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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1199/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Albanese)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
(avv.to Marsili)
PARTE APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
(avv.to De Angelis)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2179 del 9/3/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e , volta ad ottenere l'annullamento del ruolo n. 0001608 e della CP_1 Controparte_3 cartella n. 09220210006951803 000 - di cui era venuto a conoscenza in data 17/9/2021 a seguito di accesso presso gli sportelli della suddetta Agenzia e del rilascio, da parte di quest'ultima in pari data, dell'estratto di ruolo allegato in atti - relativi a debiti contributivi dell'anno 2015.
Il nterponeva appello, cui resistevano la e l' . Parte_1 CP_1 CP_2
All'udienza del 19/11/2024, il processo veniva interrotto a seguito della dichiarazione del difensore dell'appellante relativa al decesso del proprio assistito (peraltro, già l , con la memoria difensiva CP_1 inviata telematicamente il 10/11/2023 aveva segnalato tale evento).
Con nota del 20/2/2025, l' formulava istanza di estinzione del processo, per inattività della CP_2 controparte;
tale istanza, a seguito dell'ordinanza del Collegio del 25/2/2025, veniva ritualmente notificata alle controparti, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna udienza, sicché, instaurato il contraddittorio, la Corte decideva la causa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
A norma dell'art. 305 c.p.c., “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”, mentre, a norma dell'art. 307, comma 3, c.p.c., “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta … di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge”.
Non avendo, nel caso di specie, alcuna delle parti provveduto alla tempestiva riassunzione nel suddetto termine perentorio di tre mesi, decorrente dall'udienza del 19/11/2024, il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto per inattività delle parti (come, peraltro, chiesto concordemente da tutti le parti in causa con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. inviate in via telematica, rispettivamente, in data
24/6/2025, 26/6/2025 e 28/6/2025).
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in quanto, secondo l'art. 310, ultimo comma, c.p.c., “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
a - dichiara l'estinzione del processo;
b - dichiara le relative spese irripetibili.
Roma, 8/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB ST)