Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1171/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di LE – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1171/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Conte Mario, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Iuliano Maria, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 10.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.05.2025 i coniugi [nato a Parte_1
AL (SA) in data 14.07.1978 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
1
[nata a [...] in data [...] (C.F. )], CP_1 C.F._2 premesso di aver contratto matrimonio in data 09.09.2009 in AL (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
AL dell'anno 2009, al n. 17 Parte II Serie A, e che dall'unione era nata la figlia (9.12.2010), ed evidenziato che il Tribunale di LE ha dichiarato Per_1 la separazione personale con sentenza n. 3561/2022 del 17.10.2022 parzialmente modificata con sentenza n. 4582/2024 del 01.10.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.6.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano note di udienza contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale n. 3561/2022 emessa in data 17.10.2022 come modificate dalla sentenza n. 4582/2024 emessa in data
2 Proc. R.V.G. n. 1171/2025
01.10.2024.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter recepire interamente e porre a base della presente decisione le condizioni concordate tra le parti in quanto le medesime sono frutto delle precedenti valutazioni di merito operate da questo Tribunale nell'ambito di procedimenti di tipo contenzioso.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a OL (SA) in [...] C.F._1 Controparte_1
07.06.1981 (C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di AL (SA) dell'anno 2009, al n. 17 Parte II Serie
A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni indicate dalle parti in ricorso;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AL (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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