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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/06/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6429/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6429/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACINTI Parte_1 C.F._1 GIAMPIERO e dell'avv. ANGHINONI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIACINTI GIAMPIERO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACINTI Parte_2 C.F._2 GIAMPIERO e dell'avv. ANGHINONI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIACINTI GIAMPIERO
ATTRICI contro
C.F. ), in proprio e quale erede di , CP_1 C.F._3 Persona_1 con il patrocinio dell'avv. GIORDANI MARINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIORDANI MARINA
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_2 C.F._4 [...]
con il patrocinio dell'avv. GIORDANI MARINA, elettivamente domiciliato in presso il Persona_1 difensore avv. GIORDANI MARINA
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_3 C.F._5 [...]
con il patrocinio dell'avv. GIORDANI MARINA, elettivamente domiciliato in presso il Persona_1 difensore avv. GIORDANI MARINA
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_4 C.F._6 [...]
con il patrocinio dell'avv. GIORDANI MARINA, elettivamente domiciliato in presso il Persona_1 difensore avv. GIORDANI MARINA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: “Nel merito: 1) Respingersi le domande formulate dai convenuti in quanto inammissibili e comunque infondate: 2) Determinarsi l'esatto confine tra i terreni di proprietà di come indicati in atti, compresi i terreni già di proprietà di , e i Parte_2 Parte_1 terreni di proprietà dei convenuti , , e CP_1 Controparte_4 CP_3 Controparte_5
( , , , ), disponendosi
[...] CP_1 Controparte_4 CP_3 Controparte_2
l'apposizione dei termini lapidei di confine, con ogni ulteriore e opportuna statuizione. 3) Disporsi
pagina 1 di 6 l'estromissione dal presente giudizio di per cessazione dell'interesse ad agire. Spese Parte_1
e compensi di causa rifusi.”. Parte convenuta ha così concluso: “nel merito ed in via istruttoria, come nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn.
1-2 e 3, rispettivamente in data 06.03.2017, 05.04.2017 e 26.04.2017, così come poi richiamate nella comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2017, a seguito della riassunzione del procedimento in parola, nonché nella comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 17.05.2021 e nei verbali tutti di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
considerato che
con atto di citazione notificato in data 9.06.2015, , quale proprietaria Parte_1 dei terreni ubicati in Brenzone (VR) e ivi censiti al Catasto Terreni Fg. 33, mappali 20, 21, 32, 33 e
, quale proprietaria dei terreni censiti in Brenzone (VR) al Fg. 33, mappali 42, 43, 45, Parte_2
46, 47, 48, 50, 91, convenivano in giudizio i sigg.ri , , per CP_1 CP_4 CP_3 Persona_1 determinare l'esatto confine tra i terreni di proprietà delle attrici e i terreni di proprietà dei convenuti;
rilevato che si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti , e CP_1 CP_3
chiedendo l'acquisto per usucapione del mapp. 33 e in subordine della servitù Persona_1 di passo;
rilevato che nel corso del processo era pendente il giudizio relativamente alla domanda di usucapione formulata da nei confronti di , relativamente ai terreni censiti Persona_1 Parte_1 in Brenzone al Fg. 33, mappali 20, 21, 32, 33; rilevato che nelle more del processo si è concluso il procedimento avente ad oggetto la domanda di usucapione relativamente ai terreni di cui al Fg. 33 mappali 20, 21, 32, 33, in cui la Corte di cassazione pagina 2 di 6 con ordinanza n. 22432/20 ud. 12/05/2022 pubblicata il 14/06/2022 ha respinto la domanda di usucapione, e la proprietà di detti terreni è stata accertata in capo a (doc. n. 11 parte Parte_1 attrice); atteso che tale pronuncia ha eliminato l'incertezza sull'originario titolo del diritto di proprietà, presupposto dell'actio finium regundorum; verificati i titoli di acquisto dei rispettivi immobili, dimessi dalle parti in atti;
posto che le proprietà delle parti in causa erano inizialmente così catastalmente indicate:
- parte attrice proprietaria dei terreni mappali nn. 20, 21, 32, 33, Parte_1
- parte attrice proprietaria dei terreni mappali 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 91, Parte_2
- parte convenuta , , proprietari CP_1 Controparte_4 CP_3 Persona_1 dei terreni mappali nn. 22, 23, 27, 29, 37, 40, 41, 44, 89, 92, 119, 413, 450, 452 (ora 472 e 473), 454,
455, 456, 457, 466; rilevato che nel corso del processo il sig. è deceduto e la causa veniva riassunta Persona_1 dagli eredi;
rilevato che con rogito di vendita in data 19.05.2023 a ministero Notaio Rep. 170180 (doc. n. Per_2
12 parte attrice), ha venduto la proprietà dei terreni de quo a . Parte_1 Parte_2
Nell'atto è specificato quanto segue: “Il tutto fra confini ben noti alle parti che rinunciano alla loro descrizione”; posto che ha perso l'interesse all'azione e la legittimazione ad agire nel presente Parte_1 giudizio, e pertanto deve essere estromessa;
vista la procedibilità della domanda quanto all'esperimento della procedura di mediazione, come da verbale del 21/3/03/2016 n. 28/2016; rilevato che veniva disposta una prima consulenza tecnica d'ufficio, in cui si rilevava l'assenza di discrepanze tra il confine catastale e la situazione di fatto in essere. Chiamato a chiarimenti, il ctu ribadiva che i presidi topografici di confine quali cippi, le recinzioni continue, nonché i limiti con stradelli e spigoli di fabbricati storici, erano stati rilevati e corrispondevano, con le dovute tolleranze, alla mappa catastale;
posto che alla prima consulenza, ritenuto opportuno procedere ad una integrazione e/o rinnovo della perizia, è seguita da una seconda consulenza in cui si chiedeva, tenendo in considerazione quanto già effettuato dal precedente TU, di evidenziare eventuali difformità fra lo stato dei luoghi e il confine catastale e di apporre i termini di confine in loco;
il TU ha inserito i punti di confine Per_3 indicando con la lettera C (segno rosso) lo stato catastale e con la lettera R (segno giallo) lo stato reale;
rilevato che il secondo consulente riferisce che tutti i punti di confine, ad eccezione di alcuni Per_3 indicati in perizia, sono stati condivisi dalle parti in causa. L'attività svolta dal TU ha consentito di materializzare in loco una serie di punti di confine, per la precisione 44, sui quali non vi è alcuna contestazione. Partendo dalle indicazioni della mappa d'impianto, e, confrontando i punti di confine della stessa con lo stato consolidato dei luoghi, le parti hanno concordato, per la maggior parte di tali punti (44), una posizione condivisa. I predetti confini di fatto, materializzati in loco e condivisi dalle parti all'esito dei sopralluoghi, sono quelli individuati e identificati con la sigla “condiviso stato di fatto” nella tabella alle pagine 1-8 dell'allegato 3 della TU, elenco punti materializzati in loco;
si tratta dei punti 1C e 1R, 4C e 4R, 5C e 5R, 6C e 6R, 7C e 7R, 8C e 8R, 9C e 9R, 10C e 10R, 11C e
11R, 12C e 12R, 13C e 13R, 14C e 14R, 15C e 15R, 16C e 16R, 17C e 17R, 18C e 18 R, 19C e 19R, 20C e 20R, 21C e 21R, 22C e 22R, 23C e 23R, 24C e 24R, 25C e 25R, 26C e 26R, 27C e 27R, 28C e
28R, 29C e 29R, 30C e 30R, 31C e 31R, 32C e 32R, 33C e 33R, 34C e 34R, 35C e 35R, 36C e 36R, pagina 3 di 6 37C e 37R, 39C e 39R, 43C e 43R, 44C e 44R, 45C e 45R, 46C e 46R, 47C e 47R, 48C e 48R, 49C e
49R, 50C e 50R; rilevato che vi sono 6 punti di confine non condivisi dalle parti, elencati alle pagg. 13 e 14 della relazione di TU a firma del Geom. - punto n. 2 (punto di passaggio); - punto n. 3 Persona_4
(passaggio misura 1,30 metri); - punto n. 38 (picchetto); - punto n. 40 (picchetto/punto curva); - punto n. 41 (picchetto/strada); - punto n. 42 (picchetto/andamento del terreno); considerato che riguardo ai punti controversi:
- per quanto riguarda i punti 2 e 3 utili all'ubicazione del passaggio, il TU ha precisato Per_3 che il punto 2R coincide con il punto 2C. Il punto 2 rappresenta la porzione di terreno su cui i convenuti chiedono diritto di passo fino al raggiungimento dello spigolo del muro in pietra posto sul vertice mappale 471 sul confine con il mapp. 45;
- il punto 3R coincide con una pietra verticale ed è distanziato m.1,30 dal punto 3C che coincide con il fabbricato, la lunghezza della pietra/scalino. Il punto 3R individua il confine per l'esercizio del passaggio, mentre il punto 3C è il vertice di confine tra il mappale 33 di proprietà di parte attrice e il mappale 413 di proprietà di parte convenuta;
- per i punti 38, 40, 41 e 42, lo scostamento tra il confine reale e quello catastale è risultato di vari metri. Si trovano in ambiente boschivo, in cui è presente un sentiero che costeggia, per circa 180 metri, i mappali 40 e 41. Il sentiero, ostruito da sterpaglie, residui di potatura e altro materiale vegetale, consiste in un puro camminamento senza funzioni di confine e/o delimitazione di proprietà (TU . Per tali punti di confine non sono state fornite dalle Per_5 parti prove ulteriori;
visto l'art. 950 c.c. che dispone: “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.”; considerato che recente sentenza della S.C. di Cassazione ha ribadito che “il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali. Infatti, "In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il giudice di merito può integrare la risultanza dei titoli di acquisto con le indicazioni fornite dalle mappe catastali" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013, Rv. 626166; cfr. anche Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14993 del 07/09/2012, Rv.
623810). E' invece del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15603 del 16/05/2022, non massimata, pagg. 4 e ss.)” (Cass. Civ. sez. II, 14/03/2025, (ud. 31/01/2025, dep. 14/03/2025), n.6876); considerato che le prove testimoniali assunte non appaiono idonee nel caso di specie a raggiungere una prova certa in merito al posizionamento del confine tra i fondi;
rilevato che in tema di azione di regolamento di confini, le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, “mentre il giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali. Ed invero, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali (art. 950 cod. civ.) è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine”.(Cassazione civile sez. II, 03/09/2013, (ud. 29/05/2013,
pagina 4 di 6 dep. 03/09/2013), n.20144); precisato che “L'esame dei documenti esibiti e le deposizioni dei testimoni, così come la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla credibilità soltanto di alcuni di essi, come la scelta -fra le risultanze probatorie- di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, riguardano apprezzamenti di fatto riservati al giudicante del merito che, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, incontra esclusivamente il limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza la necessità di discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi disattesi implicitamente tutti i rilievi e circostanze che, anche se non specificamente indicati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Corte appello, Venezia , sez. II , 11/03/2024 , n. 480); rilevato che alla luce di quanto è emerso nel corso del processo, ed in base a quanto sopra enunciato, il confine tra la proprietà e le proprietà dei convenuti, con riguardo ai 6 punti controversi, Parte_2 coincide con il confine catastale e pertanto con i punti 2C, 3C, 38C, 40C, 41C, 42C; rilevato che in merito alla domanda di usucapione del mappale 33 formulata da parte convenuta, su cui si è già espressa la Suprema Corte di Cassazione ordinanza n. 22432/20 ud. 12/05/2022 pubblicata il
14/06/2022 la domanda deve essere rigettata;
rilevato che in merito alla domanda di usucapione della servitù di passo formulata da parte convenuta, va precisato che le conclusioni sono cristallizzate nelle rispettive memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c., che si riportano: domande formulate dall'avv. Guarnati per e : “dichiararsi CP_3 CP_1
l'intervenuta usucapione da parte dei convenuti ed ciascuno per le proprie CP_3 CP_1 ragioni, sulle parti di terreno descritte che l'eventuale nuova linea di confine venisse ad attribuire alle attrici, rispetto alla situazione di possesso attuale, delimitata dalle recinzioni e dallo stato di fatto in essere. Nel merito ed in via riconvenzionale ancor più subordinata 5) con riferimento a CP_1
e per il caso di rigetto della domanda di usucapione di o anche parziale delle Persona_1 precedenti domande o di accoglimento di quelle avverse con pregiudizio degli attuali accessi ai m. n.
413 – 452 e 29, dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di passo, anche carraio, per accedere ai predetti mappali dai varchi esistenti ed a carico dello stradello in essere e, per l'accesso da est ai m. n. 413 e 452, anche a carico del m. n. 33 per la parte che dovesse risultare posta tra lo spigolo dell'edificio e la pietra che delimita lo stradello e ciò fino al pendio che sorregge a nord – ovest il predetto mappale”, e la seguente domanda formulata per “Dichiararsi Controparte_4 l'intervenuta usucapione da parte della convenuta delle parti di terreno che Controparte_4 l'eventuale nuova linea di confine dovesse attribuire alle attrici rispetto alla situazione di possesso attuale. In ulteriore subordine: dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di passo, anche carraio, per accedere dallo stradello (m. n. 465) al fabbricato della ricorrente, eretto sul m. n. 413, lungo l'attuale percorso ossia anche attraverso il m. n. 33 qualora, in forza del regolamento richiesto, dovesse esser assegnato a parte attrice uno spazio fra lo spigolo dell'edificio (m. n. 413) e la pietra che delimita lo stradello (m. n. 465) e ciò fino al pendio che sorregge a nord-ovest il predetto mappale n. 33 e comunque fino allo spigolo nord all'abitazione della ricorrente”; considerato che dalle prove testimoniali è emerso quanto segue: il teste ha riferito Testimone_1 che “il transito avveniva dal mapp.466 al 413 e poi avanti, proseguendo tra la seconda pietra dopo il varco in avanti, da parte di mio zio a piedi e con la , dal 1965 fino agli Persona_1 Pt_3 CP_ Testi anni 90, anche e;
i transiti sono stati pacifici, ininterrotti, senza contestazioni CP_4 Testi all'epoca”e confermo che a ridosso dell'abitazione e fino alla seconda pietra c'era una legnaia;
mi si rammostra la foto doc. 8, il terzo fotogramma mostra la legnaia raffigura uno stradello che si trova tra i mapp. 452 e 33”. Il teste , viceversa, ha riferito che fino al 2015 i Testimone_3 convenuti, pur passando sullo stradello di cui al mappale 465 (in loro comproprietà), in nessun modo potevano invadere la proprietà ex (ora ) di cui al mappale 33, restando Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 6 sulla loro proprietà. Il teste , allo stesso modo, ha riferito che prima del Testimone_4
2015 passavano attorno alla casa (mappale 465) senza mai invadere il mappale 33 ed ha confermato che non vi sono stradelli (ma solo erba) sul mappale 33. Il teste di parte convenuta ha Testimone_5 riferito: “dal 2015 con la ristrutturazione l'angolo della casa di vecchia è stato rialzato, Per_1 prima passavano all'interno della proprietà, mentre dal 2015 l'angolo è diventato più largo e per girare la casa bisogna passare per il mapp. 33… prima il padre e comunque fino al 2015, i Per_1 passavano attorno alla casa sul mapp 429 e anche andavano sul mapp. 413 senza mai Per_1 invadere il mapp. 33; cap. 4c: sia i che i hanno sempre utilizzato il passaggio dietro Pt_2 Per_1 casa, precisamente il mapp. 465 per accedere alle loro abitazioni, e tuttora è così, è ciò è avvenuto pacificamente da almeno 20 anni… ADR: passavano con la slitta anche sul mapp. 465, una slitta larga circa 1 metro e 10 cm. Infatti sul mapp. 413 c'era la porta della stalla. Andavano con la slitta fino alla porta della stralla caricavano e poi tornavano indietro sempre sul mapp. 465 senza invadere il mapp. 33”; il teste ha dichiarato: “ADR: dalle foto e mappe che mi si rammostrano posso Testimone_5 dire che sia la fam che hanno sempre utilizzato un passaggio dietro le Pt_2 Persona_6 abitazioni, (mapp. 465) senza invadere il mapp. 33. Per accedere e recedere dalle proprie abitazioni, e
i poi continuavano anche sul mapp 413, 473 e 452. ADR: le contestazioni sono iniziate da Per_1 prima della ristrutturazione del 2015.” considerato che alla luce di quanto emerso in sede di prova testimoniale, non appare raggiunta la prova in ordine all'acquisto per usucapione della servitù di passo, poiché i testimoni di parte attrice hanno riferito circostanze diverse da quelle dei testimoni di parte convenuta e sono altrettanto attendibili;
posto che, pertanto, la domanda di usucapione della servitù di passo non può essere accolta, in mancanza di prova;
ritenuto opportuno, data la natura della causa, compensare le spese di lite e processuali fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estromissione dal giudizio di;
Parte_1
- dichiara che i confini tra i terreni di proprietà di come indicati in atti, compresi i Parte_2 terreni già di proprietà di , e i terreni di proprietà dei convenuti Parte_1 CP_1
, e ( ,
[...] Controparte_4 CP_3 Controparte_5 CP_1
, ), materializzati in loco e condivisi dalle parti Controparte_4 CP_3 Controparte_2 all'esito dei sopralluoghi, sono quelli individuati e identificati con la sigla “condiviso stato di fatto” nella tabella alle pagine 1-8 dell'allegato 3 della TU, elenco punti materializzati in loco;
si tratta dei punti 1C e 1R, 4C e 4R, 5C e 5R, 6C e 6R, 7C e 7R, 8C e 8R, 9C e 9R, 10C e 10R,
11C e 11R, 12C e 12R, 13C e 13R, 14C e 14R, 15C e 15R, 16C e 16R, 17C e 17R, 18C e 18 R,
19C e 19R, 20C e 20R, 21C e 21R, 22C e 22R, 23C e 23R, 24C e 24R, 25C e 25R, 26C e 26R,
27C e 27R, 28C e 28R, 29C e 29R, 30C e 30R, 31C e 31R, 32C e 32R, 33C e 33R, 34C e 34R, 35C e 35R, 36C e 36R, 37C e 37R, 39C e 39R, 43C e 43R, 44C e 44R, 45C e 45R, 46C e 46R,
47C e 47R, 48C e 48R, 49C e 49R, 50C e 50R, nonché i punti 2C, 3C, 38C, 40C, 41C, 42C;
- rigetta la domanda di acquisto per usucapione del mappale 33 come richiesta;
- rigetta la domanda di acquisto per usucapione della servitù di passo come richiesta;
- compensa le spese legali e processuali fra le parti.
Verona, 6 giugno 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6429/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACINTI Parte_1 C.F._1 GIAMPIERO e dell'avv. ANGHINONI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIACINTI GIAMPIERO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACINTI Parte_2 C.F._2 GIAMPIERO e dell'avv. ANGHINONI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIACINTI GIAMPIERO
ATTRICI contro
C.F. ), in proprio e quale erede di , CP_1 C.F._3 Persona_1 con il patrocinio dell'avv. GIORDANI MARINA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIORDANI MARINA
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_2 C.F._4 [...]
con il patrocinio dell'avv. GIORDANI MARINA, elettivamente domiciliato in presso il Persona_1 difensore avv. GIORDANI MARINA
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_3 C.F._5 [...]
con il patrocinio dell'avv. GIORDANI MARINA, elettivamente domiciliato in presso il Persona_1 difensore avv. GIORDANI MARINA
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_4 C.F._6 [...]
con il patrocinio dell'avv. GIORDANI MARINA, elettivamente domiciliato in presso il Persona_1 difensore avv. GIORDANI MARINA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso: “Nel merito: 1) Respingersi le domande formulate dai convenuti in quanto inammissibili e comunque infondate: 2) Determinarsi l'esatto confine tra i terreni di proprietà di come indicati in atti, compresi i terreni già di proprietà di , e i Parte_2 Parte_1 terreni di proprietà dei convenuti , , e CP_1 Controparte_4 CP_3 Controparte_5
( , , , ), disponendosi
[...] CP_1 Controparte_4 CP_3 Controparte_2
l'apposizione dei termini lapidei di confine, con ogni ulteriore e opportuna statuizione. 3) Disporsi
pagina 1 di 6 l'estromissione dal presente giudizio di per cessazione dell'interesse ad agire. Spese Parte_1
e compensi di causa rifusi.”. Parte convenuta ha così concluso: “nel merito ed in via istruttoria, come nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn.
1-2 e 3, rispettivamente in data 06.03.2017, 05.04.2017 e 26.04.2017, così come poi richiamate nella comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2017, a seguito della riassunzione del procedimento in parola, nonché nella comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 17.05.2021 e nei verbali tutti di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
considerato che
con atto di citazione notificato in data 9.06.2015, , quale proprietaria Parte_1 dei terreni ubicati in Brenzone (VR) e ivi censiti al Catasto Terreni Fg. 33, mappali 20, 21, 32, 33 e
, quale proprietaria dei terreni censiti in Brenzone (VR) al Fg. 33, mappali 42, 43, 45, Parte_2
46, 47, 48, 50, 91, convenivano in giudizio i sigg.ri , , per CP_1 CP_4 CP_3 Persona_1 determinare l'esatto confine tra i terreni di proprietà delle attrici e i terreni di proprietà dei convenuti;
rilevato che si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti , e CP_1 CP_3
chiedendo l'acquisto per usucapione del mapp. 33 e in subordine della servitù Persona_1 di passo;
rilevato che nel corso del processo era pendente il giudizio relativamente alla domanda di usucapione formulata da nei confronti di , relativamente ai terreni censiti Persona_1 Parte_1 in Brenzone al Fg. 33, mappali 20, 21, 32, 33; rilevato che nelle more del processo si è concluso il procedimento avente ad oggetto la domanda di usucapione relativamente ai terreni di cui al Fg. 33 mappali 20, 21, 32, 33, in cui la Corte di cassazione pagina 2 di 6 con ordinanza n. 22432/20 ud. 12/05/2022 pubblicata il 14/06/2022 ha respinto la domanda di usucapione, e la proprietà di detti terreni è stata accertata in capo a (doc. n. 11 parte Parte_1 attrice); atteso che tale pronuncia ha eliminato l'incertezza sull'originario titolo del diritto di proprietà, presupposto dell'actio finium regundorum; verificati i titoli di acquisto dei rispettivi immobili, dimessi dalle parti in atti;
posto che le proprietà delle parti in causa erano inizialmente così catastalmente indicate:
- parte attrice proprietaria dei terreni mappali nn. 20, 21, 32, 33, Parte_1
- parte attrice proprietaria dei terreni mappali 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 91, Parte_2
- parte convenuta , , proprietari CP_1 Controparte_4 CP_3 Persona_1 dei terreni mappali nn. 22, 23, 27, 29, 37, 40, 41, 44, 89, 92, 119, 413, 450, 452 (ora 472 e 473), 454,
455, 456, 457, 466; rilevato che nel corso del processo il sig. è deceduto e la causa veniva riassunta Persona_1 dagli eredi;
rilevato che con rogito di vendita in data 19.05.2023 a ministero Notaio Rep. 170180 (doc. n. Per_2
12 parte attrice), ha venduto la proprietà dei terreni de quo a . Parte_1 Parte_2
Nell'atto è specificato quanto segue: “Il tutto fra confini ben noti alle parti che rinunciano alla loro descrizione”; posto che ha perso l'interesse all'azione e la legittimazione ad agire nel presente Parte_1 giudizio, e pertanto deve essere estromessa;
vista la procedibilità della domanda quanto all'esperimento della procedura di mediazione, come da verbale del 21/3/03/2016 n. 28/2016; rilevato che veniva disposta una prima consulenza tecnica d'ufficio, in cui si rilevava l'assenza di discrepanze tra il confine catastale e la situazione di fatto in essere. Chiamato a chiarimenti, il ctu ribadiva che i presidi topografici di confine quali cippi, le recinzioni continue, nonché i limiti con stradelli e spigoli di fabbricati storici, erano stati rilevati e corrispondevano, con le dovute tolleranze, alla mappa catastale;
posto che alla prima consulenza, ritenuto opportuno procedere ad una integrazione e/o rinnovo della perizia, è seguita da una seconda consulenza in cui si chiedeva, tenendo in considerazione quanto già effettuato dal precedente TU, di evidenziare eventuali difformità fra lo stato dei luoghi e il confine catastale e di apporre i termini di confine in loco;
il TU ha inserito i punti di confine Per_3 indicando con la lettera C (segno rosso) lo stato catastale e con la lettera R (segno giallo) lo stato reale;
rilevato che il secondo consulente riferisce che tutti i punti di confine, ad eccezione di alcuni Per_3 indicati in perizia, sono stati condivisi dalle parti in causa. L'attività svolta dal TU ha consentito di materializzare in loco una serie di punti di confine, per la precisione 44, sui quali non vi è alcuna contestazione. Partendo dalle indicazioni della mappa d'impianto, e, confrontando i punti di confine della stessa con lo stato consolidato dei luoghi, le parti hanno concordato, per la maggior parte di tali punti (44), una posizione condivisa. I predetti confini di fatto, materializzati in loco e condivisi dalle parti all'esito dei sopralluoghi, sono quelli individuati e identificati con la sigla “condiviso stato di fatto” nella tabella alle pagine 1-8 dell'allegato 3 della TU, elenco punti materializzati in loco;
si tratta dei punti 1C e 1R, 4C e 4R, 5C e 5R, 6C e 6R, 7C e 7R, 8C e 8R, 9C e 9R, 10C e 10R, 11C e
11R, 12C e 12R, 13C e 13R, 14C e 14R, 15C e 15R, 16C e 16R, 17C e 17R, 18C e 18 R, 19C e 19R, 20C e 20R, 21C e 21R, 22C e 22R, 23C e 23R, 24C e 24R, 25C e 25R, 26C e 26R, 27C e 27R, 28C e
28R, 29C e 29R, 30C e 30R, 31C e 31R, 32C e 32R, 33C e 33R, 34C e 34R, 35C e 35R, 36C e 36R, pagina 3 di 6 37C e 37R, 39C e 39R, 43C e 43R, 44C e 44R, 45C e 45R, 46C e 46R, 47C e 47R, 48C e 48R, 49C e
49R, 50C e 50R; rilevato che vi sono 6 punti di confine non condivisi dalle parti, elencati alle pagg. 13 e 14 della relazione di TU a firma del Geom. - punto n. 2 (punto di passaggio); - punto n. 3 Persona_4
(passaggio misura 1,30 metri); - punto n. 38 (picchetto); - punto n. 40 (picchetto/punto curva); - punto n. 41 (picchetto/strada); - punto n. 42 (picchetto/andamento del terreno); considerato che riguardo ai punti controversi:
- per quanto riguarda i punti 2 e 3 utili all'ubicazione del passaggio, il TU ha precisato Per_3 che il punto 2R coincide con il punto 2C. Il punto 2 rappresenta la porzione di terreno su cui i convenuti chiedono diritto di passo fino al raggiungimento dello spigolo del muro in pietra posto sul vertice mappale 471 sul confine con il mapp. 45;
- il punto 3R coincide con una pietra verticale ed è distanziato m.1,30 dal punto 3C che coincide con il fabbricato, la lunghezza della pietra/scalino. Il punto 3R individua il confine per l'esercizio del passaggio, mentre il punto 3C è il vertice di confine tra il mappale 33 di proprietà di parte attrice e il mappale 413 di proprietà di parte convenuta;
- per i punti 38, 40, 41 e 42, lo scostamento tra il confine reale e quello catastale è risultato di vari metri. Si trovano in ambiente boschivo, in cui è presente un sentiero che costeggia, per circa 180 metri, i mappali 40 e 41. Il sentiero, ostruito da sterpaglie, residui di potatura e altro materiale vegetale, consiste in un puro camminamento senza funzioni di confine e/o delimitazione di proprietà (TU . Per tali punti di confine non sono state fornite dalle Per_5 parti prove ulteriori;
visto l'art. 950 c.c. che dispone: “Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.”; considerato che recente sentenza della S.C. di Cassazione ha ribadito che “il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali. Infatti, "In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il giudice di merito può integrare la risultanza dei titoli di acquisto con le indicazioni fornite dalle mappe catastali" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013, Rv. 626166; cfr. anche Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14993 del 07/09/2012, Rv.
623810). E' invece del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15603 del 16/05/2022, non massimata, pagg. 4 e ss.)” (Cass. Civ. sez. II, 14/03/2025, (ud. 31/01/2025, dep. 14/03/2025), n.6876); considerato che le prove testimoniali assunte non appaiono idonee nel caso di specie a raggiungere una prova certa in merito al posizionamento del confine tra i fondi;
rilevato che in tema di azione di regolamento di confini, le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, “mentre il giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali. Ed invero, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali (art. 950 cod. civ.) è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obbiettiva di altri elementi, ma anche nell'ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l'incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine”.(Cassazione civile sez. II, 03/09/2013, (ud. 29/05/2013,
pagina 4 di 6 dep. 03/09/2013), n.20144); precisato che “L'esame dei documenti esibiti e le deposizioni dei testimoni, così come la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla credibilità soltanto di alcuni di essi, come la scelta -fra le risultanze probatorie- di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, riguardano apprezzamenti di fatto riservati al giudicante del merito che, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, incontra esclusivamente il limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza la necessità di discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi disattesi implicitamente tutti i rilievi e circostanze che, anche se non specificamente indicati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Corte appello, Venezia , sez. II , 11/03/2024 , n. 480); rilevato che alla luce di quanto è emerso nel corso del processo, ed in base a quanto sopra enunciato, il confine tra la proprietà e le proprietà dei convenuti, con riguardo ai 6 punti controversi, Parte_2 coincide con il confine catastale e pertanto con i punti 2C, 3C, 38C, 40C, 41C, 42C; rilevato che in merito alla domanda di usucapione del mappale 33 formulata da parte convenuta, su cui si è già espressa la Suprema Corte di Cassazione ordinanza n. 22432/20 ud. 12/05/2022 pubblicata il
14/06/2022 la domanda deve essere rigettata;
rilevato che in merito alla domanda di usucapione della servitù di passo formulata da parte convenuta, va precisato che le conclusioni sono cristallizzate nelle rispettive memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c., che si riportano: domande formulate dall'avv. Guarnati per e : “dichiararsi CP_3 CP_1
l'intervenuta usucapione da parte dei convenuti ed ciascuno per le proprie CP_3 CP_1 ragioni, sulle parti di terreno descritte che l'eventuale nuova linea di confine venisse ad attribuire alle attrici, rispetto alla situazione di possesso attuale, delimitata dalle recinzioni e dallo stato di fatto in essere. Nel merito ed in via riconvenzionale ancor più subordinata 5) con riferimento a CP_1
e per il caso di rigetto della domanda di usucapione di o anche parziale delle Persona_1 precedenti domande o di accoglimento di quelle avverse con pregiudizio degli attuali accessi ai m. n.
413 – 452 e 29, dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di passo, anche carraio, per accedere ai predetti mappali dai varchi esistenti ed a carico dello stradello in essere e, per l'accesso da est ai m. n. 413 e 452, anche a carico del m. n. 33 per la parte che dovesse risultare posta tra lo spigolo dell'edificio e la pietra che delimita lo stradello e ciò fino al pendio che sorregge a nord – ovest il predetto mappale”, e la seguente domanda formulata per “Dichiararsi Controparte_4 l'intervenuta usucapione da parte della convenuta delle parti di terreno che Controparte_4 l'eventuale nuova linea di confine dovesse attribuire alle attrici rispetto alla situazione di possesso attuale. In ulteriore subordine: dichiararsi l'intervenuta usucapione della servitù di passo, anche carraio, per accedere dallo stradello (m. n. 465) al fabbricato della ricorrente, eretto sul m. n. 413, lungo l'attuale percorso ossia anche attraverso il m. n. 33 qualora, in forza del regolamento richiesto, dovesse esser assegnato a parte attrice uno spazio fra lo spigolo dell'edificio (m. n. 413) e la pietra che delimita lo stradello (m. n. 465) e ciò fino al pendio che sorregge a nord-ovest il predetto mappale n. 33 e comunque fino allo spigolo nord all'abitazione della ricorrente”; considerato che dalle prove testimoniali è emerso quanto segue: il teste ha riferito Testimone_1 che “il transito avveniva dal mapp.466 al 413 e poi avanti, proseguendo tra la seconda pietra dopo il varco in avanti, da parte di mio zio a piedi e con la , dal 1965 fino agli Persona_1 Pt_3 CP_ Testi anni 90, anche e;
i transiti sono stati pacifici, ininterrotti, senza contestazioni CP_4 Testi all'epoca”e confermo che a ridosso dell'abitazione e fino alla seconda pietra c'era una legnaia;
mi si rammostra la foto doc. 8, il terzo fotogramma mostra la legnaia raffigura uno stradello che si trova tra i mapp. 452 e 33”. Il teste , viceversa, ha riferito che fino al 2015 i Testimone_3 convenuti, pur passando sullo stradello di cui al mappale 465 (in loro comproprietà), in nessun modo potevano invadere la proprietà ex (ora ) di cui al mappale 33, restando Parte_1 Parte_2
pagina 5 di 6 sulla loro proprietà. Il teste , allo stesso modo, ha riferito che prima del Testimone_4
2015 passavano attorno alla casa (mappale 465) senza mai invadere il mappale 33 ed ha confermato che non vi sono stradelli (ma solo erba) sul mappale 33. Il teste di parte convenuta ha Testimone_5 riferito: “dal 2015 con la ristrutturazione l'angolo della casa di vecchia è stato rialzato, Per_1 prima passavano all'interno della proprietà, mentre dal 2015 l'angolo è diventato più largo e per girare la casa bisogna passare per il mapp. 33… prima il padre e comunque fino al 2015, i Per_1 passavano attorno alla casa sul mapp 429 e anche andavano sul mapp. 413 senza mai Per_1 invadere il mapp. 33; cap. 4c: sia i che i hanno sempre utilizzato il passaggio dietro Pt_2 Per_1 casa, precisamente il mapp. 465 per accedere alle loro abitazioni, e tuttora è così, è ciò è avvenuto pacificamente da almeno 20 anni… ADR: passavano con la slitta anche sul mapp. 465, una slitta larga circa 1 metro e 10 cm. Infatti sul mapp. 413 c'era la porta della stalla. Andavano con la slitta fino alla porta della stralla caricavano e poi tornavano indietro sempre sul mapp. 465 senza invadere il mapp. 33”; il teste ha dichiarato: “ADR: dalle foto e mappe che mi si rammostrano posso Testimone_5 dire che sia la fam che hanno sempre utilizzato un passaggio dietro le Pt_2 Persona_6 abitazioni, (mapp. 465) senza invadere il mapp. 33. Per accedere e recedere dalle proprie abitazioni, e
i poi continuavano anche sul mapp 413, 473 e 452. ADR: le contestazioni sono iniziate da Per_1 prima della ristrutturazione del 2015.” considerato che alla luce di quanto emerso in sede di prova testimoniale, non appare raggiunta la prova in ordine all'acquisto per usucapione della servitù di passo, poiché i testimoni di parte attrice hanno riferito circostanze diverse da quelle dei testimoni di parte convenuta e sono altrettanto attendibili;
posto che, pertanto, la domanda di usucapione della servitù di passo non può essere accolta, in mancanza di prova;
ritenuto opportuno, data la natura della causa, compensare le spese di lite e processuali fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estromissione dal giudizio di;
Parte_1
- dichiara che i confini tra i terreni di proprietà di come indicati in atti, compresi i Parte_2 terreni già di proprietà di , e i terreni di proprietà dei convenuti Parte_1 CP_1
, e ( ,
[...] Controparte_4 CP_3 Controparte_5 CP_1
, ), materializzati in loco e condivisi dalle parti Controparte_4 CP_3 Controparte_2 all'esito dei sopralluoghi, sono quelli individuati e identificati con la sigla “condiviso stato di fatto” nella tabella alle pagine 1-8 dell'allegato 3 della TU, elenco punti materializzati in loco;
si tratta dei punti 1C e 1R, 4C e 4R, 5C e 5R, 6C e 6R, 7C e 7R, 8C e 8R, 9C e 9R, 10C e 10R,
11C e 11R, 12C e 12R, 13C e 13R, 14C e 14R, 15C e 15R, 16C e 16R, 17C e 17R, 18C e 18 R,
19C e 19R, 20C e 20R, 21C e 21R, 22C e 22R, 23C e 23R, 24C e 24R, 25C e 25R, 26C e 26R,
27C e 27R, 28C e 28R, 29C e 29R, 30C e 30R, 31C e 31R, 32C e 32R, 33C e 33R, 34C e 34R, 35C e 35R, 36C e 36R, 37C e 37R, 39C e 39R, 43C e 43R, 44C e 44R, 45C e 45R, 46C e 46R,
47C e 47R, 48C e 48R, 49C e 49R, 50C e 50R, nonché i punti 2C, 3C, 38C, 40C, 41C, 42C;
- rigetta la domanda di acquisto per usucapione del mappale 33 come richiesta;
- rigetta la domanda di acquisto per usucapione della servitù di passo come richiesta;
- compensa le spese legali e processuali fra le parti.
Verona, 6 giugno 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
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