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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1906/2024 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Marianna Fragalà ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Nazario Sauro n. 40
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Antonio Boccuccia ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Roma, Largo Brindisi 11
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 497/2024
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 31.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 497/2024, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 10.383,52=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse relative allo svolgimento di attività di consulenza per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, asserendo che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta opposta ed in via riconvenzionale ne chiedeva la condanna alla restituzione di € 14.715,64=, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio (già , la quale Controparte_2 CP_3 chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
Parte convenuta opposta ha assolto all'onere probatorio, come richiesto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n.
12765/2007), di avere fornito gli elementi a sostegno della sua pretesa, mentre il debitore opponente non ha apportato eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Orbene, è documentale che in data 04.04.2022 le parti sottoscrivevano un contratto (doc. n. 3 atto di citazione) con il quale l'opponente conferiva a (già il mandato per lo Controparte_2 CP_3 svolgimento di attività di consulenza finalizzata alla predisposizione ed alla presentazione delle domande per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, agli enti a ciò preposti”, per la durata di 18 mesi.
La documentazione prodotta, ovvero la corrispondenza intercorsa tra le parti (docc. n.
5-27 comparsa di costituzione e risposta), conferma l'attività svolta dalla convenuta opposta e la richiesta di documentazione finalizzata alla proposizione delle eventuali domande.
Inoltre, non è mai emersa nelle more della esecuzione del contratto alcuna contestazione da parte di del mancato Parte_1
Pag. 2 di 4 svolgimento dell'attività conferita alla convenuta, anzi lo stesso referente con mail del 13.06.2022 (doc. n. 7 comparsa di costituzione e Contr risposta) ringraziava la per il lavoro svolto chiedendo di procedere con altri bandi: “grazie lo stesso . Procediamo con Tes_1
Contr gli altri bandi. Grazie a per supporto ed ai miei colleghi per attenzione dimostrata. Buon lavoro tutti. Dr . Persona_1
Viepiù che la stessa convenuta, stante il suo inadempimento nel corrispondere le rate previste dal contratto, sottoscriveva in data
28.07.2023 un piano di rientro (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta), che può essere considerato un riconoscimento di debito;
sul punto va ricordato che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rilevi il carattere della volontarietà” (Cass. Civ. n.
9097/2018).
Inoltre, non emerge alcuna condotta inadempiente di , come CP_1 risulta appunto dalla documentazione allegata, in parte riepilogata nella comunicazione del 03.06.2022 (doc. n. 11 comparsa di costituzione e risposta), per legittimare la sospensione del pagamento, né che l'altrui inadempimento fosse intervenuto per primo.
Al riguardo giova richiamare quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla
Pag. 3 di 4 parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cass. Civ. n.
2720/2009); e nel caso de quo l'opponente ha continuato a non corrispondere le rate, nonostante il piano di rientro accettato dalla stessa Parte_1
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va revocata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1906/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 497/2024, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
[...]
2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 23 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1906/2024 promossa da
(P. IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Marianna Fragalà ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Nazario Sauro n. 40
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Antonio Boccuccia ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Roma, Largo Brindisi 11
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 497/2024
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 31.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 497/2024, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 10.383,52=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse relative allo svolgimento di attività di consulenza per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, asserendo che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta opposta ed in via riconvenzionale ne chiedeva la condanna alla restituzione di € 14.715,64=, ovvero della maggiore o minore somma risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio (già , la quale Controparte_2 CP_3 chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
Parte convenuta opposta ha assolto all'onere probatorio, come richiesto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ. n.
12765/2007), di avere fornito gli elementi a sostegno della sua pretesa, mentre il debitore opponente non ha apportato eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Orbene, è documentale che in data 04.04.2022 le parti sottoscrivevano un contratto (doc. n. 3 atto di citazione) con il quale l'opponente conferiva a (già il mandato per lo Controparte_2 CP_3 svolgimento di attività di consulenza finalizzata alla predisposizione ed alla presentazione delle domande per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, agli enti a ciò preposti”, per la durata di 18 mesi.
La documentazione prodotta, ovvero la corrispondenza intercorsa tra le parti (docc. n.
5-27 comparsa di costituzione e risposta), conferma l'attività svolta dalla convenuta opposta e la richiesta di documentazione finalizzata alla proposizione delle eventuali domande.
Inoltre, non è mai emersa nelle more della esecuzione del contratto alcuna contestazione da parte di del mancato Parte_1
Pag. 2 di 4 svolgimento dell'attività conferita alla convenuta, anzi lo stesso referente con mail del 13.06.2022 (doc. n. 7 comparsa di costituzione e Contr risposta) ringraziava la per il lavoro svolto chiedendo di procedere con altri bandi: “grazie lo stesso . Procediamo con Tes_1
Contr gli altri bandi. Grazie a per supporto ed ai miei colleghi per attenzione dimostrata. Buon lavoro tutti. Dr . Persona_1
Viepiù che la stessa convenuta, stante il suo inadempimento nel corrispondere le rate previste dal contratto, sottoscriveva in data
28.07.2023 un piano di rientro (doc. n. 4 comparsa di costituzione e risposta), che può essere considerato un riconoscimento di debito;
sul punto va ricordato che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rilevi il carattere della volontarietà” (Cass. Civ. n.
9097/2018).
Inoltre, non emerge alcuna condotta inadempiente di , come CP_1 risulta appunto dalla documentazione allegata, in parte riepilogata nella comunicazione del 03.06.2022 (doc. n. 11 comparsa di costituzione e risposta), per legittimare la sospensione del pagamento, né che l'altrui inadempimento fosse intervenuto per primo.
Al riguardo giova richiamare quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla
Pag. 3 di 4 parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cass. Civ. n.
2720/2009); e nel caso de quo l'opponente ha continuato a non corrispondere le rate, nonostante il piano di rientro accettato dalla stessa Parte_1
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va revocata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1906/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo n. 497/2024, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
[...]
2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 23 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4