Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.10103/2022 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del
22/10/2024 nella causa civile di primo grado iscritta al n.10103/20220 R.G.
tra
, c.f. residente in [...]alla Salita Parte_1 C.F._1
Capodimonte n. 117, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Marino, c.f. C.F. C.F._2
ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Portici alla via De Lauzieres n. 8/ B, in virtù di
[...]
procura a margine del presente atto, , c.f. , residente Controparte_1 C.F._3
in Napoli alla Via Pergole S. Antonio Abate n. 15, , c.f. Controparte_2 C.F._4
residente in [...], rappresentate e difese dall'avv. Massimo Marino, c.f.
C.F. ed elett.te dom.te presso il suo studio in Portici alla via De Lauzieres CodiceFiscale_2
n. 8/ B, in virtù di procura allegata, tutte nella qualità di sorelle ed eredi legittime di Persona_1
, nato a [...] il [...], c.f. , deceduto in Napoli il 24.08.2019.
[...] C.F._5
ATTRICI
E
e Partita Iva quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del P.IVA_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada già ex art. 20 legge 990/69 ora ex art 283 e seguenti del
D.lgsl 209/2005, a mezzo della sua Procuratrice speciale Controparte_4
con sede in Trieste alla Via Macchiavelli, 4 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Trieste in persona dei suoi legali rappresentanti Dott. P.IVA_2 Controparte_5
Direttore Generale e Dott. , Dirigente, , elett.te dom.ta in Napoli alla Via
[...] Controparte_6
Melisurgo, 4 presso lo studio dell'avv. Irene Bertolini che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti. CONVENUTA
NONCHE'
c.f. , c.f. Controparte_7 C.F._6 Controparte_8
, c.f. , nella loro qualità di fratelli C.F._7 Controparte_9 C.F._8
ed eredi legittimi di , nato a [...] il [...], c.f. , Persona_1 C.F._5
deceduto in Napoli il 24.08.2019, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Rosario Marino, C.F. C.F._9
, e Teresa Solaro, c.f. presso il cui studio in Ercolano alla Via Giuseppe
[...] C.F._10
Semmola n. 13 elett.te domiciliano, giusta procura a in atti
Controparte_10
oggetto: risarcimento danni conclusioni per tutte le parti costituite. Come da atti costitutivi e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
, , e quali interventori ex art 105 cpc
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_7
, e , nei confronti della nella
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_3
qualità di Impresa designata dal F.G.V.S., per i danni subiti iure hereditais e iure proprio a seguito del sinistro del 27 luglio 2019, alle ore 14,00 circa, allorchè il loro germano mentre Persona_1
percorreva in Napoli, via Acton, nei pressi del Molo Beverello, alla guida del motociclo tg. X8FZCG,
veniva investito da un'autovettura non meglio identificata che, nell'immettersi in Via Acton,
provenendo da Via Riccardo Filangieri di candida Gonzaga, ometteva di osservare il segnale di Stop
esistente e, proseguendo la corsa, con la propria parte anteriore, urtava il lato destro del motociclo tg. X8FZCG che procedeva regolarmente lungo la medesima Via Acton, nella corsia di destra, con direzione Piazza Vittoria facendolo rovinare a terra sul lato sinistro e causandogli lesioni in conseguenza e a causa delle quali subiva diversi ricoveri in ospedale per poi decedere il
24/8/2019; nel corso del processo si è costituita la nella qualità , contestando Controparte_3
la domanda, quindi è stata espletata l'istruttoria e disposta C.T.U. medica a cura del dott Per_2
del 10/8/2024.
[...]
In primis va confermata ex art 268 cpc la tempestività e validità dell'intervento espletato da
, e il 7/9/2022 prima della Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
concessione dei termini per le attività istruttorie;
di poi, quanto alla proponibilità della domanda,
tutti gli istanti hanno documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo ,
formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alle CP_3
nella qualità e alla CONSAP spa , ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare
[...]
il presente giudizio. Nel merito, si verte, nel caso de quo, nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett A del decreto legislativo 209/2005 atteso che gli istanti deducono di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo non identificato e, come chiarito dalla S.C. , sul danneggiato grava l'onere di provare 1) le modalità del sinistro , 2) l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa ( esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto .
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che gli attori ed interventori devono provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato, deve rilevarsi che , come chiarito altresì dalla S.C. ( cfr. sent. Cass. n 1860/90), è sufficiente che il danneggiato denunci alle competente autorità di Polizia il fatto accaduto e che le successive indagini abbiano avuto esito negativo, senza che sul danneggiato gravi l'onere di ulteriori e complesse indagini;
ha chiarito altresì la Suprema Corte, con sentenza n. 8467/99, che occorre accertare, al fine di verificare l'ottemperanza agli oneri legislativi, le condizioni psicofisiche del danneggiato al momento del fatto, non essendo esigibile un onere di diligenza superiore alle sue forze obiettive anche se il lesionato non è esonerato dall'onere di denunzia, ove possibile. Sul punto la recente giurisprudenza della S.C. così si esprime: “ In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni,
ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (Sentenza n. 18532 del 03/09/2007 ) ; “In caso di azione diretta proposta,
ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è
obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere
<> o di <>, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito di rigetto della domanda di risarcimento proposta da persona che, mentre era intenta a scendere dal marciapiedi, era stata investita da autovettura procedente in retromarcia, e, caduta per terra in conseguenza dell'urto,
non era riuscita - stante anche l'ora notturna - ad annotarne il numero di targa, né aveva successivamente sporto per tale fatto querela contro ignoti. Nel porre in rilievo che la norma citata prevede, alla lett. a), una situazione di mero fatto implicante l'esistenza del sinistro come fatto storico, e nel sottolineare le circostanze che avevano nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il veicolo, la S.C. ha osservato come, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue
"risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante") Sentenza n. 24449 del 18/11/2005 nello stesso senso sent Cass. n.15367/2011 che ha chiarito che: “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia,
le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi”.
Infine con sentenza n 9939/2012 la S.C. ha rilevato che “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”; “ In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24
dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato” ( sent Cass. n. 23434/2014 e ord Cass n. 27541/2016 nonché ord Cass n.9873/2021: “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del
1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
Ciò chiarito, nel caso de quo , dall'esame dei certificati di P.S., delle cartelle cliniche, della C.T.U.,
dalla documentazione in atti, è emerso che il defunto , a seguito del politrauma Persona_1
stradale del 27/7/2019, subiva lesioni e molteplici ricoveri ospedalieri fino al decesso 28 giorni dopo, il 24/8/2019 a seguito del quale è stato anche aperto un procedimento penale verso ignoti;
inoltre in base alle dichiarazioni del teste il veicolo investitore rimaneva sconosciuto in Tes_1
quanto si dileguava velocemente sulla strada libera dal traffico.
Di poi, premesso che la domanda è stata compiutamente formulata quanto alla causa petendi e al petitum, e che la legittimazione e titolarità attiva di tutte le parti istanti non è contestata e comprovata dal certificato di famiglia in atti, in ordine alla dinamica del sinistro trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c. e, come chiarito più volte dalla S.C., in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli , la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti altresì che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza: qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria (in tal senso, tra le tante, sent Cass. n. 15434/2004, n.
9528/2012, ord Cass n. 9353/2019, ord Cass n. 15736/2022).
Ora, se tale è la normativa vigente e l'orientamento della Suprema Corte, nel caso de quo dalle prove acquisite è dato desumere l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro de quo.
Infatti dalla specifica e compiuta ricostruzione del sinistro da parte del teste Testimone_2
(“Indifferente Era fine luglio 2019 lavoravo in una tabaccheria a Portici via Giuseppe Verdi Era ora di pranzo e dal negozio mi stavo recando a Napoli e da piazza Municipio stavo andando su via
Acton verso Piazza Vittoria con lo scooter. Verso la Galleria Vittoria ero preceduto , di circa sei metri , da uno scooter con a bordo colui che ho saputo essere che viaggiava a circa Persona_1
40-50 km/h . Ho visto un'auto che scendeva da via Riccardo Filangeri ( senso unico) e non si è
fermata agli STOP verticali e orizzontali e si è immessa su via Acton dalla nostra destra urtando la parte centrale destra dello scooter, altezza gamba del con la parte anteriore sinistra Lo Per_1
scontro si è verificato al centro dell'immissione su via Acton L'auto non ha rallentato, e subito dopo
è andata via mentre lo scooter si è ribaltato verso sinistra Il è caduto con la spalla Per_1
sinistra con addosso lo scooter. Io sono riuscito a frenare . Credo che a bordo dell'auto ci fosse un uomo che è andato via perché la strada era libera L'auto era una Panda nera Viaggiavamo
Per tenendo strettamente la destra. Mi sono fermato e lo ho soccorso lamentava dolori alla gamba destra e alla spalla sinistra Si è voluto alzare e si è appoggiato al muro Sono arrivate altre persone e poi è arrivata l'ambulanza chiamata da qualcuno. Non ho lasciato il mio recapito ma
Per dopo un anno e mezzo ho visto sui social che il signore era morto e ho mandato un messaggio
Per alla signora che aveva pubblicato la richiesta di aiuto sui social ed era la sorella . CP_2
Per indossava il casco. No sono riuscito a prendere la targa perché ho pensato a soccorrere , di circa 50 anni e robusto”), emerge che mentre si trovava in Napoli, alla Via Acton, Persona_1
nei pressi del Molo Beverello, alla guida del motociclo tg. X8FZCG, veniva investito da un'autovettura non meglio identificata che, nell'immettersi in Via Acton, provenendo da Via
Riccardo Filangieri di candida Gonzaga, ometteva di osservare il segnale di Stop esistente e,
proseguendo la corsa, con la propria parte anteriore, urtava la parte centrale destra del motociclo tg. X8FZCG che procedeva regolarmente lungo la medesima Via Acton, nella corsia di destra, con direzione Piazza Vittoria;
se si considera che il motociclo viaggiava ad una velocità regolare di circa
40-50 km/h ed è stato colpito nella parte centrale destra, ne deriva che al momento dell'impatto aveva già impegnato l'incrocio gravato dallo STOP per l'altro veicolo e nulla poteva fare per evitare lo scontro.
In definitiva le domande attoree sono pienamente fondate stante l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto .
Passando alla determinazione del quantum, gli attori, germani del defunto , hanno Persona_1
agito per i danni non patrimoniali sia iure hereditatis che iure proprio.
Partendo dai dedotti danni iure hereditatis, gli istanti assumono che il congiunto ha subito un danno biologico terminale ed un danno morale catastrofale ( ed esclusivamente tali voci ) s, entrambi meritevoli di riconoscimento alla luce delle dichiarazioni del teste : “ Testimone_3
Per Sono il marito di sorella di deceduto nell'agosto 2019 Non so il mio regime Controparte_2
matrimoniale. ha altri fratelli, , , , e , tutti CP_2 CP_1 Persona_3 CP_8 CP_7 CP_9
figli di e ora deceduti Sono sposato dal 1983 e conosco la Persona_4 Persona_5
Per famiglia dal 1980 . viveva dal 2017 circa con la sorella che ha un compagno e dei figli. CP_1
Tutte le domeniche veniva a mangiare da me Viviamo tutti i fratelli a Napoli tranne che CP_9
Per vive ad Arzano . vedeva i fratelli maschi sul loro posto di lavoro ma soprattutto veniva da me
Per Per perché è la sorella maggiore e veniva vista da come una madre. era disoccupato CP_2
e qualche volta faceva il parcheggiatore ma spesso lo aiutavamo con i soldi e gli davamo qualcosa.
Per
era molto legato alla madre che morì nel 2017 e da allora ebbe un forte contraccolpo ma tutte le feste ci vedevamo tutti insieme a casa mia perché ho la casa più grande. Non so nulla dell'incidente ma per un mese sono andato in ospedale ove è morto dopo un mese . Sono andato
Per due volte a settimana in ospedale ed ero presente quando è morto. andò in ospedale poi fu
Per dimesso poi dopo una settimana ebbe un'emorragia e fu ricoverato in ospedale dove è morto.
è stato in ospedale dal 15 agosto al 26 quando è deceduto Preciso che era lucido quando Per_6
stava all'ospedale del mare da cui uscì ma quando entrò al non era molto lucido e Per_6
quattro cinque giorni prima della morte era in coma . Quando era al era triste ed era Per_6
Per convinto che sarebbe morto. Mia moglie era la persona più vicino a , l'accompagnava CP_2
a tutte le visite mediche e dopo la sua morte è quasi caduta in depressione Ora si sono ripresi i
Per familiari anche se sentono la mancanza del fratello soprattutto nei giorni di festa è stato cremato e l'urna è dentro alla nicchia del padre e della madre. Piano piano anche si è un po' CP_1
Per ripresa era robusto e aveva epatite C cronica. Era in lista per un trapianto di fegato.” e dei principi espressi in tema dalla S.C. che in tema, così si è espressa: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità
"iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” ( sent
Cass SU n.15350/2015); “Il danno catastrofale è comprensivo sia di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) sia di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello (danno catastrofale), correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità. Pertanto, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative alla invalidità temporanea, nel secondo caso risulta integrato un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare, che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo - denominato puro ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tenere conto della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza. Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità ed equità” ( sent Cass n. 16592/2019); “La
persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente” ( ord Cass n. 18056/2019); “In caso di decesso non immediato della vittima di un illecito, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata a un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità
della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità” ( sent Cass n. 9888/2020); In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso,
rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai
pregiudizi risarcibili "iure hereditatis" si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio" ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza. ( ord Cass n. 21837/2019); “In tema di liquidazione del danno biologico "iure successionis", il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente” (Ord Cass n. 32916/2022); “La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi” ( ord Cass n. 4658/2024)..
Se oltre tali principi ed elementi, si valutano le corrette considerazioni del C.T.U. che alle pag 5 e ss, ha rilevato, in base alle sue indubbie capacità tecniche e allo studio della documentiamone medica versata in atti, che: “ 1) il Signor a seguito del trauma della strada del Persona_1
27.7.2019 riportò la frattura pluriframmentaria del collo chirurgico, della testa omerale con interessamento del trochite alla spalla sinistra, distacco parcellare dello spigolo antero-inferiore della glena scapolare, la frattura meta-epifisaria distale del perone destro, le fratture degli archi anteriori della VII, VIII, IX e X costa di sinistra nonchè esiti traumatici costali multipli a destra,
contusione epatica e splenica, ematoma peri-renale sinistro in soggetto etilista affetto da epatopatia cronica HCV correlata che, sino al sinistro per cui è lite, appariva compensata e che consentiva di attendere sufficientemente ed autonomamente alle attività ordinarie della vita.
2) L'evento traumatico determinò un susseguirsi di ricoveri ospedalieri che videro un rapido peggioramento delle condizioni generali del soggetto, L'evento lesivo ha causato, infatti, il peggioramento permanente delle condizioni generali, rispetto a quelle preesistenti con un soggetto che, nonostante le patologie preesistenti, pur tuttavia appariva, specie per quanto concerne la patologia epatica, in condizioni di accettabile compenso metabolico tali da ritenere che egli avrebbe certamente potuto continuare a protrarre la sua esistenza in modo sufficientemente autonomo, se non si fosse verificato l'evento traumatico descritto che ne provocò la repentina ingravescenza determinando, inoltre, una I.T.T. valutabile in gg. 28.
3) Le lesioni patite dal Signor causarono, con il criterio della concausalità diretta, Persona_1
l'exitus del medesimo, sopravvenuto in data 24.8.2019. Il sinistro ha, in particolare, inciso sul decesso e sulla sua accelerazione, rispetto all'aspettativa di vita, con una percentuale pari ad almeno il 70%.”, ne deriva , in primis, che la causa principale del decesso è da ricondurre agli esiti del recente politrauma e non alla preesistente cirrosi epatica HCV e che il danno biologico terminale , da parametrare all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta, va determinato sulla base delle vigenti Tabelle di Milano 2024 in complessivi €4.740,00 ( 170,00 quale massima personalizzazione del valore monetario dell'ITT, X 28 giorni dal 27/7/2019 al 24/8/2019) da riconoscere complessivamente a tutti gli istanti, attori ed interventori e da dividere pro quota tra loro;
quanto al danno cd catastrofale nella fattispecie in esame lo stesso è stato comprovato dalle dichiarazioni del teste ( “Preciso che era lucido quando stava all'ospedale del Testimone_3
mare da cui uscì ma quando entrò al non era molto lucido e quattro cinque giorni prima Per_6 della morte era in coma . Quando era al era triste ed era convinto che sarebbe morto”) e Per_6
va equitativamente determinato in €30.000,00 da riconoscere complessivamente a tutti gli istanti,
attori ed interventori e da dividere pro quota tra loro;
a tali somme, determinate all'attualità
vanno aggiunti gli interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante cfr sent Cass n. 25571/2011 e n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero,
sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
In ordine alle domande risarcitorie avanzate dagli attori per i danni subiti iure proprio per effetto del decesso del proprio congiunto ( fratello), questo giudice aderisce all'orientamento della S.C. di cui alla sentenza n. 14655/2017 secondo cui: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascuno è
titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo,
pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio,
spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” , di cui all'ordinanza n. 30997/2018: “In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” , di cui all'ordinanza n.28742/2018: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto,
eventuale ed ipotetico” e di cui alla sentenza n. 901/2018 e all'ordinanza n.7513/2018 che ribadiscono l'onere di una rigorosa prova tanto dell'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto del suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d.
esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale).
Dall'esame dello stato di famiglia e delle dichiarazioni del teste , emerge che i Testimone_3
fratelli erano molto legati tra loro ma il defunto viveva con la sorella ed era legato in modo CP_1
particolare alla sorella più grande, , mentre gli altri congiunti avevano autonome residenze CP_2
e famiglie;
sulla base di tali dati e considerato che questo danno sfugge, in virtù del suo contenuto etico, ad una precisa quantificazione e in assenza di criteri legali , possono trovare applicazione le recenti Tabelle di Milano della edizione giugno 2024 ( cfr con riferimento alla precedente tabella integrata nel 2024, ord Cass n. 37009/2022 “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione”) ed in considerazione dell'età del al momento del decesso, Per_1
51 anni, e delle diverse età degli attori ed interventori , si ritiene equo riconoscere in favore di e la somma di €110.370,00 per ( Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
1.698,00X(12+14+20+9+10 per la lettera E)) ed € 90.000,00 per Controparte_2
(1.698,00X(12+12+9+20 per la lettera E))
ed in favore di ciascuno degli altri germani, non conviventi e meno legati, , , Parte_1 CP_7
, , €67.920,00 in favore di (1.698,00X(12+14+9+5 per la CP_8 CP_9 Parte_1
lettera E)) , € 64.524,00 in favore di (1.698,00X(12+12+9+5 per la lettera E)), Controparte_7
€ 64.524,00 in favore di (1.698,00X(12+12+9+5 per la lettera E)) , € Controparte_8
64.524,00 in favore di (1.698,00X(12+12+9+5 per la lettera E)) , il tutto oltre Controparte_9
interessi legali dall'1/1/2022 al saldo, a titolo di interessi compensativi.
Le spese di C.T.U., liquidate in decreto e di lite attoree e dei terzi interventori, liquidate in base al
DM55/2014, scaglione fino ad €520.000,00 per gli attori ed € 260.000,00 per gli interventori valore medio ridotto per la non complessità delle questioni affrontate, seguono la soccombenza con esclusione delle spese vive non comprovate e con attribuzione in favore dell'avv.to Massimo
Marino e, in solido, degli avv.ti Rosario Marino e Teresa Solaro.
P.Q.M.
Il G.U. pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie le domande per quanto di ragione e condanna la nella qualità di Controparte_3
Impresa Designata dal FGVS al pagamento delle seguenti somme: €4.740,00 complessivi in favore di tutti gli istanti, attori ed interventori , da dividere pro quota tra loro, oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo;
€30.000,00 complessivi in favore di tutti gli istanti, attori ed interventori , da dividere pro quota tra loro, oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo;
€110.370,00 in favore di oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo, € Controparte_1
90.000,00 in favore di oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo , €67.920,00 Controparte_2
in favore di oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo, € 64.524,00 in Parte_1 favore di oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo, € 64.524,00 in favore di Controparte_7
oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo , € 64.524,00 in favore di Controparte_8
oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo. Controparte_9
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite attoree per €11.300,00 per compenso ed €600,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate , rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Massimo Marino.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese dei terzi interventori per €7.100,00 per compenso ed €50,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate , rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore, in solido, degli avv.ti Rosario Marino e
Teresa Solaro.
Napoli 24/1/2024 IL G.U.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa