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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 301 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa
nato a [...] il [...], c.f. nato Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
a Cagliari il 10.06.1989, c.f. , entrambi residenti in [...]
Massenzio 16, ed elettivamente domiciliati in Cagliari, Via Gaetano Donizetti, 1/C, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Carta ( ) che li rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3
a margine del ricorso nanti il Tribunale di Cagliari ( R.G. 5654/2023),
Appellanti
CONTRO
Pagina 1 , (c.f. ), in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (c.f. ), presso i cui P.IVA_2
uffici, in Cagliari, via Dante 23 (fax 070 40476290; p.e.c. ads. , è Email_1 Email_2
legalmente domiciliato,
appellato
All'udienza del 14/03/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto dell'art. 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI CONFORMI
“Integrale compensazione delle spese dei II grado del giudizio;
revoca della revoca del
patrocinio a spese dello Stato essendo venuti meno i presupposti.”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 371/2024 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Cagliari rigettava l'opposizione proposta dai signori e contro il decreto di revoca della loro Pt_1 Parte_2
ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Cagliari in data 21 luglio 2023
nel procedimento civile R.G. n. 9760/2015. Il Tribunale riteneva l'opposizione infondata in quanto,
contrariamente a ciò che sostenevano gli opponenti, costoro, oltre ad essere soccombenti nella causa posta definizione del procedimento civile cit., erano stati altresì condannati ai sensi dell'articolo 96 comma terzo c.p.c. al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro
42.000,00, potendosi, da siffatta statuizione, agevolmente ricostruire il ragionamento, non esplicitato, del giudice, conseguenziale alla ritenuta responsabilità aggravata, quale fondamento della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
***
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza di primo grado sostenendo che la revoca della ammissione si fondava sulla pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c. 3 c.p.c. in sé e per sé, laddove sarebbe stata necessaria una valutazione esplicita di
Pagina 2 sussistenza di dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, così come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 21610/2018. Gli appellanti hanno, altresì, allegato, a monte, l'insussistenza dei presupposti di una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. III c.p.c. a loro carico.
Il nel costituirsi, ha resistito eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, sul rilievo che il Tribunale si fosse erroneamente pronunciato con sentenza piuttosto che con ordinanza, ai sensi dell'art. 15 u.c. del d. lgs. 152/2011, secondo cui
l'ordinanza che definisce il giudizio è inappellabile. A tal proposito il ha, altresì, CP_1
richiamato la sentenza della Suprema Corte n.17/2020, secondo cui il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è l'opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.p.r. n.115/2002, il che dà luogo ad un giudizio civile contenzioso destinato a concludersi con ordinanza ricorribile per cassazione.
Il Consigliere istruttore, alla prima udienza fissata davanti a sé, ha preso atto dell'avvenuto deposito, da parte degli appellanti, della sentenza della Corte d'Appello n. 388/2024 frattanto intervenuta, che nel riformare la sentenza di primo grado n. 1397/2023 (che aveva condannato i signori e la loro compagnia di assicurazione per responsabilità extracontrattuale nonché ex Pt_1
art. 96 III c. c.p.c.) ha, fra l'altro, revocato siffatta ultima condanna e compensato nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo la restante parte a carico di Pt_1
All'udienza fissata davanti al collegio le parti hanno formulato conclusioni conformi nei termini di cui in epigrafe.
Il Collegio ha quindi trattenuto la causa a decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
.
***
Sulla scorta di quanto sopra esposto, ritenuta l'ammissibilità dell'appello, in forza del principio dell'apparenza, di cui ricorrono, nella specie, i presupposti (cfr. Cass. n. 38587/2021), occorre prendere atto della produzione effettuata dall'appellante, ammissibile poiché di formazione successiva all'introduzione del presente giudizio, costituita dalla sentenza di questa stessa Corte,
Pagina 3 che, nel pronunciare sull'impugnazione avverso la sentenza che ha condannato i signori Pt_1
e e la compagnia di assicurazione per responsabilità extracontrattuale, ha: 1. ridotto
[...] Pt_2
l'importo oggetto di condanna, 2. compensato per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio ponendo la restante parte a carico dei e della Compagnia, 3. revocato la condanna ex art. 96 Pt_1
c. 3c.p.c. dei medesimi Pt_1
Tale pronuncia comporta, oggettivamente, il venire meno dei presupposti della revoca del patrocinio a spese dello Stato, oggetto della impugnazione di cui trattasi in questa causa, come riconosciuto, d'altra parte, dallo stesso . CP_1
In tal senso deve dunque provvedersi, con accoglimento dell'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione dei signori al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile Pt_1
n. 9760/2015 davanti al Tribunale di Cagliari, per difetto dei suoi presupposti.
L'accoglimento dell'opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato con efficacia retroattiva, comporta la competenza funzionale del giudice della suddetta causa a provvedere sull'istanza di liquidazione dei compensi (arg. ex Cass. civ. n. 11431/2024).
Spese interamente compensate come da conclusioni conformi delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, revoca il decreto emesso il 21.7.2023 nel proc. civ.
9760/2015 dal Tribunale di Cagliari, con il quale è stata disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato degli odierni appellanti;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 301 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa
nato a [...] il [...], c.f. nato Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
a Cagliari il 10.06.1989, c.f. , entrambi residenti in [...]
Massenzio 16, ed elettivamente domiciliati in Cagliari, Via Gaetano Donizetti, 1/C, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Carta ( ) che li rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3
a margine del ricorso nanti il Tribunale di Cagliari ( R.G. 5654/2023),
Appellanti
CONTRO
Pagina 1 , (c.f. ), in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (c.f. ), presso i cui P.IVA_2
uffici, in Cagliari, via Dante 23 (fax 070 40476290; p.e.c. ads. , è Email_1 Email_2
legalmente domiciliato,
appellato
All'udienza del 14/03/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto dell'art. 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI CONFORMI
“Integrale compensazione delle spese dei II grado del giudizio;
revoca della revoca del
patrocinio a spese dello Stato essendo venuti meno i presupposti.”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 371/2024 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Cagliari rigettava l'opposizione proposta dai signori e contro il decreto di revoca della loro Pt_1 Parte_2
ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Cagliari in data 21 luglio 2023
nel procedimento civile R.G. n. 9760/2015. Il Tribunale riteneva l'opposizione infondata in quanto,
contrariamente a ciò che sostenevano gli opponenti, costoro, oltre ad essere soccombenti nella causa posta definizione del procedimento civile cit., erano stati altresì condannati ai sensi dell'articolo 96 comma terzo c.p.c. al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro
42.000,00, potendosi, da siffatta statuizione, agevolmente ricostruire il ragionamento, non esplicitato, del giudice, conseguenziale alla ritenuta responsabilità aggravata, quale fondamento della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
***
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza di primo grado sostenendo che la revoca della ammissione si fondava sulla pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c. 3 c.p.c. in sé e per sé, laddove sarebbe stata necessaria una valutazione esplicita di
Pagina 2 sussistenza di dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, così come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 21610/2018. Gli appellanti hanno, altresì, allegato, a monte, l'insussistenza dei presupposti di una responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c. III c.p.c. a loro carico.
Il nel costituirsi, ha resistito eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, sul rilievo che il Tribunale si fosse erroneamente pronunciato con sentenza piuttosto che con ordinanza, ai sensi dell'art. 15 u.c. del d. lgs. 152/2011, secondo cui
l'ordinanza che definisce il giudizio è inappellabile. A tal proposito il ha, altresì, CP_1
richiamato la sentenza della Suprema Corte n.17/2020, secondo cui il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è l'opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.p.r. n.115/2002, il che dà luogo ad un giudizio civile contenzioso destinato a concludersi con ordinanza ricorribile per cassazione.
Il Consigliere istruttore, alla prima udienza fissata davanti a sé, ha preso atto dell'avvenuto deposito, da parte degli appellanti, della sentenza della Corte d'Appello n. 388/2024 frattanto intervenuta, che nel riformare la sentenza di primo grado n. 1397/2023 (che aveva condannato i signori e la loro compagnia di assicurazione per responsabilità extracontrattuale nonché ex Pt_1
art. 96 III c. c.p.c.) ha, fra l'altro, revocato siffatta ultima condanna e compensato nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo la restante parte a carico di Pt_1
All'udienza fissata davanti al collegio le parti hanno formulato conclusioni conformi nei termini di cui in epigrafe.
Il Collegio ha quindi trattenuto la causa a decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
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Sulla scorta di quanto sopra esposto, ritenuta l'ammissibilità dell'appello, in forza del principio dell'apparenza, di cui ricorrono, nella specie, i presupposti (cfr. Cass. n. 38587/2021), occorre prendere atto della produzione effettuata dall'appellante, ammissibile poiché di formazione successiva all'introduzione del presente giudizio, costituita dalla sentenza di questa stessa Corte,
Pagina 3 che, nel pronunciare sull'impugnazione avverso la sentenza che ha condannato i signori Pt_1
e e la compagnia di assicurazione per responsabilità extracontrattuale, ha: 1. ridotto
[...] Pt_2
l'importo oggetto di condanna, 2. compensato per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio ponendo la restante parte a carico dei e della Compagnia, 3. revocato la condanna ex art. 96 Pt_1
c. 3c.p.c. dei medesimi Pt_1
Tale pronuncia comporta, oggettivamente, il venire meno dei presupposti della revoca del patrocinio a spese dello Stato, oggetto della impugnazione di cui trattasi in questa causa, come riconosciuto, d'altra parte, dallo stesso . CP_1
In tal senso deve dunque provvedersi, con accoglimento dell'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione dei signori al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile Pt_1
n. 9760/2015 davanti al Tribunale di Cagliari, per difetto dei suoi presupposti.
L'accoglimento dell'opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato con efficacia retroattiva, comporta la competenza funzionale del giudice della suddetta causa a provvedere sull'istanza di liquidazione dei compensi (arg. ex Cass. civ. n. 11431/2024).
Spese interamente compensate come da conclusioni conformi delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, revoca il decreto emesso il 21.7.2023 nel proc. civ.
9760/2015 dal Tribunale di Cagliari, con il quale è stata disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato degli odierni appellanti;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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