Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 789 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati BARTOLUCCI ILARIA e ALLEVATO ANGELA,
e
, C.F. nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato LONGHI CLAUDIA MARIA e CELADON ELENA,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni per : “il signor dichiara espressamente (omissis) di Parte_1 Parte_1
confermare la propria volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio modificando le condizioni difformi rispetto a quelle iniziali esposte nel ricorso introduttivo congiunto, per i sopravvenuti fatti nuovi, che di seguito si riportano:
a) affidamento dei figli minori: affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_1 Persona_2
al padre collocandoli a vivere nella ex casa coniugale, attuale sua residenza in Parte_1
1
il sabato pomeriggio a settimane alterne, monitorate a distanza dal dr. , con reperibilità Per_3
telefonica e monitoraggio successivo di tutti i soggetti, e/o disporsi un regime di visite diverso per la madre, previa apposita CTU sulle capacità genitoriali della signora , con Parte_2
audizione del minore di anni 12; Persona_1
b) disporsi la nomina di un coordinatore genitoriale scelto dal Giudice attesa l'evidente necessità di guida e coordinamento dei genitori, anche in caso di opposizione della controparte nonché autorizzarsi il reperimento per la minore della figura di un esperto terapeuta che Persona_2
l'affianchi e l'aiuti nella elaborazione della difficile situazione familiare, con onere delle relative spese relative ad entrambe le figure a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
c) mantenimento dei figli e disporre a decorrere dalla data di deposito Persona_1 Persona_2
del ricorso, il versamento entro il giorno 5 di ogni mese, al sig. e a carico della sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario, del contributo per il mantenimento dei figli Parte_2 Per_1
e pari all'assegno di mantenimento di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio)
[...] Persona_2
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, o la somma diversa, maggiore o minore che fosse ritenuta congrua e di giustizia. Le spese straordinarie in favore dei figli Per_1
e così come individuate e disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di
[...] Persona_2
Vicenza, resteranno a carico dei genitori dei minori nella misura del 50% ciascuno.
6. di rinunciare al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
7. di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 21/01/2025 e, contestualmente, chiede
- che il Giudice, preso atto dei nuovi fatti sopravvenuti e della modifica unilaterale delle condizioni di divorzio difformi rispetto alle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo congiunto, Voglia rimettere la causa in decisione affinché Codesta Autorità Giudiziaria dichiari inammissibile e/o improponibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio del presente giudizio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerente alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2 c.p.c.”.
Conclusioni per : “(omissis) la parte ritiene necessario rinunciare agli atti di Parte_2
causa ed in subordine, qualora la rinuncia non possa essere accolta, chiede che il Tribunale Ill.mo,
- difettando attualmente il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici da instaurare tra i coniugi nell'interesse dei figli,
- in quanto al momento nessuno dei due coniugi è in grado di prevedere quali proposte farà il CTU incaricato, considerando la gravità della situazione e la difficoltà di definire con precisione le ragioni
2 delle criticità manifestatesi nel rapporto genitoriale,
- e si deve necessariamente rimanere in attesa di un chiarimento, concluda il procedimento incardinato dichiarando che la domanda è improcedibile, per sopravvenuto difetto dei presupposti richiesti dalla legge, o nelle forme che riterrà più opportune”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Chiampo (VI) in data 08/09/2008.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 09/05/2024 tenutasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 117/2024 pubblicata in data 22/05/2024 e passata in giudicato in data 12/06/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
Con ordinanza del 22/05/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio per la definizione del procedimento con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Veniva a tal fine fissata l'udienza del 21/01/2025 da tenersi con modalità cartolari.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 21/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, le parti, entrambe a mezzo di nuovi difensori, depositavano le note scritte contenenti richiesta di declaratoria di inammissibilità od improcedibilità della domanda per sopravvenuto difetto del consenso rispetto alle conclusioni inizialmente congiuntamente rassegnate, dando atto di come fossero sopravvenuti gravi fatti nuovi che non consentissero di confermare la precedente comune determinazione in punto di affido e collocamento dei minori, in uno con il relativo mantenimento.
Davano atto, peraltro, che è pendente tra le parti, innanzi a questo Tribunale, il procedimento R.G. n.
3371/2024 instaurato da contro per la modifica delle condizioni di Parte_1 Parte_2
separazione così come statuite con sentenza n. 117/2024 pronunciata nell'ambito del presente procedimento.
La domanda congiunta delle parti, preso atto del venir meno dell'accordo circa le condizioni conformi concordate in sede di ricorso, va allora effettivamente dichiarata inammissibile, difettando il requisito della indicazione delle condizioni conformi inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis 51 co. 2 c.p.c., avendo entrambe le parti così espressamente revocato il consenso inizialmente prestato. Atteso che la richiesta declaratoria di inammissibilità od improcedibilità è da ultimo
3 avanzata da entrambe, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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