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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/09/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CO, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3455 del R.G.A.C. dell'anno 2022, e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Donovan Federico;
Attrice
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall' Avv. Elvira Brogno;
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni;
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che, in data 16.01.2018, alle ore 10:30 circa, si trovava in Parte_1
a percorrere a piedi via vico II Santa Venere, che, a causa del manto stradale CP_1 dissestato, pieno di fratture, buche ed avvallamenti, determinatisi per l'omessa manutenzione della strada da parte del finiva in un avvallamento del Controparte_1 manto stradale che le causava la torsione della caviglia, provocandone la rovinosa caduta a terra, che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, a causa delle precipitazioni cadute in quei giorni, la predetta strada era coperta d'acqua piovana e ciò non rendeva di fatto visibile e/o percepibile l'esatta ubicazione sul manto stradale delle buche, fratture, asperità e mutazioni di pendenza della stessa strada, che, inoltre, per la contestuale presenza sulla sede stradale di foglie secche, fogli di giornali e volantini, diveniva del tutto impossibile per l'attrice poter percepire l'esatta ubicazione delle predette asperità nel manto stradale in quanto ne veniva del tutto occultata la presenza, che la riportava lesioni alla caviglia destra che ne richiedevano l'immediato Pt_1
1 trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Annunziata” di CO ove i sanitari di turno così refertavano: “Frattura malleolo peroneale a dx” e veniva emessa una prognosi di gg. 30 s.c., che, altresì, alla stessa veniva confezionato apparecchio gessato a carico della caviglia e gamba destra, che da dette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente per come indicato nella relazione a firma del medico-legale Dr.
, che il danno subito doveva essere risarcito dal quale Persona_1 Controparte_1 custode della strada, lo conveniva in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, comprensivi del danno biologico e del danno esistenziale, nonché delle spese mediche sostenute.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda, di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, difettando la prova del nesso eziologico tra la cosa e il presunto danno subito, chiedendo, in subordine, la riduzione dell'importo del risarcimento alla stessa dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c. atteso il concorso di colpa dell'istante nella causazione del sinistro.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Va, innanzitutto, rilevato che l'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., atteso che ha evocato la responsabilità del danno Parte_1 cagionato dalle cose che il aveva in custodia, fornendo la prova della Controparte_1 derivazione dell'evento dalla cosa.
Infatti, il teste indifferente, presente al momento della verificazione del Tes_1 sinistro, ha confermato che, alle ore 10:30 circa, in la sig.ra si CP_1 Parte_1 trovava a percorrere a piedi via vico II Santa Venere, e che, giunta all'altezza del civico
13, cadeva improvvisamente in terra a causa del manto stradale dissestato, pieno di fratture buche avvallamenti, nello specifico l'odierna attrice finiva in un avvallamento
(buca) del manto stradale che causava la torsione della caviglia dell'odierna attrice, provocandone la rovinosa caduta a terra, avendo assistito personalmente all'evento essendo in compagnia dell'attrice, confermando altresì che incedeva con Parte_1 passo lento ed accorto, peraltro essendo al settimo mese di gravidanza ed dichiarando che, al momento del sinistro, pioveva e c'era vento.
Parimenti, la teste cognata dell'attrice, ha confermato Testimone_2
l'evento per come descritto in citazione, per avervi assistito personalmente, essendo in compagnia dell'attrice al momento del sinistro, riferendo, altresì, della presenza di
2 buche ed avvallamenti sul terreno, nonché in ordine alla presenza sulla strada di foglie e volantini pubblicitari, esponendo, infine, che pioveva allorquando l'attrice cadeva.
Da ultimo, il teste , marito dell'attrice, ha dichiarato di essere Testimone_3 intervenuto successivamente al sinistro e di aver trovato la moglie dolorante, confermando che la strada era piena di buche e di pozzanghere atteso che stava piovendo.
Dell'attendibilità dei testi non è dato dubitare, in particolare per quanto attiene alle dichiarazioni del marito e della cognata dell'attrice, questa non può essere inficiata dal fatto di essere un prossimo congiunto, atteso che “in materia testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (..), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. ordinanza n. 2295/2021), tanto più che, nel caso di specie, i testi e hanno Tes_1 Testimone_2 conoscenza diretta dei fatti e le dichiarazioni rese dai testi sono tra di loro coerenti e concordanti, a nulla rilevando la circostanza che la prima abbia riferito che la cognata della , tale contattò il marito della , trattandosi di una Pt_1 Tes_4 Pt_1 circostanza secondaria, che non inficia il narrato relativo al sinistro, trattandosi di un evento successivo alla caduta, non riferibile direttamente alla dichiarante, frutto di una percezione della stessa, verosimilmente connesso alla concitazione del momento ed al fatto che, effettivamente, il marito dell'attrice è poi sopraggiunto poco dopo il sinistro.
Parimenti, non può ritenersi utile all'esclusione della prova del fatto storico del sinistro per come dedotta, la circostanza che il sinistro si sia verificato su una strada nota all'attrice, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo descritte dai testi.
Inoltre, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta non sono idonee a fondare la prova dell'eccepito caso fortuito, atteso che il teste dipendente del Testimone_5 con mansioni di responsabile dell'UTC, pur avendo riferito che “era Controparte_1 stato rinforzato il manto stradale con cemento, proprio perché la strada era carrabile” non ha circoscritto temporalmente la circostanza, non potendosi, dunque, inferire che la riparazione della strada al tempo del sinistro, tanto più che l'ente convenuto, nel contestare il dedotto stato della strada di cui trattasi, ha depositato foto estratte da
“Google maps” che recano la data “mag 2021” (cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte
3 convenuta), a fronte di un sinistro avvenuto nel 2018. Oltretutto, va precisato che, a differenza di quanto dedotto dal convenuto nella memoria conclusiva, il teste CO non ha riferito che “la pulizia della strada suddetta veniva regolarmente e quotidianamente effettuata”, limitandosi a dichiarare che “detta strada rientrava tra i tratti assegnati agli operatori;
controllare l'effettiva pulizia giornaliera non era di mia competenza”.
Orbene, premesso che la circostanza che la strada di cui trattasi sia di proprietà del non risulta in alcun modo contestata, ed invero è confermata Controparte_1 dall'escussione dei testi, infatti , dipendente del con Testimone_5 Controparte_1 mansioni di responsabile dell'UTC riferisce che “la strada da via vico II Santa Venere, in direzione di via Sambucina, fa parte del centro storico sebbene sia una via perimetrale dello stesso”, sul punto deve rilevarsi che è ius receptum che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. civ. Sez. III Ord.,
13/05/2024, n. 12988), risultando, vieppiù, irrilevante, vertendosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. per la presenza di una buca sul manto stradale, la circostanza che la strada di cui trattasi rientri nel centro abitato del di e CP_1 CP_1 che la stessa sia percorribile anche con mezzi meccanici.
Va poi considerato che, all'esito dell'istruttoria, non è risultata alcuna responsabilità, neanche concorrente, dell'attrice nella causazione del danno, atteso che l'esistenza della buca, resa non visibile dalla presenza di acqua, ha rappresentato la causa unica del sinistro, non esistendo per il danneggiato agevoli e valide condotte alternative idonee a scongiurare l'accadimento dannoso, tanto più che il pericolo non era segnalato e tenuto conto della circostanza che, atteso l'avanzato stato di gravidanza, appare verosimile, oltre che suffragato dalle testimonianze di cui sopra, che l'attrice incedesse in modo cauto e prudente, considerate vieppiù le condizioni atmosferiche in atto.
Relativamente alla quantificazione del danno, va osservato, che nella perizia in atti, il dott. , ha ampiamente dato conto degli esami effettuati su , Persona_2 Parte_1
4 riscontrando che la stessa ha riportato “frattura malleolo peroneale dx” rappresentando che le predette lesioni sono in rapporto di efficienza causale con il sinistro.
Al riguardo ha in particolare evidenziato come “i postumi esitati possono causare disagi ed effetti molesti disturbanti in vari movimenti e posture che prevedono impegno funzionale della caviglia dx: l'ortostatismo prolungato, l'atto di deambulare velocemente, salire e scendere scale, deambulare su piani inclinati e/o su terreni irregolari (ecc.)”, apprezzando il danno biologico permanente quale modificazione peggiorativa dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, valutabile percentualmente, nella misura del 3%. Il c.t.u. ha descritto analiticamente e dettagliatamente gli esiti derivati dalle lesioni sulla preesistente integrità fisica del soggetto in base ai criteri indicati in sede di incarico, ed è pervenuto alla conclusione che l'evento traumatico ha determinato una invalidità temporanea assoluta di giorni 23, una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 20, una invalidità temporanea parziale al 50 % di giorni 30 e una invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 30, riconoscendo come congrue le spese mediche sostenute per euro 1.265,50.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, tenuto conto, altresì, dell'esaustività delle risposte fornite alle osservazioni dell'ente convenuto, reiterate in memoria conclusiva senza tuttavia confrontarsi con i chiarimenti resi, da intendersi qui integralmente richiamati, in specie in relazione alla personalizzazione in termini maggiorativi del danno biologico in ragione dell'età.
Al fine della quantificazione del danno si ritengono applicabili le tabelle utilizzate dal
Tribunale di Milano ed aggiornate in data 21 maggio 2024, considerato che è ius receptum che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (cfr. Cass. n. 4509/2022), pertanto, tenuto conto che la quantificazione dei danni patiti dal rientra pienamente nella Parte_1 somma di euro 7.659,72, richiesta dall'attrice in sede di comparsa conclusiva, la
5 condanna del deve essere contenuta nei limiti di cui alla richiesta Controparte_1 dell'attrice stessa.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (2018) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712). Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Le spese processuali, liquidate sulla scorta del decisum, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività prestata e dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell'assistita; secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell'ente convenuto.
P.M.Q.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e condanna il in Controparte_1
p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di della somma di euro € 7.659,72 Parte_1 all'attualità, oltre interessi legali maturati e ulteriori sino al soddisfo, calcolati nei termini di cui in parte motiva;
- Condanna il in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 2.538,50, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. , antistatario che ne ha fatto Pt_1 richiesta, ponendo definitivamente in capo all'Ente convenuto le spese di c.t.u..
CO, 28.09.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CO, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3455 del R.G.A.C. dell'anno 2022, e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Donovan Federico;
Attrice
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall' Avv. Elvira Brogno;
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni;
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che, in data 16.01.2018, alle ore 10:30 circa, si trovava in Parte_1
a percorrere a piedi via vico II Santa Venere, che, a causa del manto stradale CP_1 dissestato, pieno di fratture, buche ed avvallamenti, determinatisi per l'omessa manutenzione della strada da parte del finiva in un avvallamento del Controparte_1 manto stradale che le causava la torsione della caviglia, provocandone la rovinosa caduta a terra, che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, a causa delle precipitazioni cadute in quei giorni, la predetta strada era coperta d'acqua piovana e ciò non rendeva di fatto visibile e/o percepibile l'esatta ubicazione sul manto stradale delle buche, fratture, asperità e mutazioni di pendenza della stessa strada, che, inoltre, per la contestuale presenza sulla sede stradale di foglie secche, fogli di giornali e volantini, diveniva del tutto impossibile per l'attrice poter percepire l'esatta ubicazione delle predette asperità nel manto stradale in quanto ne veniva del tutto occultata la presenza, che la riportava lesioni alla caviglia destra che ne richiedevano l'immediato Pt_1
1 trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Annunziata” di CO ove i sanitari di turno così refertavano: “Frattura malleolo peroneale a dx” e veniva emessa una prognosi di gg. 30 s.c., che, altresì, alla stessa veniva confezionato apparecchio gessato a carico della caviglia e gamba destra, che da dette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente per come indicato nella relazione a firma del medico-legale Dr.
, che il danno subito doveva essere risarcito dal quale Persona_1 Controparte_1 custode della strada, lo conveniva in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, comprensivi del danno biologico e del danno esistenziale, nonché delle spese mediche sostenute.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda, di cui chiedeva il Controparte_1 rigetto, difettando la prova del nesso eziologico tra la cosa e il presunto danno subito, chiedendo, in subordine, la riduzione dell'importo del risarcimento alla stessa dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c. atteso il concorso di colpa dell'istante nella causazione del sinistro.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
Va, innanzitutto, rilevato che l'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., atteso che ha evocato la responsabilità del danno Parte_1 cagionato dalle cose che il aveva in custodia, fornendo la prova della Controparte_1 derivazione dell'evento dalla cosa.
Infatti, il teste indifferente, presente al momento della verificazione del Tes_1 sinistro, ha confermato che, alle ore 10:30 circa, in la sig.ra si CP_1 Parte_1 trovava a percorrere a piedi via vico II Santa Venere, e che, giunta all'altezza del civico
13, cadeva improvvisamente in terra a causa del manto stradale dissestato, pieno di fratture buche avvallamenti, nello specifico l'odierna attrice finiva in un avvallamento
(buca) del manto stradale che causava la torsione della caviglia dell'odierna attrice, provocandone la rovinosa caduta a terra, avendo assistito personalmente all'evento essendo in compagnia dell'attrice, confermando altresì che incedeva con Parte_1 passo lento ed accorto, peraltro essendo al settimo mese di gravidanza ed dichiarando che, al momento del sinistro, pioveva e c'era vento.
Parimenti, la teste cognata dell'attrice, ha confermato Testimone_2
l'evento per come descritto in citazione, per avervi assistito personalmente, essendo in compagnia dell'attrice al momento del sinistro, riferendo, altresì, della presenza di
2 buche ed avvallamenti sul terreno, nonché in ordine alla presenza sulla strada di foglie e volantini pubblicitari, esponendo, infine, che pioveva allorquando l'attrice cadeva.
Da ultimo, il teste , marito dell'attrice, ha dichiarato di essere Testimone_3 intervenuto successivamente al sinistro e di aver trovato la moglie dolorante, confermando che la strada era piena di buche e di pozzanghere atteso che stava piovendo.
Dell'attendibilità dei testi non è dato dubitare, in particolare per quanto attiene alle dichiarazioni del marito e della cognata dell'attrice, questa non può essere inficiata dal fatto di essere un prossimo congiunto, atteso che “in materia testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (..), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. ordinanza n. 2295/2021), tanto più che, nel caso di specie, i testi e hanno Tes_1 Testimone_2 conoscenza diretta dei fatti e le dichiarazioni rese dai testi sono tra di loro coerenti e concordanti, a nulla rilevando la circostanza che la prima abbia riferito che la cognata della , tale contattò il marito della , trattandosi di una Pt_1 Tes_4 Pt_1 circostanza secondaria, che non inficia il narrato relativo al sinistro, trattandosi di un evento successivo alla caduta, non riferibile direttamente alla dichiarante, frutto di una percezione della stessa, verosimilmente connesso alla concitazione del momento ed al fatto che, effettivamente, il marito dell'attrice è poi sopraggiunto poco dopo il sinistro.
Parimenti, non può ritenersi utile all'esclusione della prova del fatto storico del sinistro per come dedotta, la circostanza che il sinistro si sia verificato su una strada nota all'attrice, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo descritte dai testi.
Inoltre, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta non sono idonee a fondare la prova dell'eccepito caso fortuito, atteso che il teste dipendente del Testimone_5 con mansioni di responsabile dell'UTC, pur avendo riferito che “era Controparte_1 stato rinforzato il manto stradale con cemento, proprio perché la strada era carrabile” non ha circoscritto temporalmente la circostanza, non potendosi, dunque, inferire che la riparazione della strada al tempo del sinistro, tanto più che l'ente convenuto, nel contestare il dedotto stato della strada di cui trattasi, ha depositato foto estratte da
“Google maps” che recano la data “mag 2021” (cfr. all. n. 3 del fascicolo di parte
3 convenuta), a fronte di un sinistro avvenuto nel 2018. Oltretutto, va precisato che, a differenza di quanto dedotto dal convenuto nella memoria conclusiva, il teste CO non ha riferito che “la pulizia della strada suddetta veniva regolarmente e quotidianamente effettuata”, limitandosi a dichiarare che “detta strada rientrava tra i tratti assegnati agli operatori;
controllare l'effettiva pulizia giornaliera non era di mia competenza”.
Orbene, premesso che la circostanza che la strada di cui trattasi sia di proprietà del non risulta in alcun modo contestata, ed invero è confermata Controparte_1 dall'escussione dei testi, infatti , dipendente del con Testimone_5 Controparte_1 mansioni di responsabile dell'UTC riferisce che “la strada da via vico II Santa Venere, in direzione di via Sambucina, fa parte del centro storico sebbene sia una via perimetrale dello stesso”, sul punto deve rilevarsi che è ius receptum che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. civ. Sez. III Ord.,
13/05/2024, n. 12988), risultando, vieppiù, irrilevante, vertendosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. per la presenza di una buca sul manto stradale, la circostanza che la strada di cui trattasi rientri nel centro abitato del di e CP_1 CP_1 che la stessa sia percorribile anche con mezzi meccanici.
Va poi considerato che, all'esito dell'istruttoria, non è risultata alcuna responsabilità, neanche concorrente, dell'attrice nella causazione del danno, atteso che l'esistenza della buca, resa non visibile dalla presenza di acqua, ha rappresentato la causa unica del sinistro, non esistendo per il danneggiato agevoli e valide condotte alternative idonee a scongiurare l'accadimento dannoso, tanto più che il pericolo non era segnalato e tenuto conto della circostanza che, atteso l'avanzato stato di gravidanza, appare verosimile, oltre che suffragato dalle testimonianze di cui sopra, che l'attrice incedesse in modo cauto e prudente, considerate vieppiù le condizioni atmosferiche in atto.
Relativamente alla quantificazione del danno, va osservato, che nella perizia in atti, il dott. , ha ampiamente dato conto degli esami effettuati su , Persona_2 Parte_1
4 riscontrando che la stessa ha riportato “frattura malleolo peroneale dx” rappresentando che le predette lesioni sono in rapporto di efficienza causale con il sinistro.
Al riguardo ha in particolare evidenziato come “i postumi esitati possono causare disagi ed effetti molesti disturbanti in vari movimenti e posture che prevedono impegno funzionale della caviglia dx: l'ortostatismo prolungato, l'atto di deambulare velocemente, salire e scendere scale, deambulare su piani inclinati e/o su terreni irregolari (ecc.)”, apprezzando il danno biologico permanente quale modificazione peggiorativa dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, valutabile percentualmente, nella misura del 3%. Il c.t.u. ha descritto analiticamente e dettagliatamente gli esiti derivati dalle lesioni sulla preesistente integrità fisica del soggetto in base ai criteri indicati in sede di incarico, ed è pervenuto alla conclusione che l'evento traumatico ha determinato una invalidità temporanea assoluta di giorni 23, una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 20, una invalidità temporanea parziale al 50 % di giorni 30 e una invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 30, riconoscendo come congrue le spese mediche sostenute per euro 1.265,50.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, tenuto conto, altresì, dell'esaustività delle risposte fornite alle osservazioni dell'ente convenuto, reiterate in memoria conclusiva senza tuttavia confrontarsi con i chiarimenti resi, da intendersi qui integralmente richiamati, in specie in relazione alla personalizzazione in termini maggiorativi del danno biologico in ragione dell'età.
Al fine della quantificazione del danno si ritengono applicabili le tabelle utilizzate dal
Tribunale di Milano ed aggiornate in data 21 maggio 2024, considerato che è ius receptum che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (cfr. Cass. n. 4509/2022), pertanto, tenuto conto che la quantificazione dei danni patiti dal rientra pienamente nella Parte_1 somma di euro 7.659,72, richiesta dall'attrice in sede di comparsa conclusiva, la
5 condanna del deve essere contenuta nei limiti di cui alla richiesta Controparte_1 dell'attrice stessa.
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (2018) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712). Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Le spese processuali, liquidate sulla scorta del decisum, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività prestata e dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell'assistita; secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell'ente convenuto.
P.M.Q.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e condanna il in Controparte_1
p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di della somma di euro € 7.659,72 Parte_1 all'attualità, oltre interessi legali maturati e ulteriori sino al soddisfo, calcolati nei termini di cui in parte motiva;
- Condanna il in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 264,00 per spese ed euro 2.538,50, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. , antistatario che ne ha fatto Pt_1 richiesta, ponendo definitivamente in capo all'Ente convenuto le spese di c.t.u..
CO, 28.09.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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