Articolo 7 della Legge 23 gennaio 1968, n. 34
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1968
Art. 7.
Il Ministero della sanita' dovra' curare la propaganda veterinaria agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero della sanita' nonche' del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, e inoltre la specializzazione in Italia od all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva dei veterinari.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1968