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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 927/2022 RGC promossa
DA
- in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1
sede in Campofilone alla c.da Molino n. 60;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Mattioli del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fano alla via della Costituzione
n. 10; (appellante)
NEI CONFRONTI DI
- , nata a [...] il [...] e res.te in Fermo CP_1
alla via dei Palmensi n. 45;
CF.: ; C.F._1
, nato a [...] il [...] e res.te in Parte_2
Fermo alla via Barletta n. 8;
CF: ; C.F._2
difensori di se stessi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Fermo
alla via Francesco Egidi n. 97/D;
(appellati)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702 quater cpc del giorno 28.07/16.09.2022 del
Tribunale di Fermo, resa in procedimento n. 1182/2020 RGC.
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 11.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/9 Con atto di citazione dinanzi a questa Corte, ha Parte_1
impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata respinta la propria domanda di ripetizione di indebito presentata nei confronti degli avv.ti CP_1
e .
[...] Parte_2
Si sono costituiti nel presente grado di appello gli appellati al fine di resistere all'impugnazione proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 11.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
La impugna la decisione in epigrafe Parte_3
muovendo alla stessa, dopo aver ripercorso nel dettaglio l'articolazione della vicenda giudiziale che occupa, le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Sarebbe innanzitutto errata la statuizione di inammissibilità e/o improcedibilità
della domanda resa dal Tribunale di Fermo. Ciò in quanto la domanda pag. 3/9 giudiziale proposta nel presente processo – di restituzione della somma di €
5.763,04= corrisposta dall'appellante agli avv.ti e (e da questi CP_1 Parte_2
resa oggetto della loro parcella n. 22/2018) – non poteva intendersi avanzata con l'istanza di conversione del pignoramento dalla stessa società presentata nell'ambito della procedura esecutiva n. 992/2019 Trib. Fermo (con la quale,
appunto, si chiedeva che dal credito azionato esecutivamente dagli avv.ti e venisse espunta la medesima somma oggetto del presente CP_1 Parte_2
giudizio). Nel merito, con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante poi reitera la domanda di restituzione della somma pagata in favore degli avvocati appellati, osservando come la stessa – corrisposta dalla Parte_3
a fronte di altre proprie posizioni debitorie nei confronti dei predetti
[...]
avvocati – sia stata però imputata da questi ultimi ad un preteso credito (quello per le spese legali relative alla procedura esecutiva n. 262/2017 RGE Trib.
Fermo) invece insussistente in quanto relativo a processo esecutivo conclusosi
(per effetto di rinunzia agli atti da parte dei creditori) senza risultato positivo e senza liquidazione di spese.
Costituendosi in appello, gli avvocati appellati hanno evidenziato le ragioni di conferma della decisione gravata, non senza eccepire l'inammissibilità
dell'appello per divieto di jus novorum con riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito. Gli appellati hanno poi altresì ribadito che anche in pag. 4/9 caso di accoglimento dell'avversa domanda, l'importo da restituire dovrebbe almeno essere decurtato delle spese vive sostenute per la procedura esecutiva.
L'appello proposto è palesemente fondato e va integralmente accolto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per divieto di domanda nuova formulata dagli appellati. La
[...]
difatti, ha svolto chiaramente ed Parte_3
inequivocabilmente, sin dal ricorso introduttivo di primo grado (come è
indiscutibile ricavare dalla lettura non solo delle conclusioni ma della stessa parte motiva di tale atto), una domanda di restituzione delle somme pagate agli avvocati e di cui alla loro parcella n. 22/2018, sostenendo, sin CP_1 Parte_2
da allora, che il credito denunciato nella parcella stessa (ovvero quello per spese vive e legali della procedura esecutiva n. 262/2017 Trib. Fermo) non fosse dovuto.
La domanda reiterata in appello è, dunque, evidentemente ammissibile e non nuova.
Il fatto poi che l'odierna appellante abbia inserito (indubbiamente in modo maldestro) - nella istanza di conversione del pignoramento della procedura esecutiva a suo carico n. 992/2019 del Tribunale di Fermo - la richiesta di riduzione dell'importo dovuto della somma in precedenza pagata ai creditori procedenti ed oggetto del presente giudizio, non determina certamente, come pag. 5/9 invece in sostanza affermato dal Tribunale di Fermo, l'introduzione, in quella sede, di una domanda di ripetizione di indebito dell'importo pagato, con conseguente necessità che l'impugnazione della decisione sulla medesima,
debba seguire i modi e le forme dell'opposizione agli atti esecutivi. E difatti,
l'ordinanza del 20.03.2020 (resa sulla procedura esecutiva n. 992/2019 Trib.
Fermo) con cui il Giudice dell'Esecuzione ha determinato l'importo dovuto per conversione del pignoramento (correttamente rigettando la richiesta della debitrice di espungere la somma pagata in precedenza e oggetto del presente giudizio), lungi dall'avere – come del resto qualsiasi provvedimento in sede esecutiva (cfr. Cass., 20994/2018; Cass., 19392/2011) - alcuna finalità e potenzialità di delibazione definitiva di merito (anche) sul contenuto (eventuale ed incidentale) dell'istanza di conversione presentata dall'odierna appellante, si
è limitata a definire, con evidente esclusiva valenza endoprocedimentale,
l'istanza stessa. Il provvedimento, in altre parole, ha esclusivamente deciso sull'istanza di conversione presentata, decidendo invece solo incidentalmente e con evidenti esclusive finalità limitate alla procedura esecutiva in corso,
l'ulteriore questione (occasionalmente introdotta dall'istanza) della detrazione
(o meno) della somma già pagata oggetto invece del presente giudizio. Né del resto, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe, in quella sede, mai avuto competenza alcuna a decidere nel merito di una domanda di ripetizione di indebito.
pag. 6/9 Quest'ultima dunque, correttamente introdotta nel presente giudizio, è
perfettamente ammissibile.
Quanto al merito, è evidente che il credito cui gli avvocati appellati hanno imputato il pagamento ricevuto oggetto qui di ripetizione, non sussiste. Risulta
ampiamente provato agli atti in via documentale come il processo esecutivo n.
262/2017 cui quel credito si riferisce si sia chiuso in maniera infruttuosa e senza liquidazione alcuna di spese in favore dei creditori procedenti. E laddove un processo esecutivo si riveli infruttuoso e non conduca all'assegnazione di somme di sorta in favore del creditore procedente, quest'ultimo deve sostenerne le spese in via definitiva, senza alcuna possibilità di addossarle altrimenti al debitore, nemmeno con riguardo agli esborsi anticipati (Cass.,
1004/2020; Cass., 26429/2020). Il pagamento eseguito dalla
[...]
dunque, in quanto imputato dai creditori ad un Parte_3
credito insussistente, non è dovuto e, in mancanza della richiesta di questi ultimi di imputare lo stesso al pagamento di altri crediti a norma dell'art. 1193
c.c., deve essere restituito.
Quanto alla somma da restituire, essa va identificata nell'importo richiesto dall'appellante, pari ad € 5.763,04= (comprensivi di € 763,04= a titolo di ritenuta di acconto) dal momento che, pur non avendo la Parte_3
provato di aver pagato la ritenuta, sul punto (pagamento della stessa)
[...]
non vi è stata specifica contestazione da parte dei convenuti appellati. Sulla
pag. 7/9 predetta somma sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda
(dovendosi presumere la buona fede, fino ad allora, dei percipienti) a quello della effettiva restituzione.
Le spese legali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non può invece essere accolta la domanda ex art. 96 cpc formulata dall'appellante perché il comportamento di parte appellata, seppur palesemente infondato, non può però definirsi temerario (anche per effetto della favorevole decisione di primo grado).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Parte_2
restituire a l'importo di € 5.763,04= Parte_3
oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
• Condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Parte_2
rifondere a le spese di lite del doppio Parte_3
grado di giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi €
5.000,00= (di cui € 900,00= per fase di studio;
€ 750,00= per fase introduttiva;
€ 1.650,00= per fase di trattazione;
€ 1.700,00= per fase pag. 8/9 decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 3.900,00= (di cui €
1.100,00= per fase di studio;
€ 900,00= per fase introduttiva;
€ 1.900,00=
per fase decisoria); il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele
Marcelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 927/2022 RGC promossa
DA
- in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1
sede in Campofilone alla c.da Molino n. 60;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Mattioli del Foro di Pesaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fano alla via della Costituzione
n. 10; (appellante)
NEI CONFRONTI DI
- , nata a [...] il [...] e res.te in Fermo CP_1
alla via dei Palmensi n. 45;
CF.: ; C.F._1
, nato a [...] il [...] e res.te in Parte_2
Fermo alla via Barletta n. 8;
CF: ; C.F._2
difensori di se stessi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Fermo
alla via Francesco Egidi n. 97/D;
(appellati)
AVVERSO l'ordinanza ex art. 702 quater cpc del giorno 28.07/16.09.2022 del
Tribunale di Fermo, resa in procedimento n. 1182/2020 RGC.
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 11.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/9 Con atto di citazione dinanzi a questa Corte, ha Parte_1
impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata respinta la propria domanda di ripetizione di indebito presentata nei confronti degli avv.ti CP_1
e .
[...] Parte_2
Si sono costituiti nel presente grado di appello gli appellati al fine di resistere all'impugnazione proposta.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 11.06.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
La impugna la decisione in epigrafe Parte_3
muovendo alla stessa, dopo aver ripercorso nel dettaglio l'articolazione della vicenda giudiziale che occupa, le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Sarebbe innanzitutto errata la statuizione di inammissibilità e/o improcedibilità
della domanda resa dal Tribunale di Fermo. Ciò in quanto la domanda pag. 3/9 giudiziale proposta nel presente processo – di restituzione della somma di €
5.763,04= corrisposta dall'appellante agli avv.ti e (e da questi CP_1 Parte_2
resa oggetto della loro parcella n. 22/2018) – non poteva intendersi avanzata con l'istanza di conversione del pignoramento dalla stessa società presentata nell'ambito della procedura esecutiva n. 992/2019 Trib. Fermo (con la quale,
appunto, si chiedeva che dal credito azionato esecutivamente dagli avv.ti e venisse espunta la medesima somma oggetto del presente CP_1 Parte_2
giudizio). Nel merito, con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante poi reitera la domanda di restituzione della somma pagata in favore degli avvocati appellati, osservando come la stessa – corrisposta dalla Parte_3
a fronte di altre proprie posizioni debitorie nei confronti dei predetti
[...]
avvocati – sia stata però imputata da questi ultimi ad un preteso credito (quello per le spese legali relative alla procedura esecutiva n. 262/2017 RGE Trib.
Fermo) invece insussistente in quanto relativo a processo esecutivo conclusosi
(per effetto di rinunzia agli atti da parte dei creditori) senza risultato positivo e senza liquidazione di spese.
Costituendosi in appello, gli avvocati appellati hanno evidenziato le ragioni di conferma della decisione gravata, non senza eccepire l'inammissibilità
dell'appello per divieto di jus novorum con riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito. Gli appellati hanno poi altresì ribadito che anche in pag. 4/9 caso di accoglimento dell'avversa domanda, l'importo da restituire dovrebbe almeno essere decurtato delle spese vive sostenute per la procedura esecutiva.
L'appello proposto è palesemente fondato e va integralmente accolto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per divieto di domanda nuova formulata dagli appellati. La
[...]
difatti, ha svolto chiaramente ed Parte_3
inequivocabilmente, sin dal ricorso introduttivo di primo grado (come è
indiscutibile ricavare dalla lettura non solo delle conclusioni ma della stessa parte motiva di tale atto), una domanda di restituzione delle somme pagate agli avvocati e di cui alla loro parcella n. 22/2018, sostenendo, sin CP_1 Parte_2
da allora, che il credito denunciato nella parcella stessa (ovvero quello per spese vive e legali della procedura esecutiva n. 262/2017 Trib. Fermo) non fosse dovuto.
La domanda reiterata in appello è, dunque, evidentemente ammissibile e non nuova.
Il fatto poi che l'odierna appellante abbia inserito (indubbiamente in modo maldestro) - nella istanza di conversione del pignoramento della procedura esecutiva a suo carico n. 992/2019 del Tribunale di Fermo - la richiesta di riduzione dell'importo dovuto della somma in precedenza pagata ai creditori procedenti ed oggetto del presente giudizio, non determina certamente, come pag. 5/9 invece in sostanza affermato dal Tribunale di Fermo, l'introduzione, in quella sede, di una domanda di ripetizione di indebito dell'importo pagato, con conseguente necessità che l'impugnazione della decisione sulla medesima,
debba seguire i modi e le forme dell'opposizione agli atti esecutivi. E difatti,
l'ordinanza del 20.03.2020 (resa sulla procedura esecutiva n. 992/2019 Trib.
Fermo) con cui il Giudice dell'Esecuzione ha determinato l'importo dovuto per conversione del pignoramento (correttamente rigettando la richiesta della debitrice di espungere la somma pagata in precedenza e oggetto del presente giudizio), lungi dall'avere – come del resto qualsiasi provvedimento in sede esecutiva (cfr. Cass., 20994/2018; Cass., 19392/2011) - alcuna finalità e potenzialità di delibazione definitiva di merito (anche) sul contenuto (eventuale ed incidentale) dell'istanza di conversione presentata dall'odierna appellante, si
è limitata a definire, con evidente esclusiva valenza endoprocedimentale,
l'istanza stessa. Il provvedimento, in altre parole, ha esclusivamente deciso sull'istanza di conversione presentata, decidendo invece solo incidentalmente e con evidenti esclusive finalità limitate alla procedura esecutiva in corso,
l'ulteriore questione (occasionalmente introdotta dall'istanza) della detrazione
(o meno) della somma già pagata oggetto invece del presente giudizio. Né del resto, il Giudice dell'Esecuzione avrebbe, in quella sede, mai avuto competenza alcuna a decidere nel merito di una domanda di ripetizione di indebito.
pag. 6/9 Quest'ultima dunque, correttamente introdotta nel presente giudizio, è
perfettamente ammissibile.
Quanto al merito, è evidente che il credito cui gli avvocati appellati hanno imputato il pagamento ricevuto oggetto qui di ripetizione, non sussiste. Risulta
ampiamente provato agli atti in via documentale come il processo esecutivo n.
262/2017 cui quel credito si riferisce si sia chiuso in maniera infruttuosa e senza liquidazione alcuna di spese in favore dei creditori procedenti. E laddove un processo esecutivo si riveli infruttuoso e non conduca all'assegnazione di somme di sorta in favore del creditore procedente, quest'ultimo deve sostenerne le spese in via definitiva, senza alcuna possibilità di addossarle altrimenti al debitore, nemmeno con riguardo agli esborsi anticipati (Cass.,
1004/2020; Cass., 26429/2020). Il pagamento eseguito dalla
[...]
dunque, in quanto imputato dai creditori ad un Parte_3
credito insussistente, non è dovuto e, in mancanza della richiesta di questi ultimi di imputare lo stesso al pagamento di altri crediti a norma dell'art. 1193
c.c., deve essere restituito.
Quanto alla somma da restituire, essa va identificata nell'importo richiesto dall'appellante, pari ad € 5.763,04= (comprensivi di € 763,04= a titolo di ritenuta di acconto) dal momento che, pur non avendo la Parte_3
provato di aver pagato la ritenuta, sul punto (pagamento della stessa)
[...]
non vi è stata specifica contestazione da parte dei convenuti appellati. Sulla
pag. 7/9 predetta somma sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda
(dovendosi presumere la buona fede, fino ad allora, dei percipienti) a quello della effettiva restituzione.
Le spese legali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Non può invece essere accolta la domanda ex art. 96 cpc formulata dall'appellante perché il comportamento di parte appellata, seppur palesemente infondato, non può però definirsi temerario (anche per effetto della favorevole decisione di primo grado).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Parte_2
restituire a l'importo di € 5.763,04= Parte_3
oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
• Condanna e , in solido tra loro, a CP_1 Parte_2
rifondere a le spese di lite del doppio Parte_3
grado di giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi €
5.000,00= (di cui € 900,00= per fase di studio;
€ 750,00= per fase introduttiva;
€ 1.650,00= per fase di trattazione;
€ 1.700,00= per fase pag. 8/9 decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 3.900,00= (di cui €
1.100,00= per fase di studio;
€ 900,00= per fase introduttiva;
€ 1.900,00=
per fase decisoria); il tutto oltre al 15% LP, CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 19.11.2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele
Marcelli
pag. 9/9