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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 22/12/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
RD CO presidente
NO AT giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1958/2025 R.G., avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Francione Eustachio Mauro con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E DIRITTO visto il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. del 24/9/2025, personalmente sottoscritto e depositato in data 27/10/2025, con il quale le parti hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal Persona_1 matrimonio il 4/4/2021, alle condizioni ivi indicate;
viste le note scritte depositate in sostituzione di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole;
rilevato che le condizioni concordate dalle parti sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze della figlia con Per_1 conseguente manifesta superfluità del suo ascolto (art. 473-bis.4 c.p.c.), stante l'età nonché le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la previsione di cui al punto 9) dell'accordo, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 27/10/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-omologa le condizioni sottoscritte dalle parti in sede di ricorso congiunto ex art. 473-bis.51
c.p.c. e per l'effetto dispone che il regime di affido condiviso e di collocamento paritario ed alternato della minore con le conseguenti condizioni relative ai reciproci diritti di visita e di Persona_1 incontro, nonché relative alle obbligazioni di mantenimento, siano tutte regolate dall'accordo del
24/9/2025, sottoscritto dalle parti e depositato il 27/10/2025;
- spese compensate.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
17/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NO AT RD CO