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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 08/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1297/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mari Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1
pro tempore CP_2
-RESISTENTE contumace- oggetto: trasferimento lavoratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 28.09.2021, parte ricorrente in epigrafe ha domandato di accertare e riconoscere il proprio diritto ad essere trasferita in una delle sedi della provincia di
Cosenza indicate nella domanda di trasferimento interprovinciale dalla stessa presentata per l'anno scolastico 2021/22 e relativamente alla classe di concorso A037, posto comune o sostegno, con precedenza rispetto ai docenti immessi in ruolo nella stessa provincia, riportati in narrativa, in quelle stesse sedi, per la stessa classe di concorso e nello stesso anno scolastico e di condannare il resistente a provvedere in ordine al CP_1 trasferimento.
Nonostante la regolarità del procedimento notificatorio non si costituiva il CP_1 convenuto, che, all'udienza del 28.04.2022, veniva dichiarato contumace.
1 Acquisita la documentazione offerta dalla parte ricorrente e concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alla parte costituita, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. , docente di scuola secondaria di secondo grado, cdc A037, è Parte_1 titolare presso l'I.I.S. “L.Milani” di Meda (MB), ma prestava servizio, alla data di proposizione del ricorso, presso l'I.I.S.S. di DI (Cs) (cfr. all 3 ricorso).
La ricorrente ha convenuto in giudizio il deducendo Controparte_1
l'illegittimità del diniego della domanda di trasferimento nella provincia di Cosenza, avanzata in via amministrativa per l'anno scolastico 2021/2022, atteso che nella sua classe di concorso vi sono state alcune immissioni in ruolo, sia dalle graduatorie ad esaurimento che dalle graduatorie di merito, in contrasto con la clausola convenzionale contenuta nell'art. 8 comma 7 CCNI sulla mobilità 2019/2022 e con le norme imperative contenute nell'art. 470 d.lgs. 297/1994.
Richiamava la giurisprudenza del tar e del Consiglio di Stato che prevedevano che le immissioni in ruolo fossero effettuate sui residui posti disponibili dopo il termine delle procedure di mobilità.
2.2. L'art. 470 D.Lgs 297/1994 recita: “ 1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il definiscono tempi e Controparte_3 modalita' per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonche' per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilita' da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti
e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilita' professionale
e territoriale in ciascun anno scolastico.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorita' tra le varie operazioni di mobilita', i criteri e le modalita' di formazione delle relative graduatorie, nonche' i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si 2 prescinde dal requisito dell'anzianita'.
3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si da' precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.”.
L'art.8 del CCNI comma 5 e 6 del CCNI 2019/2022 recita:”
5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21,2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.
6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).”.
Proprio con riferimento alle procedure di mobilità la Suprema Corte ha precisato: “Va, altresì, ricordato, ad ulteriore conforto della sussistenza della giurisdizione ordinaria, che il T.U .n 297/1994 con gli art 462/489 regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità territoriale (art. 462-489), nonché la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il
la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di Controparte_3 priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie (art. 470), compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art. 471). Il dlgs n 297/1994, dunque, considera la materia della mobilità oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione ( cfr Cass. SU n 6421/2005)” (Cass. S.U. Ordinanza
n.8821/2018).
Tali principi sono stati ribaditi anche dalla Cassazione con Ordinanza Sezioni Unite n.
4318/2020.
3 Orbene, ritiene questo giudice di aderire ai principi espressi dalla Suprema Corte e pertanto deve ritenersi corretta la procedura di mobilità che ha individuato i posti da porre in mobilità e i posti da riservare alle nuove immissioni in ruolo secondo i criteri decisi in sede di CCNI 2019/2020.
In definitiva, dunque, l'art. 470 cit. attribuisce alla contrattazione collettiva la definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità interprovinciale e quelli riservati alle immissioni in ruolo. La disposizione non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l'individuazione dei tempi e delle modalità per il perseguito superamento.
Anche il riferimento, quanto ai posti riservati alle immissioni in ruolo, a quelli che rimangono vacanti dopo le operazioni della mobilità professionale e territoriale, non si traduce in un obbligo per l'amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, atteso che anche il completamento delle operazioni di mobilità, con precedenza sulle immissioni in ruolo, è da considerarsi un obiettivo perseguito dalla norma, rimesso agli accordi contrattuali. Del resto la norma non si configura come norma che impone un precetto imperativo, quanto piuttosto come norma che attribuisce alla contrattazione collettiva il bilanciamento tra gli interessi sottesi alla mobilità dei dipendenti, rappresentanti dai soggetti collettivi e quello, pubblico, alla copertura di specifici o quota di posti vacanti, che potrebbe non essere assicurato mediante la mobilità, perseguito dalla amministrazione.
Ne consegue, il rigetto del ricorso.
3. Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 08.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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