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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 26-
03-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2790/2020 cui risulta riunito il giudizio RG 4111/2020 avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv.to Loredana Trotta, giusta C.F._2 procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in
Battipaglia (SA), Via Solferino, n. 18;
- Opponenti–
CONTRO
(C.F. e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso la sede operativa della CP_2
in La Spezia, Via Fontevivo, n. 21/N;
[...]
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3797/2019 con cui il Tribunale di SA, in accoglimento del ricorso proposto dalla lo condannava al Controparte_1
pagamento di € 34.083,32, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 20171202777712 del 29.05.2014. Chiedeva: la sospensione della provvisoria esecuzione eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria, stante anche la natura usuraria del finanziamento, con voci di costo illegittime che hanno contribuito trimestre per trimestre allo sforamento del conto.
Concludeva chiedendo di revocare, annullare e dichiarare nullo od inefficace il decreto di ingiunzione opposto, dichiarare che , allo stato, nulla deve Parte_1
alla in subordine quantificare l'esatto importo ed in Controparte_1
ottemperanza alla Legge n. 3/2012 prevedere un equo piano di rientro dell'eventuale posizione debitoria, previo accertamento della stessa;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio chiedeva l'integrale rigetto dell'atto di Controparte_1
opposizione in quanto infondato in fatto ed in diritto previa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Deduceva: di essere legittimata attiva in virtù del contratto di cessione intercorso tra l'odierna opposta e la Findomestic Banca S.p.A.; che il credito vantato in sede monitoria risulta certo, liquido ed esigibile, poiché il contratto depositato riportava tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, pattuite e sottoscritte dalle parti;
che dall'estratto conto depositato già in sede monitoria era possibile evincere l'integrale movimentazione e il dettaglio degli importi dovuti;
che nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data 29.05.2014,i l TAN (10,95%) e il TAEG (11,51%) contrattualmente pattuiti non configuravano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia -pari al 18,77% (tasso medio 11,82%)
-relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo relativo al contratto per cui
è causa;
che il tasso di mora contrattualmente stabilito (14,60%) rientrava nei limiti del tasso di soglia legale;
la richiesta di riunione del procedimento connesso rg n.
4111/2020. Analoga opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo veniva proposta da . Parte_2
Instaurato il contraddittorio, disposta la riunione al presente del giudizio rg n.
4111/2020, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con provvedimento del 01.04.2021, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuto non accessorio alcun approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata il 25.3.2025 (cfr.) circa la carenza di titolarità attiva in capo alla opposta per non avere quest'ultima Controparte_1
dimostrato di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa (trasferito dall'originaria mutuataria Findomestic Banca S.P.A.) nei modi e nelle forme stabiliti dalla giurisprudenza.
La contestazione circa il difetto di titolarità attiva della opposta, quale cessionaria, sollevata dall'opponente per la prima volta in comparsa conclusionale, deve ritenersi ammissibile.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n. 18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, tuttavia, occorre rilevare che con la sentenza n. 2951 del 2016 le Sezioni Unite Civili chiarirono che “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” e che “Più complessa è la problematica relativa al principio di non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”.
La Suprema Corte, Sezione VI-3, con ordinanza n. 9439 del 2022 ha chiarito che se è vero che l'onere di allegare e dimostrare la titolarità attiva del diritto di credito fatto valere in giudizio incombe in capo all'attore (in questa sede la parte opposta, quale attrice in senso sostanziale), l'onere della prova della suddetta titolarità può ritenersi assolto allorquando il convenuto svolga difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto di credito oppure, a fronte dell'altrui allegazione specifica, non contesta la titolarità dell'altrui diritto di credito.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che
i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”.
Dai principi di diritto di cui sopra emerge, dunque, che se la contestazione in ordine al difetto di titolarità (attiva o passiva) del rapporto controverso oggetto di causa costituisce una mera “difesa”, come tale suscettibile di essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, essa va comunque coordinata con il principio di non contestazione. Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la Controparte_1
abbia allegato specificamente le circostanze relative alla intervenuta stipulazione di un contratto di cessione del credito azionato in via monitoria in favore dell'opposta- cessionaria fin dalla comparsa di costituzione ( cfr. doc. 8) .
A fronte di tale allegazione, puntuale e specifica, la parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione, neppure generica, fino alla comparsa conclusionale, formulando invece contestazioni attinenti esclusivamente alla prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria . Si tratta, a ben vedere, di un comportamento processuale ad avviso di questo Giudice incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto di credito in capo all'opposta, atteso che tali doglianze, rivolte proprio nei confronti della presuppongono quale Controparte_1
contraddittore quest'ultima, in tal modo riconoscendo, sia pure implicitamente, che quest'ultima fosse titolare del diritto di credito attivato mediante procedimento monitorio.
Da qui, dunque, l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav.
13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f.
5). Sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è
l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Nel caso di specie, parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento n. con le relative condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto, il contratto di finanziamento n. 20171202777712 con le relative condizioni economiche e l'estratto conto stipulato in data 29.5.2014.
La documentazione depositata dall'opposta appare idonea a documentare il credito.
Parte opponente eccepisce una estinzione parziale del credito vantato dalla opposta adducendo dei versamenti parziali delle rate ma di tanto non vi è prova;
né la CTU, richiesta dagli opponenti può essere disposta per supplire carenze allegatorie e probatorie della parte.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, si osserva che parte opponente, senza contestare la domanda e l'an debeatur, affida l'opposizione a generici motivi di doglianza. Contesta l'applicazione di interessi e spese non dovute e superamento del tasso soglia.
Come chiarito spesso dalla giurisprudenza di merito quando le allegazioni di cui all'atto di citazione sono estremamente generiche, risolvendosi in una disamina delle questioni attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario senza mai un concreto aggancio al contratto di finanziamento, oggetto di causa, demandando di fatto al Tribunale l'assolvimento del proprio onere probatorio, sono prive di pregio e, pertanto, vanno rigettate.
Infine le eccezioni formulate da parte opponente con riferimento all'applicazione di spese, che con riferimento all'applicazione di interessi usurari risultano genericamente formulate non avendo parte opponente specificato in che termini e in quale misura gli interessi sarebbero non dovuti e con riferimento all'applicazione di interessi anatocistici non ha indicato. Infatti costituisce principio generale quello per cui la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi non dovuti occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi anatocistici. Nulla di tutto questo è stato dedotto e /o allegato.
Inoltre, va chiarito che le forme di finanziamento della specie di quella in esame rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie tale tipologia contrattuale risulta più specificamente sussumibile nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410,
Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010). Nel caso in esame parte opposta ha fornito adeguata prova del credito mediante il deposito del titolo contrattuale che contiene l'indicazione delle condizioni pattuite. In particolare il contratto di finanziamento sottoscritto in data 29.5.2014 dall'opponente e della Parte_1 garante prevedeva: la somma finanziata di €. 44.889,00, TAN 10.95%% - Parte_2
TAEG 11.51 %, rimborsabile in n. 96 rate mensili di €. 467,60 ciascuna. Esaminando il
Decreto Ministeriale relativo al periodo emerge con riguardo al finanziamento dove
è stabilito un tan pari allo 10,95% mentre il DM prevede nella categoria corrispondente il tasso medio pari a 11,82 e il tasso soglia pari a 18.77% Ne consegue che non si ravvisa alcuno sforamento del tasso soglia.
Quanto premesso, depone per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Decreto
Ingiuntivo.
Le spese
Quanto alle spese di lite esse sono poste a carico degli opponenti soccombenti in giudizio e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in complessivi € 3.809 secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche con riduzione nella misura del 30% ai sensi dell'art 4 comma 4 per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 2.666 anziché euro 3.809 ( euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA
Così deciso in SA , data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 26-
03-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2790/2020 cui risulta riunito il giudizio RG 4111/2020 avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv.to Loredana Trotta, giusta C.F._2 procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in
Battipaglia (SA), Via Solferino, n. 18;
- Opponenti–
CONTRO
(C.F. e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso la sede operativa della CP_2
in La Spezia, Via Fontevivo, n. 21/N;
[...]
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3797/2019 con cui il Tribunale di SA, in accoglimento del ricorso proposto dalla lo condannava al Controparte_1
pagamento di € 34.083,32, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n. 20171202777712 del 29.05.2014. Chiedeva: la sospensione della provvisoria esecuzione eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria, stante anche la natura usuraria del finanziamento, con voci di costo illegittime che hanno contribuito trimestre per trimestre allo sforamento del conto.
Concludeva chiedendo di revocare, annullare e dichiarare nullo od inefficace il decreto di ingiunzione opposto, dichiarare che , allo stato, nulla deve Parte_1
alla in subordine quantificare l'esatto importo ed in Controparte_1
ottemperanza alla Legge n. 3/2012 prevedere un equo piano di rientro dell'eventuale posizione debitoria, previo accertamento della stessa;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio chiedeva l'integrale rigetto dell'atto di Controparte_1
opposizione in quanto infondato in fatto ed in diritto previa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Deduceva: di essere legittimata attiva in virtù del contratto di cessione intercorso tra l'odierna opposta e la Findomestic Banca S.p.A.; che il credito vantato in sede monitoria risulta certo, liquido ed esigibile, poiché il contratto depositato riportava tutte le condizioni economiche applicate al finanziamento, pattuite e sottoscritte dalle parti;
che dall'estratto conto depositato già in sede monitoria era possibile evincere l'integrale movimentazione e il dettaglio degli importi dovuti;
che nel contratto di finanziamento de quo, sottoscritto in data 29.05.2014,i l TAN (10,95%) e il TAEG (11,51%) contrattualmente pattuiti non configuravano la fattispecie di usura oggettiva, essendo ben al di sotto del tasso soglia -pari al 18,77% (tasso medio 11,82%)
-relativo alle operazioni “crediti personali” per il periodo relativo al contratto per cui
è causa;
che il tasso di mora contrattualmente stabilito (14,60%) rientrava nei limiti del tasso di soglia legale;
la richiesta di riunione del procedimento connesso rg n.
4111/2020. Analoga opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo veniva proposta da . Parte_2
Instaurato il contraddittorio, disposta la riunione al presente del giudizio rg n.
4111/2020, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con provvedimento del 01.04.2021, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuto non accessorio alcun approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata il 25.3.2025 (cfr.) circa la carenza di titolarità attiva in capo alla opposta per non avere quest'ultima Controparte_1
dimostrato di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa (trasferito dall'originaria mutuataria Findomestic Banca S.P.A.) nei modi e nelle forme stabiliti dalla giurisprudenza.
La contestazione circa il difetto di titolarità attiva della opposta, quale cessionaria, sollevata dall'opponente per la prima volta in comparsa conclusionale, deve ritenersi ammissibile.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n. 18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, tuttavia, occorre rilevare che con la sentenza n. 2951 del 2016 le Sezioni Unite Civili chiarirono che “La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” e che “Più complessa è la problematica relativa al principio di non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”.
La Suprema Corte, Sezione VI-3, con ordinanza n. 9439 del 2022 ha chiarito che se è vero che l'onere di allegare e dimostrare la titolarità attiva del diritto di credito fatto valere in giudizio incombe in capo all'attore (in questa sede la parte opposta, quale attrice in senso sostanziale), l'onere della prova della suddetta titolarità può ritenersi assolto allorquando il convenuto svolga difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto di credito oppure, a fronte dell'altrui allegazione specifica, non contesta la titolarità dell'altrui diritto di credito.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che
i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”.
Dai principi di diritto di cui sopra emerge, dunque, che se la contestazione in ordine al difetto di titolarità (attiva o passiva) del rapporto controverso oggetto di causa costituisce una mera “difesa”, come tale suscettibile di essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, essa va comunque coordinata con il principio di non contestazione. Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la Controparte_1
abbia allegato specificamente le circostanze relative alla intervenuta stipulazione di un contratto di cessione del credito azionato in via monitoria in favore dell'opposta- cessionaria fin dalla comparsa di costituzione ( cfr. doc. 8) .
A fronte di tale allegazione, puntuale e specifica, la parte opponente non ha sollevato alcuna contestazione, neppure generica, fino alla comparsa conclusionale, formulando invece contestazioni attinenti esclusivamente alla prova dell'esistenza del credito azionato in via monitoria . Si tratta, a ben vedere, di un comportamento processuale ad avviso di questo Giudice incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto di credito in capo all'opposta, atteso che tali doglianze, rivolte proprio nei confronti della presuppongono quale Controparte_1
contraddittore quest'ultima, in tal modo riconoscendo, sia pure implicitamente, che quest'ultima fosse titolare del diritto di credito attivato mediante procedimento monitorio.
Da qui, dunque, l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'opposta.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav.
13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f.
5). Sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è
l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Nel caso di specie, parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento n. con le relative condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto, il contratto di finanziamento n. 20171202777712 con le relative condizioni economiche e l'estratto conto stipulato in data 29.5.2014.
La documentazione depositata dall'opposta appare idonea a documentare il credito.
Parte opponente eccepisce una estinzione parziale del credito vantato dalla opposta adducendo dei versamenti parziali delle rate ma di tanto non vi è prova;
né la CTU, richiesta dagli opponenti può essere disposta per supplire carenze allegatorie e probatorie della parte.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione, si osserva che parte opponente, senza contestare la domanda e l'an debeatur, affida l'opposizione a generici motivi di doglianza. Contesta l'applicazione di interessi e spese non dovute e superamento del tasso soglia.
Come chiarito spesso dalla giurisprudenza di merito quando le allegazioni di cui all'atto di citazione sono estremamente generiche, risolvendosi in una disamina delle questioni attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario senza mai un concreto aggancio al contratto di finanziamento, oggetto di causa, demandando di fatto al Tribunale l'assolvimento del proprio onere probatorio, sono prive di pregio e, pertanto, vanno rigettate.
Infine le eccezioni formulate da parte opponente con riferimento all'applicazione di spese, che con riferimento all'applicazione di interessi usurari risultano genericamente formulate non avendo parte opponente specificato in che termini e in quale misura gli interessi sarebbero non dovuti e con riferimento all'applicazione di interessi anatocistici non ha indicato. Infatti costituisce principio generale quello per cui la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi non dovuti occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi anatocistici. Nulla di tutto questo è stato dedotto e /o allegato.
Inoltre, va chiarito che le forme di finanziamento della specie di quella in esame rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie tale tipologia contrattuale risulta più specificamente sussumibile nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410,
Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010). Nel caso in esame parte opposta ha fornito adeguata prova del credito mediante il deposito del titolo contrattuale che contiene l'indicazione delle condizioni pattuite. In particolare il contratto di finanziamento sottoscritto in data 29.5.2014 dall'opponente e della Parte_1 garante prevedeva: la somma finanziata di €. 44.889,00, TAN 10.95%% - Parte_2
TAEG 11.51 %, rimborsabile in n. 96 rate mensili di €. 467,60 ciascuna. Esaminando il
Decreto Ministeriale relativo al periodo emerge con riguardo al finanziamento dove
è stabilito un tan pari allo 10,95% mentre il DM prevede nella categoria corrispondente il tasso medio pari a 11,82 e il tasso soglia pari a 18.77% Ne consegue che non si ravvisa alcuno sforamento del tasso soglia.
Quanto premesso, depone per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Decreto
Ingiuntivo.
Le spese
Quanto alle spese di lite esse sono poste a carico degli opponenti soccombenti in giudizio e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in complessivi € 3.809 secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche con riduzione nella misura del 30% ai sensi dell'art 4 comma 4 per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in complessivi euro 2.666 anziché euro 3.809 ( euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria, euro 1.453 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA
Così deciso in SA , data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara