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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/05/2024, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3186/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3186/2021 promossa da:
, (C.F. ), rappresentati e difesi dall' Emilio Addeo, Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marzano di Nola (AV) C.F._2
alla Via Casa Ettore n. 1, (telefax 0818255703; ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA. , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Edoardo Strazzullo (C.F. ) elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avvocato Angela Nittoli in San Michele di Serino (AV) alla Via
Giuseppe Garibaldi n. 4, ; Email_2
APPELLATA
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 94/2021, emessa dal Giudice di Pace di Lauro, depositata in data 27/01/2021, non notificata, a definizione del procedimento di primo grado R.G. 2752/2018 con la quale si rigettava la domanda proposta poiché ritenuta non sufficientemente provata.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza, e, nello specifico:“1. Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. , proprietario e conducente della vettura Fiat Punto tg. AJ Controparte_2
533 HG, nella causazione del sinistro in premessa descritto.
2. Per l'effetto, condannare i convenuti, ciascuno per l'intero e in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'appellante di tutti i conseguenti danni, nella somma di € 7.187,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma devalutata anno per anno dall'evento lesivo al saldo;
3. Condannare i convenuti tutti, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze relativi al doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Costituitisi tempestivamente così concludeva: “IN VIA MERAMENTE Controparte_1
PROCESSUALE: 1) disporre l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di I grado iscritto al N.
2752/2018 RG presso il Giudice di Pace di Lauro;
IN MERITO: 2) rigettare l'avverso appello, in ogni sua parte, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato e temerario;
3) confermare la sentenza di I grado;
4) condannare la parte appellante al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze legali del presente grado del giudizio;
5) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge, ivi compresa la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per il compimento, in ordine alla vicenda de qua, di ogni più opportuno accertamento e per l'adozione di ogni conseguente, eventuale provvedimento di legge.”.
Senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§Va dichiarata la contumacia di il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non Controparte_2
si è costituito.
pagina 2 di 8 § Per quanto attiene al merito del gravame, parte appellante deduce una erroneità, insufficienza e nullità della motivazione espressa da parte del primo giudice.
In merito alla dedotta nullità della sentenza appellata per illegittimità, illogicità e mancanza di motivazione, occorre premettere che con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, il legislatore ha inteso sancire l'obbligo della motivazione, consistente nell'insieme delle ragioni che giustificano la statuizione del giudice. La motivazione, elemento costituzionalmente previsto dall'art.111 Cost., è lo strumento con cui è possibile vagliare l'iter logico decisionale e che permette di effettuare un controllo penetrante sulla legalità della pronuncia in sede di impugnazione. La motivazione deve rispettare una serie di requisiti, segnatamente: la sufficienza, nel senso che deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione;
la logicità, ossia la coerenza nelle diverse osservazioni in cui essa si articola, anche in relazione al dispositivo;
l'ordine, in quanto la legge prescrive che nella motivazione debbono essere esposte concisamente le questioni discusse ed i principi di diritto applicati.
La motivazione, quale elemento essenziale della sentenza, è normativamente prevista dall'art. 132 co. 4
c.p.c. e la sua mancanza è causa di nullità dell'intera sentenza, secondo quanto disposto dall'art. 161
c.p.c. In merito alla violazione dell'obbligo motivazionale la giurisprudenza ha infatti chiarito come:
“Ai sensi dell'articolo 132, n. 4, del Cpc, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza
(nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. La mancanza di motivazione, infatti, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie.”
(Cassazione civile sez. III, 07/04/2023, n.9549); “Il difetto di motivazione della sentenza si configura sia nel caso in cui la motivazione sia completamente assente sia nei casi in cui la motivazione, pur formalmente presente, risulti talmente contraddittoria o incongrua da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. In pagina 3 di 8 ogni caso, tali vizi devono emergere dal testo del provvedimento.” (Corte appello, Bari, 27/01/2023, n.
155).
Dai principi giurisprudenziali espressi si evince che il vizio di motivazione previsto dall' art. 132 c.p.c., co. 2, n. 4 e dall'art. 161 c.p.c. relativamente al contenuto della sentenza, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento.
Il giudice di primo grado ha, invece, nella gravata sentenza dato atto della disamina logico-giuridica del materiale probatorio, nel caso di specie la relazione tecnica e l'escussione testimoniale, dal quale traspare il percorso argomentativo seguito nonché le ragioni per le quali il primo giudice non ha ritenuto le prove prodotte idonee a supportare la versione attorea;
non è, pertanto, ravvisabile il vizio di nullità della sentenza dedotto da parte appellante.
Peraltro, sia la consulenza tecnica che la testimonianza non costituiscono prova legale, con la conseguenza che entrambe possano essere liberamente valutate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Sul punto, relativamente alle risultanze istruttorie, si ricorda altresì che “l'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione - tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come "succinta" nel senso voluto dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ..” (Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste, seppure mal richiamate in sentenza, sono state di fatto valutate dal giudice di pace, il quale ha analizzato le risultanze della prova al fine di verificare la veridicità dell'evento descritto in citazione.
§ Ed invero, l'onere della prova dell'effettività del sinistro e della sua dinamica incombe in capo al danneggiato, in base alle regole probatorie generali in tema di illecito extracontrattuale.
pagina 4 di 8 Nella responsabilità aquiliana incombe infatti sull'attore l'onere di dare la prova di tutti gli elementi del fatto illecito e solo laddove tale prova sia stata fornita il giudice potrà attingere alle conoscenze tecniche di un consulente per quantificare il risarcimento;
tale sequenza logica giammai può essere invertita, nel senso che in assenza di riscontri probatori sulla spettanza del risarcimento, questo non sarà dovuto anche laddove i danni siano causalmente ricollegabili all'evento prospettato, se l'evento stesso è sfornito di adeguato supporto probatorio. (cfr. Cass. n. 5687 del 18.4.2001).
La dinamica prospettata in citazione consiste ad un investimento dell'attore e di da Parte_2
parte del veicolo Fiat Punto tg AJ 533HG, di proprietà e condotto dal convenuto;
Controparte_2
tale accadimento è stato fermamente contestato dalla convenuta compagnia assicurativa.
A sostegno della ricostruzione prospettata da parte attrice militano le dichiarazioni rese dal teste
[...]
(e non di , nominativo erroneamente indicato dal giudice di pace) il quale, Tes_1 Testimone_2 escusso all'udienza del 19/07/2019, ha riferito di aver assistito all'investimento, di aver visto un'autovettura Fiat Punto di colore grigio, con la parte anteriore, investire e Parte_1 Pt_2
; ha riferito, inoltre, di come i due pedoni si trovassero di fronte, uno a fianco all'altro,
[...] allorquando l'autovettura sorpassava dei veicoli fermi, invadeva la opposta corsia di marcia ed investiva i due pedoni, che riportavano dolori e lesioni su tutto il corpo, sia al lato sinistro che al lato destro, sia agli arti inferiori che superiori.
Spetta al giudice valutare liberamente tali dichiarazioni e se le stesse siano idonee a fugare ogni dubbio sulla verificazione del sinistro e nella specie le sole dichiarazioni rese non sono state ritenute sufficienti dal primo giudice.
Va altresì evidenziato che l'unico teste ha dichiarato altresì di essere il cognato dell'attore. In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019).
pagina 5 di 8 Orbene, l'unica prova del sinistro andrebbe ravvisata propria nella espletata testimonianza, non immune da vizi quanto alla ricostruzione della dinamica, come rilevato dal primo giudice, in relazione alla posizione del teste ed alla provenienza del veicolo.
Inoltre, la circostanza che le lesioni siano state riscontrate da un c.t.u. non consente di per sé di ritenere fondata la domanda nell'an; infatti, gli accertamenti demandati al consulente medico legale erano di natura sostanzialmente medica e non tecnica;
lo stesso, pertanto, non poteva aver ricevuto l'incarico di verificare la compatibilità concreta della dinamica descritta con l'evento, ma solo in astratto con le lesioni derivatene.
Quanto alle affermazioni del c.t.u. circa la astratta compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta in citazione, è infatti da evidenziare che la consulenza non può assurgere a fonte di prova, nel senso che il consulente deve limitarsi a descrivere gli eventi con le proprie capacità tecniche.
La circostanza che i danni lamentati siano di per sé astrattamente compatibili con un sinistro stradale, in altri termini, non comporta che le lesioni stesse siano in concreto conseguenza proprio del sinistro in lite. Secondo l'orientamento della Suprema Corte le valutazioni del C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il giudice, potendole lo stesso disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali e adeguatamente motivata (cfr. Cass., 7 agosto 2014, n. 17757;
Cass. 18 luglio 2019, n. 19468).
Invero, l'impugnata motivazione ed il contestato iter-logico fattuale del giudice di prime cure non possono essere ritenute circostanze idonee a riformulare la sentenza gravata. Il giudice di primo grado ha reso congrua motivazione dell'analisi della dinamica descritta in citazione e dell'iter valutativo che lo ha condotto a discostarsi dalle risultanze delle testimonianze e della perizia tecnica, mettendo in luce la carenza di elementi probatori idonei a sostenere la domanda attorea.
A ciò si aggiunga che è evidente che non vi siano agli atti ulteriori prove documentali del sinistro, non
è prodotta alcuna documentazione fotografica dei veicoli coinvolti, alcun intervento delle forze dell'ordine o degli operatori sanitari, come ci aspetterebbe in caso di investimento;
non è stato deferito interrogatorio formale del convenuto contumace, né è stato escusso l'altro pedone coinvolto nel sinistro.
Gli unici riscontri andrebbero pertanto ravvisati nella testimonianza richiamata e nel verbale di pronto soccorso datato 25/11/2017 della , dal quale si evince che i due pazienti sono stati Organizzazione_1
ricoverati in codice verde e dimessi solo mezz'ora dopo. pagina 6 di 8 Si richiamano infine le risultanze del certificato medico privato datato 10/1/2018, a firma del Dott.
, in cui si consiglia intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio, a distanza di quasi Persona_1 due mesi dall'accadimento denunciato.
Va altresì evidenziato che dal casellario centrale infortuni si rileva che l'odierno appellante,
[...]
, risulta coinvolto come danneggiato in un altro sinistro stradale, avvenuto in data Parte_1
26.02.2014, ove ha lamentato lesioni simile a quelle prospettate nel presente giudizio.
In definitiva, le incongruenze riportate sono di tale importanza da rendere inverosimile l'impianto probatorio, così come sostenuto da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda e conferma della gravata sentenza, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione e domanda.
§ Sulla richiesta di inoltrare gli atti alla competente Procura della Repubblica, si evidenzia che non sono emersi con la necessaria chiarezza i fatti e tutti gli elementi costituenti ipotesi di reato e che comunque il lasso di tempo intercorso tra i fatti oggetto del presente giudizio (sinistro del 25 novembre
2017) e la presente decisione renderebbero tale provvedimento come inutiler dato. Peraltro, trattasi di un provvedimento avente carattere puramente ordinatorio e non decisorio, la cui adozione non pregiudica posizioni soggettive, comunque tutelabili in diversa sede (Cassazione penale sez. VI 03 giugno 2014 n. 36635).
§ Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di legge, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
n. 115 del 2002;
pagina 7 di 8 - condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
1.984,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 7 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3186/2021 promossa da:
, (C.F. ), rappresentati e difesi dall' Emilio Addeo, Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marzano di Nola (AV) C.F._2
alla Via Casa Ettore n. 1, (telefax 0818255703; ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA. , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Edoardo Strazzullo (C.F. ) elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avvocato Angela Nittoli in San Michele di Serino (AV) alla Via
Giuseppe Garibaldi n. 4, ; Email_2
APPELLATA
; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 94/2021, emessa dal Giudice di Pace di Lauro, depositata in data 27/01/2021, non notificata, a definizione del procedimento di primo grado R.G. 2752/2018 con la quale si rigettava la domanda proposta poiché ritenuta non sufficientemente provata.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza, e, nello specifico:“1. Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. , proprietario e conducente della vettura Fiat Punto tg. AJ Controparte_2
533 HG, nella causazione del sinistro in premessa descritto.
2. Per l'effetto, condannare i convenuti, ciascuno per l'intero e in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'appellante di tutti i conseguenti danni, nella somma di € 7.187,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma devalutata anno per anno dall'evento lesivo al saldo;
3. Condannare i convenuti tutti, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze relativi al doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Costituitisi tempestivamente così concludeva: “IN VIA MERAMENTE Controparte_1
PROCESSUALE: 1) disporre l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di I grado iscritto al N.
2752/2018 RG presso il Giudice di Pace di Lauro;
IN MERITO: 2) rigettare l'avverso appello, in ogni sua parte, in quanto del tutto illegittimo ed infondato, sia in fatto che in diritto, oltre che non provato e temerario;
3) confermare la sentenza di I grado;
4) condannare la parte appellante al pagamento, in favore della appellata Assicurazione, delle spese e competenze legali del presente grado del giudizio;
5) emettere ogni ulteriore consequenziale provvedimento di legge, ivi compresa la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per il compimento, in ordine alla vicenda de qua, di ogni più opportuno accertamento e per l'adozione di ogni conseguente, eventuale provvedimento di legge.”.
Senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
§Va dichiarata la contumacia di il quale, benché ritualmente evocato in giudizio, non Controparte_2
si è costituito.
pagina 2 di 8 § Per quanto attiene al merito del gravame, parte appellante deduce una erroneità, insufficienza e nullità della motivazione espressa da parte del primo giudice.
In merito alla dedotta nullità della sentenza appellata per illegittimità, illogicità e mancanza di motivazione, occorre premettere che con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, il legislatore ha inteso sancire l'obbligo della motivazione, consistente nell'insieme delle ragioni che giustificano la statuizione del giudice. La motivazione, elemento costituzionalmente previsto dall'art.111 Cost., è lo strumento con cui è possibile vagliare l'iter logico decisionale e che permette di effettuare un controllo penetrante sulla legalità della pronuncia in sede di impugnazione. La motivazione deve rispettare una serie di requisiti, segnatamente: la sufficienza, nel senso che deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione;
la logicità, ossia la coerenza nelle diverse osservazioni in cui essa si articola, anche in relazione al dispositivo;
l'ordine, in quanto la legge prescrive che nella motivazione debbono essere esposte concisamente le questioni discusse ed i principi di diritto applicati.
La motivazione, quale elemento essenziale della sentenza, è normativamente prevista dall'art. 132 co. 4
c.p.c. e la sua mancanza è causa di nullità dell'intera sentenza, secondo quanto disposto dall'art. 161
c.p.c. In merito alla violazione dell'obbligo motivazionale la giurisprudenza ha infatti chiarito come:
“Ai sensi dell'articolo 132, n. 4, del Cpc, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza
(nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. La mancanza di motivazione, infatti, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie.”
(Cassazione civile sez. III, 07/04/2023, n.9549); “Il difetto di motivazione della sentenza si configura sia nel caso in cui la motivazione sia completamente assente sia nei casi in cui la motivazione, pur formalmente presente, risulti talmente contraddittoria o incongrua da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. In pagina 3 di 8 ogni caso, tali vizi devono emergere dal testo del provvedimento.” (Corte appello, Bari, 27/01/2023, n.
155).
Dai principi giurisprudenziali espressi si evince che il vizio di motivazione previsto dall' art. 132 c.p.c., co. 2, n. 4 e dall'art. 161 c.p.c. relativamente al contenuto della sentenza, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento.
Il giudice di primo grado ha, invece, nella gravata sentenza dato atto della disamina logico-giuridica del materiale probatorio, nel caso di specie la relazione tecnica e l'escussione testimoniale, dal quale traspare il percorso argomentativo seguito nonché le ragioni per le quali il primo giudice non ha ritenuto le prove prodotte idonee a supportare la versione attorea;
non è, pertanto, ravvisabile il vizio di nullità della sentenza dedotto da parte appellante.
Peraltro, sia la consulenza tecnica che la testimonianza non costituiscono prova legale, con la conseguenza che entrambe possano essere liberamente valutate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Sul punto, relativamente alle risultanze istruttorie, si ricorda altresì che “l'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione - tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come "succinta" nel senso voluto dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ..” (Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste, seppure mal richiamate in sentenza, sono state di fatto valutate dal giudice di pace, il quale ha analizzato le risultanze della prova al fine di verificare la veridicità dell'evento descritto in citazione.
§ Ed invero, l'onere della prova dell'effettività del sinistro e della sua dinamica incombe in capo al danneggiato, in base alle regole probatorie generali in tema di illecito extracontrattuale.
pagina 4 di 8 Nella responsabilità aquiliana incombe infatti sull'attore l'onere di dare la prova di tutti gli elementi del fatto illecito e solo laddove tale prova sia stata fornita il giudice potrà attingere alle conoscenze tecniche di un consulente per quantificare il risarcimento;
tale sequenza logica giammai può essere invertita, nel senso che in assenza di riscontri probatori sulla spettanza del risarcimento, questo non sarà dovuto anche laddove i danni siano causalmente ricollegabili all'evento prospettato, se l'evento stesso è sfornito di adeguato supporto probatorio. (cfr. Cass. n. 5687 del 18.4.2001).
La dinamica prospettata in citazione consiste ad un investimento dell'attore e di da Parte_2
parte del veicolo Fiat Punto tg AJ 533HG, di proprietà e condotto dal convenuto;
Controparte_2
tale accadimento è stato fermamente contestato dalla convenuta compagnia assicurativa.
A sostegno della ricostruzione prospettata da parte attrice militano le dichiarazioni rese dal teste
[...]
(e non di , nominativo erroneamente indicato dal giudice di pace) il quale, Tes_1 Testimone_2 escusso all'udienza del 19/07/2019, ha riferito di aver assistito all'investimento, di aver visto un'autovettura Fiat Punto di colore grigio, con la parte anteriore, investire e Parte_1 Pt_2
; ha riferito, inoltre, di come i due pedoni si trovassero di fronte, uno a fianco all'altro,
[...] allorquando l'autovettura sorpassava dei veicoli fermi, invadeva la opposta corsia di marcia ed investiva i due pedoni, che riportavano dolori e lesioni su tutto il corpo, sia al lato sinistro che al lato destro, sia agli arti inferiori che superiori.
Spetta al giudice valutare liberamente tali dichiarazioni e se le stesse siano idonee a fugare ogni dubbio sulla verificazione del sinistro e nella specie le sole dichiarazioni rese non sono state ritenute sufficienti dal primo giudice.
Va altresì evidenziato che l'unico teste ha dichiarato altresì di essere il cognato dell'attore. In tema di prova testimoniale, l'insussistenza, per effetto della decisione della Corte cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c. non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019).
pagina 5 di 8 Orbene, l'unica prova del sinistro andrebbe ravvisata propria nella espletata testimonianza, non immune da vizi quanto alla ricostruzione della dinamica, come rilevato dal primo giudice, in relazione alla posizione del teste ed alla provenienza del veicolo.
Inoltre, la circostanza che le lesioni siano state riscontrate da un c.t.u. non consente di per sé di ritenere fondata la domanda nell'an; infatti, gli accertamenti demandati al consulente medico legale erano di natura sostanzialmente medica e non tecnica;
lo stesso, pertanto, non poteva aver ricevuto l'incarico di verificare la compatibilità concreta della dinamica descritta con l'evento, ma solo in astratto con le lesioni derivatene.
Quanto alle affermazioni del c.t.u. circa la astratta compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta in citazione, è infatti da evidenziare che la consulenza non può assurgere a fonte di prova, nel senso che il consulente deve limitarsi a descrivere gli eventi con le proprie capacità tecniche.
La circostanza che i danni lamentati siano di per sé astrattamente compatibili con un sinistro stradale, in altri termini, non comporta che le lesioni stesse siano in concreto conseguenza proprio del sinistro in lite. Secondo l'orientamento della Suprema Corte le valutazioni del C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il giudice, potendole lo stesso disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali e adeguatamente motivata (cfr. Cass., 7 agosto 2014, n. 17757;
Cass. 18 luglio 2019, n. 19468).
Invero, l'impugnata motivazione ed il contestato iter-logico fattuale del giudice di prime cure non possono essere ritenute circostanze idonee a riformulare la sentenza gravata. Il giudice di primo grado ha reso congrua motivazione dell'analisi della dinamica descritta in citazione e dell'iter valutativo che lo ha condotto a discostarsi dalle risultanze delle testimonianze e della perizia tecnica, mettendo in luce la carenza di elementi probatori idonei a sostenere la domanda attorea.
A ciò si aggiunga che è evidente che non vi siano agli atti ulteriori prove documentali del sinistro, non
è prodotta alcuna documentazione fotografica dei veicoli coinvolti, alcun intervento delle forze dell'ordine o degli operatori sanitari, come ci aspetterebbe in caso di investimento;
non è stato deferito interrogatorio formale del convenuto contumace, né è stato escusso l'altro pedone coinvolto nel sinistro.
Gli unici riscontri andrebbero pertanto ravvisati nella testimonianza richiamata e nel verbale di pronto soccorso datato 25/11/2017 della , dal quale si evince che i due pazienti sono stati Organizzazione_1
ricoverati in codice verde e dimessi solo mezz'ora dopo. pagina 6 di 8 Si richiamano infine le risultanze del certificato medico privato datato 10/1/2018, a firma del Dott.
, in cui si consiglia intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio, a distanza di quasi Persona_1 due mesi dall'accadimento denunciato.
Va altresì evidenziato che dal casellario centrale infortuni si rileva che l'odierno appellante,
[...]
, risulta coinvolto come danneggiato in un altro sinistro stradale, avvenuto in data Parte_1
26.02.2014, ove ha lamentato lesioni simile a quelle prospettate nel presente giudizio.
In definitiva, le incongruenze riportate sono di tale importanza da rendere inverosimile l'impianto probatorio, così come sostenuto da parte attrice, con conseguente rigetto della domanda e conferma della gravata sentenza, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione e domanda.
§ Sulla richiesta di inoltrare gli atti alla competente Procura della Repubblica, si evidenzia che non sono emersi con la necessaria chiarezza i fatti e tutti gli elementi costituenti ipotesi di reato e che comunque il lasso di tempo intercorso tra i fatti oggetto del presente giudizio (sinistro del 25 novembre
2017) e la presente decisione renderebbero tale provvedimento come inutiler dato. Peraltro, trattasi di un provvedimento avente carattere puramente ordinatorio e non decisorio, la cui adozione non pregiudica posizioni soggettive, comunque tutelabili in diversa sede (Cassazione penale sez. VI 03 giugno 2014 n. 36635).
§ Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi di legge, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
n. 115 del 2002;
pagina 7 di 8 - condanna parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
1.984,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
AVELLINO, 7 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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