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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 162/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE REGINA Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNA, 11 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. GABRIELE MAGGIONI (C.F.
, e rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO FINAMORE (C.F. C.F._1
), RICCARDO SALVINI (C.F. e C.F._2 C.F._3 Parte_2
(C.F. , come da delega in atti, C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA DEL TEATRO, 1 41121 MODENA, presso lo studio dell'avv. ERMES ANNOVI
(C.F. , che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._5
ALESSANDRA GELOSA (C.F. ), C.F._6
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 pagina 1 di 22 “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, dichiarata
l'inammissibilità di ogni domanda nuova formulata da controparte nonché accertata e dichiarata la infondatezza delle domande dell'appellata per i motivi in fatto e in diritto esposti, Voglia:
Preliminarmente, in rito:
- riformare la sentenza impugnata non avendo questa pronunciato sulla eccezione preliminare sollevata da con la quale si chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dei fatti nuovi Parte_1
dedotti dalla difesa della nella comparsa di costituzione di Controparte_1
nuovo difensore depositata in primo grado, siccome formulati oltre i termini decadenziali di rito e, per
l'effetto, ritenere non utilizzabili detti fatti nuovi ai fini della decisione del giudizio per cui è causa.
Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accertato e dichiarato che non ha adempiuto alle Controparte_1
obbligazioni sulla stessa gravanti in forza dell'ordine di acquisto n. 02/Accam del 5 gennaio 2018, riformare la sentenza resa dal Tribunale di Milano nella parte in cui condannava al Parte_1 pagamento della somma di € 214.440,00 oltre IVA ed oltre interessi a titolo di saldo prezzo dell'appalto commissionato e, per l'effetto, condannare alla restituzione Controparte_1
del predetto importo come maggiorato degli interessi e così complessivamente corrisposto da
[...]
alla in ottemperanza alla sentenza impugnata;
Pt_1 Controparte_1
- accertata e dichiarata la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso con
[...]
in forza dell'ordine di acquisto n. 02/Accam del 5 gennaio 2018 per Controparte_1
inadempimento imputabile alla medesima , condannare Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
1.561.758,25 a titolo di risarcimento dei danni a vario titolo patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della somma di € 257.626,00 oltre IVA, come accertata all'esito della CTU disposta dal Giudice d'appello, a titolo di spese per il completamento dell'impianto e/o per l'eliminazione di difetti di costruzione e/o funzionamento accertati , oltre alle somme a vario titolo richieste per gli ulteriori danni patiti da per come articolati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria;
- con vittoria dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine:
pagina 2 di 22 - ove ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado, compensare integralmente le spese di lite tra le parti ovvero rideterminare l'importo della condanna alla refusione delle spese sulla base del valore delle somme riconosciute in favore della;
Controparte_1
In via istruttoria:
- in riforma dell'ordinanza istruttoria del 25 maggio 2020, ammettere i capitoli di prova formulati da nelle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 e n. 3 e non ammessi dal Tribunale di Parte_1 prime cure. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie: in via principale: rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze, deduzioni ed argomentazioni contenute nell'appello proposto da perché inammissibili, improponibili e/o infondate in fatto ed in diritto Parte_1
e comunque non provate e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia della sentenza n.
10179 del Tribunale di Milano, emessa il 22 dicembre 2022 e depositata il 23 dicembre 2022, e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Parte_1
tutte le somme ivi indicate nonché (ex art. 345, comma 1° c.p.c.) al pagamento degli interessi, della rivalutazione, di ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza impugnata;
sempre in via principale: in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
, riformare unicamente la parte motiva della sentenza laddove afferma che non Controparte_1 possa dirsi dimostrata una verifica positiva dell'opera da parte della committente in data 4.12.2018
(cfr. sentenza di primo grado, pag. 6) nel senso di ritenere invece che, avendo , Parte_1 successivamente al collaudo del 4.12.2018, dato avvio all'ultima fase contrattuale del training ai propri tecnici da parte di (doc. 88 fascicolo di primo grado di , fase che era prevista CP_1 CP_1 solo a seguito dell'accettazione del collaudo (cfr. doc. 64 fascicolo di primo grado di pag. 35, CP_1
punto 7.6), il collaudo in questione debba ritenersi essere stato accettato dalla committente.
Confermare, per il resto, la appellata sentenza n. 10179/2022 del Tribunale di Milano in tutte le sue parti nonché nel dispositivo e condannare in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento di tutte le somme ivi indicate nonché (ex art. 345, comma 1° c.p.c.) al
pagina 3 di 22 pagamento degli interessi, della rivalutazione, di ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza impugnata;
In ogni caso, dunque anche in caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale proposto, confermare la piena validità ed efficacia della sentenza n. 10179/2022 del Tribunale di Milano e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Parte_1
tutte le somme ivi indicate nonché (ex art. 345, comma 1° c.p.c.) al pagamento degli interessi, della rivalutazione, di ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza impugnata;
subordinate ex art. 346 c.p.c. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi dovesse trovare accoglimento alcuno dei motivi di gravame della appellante, porre comunque in compensazione l'eventuale credito di nella misura Parte_1
accertata in corso di causa, con i crediti vantati da;
Controparte_1 Controparte_1
in via istruttoria: senza adesione ad inversione alcuna dell'onere della prova, ammettere i capitoli di prova come dedotti in atti sempre nel giudizio di primo grado (interrogatorio formale e prova per testi sui capitoli indicati nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di di seguito Controparte_1
integralmente trascritti) ed ammettere, altresì, la prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi con i testi e i capitoli indicati nelle predette memorie. Si ritrascrivono, di seguito, i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, con i testi indicati, dei quali si chiede
l'ammissione:
1) Vero che ritardò di oltre tre mesi l'approntamento dell'area cortiliva esterna, che ancora alla CP_2 fine del mese di giugno 2018 risultava trovarsi nelle condizioni rappresentate dalle foto che si rammostrano al teste (doc. 28)?
2) Vero che fino a che non fu terminato l'approntamento di tale area cortiliva, avvenuto nel mese di luglio 2018, nonché la pavimentazione interna dello stabile - ove doveva essere installato l'impianto per cui è causa - venne inibito a da parte di l'accesso al capannone e lo svolgimento del lavoro? CP_1 CP_2
3) Vero che i macchinari forniti da esclusi dalla fornitura (come da documento che si CP_2 CP_1 rammostra al teste - doc. n. 64) presentarono guasti e malfunzionamenti quali: a) le scoperchiatrici distruggevano/stritolavano i bidoni, facendo fuoriuscire la materia biologica, ed incastravano i coperchi lungo la linea di trasporto come da foto che si rammostrano al teste (doc. 89); b) la svuotabidoni perdeva il passo delle catene e presentava pezzi danneggiati, come da foto che si rammostra al teste (doc. 94); c) le lavabidoni risultarono avere il passo delle catene non sincronizzato;
si riscontrò la presenza di interruttori più piccoli
pagina 4 di 22 rispetto alle potenze comunicate a da e, inoltre, venne riscontrato dal fornitore che i pioli di CP_1 CP_2 contenimento dei contenitori erano errati?
4) Vero che i macchinari forniti da vennero recuperati in parte dagli impianti di di CP_2 CP_2
Forlì e di Pisa, come da documenti che si rammostrano al teste (docc. 63 e 64), ed in parte commissionati da
ad altri fornitori, quali la (quanto alle lava-navette ed alle lava-contenitori) e la CP_2 Tes_1 Pt_3 con riferimento al carroponte?
5) Vero che ritardò la fornitura delle proprie macchine, che vennero installate solo in CP_2 agosto/settembre 2018, rispetto al planning iniziale di giugno 2018, e collaudate successivamente, come da documento che si rammostra al teste (docc. 41, 42 e 43)?
6) Vero che l'avviamento ed il collaudo della seconda lava-bidoni di fornitura avvenne il 17 ottobre CP_2
2018?
7) Vero che tale ritardo nel collaudo della lava-bidoni determinò necessariamente lo slittamento dell'avviamento della seconda linea ad un momento successivo?
8) Vero che il doc. 5 prodotto da controparte (che si rammostra al teste) si riferisce al collaudo della lava- navette per mezzo di una sola navetta “campione” fornita da CP_1
9) Vero che le saldature di tutte le navette fornite da vennero successivamente eseguite presso lo CP_1 stabilimento di ove le navette si trovavano, secondo le precise indicazioni di ? CP_1 CP_2
10) Vero che le richieste di avanzate ad sin dal mese di luglio 2018, volte ad ottenere la CP_1 Parte_1 presenza in cantiere di tecnici esperti in automazione che potessero seguire le installazioni ed i Parte_1 collaudi furono ignorate da ? CP_2
11) Dica il teste se ha eseguito le attività indicate nel documento che si rammostra al teste (docc. 44 e 44 CP_1 bis), e se ha eseguito attività di assistenza alla produzione nel corso del cantiere per cui è causa?
12) Vero che incaricò una cooperativa esterna di provvedere al caricamento dei bidoni sulle linee CP_2 ed alla conduzione presso l'inceneritore delle navette contenenti i rifiuti ospedalieri?
13) Vero che gli operai di detta cooperativa hanno rotto in più occasioni le navette inforcandole “Manitou” da essi movimentato, come da foro che si rammostrano al teste (doc. 90)?
14) Vero che il carroponte fornito da presentò reiterati malfunzionamenti quali la rottura degli CP_2 automatismi, come da foto che si rammostrano al teste (doc. 91)?
15) Vero che il carroponte in questione venne concesso in utilizzo da anche ad Accam per supplire CP_2 alla rottura di un secondo carroponte di che doveva essere adibito allo smaltimento dei rifiuti solidi CP_2 urbani di Accam?
16) Vero che tale circostanza determinò l'interruzione del lavoro di che rimaneva privata della CP_1 possibilità di utilizzare il carroponte de quo per intere giornate lavorative in quanto utilizzato da Accam?
pagina 5 di 22 17) Vero che i macchinari commissionati alla da presentarono malfunzionamenti ed errori Tes_1 CP_2 realizzativi quali, ad esempio, il passo delle catene non sincronizzato, problematiche dovute al montaggio di interruttori più piccoli rispetto alle potenze comunicate a da , così come i pioli di CP_1 CP_2 contenimento dei contenitori che risultarono errati?
18) Vero che i pallet forniti da erano danneggiati e rotti, come da documento che si rammostra al CP_2 teste (doc. 95)?
19) Vero che ha inviato in data 27 dicembre 2018 tutti i files relativi alla documentazione di progetto CP_1 dell'impianto per cui è causa come da documento che si rammostra al teste (doc. 59)?
20) Vero che i collaudi della linea del cantiere per cui è causa avrebbero dovuto essere eseguiti “in bianco”, ovvero con i bidoni vuoti?
21) Vero che fece svolgere a i collaudi con i bidoni pieni di rifiuti ospedalieri (sangue, CP_2 CP_1 residui organici, residui medicinali, liquidi corrosivi) che si riversavano sulla linea produttiva come da foto che si rammostra al teste (doc. 92)?
22) Vero che gli acidi fuoriusciti dai bidoni e riversatisi sulla linea produttiva hanno corroso i macchinari ed in particolare i robot, come da fotto che si rammostano al teste (doc. 93)?
23) Vero che i tecnici signori e hanno effettuato l'attività di CP_1 Controparte_3 Testimone_2 training ai tecnici di , come da documenti che si rammostrano al teste (doc. 88)? CP_2
24) Vero che ha realizzato le varianti in corso d'opera ed i lavori indicati nel documento che si CP_1 rammostra al teste (docc. 44 e 44 bis), per l'importo di euro 48.348,00?
25) Vero che le attività indicate nel documento 44 che si rammostra al teste state espressamente richieste a da ? CP_1 CP_2
26) Vero che ha corrisposto euro 209.488,32 per l'attività di gestione di attività di produzione, come da CP_1 documenti che si rammostrano al teste (docc. da 66 a 87 bis)?
27) Vero che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 ha svolto attività di assistenza alla produzione presso il cantiere per cui è causa?
28) Vero che il compenso di tale attività le è stato corrisposto da così come il rimborso spese, come da CP_1 documenti che si rammostrano al teste (docc. 67, e da 75 a 87 bis)?
Si indicano quali testi i signori: , e Tes_3 Testimone_2 Controparte_3 Testimone_4 Tes_5 sui capitoli: 13-14-15-16-17-18-20-21-22-24-25;
[...] Testimone_6 Testimone_7
e sul capitolo 19; e sul capitolo 23;
[...] Testimone_2 Testimone_2 Controparte_3 [...]
e sul capitolo Tes_8 Tes_3 Testimone_2 Controparte_3 Testimone_4 Testimone_9
26; e sui capitoli 27 e 28. Tes_3 Testimone_2 Controparte_3 Testimone_4 Testimone_9 in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio, con tutti gli accessori di legge”.
pagina 6 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Controparte_1 Parte_1
esponendo:
- di aver concluso il 29 gennaio 2018 con in qualità di committente un contratto di Parte_1
appalto per la realizzazione di un impianto robotizzato per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri da installare presso l'inceneritore ACCAM, Consorzio dell'Alto Milanese, in Busto Arsizio;
-che l'impianto, nonostante lo slittamento dei tempi previsto per la consegna ed alcune difficoltà nella fase dell'avvio, in prevalenza dovute alla committente ed ai suoi fornitori, era stato messo in funzione nell'autunno del 2018 e collaudato fin dal 4 dicembre 2018, con raggiungimento della potenzialità pattuita;
-che, per supplire all'inadeguatezza del personale della società committente preposto all'impianto, essa aveva direttamente provveduto alla gestione dell'attività produttiva da metà dicembre 2018 all'11 gennaio 2019, sostenendo costi per €209.488,32;
-di essere inoltre creditrice di €48.340 per opere extra contratto e di €214.400 a titolo di saldo;
-che, in tale contesto, la società committente l'11 gennaio 2019 le aveva intimato di cessare ogni attività, nonché il pagamento di una somma pari al 10% del corrispettivo contrattuale e di ulteriori
€721.192,34 a titolo di risarcimento dei danni per “difetti di costruzione” dell'impianto.
Tutto ciò premesso chiedeva la condanna della società convenuta a pagarle gli Controparte_1
importi ancora dovuti in dipendenza del contratto di appalto e delle ulteriori prestazioni eseguite, oltre
€150.000 a titolo di risarcimento dei danni. si costituiva in giudizio, deducendo, invece: Parte_1
-che l'impianto era stato consegnato in ritardo, non era stata trasmessa la documentazione tecnica relativa al sistema di gestione, e che lo stesso non era correttamente funzionante, tanto che le operazioni di collaudo avviate il 31 ottobre 2018 erano state sospese;
-che, in particolare, l'impianto non era idoneo a raggiungere gli standard qualitativi e di produzione previsti nelle specifiche tecniche e di essere stata costretta a rivolgersi a terzi per rimediare ai problemi di malfunzionamento;
-che il corrispettivo dell'appalto era stato convenuto a corpo e che nessuna variante essa aveva mai richiesto a . Controparte_1
chiedeva, di conseguenza, il rigetto delle domande proposte dall'appaltatrice nei suoi Parte_1
confronti e, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per pagina 7 di 22 inadempimento di , con condanna della stessa al pagamento di €1.058.894 a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni, di cui €216.486,53 a titolo di mancata produzione;
€329.160,81 a titolo di costo smaltimento rifiuti su altri impianti;
€ 171.081,00 a titolo di costo lavaggio contenitori su altri impianti,
€1.104,00 per costi di mezzi e invio rifiuti ad altri impianti ed €3.360 a titolo di costi per il personale per scarico a mano su navette;
infine, oltre €337.702 per gli importi dovuti agli altri appaltatori ai quali si era rivolta per ovviare al malfunzionamento dell'impianto.
All'udienza del 21 maggio 2019 il giudice rilevava che nell'atto di citazione era stato omesso l'avviso di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e quindi fissava una nuova udienza destinata alla prima comparizione delle parti per il 25 settembre 2019.
La convenuta il 5 settembre 2019 depositava una comparsa di risposta integrativa, con la quale domandava la condanna della controparte a pagare €1.561.758,25 a titolo di risarcimento dei danni.
Il 23 settembre 2019 si costituiva, per l'attrice, un nuovo difensore, depositando una memoria di costituzione e documenti, di cui chiedeva “lo stralcio”. Parte_1
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'assunzione di prove testimoniali.
La sentenza appellata
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.10179/2022, pubblicata il 23 dicembre 2024, ha condannato a pagare a €214.400 oltre interessi e spese. Parte_1 Controparte_1
Il tribunale, infatti, ha ritenuto non provato un inadempimento di tale da giustificare la CP_1
risoluzione del contratto di appalto e la condanna della parte attrice al risarcimento dei danni, considerato che:
1. pur potendo ritenersi accertato il cattivo funzionamento dell'impianto, che aveva manifestato
“difficoltà a produrre con continuità” e “fermi di produzione”, la problematica, come emerso dalle prove testimoniali, era dovuta al malfunzionamento delle macchine scoperchiatrici, svuotabidoni (o ribaltatrici) e lavatrici, facenti parte dell'impianto medesimo fornite dalla committente;
2. che gli inconvenienti denunciati da relativi all'impianto elettrico erano stati dedotti Parte_1
dalla committente nella comparsa di risposta in modo generico, essendosi la stessa limitata ad affermare, attraverso il richiamo ad alcune perizie di parte (tali i documenti nn. 32 e 35), che “gli schemi dei quadri elettrici” sarebbero stati risultati “difformi rispetto alla documentazione di progetto”. Non vi era stata, dunque, una allegazione sufficientemente specifica dell'inadempimento contestato alla controparte, ed a ciò non poteva supplire la produzione di una più dettagliata relazione tecnica con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.;
pagina 8 di 22 3. che il ritardo nella consegna dell'opera in astratto addebitabile all'appaltatrice era inferiore ad un mese (dalla fine di settembre 2018 agli ultimi giorni di ottobre del 2018) e dunque, già di per sé, inidoneo, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed al conseguente interesse contrattuale della convenuta, ad integrare il grave inadempimento invocato. Soprattutto, sui tempi della consegna aveva inciso il ritardo con il quale erano state consegnate (cioè ad agosto 2018) e collaudate le due macchine lavabidoni -la cui fornitura era stata commissionata dalla committente a ed il Tes_1 ritardo con il quale la committente aveva, “solo a fine maggio 2018”, approntato l'“area cortiliva esterna e la pavimentazione interna” del sito di installazione del manufatto.
Conseguentemente, il tribunale ha accertato il diritto di al pagamento dell'importo richiesto a CP_1 titolo di corrispettivo dell'appalto. Ha respinto la domanda di pagamento di opere extra contratto, rilevando che la società appaltatrice “entro i termini decadenziali di rito, non ha minimamente specificato quando e con quali modalità le sarebbero stati commissionati dalla “lavori Parte_1 extra” o “varianti” né quale sarebbe stata l'eventuale necessità, da un punto di vista tecnico, di tali lavorazioni, di cui, invero, neppure l'effettiva consistenza è stata allegata…”. Ha del pari respinto la domanda diretta al rimborso di €209.488,32, poiché era documentato l'impegno assunto dall'attrice di fornire un periodo di “assistenza alla produzione / trainig”, e non aveva né allegato né provato CP_1
“quando e con quali modalità la committente le avrebbe commissionato attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, le quali, dunque, ove anche effettivamente eseguite, devono ritenersi svolte dall'appaltatrice (evidentemente per ragioni di collaborazione commerciale nell'ambito del rapporto contrattuale allora in essere) di propria iniziativa ed in assenza di un diverso valido titolo negoziale”, come pure l'ulteriore domanda risarcitoria che ha ritenuto implicitamente rinunciata in quanto non coltivata nel corso del giudizio e non riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'appello
I. Il procedimento
La sentenza è stata impugnata da che ha proposto i seguenti undici motivi di Parte_1
appello:
1. “violazione e falsa applicazione delle norme processuali e/o omessa pronuncia rispetto alla contestazione di fatti nuovi dedotti nella comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Omessa valutazione delle affermazioni rese dalla in sede di atto introduttivo;
CP_1
Lesione del diritto alla difesa”. Il tribunale le aveva addebitato alcune condotte, quali il ritardo pagina 9 di 22 nell'approntamento delle aree destinate ad ospitare l'impianto e l'inefficienza delle macchine scoperchiatrici e ribaltatrici, che erano state allegate dalla controparte solo con la comparsa di costituzione di nuovo difensore, sulle quali essa aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio e che, diversamente dal vero, il primo giudice aveva ritenuto non contestate nel loro storico accadere;
2. “errata valutazione circa la fissazione del thema decidendum con riguardo alla contestazione dei vizi agli impianti elettrici”. Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale non vi è stata alcuna violazione del termine decadenziale per la fissazione del thema decidendum: le problematiche inerenti all'impianto elettrico erano state dedotte sia nella prima che nella seconda comparsa di risposta e via via precisati, perché l'incarico per l'eliminazione dei vizi era stato conferito nel corso del giudizio;
3. “erroneità, contraddittorietà e parziarietà della sentenza con riferimento all'inadempimento della ed ai vizi dell'opera alla stessa commissionata”. In primo CP_1
luogo (3.1), il tribunale aveva errato nel qualificare la domanda proposta in via riconvenzionale come diretta alla risoluzione del contratto di appalto sul presupposto (solo) di un inadempimento parziale. L'inadempimento dedotto non consisteva, infatti, nel mancato raggiungimento delle performance attese, apprezzabile come “inadempimento inesatto”, ma nel mancato completamento dell'impianto e nella presenza di vizi e difetti tali da renderlo inutilizzabile, apprezzabile come grave inadempimento. Inoltre (3.2), il giudice, pur avendo riconosciuto che l'impianto era stato consegnato in ritardo e con “gravi anomalie bloccanti e malfunzionamenti persistenti”, aveva sottovalutato tali inconvenienti, escludendo che si trattasse di “veri e propri vizi costruttivi concretamente individuati” e ritenendoli mere criticità legate alle “caratteristiche di performance”, mentre era ovvio che l'inadeguatezza delle prestazioni dell'impianto era conseguenza dei vizi costruttivi, ampiamente provati dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testimoni. Così facendo (3.3), il primo giudice non aveva fatto corretta applicazione della disciplina dell'appalto, con il quale l'appaltatore assume a proprio carico un'obbligazione di risultato;
4. “Erroneità, contraddittorietà e parziarietà della sentenza avuto riguardo alla fornitura delle scoperchiatrici, ribaltatrici (svuota-bidoni), lavatrici (lavabidoni e lava-navette), nonché con riferimento all'attendibilità dei testimoni citati dalla parte attrice”. Il tribunale avrebbe errato, innanzitutto (4.1), ad attribuire la causa dei malfunzionamenti ai macchinari pagina 10 di 22 forniti da essa committente, in contrasto con la documentazione in atti. In secondo luogo (4.2) avrebbe disapplicato gli articoli 1658 e 1663 c.c. che impongono all'appaltatore di segnalare l'inidoneità o la difettosità dei materiali forniti dal committente, con la conseguenza che, se ciò non avvenga, non può andare esente da responsabilità. Ancora, il tribunale avrebbe mal valutato gli esiti della prova testimoniale e l'attendibilità dei testimoni citati da (4.3); Controparte_1
5. “Erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza con riferimento alla valutazione dei fatti dedotti, delle allegazioni difensive e delle prove documentali circa il tempo dell'adempimento (rectius ritardo)”. La documentazione in atti, correttamente interpretata, dimostrava, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Milano, che, ad ottobre 2018, fosse attiva solo una linea dell'impianto e che lo stesso non era mai stato completato (5.1). Il giudice, inoltre, aveva errato a ritenere che le parti avessero concordato per la consegna un termine diverso da quello indicato nel contratto del 31 agosto 2018 (5.2), a stimare che vi fosse stato un ritardo “modesto” (5.3), ad attribuire ad una scelta della committente e non ad una necessità, imposta dall'inadempimento dell'appaltatrice, l'affidamento a terzi del completamento dell'opera (5.4) e conseguentemente a riconoscere a il diritto al CP_1
pagamento del saldo;
6. “mancata motivazione e pronuncia circa la portata ed effetti del “modesto ritardo” nonché sulla co-responsabilità della rispetto allo stesso”. La sentenza non avrebbe CP_1 anche gli effetti del ritardo in capo alla committente;
essa sarebbe cioè “carente e contraddittoria, nella parte in cui non viene esaminata l'esistenza di un danno in capo alla committente derivato dal, pur ammesso, ritardo dell'appaltatrice nell'adempimento delle obbligazioni assunte”. Inoltre, poiché l'appaltatrice, nel giudizio di primo grado, aveva ammesso l'esistenza di una sua responsabilità concorrente nella causazione del ritardo, la sentenza sarebbe deprecabile nell'aver “omesso qualsivoglia argomentazione circa la non contestata co-responsabilità della nella causazione del ritardo”; CP_1
7. “contraddittorietà delle motivazioni per aver condannato al pagamento del Parte_1
saldo contrattuale affermando che l'odierna appellante non avrebbe sul piano tecnico fornito alcuna specifica ragione tecnica ovvero violazione di specifici obblighi negoziali utili a fondare la domanda riconvenzionale;
Omessa pronuncia rispetto alla domanda di accertamento dell'adempimento di . Il primo giudice, nell'escludere l'inesattezza CP_1
pagina 11 di 22 dell'inadempimento da parte di non avrebbe però accertato l'esatto adempimento, CP_1 presupposto per riconoscere il corrispettivo dell'appalto;
8. “mancato accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla ”. Parte_1
L'erroneità della decisione sarebbe palese e conseguente al non aver correttamente ricostruito lo svolgersi del rapporto negoziale;
9. con il nono motivo, l'appellante si è doluta della mancata ammissione della sollecitata consulenza d'ufficio;
10. con il decimo, della mancata ammissione di tutti i capitoli di prova testimoniale;
11. con l'undicesimo, di essere stata condannata al pagamento delle spese processuali, comunque liquidate in modo eccessivo, sulla base dell'importo domandato e non di quello riconosciuto alla parte vittoriosa. ha concluso chiedendo la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento delle Parte_1
domande proposte nel giudizio di primo grado.
Si è costituita il 17 aprile 2023 che ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha Controparte_1
domandato il rigetto. Ha prestato acquiescenza al rigetto delle proprie domande di pagamento di attività extra contratto e risarcitoria, mentre ha proposto appello incidentale diretto esclusivamente ad ottenere la rettifica della motivazione della sentenza, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto indimostrato il collaudo dell'impianto con esito positivo il 4 dicembre 2018. Dopo le prove eseguite in quella data, all'esito delle quali rimaneva unicamente da correggere i malfunzionamenti dei macchinari forniti dalla committente e da terminare poche attività in sospeso nel cantiere che avrebbero richiesto non più di una settimana di lavoro, l'appellante principale aveva chiesto di procedere al training del personale, attività questa che, da contratto, presupponeva l'avvenuta accettazione. Chiariva l'appellante incidentale che
“Ad ogni buon conto, la circostanza oggetto di appello incidentale non ha comunque rilevanza, anche se non accolta, in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado; anche a prescindere dall'accettazione o meno del collaudo da parte di , infatti, è risultato provato Parte_1 in causa ed accertato che i difetti di performance dell'impianto non fossero addebitabili a responsabilità di (pag. 62 comparsa di risposta, enfasi aggiunta). CP_1
Per l'eventualità in cui l'appello principale fosse stato accolto, riproponeva le Controparte_1
eccezioni svolte nel giudizio di primo grado in punto quantum debeatur, in particolar modo deducendo che le spese documentate dalla committente e delle quali questa aveva chiesto il ristoro, erano in parte da riferire all'ordinaria manutenzione dell'impianto ed alla fornitura di pezzi usurati dei macchinari pagina 12 di 22 usati dalla stessa forniti e, per il caso in cui fossero state ammesse le prove orali dedotte dalla controparte, chiedeva di essere ammessa alla prova contraria.
Questa Corte, respinta l'istanza proposta da ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e dichiarata Parte_1
inammissibile la sua successiva riproposizione, disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, in particolare per verificare, anche attraverso l'ispezione dell'impianto, la sua completezza, conformità alle previsioni contrattuali ed alle regole dell'arte, funzionalità; lo scopo degli interventi fatti eseguire dalla committente;
le cause del ritardo, anche in rapporto al tempo tecnico necessario all'esecuzione dell'impianto.
Depositata la relazione del consulente tecnico d'ufficio e disposta la trattazione scritta del procedimento, le parti hanno precisato le conclusioni il 21 novembre 2024.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
II. La decisione
I punti nodali della controversia rischiano di perdersi nella sovrabbondanza degli atti difensivi e nella analiticità, a tratti esasperata, dei motivi di appello, sì che per delimitare il thema decidendum si impongono alcune premesse.
La controversia trae origine da un contratto di appalto. L'appaltatore ( ) ha agito per Controparte_1
ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito e del controvalore delle ulteriori prestazioni eseguite;
il committente ( ) ha contestato l'inadempimento della controparte -tale, ovviamente, è anche Parte_1
l'inesatto adempimento- e, per tale ragione, ha dedotto di non dover pagare alcunché a titolo di corrispettivo;
inoltre, ha domandato la risoluzione del contratto di appalto e la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni. E' pacifico che, rispetto a tali domande, l'onere della prova si distribuisce secondo la regola più volte ribadita dalla condivisa giurisprudenza di legittimità e cioè, considerato che la disciplina speciale dell'appalto non deroga al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (v. Cass. ord. n.98/2019; Cass. n. 236/2010; Cass. n. 3472/2008). Quindi, nel caso di specie, in un contesto nel quale, come si vedrà, è da ritenersi accertata la consegna dell'opera, ma controversa la pagina 13 di 22 sua idoneità all'uso convenuto, gravava sull'appaltatrice ha agito per ottenere Parte_4
l'adempimento dell'obbligazione di pagamento ed alla quale la convenuta ha opposto Parte_1
l'eccezione di inadempimento- dimostrare di aver ben eseguito l'obbligazione di risultato a suo carico e perciò di aver consegnato un impianto completo e funzionante.
Con l'appello principale, in sintesi, la committente si duole che il primo giudice sia pervenuto ad affermare che ha adempiuto correttamente alle obbligazioni a suo carico, a tal fine Controparte_1
valorizzando circostanze introdotte in causa tardivamente, non ammettendola a provare circostanze allegate al fine di dimostrare l'inadempimento della controparte sull'erroneo presupposto dell'intempestività della loro allegazione, mal valutando le prove documentali e gli esiti delle prove testimoniali, non dando ingresso alla consulenza tecnica sollecitata.
Per quanto riguarda le preclusioni processuali, in realtà: nella memoria di costituzione di nuovo difensore, ha replicato alla comparsa di CP_4
costituzione avversaria ed ha semplicemente -e giustamente- arricchito le proprie difese rispetto alle circostanze allegate dalla controparte a fondamento della propria domanda riconvenzionale.
Non è stato violato alcun termine previsto a pena di decadenza, poiché la memoria in questione
è stata depositata prima dell'udienza di prima comparizione, come fissata su istanza di
[...]
ai sensi dell'art. 164, comma terzo, c.p.c.; è noto che le parti, fino a tale udienza, Pt_1
possono proporre le domande ed eccezioni che sono la conseguenza delle domande riconvenzionali ed eccezioni proposte dal convenuto -e quindi anche allegare nuove circostanze a fondamento di tali nuove domande ed eccezioni- e che, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., possono precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Aver attribuito il ritardo lamentato dalla committente ed i malfunzionamenti dell'impianto a condotte di è una mera difesa rispetto alla deduzione, da parte Parte_1
della committente, convenuta in primo grado, del ritardo nella consegna e dell'inidoneità dell'impianto a raggiungere gli standard produttivi concordati, introdotta in causa secondo il consueto svolgersi della dialettica processuale;
ii. nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che l'impianto funzionava male, si Parte_1
verificavano gravi anomalie bloccanti, che non aveva consegnato gli schemi tecnici degli CP_1
impianti elettrici, i disegni costruttivi ed altra documentazione relativa alla componente elettrica dell'impianto, che erano state eseguite verifiche da parte di tecnici “terzi” che avevano riscontrato numerose problematiche, al cui contenuto la convenuta rinviava. Tra queste, come pagina 14 di 22 riferito nella relazione dell'ingegner , anche che l'impianto elettrico era difforme Per_1
rispetto al progetto (si vedano i punti 2 e 3 doc. 35 ). Ad avviso di questa Corte, Parte_1
tanto basta, diversamente a quanto ha ritenuto il primo giudice, a ritenere che sia stato assolto in modo tempestivo e sufficientemente preciso anche l'onere di allegazione a carico della parte convenuta, poiché non è necessario, a questo fine, che siano già chiare alla parte anche le cause dei difetti denunciati, ma solo che sia descritta con sufficiente specificità la problematica segnalata, spettando poi all'esecutore dell'opera dimostrare che invece l'opera è conforme alle prescrizioni progettuali ed alle regole dell'arte e che dunque le cause dei malfunzionamenti non gli sono imputabili. Il tribunale ha errato nel ritenere di non poter approfondire anche le questioni relative al funzionamento dell'impianto elettrico -che peraltro è parte integrante dell'impianto oggetto dell'appalto- e nel giudicare non utilizzabile la relazione tecnica prodotta come doc. 89 con la memoria istruttoria (salvo poi sottoporla ai testimoni). Che poi si tratti di documento assimilabile ad un atto difensivo, al pari di tutte le perizie di parte, è altra questione, che incide unicamente sulla sua valenza probatoria.
È sulla base di tali preliminari constatazioni che questa Corte ha ritenuto di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio, per una valutazione approfondita di tutta la documentazione prodotta dalle parti in rapporto a tutte le loro allegazioni, dovendosi ritenere che il primo giudice abbia da un lato ristretto ingiustificatamente il tema di indagine e, dall'altro, abbia altrettanto erroneamente supplito alla mancanza di un'analisi approfondita sulle cause dei malfunzionamenti denunciati, attingendo alle opinioni di carattere tecnico espresse dai testimoni, ai quali, invece, nel sistema processuale vigente, spetta unicamente riferire dei fatti a loro conoscenza.
L'esito del disposto approfondimento istruttorio impone l'accoglimento dell'appello principale ed il parziale accoglimento delle domande della società appellante, poiché dalle accurate indagini dell'esperto sono emerse, senza ombra di dubbio, le gravi carenze dell'impianto realizzato da
[...]
. CP_1
Tuttavia, va immediatamente chiarito:
1. che l'ordine 02/Accam trasmesso da a datato 5 gennaio 2018, prevede Parte_1 CP_1
l'inizio dell'attività il 15 gennaio 2018 e la sua ultimazione il 31 agosto 2018. L'ordine è stato sottoscritto, dopo alcune correzioni apportate da su segnalazione di il 29 Parte_1 CP_1
gennaio 2018 e, in questa occasione ha messo in evidenza che verosimilmente la data di CP_1
consegna prevista per il 31 agosto 2018 non avrebbe potuto essere rispettata. Tale avvertenza pagina 15 di 22 non è stata riscontata da (cfr. doc. 1, 2 e 3 . Dunque, sebbene manchi Parte_1 CP_1 nell'accettazione di l'indicazione di un nuovo e diverso termine ultimo per CP_1
l'adempimento che valga a qualificare l'accettazione come nuova proposta o a ritenere che il termine per l'ultimazione sia slittato di un mese (del resto, nel cronoprogramma del 21 febbraio
2018, indicò la data di ultimazione dei lavori al 7 settembre – cfr. doc. 42 , si CP_1 CP_1 deve convenire con il primo giudice nel ritenere che la società committente “abbia assunto, in proposito, un atteggiamento di tolleranza del ritardo”, ciò che, come si dirà meglio in prosieguo, esclude che di per sé la mancata ultimazione dell'impianto entro il 31 agosto 2018 possa considerarsi come grave inadempimento;
2. che correttamente il tribunale ha ritenuto dimostrata la consegna dell'impianto perlomeno alla data del 31 ottobre 2018 e, invece, non dimostrato il collaudo finale con esito positivo il 4 dicembre dello stesso anno. Sotto il primo profilo è sufficiente richiamare quanto affermato dall'appellante principale a pagina 9 della prima comparsa di risposta (“In data 31 ottobre 2018 le parti, avviate le operazioni di collaudo delle due linee, riscontravano la presenza di gravi anomalie bloccanti e malfunzionamenti persistenti che non consentivano ad di Parte_1 sottoscrivere e così di approvare il verbale di collaudo”), poiché è evidente che la messa in funzione dell'impianto per testarne il buon funzionamento presuppone che sia stato in precedenza consegnato. La lamentata incompletezza, indicata tra le cause del più volte denunciato cattivo funzionamento, rileva sotto il profilo della difettosità dell'impianto, ma non equivale a mancata consegna. D'altra parte, va ribadito che non è provato che il 4 dicembre
2018 vi sia stato il collaudo dell'impianto. È pacifico, inoltre, che non vi sia un verbale sottoscritto da che attesti l'esito positivo del collaudo e l'accettazione dell'opera. Parte_1
Al contrario, è in atti la missiva con la quale il 17 dicembre 2018, riconosceva la CP_1
necessità di intervenire con i propri tecnici (meccanici ed elettronici) per la risoluzione delle ultime anomalie riscontrate, pur addebitandole in parte alla committente (cfr. all. 19 alla relazione del ctu). La stessa ha riferito nei propri atti che le prove di Controparte_1
funzionamento eseguite in contraddittorio con i tecnici di non diedero i risultati Parte_1 attesi, quantomeno per la linea 2 (si veda la pagina 6 dell'atto di citazione in primo grado), mentre non è decisivo che essa abbia dato inizio all'attività di training, poiché i rapporti prodotti per dimostrare l'esecuzione di tale attività di addestramento del personale riguardano solo alcune zone dell'impianto (la 4, la 1 e la 2- cfr. doc. 88 ed il cronoprogramma prodotto CP_1
pagina 16 di 22 come doc. 42). Si aggiunga che era stata prevista attività di formazione per tre giorni dopo il collaudo finale, mentre è stata attestata attività formativa solo nella giornata del 20 dicembre
2018, ciò che corrobora l'assunto di secondo la quale non vi è mai stata Parte_1
accettazione, neppure tacita, dell'impianto. Tanto è sufficiente a respingere l'appello incidentale tardivo, legittimamente introdotto da ma del tutto infondato nel merito. Controparte_5
Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio, grazie soprattutto ad una rilettura attenta e scrupolosa della documentazione in atti, all'esito di numerosi incontri con i consulenti di parte, e nella consapevolezza delle difficoltà derivanti dal tempo trascorso dalla data della consegna dell'impianto all'indagine, dagli interventi eseguiti sull'impianto da terzi a partire dalla primavera del 2019, dal carattere approssimativo della descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto fornita dal contratto (cfr. relazione, pag. 24) e dall'informalità con la quale si è svolto il rapporto (cfr. pag. 19 - 21 della relazione), ha accertato:
a. che, a gennaio 2019, quando ha deciso di interrompere il rapporto, l'impianto era Parte_1
funzionante, ma non affidabile, nel senso che riusciva a raggiungere la capacità produttiva prevista dalle specifiche tecniche, ma questo livello di prestazioni non era manutenuto con la dovuta continuità nell'arco della giornata lavorativa. Inoltre, non era stata consegnata alla committente parte della documentazione aggiornata relativa all'impianto elettrico, come invece previsto dal contratto (cfr. relazione, pagine 13, 14 ,15 e 30);
b. che gli interventi commissionati a General System e a febbraio e marzo 2019, CP_6 Tes_1
per complessivi €257.626 oltre iva (cfr. relazione, pagine 15, 16), si sono resi necessari per rimediare a difetti meccanici ed a problematiche nell'automazione del sistema, quindi anche per integrarlo con i macchinari forniti dalla committente (cfr. relazione, pagine 29 e 32, qui integralmente richiamata). L'utilizzo di tali macchinari era previsto già nell'ordine, dunque l'appaltatore, che si è occupato anche degli aspetti progettuali, doveva programmare la propria attività tenendone conto;
1 Trova applicazione, infatti, la regola secondo la quale l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 10477/2024). Nel caso in esame, è evidente che l'interesse di vittoriosa in primo grado, è sorto dall'appello principale, volto a CP_1 rimettere in discussione tale esito favorevole per CP_1 pagina 17 di 22 c. che certamente le parti, nel concordare la data di fine lavori2, hanno sottovalutato la complessità dell'intervento, determinata, tra l'altro, dalla mancanza di un progetto esecutivo dettagliato3, dalla necessità di integrare nel sistema macchinari fondamentali per il corretto funzionamento, recuperati dalla committente in altri siti o acquistati da terzi (come da sempre noto all'appaltatore), dalla necessità di costruire l'impianto all'interno di un capannone di un terzo, nel quale era in funzione a ciclo continuo un termovalorizzatore (si veda, in dettaglio, la relazione del ctu, pagg. 24 e 25, da intendersi qui richiamate). Per la progettazione, costruzione, collaudo, avviamento, addestramento e rump-up (cioè l'avviamento in produzione dell'impianto post-collaudo partendo da prestazioni inferiori fino alla capacità di specifica) sarebbe stato ragionevole prevedere almeno dodici mesi;
operando su tre turni ed incrementando la forza lavoro, il tempo necessario a realizzare l'impianto a regola d'arte avrebbe potuto essere contenuto in nove mesi (così, a pagina 31 della relazione);
d. che, in ogni caso, il ritardo (documentato e prevedibile) di circa due mesi nella consegna delle macchine fornite da non ha avuto una reale incidenza sul ritardo nell'ultimazione Parte_1 dell'intervento da parte di considerato che il ritardo complessivo è stato di più di quattro CP_1
mesi e che, comunque, a gennaio 2019 l'impianto non era stato ancora collaudato e non aveva un funzionamento affidabile (cfr. relazione, pag. 25);
Il consulente d'ufficio ha stimato in 2.155.045 il valore delle opere realizzate da “al lordo” CP_1 degli interventi disposti da per rendere “affidabile” l'impianto, sommando al corrispettivo Parte_1 contrattuale di €2.144.000 l'importo di €11.045 per opere extra (cfr. relazione, pagine 26, 27 e 33).
Infine, ha replicato in modo convincente a tutte le obiezioni dei consulenti di parte.
Con riferimento alle osservazioni del consulente di parte (si rinvia, ancora una volta, alla CP_1 relazione, pagine 29), ha spiegato, quanto all'intervento commissionato a nella primavera del CP_6
2019, che detto intervento è servito ad evitare intasamenti;
che l'importo esposto da a Parte_1
questo titolo da , diversamente da quanto la società appaltatrice ha sostenuto, non riguarda Parte_1 le macchine ruota bidoni. È evidente che un intervento eseguito nella primavera del 2019 su un impianto nuovo non può essere giustificato da esigenze di natura manutentiva.
Appare dunque acclarato che l'impianto realizzato da non è stato eseguito a regola d'arte; CP_1 non ha dimostrato l'addebitabilità del cattivo funzionamento alla committente ed alla scelta di CP_1
riutilizzare macchinari recuperati da altri siti e macchinari forniti da altri, in quanto si tratta di scelta nota all'appaltatrice, che ha accettato l'ordine e si è assunta la responsabilità del progetto.
Ne deriva che l'appaltatrice non ha diritto a ricevere il saldo e che, sul punto, la sentenza deve essere riformata.
Il contratto prevedeva che l'ultima tranche del corrispettivo -cioè i 214.400 euro reclamati da in CP_1
questa sede- fosse corrisposta al momento del collaudo (cfr. ordine, pagina 8 e pec Ventura/Solinas in data 28 gennaio 2018); il collaudo non vi è stato e, come si è visto, non certo per colpa della parte committente, la quale, come si è detto, ha sostenuto costi per €257.626 oltre iva per ovviare ai malfunzionamenti (cfr. Cass., ord. 86365/2013, secondo al quale “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione”).
Per tale motivo, ha diritto alla sollecitata restituzione dell'importo pagato a in Parte_1 CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
Non possono essere accolte, invece, le domande proposte dall'appellante di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni.
La risoluzione del contratto di appalto presuppone, come è noto, che l'opera sia del tutto inadatta alla sua destinazione;
nella fattispecie in esame, si è visto, invece, che l'impianto fornito da era CP_1
funzionante, anche se non in grado di assicurare in modo costante la resa richiesta dalla parte committente. L'impianto, del resto, sebbene modificato, è tuttora in uso ed il rapporto tra il valore complessivo della commessa (di oltre due milioni di euro) e l'ammontare dei costi che il consulente d'ufficio ha riconosciuto come necessari per rendere l'impianto “affidabile” oltre che funzionante, dimostra che non tutto ciò che è stato fatto da si è rivelato inutilizzabile. CP_1
pagina 19 di 22 Neppure l'accertato ritardo giustifica la risoluzione del contratto di appalto. È pacifico, infatti, che il termine pattuito per la consegna non sia stato rispettato, ma è altrettanto pacifico che sia è trattato di uno scostamento tutto sommato modesto rispetto alla previsione negoziale e che l'imputabilità del ritardo non sia della sola società appaltatrice. Si è detto, al punto c), che il consulente d'ufficio ha stimato non realistica la previsione -contenuta nell'ordine- di otto mesi circa per la realizzazione e l'avvio dell'impianto fino ad arrivare allo standard produttivo richiesto e che ha ipotizzato necessari perlomeno nove mesi di lavorazione. È documentale che abbia dato conferma dell'ordine Parte_1
a il 29 gennaio 2018, erodendo così di 19 giorni il già inadeguato termine pattuito;
del resto, non CP_1 ha reagito in alcun modo né quando l'appaltatrice si è cautelata preannunciando che il ritardo nella restituzione del contratto firmato avrebbe potuto comportare uno slittamento della data di consegna, né allorché ha ricevuto il cronoprogramma che indicava nel 7 settembre la data di consegna. È pacifico poi che anche i macchinari forniti direttamente dalla committente siano stati consegnati con due mesi di ritardo (cioè ad agosto 2018) rispetto alle previsioni. Si deve convenire, dunque, con le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice, e cioè che “il ritardo nella consegna dell'opera astrattamente imputabile all'attrice risulta essere, in realtà, inferiore ad un mese (da fine settembre 2018 agli ultimi giorni di ottobre del 2018) e risulta, dunque, già di per sé, inidoneo, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed al conseguente interesse contrattuale della convenuta, a costituire il grave inadempimento invocato dalla ”. Non consta, infatti, ed è contraddetto dal fatto che l'impianto sia tuttora Parte_1 in uso, che, alla data della consegna, l'opera commissionata avesse perso per parte committente ogni utilità. Dunque, neppure sotto questo profilo, vi è la prova di un inadempimento grave ed imputabile in via prevalente a , tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto. Controparte_7
Consegue a quanto esposto -e dunque, senza necessità alcuna di ulteriori approfondimenti istruttori- anche il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'appellante principale, che ha domandato la condanna della controparte al risarcimento dei danni conseguenti al medesimo inadempimento indicato come fondante il suo diritto alla risoluzione e non ha formulato domande differenti (come quelle previste dall'art. 1668, comma primo, c.c.) in via alternativa o subordinata.
Sul punto, è sufficiente richiamare il condiviso insegnamento del giudice di legittimità, secondo il quale "in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per
pagina 20 di 22 mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione" (Cass n. 18578/2018; Cass. n. 4366/2015, Cass. n.15249/2005; Cass. n.
9295/2006).
Ciò vale anche con riferimento al lamentato ritardo nell'ultimazione dell'opera, con l'ulteriore precisazione che le voci di danno ad esso astrattamente riferibili, quali la “mancata produzione” ed i costi in tesi sostenuti per far eseguire altrove lo smaltimento dei rifiuti non sono stati dimostrati.
[...]
, infatti, ha prodotto in modo tempestivo unicamente un prospetto riepilogativo dalla stessa Pt_1
redatto (doc. 29, pag.3); non ordinativi, rapporti di lavoro, fatture, bonifici. Palesemente tardivi i capitoli di prova testimoniale articolati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. e le produzioni documentali alla stessa allegate (in particolare, da 96 a 99); detta memoria, infatti, è data dalla legge a “prova contraria” e non per provare i fatti costituitivi delle proprie domande.
Le spese
In punto spese, occorre dar seguito alla regola secondo la quale, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/2021,
Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259, nel medesimo senso, tra le tante, Cass.
30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010 n. 18337). Ciò esime dalla trattazione dell'undicesimo motivo di appello.
Nella fattispecie in esame, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura di tre quarti;
il restante quarto grava su , che è soccombente su Controparte_1
tutte le domande di condanna proposte e si determina come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di ctu, come liquidate in causa, gravano sulle parti nella medesima misura e dunque vanno poste definitivamente in capo a nella misura di tre quarti. Controparte_1
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. in accoglimento parziale dell'appello principale ed in riforma della sentenza n.10179/2022 del
Tribunale di Milano, pubblicata il 23 dicembre 2023, dichiara non dovuto da Parte_1
pagina 21 di 22 a l'importo di €214.400 oltre interessi da quest'ultima Controparte_1
richiesto a titolo di saldo;
2. rigetta tutte le altre domande proposte da;
Parte_1
3. rigetta l'appello incidentale;
4. dichiara le spese di lite compensate tra le parti in misura di tre quarti e condanna
[...]
a rifondere ad i restanti tre quarti delle stesse che Controparte_1 Parte_1 determina (detti tre quarti), per il giudizio di primo grado, in €22.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge e per l'appello in €1.896,75 per spese ed in €18.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
5. pone le spese di ctu, come liquidate in causa, definitivamente a carico di
[...]
nella misura di tre quarti e per un quarto a carico di Controparte_1 Parte_1
6. condanna a restituire ad quanto dalla stessa pagato Controparte_1 Parte_1
per capitale, interessi e spese in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo effettivo;
7. dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante incidentale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 19 febbraio 2025
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Alberto Massimo Vigorelli
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “la tempistica prevista nell'ordine di era fin troppo ottimistica, ma suddetta tempistica è CP_2 stata sostanzialmente confermata da il 21 febbraio 2018 con slittamento di sole tre settimane CP_1 rispetto all'ordine ACCAM 2/2018. Questo termine non è stato rispettato ma nemmeno quello conseguente al ritardo della consegna dei macchinari di terzi [2 mesi, quindi entro la prima decade di novembre 2018].” (cfr. relazione, pag. 25). 3 “Di fatto, non vi era alcun progetto propriamente detto perché era previsto fosse onere di la CP_1 funzione dell'ingegneria esecutiva con predisposizione della progettazione elettrica, meccanica e preliminare ed emissione delle specifiche tecniche entro il 30 aprile 2018” (cfr. relazione, pag. 24). pagina 18 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 162/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE REGINA Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNA, 11 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. GABRIELE MAGGIONI (C.F.
, e rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO FINAMORE (C.F. C.F._1
), RICCARDO SALVINI (C.F. e C.F._2 C.F._3 Parte_2
(C.F. , come da delega in atti, C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA DEL TEATRO, 1 41121 MODENA, presso lo studio dell'avv. ERMES ANNOVI
(C.F. , che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._5
ALESSANDRA GELOSA (C.F. ), C.F._6
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 pagina 1 di 22 “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, dichiarata
l'inammissibilità di ogni domanda nuova formulata da controparte nonché accertata e dichiarata la infondatezza delle domande dell'appellata per i motivi in fatto e in diritto esposti, Voglia:
Preliminarmente, in rito:
- riformare la sentenza impugnata non avendo questa pronunciato sulla eccezione preliminare sollevata da con la quale si chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dei fatti nuovi Parte_1
dedotti dalla difesa della nella comparsa di costituzione di Controparte_1
nuovo difensore depositata in primo grado, siccome formulati oltre i termini decadenziali di rito e, per
l'effetto, ritenere non utilizzabili detti fatti nuovi ai fini della decisione del giudizio per cui è causa.
Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accertato e dichiarato che non ha adempiuto alle Controparte_1
obbligazioni sulla stessa gravanti in forza dell'ordine di acquisto n. 02/Accam del 5 gennaio 2018, riformare la sentenza resa dal Tribunale di Milano nella parte in cui condannava al Parte_1 pagamento della somma di € 214.440,00 oltre IVA ed oltre interessi a titolo di saldo prezzo dell'appalto commissionato e, per l'effetto, condannare alla restituzione Controparte_1
del predetto importo come maggiorato degli interessi e così complessivamente corrisposto da
[...]
alla in ottemperanza alla sentenza impugnata;
Pt_1 Controparte_1
- accertata e dichiarata la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso con
[...]
in forza dell'ordine di acquisto n. 02/Accam del 5 gennaio 2018 per Controparte_1
inadempimento imputabile alla medesima , condannare Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
1.561.758,25 a titolo di risarcimento dei danni a vario titolo patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della somma di € 257.626,00 oltre IVA, come accertata all'esito della CTU disposta dal Giudice d'appello, a titolo di spese per il completamento dell'impianto e/o per l'eliminazione di difetti di costruzione e/o funzionamento accertati , oltre alle somme a vario titolo richieste per gli ulteriori danni patiti da per come articolati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria;
- con vittoria dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In subordine:
pagina 2 di 22 - ove ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado, compensare integralmente le spese di lite tra le parti ovvero rideterminare l'importo della condanna alla refusione delle spese sulla base del valore delle somme riconosciute in favore della;
Controparte_1
In via istruttoria:
- in riforma dell'ordinanza istruttoria del 25 maggio 2020, ammettere i capitoli di prova formulati da nelle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 2 e n. 3 e non ammessi dal Tribunale di Parte_1 prime cure. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie: in via principale: rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze, deduzioni ed argomentazioni contenute nell'appello proposto da perché inammissibili, improponibili e/o infondate in fatto ed in diritto Parte_1
e comunque non provate e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia della sentenza n.
10179 del Tribunale di Milano, emessa il 22 dicembre 2022 e depositata il 23 dicembre 2022, e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Parte_1
tutte le somme ivi indicate nonché (ex art. 345, comma 1° c.p.c.) al pagamento degli interessi, della rivalutazione, di ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza impugnata;
sempre in via principale: in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
, riformare unicamente la parte motiva della sentenza laddove afferma che non Controparte_1 possa dirsi dimostrata una verifica positiva dell'opera da parte della committente in data 4.12.2018
(cfr. sentenza di primo grado, pag. 6) nel senso di ritenere invece che, avendo , Parte_1 successivamente al collaudo del 4.12.2018, dato avvio all'ultima fase contrattuale del training ai propri tecnici da parte di (doc. 88 fascicolo di primo grado di , fase che era prevista CP_1 CP_1 solo a seguito dell'accettazione del collaudo (cfr. doc. 64 fascicolo di primo grado di pag. 35, CP_1
punto 7.6), il collaudo in questione debba ritenersi essere stato accettato dalla committente.
Confermare, per il resto, la appellata sentenza n. 10179/2022 del Tribunale di Milano in tutte le sue parti nonché nel dispositivo e condannare in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento di tutte le somme ivi indicate nonché (ex art. 345, comma 1° c.p.c.) al
pagina 3 di 22 pagamento degli interessi, della rivalutazione, di ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza impugnata;
In ogni caso, dunque anche in caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale proposto, confermare la piena validità ed efficacia della sentenza n. 10179/2022 del Tribunale di Milano e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Parte_1
tutte le somme ivi indicate nonché (ex art. 345, comma 1° c.p.c.) al pagamento degli interessi, della rivalutazione, di ogni altro frutto, accessorio e danno maturati dopo la sentenza impugnata;
subordinate ex art. 346 c.p.c. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi dovesse trovare accoglimento alcuno dei motivi di gravame della appellante, porre comunque in compensazione l'eventuale credito di nella misura Parte_1
accertata in corso di causa, con i crediti vantati da;
Controparte_1 Controparte_1
in via istruttoria: senza adesione ad inversione alcuna dell'onere della prova, ammettere i capitoli di prova come dedotti in atti sempre nel giudizio di primo grado (interrogatorio formale e prova per testi sui capitoli indicati nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di di seguito Controparte_1
integralmente trascritti) ed ammettere, altresì, la prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi con i testi e i capitoli indicati nelle predette memorie. Si ritrascrivono, di seguito, i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, con i testi indicati, dei quali si chiede
l'ammissione:
1) Vero che ritardò di oltre tre mesi l'approntamento dell'area cortiliva esterna, che ancora alla CP_2 fine del mese di giugno 2018 risultava trovarsi nelle condizioni rappresentate dalle foto che si rammostrano al teste (doc. 28)?
2) Vero che fino a che non fu terminato l'approntamento di tale area cortiliva, avvenuto nel mese di luglio 2018, nonché la pavimentazione interna dello stabile - ove doveva essere installato l'impianto per cui è causa - venne inibito a da parte di l'accesso al capannone e lo svolgimento del lavoro? CP_1 CP_2
3) Vero che i macchinari forniti da esclusi dalla fornitura (come da documento che si CP_2 CP_1 rammostra al teste - doc. n. 64) presentarono guasti e malfunzionamenti quali: a) le scoperchiatrici distruggevano/stritolavano i bidoni, facendo fuoriuscire la materia biologica, ed incastravano i coperchi lungo la linea di trasporto come da foto che si rammostrano al teste (doc. 89); b) la svuotabidoni perdeva il passo delle catene e presentava pezzi danneggiati, come da foto che si rammostra al teste (doc. 94); c) le lavabidoni risultarono avere il passo delle catene non sincronizzato;
si riscontrò la presenza di interruttori più piccoli
pagina 4 di 22 rispetto alle potenze comunicate a da e, inoltre, venne riscontrato dal fornitore che i pioli di CP_1 CP_2 contenimento dei contenitori erano errati?
4) Vero che i macchinari forniti da vennero recuperati in parte dagli impianti di di CP_2 CP_2
Forlì e di Pisa, come da documenti che si rammostrano al teste (docc. 63 e 64), ed in parte commissionati da
ad altri fornitori, quali la (quanto alle lava-navette ed alle lava-contenitori) e la CP_2 Tes_1 Pt_3 con riferimento al carroponte?
5) Vero che ritardò la fornitura delle proprie macchine, che vennero installate solo in CP_2 agosto/settembre 2018, rispetto al planning iniziale di giugno 2018, e collaudate successivamente, come da documento che si rammostra al teste (docc. 41, 42 e 43)?
6) Vero che l'avviamento ed il collaudo della seconda lava-bidoni di fornitura avvenne il 17 ottobre CP_2
2018?
7) Vero che tale ritardo nel collaudo della lava-bidoni determinò necessariamente lo slittamento dell'avviamento della seconda linea ad un momento successivo?
8) Vero che il doc. 5 prodotto da controparte (che si rammostra al teste) si riferisce al collaudo della lava- navette per mezzo di una sola navetta “campione” fornita da CP_1
9) Vero che le saldature di tutte le navette fornite da vennero successivamente eseguite presso lo CP_1 stabilimento di ove le navette si trovavano, secondo le precise indicazioni di ? CP_1 CP_2
10) Vero che le richieste di avanzate ad sin dal mese di luglio 2018, volte ad ottenere la CP_1 Parte_1 presenza in cantiere di tecnici esperti in automazione che potessero seguire le installazioni ed i Parte_1 collaudi furono ignorate da ? CP_2
11) Dica il teste se ha eseguito le attività indicate nel documento che si rammostra al teste (docc. 44 e 44 CP_1 bis), e se ha eseguito attività di assistenza alla produzione nel corso del cantiere per cui è causa?
12) Vero che incaricò una cooperativa esterna di provvedere al caricamento dei bidoni sulle linee CP_2 ed alla conduzione presso l'inceneritore delle navette contenenti i rifiuti ospedalieri?
13) Vero che gli operai di detta cooperativa hanno rotto in più occasioni le navette inforcandole “Manitou” da essi movimentato, come da foro che si rammostrano al teste (doc. 90)?
14) Vero che il carroponte fornito da presentò reiterati malfunzionamenti quali la rottura degli CP_2 automatismi, come da foto che si rammostrano al teste (doc. 91)?
15) Vero che il carroponte in questione venne concesso in utilizzo da anche ad Accam per supplire CP_2 alla rottura di un secondo carroponte di che doveva essere adibito allo smaltimento dei rifiuti solidi CP_2 urbani di Accam?
16) Vero che tale circostanza determinò l'interruzione del lavoro di che rimaneva privata della CP_1 possibilità di utilizzare il carroponte de quo per intere giornate lavorative in quanto utilizzato da Accam?
pagina 5 di 22 17) Vero che i macchinari commissionati alla da presentarono malfunzionamenti ed errori Tes_1 CP_2 realizzativi quali, ad esempio, il passo delle catene non sincronizzato, problematiche dovute al montaggio di interruttori più piccoli rispetto alle potenze comunicate a da , così come i pioli di CP_1 CP_2 contenimento dei contenitori che risultarono errati?
18) Vero che i pallet forniti da erano danneggiati e rotti, come da documento che si rammostra al CP_2 teste (doc. 95)?
19) Vero che ha inviato in data 27 dicembre 2018 tutti i files relativi alla documentazione di progetto CP_1 dell'impianto per cui è causa come da documento che si rammostra al teste (doc. 59)?
20) Vero che i collaudi della linea del cantiere per cui è causa avrebbero dovuto essere eseguiti “in bianco”, ovvero con i bidoni vuoti?
21) Vero che fece svolgere a i collaudi con i bidoni pieni di rifiuti ospedalieri (sangue, CP_2 CP_1 residui organici, residui medicinali, liquidi corrosivi) che si riversavano sulla linea produttiva come da foto che si rammostra al teste (doc. 92)?
22) Vero che gli acidi fuoriusciti dai bidoni e riversatisi sulla linea produttiva hanno corroso i macchinari ed in particolare i robot, come da fotto che si rammostano al teste (doc. 93)?
23) Vero che i tecnici signori e hanno effettuato l'attività di CP_1 Controparte_3 Testimone_2 training ai tecnici di , come da documenti che si rammostrano al teste (doc. 88)? CP_2
24) Vero che ha realizzato le varianti in corso d'opera ed i lavori indicati nel documento che si CP_1 rammostra al teste (docc. 44 e 44 bis), per l'importo di euro 48.348,00?
25) Vero che le attività indicate nel documento 44 che si rammostra al teste state espressamente richieste a da ? CP_1 CP_2
26) Vero che ha corrisposto euro 209.488,32 per l'attività di gestione di attività di produzione, come da CP_1 documenti che si rammostrano al teste (docc. da 66 a 87 bis)?
27) Vero che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 ha svolto attività di assistenza alla produzione presso il cantiere per cui è causa?
28) Vero che il compenso di tale attività le è stato corrisposto da così come il rimborso spese, come da CP_1 documenti che si rammostrano al teste (docc. 67, e da 75 a 87 bis)?
Si indicano quali testi i signori: , e Tes_3 Testimone_2 Controparte_3 Testimone_4 Tes_5 sui capitoli: 13-14-15-16-17-18-20-21-22-24-25;
[...] Testimone_6 Testimone_7
e sul capitolo 19; e sul capitolo 23;
[...] Testimone_2 Testimone_2 Controparte_3 [...]
e sul capitolo Tes_8 Tes_3 Testimone_2 Controparte_3 Testimone_4 Testimone_9
26; e sui capitoli 27 e 28. Tes_3 Testimone_2 Controparte_3 Testimone_4 Testimone_9 in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio, con tutti gli accessori di legge”.
pagina 6 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Controparte_1 Parte_1
esponendo:
- di aver concluso il 29 gennaio 2018 con in qualità di committente un contratto di Parte_1
appalto per la realizzazione di un impianto robotizzato per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri da installare presso l'inceneritore ACCAM, Consorzio dell'Alto Milanese, in Busto Arsizio;
-che l'impianto, nonostante lo slittamento dei tempi previsto per la consegna ed alcune difficoltà nella fase dell'avvio, in prevalenza dovute alla committente ed ai suoi fornitori, era stato messo in funzione nell'autunno del 2018 e collaudato fin dal 4 dicembre 2018, con raggiungimento della potenzialità pattuita;
-che, per supplire all'inadeguatezza del personale della società committente preposto all'impianto, essa aveva direttamente provveduto alla gestione dell'attività produttiva da metà dicembre 2018 all'11 gennaio 2019, sostenendo costi per €209.488,32;
-di essere inoltre creditrice di €48.340 per opere extra contratto e di €214.400 a titolo di saldo;
-che, in tale contesto, la società committente l'11 gennaio 2019 le aveva intimato di cessare ogni attività, nonché il pagamento di una somma pari al 10% del corrispettivo contrattuale e di ulteriori
€721.192,34 a titolo di risarcimento dei danni per “difetti di costruzione” dell'impianto.
Tutto ciò premesso chiedeva la condanna della società convenuta a pagarle gli Controparte_1
importi ancora dovuti in dipendenza del contratto di appalto e delle ulteriori prestazioni eseguite, oltre
€150.000 a titolo di risarcimento dei danni. si costituiva in giudizio, deducendo, invece: Parte_1
-che l'impianto era stato consegnato in ritardo, non era stata trasmessa la documentazione tecnica relativa al sistema di gestione, e che lo stesso non era correttamente funzionante, tanto che le operazioni di collaudo avviate il 31 ottobre 2018 erano state sospese;
-che, in particolare, l'impianto non era idoneo a raggiungere gli standard qualitativi e di produzione previsti nelle specifiche tecniche e di essere stata costretta a rivolgersi a terzi per rimediare ai problemi di malfunzionamento;
-che il corrispettivo dell'appalto era stato convenuto a corpo e che nessuna variante essa aveva mai richiesto a . Controparte_1
chiedeva, di conseguenza, il rigetto delle domande proposte dall'appaltatrice nei suoi Parte_1
confronti e, in via riconvenzionale, di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per pagina 7 di 22 inadempimento di , con condanna della stessa al pagamento di €1.058.894 a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni, di cui €216.486,53 a titolo di mancata produzione;
€329.160,81 a titolo di costo smaltimento rifiuti su altri impianti;
€ 171.081,00 a titolo di costo lavaggio contenitori su altri impianti,
€1.104,00 per costi di mezzi e invio rifiuti ad altri impianti ed €3.360 a titolo di costi per il personale per scarico a mano su navette;
infine, oltre €337.702 per gli importi dovuti agli altri appaltatori ai quali si era rivolta per ovviare al malfunzionamento dell'impianto.
All'udienza del 21 maggio 2019 il giudice rilevava che nell'atto di citazione era stato omesso l'avviso di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e quindi fissava una nuova udienza destinata alla prima comparizione delle parti per il 25 settembre 2019.
La convenuta il 5 settembre 2019 depositava una comparsa di risposta integrativa, con la quale domandava la condanna della controparte a pagare €1.561.758,25 a titolo di risarcimento dei danni.
Il 23 settembre 2019 si costituiva, per l'attrice, un nuovo difensore, depositando una memoria di costituzione e documenti, di cui chiedeva “lo stralcio”. Parte_1
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'assunzione di prove testimoniali.
La sentenza appellata
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.10179/2022, pubblicata il 23 dicembre 2024, ha condannato a pagare a €214.400 oltre interessi e spese. Parte_1 Controparte_1
Il tribunale, infatti, ha ritenuto non provato un inadempimento di tale da giustificare la CP_1
risoluzione del contratto di appalto e la condanna della parte attrice al risarcimento dei danni, considerato che:
1. pur potendo ritenersi accertato il cattivo funzionamento dell'impianto, che aveva manifestato
“difficoltà a produrre con continuità” e “fermi di produzione”, la problematica, come emerso dalle prove testimoniali, era dovuta al malfunzionamento delle macchine scoperchiatrici, svuotabidoni (o ribaltatrici) e lavatrici, facenti parte dell'impianto medesimo fornite dalla committente;
2. che gli inconvenienti denunciati da relativi all'impianto elettrico erano stati dedotti Parte_1
dalla committente nella comparsa di risposta in modo generico, essendosi la stessa limitata ad affermare, attraverso il richiamo ad alcune perizie di parte (tali i documenti nn. 32 e 35), che “gli schemi dei quadri elettrici” sarebbero stati risultati “difformi rispetto alla documentazione di progetto”. Non vi era stata, dunque, una allegazione sufficientemente specifica dell'inadempimento contestato alla controparte, ed a ciò non poteva supplire la produzione di una più dettagliata relazione tecnica con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.;
pagina 8 di 22 3. che il ritardo nella consegna dell'opera in astratto addebitabile all'appaltatrice era inferiore ad un mese (dalla fine di settembre 2018 agli ultimi giorni di ottobre del 2018) e dunque, già di per sé, inidoneo, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed al conseguente interesse contrattuale della convenuta, ad integrare il grave inadempimento invocato. Soprattutto, sui tempi della consegna aveva inciso il ritardo con il quale erano state consegnate (cioè ad agosto 2018) e collaudate le due macchine lavabidoni -la cui fornitura era stata commissionata dalla committente a ed il Tes_1 ritardo con il quale la committente aveva, “solo a fine maggio 2018”, approntato l'“area cortiliva esterna e la pavimentazione interna” del sito di installazione del manufatto.
Conseguentemente, il tribunale ha accertato il diritto di al pagamento dell'importo richiesto a CP_1 titolo di corrispettivo dell'appalto. Ha respinto la domanda di pagamento di opere extra contratto, rilevando che la società appaltatrice “entro i termini decadenziali di rito, non ha minimamente specificato quando e con quali modalità le sarebbero stati commissionati dalla “lavori Parte_1 extra” o “varianti” né quale sarebbe stata l'eventuale necessità, da un punto di vista tecnico, di tali lavorazioni, di cui, invero, neppure l'effettiva consistenza è stata allegata…”. Ha del pari respinto la domanda diretta al rimborso di €209.488,32, poiché era documentato l'impegno assunto dall'attrice di fornire un periodo di “assistenza alla produzione / trainig”, e non aveva né allegato né provato CP_1
“quando e con quali modalità la committente le avrebbe commissionato attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, le quali, dunque, ove anche effettivamente eseguite, devono ritenersi svolte dall'appaltatrice (evidentemente per ragioni di collaborazione commerciale nell'ambito del rapporto contrattuale allora in essere) di propria iniziativa ed in assenza di un diverso valido titolo negoziale”, come pure l'ulteriore domanda risarcitoria che ha ritenuto implicitamente rinunciata in quanto non coltivata nel corso del giudizio e non riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'appello
I. Il procedimento
La sentenza è stata impugnata da che ha proposto i seguenti undici motivi di Parte_1
appello:
1. “violazione e falsa applicazione delle norme processuali e/o omessa pronuncia rispetto alla contestazione di fatti nuovi dedotti nella comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Omessa valutazione delle affermazioni rese dalla in sede di atto introduttivo;
CP_1
Lesione del diritto alla difesa”. Il tribunale le aveva addebitato alcune condotte, quali il ritardo pagina 9 di 22 nell'approntamento delle aree destinate ad ospitare l'impianto e l'inefficienza delle macchine scoperchiatrici e ribaltatrici, che erano state allegate dalla controparte solo con la comparsa di costituzione di nuovo difensore, sulle quali essa aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio e che, diversamente dal vero, il primo giudice aveva ritenuto non contestate nel loro storico accadere;
2. “errata valutazione circa la fissazione del thema decidendum con riguardo alla contestazione dei vizi agli impianti elettrici”. Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale non vi è stata alcuna violazione del termine decadenziale per la fissazione del thema decidendum: le problematiche inerenti all'impianto elettrico erano state dedotte sia nella prima che nella seconda comparsa di risposta e via via precisati, perché l'incarico per l'eliminazione dei vizi era stato conferito nel corso del giudizio;
3. “erroneità, contraddittorietà e parziarietà della sentenza con riferimento all'inadempimento della ed ai vizi dell'opera alla stessa commissionata”. In primo CP_1
luogo (3.1), il tribunale aveva errato nel qualificare la domanda proposta in via riconvenzionale come diretta alla risoluzione del contratto di appalto sul presupposto (solo) di un inadempimento parziale. L'inadempimento dedotto non consisteva, infatti, nel mancato raggiungimento delle performance attese, apprezzabile come “inadempimento inesatto”, ma nel mancato completamento dell'impianto e nella presenza di vizi e difetti tali da renderlo inutilizzabile, apprezzabile come grave inadempimento. Inoltre (3.2), il giudice, pur avendo riconosciuto che l'impianto era stato consegnato in ritardo e con “gravi anomalie bloccanti e malfunzionamenti persistenti”, aveva sottovalutato tali inconvenienti, escludendo che si trattasse di “veri e propri vizi costruttivi concretamente individuati” e ritenendoli mere criticità legate alle “caratteristiche di performance”, mentre era ovvio che l'inadeguatezza delle prestazioni dell'impianto era conseguenza dei vizi costruttivi, ampiamente provati dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testimoni. Così facendo (3.3), il primo giudice non aveva fatto corretta applicazione della disciplina dell'appalto, con il quale l'appaltatore assume a proprio carico un'obbligazione di risultato;
4. “Erroneità, contraddittorietà e parziarietà della sentenza avuto riguardo alla fornitura delle scoperchiatrici, ribaltatrici (svuota-bidoni), lavatrici (lavabidoni e lava-navette), nonché con riferimento all'attendibilità dei testimoni citati dalla parte attrice”. Il tribunale avrebbe errato, innanzitutto (4.1), ad attribuire la causa dei malfunzionamenti ai macchinari pagina 10 di 22 forniti da essa committente, in contrasto con la documentazione in atti. In secondo luogo (4.2) avrebbe disapplicato gli articoli 1658 e 1663 c.c. che impongono all'appaltatore di segnalare l'inidoneità o la difettosità dei materiali forniti dal committente, con la conseguenza che, se ciò non avvenga, non può andare esente da responsabilità. Ancora, il tribunale avrebbe mal valutato gli esiti della prova testimoniale e l'attendibilità dei testimoni citati da (4.3); Controparte_1
5. “Erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza con riferimento alla valutazione dei fatti dedotti, delle allegazioni difensive e delle prove documentali circa il tempo dell'adempimento (rectius ritardo)”. La documentazione in atti, correttamente interpretata, dimostrava, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Milano, che, ad ottobre 2018, fosse attiva solo una linea dell'impianto e che lo stesso non era mai stato completato (5.1). Il giudice, inoltre, aveva errato a ritenere che le parti avessero concordato per la consegna un termine diverso da quello indicato nel contratto del 31 agosto 2018 (5.2), a stimare che vi fosse stato un ritardo “modesto” (5.3), ad attribuire ad una scelta della committente e non ad una necessità, imposta dall'inadempimento dell'appaltatrice, l'affidamento a terzi del completamento dell'opera (5.4) e conseguentemente a riconoscere a il diritto al CP_1
pagamento del saldo;
6. “mancata motivazione e pronuncia circa la portata ed effetti del “modesto ritardo” nonché sulla co-responsabilità della rispetto allo stesso”. La sentenza non avrebbe CP_1 anche gli effetti del ritardo in capo alla committente;
essa sarebbe cioè “carente e contraddittoria, nella parte in cui non viene esaminata l'esistenza di un danno in capo alla committente derivato dal, pur ammesso, ritardo dell'appaltatrice nell'adempimento delle obbligazioni assunte”. Inoltre, poiché l'appaltatrice, nel giudizio di primo grado, aveva ammesso l'esistenza di una sua responsabilità concorrente nella causazione del ritardo, la sentenza sarebbe deprecabile nell'aver “omesso qualsivoglia argomentazione circa la non contestata co-responsabilità della nella causazione del ritardo”; CP_1
7. “contraddittorietà delle motivazioni per aver condannato al pagamento del Parte_1
saldo contrattuale affermando che l'odierna appellante non avrebbe sul piano tecnico fornito alcuna specifica ragione tecnica ovvero violazione di specifici obblighi negoziali utili a fondare la domanda riconvenzionale;
Omessa pronuncia rispetto alla domanda di accertamento dell'adempimento di . Il primo giudice, nell'escludere l'inesattezza CP_1
pagina 11 di 22 dell'inadempimento da parte di non avrebbe però accertato l'esatto adempimento, CP_1 presupposto per riconoscere il corrispettivo dell'appalto;
8. “mancato accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla ”. Parte_1
L'erroneità della decisione sarebbe palese e conseguente al non aver correttamente ricostruito lo svolgersi del rapporto negoziale;
9. con il nono motivo, l'appellante si è doluta della mancata ammissione della sollecitata consulenza d'ufficio;
10. con il decimo, della mancata ammissione di tutti i capitoli di prova testimoniale;
11. con l'undicesimo, di essere stata condannata al pagamento delle spese processuali, comunque liquidate in modo eccessivo, sulla base dell'importo domandato e non di quello riconosciuto alla parte vittoriosa. ha concluso chiedendo la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento delle Parte_1
domande proposte nel giudizio di primo grado.
Si è costituita il 17 aprile 2023 che ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha Controparte_1
domandato il rigetto. Ha prestato acquiescenza al rigetto delle proprie domande di pagamento di attività extra contratto e risarcitoria, mentre ha proposto appello incidentale diretto esclusivamente ad ottenere la rettifica della motivazione della sentenza, nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto indimostrato il collaudo dell'impianto con esito positivo il 4 dicembre 2018. Dopo le prove eseguite in quella data, all'esito delle quali rimaneva unicamente da correggere i malfunzionamenti dei macchinari forniti dalla committente e da terminare poche attività in sospeso nel cantiere che avrebbero richiesto non più di una settimana di lavoro, l'appellante principale aveva chiesto di procedere al training del personale, attività questa che, da contratto, presupponeva l'avvenuta accettazione. Chiariva l'appellante incidentale che
“Ad ogni buon conto, la circostanza oggetto di appello incidentale non ha comunque rilevanza, anche se non accolta, in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado; anche a prescindere dall'accettazione o meno del collaudo da parte di , infatti, è risultato provato Parte_1 in causa ed accertato che i difetti di performance dell'impianto non fossero addebitabili a responsabilità di (pag. 62 comparsa di risposta, enfasi aggiunta). CP_1
Per l'eventualità in cui l'appello principale fosse stato accolto, riproponeva le Controparte_1
eccezioni svolte nel giudizio di primo grado in punto quantum debeatur, in particolar modo deducendo che le spese documentate dalla committente e delle quali questa aveva chiesto il ristoro, erano in parte da riferire all'ordinaria manutenzione dell'impianto ed alla fornitura di pezzi usurati dei macchinari pagina 12 di 22 usati dalla stessa forniti e, per il caso in cui fossero state ammesse le prove orali dedotte dalla controparte, chiedeva di essere ammessa alla prova contraria.
Questa Corte, respinta l'istanza proposta da ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e dichiarata Parte_1
inammissibile la sua successiva riproposizione, disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, in particolare per verificare, anche attraverso l'ispezione dell'impianto, la sua completezza, conformità alle previsioni contrattuali ed alle regole dell'arte, funzionalità; lo scopo degli interventi fatti eseguire dalla committente;
le cause del ritardo, anche in rapporto al tempo tecnico necessario all'esecuzione dell'impianto.
Depositata la relazione del consulente tecnico d'ufficio e disposta la trattazione scritta del procedimento, le parti hanno precisato le conclusioni il 21 novembre 2024.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
II. La decisione
I punti nodali della controversia rischiano di perdersi nella sovrabbondanza degli atti difensivi e nella analiticità, a tratti esasperata, dei motivi di appello, sì che per delimitare il thema decidendum si impongono alcune premesse.
La controversia trae origine da un contratto di appalto. L'appaltatore ( ) ha agito per Controparte_1
ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito e del controvalore delle ulteriori prestazioni eseguite;
il committente ( ) ha contestato l'inadempimento della controparte -tale, ovviamente, è anche Parte_1
l'inesatto adempimento- e, per tale ragione, ha dedotto di non dover pagare alcunché a titolo di corrispettivo;
inoltre, ha domandato la risoluzione del contratto di appalto e la condanna dell'appaltatore al risarcimento dei danni. E' pacifico che, rispetto a tali domande, l'onere della prova si distribuisce secondo la regola più volte ribadita dalla condivisa giurisprudenza di legittimità e cioè, considerato che la disciplina speciale dell'appalto non deroga al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (v. Cass. ord. n.98/2019; Cass. n. 236/2010; Cass. n. 3472/2008). Quindi, nel caso di specie, in un contesto nel quale, come si vedrà, è da ritenersi accertata la consegna dell'opera, ma controversa la pagina 13 di 22 sua idoneità all'uso convenuto, gravava sull'appaltatrice ha agito per ottenere Parte_4
l'adempimento dell'obbligazione di pagamento ed alla quale la convenuta ha opposto Parte_1
l'eccezione di inadempimento- dimostrare di aver ben eseguito l'obbligazione di risultato a suo carico e perciò di aver consegnato un impianto completo e funzionante.
Con l'appello principale, in sintesi, la committente si duole che il primo giudice sia pervenuto ad affermare che ha adempiuto correttamente alle obbligazioni a suo carico, a tal fine Controparte_1
valorizzando circostanze introdotte in causa tardivamente, non ammettendola a provare circostanze allegate al fine di dimostrare l'inadempimento della controparte sull'erroneo presupposto dell'intempestività della loro allegazione, mal valutando le prove documentali e gli esiti delle prove testimoniali, non dando ingresso alla consulenza tecnica sollecitata.
Per quanto riguarda le preclusioni processuali, in realtà: nella memoria di costituzione di nuovo difensore, ha replicato alla comparsa di CP_4
costituzione avversaria ed ha semplicemente -e giustamente- arricchito le proprie difese rispetto alle circostanze allegate dalla controparte a fondamento della propria domanda riconvenzionale.
Non è stato violato alcun termine previsto a pena di decadenza, poiché la memoria in questione
è stata depositata prima dell'udienza di prima comparizione, come fissata su istanza di
[...]
ai sensi dell'art. 164, comma terzo, c.p.c.; è noto che le parti, fino a tale udienza, Pt_1
possono proporre le domande ed eccezioni che sono la conseguenza delle domande riconvenzionali ed eccezioni proposte dal convenuto -e quindi anche allegare nuove circostanze a fondamento di tali nuove domande ed eccezioni- e che, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., possono precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Aver attribuito il ritardo lamentato dalla committente ed i malfunzionamenti dell'impianto a condotte di è una mera difesa rispetto alla deduzione, da parte Parte_1
della committente, convenuta in primo grado, del ritardo nella consegna e dell'inidoneità dell'impianto a raggiungere gli standard produttivi concordati, introdotta in causa secondo il consueto svolgersi della dialettica processuale;
ii. nel costituirsi in giudizio, ha dedotto che l'impianto funzionava male, si Parte_1
verificavano gravi anomalie bloccanti, che non aveva consegnato gli schemi tecnici degli CP_1
impianti elettrici, i disegni costruttivi ed altra documentazione relativa alla componente elettrica dell'impianto, che erano state eseguite verifiche da parte di tecnici “terzi” che avevano riscontrato numerose problematiche, al cui contenuto la convenuta rinviava. Tra queste, come pagina 14 di 22 riferito nella relazione dell'ingegner , anche che l'impianto elettrico era difforme Per_1
rispetto al progetto (si vedano i punti 2 e 3 doc. 35 ). Ad avviso di questa Corte, Parte_1
tanto basta, diversamente a quanto ha ritenuto il primo giudice, a ritenere che sia stato assolto in modo tempestivo e sufficientemente preciso anche l'onere di allegazione a carico della parte convenuta, poiché non è necessario, a questo fine, che siano già chiare alla parte anche le cause dei difetti denunciati, ma solo che sia descritta con sufficiente specificità la problematica segnalata, spettando poi all'esecutore dell'opera dimostrare che invece l'opera è conforme alle prescrizioni progettuali ed alle regole dell'arte e che dunque le cause dei malfunzionamenti non gli sono imputabili. Il tribunale ha errato nel ritenere di non poter approfondire anche le questioni relative al funzionamento dell'impianto elettrico -che peraltro è parte integrante dell'impianto oggetto dell'appalto- e nel giudicare non utilizzabile la relazione tecnica prodotta come doc. 89 con la memoria istruttoria (salvo poi sottoporla ai testimoni). Che poi si tratti di documento assimilabile ad un atto difensivo, al pari di tutte le perizie di parte, è altra questione, che incide unicamente sulla sua valenza probatoria.
È sulla base di tali preliminari constatazioni che questa Corte ha ritenuto di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio, per una valutazione approfondita di tutta la documentazione prodotta dalle parti in rapporto a tutte le loro allegazioni, dovendosi ritenere che il primo giudice abbia da un lato ristretto ingiustificatamente il tema di indagine e, dall'altro, abbia altrettanto erroneamente supplito alla mancanza di un'analisi approfondita sulle cause dei malfunzionamenti denunciati, attingendo alle opinioni di carattere tecnico espresse dai testimoni, ai quali, invece, nel sistema processuale vigente, spetta unicamente riferire dei fatti a loro conoscenza.
L'esito del disposto approfondimento istruttorio impone l'accoglimento dell'appello principale ed il parziale accoglimento delle domande della società appellante, poiché dalle accurate indagini dell'esperto sono emerse, senza ombra di dubbio, le gravi carenze dell'impianto realizzato da
[...]
. CP_1
Tuttavia, va immediatamente chiarito:
1. che l'ordine 02/Accam trasmesso da a datato 5 gennaio 2018, prevede Parte_1 CP_1
l'inizio dell'attività il 15 gennaio 2018 e la sua ultimazione il 31 agosto 2018. L'ordine è stato sottoscritto, dopo alcune correzioni apportate da su segnalazione di il 29 Parte_1 CP_1
gennaio 2018 e, in questa occasione ha messo in evidenza che verosimilmente la data di CP_1
consegna prevista per il 31 agosto 2018 non avrebbe potuto essere rispettata. Tale avvertenza pagina 15 di 22 non è stata riscontata da (cfr. doc. 1, 2 e 3 . Dunque, sebbene manchi Parte_1 CP_1 nell'accettazione di l'indicazione di un nuovo e diverso termine ultimo per CP_1
l'adempimento che valga a qualificare l'accettazione come nuova proposta o a ritenere che il termine per l'ultimazione sia slittato di un mese (del resto, nel cronoprogramma del 21 febbraio
2018, indicò la data di ultimazione dei lavori al 7 settembre – cfr. doc. 42 , si CP_1 CP_1 deve convenire con il primo giudice nel ritenere che la società committente “abbia assunto, in proposito, un atteggiamento di tolleranza del ritardo”, ciò che, come si dirà meglio in prosieguo, esclude che di per sé la mancata ultimazione dell'impianto entro il 31 agosto 2018 possa considerarsi come grave inadempimento;
2. che correttamente il tribunale ha ritenuto dimostrata la consegna dell'impianto perlomeno alla data del 31 ottobre 2018 e, invece, non dimostrato il collaudo finale con esito positivo il 4 dicembre dello stesso anno. Sotto il primo profilo è sufficiente richiamare quanto affermato dall'appellante principale a pagina 9 della prima comparsa di risposta (“In data 31 ottobre 2018 le parti, avviate le operazioni di collaudo delle due linee, riscontravano la presenza di gravi anomalie bloccanti e malfunzionamenti persistenti che non consentivano ad di Parte_1 sottoscrivere e così di approvare il verbale di collaudo”), poiché è evidente che la messa in funzione dell'impianto per testarne il buon funzionamento presuppone che sia stato in precedenza consegnato. La lamentata incompletezza, indicata tra le cause del più volte denunciato cattivo funzionamento, rileva sotto il profilo della difettosità dell'impianto, ma non equivale a mancata consegna. D'altra parte, va ribadito che non è provato che il 4 dicembre
2018 vi sia stato il collaudo dell'impianto. È pacifico, inoltre, che non vi sia un verbale sottoscritto da che attesti l'esito positivo del collaudo e l'accettazione dell'opera. Parte_1
Al contrario, è in atti la missiva con la quale il 17 dicembre 2018, riconosceva la CP_1
necessità di intervenire con i propri tecnici (meccanici ed elettronici) per la risoluzione delle ultime anomalie riscontrate, pur addebitandole in parte alla committente (cfr. all. 19 alla relazione del ctu). La stessa ha riferito nei propri atti che le prove di Controparte_1
funzionamento eseguite in contraddittorio con i tecnici di non diedero i risultati Parte_1 attesi, quantomeno per la linea 2 (si veda la pagina 6 dell'atto di citazione in primo grado), mentre non è decisivo che essa abbia dato inizio all'attività di training, poiché i rapporti prodotti per dimostrare l'esecuzione di tale attività di addestramento del personale riguardano solo alcune zone dell'impianto (la 4, la 1 e la 2- cfr. doc. 88 ed il cronoprogramma prodotto CP_1
pagina 16 di 22 come doc. 42). Si aggiunga che era stata prevista attività di formazione per tre giorni dopo il collaudo finale, mentre è stata attestata attività formativa solo nella giornata del 20 dicembre
2018, ciò che corrobora l'assunto di secondo la quale non vi è mai stata Parte_1
accettazione, neppure tacita, dell'impianto. Tanto è sufficiente a respingere l'appello incidentale tardivo, legittimamente introdotto da ma del tutto infondato nel merito. Controparte_5
Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio, grazie soprattutto ad una rilettura attenta e scrupolosa della documentazione in atti, all'esito di numerosi incontri con i consulenti di parte, e nella consapevolezza delle difficoltà derivanti dal tempo trascorso dalla data della consegna dell'impianto all'indagine, dagli interventi eseguiti sull'impianto da terzi a partire dalla primavera del 2019, dal carattere approssimativo della descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto fornita dal contratto (cfr. relazione, pag. 24) e dall'informalità con la quale si è svolto il rapporto (cfr. pag. 19 - 21 della relazione), ha accertato:
a. che, a gennaio 2019, quando ha deciso di interrompere il rapporto, l'impianto era Parte_1
funzionante, ma non affidabile, nel senso che riusciva a raggiungere la capacità produttiva prevista dalle specifiche tecniche, ma questo livello di prestazioni non era manutenuto con la dovuta continuità nell'arco della giornata lavorativa. Inoltre, non era stata consegnata alla committente parte della documentazione aggiornata relativa all'impianto elettrico, come invece previsto dal contratto (cfr. relazione, pagine 13, 14 ,15 e 30);
b. che gli interventi commissionati a General System e a febbraio e marzo 2019, CP_6 Tes_1
per complessivi €257.626 oltre iva (cfr. relazione, pagine 15, 16), si sono resi necessari per rimediare a difetti meccanici ed a problematiche nell'automazione del sistema, quindi anche per integrarlo con i macchinari forniti dalla committente (cfr. relazione, pagine 29 e 32, qui integralmente richiamata). L'utilizzo di tali macchinari era previsto già nell'ordine, dunque l'appaltatore, che si è occupato anche degli aspetti progettuali, doveva programmare la propria attività tenendone conto;
1 Trova applicazione, infatti, la regola secondo la quale l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 10477/2024). Nel caso in esame, è evidente che l'interesse di vittoriosa in primo grado, è sorto dall'appello principale, volto a CP_1 rimettere in discussione tale esito favorevole per CP_1 pagina 17 di 22 c. che certamente le parti, nel concordare la data di fine lavori2, hanno sottovalutato la complessità dell'intervento, determinata, tra l'altro, dalla mancanza di un progetto esecutivo dettagliato3, dalla necessità di integrare nel sistema macchinari fondamentali per il corretto funzionamento, recuperati dalla committente in altri siti o acquistati da terzi (come da sempre noto all'appaltatore), dalla necessità di costruire l'impianto all'interno di un capannone di un terzo, nel quale era in funzione a ciclo continuo un termovalorizzatore (si veda, in dettaglio, la relazione del ctu, pagg. 24 e 25, da intendersi qui richiamate). Per la progettazione, costruzione, collaudo, avviamento, addestramento e rump-up (cioè l'avviamento in produzione dell'impianto post-collaudo partendo da prestazioni inferiori fino alla capacità di specifica) sarebbe stato ragionevole prevedere almeno dodici mesi;
operando su tre turni ed incrementando la forza lavoro, il tempo necessario a realizzare l'impianto a regola d'arte avrebbe potuto essere contenuto in nove mesi (così, a pagina 31 della relazione);
d. che, in ogni caso, il ritardo (documentato e prevedibile) di circa due mesi nella consegna delle macchine fornite da non ha avuto una reale incidenza sul ritardo nell'ultimazione Parte_1 dell'intervento da parte di considerato che il ritardo complessivo è stato di più di quattro CP_1
mesi e che, comunque, a gennaio 2019 l'impianto non era stato ancora collaudato e non aveva un funzionamento affidabile (cfr. relazione, pag. 25);
Il consulente d'ufficio ha stimato in 2.155.045 il valore delle opere realizzate da “al lordo” CP_1 degli interventi disposti da per rendere “affidabile” l'impianto, sommando al corrispettivo Parte_1 contrattuale di €2.144.000 l'importo di €11.045 per opere extra (cfr. relazione, pagine 26, 27 e 33).
Infine, ha replicato in modo convincente a tutte le obiezioni dei consulenti di parte.
Con riferimento alle osservazioni del consulente di parte (si rinvia, ancora una volta, alla CP_1 relazione, pagine 29), ha spiegato, quanto all'intervento commissionato a nella primavera del CP_6
2019, che detto intervento è servito ad evitare intasamenti;
che l'importo esposto da a Parte_1
questo titolo da , diversamente da quanto la società appaltatrice ha sostenuto, non riguarda Parte_1 le macchine ruota bidoni. È evidente che un intervento eseguito nella primavera del 2019 su un impianto nuovo non può essere giustificato da esigenze di natura manutentiva.
Appare dunque acclarato che l'impianto realizzato da non è stato eseguito a regola d'arte; CP_1 non ha dimostrato l'addebitabilità del cattivo funzionamento alla committente ed alla scelta di CP_1
riutilizzare macchinari recuperati da altri siti e macchinari forniti da altri, in quanto si tratta di scelta nota all'appaltatrice, che ha accettato l'ordine e si è assunta la responsabilità del progetto.
Ne deriva che l'appaltatrice non ha diritto a ricevere il saldo e che, sul punto, la sentenza deve essere riformata.
Il contratto prevedeva che l'ultima tranche del corrispettivo -cioè i 214.400 euro reclamati da in CP_1
questa sede- fosse corrisposta al momento del collaudo (cfr. ordine, pagina 8 e pec Ventura/Solinas in data 28 gennaio 2018); il collaudo non vi è stato e, come si è visto, non certo per colpa della parte committente, la quale, come si è detto, ha sostenuto costi per €257.626 oltre iva per ovviare ai malfunzionamenti (cfr. Cass., ord. 86365/2013, secondo al quale “In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione”).
Per tale motivo, ha diritto alla sollecitata restituzione dell'importo pagato a in Parte_1 CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
Non possono essere accolte, invece, le domande proposte dall'appellante di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni.
La risoluzione del contratto di appalto presuppone, come è noto, che l'opera sia del tutto inadatta alla sua destinazione;
nella fattispecie in esame, si è visto, invece, che l'impianto fornito da era CP_1
funzionante, anche se non in grado di assicurare in modo costante la resa richiesta dalla parte committente. L'impianto, del resto, sebbene modificato, è tuttora in uso ed il rapporto tra il valore complessivo della commessa (di oltre due milioni di euro) e l'ammontare dei costi che il consulente d'ufficio ha riconosciuto come necessari per rendere l'impianto “affidabile” oltre che funzionante, dimostra che non tutto ciò che è stato fatto da si è rivelato inutilizzabile. CP_1
pagina 19 di 22 Neppure l'accertato ritardo giustifica la risoluzione del contratto di appalto. È pacifico, infatti, che il termine pattuito per la consegna non sia stato rispettato, ma è altrettanto pacifico che sia è trattato di uno scostamento tutto sommato modesto rispetto alla previsione negoziale e che l'imputabilità del ritardo non sia della sola società appaltatrice. Si è detto, al punto c), che il consulente d'ufficio ha stimato non realistica la previsione -contenuta nell'ordine- di otto mesi circa per la realizzazione e l'avvio dell'impianto fino ad arrivare allo standard produttivo richiesto e che ha ipotizzato necessari perlomeno nove mesi di lavorazione. È documentale che abbia dato conferma dell'ordine Parte_1
a il 29 gennaio 2018, erodendo così di 19 giorni il già inadeguato termine pattuito;
del resto, non CP_1 ha reagito in alcun modo né quando l'appaltatrice si è cautelata preannunciando che il ritardo nella restituzione del contratto firmato avrebbe potuto comportare uno slittamento della data di consegna, né allorché ha ricevuto il cronoprogramma che indicava nel 7 settembre la data di consegna. È pacifico poi che anche i macchinari forniti direttamente dalla committente siano stati consegnati con due mesi di ritardo (cioè ad agosto 2018) rispetto alle previsioni. Si deve convenire, dunque, con le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice, e cioè che “il ritardo nella consegna dell'opera astrattamente imputabile all'attrice risulta essere, in realtà, inferiore ad un mese (da fine settembre 2018 agli ultimi giorni di ottobre del 2018) e risulta, dunque, già di per sé, inidoneo, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed al conseguente interesse contrattuale della convenuta, a costituire il grave inadempimento invocato dalla ”. Non consta, infatti, ed è contraddetto dal fatto che l'impianto sia tuttora Parte_1 in uso, che, alla data della consegna, l'opera commissionata avesse perso per parte committente ogni utilità. Dunque, neppure sotto questo profilo, vi è la prova di un inadempimento grave ed imputabile in via prevalente a , tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto. Controparte_7
Consegue a quanto esposto -e dunque, senza necessità alcuna di ulteriori approfondimenti istruttori- anche il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'appellante principale, che ha domandato la condanna della controparte al risarcimento dei danni conseguenti al medesimo inadempimento indicato come fondante il suo diritto alla risoluzione e non ha formulato domande differenti (come quelle previste dall'art. 1668, comma primo, c.c.) in via alternativa o subordinata.
Sul punto, è sufficiente richiamare il condiviso insegnamento del giudice di legittimità, secondo il quale "in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento danni non può essere accolta per
pagina 20 di 22 mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione" (Cass n. 18578/2018; Cass. n. 4366/2015, Cass. n.15249/2005; Cass. n.
9295/2006).
Ciò vale anche con riferimento al lamentato ritardo nell'ultimazione dell'opera, con l'ulteriore precisazione che le voci di danno ad esso astrattamente riferibili, quali la “mancata produzione” ed i costi in tesi sostenuti per far eseguire altrove lo smaltimento dei rifiuti non sono stati dimostrati.
[...]
, infatti, ha prodotto in modo tempestivo unicamente un prospetto riepilogativo dalla stessa Pt_1
redatto (doc. 29, pag.3); non ordinativi, rapporti di lavoro, fatture, bonifici. Palesemente tardivi i capitoli di prova testimoniale articolati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. e le produzioni documentali alla stessa allegate (in particolare, da 96 a 99); detta memoria, infatti, è data dalla legge a “prova contraria” e non per provare i fatti costituitivi delle proprie domande.
Le spese
In punto spese, occorre dar seguito alla regola secondo la quale, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/2021,
Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259, nel medesimo senso, tra le tante, Cass.
30 ottobre 2013 n. 8718; 14 ottobre 2013 n. 23226; 30 agosto 2010 n. 18337). Ciò esime dalla trattazione dell'undicesimo motivo di appello.
Nella fattispecie in esame, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura di tre quarti;
il restante quarto grava su , che è soccombente su Controparte_1
tutte le domande di condanna proposte e si determina come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di ctu, come liquidate in causa, gravano sulle parti nella medesima misura e dunque vanno poste definitivamente in capo a nella misura di tre quarti. Controparte_1
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. in accoglimento parziale dell'appello principale ed in riforma della sentenza n.10179/2022 del
Tribunale di Milano, pubblicata il 23 dicembre 2023, dichiara non dovuto da Parte_1
pagina 21 di 22 a l'importo di €214.400 oltre interessi da quest'ultima Controparte_1
richiesto a titolo di saldo;
2. rigetta tutte le altre domande proposte da;
Parte_1
3. rigetta l'appello incidentale;
4. dichiara le spese di lite compensate tra le parti in misura di tre quarti e condanna
[...]
a rifondere ad i restanti tre quarti delle stesse che Controparte_1 Parte_1 determina (detti tre quarti), per il giudizio di primo grado, in €22.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge e per l'appello in €1.896,75 per spese ed in €18.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
5. pone le spese di ctu, come liquidate in causa, definitivamente a carico di
[...]
nella misura di tre quarti e per un quarto a carico di Controparte_1 Parte_1
6. condanna a restituire ad quanto dalla stessa pagato Controparte_1 Parte_1
per capitale, interessi e spese in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo effettivo;
7. dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante incidentale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 19 febbraio 2025
La consigliera est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Alberto Massimo Vigorelli
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “la tempistica prevista nell'ordine di era fin troppo ottimistica, ma suddetta tempistica è CP_2 stata sostanzialmente confermata da il 21 febbraio 2018 con slittamento di sole tre settimane CP_1 rispetto all'ordine ACCAM 2/2018. Questo termine non è stato rispettato ma nemmeno quello conseguente al ritardo della consegna dei macchinari di terzi [2 mesi, quindi entro la prima decade di novembre 2018].” (cfr. relazione, pag. 25). 3 “Di fatto, non vi era alcun progetto propriamente detto perché era previsto fosse onere di la CP_1 funzione dell'ingegneria esecutiva con predisposizione della progettazione elettrica, meccanica e preliminare ed emissione delle specifiche tecniche entro il 30 aprile 2018” (cfr. relazione, pag. 24). pagina 18 di 22