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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1605 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo inerente a un contratto d'appalto e vertente
TRA
( , difesa dagli avvocati Massimiliano Parte_1 P.IVA_1
Carnovale e Valentina Stefanizzi
e Liquidazione n. 23/2023 di difesa dall'avvocato Parte_1
Valentina Stanizzi
Parte appellante
e
( ), difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avvocati Maria Lorusso e Anna Muraca
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente e per l'effetto:
- accogliere l'appello proposto ed accertati i vizi della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo n.
584/2018 – n. 1285/2018 R.G.A.C., emesso dal Tribunale di Catanzaro, notificato in data 17.08.2018, contenente l'ingiunzione di pagamento della somma di € 124.712,01, oltre interessi e spese, per tutti i motivi meglio esplicati in narrativa;
- accogliere l'appello proposto ed accertati i vizi della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, c.p.c., e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Con condanna della convenuta appellata al pagamento di spese e competenze di entrambe le fasi di giudizio, oltre rimborso delle spese generali ex art.2 DM 55/2014. CAP ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art.93 c.p.c.”
Per la parte appellata: “1) Rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. Parte_1
320/2021 pubblicata in data 08/03/2021, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) In subordine, respingere l'appello in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate in primo grado che si intendono integralmente reiterate ex art. 346 c.p.c.
2 3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli
Avvocati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L aveva proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 584/2018 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 3 luglio 2018 e notificato il 17 agosto 2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, a favore della della Parte_1
somma di €124.712,01, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002
e spese del procedimento monitorio, per il ritardato pagamento delle fatture emesse per gli anni 2011-2016 dalla società a seguito dell'espletamento del servizio di pulizia all'interno e all'esterno degli immobili dell'
[...]
di Lamezia Terme. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione, aveva eccepito l'inidoneità della fattura n. 64/2017 a provare la pretesa azionata in via monitoria, nonché la carenza di un titolo contrattuale a supporto del credito ingiunto.
L'opponente aveva dedotto che, in ogni caso, gli interessi moratori, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, non erano dovuti, in quanto le disposizioni di cui all'art. 4 comma II ss. del predetto decreto - che ne determinano automaticamente il termine di decorrenza - trovano applicazione solo quando il contratto tra le parti sia silente sul termine per il pagamento del corrispettivo.
Nel caso di specie, non essendo stato prodotto in giudizio il contratto, non sarebbe stato possibile verificare se vi fosse stata una previsione in tal senso o se, al contrario, si sarebbero dovuti ritenere operativi i criteri suppletivi previsti dalla summenzionata disposizione.
3 Si era costituita in giudizio la eccependo Parte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione.
Segnatamente la società opposta aveva dedotto di aver provato documentalmente il rapporto sottostante al credito azionato, derivante da regolare aggiudicazione pubblica dell'appalto relativo ai servizi di pulizia presso l di , come da delibera n. 984 del 27 luglio 2006 e CP_3 CP_1
successive proroghe, tutte prodotte in giudizio.
Aveva evidenziato come l'azienda sanitaria opponente, nell'avviso di gara (prot. n. 253 del 19 luglio 2004), avesse espressamente previsto che il verbale di aggiudicazione definitiva tenesse luogo del contratto, ai sensi dell'art. 100 della legge regionale n. 21/1981.
Secondo l'opposta, dunque, il contratto doveva intendersi perfezionato all'esito della procedura di gara, anche in forza di quanto disposto dall'art. 16 comma IV R.D. n. 2440/1923, senza necessità di successiva stipula formale.
Tale interpretazione sarebbe avvalorata, secondo l'opposta, dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., sez. I, 5 maggio
2016, n. 9136; Cass., sez. I, 27 marzo 2007, n. 7481), secondo la quale, nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione a seguito di procedure ad evidenza pubblica, il vincolo contrattuale si perfeziona con la definitiva aggiudicazione, che ha effetti equivalenti a quelli del contratto formalmente stipulato.
Aveva dedotto, poi, la sussistenza della prova del ritardo nei pagamenti da parte dell' in relazione alle fatture emesse negli anni CP_3
2011–2016: la documentazione prodotta in fase monitoria aveva evidenziato il superamento del termine di 90 giorni previsto nell'avviso di gara per il pagamento delle fatture, e in merito l'opponente nulla aveva dedotto,
4 rendendo la circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. e dunque pienamente provata.
Avrebbe dovuto trovare, pertanto, applicazione la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, con conseguente maturazione degli interessi moratori a favore della società opposta.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 321 dell'8 marzo 2021, resa a definizione del giudizio n. 4941/2018 R.G.A.C., aveva accolto l'opposizione e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il giudice di primo grado aveva rilevato l'impossibilità di stabilire se vi fosse stata, o meno, la morosità dell'amministrazione, in assenza di un formale contratto volto a disciplinare, tra l'altro, il tempo di pagamento dei corrispettivi dovuti.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Col primo motivo l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 della legge regionale n. 21/1981, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto inesistente un contratto, in realtà, valido ed efficace.
L'appellante ha dedotto che, non essendo all'epoca dei fatti richiesto alcun ulteriore adempimento per la formalizzazione della volontà contrattuale, il contratto deve considerarsi perfezionato, giusta deliberazione del direttore generale n. 984 del 27 luglio 2006, con il verbale di aggiudicazione definitiva del servizio, il quale, ai sensi dell'art. 16 del R.D.
n. 2440/1923, ha a tutti gli effetti valore di contratto.
Tale principio troverebbe conferma sia nella giurisprudenza costituzionale che in quella di legittimità: allo Stato spetta fissare i principi
5 fondamentali in materia di tutela della salute, mentre alle Regioni compete la disciplina attuativa, inclusa la regolazione della contrattualistica relativa alle strutture sanitarie.
L'appellante ha evidenziato come la , con l'art. 100 Parte_2
della legge n. 21/1981, abbia previsto che la stipulazione del contratto debba avvenire entro un massimo di trenta giorni dalla data di aggiudicazione o dalla sua comunicazione all'impresa aggiudicataria, salvo che nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito sia espressamente stabilito che il verbale di aggiudicazione definitiva tenga luogo del contratto;
e, nel caso di specie,
l'azienda sanitaria si era avvalsa di tale facoltà, specificandola nell'avviso di gara (prot. n. 253 del 19 luglio 2004).
Il verbale di aggiudicazione, che per legge regionale sostituisce il contratto, contiene, oltre alla formale volontà di contrarre, le modalità operative del servizio, nonché il termine entro cui la committente deve effettuare il pagamento del servizio appaltato.
Secondo l' appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che gli interessi moratori nelle transazioni commerciali non decorrano automaticamente quando le parti abbiano previsto un termine di pagamento, omettendo di considerare che la disciplina di cui al d.lgs. n.
231/2002 si applica anche in presenza di termini pattuiti, qualora questi non vengano rispettati.
Col secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione al divieto di bis in idem, nonché dell'art. 112
c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato.
L'appellante ha dedotto che il Tribunale di Catanzaro, in un precedente e distinto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le stesse parti (n. 4191/2016 R.G.A.C., conclusosi con sentenza, passata in giudicato,
6 n. 873 del 24 maggio 2018), si era già espresso sulla medesima vicenda contrattuale, affermando la legittimità delle proroghe adottate dall' Parte_3
in riferimento all'affidamento del servizio di pulizia concesso con
[...]
la delibera del direttore generale n. 984 del 27 luglio 2006.
In particolare il tribunale, nella precedente sentenza, aveva qualificato la proroga come patto accessorio rispetto al primo contratto, presupponendone quindi la legittimità e l'esistenza, e aveva riconosciuto la decorrenza automatica degli interessi moratori, applicando la disciplina sulle transazioni commerciali.
Afferma l'appellante, dunque, che nel precedente giudizio era stata accertata in via definitiva l'esistenza del contratto e il diritto agli interessi moratori, quale giudicato sostanziale opponibile anche nel procedimento de quo.
Col terzo motivo, infine, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento della responsabilità per lite temeraria, rappresentando che l'opposizione sarebbe stata proposta dall' con meri intenti dilatori, al solo fine di Controparte_1
ostacolare e ritardare la concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio l Controparte_1
argomentando per l'infondatezza del gravame.
Con comparsa volontaria ai sensi dell'art. 299 c.p.c. si è costituita in giudizio la liquidazione giudiziale n. 2/2023 della per la Parte_1
prosecuzione del giudizio di impugnazione, ritenendo legittime le pretese avanzate dalla società appellante in bonis, giusta decreto autorizzatorio emesso in data 15 gennaio 2023 dal giudice delegato.
7 All'udienza del 22 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Il primo motivo d'appello è fondato.
La questione controversa riguarda l'esistenza o meno di un contratto d'appalto per lo svolgimento del servizio di pulizia, sia all'interno che all'esterno degli immobili dell' di Lamezia Controparte_2
Terme, quale titolo contrattuale a fondamento del credito ingiunto.
Il contratto d'appalto deve ritenersi perfezionato per effetto della sola aggiudicazione, secondo quanto disposto dall'art. 16 del R.D. n. 2440/1923
e dall'art. 100 della legge regionale n. 21/1981.
L'art. 16 della legge sulla contabilità dello Stato stabilisce che i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito a incanti pubblici pubblico o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.
In relazione al rapporto tra il R.D. n. 224/1923 e la normativa regionale applicabile ai contratti conclusi dalle strutture sanitarie, è intervenuta la
Corte di cassazione.
Posto che “la normativa relativa alla conclusione dei contratti da parte delle strutture sanitarie, e segnatamente al punto se il contratto risulti concluso con l'aggiudicazione ovvero con un separato successivo contratto, non attenendo ciò alle linee fondamentali dell'assistenza sanitaria e della tutela della salute, certamente rientra nella competenza legislativa della regione”, la Corte di cassazione ha chiarito che, nell'ambito di una materia la cui competenza appartiene alla regione, la disciplina prevista dalla legge
8 di contabilità dello Stato si presta a essere derogata da una norma regionale
(Cass., sez. un., sentenza n. 391 dell'11 gennaio 2011).
L'art. 100 della legge regionale n. 21/1981, però, ha fatto salva la facoltà per il committente di stabilire, nell'avviso di gara o nella lettera d'invito alla licitazione privata, che il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto.
Tale previsione risulta rispettata nel caso di specie, poiché l'azienda sanitaria appellata, nell'avviso di gara, aveva espressamente disposto che il verbale di aggiudicazione definitiva tenesse luogo del contratto, ai sensi dell'art. 100 della legge regionale n. 21/1981 (cfr. avviso di gara prot. n. 253 del 19 luglio 2004, allegato n. 3 al fascicolo dell'appellante nel giudizio di primo grado).
L'avviso di gara è stato pubblicato il 19 luglio 2004, mentre la delibera di aggiudicazione definitiva – che, per le ragioni sopra esposte, tiene luogo del contratto, senza necessità di un'ulteriore manifestazione di volontà contrattuale – è datata 28 luglio 2006.
Come precisato dalla Corte di cassazione, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2002 si applicano, ai sensi dell'art. 11 comma I del medesimo decreto, ai contratti conclusi a partire dall'8 agosto 2002.
Ne consegue che il rapporto contrattuale in oggetto, perfezionatosi nel
2006, rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2002.
In particolare il servizio di pulizia fornito all'azienda sanitaria locale configura una “transazione commerciale” ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs.
n. 231/2002, il quale definisce come tale qualsiasi operazione contrattuale, comunque denominata, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che abbiano a oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso.
9 La natura onerosa del servizio, la sua origine da una procedura a evidenza pubblica e la natura pubblicistica del committente confermano la riconducibilità del rapporto oggetto del presente giudizio alla nozione di transazione commerciale come prevista dalla citata normativa.
In relazione agli interessi moratori, nel caso in esame, trova applicazione la disposizione di cui al primo comma dell'art. 4 del d.lgs. citato, che ne stabilisce la decorrenza automatica, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, avendo l'azienda sanitaria committente previsto che il pagamento delle fatture dovesse essere effettuato entro 90 giorni.
Nel caso in esame, l'azienda sanitaria appellata non ha contestato né
l'asserito ritardo nei pagamenti né l'ammontare degli interessi moratori indicati nei prospetti riepilogativi allegati dall'appellante già nella fase monitoria, limitandosi a eccepire l'insussistenza del credito per la mancata produzione, da parte di del titolo contrattuale posto a Parte_1
fondamento della pretesa azionata, che la Corte, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, ritiene sussistente per le considerazioni precedentemente esposte.
La trattazione del secondo motivo d'appello rimane assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Il terzo motivo d'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
Sebbene il giudice di primo grado non si sia pronunciato sul punto, la domanda non può essere esaminata nel merito in ragione della sua tardiva proposizione.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta da è inammissibile in quanto proposta soltanto Parte_1
con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., e, in ogni caso occorre
10 precisare che non si ritengono sussistenti i presupposti per ritenere temeraria la lite.
Dalle considerazioni suesposte discende l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili, in considerazione della complessità della causa e delle difese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna l
[...]
al pagamento, in favore della Liquidazione n. Controparte_1
23/2023 di della somma in esso indicata;
Parte_1
- condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 7.795,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le spese del giudizio d'appello, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1605 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo inerente a un contratto d'appalto e vertente
TRA
( , difesa dagli avvocati Massimiliano Parte_1 P.IVA_1
Carnovale e Valentina Stefanizzi
e Liquidazione n. 23/2023 di difesa dall'avvocato Parte_1
Valentina Stanizzi
Parte appellante
e
( ), difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avvocati Maria Lorusso e Anna Muraca
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e conseguentemente e per l'effetto:
- accogliere l'appello proposto ed accertati i vizi della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo n.
584/2018 – n. 1285/2018 R.G.A.C., emesso dal Tribunale di Catanzaro, notificato in data 17.08.2018, contenente l'ingiunzione di pagamento della somma di € 124.712,01, oltre interessi e spese, per tutti i motivi meglio esplicati in narrativa;
- accogliere l'appello proposto ed accertati i vizi della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, c.p.c., e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Con condanna della convenuta appellata al pagamento di spese e competenze di entrambe le fasi di giudizio, oltre rimborso delle spese generali ex art.2 DM 55/2014. CAP ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art.93 c.p.c.”
Per la parte appellata: “1) Rigettare l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. Parte_1
320/2021 pubblicata in data 08/03/2021, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) In subordine, respingere l'appello in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate in primo grado che si intendono integralmente reiterate ex art. 346 c.p.c.
2 3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli
Avvocati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L aveva proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 584/2018 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 3 luglio 2018 e notificato il 17 agosto 2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, a favore della della Parte_1
somma di €124.712,01, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002
e spese del procedimento monitorio, per il ritardato pagamento delle fatture emesse per gli anni 2011-2016 dalla società a seguito dell'espletamento del servizio di pulizia all'interno e all'esterno degli immobili dell'
[...]
di Lamezia Terme. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione, aveva eccepito l'inidoneità della fattura n. 64/2017 a provare la pretesa azionata in via monitoria, nonché la carenza di un titolo contrattuale a supporto del credito ingiunto.
L'opponente aveva dedotto che, in ogni caso, gli interessi moratori, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, non erano dovuti, in quanto le disposizioni di cui all'art. 4 comma II ss. del predetto decreto - che ne determinano automaticamente il termine di decorrenza - trovano applicazione solo quando il contratto tra le parti sia silente sul termine per il pagamento del corrispettivo.
Nel caso di specie, non essendo stato prodotto in giudizio il contratto, non sarebbe stato possibile verificare se vi fosse stata una previsione in tal senso o se, al contrario, si sarebbero dovuti ritenere operativi i criteri suppletivi previsti dalla summenzionata disposizione.
3 Si era costituita in giudizio la eccependo Parte_1
l'infondatezza dell'avversa opposizione.
Segnatamente la società opposta aveva dedotto di aver provato documentalmente il rapporto sottostante al credito azionato, derivante da regolare aggiudicazione pubblica dell'appalto relativo ai servizi di pulizia presso l di , come da delibera n. 984 del 27 luglio 2006 e CP_3 CP_1
successive proroghe, tutte prodotte in giudizio.
Aveva evidenziato come l'azienda sanitaria opponente, nell'avviso di gara (prot. n. 253 del 19 luglio 2004), avesse espressamente previsto che il verbale di aggiudicazione definitiva tenesse luogo del contratto, ai sensi dell'art. 100 della legge regionale n. 21/1981.
Secondo l'opposta, dunque, il contratto doveva intendersi perfezionato all'esito della procedura di gara, anche in forza di quanto disposto dall'art. 16 comma IV R.D. n. 2440/1923, senza necessità di successiva stipula formale.
Tale interpretazione sarebbe avvalorata, secondo l'opposta, dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., sez. I, 5 maggio
2016, n. 9136; Cass., sez. I, 27 marzo 2007, n. 7481), secondo la quale, nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione a seguito di procedure ad evidenza pubblica, il vincolo contrattuale si perfeziona con la definitiva aggiudicazione, che ha effetti equivalenti a quelli del contratto formalmente stipulato.
Aveva dedotto, poi, la sussistenza della prova del ritardo nei pagamenti da parte dell' in relazione alle fatture emesse negli anni CP_3
2011–2016: la documentazione prodotta in fase monitoria aveva evidenziato il superamento del termine di 90 giorni previsto nell'avviso di gara per il pagamento delle fatture, e in merito l'opponente nulla aveva dedotto,
4 rendendo la circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. e dunque pienamente provata.
Avrebbe dovuto trovare, pertanto, applicazione la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, con conseguente maturazione degli interessi moratori a favore della società opposta.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 321 dell'8 marzo 2021, resa a definizione del giudizio n. 4941/2018 R.G.A.C., aveva accolto l'opposizione e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il giudice di primo grado aveva rilevato l'impossibilità di stabilire se vi fosse stata, o meno, la morosità dell'amministrazione, in assenza di un formale contratto volto a disciplinare, tra l'altro, il tempo di pagamento dei corrispettivi dovuti.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
Col primo motivo l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 della legge regionale n. 21/1981, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto inesistente un contratto, in realtà, valido ed efficace.
L'appellante ha dedotto che, non essendo all'epoca dei fatti richiesto alcun ulteriore adempimento per la formalizzazione della volontà contrattuale, il contratto deve considerarsi perfezionato, giusta deliberazione del direttore generale n. 984 del 27 luglio 2006, con il verbale di aggiudicazione definitiva del servizio, il quale, ai sensi dell'art. 16 del R.D.
n. 2440/1923, ha a tutti gli effetti valore di contratto.
Tale principio troverebbe conferma sia nella giurisprudenza costituzionale che in quella di legittimità: allo Stato spetta fissare i principi
5 fondamentali in materia di tutela della salute, mentre alle Regioni compete la disciplina attuativa, inclusa la regolazione della contrattualistica relativa alle strutture sanitarie.
L'appellante ha evidenziato come la , con l'art. 100 Parte_2
della legge n. 21/1981, abbia previsto che la stipulazione del contratto debba avvenire entro un massimo di trenta giorni dalla data di aggiudicazione o dalla sua comunicazione all'impresa aggiudicataria, salvo che nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito sia espressamente stabilito che il verbale di aggiudicazione definitiva tenga luogo del contratto;
e, nel caso di specie,
l'azienda sanitaria si era avvalsa di tale facoltà, specificandola nell'avviso di gara (prot. n. 253 del 19 luglio 2004).
Il verbale di aggiudicazione, che per legge regionale sostituisce il contratto, contiene, oltre alla formale volontà di contrarre, le modalità operative del servizio, nonché il termine entro cui la committente deve effettuare il pagamento del servizio appaltato.
Secondo l' appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che gli interessi moratori nelle transazioni commerciali non decorrano automaticamente quando le parti abbiano previsto un termine di pagamento, omettendo di considerare che la disciplina di cui al d.lgs. n.
231/2002 si applica anche in presenza di termini pattuiti, qualora questi non vengano rispettati.
Col secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione al divieto di bis in idem, nonché dell'art. 112
c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato.
L'appellante ha dedotto che il Tribunale di Catanzaro, in un precedente e distinto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra le stesse parti (n. 4191/2016 R.G.A.C., conclusosi con sentenza, passata in giudicato,
6 n. 873 del 24 maggio 2018), si era già espresso sulla medesima vicenda contrattuale, affermando la legittimità delle proroghe adottate dall' Parte_3
in riferimento all'affidamento del servizio di pulizia concesso con
[...]
la delibera del direttore generale n. 984 del 27 luglio 2006.
In particolare il tribunale, nella precedente sentenza, aveva qualificato la proroga come patto accessorio rispetto al primo contratto, presupponendone quindi la legittimità e l'esistenza, e aveva riconosciuto la decorrenza automatica degli interessi moratori, applicando la disciplina sulle transazioni commerciali.
Afferma l'appellante, dunque, che nel precedente giudizio era stata accertata in via definitiva l'esistenza del contratto e il diritto agli interessi moratori, quale giudicato sostanziale opponibile anche nel procedimento de quo.
Col terzo motivo, infine, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento della responsabilità per lite temeraria, rappresentando che l'opposizione sarebbe stata proposta dall' con meri intenti dilatori, al solo fine di Controparte_1
ostacolare e ritardare la concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio l Controparte_1
argomentando per l'infondatezza del gravame.
Con comparsa volontaria ai sensi dell'art. 299 c.p.c. si è costituita in giudizio la liquidazione giudiziale n. 2/2023 della per la Parte_1
prosecuzione del giudizio di impugnazione, ritenendo legittime le pretese avanzate dalla società appellante in bonis, giusta decreto autorizzatorio emesso in data 15 gennaio 2023 dal giudice delegato.
7 All'udienza del 22 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Il primo motivo d'appello è fondato.
La questione controversa riguarda l'esistenza o meno di un contratto d'appalto per lo svolgimento del servizio di pulizia, sia all'interno che all'esterno degli immobili dell' di Lamezia Controparte_2
Terme, quale titolo contrattuale a fondamento del credito ingiunto.
Il contratto d'appalto deve ritenersi perfezionato per effetto della sola aggiudicazione, secondo quanto disposto dall'art. 16 del R.D. n. 2440/1923
e dall'art. 100 della legge regionale n. 21/1981.
L'art. 16 della legge sulla contabilità dello Stato stabilisce che i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito a incanti pubblici pubblico o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.
In relazione al rapporto tra il R.D. n. 224/1923 e la normativa regionale applicabile ai contratti conclusi dalle strutture sanitarie, è intervenuta la
Corte di cassazione.
Posto che “la normativa relativa alla conclusione dei contratti da parte delle strutture sanitarie, e segnatamente al punto se il contratto risulti concluso con l'aggiudicazione ovvero con un separato successivo contratto, non attenendo ciò alle linee fondamentali dell'assistenza sanitaria e della tutela della salute, certamente rientra nella competenza legislativa della regione”, la Corte di cassazione ha chiarito che, nell'ambito di una materia la cui competenza appartiene alla regione, la disciplina prevista dalla legge
8 di contabilità dello Stato si presta a essere derogata da una norma regionale
(Cass., sez. un., sentenza n. 391 dell'11 gennaio 2011).
L'art. 100 della legge regionale n. 21/1981, però, ha fatto salva la facoltà per il committente di stabilire, nell'avviso di gara o nella lettera d'invito alla licitazione privata, che il verbale di aggiudicazione tenga luogo del contratto.
Tale previsione risulta rispettata nel caso di specie, poiché l'azienda sanitaria appellata, nell'avviso di gara, aveva espressamente disposto che il verbale di aggiudicazione definitiva tenesse luogo del contratto, ai sensi dell'art. 100 della legge regionale n. 21/1981 (cfr. avviso di gara prot. n. 253 del 19 luglio 2004, allegato n. 3 al fascicolo dell'appellante nel giudizio di primo grado).
L'avviso di gara è stato pubblicato il 19 luglio 2004, mentre la delibera di aggiudicazione definitiva – che, per le ragioni sopra esposte, tiene luogo del contratto, senza necessità di un'ulteriore manifestazione di volontà contrattuale – è datata 28 luglio 2006.
Come precisato dalla Corte di cassazione, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2002 si applicano, ai sensi dell'art. 11 comma I del medesimo decreto, ai contratti conclusi a partire dall'8 agosto 2002.
Ne consegue che il rapporto contrattuale in oggetto, perfezionatosi nel
2006, rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2002.
In particolare il servizio di pulizia fornito all'azienda sanitaria locale configura una “transazione commerciale” ai sensi dell'art. 2 del citato d.lgs.
n. 231/2002, il quale definisce come tale qualsiasi operazione contrattuale, comunque denominata, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che abbiano a oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso.
9 La natura onerosa del servizio, la sua origine da una procedura a evidenza pubblica e la natura pubblicistica del committente confermano la riconducibilità del rapporto oggetto del presente giudizio alla nozione di transazione commerciale come prevista dalla citata normativa.
In relazione agli interessi moratori, nel caso in esame, trova applicazione la disposizione di cui al primo comma dell'art. 4 del d.lgs. citato, che ne stabilisce la decorrenza automatica, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, avendo l'azienda sanitaria committente previsto che il pagamento delle fatture dovesse essere effettuato entro 90 giorni.
Nel caso in esame, l'azienda sanitaria appellata non ha contestato né
l'asserito ritardo nei pagamenti né l'ammontare degli interessi moratori indicati nei prospetti riepilogativi allegati dall'appellante già nella fase monitoria, limitandosi a eccepire l'insussistenza del credito per la mancata produzione, da parte di del titolo contrattuale posto a Parte_1
fondamento della pretesa azionata, che la Corte, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, ritiene sussistente per le considerazioni precedentemente esposte.
La trattazione del secondo motivo d'appello rimane assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Il terzo motivo d'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
Sebbene il giudice di primo grado non si sia pronunciato sul punto, la domanda non può essere esaminata nel merito in ragione della sua tardiva proposizione.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta da è inammissibile in quanto proposta soltanto Parte_1
con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., e, in ogni caso occorre
10 precisare che non si ritengono sussistenti i presupposti per ritenere temeraria la lite.
Dalle considerazioni suesposte discende l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili, in considerazione della complessità della causa e delle difese.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma il decreto ingiuntivo opposto e condanna l
[...]
al pagamento, in favore della Liquidazione n. Controparte_1
23/2023 di della somma in esso indicata;
Parte_1
- condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 7.795,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna l'appellata a rifondere alla parte appellante le spese del giudizio d'appello, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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