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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 158 / 2024 RG promossa da
[...]
in persona della legale rapp.te Parte_1 Parte_1 avv. Giuseppina Mortillaro parte appellante contro
Controparte_1 dr. Michela Tarabella parte appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 98 / 2024 del Tribunale di Pisa quale giudice del lavoro, pubblicata il 6 marzo
2024
all'esito della camera di consiglio dell'udienza 7 gennaio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
Con verbale unico di accertamento e notifica del 28 agosto 2017 nei confronti della , Parte_1 Parte_1
l esponeva l'esito delle verifiche sul personale utilizzato dalla stessa Controparte_1 società per svolgere la propria attività di impresa:
- la era consorziata con il Parte_1 Controparte_2
- quale consorziata, in persone della legale rapp.te e responsabile aziendale, operava presso Parte_1 Parte_1 la sede ove riceveva i privati alla ricerca di personale qualificato per l'assistenza ai familiari oppure di badanti conviventi per accudire persone non autosufficienti, e forniva loro una consulenza completa sul tipo di rapporto di lavoro (livello di inquadramento, paga base, istituti contrattuali ecc.) che avrebbero potuto instaurare con il personale che la stessa PT
avrebbe reperito, attingendo al proprio archivio con i curricula di tutte le persone disponibili per lavorare su tali
[...] servizi, all'interno del quale selezionava le figure più idonee alle singole esigenze rappresentate dai clienti pagina 1 di 13 - se riteneva idonea la persona proposta da , il cliente poteva gestire in autonomia le formalità del rapporto Parte_1
(redazione del contratto, comunicazioni al Centro per l'impiego e all'Inps, redazione delle buste paga, gestione dei contributi e degli istituti contrattuali ecc.), oppure poteva usufruire dei servizi oggetto di convenzioni stipulate dal consorzio con soggetti esterni
- svolgeva anche attività diretta in favore della clientela, impiegando personale proprio destinato a servizi Parte_1 diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo ecc. in favore di persone anziane, malate, disabili o degenti
- questi servizi erano svolti da o con personale dipendente (4 persone a tempo parziale alle quali era applicato Parte_1 il CCNL sociali), oppure da ulteriore personale che stipulava con la rapporti di collaborazione Parte_1 Parte_1 autonoma;
in quest'ultimo caso, si trattava di professionisti (infermieri iscritti al relativo albo) oppure di lavoratori con conoscenze di base conseguite tramite corsi di formazione professionale (operatori socio sanitari, operatori socio assistenziali, assistenti familiari con esperienza, addetti alla assistenza di base)
- il verbale conteneva (tab. 1, pag. 3) un elenco di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da PT
dal maggio 2015 con 13 infermieri iscritti ai Collegi IPASVI, ai quali si applicava l'art 61 comma 3 D. Lgvo
[...]
273/2003 che per tali collaborazioni escludeva la necessità di un progetto
- il verbale conteneva (tab. 2, pag. 4) un elenco di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da PT
da gennaio 2016 con 15 persone non iscritte ai Collegi IPASVI;
in questo caso, dall'esame dei contratti e dalle
[...] dichiarazioni acquisite dagli ispettori, era emerso che questi ultimi 15 rapporti riguardavano servizi socio assistenziali svolti a domicilio in favore di anziani, malati e disabili, in relazione ai quali aveva ricevuto richiesta ed incarico da Parte_1 parte della clientela
- in particolare, il personale selezionato aveva stipulato con un contratto di collaborazione coordinata e Parte_1 continuativa, ed era addetto ai servizi di assistenza che la stessa clientela aveva selezionato e concordato con la Parte_1 nell'ambito dell'elenco dei servizi offerti al pubblico (vedi All. 1 al verbale, Elenco dei servizi)
- a tale scopo, i singoli collaboratori avevano comunicato a la loro disponibilità in termini di orari e giorni, Parte_1 nonché di luoghi di lavoro (vedi All. 2 al verbale, Disponibilità tempi e luoghi di lavoro)
- nel corso dei singoli incarichi, i collaboratori dovevano compilare un documento (vedi All. 3 al verbale, Cartella socio assistenziale paziente) indicando eventuali necessità di modifiche del protocollo assistenziale in termini di durata e frequenza degli interventi
- i collaboratori percepivano un compenso mensile (vedi All. 4 al verbale, Compensi), calcolato sulla base di tariffe a forfait prestabilite dalla in base alla tipologia di intervento concordata con il cliente ed eseguita dal collaboratore (per Parte_1 es. alzata e igiene standard, assistenza al pasto standard, veglia notturna ecc.)
- per prestazioni che esulavano dal tariffario a forfait o in caso di prestazioni multiple nel medesimo accesso domiciliare, per ogni ora di servizio applicava ai collaboratori una tariffa oraria specifica a seconda della qualifica Parte_1 posseduta
- i collaboratori compilavano anche una “Scheda presenze”, prospetto mensile riepilogativo delle attività e delle ore effettuate presso i singoli clienti, in duplice copia sottoscritta sia dal collaboratore che dal cliente, una per il cliente e una pagina 2 di 13 destinata alla responsabile aziendale e sulla base del quale era calcolato il compenso mensile che variava Parte_1 per il numero di ore e per la loro prestazione in giornate feriali o festive
- così ricostruito il rapporto di lavoro, gli ispettori concludevano che i servizi svolti dai collaboratori in favore dei clienti della erano prestazioni continuative (come risultava dai periodi di durata dei contratti posti a base dello stesso Parte_1 verbale, confermati dalle cartelle socio assistenziali dei singoli pazienti) e personali (nel senso che il servizio doveva essere reso dal collaboratore individuato da Stella Polare virgola che in caso di impossibilità per singole occasioni da parte del collaboratore avrebbe individuato una sostituzione), organizzate da anche quanto ai tempi ed ai luoghi Parte_1
- infatti, definiva il protocollo assistenziale ed i relativi interventi con il cliente, ed il collaboratore al quale era Parte_1 affidato il servizio lo doveva svolgere, circostanza che gli ispettori ritenevano fonte di eterodirezione, o quantomeno di etero organizzazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2 D. Lgvo n. 81/2015 rigore dallo stesso gennaio 2016 dal quale partiva l'accertamento
- i collaboratori operavano in assenza di ogni rischio economico, ricevevano un compenso commisurato al tipo e alla quantità della prestazione svolta in favore del cliente ed erano inseriti in modo stabile nel ciclo produttivo della PT
, operando in modo funzionale alla sua organizzazione di impresa
[...]
- in conclusione, ai 15 rapporti di lavoro fra ed i collaboratori (tab 2 pag. 4 verbale), gli ispettori ritenevano Parte_1 dovesse applicarsi la disciplina della subordinazione riferita alle date di inizio e termine della prestazione nell'ambito degli anni 2016 / 2017, indicate nella medesima tab. 2 per ciascun collaboratore.
Con ordinanza ingiunzione n. 302/2022 l' aveva applicato a quale trasgressore, ed alla CP_1 Parte_1 quale obbligata in solido, le sanzioni amministrative per complessivi €. 8.719,40 in Parte_1 relazione alle stesse violazioni del verbale di accertamento del 28 agosto 2017.
Il Tribunale di Pisa, con la sentenza appellata n. 98/2024, aveva respinto l'opposizione alla ordinanza ingiunzione proposta da e dalla così motivando: Parte_1 Parte_1
* il verbale di accertamento faceva piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dagli ispettori e di quelli avvenuti in loro presenza, mentre erano liberamente valutabili le dichiarazioni raccolte da terzi, il cui valore comunque non esigeva che fossero confermate in giudizio
* il D. Lgvo 276/2003 agli artt. 61 e ssgg aveva superato la previgente disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'art 409 cpc, introducendo il contratto di lavoro a progetto che esigeva requisiti formali e sostanziali, in assenza dei quali operava la presunzione assoluta di subordinazione dell'art. 69 comma 1
* nel caso in esame, tale presunzione assoluta operava poiché i rapporti di collaborazione erano privi di uno specifico progetto, dal momento che i contratti stipulati con i singoli addetti indicavano come < Progetto: assistenza domiciliare a persone svantaggiate quali anziani, malati. Obiettivo: attività di carattere sociale e sanitario >
* il progetto riguardava quindi tutte le attività necessarie per fornire al cliente il servizio da questi concordato con la
, che rappresentava appunto l'oggetto dell'attività, priva come tale di obiettivi specifici da raggiungere o di Parte_1 risultati concreti da realizzare, nonché coincidente con la stessa impresa svolta dalla Cooperativa sociale pagina 3 di 13 * il verbale riportava l'elenco dei 15 collaboratori che avevano sottoscritto generici contratti a progetto per i rispettivi periodi degli anni 2016 / 2017, in relazione ai quali operava la presunzione di subordinazione dell'art. 69 comma 1
* di conseguenza erano irrilevanti tutti gli altri motivi di opposizione che riguardavano la efficacia probatoria degli accertamenti ispettivi e delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, come le prove per testi dedotte in opposizione nonché le contestazioni in ordine alla valutazione degli elementi raccolti dagli ispettori
* il teste aveva confermato le dichiarazioni rese agli ispettori, mentre anche i testi e Testimone_1 Tes_2
avevano sostanzialmente confermato che in caso di assenza il collaboratore incaricato dell'assistenza doveva Tes_3 avvisare la perché si adoperasse per la sua sostituzione Parte_1
* le spese di lite seguivano la soccombenza delle opponenti, liquidate in €.
1.500 oltre accessori.
aveva appellato la sentenza, in proprio e quale legale rapp.te della società Cooperativa sociale Parte_1
, chiedendone la riforma integrale con accoglimento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione. Parte_1
L' si era costituito chiedendo di respingere l'appello, con conferma della sentenza. Controparte_1
§§§
Motivo 1) Falsa applicazione della disciplina degli artt. 61 / 69 D. Lgvo n. 276/2003 in relazione all'art. 52 comma 1
D. Lgvo n. 81/2015, per essere il giudizio stato definito sulla base di norme abrogate
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato la scelta della disciplina da applicare al caso in esame.
A fronte di rapporti di lavoro svolti negli anni 2016 / 2017, aveva motivato in applicazione del D. Lgvo n. 276/2003, nonostante che il contratto a progetto ivi previsto fosse già stato abrogato dal D. Lgvo 81/2015.
La motivazione si era diffusa nella trattazione del contratto a progetto, pur dopo avere correttamente premesso che i rapporti interessati all'accertamento ricadevano nel periodo successivo alla sua abrogazione.
Di conseguenza, erano inconferenti gli argomenti sull'assenza di un progetto specifico allegato al contratto stipulato da ciascuno dei collaboratori, e conseguente presunzione assoluta di subordinazione di cui all'art 69 comma 1.
Peraltro, la sentenza aveva confuso la pacifica esistenza di progetti per l'assistenza (contenuto dell'accordo fra Parte_1 ed i privati che pattuivano i servizi affidati ai collaboratori) con i progetti che, nel vigore della legge previgente, avrebbero dovuto essere allegati ai medesimi contratti fra la e i collaboratori. Parte_1
La confusione terminologica e normativa non si giustificava nemmeno sulla base del verbale ispettivo, che invece era stato chiaro nell'individuare il fondamento normativo nella etero organizzazione di cui all'art. 2 comma 1 D. Lgvo n. 81/2015
(vedi pag. 5 verbale, doc. 2 res. 1°), con riferimento alle collaborazioni oggetto della tab. 2 (pag. 4 verbale), stipulate a decorrere da gennaio 2016 per prestazioni di personale non iscritto in albi di sorta.
Secondo il Collegio, il primo motivo di appello è fondato ma non impone alcuna riforma della sentenza.
E' vero che la decisione (pagg. 3 / 8) argomentava il rigetto dell'opposizione su normativa previgente rispetto al caso in esame, trattando diffusamente del contratto a progetto regolato dalla legge Biagi, modificata dalla legge Fornero.
Invece, lo stesso accertamento aveva fatto espresso riferimento a rapporti di lavoro sviluppati negli anni 2016 / 2017, ai quali aveva applicato la etero organizzazione di cui all'art. 2 D. Lgvo n. 81/2015, in tema di < Collaborazioni organizzate
pagina 4 di 13 dal committente >, secondo il quale, dal 1° gennaio 2016, la disciplina della subordinazione si applica anche ai rapporti di collaborazione sotto forma di prestazioni di lavoro personali e continuative < le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro >.
Al caso in esame, non si riferisce invece la successiva modifica oggetto del DL 101/2019 convertito in L. 128/2019 (che ha soppresso l'inciso < anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro >), non retroattiva ed entrata in vigore dopo che i rapporti controversi si erano esauriti negli anni 2016/2017.
Le collaborazioni organizzate dal committente dell'art. 2 cit. sono state introdotte per estendere le tutele del lavoro subordinato ad alcune collaborazioni che rappresentano forme contigue di lavoro, mentre lo stesso D. Lgvo n. 81/2015 aveva abrogato il lavoro a progetto del D. Lgvo n. 276/2003 (in relazione al quale aveva erroneamente motivato il
Tribunale). Il legislatore era consapevole che la disciplina legislativa del lavoro a progetto nasceva dalla sentita esigenza di contrastare l'utilizzo abusivo ed elusivo delle collaborazioni coordinate continuative di cui all'art. 409 n. 3 cpc, e quindi la ampiezza di tutela fornita dallo stesso art. 2 bilanciava tale abrogazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1663/2020, conformi Corte d'Appello di Milano sentenze n. 625/2020 e n.
1058/2021), l'art. 2 cit. norma non contiene una nuova tipologia contrattuale, intermedia fra autonomia e subordinazione, ma solo una norma di disciplina che estende le regole della subordinazione alle collaborazioni organizzate dal committente, personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate < anche > con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.
Per quanto riguarda i singoli elementi costitutivi della nuova figura della etero organizzazione, non vi sono difficoltà nel definire il carattere < personale > e < continuativo > della prestazione (elementi già presenti nell'art. 409 n. 3 cpc).
Invece, per definire la modalità del coordinamento, secondo la stessa Cass. n. 166372020:
- era fondamentale distinguere le collaborazioni organizzate dal committente (ricondotte alla norma di disciplina dell'art. 2 cit.) da quelle organizzate di comune accordo fra committente e prestatore (nell'ambito dell'autonomia)
- la libertà del collaboratore nella fase genetica del contratto era irrilevante, dovendosi cercare il coordinamento unilaterale o concordato nella sola fase esecutiva con riferimento alle modalità con cui si svolgeva la prestazione
- la congiunzione < anche > non significava che la etero organizzazione dell'art. 2 coinvolgesse necessariamente sia i tempi che i modi della prestazione;
piuttosto, tale formula alludeva ad uno dei possibili modi per esplicitare il coordinamento unilaterale da parte del committente, senza vincolarsi a tale modalità
- fermo restando che se il committente etero organizza luogo e tempo della prestazione si deve applicare l'art. 2 cit, al medesimo risultato si può giungere anche se la etero organizzazione si svolga con altre modalità; in conclusione, il vero discrimine fra collaborazioni etero organizzate e collaborazioni autonome risiede nel fatto che nel primo caso il coordinamento è unilaterale da parte del committente e nel secondo caso è invece di comune accordo pagina 5 di 13 - tale conclusione è avvalorata anche dal fatto che la L. n. 81/2017 aveva modificato l'art. 409 n. 3 cpc nel senso che la collaborazione si intende coordinata quando è stabilita di comune accordo fra le parti, e consente al collaboratore di organizzare autonomamente la propria attività.
in conclusione, corretto l'errore di inquadramento giuridico contenuto in sentenza, è necessario verificare la correttezza sostanziale della medesima decisione di rigetto della opposizione, ragionando nel merito della qualificazione giuridica ritenuta corretta.
Motivo 2) Violazione dell'art 409 n. 3 cpc in relazione all'art 15 legge 81/2017, e dell'art 2 D. Lgvo n. 81/2015, insussistenza della etero organizzazione, genuinità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, omessa pronuncia
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato nel qualificare i 15 rapporti di collaborazione oggetto del verbale di accertamento (tab. 2), sempre perché non li aveva esaminati alla luce dell'unica disciplina applicabile.
In particolare, come risultava dall'esame dei contratti stipulati con i collaboratori, e delle lettere di incarico ricevute dal cliente (docc. 9 e 10 ric. 1°), la aveva definito programmi di assistenza con i privati che richiedevano i servizi, Parte_1 affidandoli tuttavia ai collaboratori che li svolgevano in autonomia, nell'ambito di un coordinamento condiviso fra il collaboratore e il committente, senza alcun inserimento organico nella organizzazione di questi.
L'appellante ribadiva l'argomento fondamentale della libera organizzazione del collaboratore, già posto a base della opposizione, secondo il quale:
# la raggiungeva una intesa di massima con il cliente per i servizi da affidare ai propri collaboratori, i quali Parte_1 erano liberi di accettare o meno l'incarico, senza con ciò rischiare alcuna sanzione nell'ambito del rapporto di collaborazione con la qualora avessero rifiutato Parte_1
# una volta accettato l'incarico, i collaboratori rimanevano liberi nella gestione dei servizi, poiché ognuno poteva modificare sia la scheda dei servizi originariamente richiesti dal cliente alla , sia l'orario d'accordo con il solo Parte_1 cliente
# uguale libertà il collaboratore conservava anche quanto alla possibilità di farsi sostituire da altri colleghi in singoli orari o per interi servizi
# ancora maggiore libertà nei tempi di esecuzione caratterizzava i servizi che la affidava in origine a due o più Parte_1 collaboratori, poiché in questo caso la organizzazione interna era rimessa per intero agli interessati che gestivano in piena autonomia le rispettive fasce orarie di servizio, senza nemmeno comunicarlo alla Parte_1
# le uniche occasioni nelle quali la sarebbe venuta a conoscenza di modifiche nella esecuzione dei servizi Parte_1 rispetto agli accordi originali presi con i clienti erano quelle nei quali il collaboratore (o i più collaboratori) non fossero stati in grado di risolvere la necessità di una sostituzione
# altrimenti, la non sarebbe mai intervenuta sull'operato dei collaboratori, né per dirigerlo durante la sua Parte_1 esecuzione (anche solo quanto alle decisioni sui tempi del servizio), né tantomeno per verificarlo una volta eseguito pagina 6 di 13 # i collaboratori dovevano solo compilare la scheda conservata presso il domicilio del cliente indicando i servizi svolti ed il relativo orario, la cui unica funzione era quella di rendicontare il lavoro svolto ai fini del compenso mensile che la avrebbe corrisposto di conseguenza Parte_1
# la libertà dei collaboratori si esprimeva infine nella possibilità di proporre al cliente servizi ulteriori a quelli già concordati con la . Parte_1
A conferma di tale coordinamento condiviso, l'appellante richiamava le deposizioni dei testi , , , Tes_1 Tes_2 Tes_4 Tes_
, e concludendo quindi che nessun testimone, nemmeno quelli citati dallo stesso , avrebbe Tes_3 Tes_5 CP_1 confermato il verbale di accertamento, inevitabilmente finendo per smentirne le stesse conclusioni. In conclusione, in fatto erano escluse sia la etero organizzazione ex art. 2 D. Lgvo 81/2015, sia a maggior ragione la eterodirezione (la cui negazione era nuovamente ribadita nel motivo 3 di appello)
In diritto, l'appellante ribadiva trattarsi di collaborazioni autonome, ovvero non etero organizzate, “nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo fra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”.
In concreto, la etera organizzazione doveva essere esclusa mancando strumenti o procedure che consentissero alla di organizzare dall'esterno i tempi della prestazione che il collaboratore rendeva presso i clienti, essendo Parte_1 piuttosto gli stessi collaboratori a regolare in autonomia la propria attività presso il cliente, sulla base delle intese di massima che questi aveva già stabilito con la , in seguito alle quali aveva chiesto al singolo collaboratore la Parte_1 disponibilità ad eseguire in modo autonomo il progetto di assistenza.
L'appello sottolineava che non stava invocando la libertà del momento genetico del contratto di lavoro - di per sé irrilevante come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che aveva applicato la fattispecie della etero organizzazione ai riders - bensì stava invocando la libertà nel momento esecutivo dello stesso contratto, dato invece decisivo ai fini della qualificazione giuridica posta a base delle violazioni contestate.
Tale autonomia esecutiva, realizzata dai collaboratori che si organizzavano fra di loro, o direttamente con il cliente senza neppure comunicarlo alla società, pur nell'ambito della generale cornice dei servizi oggetto del progetto di assistenza definito con la clientela presso la quale i singoli collaboratori operavano.
Il progetto, definito in origine fra il cliente e la , non era infatti fonte di etero organizzazione per la prestazione Parte_1 dei collaboratori che lo eseguivano, essendo sviluppato sulla base di valutazioni anche mediche sulle generali condizioni della persona da assistere. Invece, era poi nella concreta esecuzione dei servizi che i bisogni effettivi della stessa persona venivano valutati dal collaboratore, il quale poteva anche proporre una modifica dei servizi con aggiunta di nuovi.
In conclusione, il collaboratore orientava e dirigeva la propria l'attività, mentre la non verificava la prestazione Parte_1 del collaboratore né interveniva per correggerla o dirigerla, ma solo la rendicontava ai fini del compenso.
Sempre richiamando la giurisprudenza sui riders (Cass. n. 1663/2020), l'appello evidenziava che nel caso in esame nemmeno esistevano sistemi di etero organizzazione indiretta (cd ranking), attraverso penalizzazione dei collaboratori che non fossero disposti ad accettare incarichi, o attraverso premialità per i collaboratori più disponibili. Al contrario, pagina 7 di 13 l'istruttoria aveva dimostrato che i collaboratori potevano avere rifiutato incarichi senza subire conseguenze di sorta sullo svolgimento futuro della loro collaborazione con la . E richiamava quindi la circolare n. 6/2019 INL, secondo la Parte_1 quale la etero organizzazione esige la presenza congiunta dei requisiti normativi, ovvero che siano svolte in modo continuativo prestazioni esclusivamente personali, nell'ambito di una organizzazione dell'impresa che imponga al collaboratore di operare in orari e luoghi individuati dalla stessa impresa.
Premesso che l'art. 2 cit. era stato applicato dalla giurisprudenza ai soli rapporti dei riders con le piattaforme digitali,
l'appello sottolineava la fondamentale differenza fra questo tipo di rapporti e le collaborazioni in esame nelle quali gli operatori erano personale àmbito sul mercato, qualificato, e non inseriti nella organizzazione della Cooperativa nonché libero sul come e quando svolgere la prestazione, oltre che di rifiutare l'incarico senza conseguenze.
Secondo il Collegio, il presente motivo di appello è infondato.
In diritto, la giurisprudenza non ha applicato la etero organizzazione dell'art. 2 D. Lgvo n. 81/2015 solo ai rapporti di lavoro dei riders con le piattaforme. Se anche questi sono stati oggetto delle pronunce più significative (fra cui Cass n. 1663/2020), non vi è alcun argomento che vincoli la fattispecie normativa in esame a quel peculiare fenomeno commerciale, economico e sociale nell'ambito del quale lavoro manuale non qualificato come quello dei fattorini addetti al delivery di cibo su strada sia regolato da piattaforme digitali (che prevedono fra l'altro meccanismi automatici di penalizzazione del rider in caso di rifiuto dell'incarico).
La giurisprudenza di merito ha applicato la etero organizzazione anche a rapporti di natura diversa, come per es. istruttori di scuola guida (sentenza 16 settembre 2021 del Tribunale di Civitavecchia), gli addetti alla promozione dei contratti di telefonia presso stand commerciali (sentenza n. 386/2022 Tribunale di Bergamo del 30 giugno 2022) i componenti della
(sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 15 maggio 2024). Quindi, non vi è alcuna necessità che la Parte_2 fattispecie concreta da qualificare in termini di etero organizzazione presenti tutti i caratteri di fatto che connotano invece il peculiare rapporto di lavoro dei riders con le piattaforme digitali.
Come già detto a conclusione del motivo 1), l'art. 2 cit. nasceva dalla complessità e varietà delle nuove forme di lavoro, e dell'estrema difficoltà di ricondurle nelle macro categorie di subordinazione / autonomia, avendo piuttosto il legislatore scelto di valorizzare indici fattuali ritenuti significativi (prestazione personale, continuativa ed etero organizzata), tali da giustificare l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, esonerando dalla ricerca di ulteriori veri e propri indici di eterodirezione.
Negli anni 2016/2017, i 15 rapporti posti a base del verbale di accertamento (tab. 2 pag. 4), e quindi dell'ordinanza ingiunzione opposta, riguardavano prestazioni personali di natura continuativa, poiché ciascun collaboratore (operatore socio sanitario, operatore socio assistenziale, assistente familiare, addetto all'assistenza di base) aveva reso in modo esclusivamente personale la sua assistenza in favore della clientela eseguendo gli specifici servizi pattuiti con la
Cooperativa, operando in modo stabile per molti mesi continuativi (come esemplificato per ciascun collaboratore nella medesima tab. 2).
pagina 8 di 13 Quindi, senza necessità di affrontare la qualificazione giuridica della vicenda in termini di autonomia / subordinazione
(motivo 3), per concludere che si applica la norma di disciplina dell'art. 2 cit. è decisivo che la avesse il potere Parte_1 di organizzare la prestazione dei collaboratori addetti all'assistenza < anche > quanto ai tempi e luoghi della prestazione.
Fra gli indici citati dall'art. 2, l'unico effettivamente controverso riguarda la organizzazione dei tempi della prestazione.
Invece, è pacifico che i luoghi nei quali rendere la stessa prestazione erano quelli pattuiti in origine dalla con i Parte_1 singoli clienti nel momento in cui venivano stabiliti i servizi di assistenza, integrativa e/o sostitutiva a quella familiare, da rendere a domicilio del cliente oppure presso ospedali, case di cura, case di riposo ecc. ove si trovavano anziani, malati, disabili o degenti.
Secondo il Collegio, come risulta dal complesso delle circostanze argomentate di seguito, l ha assolto l'onere CP_1 della prova sulla etero organizzazione < anche > dei tempi della assistenza resa dai collaboratori, fermo restando che (come già detto a conclusione del motivo 1) quest'ultima è solo una delle possibili modalità che riconducono all'art. 2 cit., laddove il vero discrimine è il carattere unilaterale o concordato del coordinamento da parte della Cooperativa.
Secondo il collegio, queste le circostanze decisive del carattere unilaterale del coordinamento:
- la aveva un ampio giro di clientela, che richiedeva servizi anche stabili nei mesi e negli anni, ma disponeva di Parte_1 un organico stabile ridottissimo da dedicare alla propria impresa (avendo assunti 4 soli dipendenti, per di più a tempo parziale);
- da ciò si ricava che sia dipendenti sia collaboratori assunti con contratti autonomi potevano essere destinati allo svolgimento di analoghe prestazioni di assistenza, come espressamente ammesso dalla stessa legale rapp.te che, PT nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, aveva riferito a verbale che per svolgere i propri servizi erano utilizzati sia dipendenti che collaboratori, e quindi “a parità di qualifica professionale l'operatore socio sanitario è chiamato a svolgere Par la medesima attività sia che abbia il progetto o il contratto a tempo determinato” (doc. 21 )
- la prima incontrava i clienti in cerca di servizi di assistenza, e concordava con ciascuno di loro il protocollo Parte_1 assistenziale da adottare nel singolo caso, e poi selezionava il collaboratore al quale affidarne l'esecuzione presso il luogo
(domicilio o strutture varie) e secondo gli orari richiesti dal cliente
- i collaboratori selezionati per il singolo incarico incontravano il cliente presso la sede della , alla presenza Parte_1 della responsabile aziendale e solo in seguito iniziavano a frequentare l'abitazione o la struttura ove si trovava la PT persona da assistere, nell'ambito degli orari decisi fra la famiglia e la stessa Parte_1
- i collaboratori potevano non accettare il singolo incarico offerto dalla , e non per questo erano esclusi dal Parte_1 novero di coloro ai quali rivolgere anche in futuro analoghe offerte (ma tale circostanza è irrilevante ai fini della qualificazione giuridica in termini di etero organizzazione, per legge riferita esclusivamente agli aspetti esecutivi anche con riferimento ai tempi e luoghi della prestazione)
pagina 9 di 13 - il contenuto della prestazione era definito dal protocollo assistenziale, e non richiedeva ulteriori indicazioni né controllo da parte della considerando la professionalità ed esperienza dei collaboratori nonché la natura standard della Parte_1 tipologia di servizi da svolgere
- per ogni incarico accettato, il collaboratore sottoscriveva un contratto di collaborazione secondo tipologie prestabilite dalla stessa , al quale erano allegati numerosi documenti (All. 1 Elenco dei servizi, che la offriva alla Parte_1 Parte_1 clientela;
All. 2 Disponibilità tempi e luoghi di lavoro, fornite dal collaboratore nell'ambito delle quali la Cooperativa concordava i singoli servizi con il cliente;
All. 3 Cartella socio assistenziale, ove potevano essere annotate le proposte formulate dal collaboratore di eventuali modifiche del protocollo assistenziale quanto a durata e frequenza dei servizi;
All. 4
Compensi, prevedeva le tariffe a forfait che dipendevano dal tipo di intervento nonché tariffe orarie diverse in caso di prestazioni multiple)
- una volta accettato l'incarico, è pacifico (per essere ribadito anche in appello) che il collaboratore non potesse modificare il protocollo assistenziale, né di propria iniziativa né d'accordo con il cliente;
eventualmente poteva solo proporne alcune modifiche, che poi il cliente avrebbe potuto concordare con la da ciò si ricava che la professionalità ed Parte_1 esperienza del collaboratore non si traduceva in alcuna autonomia nella gestione dell'assistenza, nemmeno quanto alla frequenza e durata dei singoli interventi, aspetti sempre rimessi all'accordo finale fra cliente e Parte_1
- oltre ai luoghi, il protocollo assistenziale stabiliva anche le fasce orarie di assistenza, diurna o notturna (aspetto qualificante della prestazione proprio per la sua natura integrativa e/o sostitutiva della assistenza familiare)
- il collaboratore doveva compilare una “scheda presenze” su modulo fornito dalla Cooperativa (compilato in doppia copia sottoscritta una da collaboratore e una dal cliente), ove riepilogava le attività e le ore effettivamente svolte presso il cliente;
alla luce di una verifica incrociata con dei due moduli sottoscritti da collaboratore e cliente, tale scheda era utilizzata dalla per calcolare il compenso mensile dei collaboratori Parte_1
- i collaboratori operavano quindi nei luoghi e negli orari oggetto del protocollo assistenziale che la aveva Parte_1 concordato con i clienti, e in caso di singoli impedimenti o necessità di assenza riferivano alla che avrebbe Parte_1 cercato una sostituzione
- nel senso che in caso di impedimento del collaboratore questi dovesse avvisare quanto prima la , che poi si Parte_1 sarebbe occupata della relativa sostituzione, erano esplicite le dichiarazioni rese agli ispettori da (doc. 20 Testimone_7 Par
), nonché dalla stessa legale rapp.te della (doc. 22); di conseguenza, scarso rilievo probatorio può PT Parte_1 essere attribuito alla successiva parziale ritrattazione giudiziale delle stesse dichiarazioni da parte della teste Tes_3
- il compenso che la pagava ai collaboratori era mensile e rifletteva fondamentalmente il numero di ore svolte e Parte_1 la tipologia di prestazione resa in esecuzione del protocollo assistenziale
- la ricostruzione ora sintetizzata poggiava sul complesso dei documenti acquisiti dagli ispettori nonché sulle dichiarazioni Par dei collaboratori e , nonché dalla stessa legale rapp.te (docc. 19, 20, 21, 22 ), che in giudizio Tes_1 Tes_3 PT erano state confermate in toto dal teste e solo in parte dalla teste Tes_1 Tes_3
pagina 10 di 13 - la parziale ritrattazione da parte di non impone di recepire la versione giudiziale piuttosto che quella resa agli Tes_3 ispettori, né vanifica le stesse dichiarazioni originarie, lasciando piuttosto alla libera valutazione del giudice di ritenere quale sia dal punto di vista probatorio la fonte più attendibile
- l'ampio quadro documentale e di dichiarazioni rese agli ispettori sia da collaboratori sia, in due distinte occasioni, dalla stessa legale rapp. (qui appellante), supera quindi le contrarie dichiarazioni ripetutamente sottolineate in appello (testi Tes_
, , , a proposito del fatto che i collaboratori potevano concordare con il cliente modifiche agli Tes_2 Tes_4 Tes_5 orari oggetto del progetto assistenziale pattuito con la , oppure che in caso di impedimento gestissero in proprio Parte_1 le sostituzioni senza nemmeno consultare la Parte_1
- l'appello sottolinea inoltre che, in caso di assistenza ad un solo cliente affidata dalla più collaboratori Parte_1 Tes_ contemporaneamente, questi potessero decidere liberamente come alternare le loro presenze (testi , ; ma in Tes_4 proposito l'appello nulla argomenta sul fatto che anche i 15 collaboratori interessati al verbale di accertamento possano avere operato nell'ambito di tale tipo di assistenza, e quindi è inevitabile dubitare che nel caso in esame di questa circostanza possa avere specifica rilevanza
- i collaboratori erano privi di una qualsiasi organizzazione personale di impresa, e non sopportavano alcun costo per eseguire i propri compiti
In conclusione, i 15 collaboratori interessati all'accertamento non possono ritenersi soggetti estranei all'impresa svolta dalla cooperativa, e coordinati di comune accordo con quest'ultima, bensì soggetti etero organizzati ai quali correttamente l'ispettorato sul lavoro aveva applicato l'art. 2 cit., estendendo loro la disciplina della subordinazione anche ai fini delle sanzioni amministrative che dalla violazione di disciplina inderogabile del lavoro dipendente.
In conclusione, ricostruita l'istruttoria nel senso ora detto, emerge che la prestazione dei collaboratori era personale e continuativa, nonché eterodiretta dalla < anche > quanto ai tempi ed i luoghi, considerando che Parte_1 fondamentalmente si trattava di eseguire un protocollo assistenziale corrispondente alle esigenze della clientela sottoposte alla stessa e con questa definite nell'ambito dei servizi che rappresentavano l'oggetto dell'impresa. Parte_1
Il nucleo essenziale dei fatti salienti, che hanno portato ad applicare al caso in esame l'art. 2 D. Lgvo n. 81/2015 è ampiamente provato (per di più sulla base di significative ammissioni rese dalla stessa appellante agli ispettori). E ciò anche volendo ipotizzare che, in singole occasioni, il collaboratore potesse concordare con il cliente modifiche di dettaglio degli orari della sua presenza presso il domicilio o la struttura, oppure individuare singoli sostituti preferiti dalla clientela rispetto a quelli abitualmente reperiti dalla Cooperativa.
Per quanto il riguarda il contrasto, anch'esso enfatizzato in appello, fra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n. 5144/2021).
“In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsiasi efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni siano univoche infatti, il
pagina 11 di 13 giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità. La giurisprudenza di legittimità (Sez. L., Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L., Sentenza n. 3525 del
22/02/2005) afferma infatti che i verbali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è
liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n. 22743/2010; n. 8335/2010; n. 4558/2009; n. 24416/2008; n.
15073/2008).
Sempre nello stesso senso, “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. n. 17555/02), e che in sostanza i verbali forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrati, sia qualora, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, il giudice pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (Cass. n. 119000/03, n. 3527/01, n. 9384/95)”, Cass. n. 24208/2020, precedenti conformi n. 25945/2005, n. 17774/2015; n. 21966/2018. Si presume la “maggiore attendibilità, rispetto alle successive deposizioni testimoniali, delle dichiarazioni rese, spontaneamente e di sorpresa, dei lavoratori in sede ispettiva
[…] le quali possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa” (Cass. n. 27662/2018). E ciò considerando sia “il tempo trascorso e la maggiore dignità da attribuirsi a dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti
[…] rispetto alle dichiarazioni rese dalle medesime persone davanti al Giudice” (Cass. n. 22733/2018), sia anche “nella versione a caldo, la verosimile assenza di condizionamenti nel momento in cui i lavoratori sono stati sentiti dagli ispettori, rispetto a quanto dichiarato successivamente in costanza di rapporto con il medesimo datore di lavoro” (Corte App.
Milano, n. 1822/2017; conformi Cass. SS.UU. n. 1133/2000 e n. 1786/2000).
Motivo 3) Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 2094 e 2697, insussistenza del potere direttivo e mancanza di indici presuntivi della subordinazione, erronea valutazione delle prove
Secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato anche per avere ritenuto che “in ogni caso” l'istruttoria avesse dimostrato addirittura una etero direzione delle collaborazioni da parte della . Parte_1
In proposito, erano ripercorsi nuovamente i tratti salienti del rapporto di lavoro per escludere la eterodirezione, a maggior ragione poiché gli stessi dati erano già valsi (nel precedente motivo 2) ad escludere la più blanda la etero organizzazione.
Secondo il Collegio il terzo motivo di appello in tema di eterodirezione non richiede alcuna pronuncia, perché assorbito nel rigetto del precedente motivo in tema di etero organizzazione.
Motivo 4) Mancata compensazione delle spese di lite di primo grado
pagina 12 di 13 Secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato nel porre le spese di lite a carico dell'opponente poiché anche in caso di rigetto del ricorso avrebbe dovuto compensarle. Infatti, ai rapporti sorti negli anni 2016 / 2017, la aveva Parte_1 applicato disciplina entrata in vigore nell'anno precedente, ancora prima che fossero introdotte le successive modifiche normative degli anni 2017 e 2019, a dimostrazione di come l'inquadramento giuridico della vicenda fosse estremamente complesso ed incerto.
Secondo il Collegio, anche quest'ultimo motivo di appello è infondato poiché la novità e/o difficoltà di soluzione delle questioni interpretative rispetto alla etero organizzazione non possono essere valutate rispetto al momento in cui erano stati stipulati i rapporti di collaborazione (2016/2017), bensì a quello - di molto successivo - nel quale la parte appellante aveva opposto la ordinanza ingiunzione notificata nell'anno 2022. E, come già detto al motivo 2, nel momento della opposizione la giurisprudenza di merito e di legittimità aveva già approfondito i requisiti salienti della etero organizzazione quale coordinamento unilaterale del committente esercitato < anche > sui tempi ed i luoghi della prestazione, come concretamente avvenuto nel caso in esame.
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo nell'ambito degli importi minimi dello scaglione di valore fra 5.200 e 26,000 corrispondente alle sanzioni amministrative oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta (€. 1.984,00), con la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 9 D. Lgvo n. 149/2015 (€. 1.587,00).
Nei confronti della parte appellante, integralmente soccombente, devono essere dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 1.587,00 oltre oneri di legge.
Dichiara che nei confronti della parte appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 7 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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