Decreto cautelare 19 settembre 2023
Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocata Francesca Gritti, con domicilio fisico presso lo studio della stessa in Bergamo via Brigata Lupi 7 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mirko Brignoli, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Bergamo Passaggio San Bartolomeo 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l''annullamento previa sospensione dell’efficacia
- del verbale finale del 9.6.2023 emesso dalla Commissione di esame del percorso di operatore informatico erogato dall’-OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore, relativo alla sessione di esami del percorso scolastico della terza annualità del sig.-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti il decreto cautelare n. 371 del 19 settembre 2023 e l’ordinanza cautelare n. 432 del 10 novembre 2023.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per -OMISSIS- il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 3 agosto 2023 e depositato il 7 agosto 2023 i ricorrenti, genitori del figlio minore, alunno dell’istituto scolastico resistente, impugnano il verbale finale del 9 giugno 2023 della Commissione di esame del percorso di operatore informatico, tenuto dall’istituto di formazione scolastica -OMISSIS-, in virtù del quale l’alunno è risultato non idoneo al conseguimento del relativo titolo.
2. Il minore, iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 al terzo anno di operatore informatico, che sin dal 2014 era stato riconosciuto dalla Commissione medica competente, ai fini dell’invalidità civile, portatore di handicap, con conferma in sede di revisione nel 2022 (ove si parla di “ -OMISSIS- ”), beneficiava di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per la classe terza di operatore informatico.
3. Sempre in considerazione dell’invalidità civile riscontrata, durante la frequenza della scuola primaria era stato seguito da un insegnante di sostegno.
4. Con specifico riferimento al PDP predisposto per la classe terza di operatore informatico, nello stesso era previsto l’utilizzo di diversi strumenti tesi a garantire un apprendimento adeguato e per un adattamento delle competenze e dei contenuti per il raggiungimento degli obiettivi formativi.
In particolare, veniva previsto l’uso di mediatori didattici per tutte le discipline oggetto di prova di esame e, in sede di verifica, la valutazione avrebbe dovuto tenere conto degli aspetti formativi della stessa e del processo di apprendimento. Nulla veniva detto in merito alla possibilità di concedere tempi aggiuntivi allo studente.
5. In data 31 maggio 2023, durante la riunione del Consiglio di classe, veniva deliberato che gli studenti BES e DSA, in sede di prova di esame, avrebbero usufruito di un tempo aggiuntivo per lo svolgimento della stessa, senza che fosse somministrata una prova equipollente.
6. L’alunno, ammesso alla prova di esame, all’esito della stessa, era risultato gravemente insufficiente alla prova professionale.
7. Nel verbale di esame del 9 giugno 2023 che aveva dichiarato la non idoneità del candidato figlio dei ricorrenti era precisato che, come deliberato nel verbale del 31 maggio 2023 dal Consiglio di classe, per gli studenti DSA, non sarebbero stati utilizzati per le prove di esame elaborati equipollenti, ferma restando la possibilità di un prolungamento di orario della prova di esame pari ad un terzo quale strumento compensativo.
8. Le censure, articolate nell’unico motivo di ricorso, possono essere così sintetizzate:
a) il ricorrente, riconosciuto come invalido, era destinatario di un PDP per l’anno scolastico 2022/2023 che prevedeva metodologie dispensative e strumenti compensativi adatti allo stesso;
b) il PDP è un provvedimento di natura tecnica e didattica che ha un pieno valore formale e quanto in esso stabilito deve essere garantito anche in sede di verifiche e di esami finali. Non deve comunque essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi, dovendo includere progettazioni didattiche educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze richieste anche per gli alunni con BES, non necessariamente dotati di certificazione organica;
c) nel caso di specie, non solo il Consiglio di classe in data 31 maggio 2023 aveva deliberato, con scelta manifestamente illogica, che agli studenti BES/DSA non venisse somministrata una prova equipollente, prevedendo che usufruissero solo di un tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova, ma di tali tempi aggiuntivi non viene fatta alcuna menzione nel verbale di esame;
d) lo studente, già psicologicamente fragile e di fronte al primo esame della sua vita, avendo sostenuto l’esame di licenza media inferiore da remoto, è stato privato degli strumenti che era abituato ad utilizzare a sostegno delle sue prestazioni scolastiche ed aveva così perso la capacità di districarsi tra le varie prove susseguitesi nell’arco di pochi giorni;
e) il verbale finale del 9 giugno 2023 della Commissione d’esame doveva essere dichiarato illegittimo in violazione della mancata applicazione del PDP.
9. In data 16 agosto 2023 si costituiva il Ministero dell’Istruzione e del Merito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l’istituto resistente, ente accreditato da Regione Lombardia non era né scuola paritaria né statale.
10. In data 28 agosto 2023 si costituiva -OMISSIS- con atto di costituzione di mero stile nel quale chiedeva comunque che il ricorso fosse rigettato integralmente in quanto inammissibile, irricevibile, tardivo, improcedibile e, comunque, infondato nel merito. Veniva, altresì, eccepita la carenza di legittimazione passiva della -OMISSIS-.
11. Con decreto cautelare n. 371 del 19 settembre 2023 veniva dichiarata improcedibile la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie, non essendo stata depositata istanza di fissazione di udienza di merito, successivamente depositata in data 18 ottobre 2023.
12. L’istituto resistente depositava memoria e documenti in data 6 novembre 2023.
Nella memoria rilevava come la parte conclusiva del percorso di formazione professionale dovesse distinguersi in due fasi.
La prima era il giudizio di ammissione agli esami, la seconda l’esame conclusivo vero e proprio, non più gestita dal formatore, ma da una commissione composta da un presidente esterno e da tre membri formatori interni all’istituzione.
Oggetto di censura erano gli atti della Commissione di esame, organo diverso dalla -OMISSIS-.
Vi era, pertanto, carenza di legittimazione passiva in capo alla -OMISSIS- il cui compito era quello di limitarsi a garantire il necessario supporto alla Commissione di esame.
Da ciò derivava anche l’inammissibilità del ricorso, non essendo stato notificato al resistente principale ovvero all’amministrazione che aveva emesso l’atto impugnato come prescritto dall’art. 41 c.p.a.
Parte ricorrente non aveva neppure provveduto ad impugnare il verbale del Consiglio di Classe del 31 maggio 2023 contenente la decisione di non somministrare la prova equipollente.
Vi era anche sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in quanto i genitori del ragazzo, rinnovando la fiducia riposta nei metodi di insegnamento ed attenzione dell’istituto resistente, avevano presentato in data 5 ottobre 2023 la domanda di iscrizione per il terzo anno.
Veniva, infine, rilevata l’infondatezza anche nel merito del ricorso.
13. Con ordinanza cautelare n. 432 del 10 novembre 2023 la domanda cautelare veniva rigettata non essendo rinvenibili, quanto al fumus boni iuris , i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.
14. In vista dell’udienza pubblica del 19 marzo 2025 -OMISSIS- depositava memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a. nonché la domanda di iscrizione relativa al fratello minore dell’alunno.
15. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito
16. Preliminarmente deve essere affrontata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel proprio atto di costituzione.
17. La stessa deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento.
Come rilevato da quest’ultimo, -OMISSIS- non può annoverarsi né tra le scuole statali e neppure tra le scuole paritarie, trattandosi di ente accreditato da Regione Lombardia e che, come chiarito dallo stesso istituto, “ si occupa della formazione nell’ambito dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) ” istituiti dalla Regione.
Nel giudizio, pertanto, si controverte di provvedimenti in alcun modo riconducibili al Ministero resistente che risulta del tutto estraneo alla vicenda e che, pertanto, deve essere estromesso dal giudizio.
Il ricorso
18. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
19. Fermo restando quanto si dirà in punto di interesse a ricorrere, l’infondatezza del ricorso rende superflua ogni considerazione in ordine alla inammissibilità dello stesso, sollevate dalla -OMISSIS- resistente.
In ogni caso, per ciò che riguarda l’eccepita carenza di legittimazione passiva di quest’ultima, può comunque rilevarsi come sia la stessa, nelle sue difese, a ricordare come la commissione di esame sia composta, oltreché da un presidente esterno, da tre membri formatori interni dell’istituzione ed è alla competenza professionale di questi soggetti appartenenti alla compagine della -OMISSIS- ad essere riservata “ la funzione accertativa e valutativa ” di quello che viene definito l’intero processo dell’esame.
Non può, pertanto, condividersi la tesi che vede la commissione come soggetto del tutto autonomo rispetto alla -OMISSIS-.
Al fine di smentire tale tesi vale anche la semplice considerazione che la commissione in questione svolge, a ben vedere, un’attività e un compito i cui effetti assumono un’evidente rilevanza al fine del conseguimento o meno del titolo di idoneità che è, pur sempre, la -OMISSIS- a rilasciare all’esito di un percorso compiuto all’interno della stessa.
L’interesse ad agire
20. In punto di interesse a ricorrere, non può condividersi quanto sostenuto dalla -OMISSIS- secondo la quale lo stesso sarebbe venuto meno in considerazione dell’avvenuta iscrizione dell’alunno al terzo anno di operatore informatico.
A questo proposito, può rilevarsi come l’avvenuta iscrizione dell’alunno, il suo successivo ritiro e l’eventuale frequentazione presso altro istituto non può ritenersi aver fatto venir meno l’interesse a ricorrere.
Occorre non dimenticare, infatti, come l’interesse ad una pronuncia sulla illegittimità degli atti permanga, potendo la stessa essere accertata ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a. né rileva che tale domanda non sia stata formulata nel presente giudizio
L’art. 30 comma 3 prevede, infatti, che la stessa possa essere formulata non solo nel corso del giudizio di annullamento, ma anche sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il combinato disposto delle norme sopra richiamate rende evidente come, nel caso di specie, l’interesse a ricorrere non possa dirsi essere venuto meno, configurandosi comunque un interesse ad ottenere una pronuncia nel merito all’esito della quale, nel termine sopra indicato, potrebbe essere formulata domanda di risarcimento del danno.
Il merito
21. Venendo al merito, occorre ricordare, in primo luogo, come non sia contestato che gli esiti della prova di esame, sostenuta dallo studente figlio dei ricorrenti, siano stati indubitabilmente insufficienti.
22. Le doglianze dei ricorrenti si rivolgono, essenzialmente, nei confronti della mancata attivazione, in sede di esame, degli strumenti di cui il ragazzo aveva potuto usufruire in base al PDP nel corso dell’anno formativo.
23. A tal proposito può rilevarsi che, come ripetutamente ritenuto dalla giurisprudenza anche di questa sezione, ai fini dell’ottenimento del giudizio di idoneità, come nel caso di specie, o comunque ai fini del passaggio alla classe successiva, non può prescindersi dal raggiungimento degli obiettivi minimi necessari per i fini sopra indicati.
24. E’ orientamento consolidato che anche per gli alunni affetti da D.S.A. “ è interesse preminente, non già quello di conseguire comunque la promozione alla classe successiva, ma quello di ottenere dal percorso scolastico una adeguata preparazione che permetta di affrontare con profitto gli studi successivi o di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro” (cfr. ex multis TAR Milano Sez. V 27 dicembre 2024 n. 3780) .
25. Sempre la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “ Semmai la bocciatura – che si atteggia solo come una conseguenza di tale mancato profitto – integra una forma di parziale mitigazione del danno formativo verificatosi, in quanto consente all’alunno, nell’anno successivo, di (provare a) rimediare al percorso insufficientemente compiuto nell’anno scolastico precedente (neppure prolungato del periodo estivo, ove le insufficienze non siano sanabili, o non siano state sanate, fino all’esame di verifica che, in situazioni di insufficienze non generalizzate, può svolgersi entro l’inizio del nuovo anno): invero, sarebbe la promozione di coloro che siano rimasti privi delle prescritte competenze a integrare un pregiudizio ancora maggiore, perché essa precluderebbe loro definitivamente ogni possibilità di conseguire ciò che (ancora) non hanno appreso, così vanificando il fine dell’istruzione, che è l’apprendimento secondo i programmi ” (cfr. in questi termini C.G.A.R.S, Sez. I, 4 novembre 2024 n. 862).
26. La stessa mancata predisposizione del PDP o, come nel caso di specie, la mancata attivazione delle misure compensative, nel corso dell’esame, possono al più rilevare sotto il profilo meramente risarcitorio.
27. Anche questi aspetti, peraltro, non trovano riscontro nella presente fattispecie.
28. Come rilevato in sede cautelare, è contestato e non è stato provato dai ricorrenti l’assolvimento dell’obbligo di presentazione della certificazione per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità o DSA.
29. Per contro, risulta dalla documentazione in atti (doc. 2 istituto resistente), come il minore avesse essenzialmente difficoltà di tipo linguistico, essendo bilingue, con alcuni problemi correlati all’apprendimento delle abilità scolari, ma con livelli cognitivi essenzialmente nella media.
30. Vi erano inoltre alcuni aspetti caratteriali (doc. 3 istituto resistente) che connotavano l’alunno come un ragazzino schivo e insicuro, apparentemente più piccolo della sua età e sempre bisognoso della mediazione familiare (ma si v. anche doc. 3 parte ricorrente ove si parla di sindrome o disturbo emozionale dell’infanzia e dell’adolescenza).
31. A fronte della sopradescritta situazione, certamente non riconducibile all’area DSA, come anche riconosciuto dagli stessi ricorrenti, l’istituto resistente ha redatto un PDP per studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES).
32. In sede di esame, il Consiglio di classe ha indicato, quale strumento compensativo, la possibilità di usufruire di un tempo maggiore per lo svolgimento delle prove.
Risulta, altresì, in atti che in sede di “ prova orale è stata data al candidato, da parte della commissione, la possibilità di dimostrare la capacità di poter colmare, almeno in parte, le gravi lacune evidenziate nelle prove scritte, purtroppo con risultati negativi ” (in punto di valore di fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., dei verbali redatti dal consiglio di classe o comunque dalla commissione di esame cfr. C. Stato, Sez. VII, 31 ottobre 2022, n. 9448).
33. In disparte ogni considerazione sulla possibilità di predisporre prove equipollenti in sede di esame per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali BES (ma sul punto si v. anche infra ), deve notarsi come il ragazzo presentasse insufficienze, in alcuni casi anche gravi (matematica, informatica e laboratorio). Pertanto, appare difficile attribuire, come fanno i ricorrenti, il mancato superamento dell’esame alle modalità con cui lo stesso è stato svolto.
E’ evidente che il mancato superamento dell’esame ed il conseguente giudizio di inidoneità non possa che essere riconducibile a lacune formative e conoscitive del ragazzo, pur a fronte di una tempestiva predisposizione ed utilizzazione di un piano didattico personalizzato (PDP).
Infine, in punto di concreta modalità di svolgimento dell’esame, non vi sono ragioni per discostarsi da quanto ritenuto in sede cautelare circa la sufficienza della misura di poter usufruire di un tempo ulteriore per lo svolgimento delle prove, non essendo previste dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 prove equipollenti per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali BES.
Conclusioni
34. Conclusivamente, alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso proposto deve ritenersi infondato e deve essere, conseguentemente, rigettato.
35. Considerata la particolarità della vicenda e la delicatezza degli interessi in gioco, il Collegio ritiene sia equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Laura Marchio', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marchio' | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.