Art. 7.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 10 ottobre 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - De Bono
- Rocco - Mosconi - Bottai
- Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 97. - Mancini.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 10 ottobre 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - De Bono
- Rocco - Mosconi - Bottai
- Ciano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 290, foglio 97. - Mancini.