Art. 7.
Il Ministero della sanita' dovra' curare la propaganda veterinaria agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero della sanita' nonche' del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, e inoltre la specializzazione in Italia od all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva dei veterinari.
Il Ministero della sanita' dovra' curare la propaganda veterinaria agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero della sanita' nonche' del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, e inoltre la specializzazione in Italia od all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva dei veterinari.