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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3880/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del suo titolare (P.VA: - C.F. , ditta Parte_1 P.VA_1 C.F._1
individuale elettivamente domiciliata in Ferrara (FE), Piazza Trento e Trieste n. 70, presso e nello studio dell'Avv. FERRONI SIMONE del Foro di Ferrara, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto introduttivo della causa
Attore contro in persona del sindaco pro tempore (P.VA: ), Controparte_1 P.VA_2
elettivamente domiciliato in Belluno (BL), Via Caffi n. 20, presso e nello studio dell'Avv. BRESSAN
FEDERICO del Foro di Belluno, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.VA: ), società elettivamente CP_2 P.VA_3
domiciliata in Tezze sul Brenta (VI), Via Jolanda n. 162, presso e nello studio dell'Avv. MARSAN DENIS del pagina 1 di 9 Foro di IC, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CS di ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione Parte_1
delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via principale: accertare e dichiarare che la ditta , C.F. e P.VA , Parte_1 C.F._1 P.VA_1 con sede legale in Ferrara, Via G. Falcone n. 38, in persona del titolare sig. , nato a [...]
NO TO (TV) il 29.09.1953, in forza di valido contratto di prestazione di opera, ha svolto in favore del resistente , con sede in , Via Matteotti n. 39, C.F. Controparte_1 Controparte_1
e P.VA , in persona del Sindaco pro tempore, e della società resistente con sede in P.VA_2 CP_2
NO del Grappa (VI), Piazzale Cadorna n. 35, P.VA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di IC , in persona del legale rappresentante pro tempore, attività di progettazione per P.VA_3 la realizzazione del sistema di orientamento turistico pedonale meglio descritta in narrativa;
condannare Il , con sede in , Via Matteotti n. 39, C.F. Controparte_1 Controparte_1
e P.VA in persona del Sindaco pro tempore, e con sede in NO del Grappa P.VA_2 CP_2
(VI), Piazzale Cadorna n. 35, P.VA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di IC
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, in P.VA_3 favore della ditta ricorrente della somma di Euro 16.800,00 (sedicimilaottocento/00) oltre VA, e così per complessivi Euro 20.496,00 (ventimilaquattrocentonovantasei/00), ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di equità dal Giudicante, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata;
in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento di quanto domandato in via principale, condannare Il , con sede in , Via Matteotti n. 39, C.F. Controparte_1 Controparte_1
e P.VA in persona del Sindaco pro tempore, e con sede in NO del Grappa P.VA_2 CP_2
(VI), Piazzale Cadorna n. 35, P.VA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di IC
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, in P.VA_3 favore della ditta ricorrente della somma di Euro 16.800,00 (sedicimilaottocento/00) oltre VA, e così per complessivi Euro 20.496,00 (ventimilaquattrocentonovantasei/00), ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di equità dal Giudicante, a titolo di risarcimento del danno subito dalla attrice in dipendenza dell'illegittima condotta delle convenute, per tutti i motivi dedotti in atti, in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, CPA e VA come per legge”.
pagina 2 di 9 Il Comune di ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Controparte_1
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Con espressa dichiarazione di non accettazione di contraddittorio in merito a domande nuove e/o diverse rispetto a quelle originariamente versate in causa: in via pregiudiziale di rito: accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione e dichiarare la controversia di competenza dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa territorialmente competente, con conseguente decadenza, irricevibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'azione avversaria;
subordinatamente in via pregiudiziale di rito: accogliere l'eccezione di incompetenza funzionale in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, con conseguente irricevibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'azione avversaria;
gradatamente in via pregiudiziale di rito: accogliere l'eccezione di incompetenza funzionale in favore della Sezione Lavoro del Tribunale di IC, con conseguente irricevibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'azione avversaria;
in via pregiudiziale di merito: dichiararsi la nullità della presente azione per incertezza della causa petendi;
in via preliminare di merito: dichiararsi per le motivazioni di cui in premessa la spiegata azione inammissibile e/o comunque improcedibile;
sempre in via preliminare di merito, sempre e comunque: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione e/o decadenza da ogni diritto e/o risarcimento azionato da controparte;
nel merito: rigettarsi tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: in ogni diverso denegato caso accertarsi e dichiararsi che ex art. 1227 comma II c.c. nulla è dovuto a titolo di risarcimento a parte ricorrente/attrice in quanto non ha usato l'ordinaria diligenza;
in via denegatamente subordinata: in denegato non creduto caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte ricorrente/attrice, accertarsi l'assenza di vincolo di solidarietà con da CP_2 parte del di e tenersi in ogni caso quest'ultimo ente indenne da qualsivoglia CP_1 Controparte_1 obbligazione, sia essa di natura contrattuale, extracontrattuale o risarcitoria, anche se del caso a mezzo di manleva dello stesso da parte di CP_2 in via ulteriormente e denegatamente subordinata: in denegato non creduto caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte ricorrente/attrice, nella non creduta ipotesi in cui si ravvisasse una qualche responsabilità personale e diretta del Comune di , ferma la manleva da parte Controparte_1 di preso atto del fatto colposo della parte ricorrente/attrice ridursi ex art. 1227 comma I c.c. la CP_2 misura del risarcimento a quanto effettivamente risulterà provato e dovuto di giustizia e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la minor somma effettivamente dovuta rispetto a quanto richiesto da controparte;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti, onorari e rimborso spese generali nella misura massima di legge, anticipazioni ed eventuali spese di C.T.U. e C.T.P. ed accessori, con richiesta, essendo emersi nel corso del giudizio in capo al Sig. , titolare della ditta attrice, chiari estremi della malafede Parte_1
e dell'avere agito con colpa grave, di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per somma pari ad euro 20.000,00 o comunque a quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Sig. Giudice”.
pagina 3 di 9 ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze CP_2
istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di IC, contrariis reiectis, in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario rispetto al Tribunale Amministrativo Regionale per il TO;
in via subordinata, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito a favore del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
Pa nel merito, rigettare il ricorso della ditta individuale di siccome inammissibile ed Parte_1 infondato, in fatto e diritto;
condannare la parte ricorrente a rifondere a competenze e spese di lite, oltre il 15% su CP_2 competenze per spese generali, Cassa Avvocati ed accessori fiscali come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. previgente, la ditta (di seguito Parte_1
Pa anche solo esponeva: di aver presentato in data 12.1.2017 al Comune di un Controparte_1
progetto di segnaletica turistico-pedonale; che in data 11.2.2017 la società in house del Comune CP_2
preposta al servizio di accoglienza turistica, aveva fornito alcune indicazioni per lo sviluppo del progetto;
Pa che in data 6.3.2017 aveva quindi inviato una prima mappa della città contenente una simulazione della segnaletica individuante i percorsi turistici e i punti di interesse;
che in data 29.5.2017, Pa successivamente ad alcune osservazioni di aveva inviato una seconda versione della mappa, CP_2
per poi consegnare il progetto esecutivo in data 26.6.2017 e in data 24.7.2017; che su richiesta di Pa controparte aveva poi inviato in data 27.9.2017 una relazione di fattibilità del progetto;
che in data
2.10.2017 aveva chiesto di estendere il progetto anche alle aree di parcheggio;
che il progetto CP_2
definitivo era stato così consegnato al Comune in data 18.10.2017; che in data 12.12.2017 la Giunta del
Comune di aveva deliberato di procedere alla realizzazione del progetto, la cui Controparte_1
paternità veniva però attribuita alla società in house; che il valore dell'opera era stato fissato in € Pa 44.000,00 e aveva precluso l'affidamento diretto della sua realizzazione a in quanto superiore alla soglia di valore che impone l'organizzazione di una gara d'appalto; che la gara d'appalto così indetta era stata vinta dalla società terza senza riconoscimento alcuno dell'attività di progettazione CP_3
Pa svolta da che il compenso per tale attività doveva essere quantificato in € 16.800,00 oltre i.v.a., la cui corresponsione veniva negata dalle controparti. La ditta ricorrente chiedeva quindi che venisse accertato lo svolgimento dell'attività di progettazione in favore del Comune di e di e Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 9 che queste venissero condannare a corrispondere la somma di € 20.496,00 a titolo di compenso professionale o in subordine a titolo di risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio, il Comune di replicava: che CS aveva proposto il progetto di Controparte_1
propria iniziativa senza che gli fosse mai stato affidato un incarico ed essendogli stato anzi chiarito che l'attività in questione era e sarebbe rimasta in capo alla società partecipata la quale in effetti CP_2
stava lavorato al progetto di cui la ricorrente - con cui peraltro il non ha stretto alcun rapporto CP_1
Pa negoziale - si assume erroneamente l'intera paternità; che la consapevolezza di in merito all'assenza di pretese da avanzare nei confronti dell'ente territoriale si desume anche dalla sua partecipazione alla gara d'appalto, poi aggiudicata a terzi;
che la controversia doveva comunque intendersi devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 119, c. 1, lett. a), c.p.a.; che anche in caso di giurisdizione del Giudice Ordinario, la competenza spetterebbe alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Venezia, vertendo la controversia in tema di proprietà intellettuale del progetto di cartellonistica turistica, oppure alla sezione specializzata di diritto del lavoro, prospettando il ricorrente il riconoscimento di un asserito compenso professionale;
che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era poi inammissibile, non essendo l'istruttoria prospettata compatibile con il rito sommario ex adverso instaurato;
che in subordine doveva disporsi la conversione del giudizio al rito ordinario;
che nel merito le domande attoree erano nulle per indeterminatezza;
che comunque non sussisteva alcun vincolo di solidarietà passiva tra i due soggetti convenuti in giudizio;
che il quantum debeatur della pretesa avversaria era privo di un valido supporto giustificativo;
che la controparte ben sapeva che lo svolgimento di un'attività a titolo oneroso in favore di una pubblica amministrazione avrebbe presupposto un atto formale scritto contenente un impegno di spesa, per cui la sua condotta, consistita nell'aver comunque fornito le asserite prestazioni, amdava valutata ai sensi dell'art. 1227, c. 2, c.c. o quantomeno ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c., con conseguente esclusione o quantomeno riduzione di un qualsiasi obbligo di pagamento imputato all'ente territoriale. Il Comune di chiedeva Controparte_1
dunque l'accoglimento delle eccezioni pregiudizialmente sollevate e il rigetto delle domande attoree, in subordine da ridursi nel quantum, con manleva nei confronti della società parimenti convenuta in causa. Pa Si costituiva in giudizio anche esponendo: che si era presentata all'amministrazione comunale CP_2
in forza delle sue competenza nell'elaborazione di progetti di sistemi di orientamento turistico pedonale, per cui era stata coinvolta nel Laboratorio di Progettazione Partecipata, nel cui ambito aveva solo pagina 5 di 9 elaborato alcuni spunti operativi nella consapevolezza che si trattava di attività prestata a titolo gratuito;
che il lavoro alla fine proposto dal Laboratorio suddetto al Comune era significativamente diverso dal
Progetto di CS;
che le domande attoree erano nulle per indeterminatezza;
che se le stesse erano finalizzate a ottenere un risarcimento dei danni conseguiti a una violazione della normativa dettata in tema di affidamento pubblici, allora la giurisdizione spettava al Giudice Amministrativo;
che se le stesse erano invece finalizzate a denunciare la sottrazione di un'opera dell'ingegno, allora la competenza spettava alla sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Venezia;
che comunque non si era verificata alcuna appropriazione di progetti altrui;
che il quantum richiesto era in ogni caso eccessivo e ingiustificato. chiedeva dunque la conversione del rito sommario in rito ordinario, la CP_2
dichiarazione del difetto di giurisdizione o quantomeno di competenza del Tribunale adito e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie.
In prima udienza il rito sommario veniva convertito in rito ordinario e, all'esito dello scambio delle Pa memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare precisava che la domanda risarcitoria era stata svolta in ragione della responsabilità precontrattuale delle controparti che avevano violato l'art. 1337
c.c. e l'art. 1338 c.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa. Fallito il tentativo di conciliazione della controversia, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano precisate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, vanno prese in primo luogo in considerazione le eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte dalle parti convenute.
In sede di prima udienza è già stata implicitamente rigettata l'eccezione di nullità per indeterminatezza Pa delle domande attoree, essendo chiari tanto il petitum quanto la causa petendi che le sorreggono: chiede infatti il pagamento della somma di € 16.800,00 oltre i.v.a. a titolo di compenso professionale per l'attività di progettazione svolta o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale delle controparti, in solido tra loro (con la precisazione che in tale seconda evenienza, tuttavia, l'imposta sul valore aggiunto non sarebbe dovuta).
Alla luce di tale ricostruzione, vanno rigettate, in quanto evidentemente infondate, sia l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto non viene posto in discussione l'esercizio di un pagina 6 di 9 potere amministrativo di natura pubblicistica, sia l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito, in quanto non si controverte né sulla paternità intellettuale degli elaborati progettuali prodotti in giudizio (ipotesi che fonderebbe la competenza della sezione specializzata in materia di imprese) né sull'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra le parti (ma piuttosto sull'instaurazione di un contratto d'opera intellettuale di lavoro autonomo, che non devolve la controversia alla competenza della sezione giuslavoristica dell'adito Tribunale).
Passando ora ad esaminare il merito della controversia, va presa in considerazione innanzitutto la domanda attorea di pagamento della somma suindicata a titolo di compenso professionale.
Il presupposto di siffatta domanda non può che essere l'assunto dell'instaurazione di un contratto d'opera tra le parti, il quale tuttavia, in ragione della qualifica soggettiva degli odierni convenuti, avrebbe dovuto ricoprire la forma scritta ad substantiam. E tanto sia in caso di stipulazione con l'ente territoriale, sia in caso di stipulazione con la società in house (cfr. delibera ANAC n. 119/20239). Non essendo stata Pa viceversa sottoscritta tra le parti alcuna scrittura negoziale, il contratto d'opera professionale che implicitamente assume essere stato stipulato tra le parti (in quanto appunto chiede il versamento di un
“corrispettivo per l'attività professionale prestata”) risulta nullo per difetto di forma, in base al combinato disposto dell'art. 1418 c.c., dell'art. 1325, n. 4, c.c. e dell'art. 17 R.D. 2440/1923.
Per l'effetto, alcuna somma può essere pretesa a titolo di compenso professionale: CS avrebbe potuto piuttosto formulare una domanda ex art. 2041 c.c., che tuttavia non è stata svolta nel presente giudizio, nè in tali termini può essere riqualificata la domanda di pagamento invece proposta, in quanto alcuna deduzione difensiva del ricorrente argomenta la sussistenza degli specifici presupposti normativi dell'azione per ingiustificato arricchimento. Pa Anche la domanda attorea svolta in via subordinata non merita accoglimento. La ditta chiede che le venga risarcito il danno cagionato dalla condotta delle controparti. Condotta che, in caso di inconfigurabilità di un vincolo contrattuale tra le parti, viene indicata come integrante una violazione dell'art. 1337 c.c. e dell'art. 1338 c.c. nell'ambito di una pretesa responsabilità precontrattuale dei soggetti convenuti (cfr. pag. 6 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice). Con la precisazione che la specificazione attorea dei parametri normativi della responsabilità risarcitoria evocata fin dal ricorso introduttivo del presente giudizio non integra una inammissibile mutatio libelli, ma una mera emendatio libelli (S.U. n. 12310/2015), dovendo quindi essere rigettata l'eccezione formulata a tal pagina 7 di 9 proposito dalla difesa del . Controparte_1
Pa Ebbene, l'art. 1338 c.c. non può trovare applicazione al caso di specie, in quanto non può dirsi che abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto d'opera professionale profilato come oggetto del presente giudizio. L'attrice non poteva dirsi infatti titolare di un legittimo affidamento circa la validità di un contratto stipulato oralmente con la Pubblica Amministrazione, se non altro perché la stessa non nega (dopo l'affermazione di tale circostanza da parte di di aver in precedenza già collaborato CP_2
Pa con altri enti comunali (cfr. inoltre deposizione del teste ). In ogni caso mai deduce nei Testimone_1
propri scritti difensivi che il proprio rapporto contrattuale con la P.A. avrebbe dovuto essere formalizzato sulla base di un vincolo formale stabilito ex lege.
Non può essere addebitata né al né a nemmeno alcuna violazione Controparte_1 CP_1 CP_2
dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nella conduzione delle trattative contrattuali, ai sensi dell'art. 1337 c.c.
La ditta ricorrente non ha infatti dimostrato che l'opera doveva essere oggetto di un affidamento diretto da parte del in suo favore (cfr. pag. 6 del ricorso): in primis, tale circostanza è stata smentita sia CP_1
dal teste , all'epoca vicesindaco e assessore per i lavori pubblici, sia anche dal teste Testimone_2
Pa
, intimato da e collaboratore della stessa;
in secundis, non risulta che il convincimento Testimone_1
di circa l'ottenimento della commessa, di cui riferisce il teste (in Parte_1 Testimone_3
risposta al capitolo 4 della seconda memoria istruttoria del di ), sia stato CP_1 Controparte_1
indotto da una specifica promessa o prospettazione delle autorità comunali deputate all'organizzazione dei lavori pubblici;
in tertiis, la documentazione allegata al ricorso non supporta siffatta ricostruzione
(non in particolare il doc. 10 attoreo che fa menzione del mantenimento del valore del progetto “subito sotto soglia”, in quanto tale generica dicitura, non ulteriormente contestualizzata o specificata, non rimanda senz'altro a un accordo tra le pareti circa un affidamento diretto della commessa all'odierno attore).
Non si ravvisa dunque nel caso di specie alcuna responsabilità precontrattuale in capo ai soggetti evocati in causa.
Il rigetto dell'azione proposta da comporta l'assorbimento delle ulteriori domande Pt_1 Parte_1
ed eccezioni svolte dal o da Controparte_1 CP_1 CP_2
pagina 8 di 9 In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000). Non può essere accolta la richiesta del di rimborso delle spese di intimazione dei testi, in quanto la difesa dell'ente CP_1
territoriale - a differenza di quella di – non ha prodotto la necessaria documentazione CP_2
comprovante l'asserita spesa.
Va rigettata inoltre la domanda del di condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite CP_1
temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo il presupposto giuridico né della mala fede né della colpa grave nell'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Pt_1 Parte_1
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal Comune di;
Controparte_1
3. condanna a rifondere in favore del le spese Pt_1 Parte_1 Controparte_1
di lite, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 20,40 Parte_1 CP_2
per esborsi e in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in IC, in data 24 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
in persona del suo titolare (P.VA: - C.F. , ditta Parte_1 P.VA_1 C.F._1
individuale elettivamente domiciliata in Ferrara (FE), Piazza Trento e Trieste n. 70, presso e nello studio dell'Avv. FERRONI SIMONE del Foro di Ferrara, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto introduttivo della causa
Attore contro in persona del sindaco pro tempore (P.VA: ), Controparte_1 P.VA_2
elettivamente domiciliato in Belluno (BL), Via Caffi n. 20, presso e nello studio dell'Avv. BRESSAN
FEDERICO del Foro di Belluno, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.VA: ), società elettivamente CP_2 P.VA_3
domiciliata in Tezze sul Brenta (VI), Via Jolanda n. 162, presso e nello studio dell'Avv. MARSAN DENIS del pagina 1 di 9 Foro di IC, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CS di ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione Parte_1
delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via principale: accertare e dichiarare che la ditta , C.F. e P.VA , Parte_1 C.F._1 P.VA_1 con sede legale in Ferrara, Via G. Falcone n. 38, in persona del titolare sig. , nato a [...]
NO TO (TV) il 29.09.1953, in forza di valido contratto di prestazione di opera, ha svolto in favore del resistente , con sede in , Via Matteotti n. 39, C.F. Controparte_1 Controparte_1
e P.VA , in persona del Sindaco pro tempore, e della società resistente con sede in P.VA_2 CP_2
NO del Grappa (VI), Piazzale Cadorna n. 35, P.VA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di IC , in persona del legale rappresentante pro tempore, attività di progettazione per P.VA_3 la realizzazione del sistema di orientamento turistico pedonale meglio descritta in narrativa;
condannare Il , con sede in , Via Matteotti n. 39, C.F. Controparte_1 Controparte_1
e P.VA in persona del Sindaco pro tempore, e con sede in NO del Grappa P.VA_2 CP_2
(VI), Piazzale Cadorna n. 35, P.VA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di IC
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, in P.VA_3 favore della ditta ricorrente della somma di Euro 16.800,00 (sedicimilaottocento/00) oltre VA, e così per complessivi Euro 20.496,00 (ventimilaquattrocentonovantasei/00), ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di equità dal Giudicante, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata;
in via subordinata, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento di quanto domandato in via principale, condannare Il , con sede in , Via Matteotti n. 39, C.F. Controparte_1 Controparte_1
e P.VA in persona del Sindaco pro tempore, e con sede in NO del Grappa P.VA_2 CP_2
(VI), Piazzale Cadorna n. 35, P.VA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di IC
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, in P.VA_3 favore della ditta ricorrente della somma di Euro 16.800,00 (sedicimilaottocento/00) oltre VA, e così per complessivi Euro 20.496,00 (ventimilaquattrocentonovantasei/00), ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di equità dal Giudicante, a titolo di risarcimento del danno subito dalla attrice in dipendenza dell'illegittima condotta delle convenute, per tutti i motivi dedotti in atti, in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, CPA e VA come per legge”.
pagina 2 di 9 Il Comune di ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa Controparte_1
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Con espressa dichiarazione di non accettazione di contraddittorio in merito a domande nuove e/o diverse rispetto a quelle originariamente versate in causa: in via pregiudiziale di rito: accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione e dichiarare la controversia di competenza dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa territorialmente competente, con conseguente decadenza, irricevibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'azione avversaria;
subordinatamente in via pregiudiziale di rito: accogliere l'eccezione di incompetenza funzionale in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, con conseguente irricevibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'azione avversaria;
gradatamente in via pregiudiziale di rito: accogliere l'eccezione di incompetenza funzionale in favore della Sezione Lavoro del Tribunale di IC, con conseguente irricevibilità, improcedibilità ed inammissibilità dell'azione avversaria;
in via pregiudiziale di merito: dichiararsi la nullità della presente azione per incertezza della causa petendi;
in via preliminare di merito: dichiararsi per le motivazioni di cui in premessa la spiegata azione inammissibile e/o comunque improcedibile;
sempre in via preliminare di merito, sempre e comunque: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione e/o decadenza da ogni diritto e/o risarcimento azionato da controparte;
nel merito: rigettarsi tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: in ogni diverso denegato caso accertarsi e dichiararsi che ex art. 1227 comma II c.c. nulla è dovuto a titolo di risarcimento a parte ricorrente/attrice in quanto non ha usato l'ordinaria diligenza;
in via denegatamente subordinata: in denegato non creduto caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte ricorrente/attrice, accertarsi l'assenza di vincolo di solidarietà con da CP_2 parte del di e tenersi in ogni caso quest'ultimo ente indenne da qualsivoglia CP_1 Controparte_1 obbligazione, sia essa di natura contrattuale, extracontrattuale o risarcitoria, anche se del caso a mezzo di manleva dello stesso da parte di CP_2 in via ulteriormente e denegatamente subordinata: in denegato non creduto caso di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte ricorrente/attrice, nella non creduta ipotesi in cui si ravvisasse una qualche responsabilità personale e diretta del Comune di , ferma la manleva da parte Controparte_1 di preso atto del fatto colposo della parte ricorrente/attrice ridursi ex art. 1227 comma I c.c. la CP_2 misura del risarcimento a quanto effettivamente risulterà provato e dovuto di giustizia e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la minor somma effettivamente dovuta rispetto a quanto richiesto da controparte;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti, onorari e rimborso spese generali nella misura massima di legge, anticipazioni ed eventuali spese di C.T.U. e C.T.P. ed accessori, con richiesta, essendo emersi nel corso del giudizio in capo al Sig. , titolare della ditta attrice, chiari estremi della malafede Parte_1
e dell'avere agito con colpa grave, di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per somma pari ad euro 20.000,00 o comunque a quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Sig. Giudice”.
pagina 3 di 9 ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze CP_2
istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di IC, contrariis reiectis, in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario rispetto al Tribunale Amministrativo Regionale per il TO;
in via subordinata, dichiarare l'incompetenza del Giudice adito a favore del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
Pa nel merito, rigettare il ricorso della ditta individuale di siccome inammissibile ed Parte_1 infondato, in fatto e diritto;
condannare la parte ricorrente a rifondere a competenze e spese di lite, oltre il 15% su CP_2 competenze per spese generali, Cassa Avvocati ed accessori fiscali come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. previgente, la ditta (di seguito Parte_1
Pa anche solo esponeva: di aver presentato in data 12.1.2017 al Comune di un Controparte_1
progetto di segnaletica turistico-pedonale; che in data 11.2.2017 la società in house del Comune CP_2
preposta al servizio di accoglienza turistica, aveva fornito alcune indicazioni per lo sviluppo del progetto;
Pa che in data 6.3.2017 aveva quindi inviato una prima mappa della città contenente una simulazione della segnaletica individuante i percorsi turistici e i punti di interesse;
che in data 29.5.2017, Pa successivamente ad alcune osservazioni di aveva inviato una seconda versione della mappa, CP_2
per poi consegnare il progetto esecutivo in data 26.6.2017 e in data 24.7.2017; che su richiesta di Pa controparte aveva poi inviato in data 27.9.2017 una relazione di fattibilità del progetto;
che in data
2.10.2017 aveva chiesto di estendere il progetto anche alle aree di parcheggio;
che il progetto CP_2
definitivo era stato così consegnato al Comune in data 18.10.2017; che in data 12.12.2017 la Giunta del
Comune di aveva deliberato di procedere alla realizzazione del progetto, la cui Controparte_1
paternità veniva però attribuita alla società in house; che il valore dell'opera era stato fissato in € Pa 44.000,00 e aveva precluso l'affidamento diretto della sua realizzazione a in quanto superiore alla soglia di valore che impone l'organizzazione di una gara d'appalto; che la gara d'appalto così indetta era stata vinta dalla società terza senza riconoscimento alcuno dell'attività di progettazione CP_3
Pa svolta da che il compenso per tale attività doveva essere quantificato in € 16.800,00 oltre i.v.a., la cui corresponsione veniva negata dalle controparti. La ditta ricorrente chiedeva quindi che venisse accertato lo svolgimento dell'attività di progettazione in favore del Comune di e di e Controparte_1 CP_2
pagina 4 di 9 che queste venissero condannare a corrispondere la somma di € 20.496,00 a titolo di compenso professionale o in subordine a titolo di risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio, il Comune di replicava: che CS aveva proposto il progetto di Controparte_1
propria iniziativa senza che gli fosse mai stato affidato un incarico ed essendogli stato anzi chiarito che l'attività in questione era e sarebbe rimasta in capo alla società partecipata la quale in effetti CP_2
stava lavorato al progetto di cui la ricorrente - con cui peraltro il non ha stretto alcun rapporto CP_1
Pa negoziale - si assume erroneamente l'intera paternità; che la consapevolezza di in merito all'assenza di pretese da avanzare nei confronti dell'ente territoriale si desume anche dalla sua partecipazione alla gara d'appalto, poi aggiudicata a terzi;
che la controversia doveva comunque intendersi devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 119, c. 1, lett. a), c.p.a.; che anche in caso di giurisdizione del Giudice Ordinario, la competenza spetterebbe alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Venezia, vertendo la controversia in tema di proprietà intellettuale del progetto di cartellonistica turistica, oppure alla sezione specializzata di diritto del lavoro, prospettando il ricorrente il riconoscimento di un asserito compenso professionale;
che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era poi inammissibile, non essendo l'istruttoria prospettata compatibile con il rito sommario ex adverso instaurato;
che in subordine doveva disporsi la conversione del giudizio al rito ordinario;
che nel merito le domande attoree erano nulle per indeterminatezza;
che comunque non sussisteva alcun vincolo di solidarietà passiva tra i due soggetti convenuti in giudizio;
che il quantum debeatur della pretesa avversaria era privo di un valido supporto giustificativo;
che la controparte ben sapeva che lo svolgimento di un'attività a titolo oneroso in favore di una pubblica amministrazione avrebbe presupposto un atto formale scritto contenente un impegno di spesa, per cui la sua condotta, consistita nell'aver comunque fornito le asserite prestazioni, amdava valutata ai sensi dell'art. 1227, c. 2, c.c. o quantomeno ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c., con conseguente esclusione o quantomeno riduzione di un qualsiasi obbligo di pagamento imputato all'ente territoriale. Il Comune di chiedeva Controparte_1
dunque l'accoglimento delle eccezioni pregiudizialmente sollevate e il rigetto delle domande attoree, in subordine da ridursi nel quantum, con manleva nei confronti della società parimenti convenuta in causa. Pa Si costituiva in giudizio anche esponendo: che si era presentata all'amministrazione comunale CP_2
in forza delle sue competenza nell'elaborazione di progetti di sistemi di orientamento turistico pedonale, per cui era stata coinvolta nel Laboratorio di Progettazione Partecipata, nel cui ambito aveva solo pagina 5 di 9 elaborato alcuni spunti operativi nella consapevolezza che si trattava di attività prestata a titolo gratuito;
che il lavoro alla fine proposto dal Laboratorio suddetto al Comune era significativamente diverso dal
Progetto di CS;
che le domande attoree erano nulle per indeterminatezza;
che se le stesse erano finalizzate a ottenere un risarcimento dei danni conseguiti a una violazione della normativa dettata in tema di affidamento pubblici, allora la giurisdizione spettava al Giudice Amministrativo;
che se le stesse erano invece finalizzate a denunciare la sottrazione di un'opera dell'ingegno, allora la competenza spettava alla sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Venezia;
che comunque non si era verificata alcuna appropriazione di progetti altrui;
che il quantum richiesto era in ogni caso eccessivo e ingiustificato. chiedeva dunque la conversione del rito sommario in rito ordinario, la CP_2
dichiarazione del difetto di giurisdizione o quantomeno di competenza del Tribunale adito e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie.
In prima udienza il rito sommario veniva convertito in rito ordinario e, all'esito dello scambio delle Pa memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare precisava che la domanda risarcitoria era stata svolta in ragione della responsabilità precontrattuale delle controparti che avevano violato l'art. 1337
c.c. e l'art. 1338 c.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa. Fallito il tentativo di conciliazione della controversia, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano precisate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, vanno prese in primo luogo in considerazione le eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte dalle parti convenute.
In sede di prima udienza è già stata implicitamente rigettata l'eccezione di nullità per indeterminatezza Pa delle domande attoree, essendo chiari tanto il petitum quanto la causa petendi che le sorreggono: chiede infatti il pagamento della somma di € 16.800,00 oltre i.v.a. a titolo di compenso professionale per l'attività di progettazione svolta o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale delle controparti, in solido tra loro (con la precisazione che in tale seconda evenienza, tuttavia, l'imposta sul valore aggiunto non sarebbe dovuta).
Alla luce di tale ricostruzione, vanno rigettate, in quanto evidentemente infondate, sia l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto non viene posto in discussione l'esercizio di un pagina 6 di 9 potere amministrativo di natura pubblicistica, sia l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito, in quanto non si controverte né sulla paternità intellettuale degli elaborati progettuali prodotti in giudizio (ipotesi che fonderebbe la competenza della sezione specializzata in materia di imprese) né sull'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra le parti (ma piuttosto sull'instaurazione di un contratto d'opera intellettuale di lavoro autonomo, che non devolve la controversia alla competenza della sezione giuslavoristica dell'adito Tribunale).
Passando ora ad esaminare il merito della controversia, va presa in considerazione innanzitutto la domanda attorea di pagamento della somma suindicata a titolo di compenso professionale.
Il presupposto di siffatta domanda non può che essere l'assunto dell'instaurazione di un contratto d'opera tra le parti, il quale tuttavia, in ragione della qualifica soggettiva degli odierni convenuti, avrebbe dovuto ricoprire la forma scritta ad substantiam. E tanto sia in caso di stipulazione con l'ente territoriale, sia in caso di stipulazione con la società in house (cfr. delibera ANAC n. 119/20239). Non essendo stata Pa viceversa sottoscritta tra le parti alcuna scrittura negoziale, il contratto d'opera professionale che implicitamente assume essere stato stipulato tra le parti (in quanto appunto chiede il versamento di un
“corrispettivo per l'attività professionale prestata”) risulta nullo per difetto di forma, in base al combinato disposto dell'art. 1418 c.c., dell'art. 1325, n. 4, c.c. e dell'art. 17 R.D. 2440/1923.
Per l'effetto, alcuna somma può essere pretesa a titolo di compenso professionale: CS avrebbe potuto piuttosto formulare una domanda ex art. 2041 c.c., che tuttavia non è stata svolta nel presente giudizio, nè in tali termini può essere riqualificata la domanda di pagamento invece proposta, in quanto alcuna deduzione difensiva del ricorrente argomenta la sussistenza degli specifici presupposti normativi dell'azione per ingiustificato arricchimento. Pa Anche la domanda attorea svolta in via subordinata non merita accoglimento. La ditta chiede che le venga risarcito il danno cagionato dalla condotta delle controparti. Condotta che, in caso di inconfigurabilità di un vincolo contrattuale tra le parti, viene indicata come integrante una violazione dell'art. 1337 c.c. e dell'art. 1338 c.c. nell'ambito di una pretesa responsabilità precontrattuale dei soggetti convenuti (cfr. pag. 6 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice). Con la precisazione che la specificazione attorea dei parametri normativi della responsabilità risarcitoria evocata fin dal ricorso introduttivo del presente giudizio non integra una inammissibile mutatio libelli, ma una mera emendatio libelli (S.U. n. 12310/2015), dovendo quindi essere rigettata l'eccezione formulata a tal pagina 7 di 9 proposito dalla difesa del . Controparte_1
Pa Ebbene, l'art. 1338 c.c. non può trovare applicazione al caso di specie, in quanto non può dirsi che abbia confidato senza sua colpa nella validità del contratto d'opera professionale profilato come oggetto del presente giudizio. L'attrice non poteva dirsi infatti titolare di un legittimo affidamento circa la validità di un contratto stipulato oralmente con la Pubblica Amministrazione, se non altro perché la stessa non nega (dopo l'affermazione di tale circostanza da parte di di aver in precedenza già collaborato CP_2
Pa con altri enti comunali (cfr. inoltre deposizione del teste ). In ogni caso mai deduce nei Testimone_1
propri scritti difensivi che il proprio rapporto contrattuale con la P.A. avrebbe dovuto essere formalizzato sulla base di un vincolo formale stabilito ex lege.
Non può essere addebitata né al né a nemmeno alcuna violazione Controparte_1 CP_1 CP_2
dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nella conduzione delle trattative contrattuali, ai sensi dell'art. 1337 c.c.
La ditta ricorrente non ha infatti dimostrato che l'opera doveva essere oggetto di un affidamento diretto da parte del in suo favore (cfr. pag. 6 del ricorso): in primis, tale circostanza è stata smentita sia CP_1
dal teste , all'epoca vicesindaco e assessore per i lavori pubblici, sia anche dal teste Testimone_2
Pa
, intimato da e collaboratore della stessa;
in secundis, non risulta che il convincimento Testimone_1
di circa l'ottenimento della commessa, di cui riferisce il teste (in Parte_1 Testimone_3
risposta al capitolo 4 della seconda memoria istruttoria del di ), sia stato CP_1 Controparte_1
indotto da una specifica promessa o prospettazione delle autorità comunali deputate all'organizzazione dei lavori pubblici;
in tertiis, la documentazione allegata al ricorso non supporta siffatta ricostruzione
(non in particolare il doc. 10 attoreo che fa menzione del mantenimento del valore del progetto “subito sotto soglia”, in quanto tale generica dicitura, non ulteriormente contestualizzata o specificata, non rimanda senz'altro a un accordo tra le pareti circa un affidamento diretto della commessa all'odierno attore).
Non si ravvisa dunque nel caso di specie alcuna responsabilità precontrattuale in capo ai soggetti evocati in causa.
Il rigetto dell'azione proposta da comporta l'assorbimento delle ulteriori domande Pt_1 Parte_1
ed eccezioni svolte dal o da Controparte_1 CP_1 CP_2
pagina 8 di 9 In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000). Non può essere accolta la richiesta del di rimborso delle spese di intimazione dei testi, in quanto la difesa dell'ente CP_1
territoriale - a differenza di quella di – non ha prodotto la necessaria documentazione CP_2
comprovante l'asserita spesa.
Va rigettata inoltre la domanda del di condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite CP_1
temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non sussistendo il presupposto giuridico né della mala fede né della colpa grave nell'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da;
Pt_1 Parte_1
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal Comune di;
Controparte_1
3. condanna a rifondere in favore del le spese Pt_1 Parte_1 Controparte_1
di lite, liquidate in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 20,40 Parte_1 CP_2
per esborsi e in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in IC, in data 24 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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