre necessario che la parte contro la quale viene prodotta in giudizio la scrittura sollevi contro l'autenticità della medesima una impugnativa chiara, specifica e determinata che non si risolva in mere espressioni di stile (Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 2002, n.1591).
Invero, la parte opponente anche sulla base della copia avrebbe ben potuto compiere formale disconoscimento, tanto più che l'opposta aveva dichiarato di essere in possesso dell'originale; non l'ha fatto stante l'irrilevanza dello stesso al fine della decisione della causa anche in considerazione della difesa 'alternativa' di avere estinto il debito.
Ad ogni buon conto, non essendo il contratto di vendita di cose mobili vincolato dalla forma scritta ad probationem o ad substantiam, la prova del rapporto può essere fornita anche in altro modo, per testimoni o per presunzioni.
Invero, la prova del rapporto è raggiunta anche a prescindere dalla sottoscrizione della offerta.
Infatti, si deve considerare che nella causale del bonifico operato da a favore d di €5000 è indicato il riferimento Controparte_2 CP_1 alla fattura n. 112 del 12.04.2018 emessa dalla venditrice che, a sua volta, reca: CP_1
“Vi rimettiamo fattura di Acconto per la fornitura del materiale meglio elencato nella nostra offerta PROT 07/175/AC da Voi sottoscritta per accettazione”.
Indi, l'odierna appellante aveva versato la somma di €10.000 di cui €5000 in riferimento alla fattura n. 112 che menzionava esplicitamente la sottoscrizione dell'offerta, senza che vi sia stata alcuna contestazione.
Pertanto, anche ove non fosse stata sottoscritta o non fosse stata validamente sottoscritta, il pagamento effettuato in relazione a fattura che menzionava la detta offerta avrebbe costituito inizio di esecuzione e quindi, accettazione informale.
Del resto, la difesa in ordine al disconoscimento del titolo è intimamente contraddittoria rispetto alla difesa della asserita prova dell'estinzione del credito mediante la produzione della copia di alcuni assegni.
Deve essere rigettato anche il motivo in ordine alla carenza di prova dell'avvenuto pagamento atteso che per stessa ammissione dell'opponente il pagamento sarebbe avvenuto a mezzo assegni.
7
E' evidente che la consegna di assegni non costituisce prova del pagamento se l'incasso non è andato a buon fine e la contestazione del creditore doveva essere contrastata con la prova dell'incasso.
Conclusioni
L'appello, pertanto, deve essere rigettato
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La condotta processuale dell'appellante deve essere censurata.
Occorre considerare che l'art. 96 c.p.c. come modificata dall'art. 45 co. 12 L. 69/2009, dispone che “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Al riguardo si osserva che il Legislatore, con la legge 18 giugno 2009 n. 69, ha introdotto una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle cd. condanne punitive (natura giuridica che in questi termini è confermata dai lavori parlamentari e dalla relazione al primo disegno di Legge).
La nuova norma, prevede, peraltro che il giudice possa adottare il provvedimento in esame anche d'ufficio e che, dunque, il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte che abbia proposto una domanda giudiziale senza sperimentare alcuna seria soluzione conciliativa ed adducendo - a sostegno delle proprie richieste - argomenti dai quali è possibile evincere un contegno tradottosi in un abuso dello strumento processuale.
La norma risponde anche all'esigenza di preservare l'interesse pubblico ad una Giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione.
Nel caso di specie all'esito del giudizio, sono emersi elementi in fatto e diritto che impongono di sanzionare l'opponente per l'esercizio dell'azione in violazione del canone del giusto processo.
L'appellante ha, infatti, proposto un'impugnazione palesemente infondata, sollevando questioni di diritto irrilevanti per la decisione della causa, alla luce della documentazione in atti e della difesa alternativa prospettata.
8
Ha, inoltre, manifestato nel corso del giudizio chiaro disinteresse per l'esito della controversia non essendo stato presente all'udienza di discussione orale né ha depositato le note conclusive autorizzate.
La somma oggetto di condanna va determinata equitativamente. Tenuto conto della natura del giudizio e dell'oggetto della lite, nonché della durata del processo, la parte opponente, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. va condannata al pagamento, a favore della controparte, della somma di € 500,00, quale sanzione per la lite introdotta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'atto di appello proposto da Parte_1
2) Condanna altresì la parte appellante ( Parte_1 P.IVA_1
) a rifondere alla parte ( ), e per esso al difensore dichiaratosi CP_1 P.IVA_2 antistatario Avv. Leonardo D'Erasmo le spese di lite, che si liquidano in €2560 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
3) Condanna altresì la parte appellante ( ) Parte_1 P.IVA_1 a pagare alla parte ( ), la somma di €500 a titolo di sanzione CP_1 P.IVA_2 ex art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Roma, 16/11/2025
Il Giudice
RI ZO
9