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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3898/2024 del ruolo generale V.G., avente ad oggetto “Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di fallimento e procedure concorsuali - Reclamo avverso sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 26 febbraio 2025 ed alla stessa riservato in decisione,
TRA
(c.f. e P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1
tempore (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2 C.F._1 alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato in calce al reclamo, dall'avv. ZAMUNER
MARILANDA (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.F._2
Qualiano alla via G. Di Vittorio n. 133;
RECLAMANTE
E
(c.f. e P.IV ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IV_2
difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi depositato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ALAIA FILOMENA (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
1 domiciliati presso il suo studio in Avellino, alla via Paul Harris n. 22;
RECLAMATA
NONCHE'
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ (c.f. e P.IV ), proc. n. Parte_1 P.IV_1
119/2024 aperta presso il Tribunale di Nola, in persona del curatore, dott. , Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del G.D. dott.ssa Rosa Napolitano del 31.1.2025, nonché procura alle liti rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 3, c.p.c., da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ALFREDO RICCARDI (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in napoli al Centro C.F._4
Direzionale Is. A/7;
RECLAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Nola, la società premesso di essere CP_1 creditrice della della somma di € 39.000,00, in virtù di sentenza n. 583/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Nola in data 15.4.2024, chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale del menzionato debitore, con sede legale in Palma Campania, alla via Cimitero n. 72.
Nella contumacia del debitore, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 119/2024, pubblicata il
29.11.2024, accoglieva l'istanza e dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
rilevando la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti necessari per l'apertura della procedura
[...]
liquidatoria. In particolare, evidenziava il Tribunale che il credito vantato dal creditore istante era superiore alla soglia di cui all'art. 49, quinto comma, CCII;
che, in ordine all'assoggettabilità alla procedura, la società non aveva fornito la prova del possesso congiunto dei requisiti per essere qualificata impresa minore, superamento che, comunque, emergeva chiaramente dalla documentazione acquisita d'ufficio; e, infine, che nel caso in esame risultavano chiari anche gli indici dell'insolvenza in cui si trovava la società, evincibili dall'inadempimento al credito dell'istante (cristallizzato in un titolo giudiziale definitivo) e dagli esiti delle lettere di messa in mora.
Avverso detta decisione la società ha proposto reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 Parte_1 con ricorso depositato il 30.12.2024 (lunedì), chiedendo “l'annullamento della sentenza n. 119/2024 e il rigetto dell'istanza di aperura della liquidazione giudiziale, per carenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 49 CCII e, in subordine, la concessione della possibilità di accedere alla composizione negoziata della crisi, quale misura proporzionata e adeguata alla situazione patrimoniale evidenziata
2 nei bilanci”. A fondamento della domanda, la reclamante, deducendo di non aver avuto contezza del procedimento avviato a suo carico per le gravi condizioni di salute del legale rappresentante, che gli avevano impedito di prendere contezza della corrispondenza aziendale, ha lamentato la carenza dei requisiti della proposta liquidazione e, in particolare, dello stato di insolvenza, deducendo di trovarsi in una mera situazione di difficoltà momentanea e, comunque l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII. In ogni caso, ha eccepito di disporre di risorse per riequilibrare la propria situazione economico-finanziaria, chiedendo di essere autorizzata ad accedere alla composizione negoziata della crisi, quale misura proporzionata e maggiormente adeguata rispetto a quella liquidatoria.
Costituendosi in giudizio, il creditore istante ha chiesto il rigetto del reclamo, insistendo per la conferma del provvedimento impugnato.
Il curatore della Liquidazione giudiziale della costituendosi, ha chiesto, a sua Parte_1
volta, la conferma dell'apertura della liquidazione giudiziale e il rigetto del reclamo. In particolare, analizzando dettagliatamente i bilanci depositati dalla stessa reclamante e le domande di insinuazione al passivo pervenute, ha evidenziato non solo la palese insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII, ma anche la chiara situazione di insolvenza in cui versava la società, inadempiente ad una pluralità di debiti risalenti nel tempo, anche di modesto valore, e con un rilevante indebitamento bancario.
All'udienza del 26.2.2025, la causa, trattata con il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione.
In via preliminare, va rilevato, che, sebbene il reclamante abbia dedotto di non aver avuto conoscenza della procedura concorsuale a suo carico per le gravi condizioni di salute che affliggevano in quel periodo il legale rappresentante, sul punto non ha prospettato nessun motivo di reclamo, né ha dedotto di essere stata pregiudicata nel suo diritto di difesa.
Peraltro, la procedura in corso è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, il quale, riconosciuto al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento nella previgente disciplina, deve ritenersi operante anche nell'attuale formulazione dell'art. 51 CCII, con la cui introduzione non risulta mutata la natura del mezzo di impugnazione in esame.
Ciò implica che la Corte, investita del reclamo, non deve limitarsi a valutare la fondatezza dei motivi proposti, a cui è vincolata, ma deve valutare la sussistenza dei requisiti necessari per l'apertura della procedura concorsuale, sulla base anche dei nuovi elementi fattuali forniti dalle parti, essendo a tal fine dotata di ampi poteri istruttori officiosi, discrezionalmente utilizzabili, che le consentono di “assumere anche d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene necessari” (art. 51 comma 10 CCII).
3 Tale caratteristica del giudizio di reclamo, comporta che la reclamante anche nella presente fase può
(ed anzi deve) dedurre in modo puntuale e provare i fatti offerti a base della decisione invocata, indicando gli specifici mezzi di prova e/o documenti non esaminati dal primo giudice e utili a modificare la decisione censurata.
Nel merito, tuttavia, il reclamo è infondato e va rigettato per i motivi sinteticamente illustrati, ricorrendo nel caso di specie tutti i requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
L'art. 121 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, rubricato “Presupposti della liquidazione giudiziale” ed applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, statuisce che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A norma del citato art. 2, comma 1, lett. d) è qualificabile “impresa minore”, come tale non assoggettabile alla procedura della liquidazione giudiziale, “l'impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni che precedono - immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della legge fallimentare previgente, con conseguente applicabilità alla fattispecie dei principi giurisprudenziali già enucleati nella vigenza del precedente art. 1 l. fall. - rileva la Corte che anche la nuova formulazione della norma ha attribuito all'imprenditore-debitore l'onere della prova di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, laddove la regola generale
è, invece, quella dell'assoggettabilità alla procedura dell'imprenditore commerciale. Ne consegue che spetta al debitore resistente allegare e provare la sussistenza dei parametri di fatto sottesi all'eccezione di essere “piccolo imprenditore”, nel cui difetto va dichiarata l'apertura della procedura.
La mancata prova della sussistenza congiunta, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza, di tutti e tre i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2 ricade, quindi, sul debitore, alla stessa onerato secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, desumibili sia dalla natura di eccezione del requisito stesso, sia dal principio di vicinanza della prova (cfr. in tal senso Cass. 31353/2022, la quale ha al riguardo precisato che “L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, legge fallimentare, nella formulazione derivante dal decreto legislativo n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione,
4 anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”).
Nel caso di specie, dagli stessi bilanci depositati dalla reclamante, contrariamente a quanto affermato nell'atto introduttivo, emerge il netto superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 cit. per tutti e tre gli esercizi antecedenti all'apertura della procedura: in particolare, i bilanci riportano un attivo sempre superiore a 4 milioni di euro e debiti superiori a 1 milione di euro, come attestato anche dal curatore sulla base delle domande di insinuazione al passivo medio tempore pervenute in seno alla procedura.
Va, poi, dato atto della sussistenza anche dello stato di insolvenza, tenuto conto che l'impresa non era in stato di liquidazione.
In linea generale, per le società che non si trovino in stato di liquidazione, l'insolvenza non va ravvisata nel rapporto tra attivo e passivo, ma va intesa come una situazione di incapacità o impotenza economico-patrimoniale, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi “normali” le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (ex multis Cass., S.U. n. 115/2001; Cass., 29913/2018).
In tal senso, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione,
l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa” (Cass., 30284/2022).
Va anche rammentato che “In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento,
l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato
5 dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame” (Cass., 24424/2019).
L'insolvenza costituisce uno stato rilevabile esternamente attraverso elementi indiziari, individuati dalla giurisprudenza, nessuno dei quali assume valenza decisiva rispetto ad altri e che non necessariamente devono ricorrere tutti insieme, purché quelli presenti nella fattispecie abbiano i caratteri dell'univocità e della concordanza ai fini della presunzione dell'incapacità non transitoria di adempiere le obbligazioni con mezzi normali.
Nel caso in esame, dalle stesse allegazioni della reclamante risulta lo stato di strutturale incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni: la , infatti, ha dedotto che quello dell'istante non era Parte_1
l'unico credito non pagato, sebbene per gli altri fossero in corso dei piani di rientro.
Tale circostanza, tuttavia, non risulta documentata adeguatamente dalla reclamante, che si è limitata a depositare una missiva, a sua esclusiva firma, ed indirizzata alla società Nutez s.r.l., in cui veniva proposto un piano di rientro del debito (di oltre € 90.000,00), con la precisazione che al fine di adempiere “quanto prima” al proposto accordo di rateizzo (si ribadisce non accettato dalla società creditrice) la era in attesa di un Nuovo Fido bancario, della cui concessione neppure è stata Pt_1
fornita la prova (cfr. doc. 3 all. sub produzione reclamante).
Tale documento, anziché dimostrare la temporanea difficoltà di adempiere, avvalora la presenza della situazione di insolvenza accertata dal Tribunale, costituendo la prova evidente dell'incapacità della società reclamante di far fronte alle sue obbligazioni con i mezzi normali di pagamento.
Dallo stesso documento 4 depositato dalla reclamante risultano, altresì, 5 protesti a carico della reclamante per un valore di oltre 180 mila euro.
La curatela, peraltro, costituendosi in giudizio, pur sottolineando circostanze che inducono a dubitare dell'attendibilità dei dati riportati in bilancio (soprattutto con riferimento alla sopravvalutazione dell'attivo, indicato ai valori di immediato realizzo, senza nessun riferimento a svalutazioni prudenziali legate al trascorrere del tempo), ha evidenziato molteplici elementi di bilancio da cui risulta chiaramente lo stato di insolvenza: in particolare un indebitamento - cd. leverage - elevatissimo, costituente chiaro sintomo di una situazione di illiquidità strutturale;
l'incapacità dell'attivo di soddisfare anche i debiti a breve scadenza;
un margine di tesoreria (costituito dalla differenza tra le attività correnti al netto del magazzino e le passività correnti) di segno negativo;
e, infine, la mancata attestazione del revisore legale della società sul bilancio approvato il 31.12.2023, sebbene obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) d.lgs. 39/2010. Il curatore ha, poi, evidenziato la presenza di plurimi inadempimenti prolungati nel tempo e a volte anche di lieve entità, documentati dalle domande
6 di insinuazione al passivo pervenute, per un valore di oltre 1 milione di euro, nonché un eccessivo ricorso all'indebitamento bancario, documentato dalle risultanze della Centrale Rischi della Banca
d'Italia aggiornate a dicembre 2024, dalle quali emerge una “preoccupante esposizione debitoria”.
Le molteplici e analitiche circostanze evidenziate dalla curatela, comprovate dalla documentazione da essa prodotta all'atto della costituzione in giudizio, non sono state contestate dalla reclamante in modo puntuale, essendosi questa limitata a una contestazione generica della memoria di costituzione.
Le circostanze sopra evidenziate, unitariamente considerate, dimostrano come la società Parte_1
non sia in grado di adempiere con regolarità e con mezzi normali alle proprie obbligazioni e che il
[...]
mancato pagamento del credito della società istante non sia ascrivibile alla volontà di non adempiere una pretesa ritenuta insussistente ovvero ad una transeunte illiquidità, quanto piuttosto allo stato di insolvenza strutturale in cui versa il debitore.
Solo per completezza va dato atto che la procedura di composizione negoziata della crisi, di cui all'art. 12 CCII, a cui il reclamante chiede di essere ammesso in luogo della procedura liquidatoria in caso di rigetto del reclamo, presuppone una richiesta del debitore, che si trovi in una condizione di squilibrio sanabile, presentata al Tribunale prima dell'apertura della procedura liquidatoria.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico della con conseguente rigetto del reclamo in esame e conferma della Parte_1
sentenza impugnata.
Le spese di lite tra la reclamante e le reclamate costituite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, considerando i parametri fissati per le cause di valore indeterminato (cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014; Cass. 1346/2013), sulla base di un valore tra i minimi e i medi di tariffa, da distrarsi, quanto alle spese liquidate in favore della in favore dell'avv. Filomena Alaia, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo. CP_1
Stante, tuttavia, la rilevata palese infondatezza del reclamo proposto (emergente dalla documentazione allegata dalla stessa reclamante), ritiene la Corte che sussistano i presupposti di cui all'art. 51, comma
15, del C.C.I.I. per la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre che della
[...]
in proprio ed in solido con la stessa, anche del suo legale rappresentante, sig. Parte_1 Parte_2
(c.f. ), che ha conferito il mandato per l'introduzione della lite.
[...] C.F._1
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza, a carico della società reclamante, nonché, in proprio ed in solido con la stessa, anche del Parte_1
suo legale rappresentante, sig. (c.f. ), dei presupposti per il Parte_2 C.F._1
7 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il reclamo, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza n. 119/2024 resa dal
Tribunale di Nola, pubblicata in data 29.11.2024, con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società (c.f. e P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1
rappresentante p.t., con sede in Palma Campania alla via Cimitero n. 72;
b) condanna la reclamante, nonché, in proprio ed in solido con la stessa, anche il suo legale rappresentante, sig. (c.f. ), al pagamento, in favore della Parte_2 C.F._1
società e della Liquidazione Giudiziale della delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.500,00, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge, in favore di ciascuna delle due reclamate, da distrarsi, quanto alle spese liquidate in favore della in favore dell'avv. Filomena Alaia, stante la dichiarazione di CP_1
averne fatto anticipo;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante, nonché, in proprio ed in Parte_1
solido con la stessa, anche del suo legale rappresentante, sig. (c.f. Parte_2
), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto C.F._1
per la presentazione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 26 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3898/2024 del ruolo generale V.G., avente ad oggetto “Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di fallimento e procedure concorsuali - Reclamo avverso sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 26 febbraio 2025 ed alla stessa riservato in decisione,
TRA
(c.f. e P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1
tempore (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2 C.F._1 alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato in calce al reclamo, dall'avv. ZAMUNER
MARILANDA (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.F._2
Qualiano alla via G. Di Vittorio n. 133;
RECLAMANTE
E
(c.f. e P.IV ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IV_2
difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi depositato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ALAIA FILOMENA (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
1 domiciliati presso il suo studio in Avellino, alla via Paul Harris n. 22;
RECLAMATA
NONCHE'
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ (c.f. e P.IV ), proc. n. Parte_1 P.IV_1
119/2024 aperta presso il Tribunale di Nola, in persona del curatore, dott. , Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del G.D. dott.ssa Rosa Napolitano del 31.1.2025, nonché procura alle liti rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 3, c.p.c., da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ALFREDO RICCARDI (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in napoli al Centro C.F._4
Direzionale Is. A/7;
RECLAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Nola, la società premesso di essere CP_1 creditrice della della somma di € 39.000,00, in virtù di sentenza n. 583/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Nola in data 15.4.2024, chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale del menzionato debitore, con sede legale in Palma Campania, alla via Cimitero n. 72.
Nella contumacia del debitore, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 119/2024, pubblicata il
29.11.2024, accoglieva l'istanza e dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
rilevando la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti necessari per l'apertura della procedura
[...]
liquidatoria. In particolare, evidenziava il Tribunale che il credito vantato dal creditore istante era superiore alla soglia di cui all'art. 49, quinto comma, CCII;
che, in ordine all'assoggettabilità alla procedura, la società non aveva fornito la prova del possesso congiunto dei requisiti per essere qualificata impresa minore, superamento che, comunque, emergeva chiaramente dalla documentazione acquisita d'ufficio; e, infine, che nel caso in esame risultavano chiari anche gli indici dell'insolvenza in cui si trovava la società, evincibili dall'inadempimento al credito dell'istante (cristallizzato in un titolo giudiziale definitivo) e dagli esiti delle lettere di messa in mora.
Avverso detta decisione la società ha proposto reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 Parte_1 con ricorso depositato il 30.12.2024 (lunedì), chiedendo “l'annullamento della sentenza n. 119/2024 e il rigetto dell'istanza di aperura della liquidazione giudiziale, per carenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 49 CCII e, in subordine, la concessione della possibilità di accedere alla composizione negoziata della crisi, quale misura proporzionata e adeguata alla situazione patrimoniale evidenziata
2 nei bilanci”. A fondamento della domanda, la reclamante, deducendo di non aver avuto contezza del procedimento avviato a suo carico per le gravi condizioni di salute del legale rappresentante, che gli avevano impedito di prendere contezza della corrispondenza aziendale, ha lamentato la carenza dei requisiti della proposta liquidazione e, in particolare, dello stato di insolvenza, deducendo di trovarsi in una mera situazione di difficoltà momentanea e, comunque l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII. In ogni caso, ha eccepito di disporre di risorse per riequilibrare la propria situazione economico-finanziaria, chiedendo di essere autorizzata ad accedere alla composizione negoziata della crisi, quale misura proporzionata e maggiormente adeguata rispetto a quella liquidatoria.
Costituendosi in giudizio, il creditore istante ha chiesto il rigetto del reclamo, insistendo per la conferma del provvedimento impugnato.
Il curatore della Liquidazione giudiziale della costituendosi, ha chiesto, a sua Parte_1
volta, la conferma dell'apertura della liquidazione giudiziale e il rigetto del reclamo. In particolare, analizzando dettagliatamente i bilanci depositati dalla stessa reclamante e le domande di insinuazione al passivo pervenute, ha evidenziato non solo la palese insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII, ma anche la chiara situazione di insolvenza in cui versava la società, inadempiente ad una pluralità di debiti risalenti nel tempo, anche di modesto valore, e con un rilevante indebitamento bancario.
All'udienza del 26.2.2025, la causa, trattata con il deposito di note scritte di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione.
In via preliminare, va rilevato, che, sebbene il reclamante abbia dedotto di non aver avuto conoscenza della procedura concorsuale a suo carico per le gravi condizioni di salute che affliggevano in quel periodo il legale rappresentante, sul punto non ha prospettato nessun motivo di reclamo, né ha dedotto di essere stata pregiudicata nel suo diritto di difesa.
Peraltro, la procedura in corso è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, il quale, riconosciuto al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento nella previgente disciplina, deve ritenersi operante anche nell'attuale formulazione dell'art. 51 CCII, con la cui introduzione non risulta mutata la natura del mezzo di impugnazione in esame.
Ciò implica che la Corte, investita del reclamo, non deve limitarsi a valutare la fondatezza dei motivi proposti, a cui è vincolata, ma deve valutare la sussistenza dei requisiti necessari per l'apertura della procedura concorsuale, sulla base anche dei nuovi elementi fattuali forniti dalle parti, essendo a tal fine dotata di ampi poteri istruttori officiosi, discrezionalmente utilizzabili, che le consentono di “assumere anche d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene necessari” (art. 51 comma 10 CCII).
3 Tale caratteristica del giudizio di reclamo, comporta che la reclamante anche nella presente fase può
(ed anzi deve) dedurre in modo puntuale e provare i fatti offerti a base della decisione invocata, indicando gli specifici mezzi di prova e/o documenti non esaminati dal primo giudice e utili a modificare la decisione censurata.
Nel merito, tuttavia, il reclamo è infondato e va rigettato per i motivi sinteticamente illustrati, ricorrendo nel caso di specie tutti i requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
L'art. 121 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, rubricato “Presupposti della liquidazione giudiziale” ed applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, statuisce che: “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A norma del citato art. 2, comma 1, lett. d) è qualificabile “impresa minore”, come tale non assoggettabile alla procedura della liquidazione giudiziale, “l'impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni che precedono - immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della legge fallimentare previgente, con conseguente applicabilità alla fattispecie dei principi giurisprudenziali già enucleati nella vigenza del precedente art. 1 l. fall. - rileva la Corte che anche la nuova formulazione della norma ha attribuito all'imprenditore-debitore l'onere della prova di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, laddove la regola generale
è, invece, quella dell'assoggettabilità alla procedura dell'imprenditore commerciale. Ne consegue che spetta al debitore resistente allegare e provare la sussistenza dei parametri di fatto sottesi all'eccezione di essere “piccolo imprenditore”, nel cui difetto va dichiarata l'apertura della procedura.
La mancata prova della sussistenza congiunta, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza, di tutti e tre i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2 ricade, quindi, sul debitore, alla stessa onerato secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, desumibili sia dalla natura di eccezione del requisito stesso, sia dal principio di vicinanza della prova (cfr. in tal senso Cass. 31353/2022, la quale ha al riguardo precisato che “L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, legge fallimentare, nella formulazione derivante dal decreto legislativo n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione,
4 anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”).
Nel caso di specie, dagli stessi bilanci depositati dalla reclamante, contrariamente a quanto affermato nell'atto introduttivo, emerge il netto superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 cit. per tutti e tre gli esercizi antecedenti all'apertura della procedura: in particolare, i bilanci riportano un attivo sempre superiore a 4 milioni di euro e debiti superiori a 1 milione di euro, come attestato anche dal curatore sulla base delle domande di insinuazione al passivo medio tempore pervenute in seno alla procedura.
Va, poi, dato atto della sussistenza anche dello stato di insolvenza, tenuto conto che l'impresa non era in stato di liquidazione.
In linea generale, per le società che non si trovino in stato di liquidazione, l'insolvenza non va ravvisata nel rapporto tra attivo e passivo, ma va intesa come una situazione di incapacità o impotenza economico-patrimoniale, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi “normali” le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (ex multis Cass., S.U. n. 115/2001; Cass., 29913/2018).
In tal senso, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio, “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione,
l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa” (Cass., 30284/2022).
Va anche rammentato che “In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento,
l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato
5 dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame” (Cass., 24424/2019).
L'insolvenza costituisce uno stato rilevabile esternamente attraverso elementi indiziari, individuati dalla giurisprudenza, nessuno dei quali assume valenza decisiva rispetto ad altri e che non necessariamente devono ricorrere tutti insieme, purché quelli presenti nella fattispecie abbiano i caratteri dell'univocità e della concordanza ai fini della presunzione dell'incapacità non transitoria di adempiere le obbligazioni con mezzi normali.
Nel caso in esame, dalle stesse allegazioni della reclamante risulta lo stato di strutturale incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni: la , infatti, ha dedotto che quello dell'istante non era Parte_1
l'unico credito non pagato, sebbene per gli altri fossero in corso dei piani di rientro.
Tale circostanza, tuttavia, non risulta documentata adeguatamente dalla reclamante, che si è limitata a depositare una missiva, a sua esclusiva firma, ed indirizzata alla società Nutez s.r.l., in cui veniva proposto un piano di rientro del debito (di oltre € 90.000,00), con la precisazione che al fine di adempiere “quanto prima” al proposto accordo di rateizzo (si ribadisce non accettato dalla società creditrice) la era in attesa di un Nuovo Fido bancario, della cui concessione neppure è stata Pt_1
fornita la prova (cfr. doc. 3 all. sub produzione reclamante).
Tale documento, anziché dimostrare la temporanea difficoltà di adempiere, avvalora la presenza della situazione di insolvenza accertata dal Tribunale, costituendo la prova evidente dell'incapacità della società reclamante di far fronte alle sue obbligazioni con i mezzi normali di pagamento.
Dallo stesso documento 4 depositato dalla reclamante risultano, altresì, 5 protesti a carico della reclamante per un valore di oltre 180 mila euro.
La curatela, peraltro, costituendosi in giudizio, pur sottolineando circostanze che inducono a dubitare dell'attendibilità dei dati riportati in bilancio (soprattutto con riferimento alla sopravvalutazione dell'attivo, indicato ai valori di immediato realizzo, senza nessun riferimento a svalutazioni prudenziali legate al trascorrere del tempo), ha evidenziato molteplici elementi di bilancio da cui risulta chiaramente lo stato di insolvenza: in particolare un indebitamento - cd. leverage - elevatissimo, costituente chiaro sintomo di una situazione di illiquidità strutturale;
l'incapacità dell'attivo di soddisfare anche i debiti a breve scadenza;
un margine di tesoreria (costituito dalla differenza tra le attività correnti al netto del magazzino e le passività correnti) di segno negativo;
e, infine, la mancata attestazione del revisore legale della società sul bilancio approvato il 31.12.2023, sebbene obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) d.lgs. 39/2010. Il curatore ha, poi, evidenziato la presenza di plurimi inadempimenti prolungati nel tempo e a volte anche di lieve entità, documentati dalle domande
6 di insinuazione al passivo pervenute, per un valore di oltre 1 milione di euro, nonché un eccessivo ricorso all'indebitamento bancario, documentato dalle risultanze della Centrale Rischi della Banca
d'Italia aggiornate a dicembre 2024, dalle quali emerge una “preoccupante esposizione debitoria”.
Le molteplici e analitiche circostanze evidenziate dalla curatela, comprovate dalla documentazione da essa prodotta all'atto della costituzione in giudizio, non sono state contestate dalla reclamante in modo puntuale, essendosi questa limitata a una contestazione generica della memoria di costituzione.
Le circostanze sopra evidenziate, unitariamente considerate, dimostrano come la società Parte_1
non sia in grado di adempiere con regolarità e con mezzi normali alle proprie obbligazioni e che il
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mancato pagamento del credito della società istante non sia ascrivibile alla volontà di non adempiere una pretesa ritenuta insussistente ovvero ad una transeunte illiquidità, quanto piuttosto allo stato di insolvenza strutturale in cui versa il debitore.
Solo per completezza va dato atto che la procedura di composizione negoziata della crisi, di cui all'art. 12 CCII, a cui il reclamante chiede di essere ammesso in luogo della procedura liquidatoria in caso di rigetto del reclamo, presuppone una richiesta del debitore, che si trovi in una condizione di squilibrio sanabile, presentata al Tribunale prima dell'apertura della procedura liquidatoria.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico della con conseguente rigetto del reclamo in esame e conferma della Parte_1
sentenza impugnata.
Le spese di lite tra la reclamante e le reclamate costituite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, considerando i parametri fissati per le cause di valore indeterminato (cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014; Cass. 1346/2013), sulla base di un valore tra i minimi e i medi di tariffa, da distrarsi, quanto alle spese liquidate in favore della in favore dell'avv. Filomena Alaia, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo. CP_1
Stante, tuttavia, la rilevata palese infondatezza del reclamo proposto (emergente dalla documentazione allegata dalla stessa reclamante), ritiene la Corte che sussistano i presupposti di cui all'art. 51, comma
15, del C.C.I.I. per la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre che della
[...]
in proprio ed in solido con la stessa, anche del suo legale rappresentante, sig. Parte_1 Parte_2
(c.f. ), che ha conferito il mandato per l'introduzione della lite.
[...] C.F._1
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza, a carico della società reclamante, nonché, in proprio ed in solido con la stessa, anche del Parte_1
suo legale rappresentante, sig. (c.f. ), dei presupposti per il Parte_2 C.F._1
7 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il reclamo, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza n. 119/2024 resa dal
Tribunale di Nola, pubblicata in data 29.11.2024, con cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società (c.f. e P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1
rappresentante p.t., con sede in Palma Campania alla via Cimitero n. 72;
b) condanna la reclamante, nonché, in proprio ed in solido con la stessa, anche il suo legale rappresentante, sig. (c.f. ), al pagamento, in favore della Parte_2 C.F._1
società e della Liquidazione Giudiziale della delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.500,00, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge, in favore di ciascuna delle due reclamate, da distrarsi, quanto alle spese liquidate in favore della in favore dell'avv. Filomena Alaia, stante la dichiarazione di CP_1
averne fatto anticipo;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante, nonché, in proprio ed in Parte_1
solido con la stessa, anche del suo legale rappresentante, sig. (c.f. Parte_2
), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto C.F._1
per la presentazione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 26 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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