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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22226/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 22226/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Il 18/2/2025, alle ore 11.15, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente l'Avv. PIERFRANCESCO CIANCIA;
per parte resistente l'Avv. ENRICO ZONCADA.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le Dottoresse ed Persona_1 Per_2
.
[...]
Dopo ampia discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 22226/2024 promossa da:
(C. F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Carlo Parte_2 P.IVA_1
Freguglia n. 10, con l'Avv. PIERFRANCESCO CIANCIA
RICORRENTE contro
(C. F. , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Vellezzo Bellini (PV), via Origioso n. 17, con l'Avv. ENRICO ZONCADA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Accertata e dichiarata la risoluzione di diritto ex art. 1456 c. c. del contratto di locazione per uso commerciale del 30/10/2008 per inadempimento della conduttrice, ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista (art. 7 contratto) a far data dalla lettera PEC di comunicazione del 13/1/2024, per i motivi tutti di cui in narrativa e, dichiarato, conseguentemente, che Controparte_2
occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di
[...] Parte_2 sita in Comune di Milano, via Bambaia n. 4, condannare per l'effetto la stessa parte conduttrice al rilascio e restituzione, in Controparte_2 favore dell'esponente dell'unità immobiliare sita in Comune di Milano, via Parte_2
Bambaia n. 4 di proprietà della ricorrente, fissando la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, per il rilascio del ridetto immobile nel più breve termine possibile. In ogni caso: condannare all'integrale Controparte_2 pagamento di spese e competenze legali di giudizio nonché delle spese per l'esperita mediazione pari ad € 237, 90”
Parte resistente: “Previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Parte_2
Tribunale chiedendo la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto i locali siti in Milano, via Bambaia n. 4 (piani primo e secondo), dove la società conduttrice esercita attività alberghiera, allegando il pagamento del canone dovuto per il trimestre scaduto il 1°/1/2024 solo dopo la ricezione della lettera di risoluzione del contratto ex art. 1456 c. c. (clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 7 del contratto di locazione del 30/10/2008) e l'inutile esperimento della procedura di mediazione.
La società conduttrice si costituiva Controparte_1 in giudizio, dando atto dell'intervenuto pagamento del dovuto con soli cinque giorni di ritardo (oltre al termine di tolleranza di dieci giorni previso dall'art. 7 del contratto di locazione) e lamentando l'abuso del diritto da parte della società attrice.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
Il ritardo nel pagamento del canone di locazione è un atto arbitrario ed illegittimo.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c. c.). Sospendere in tutto o in parte o anche soltanto ritardare il pagamento del canone, costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, poi, la presenza di una clausola risolutiva espressa prevista in contratto, esclude che il giudice possa effettuare valutazioni circa la gravità dell'inadempimento dedotto nella clausola (in quanto già predeterminato dalle parti), essendo tuttavia sempre necessario l'accertamento circa l'imputabilità, quanto meno a titolo di colpa, del detto inadempimento al debitore (cfr., ex multis, Cass. n. 23.868/2015). Nel caso in esame, da un lato l'art. 7 del contratto di locazione prevede che “il mancato pagamento, anche parziale, della pigione entro dieci giorni dalla scadenza (1° gennaio ex art. 3 del contratto), produrrà la risoluzione ipso iure del contratto per fatto e colpa del conduttore, ai sensi dell'art. 1456 c. c.” e dall'altro il conduttore ha pagato soltanto il 15/1/2024 il canone scadente il 1° gennaio 2024, dopo la ricezione della lettera di risoluzione del 13/1/2024, benché abbia mantenuto le chiavi e la disponibilità dei locali locati, per cui l'inadempimento è imputabile per la presunzione di colpa ex art. 1218 c. c. ed il contratto deve essere dichiarato risolto per inadempimento del conduttore (ex artt. 1456 c. c. e 7 contratto di locazione del 30/10/2008).
va pertanto condannata al rilascio Controparte_1 dell'immobile.
Per consentire alla società conduttrice di reperire una nuova sede per la propria attività commerciale, l'esecuzione può essere fissata per il 18/8/2025. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 545 per esborsi ed in € 1.700 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I. V. A. come per legge, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate, ed in € 237, 90 per la fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 22226/2024 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda formulata da nei confronti di Parte_2 [...]
e per l'effetto: Controparte_1
2) dichiara risolto per inadempimento della conduttrice Controparte_1
il contratto di locazione stipulato il 30/10/2008 relativamente all'unità
[...] immobiliare sita in Milano, via Bambaia n. 14 (piani primo e secondo);
3) condanna a rilasciare in favore Controparte_1 di , libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Milano, via Parte_2
Bambaia n. 14 (piani primo e secondo);
4) fissa per l'esecuzione la data del 18/8/2025;
5) condanna alla refusione in Controparte_1 Controparte_1 favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 545 (euro Parte_2 cinquecentoquarantacinque/00) per esborsi ed in € 1.700 (euro millesettecento/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I. V. A. come per legge, ed in € 237, 90 (euro duecentotrentasette/90) per la fase di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti del dispositivo ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18/2/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 22226/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Il 18/2/2025, alle ore 11.15, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente l'Avv. PIERFRANCESCO CIANCIA;
per parte resistente l'Avv. ENRICO ZONCADA.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le Dottoresse ed Persona_1 Per_2
.
[...]
Dopo ampia discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 22226/2024 promossa da:
(C. F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Carlo Parte_2 P.IVA_1
Freguglia n. 10, con l'Avv. PIERFRANCESCO CIANCIA
RICORRENTE contro
(C. F. , Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Vellezzo Bellini (PV), via Origioso n. 17, con l'Avv. ENRICO ZONCADA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Accertata e dichiarata la risoluzione di diritto ex art. 1456 c. c. del contratto di locazione per uso commerciale del 30/10/2008 per inadempimento della conduttrice, ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista (art. 7 contratto) a far data dalla lettera PEC di comunicazione del 13/1/2024, per i motivi tutti di cui in narrativa e, dichiarato, conseguentemente, che Controparte_2
occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di
[...] Parte_2 sita in Comune di Milano, via Bambaia n. 4, condannare per l'effetto la stessa parte conduttrice al rilascio e restituzione, in Controparte_2 favore dell'esponente dell'unità immobiliare sita in Comune di Milano, via Parte_2
Bambaia n. 4 di proprietà della ricorrente, fissando la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, per il rilascio del ridetto immobile nel più breve termine possibile. In ogni caso: condannare all'integrale Controparte_2 pagamento di spese e competenze legali di giudizio nonché delle spese per l'esperita mediazione pari ad € 237, 90”
Parte resistente: “Previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Parte_2
Tribunale chiedendo la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto i locali siti in Milano, via Bambaia n. 4 (piani primo e secondo), dove la società conduttrice esercita attività alberghiera, allegando il pagamento del canone dovuto per il trimestre scaduto il 1°/1/2024 solo dopo la ricezione della lettera di risoluzione del contratto ex art. 1456 c. c. (clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 7 del contratto di locazione del 30/10/2008) e l'inutile esperimento della procedura di mediazione.
La società conduttrice si costituiva Controparte_1 in giudizio, dando atto dell'intervenuto pagamento del dovuto con soli cinque giorni di ritardo (oltre al termine di tolleranza di dieci giorni previso dall'art. 7 del contratto di locazione) e lamentando l'abuso del diritto da parte della società attrice.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
Il ritardo nel pagamento del canone di locazione è un atto arbitrario ed illegittimo.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c. c.). Sospendere in tutto o in parte o anche soltanto ritardare il pagamento del canone, costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, poi, la presenza di una clausola risolutiva espressa prevista in contratto, esclude che il giudice possa effettuare valutazioni circa la gravità dell'inadempimento dedotto nella clausola (in quanto già predeterminato dalle parti), essendo tuttavia sempre necessario l'accertamento circa l'imputabilità, quanto meno a titolo di colpa, del detto inadempimento al debitore (cfr., ex multis, Cass. n. 23.868/2015). Nel caso in esame, da un lato l'art. 7 del contratto di locazione prevede che “il mancato pagamento, anche parziale, della pigione entro dieci giorni dalla scadenza (1° gennaio ex art. 3 del contratto), produrrà la risoluzione ipso iure del contratto per fatto e colpa del conduttore, ai sensi dell'art. 1456 c. c.” e dall'altro il conduttore ha pagato soltanto il 15/1/2024 il canone scadente il 1° gennaio 2024, dopo la ricezione della lettera di risoluzione del 13/1/2024, benché abbia mantenuto le chiavi e la disponibilità dei locali locati, per cui l'inadempimento è imputabile per la presunzione di colpa ex art. 1218 c. c. ed il contratto deve essere dichiarato risolto per inadempimento del conduttore (ex artt. 1456 c. c. e 7 contratto di locazione del 30/10/2008).
va pertanto condannata al rilascio Controparte_1 dell'immobile.
Per consentire alla società conduttrice di reperire una nuova sede per la propria attività commerciale, l'esecuzione può essere fissata per il 18/8/2025. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 545 per esborsi ed in € 1.700 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I. V. A. come per legge, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate, ed in € 237, 90 per la fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 22226/2024 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda formulata da nei confronti di Parte_2 [...]
e per l'effetto: Controparte_1
2) dichiara risolto per inadempimento della conduttrice Controparte_1
il contratto di locazione stipulato il 30/10/2008 relativamente all'unità
[...] immobiliare sita in Milano, via Bambaia n. 14 (piani primo e secondo);
3) condanna a rilasciare in favore Controparte_1 di , libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Milano, via Parte_2
Bambaia n. 14 (piani primo e secondo);
4) fissa per l'esecuzione la data del 18/8/2025;
5) condanna alla refusione in Controparte_1 Controparte_1 favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 545 (euro Parte_2 cinquecentoquarantacinque/00) per esborsi ed in € 1.700 (euro millesettecento/00) per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I. V. A. come per legge, ed in € 237, 90 (euro duecentotrentasette/90) per la fase di mediazione.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti del dispositivo ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 18/2/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani