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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/11/2024, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 21/10/2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6541/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato Gragnano il 11/02/1950 e residente in [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ilaria Di Maio e Antonio Miranda presso lo studio dei quali elett.te domicilia alla Via Fontanelle, n.67 C/mare di Stabia nonché presso l'indirizzo digitale pec Email_1
ricorrente
E
in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli CP_1 alla Via Nuova Poggioreale ang. Via S. Lazzaro, presso la sede unitamente CP_1 all'Avv. Ida Rampino che lo rapp.ta e difende in virtù di procura generale
Resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, con riferimento alla malattia professionale in itinere dettagliatamente descritta in ricorso, la condanna dell al pagamento della rendita per inabilità CP_1 permanente in misura pari o superiore al 25% a decorrere dalla data della denuncia di malattia professionale del 20/01/2022, il tutto oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_1 argomentazioni. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la stessa è fondata e dev'essere accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Invero, Il sig. , ritenendo la patologia da cui è affetto derivante dal Parte_1 proprio lavoro, presentava in data 20/01/2022 denuncia di malattia professionale all' CP_1
A seguito di istruttoria, l' emetteva, il 5/02/2022, provvedimento di rigetto con CP_2 cui archiviava la pratica con la seguente motivazione: “gli accertamenti medico – legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato
l'assenza della malattia denunciata. La pratica, pertanto, viene archiviata”.
Avverso il suddetto provvedimento, il giorno 1/07/2022 veniva proposta dal ricorrente l'opposizione amministrativa ex art. 104 D.P.R. 1124/65 al fine far riesaminare il caso dall'Istituto ed essere sottoposto a nuova visita anche congiunta.
Trascorsi inutilmente i termini di legge senza alcuna comunicazione/provvedimento da parte dell , il ricorrente adiva l'Autorità Giudiziaria. CP_2
Osserva il Giudicante che la documentazione in atti dimostra in maniera incontrovertibile lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni (nella specie, allestitore e tubista nel settore della cantieristica navale) astrattamente idonee ad esporlo al rischio di contrarre la tecnopatia denunciata.
Quanto alle conseguenze ditale esposizione, si osserva che il nominato CTU, dott.
, che all'esito della sua indagine medica, ha affermato che il Persona_1 ricorrente è affetto da “adenocarcinoma del retto” causalmente ricollegabile all'attività lavorativa espletata (vedasi consulenza in atti)..
I postumi della suddetta patologia, secondo il CTU, sono quantificabili nella misura del
28%, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della rendita CP_1 per malattia professionale prevista dal D. Lgs. 38/2000 commisurata ad una percentuale del 28%, derivante dalla patologia dettagliatamente descritta nella CTU. Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 28/11/2022 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
a) accoglie la domanda, e per l'effetto condanna l al pagamento, in favore CP_1 di parte ricorrente, della rendita per malattia professionale nella misura del 28%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi CP_1 euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Torre Annunziata, il 26/11/2024
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 21/10/2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6541/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato Gragnano il 11/02/1950 e residente in [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ilaria Di Maio e Antonio Miranda presso lo studio dei quali elett.te domicilia alla Via Fontanelle, n.67 C/mare di Stabia nonché presso l'indirizzo digitale pec Email_1
ricorrente
E
in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli CP_1 alla Via Nuova Poggioreale ang. Via S. Lazzaro, presso la sede unitamente CP_1 all'Avv. Ida Rampino che lo rapp.ta e difende in virtù di procura generale
Resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, con riferimento alla malattia professionale in itinere dettagliatamente descritta in ricorso, la condanna dell al pagamento della rendita per inabilità CP_1 permanente in misura pari o superiore al 25% a decorrere dalla data della denuncia di malattia professionale del 20/01/2022, il tutto oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_1 argomentazioni. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la stessa è fondata e dev'essere accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Invero, Il sig. , ritenendo la patologia da cui è affetto derivante dal Parte_1 proprio lavoro, presentava in data 20/01/2022 denuncia di malattia professionale all' CP_1
A seguito di istruttoria, l' emetteva, il 5/02/2022, provvedimento di rigetto con CP_2 cui archiviava la pratica con la seguente motivazione: “gli accertamenti medico – legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato
l'assenza della malattia denunciata. La pratica, pertanto, viene archiviata”.
Avverso il suddetto provvedimento, il giorno 1/07/2022 veniva proposta dal ricorrente l'opposizione amministrativa ex art. 104 D.P.R. 1124/65 al fine far riesaminare il caso dall'Istituto ed essere sottoposto a nuova visita anche congiunta.
Trascorsi inutilmente i termini di legge senza alcuna comunicazione/provvedimento da parte dell , il ricorrente adiva l'Autorità Giudiziaria. CP_2
Osserva il Giudicante che la documentazione in atti dimostra in maniera incontrovertibile lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni (nella specie, allestitore e tubista nel settore della cantieristica navale) astrattamente idonee ad esporlo al rischio di contrarre la tecnopatia denunciata.
Quanto alle conseguenze ditale esposizione, si osserva che il nominato CTU, dott.
, che all'esito della sua indagine medica, ha affermato che il Persona_1 ricorrente è affetto da “adenocarcinoma del retto” causalmente ricollegabile all'attività lavorativa espletata (vedasi consulenza in atti)..
I postumi della suddetta patologia, secondo il CTU, sono quantificabili nella misura del
28%, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata mossa con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della rendita CP_1 per malattia professionale prevista dal D. Lgs. 38/2000 commisurata ad una percentuale del 28%, derivante dalla patologia dettagliatamente descritta nella CTU. Su detta somma sono dovuti gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 28/11/2022 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
a) accoglie la domanda, e per l'effetto condanna l al pagamento, in favore CP_1 di parte ricorrente, della rendita per malattia professionale nella misura del 28%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dalla maturazione al soddisfo;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi CP_1 euro 2.697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Torre Annunziata, il 26/11/2024
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco