Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 9.6.2025, alle ore 11:51 compare l'Avv. ANGELONE Marica in sostituzione dell'Avv. Lalli Claudio per la parte ricorrente nonché il procuratore di parte resistente Avv. PICCINI Benedetta, in sostituzione degli Avv.ti Luca CEI, Dorino TAMAGNINI e Alessandra AUCI. È altresì presente il funzionario UPP, Dr.ssa Alessandra ALBERTI che assiste il Magistrato e provvede alla verbalizzazione
IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate e discutono oralmente la causa. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 37/2023 promossa da
con il patrocinio dell'Avv.to Claudio LALLI Parte_1
C o n t r o
1
Dorino TAMAGNINI, Alessandra AUCI e Benedetta PICCINI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 10.1.23 si rivolgeva al giudice del lavoro Parte_1
Part deducendo di essere dipendente dell' dal 13.3.1979 con ruolo tecnico livello/categoria
C fascia 3, profilo op.tec.spec.esp. meccanico, con orario di lavoro di 6 ore giornaliere, per un totale di 36 settimanali, e di aver svolto il cosiddetto “Servizio di pronta disponibilità” nella settima giornata destinata al riposo settimanale rendendo effettivamente la prestazione lavorativa nei giorni di reperibilità.
Lamentava il ricorrente, oltre alla definitiva perdita di riposi domenicali lavorati in regime di reperibilità c.d. attiva ed all'usura per aver continuato a lavorare anche nei giorni successivi, che quando gli veniva concesso il riposo compensativo, le 6 ore corrispondenti a tale riposo venivano addebitate come ore di assenza con l'obbligo di recuperarle con prestazioni straordinarie: meccanismo che denunciava non corretto argomentando che il riposo sostitutivo della mancata domenica non dovesse essere addebitato al lavoratore che non lo aveva goduto recandosi al lavoro.
Nel corpo dell'atto introduttivo riportava un prospetto riassuntivo delle prestazioni svolte e del quantum domandato.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
”Voglia affermare che la parte ricorrente aveva diritto ad usufruire del riposo compensativo allorchè il servizio conseguiva o a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale o in settima giornata (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica;
B. Voglia anche dichiarare il diritto della parte ricorrente, relativamente alle giornate successive a quella festiva, nella quale, lo stesso, era chiamato al lavoro in presenza di reperibilità domenicale
(c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica e nella quale ha, effettivamente, prestato la propria attività lavorativa, oltre la settima giornata (con la perdita pertanto del diritto al riposo settimanale) al percepimento, di una retribuzione maggiorata del 30%, e per i giorni successivi ad una maggiorazione gradualmente aumentata di 2 punti rispetto a tale maggiorazione per ogni giorno il tutto a titolo di risarcimento del danno all'integrità psico-fisica, per l'usura lavorativa e ciò sino al giorno in cui ha concretamente interrotto tale continuità di lavoro
e/ o comunque al percepimento di una maggiorazione rispetto alla retribuzione ricevuta nella misura
2 che sarà ritenuta più giusta ed equa;
C. Voglia conseguentemente condannare l' Controparte_1 subentrata alla precedente in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_3 tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a pagare alla parte ricorrente per i titoli di cui in premessa e di cui alle precedenti lettere A e B la somma di € 4.143,77 (o quella diversa somma maggiore o minore o diversa maniera che sarà ritenuta più giusta ed equa) già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi al 31/01/2022 ed oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria dal 01/02/2022 al saldo ed interessi legali per il pari periodo sulle somme rivalutate;
D. Voglia, infine, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Pisa Controparte_1
Via Cocchi 7/9 a pagare tutte le spese e competenze del presente Giudizio nel rispetto dei valori previsti nel D.M. vigente nonché a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato versato. nel
D.M. vigente nonché a rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato versato.”
Part Con comparsa di costituzione depositata in data 27.4.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la prescrizione dei crediti antecedenti il 2019, quantomeno relativamente al riposo compensativo, stante la loro natura retributiva;
in subordine e/o per il resto, dal 15.2.2014. Deduceva altresì la mancata allegazione del danno, l'inesistenza del diritto ad un 'riposo compensativo' con riduzione del debito orario non previsto dal
CCNL, l'insussistenza dell'usura dopo il settimo giorno lavorato, proponendo un conteggio alternativo a quello, contestato, di parte ricorrente.
All'udienza del 14.4.2025 veniva dichiarata la nullità del ricorso e veniva richiesto a parte ricorrente di integrare l'atto introduttivo producendo nuovi conteggi e nuovi prospetti indicanti con precisione le date relative ai mancati riposi, ai falsi riposi, nonché i periodi lavorati continuativamente per oltre 12 giorni, tenendo in debito conto i giorni di effettiva presenza
a lavoro del ricorrente, in base ai dati emergenti dai cartellini.
Successivamente alla dichiarazione di nullità delle domande, parte ricorrente, in data
5.5.2025, ha integrato l'atto introduttivo e ha depositato nuovi conteggi.
Con nota di replica depositata in data 26 maggio 2025 parte resistente presentava le proprie osservazioni in ordine ai nuovi conteggi, indicando errori nell'indicazione dei giorni domenicali e individuando il danno da usura solo per i periodi lavorativi protrattisi ininterrottamente per oltre 12 giorni.
3 Nel venire a decidere la presente controversia, si ritiene opportuno e comunque rispondente ai criteri di cui al d.m.
8.8.2023 ex art. 46 disp. att. c.p.c., provvedere ad una analisi per punti specifici delle questioni in fatto e in diritto poste dalla causa in decisione.
1)sulla normativa contrattuale in ordine alla reperibilita' attiva e passiva
L'art. 7, commi 1, 6 e 9 del CCNL integrativo 20.9.2001, comparto sanità recita:
“
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore.
9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del
CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.”.
L'art. 40 dispone:
1.Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3 del
CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell' anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente….omissis
4
7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.”
La disciplina successiva ha contenuti analoghi.
L'art. 28 comma 6 CCNL 2016 – 2018 dispone: “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.
In caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l'art. 40 del CCNL integrativo del 2001 – Banca Ore.
L'art. 31, comma 6 prevede: “Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
L'art. 44, comma 6, CCNL 2019 – 2021 sanità del 3.11.2022 prevede:
“Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale” (c.d. reperibilita' passiva, ndr).
In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l'art. 48.
L'art. 48 disciplina il funzionamento della c.d. Banca delle ore:
“1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 47, comma 2 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso.
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3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 8 dell'art. 47 (Lavoro straordinario), che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente. …omissis
6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 6 (Lavoro straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40 (Banca delle ore) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999”.
L'art. 47, comma 6, CCNL 2019 – 2021 prevede:
“In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore”.
Queste disposizioni disciplinano la reperibilità c.d. passiva ed attiva sotto il profilo retributivo mentre il riposo compensativo senza riduzione di debito orario, da chiedersi a cura del lavoratore timbrando un apposito codice, è previsto esclusivamente con riferimento alla c.d. reperibilità passiva in giornata festiva.
Con riguardo alla c.d. reperibilità attiva, è previsto che il dipendente che abbia aderito alla
Banca ore, in alternativa alla richiesta di pagamento straordinario, possa accantonare le ore e richiederle poi o in retribuzione o come riposo compensativo, da intendersi con riduzione del debito orario, come in tutti i casi in cui non sia altrimenti specificato;
che il dipendente che non abbia aderito alla Banca ore, qualora non richieda il trattamento per lavoro straordinario, può chiedere il riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.
Nulla invece è specificatamente previsto in merito al riposo domenicale non goduto.
Ciò premesso la Suprema Corte cfr. (Cassazione civile, sez. lav. – 18.3.2016, n. 5465), per quanto qui interessa, ha statuito: “va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della , il comma 6, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo .. "senza Contr
6 riduzione del debito di orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa, posto che, ove la prestazione venga resa, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale.
Il comma 5, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva (e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede solo il diritto del dirigente a percepire, oltre alla indennità stabilita dallo stesso comma, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale (art. 14 del CCNL 3.11.2005
e art. 21 del CCNL 5.12.1996).
Ne discende che, ove il dirigente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o in alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina contrattuale pienamente conforme al precetto inderogabile dettato dall'art. 9 del d.l.gs n. 66/2003, sicchè deve essere esclusa la nullità della clausola, dichiarata dal Tribunale di Massa””.
2) riposo domenicale, normativa contrattuale e legale: riposo compensativo con o senza riduzione del debito orario
Con riguardo al riposo settimanale, l'art. 20 CCNL 1.9.1995 del comparto sanita' (che si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti) prevede al comma 2: “ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il
7 riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.”
L'art. 29, comma 2 CCNL 2016 – 2018 Area Comparto dispone: “ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.
L'art. 45, comma 2, CCNL 2019- 2021 Area Comparto prevede:
"1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato....”.
Dunque: ove per esigenze di continuità del servizio pubblico essenziale il dipendente non possa fruire di riposo domenicale, è previsto il godimento di un riposo “sostitutivo” da fruirsi il prima possibile e di norma nella settimana successiva.
Il D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 -attuazione delle direttive 93/104/ce e 2000/34/ce concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro- all'art. 9, comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone:
“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (le parole evidenziate sono state aggiunte dall'art. 41, co. 5, d.l. n.
112/2008).
Nella contrattazione collettiva non è previsto alcunchè relativamente alla situazione di cui si discute in cui il riposo non sia riconosciuto e ciò è logico rappresentando esso una patologia del sistema in cui la condotta datoriale è illecita, in quanto contrastante con l'art. 36, III comma Costituzione.
Quindi, tale riposo, differito ad altra giornata non festiva, va trattato come riposo domenicale, deve essere retribuito (non incidendo sulla retribuzione tabellare mensile), e
8 non può produrre debito orario e/o determinare un saldo orario negativo (-6 ore). E quindi, nel caso di mancato riposo domenicale in ragione della reperibilita' cd. attiva, oltre alla maggiorazione per lavoro straordinario festivo ed all'indennita' di reperibilita', entro la settimana successiva deve essere accordato, anche in assenza di richiesta del dipendente, un riposo settimanale retribuito, con riduzione del debito orario, senza decurtazioni del saldo orario risultante dai cartellini presenza (che darebbero luogo, prima o poi, ad una richiesta aziendale di recupero dell'orario mancante o ad una domanda di pagamento del numero di ore risultanti dal saldo negativo).
E ciò in quanto, ove si disponesse diversamente non si farebbe che introdurre artatamente la stessa disciplina prevista per la c.d. reperibilita' passiva.
Si aggiunga un'ulteriore considerazione: la concessione di un riposo compensativo discende direttamente dalla legge (v. art. 17, comma iv d.lgs. n. 66/2003) e un riposo non retribuito integra una sospensione delle reciproche obbligazioni, non valutabile come riposo compensativo del riposo domenicale non goduto.
3)il parere Aran
La Ausl, per sostenere la legittimità della concessione di un riposo compensativo senza riduzione di debito orario a fronte di un riposo domenicale non goduto in ragione della reperibilità c.d. attiva, ha invocato il parere reso nel gennaio 2025 che ha ribadito Tes_1 quello del 2023, secondo cui “in caso di chiamata ovverosia p.d. attiva (sia essa cadente in giorno festivo o in orario notturno) il comma 5 prevede espressamente che, in alternativa al pagamento dello straordinario, può pervenire dal dirigente la richiesta di recupero orario con corrispondente riduzione del debito orario in luogo del pagamento dello straordinario purchè si sia assolto il debito orario nei termini ivi previsti. Qualora poi le ore di chiamata sospendano le 11 ore consecutive di riposo, il relativo recupero deve avvenire nelle modalità previste dal comma 8 dell'art. 27. Premesso quanto sopra, il comma 3 dispone espressamente che va comunque garantito il riposo settimanale. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 28, commi 2 e 3 e al principio della necessità del riposo settimanale sancito dall'art. 36 della costituzione, qualora il servizio di disponibilità passiva, cada nel giorno di riposo settimanale si dovrà riconoscere, anche senza la richiesta del dirigente, un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario altrimenti si configurerebbero due giorni di riposo settimanale anziché uno
(quello in cui è stato reperibile più il riposo compensativo con riduzione del debito orario). Ne consegue che nella settimana in cui utilizza il riposo compensativo conseguente alla giornata di reperibilità effettuata, il
9 dipendente deve comunque garantire l'orario previsto per la settimana in corso, con opportuna articolazione della propria prestazione nei restanti giorni. Mentre, qualora nel giorno di riposo settimanale il dirigente abbia anche prestato pronta disponibilità attiva al dirigente spetta - oltre al recupero della giornata nei termini sopra descritti - per quelle sole ore, o il pagamento dello straordinario o il recupero orario a richiesta del dirigente come previsto al comma 5.”
Tuttavia detto parere non può che essere coordinato con le disposizione contenute nei
CCNL nonché, sul punto vedi infra, con la giurisprudenza della Suprema Corte.
L'art. 27 del CCNL dell'area sanita' triennio 2016 – 2018 al comma 3 prevede che il servizio di pronta disponibilità, limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi, debba garantire il riposo settimanale.
Il comma 8 prevede: “Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo;
nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.……..”
L'art. 28 (Riposo settimanale) ai primi tre commi dispone:
“
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. n. 66/2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.”
Dunque leggendo il parere coerentemente alle disposizioni contrattuali sopra Tes_1 riportate, si conferma l'interpretazione sulla base della quale oltre al pagamento dello straordinario o al riposo compensativo senza riduzione del debito orario, al dipendente spetta anche il recupero della giornata domenicale lavorata in regime di reperibilità attiva.
Il “recupero della giornata nei termini sopra descritti”, non necessariamente deve essere riferito al riposo compensativo senza riduzione del debito orario, potendo riguardare le modalità previste dal comma 8 dell'art. 27.
10 Non ritiene viceversa questo giudicante meritevole di accoglimento l'interpretazione proposta da parte resistente sia perchè il parere non è vincolante, sia perché, ancor più, certamente non può porsi in contrasto con le norme di legge e la giurisprudenza della
Suprema Corte, nonché con le stesse disposizioni del CCNL. Ciò in quanto diversamente opinando, se ad esempio per effetto del servizio di pronta disponibilità il dipendente lavorasse, dieci domeniche all'anno e non gli venisse concesso, anche in difetto di domanda, il riposo compensativo senza riduzione del debito orario entro la settimana successiva, il predetto osserverebbe soltanto 42 riposi settimanali retribuiti e non 52.
Il ragionamento di parte resistente conduce all'effetto paradossale di equiparare chi la domenica ha lavorato con chi ha invece riposato;
al lavoratore che ha prestato il servizio di pronta disponibilità spetterebbe in più soltanto lo straordinario domenicale (oppure, in alternativa, un riposo con riduzione del debito orario nei tempi concordati in ragione delle esigenze tecnico-organizzative), mentre, nel caso di scelta del pagamento delle ore a titolo di straordinario, il lavoratore perderebbe, in termini assoluti, il riposo o potrebbe beneficiarne soltanto senza riduzione del debito orario e, quindi, lavorando di più nei giorni o nelle settimane successivi.
Non scalfisce il ragionamento sin qui svolto il rilievo operato da parte resistente che in concreto non venga operata alcuna riduzione dello stipendio perché lo stesso è calcolato su base mensilizzata in quanto il dipendente comunque avrebbe nei mesi a venire un saldo negativo di talchè, per evitare la decurtazione dello stipendio, dovrebbe recuperarlo lavorando oltre il debito orario settimanale, senza vedersi riconoscere la maggiorazione per lavoro straordinario;
riassumendo, il dipendente che ha lavorato la domenica dovrebbe scegliere tra straordinario e riposo compensativo con riduzione del debito orario.
Il che non è assolutamente condivisibile, spettando entrambi.
4) inadempimento contrattuale
Da sottolineare, a questo punto, che non può parlarsi di inadempimento contrattuale o di condotta illecita generatrice di responsabilità datoriale nell'ipotesi in cui il lavoro domenicale sia prestato nell'ambito di istituti previsti contrattualmente (nella specie il
Servizio di Pronta Disponibilità previsto da tutti i CCNL succedutisi nel tempo), purché ciò avvenga nel perimetro consentito dalla legge prevista per i servizi di pubblica utilità (v.
11 art. 9 dlgs n. 66/2003) e il riposo venga non soppresso, ma spostato nei limiti temporali previsti dalle disposizioni normative.
Avuto riguardo alla norma legislativa applicabile ratione temporis, deve concludersi che la responsabilità datoriale viene in rilievo soltanto a partire dal tredicesimo giorno
(compreso) di lavoro continuativo, mentre nei giorni precedenti, dall'ottavo al dodicesimo giorno, è ancora possibile la concessione del riposo compensativo, anche in assenza di domanda del dipendente, e non può dirsi che lo stesso sia stato definitivamente soppresso. Il quattordicesimo giorno, domenica, non può fungere da riposo compensativo, essendo già destinato al riposo relativo alla seconda settimana.
La Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI - 25/08/2022, n. 25336) ha ribadito, tra l'altro, che: “…né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno (Cass. n.
41891/2021; Cass. n. 41273/2021)”.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha statuito che si tratta di danno presunto (ex multis cfr. Cass. sentenza n. 33550/2018 con cui è stato ribadito
“…. che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno..." (Cass. SSUU 142/2013; Cass. 24563/2016, 16665/2015, 24180/2013)”.
Da questo punto di vista non ritiene questo giudicante accoglibile l'eccezione di parte resistente secondo la quale il danno sarebbe qui da escludersi in presenza di norme legittimanti il lavoro domenicale atteso che perché tale ragionamento possa essere condiviso è necessario che sia concesso un riposo compensativo o “sostitutivo”, retribuito, entro i limiti temporali inderogabilmente previsti dalla legge (oggi 14 giorni) e non che si addivenga alla definitiva soppressione del riposo settimanale. Chi lavora in settori di pubblica utilità non può, sol per tale ragione, subire un sacrificio personale gravoso e protratto nel tempo.
5)prescrizione decennale e quinquennale
12 La prescrizione è certamente quinquennale nei casi in cui il riposo compensativo venga concesso, ma senza riduzione del debito orario, cui conseguono, come già rilevato, la necessità di recuperare il saldo negativo con l'effettuazione di ulteriore straordinario non pagato o, in difetto, la decurtazione dello stipendio.
In caso di perdita definitiva dei riposi settimanali invece si discute di risarcimento, e dunque di responsabilità contrattuale soggetta alla prescrizione decennale.
6) risarcimento per definitiva perdita del riposo domenicale e per usura a causa di prestazioni lavorative protratte consecutivamente oltre il dodicesimo giorno: quantum
Parte ricorrente ha quantificato il risarcimento per riposi domenicali non goduti nell'importo pari alla retribuzione giornaliera, maggiorato in via equitativa del 30% per la maggiore penosità del lavoro domenicale, in quanto prestato nel giorno dedicato al riposo.
Tale parametro, mutuato dalla maggiorazione prevista contrattualmente per il lavoro festivo, pare equo.
Per la quantificazione del danno da usura psico-fisica sono stati utilizzati i criteri indicati dal CTU nell'ambito di pregressi contenziosi inter partes transatti in appello: il 30% della retribuzione giornaliera nel tredicesimo giorno di lavoro consecutivo, il 32% nel quattordicesimo, il 34% nel quindicesimo e così via, cioè con aumento del 2% per ogni giornata lavorata consecutivamente successivamente al mancato riposo domenicale, fino al godimento del successivo riposo settimanale.
Anche tali parametri paiono equi, considerato che l'usura aumenta progressivamente man mano che aumentano le giornate lavorate in assenza della pausa destinata al reintegro delle energie psico-fisiche: se si verificano interruzioni del servizio a qualsiasi titolo (ferie, malattia ed altre causali di assenza), non deve farsi luogo a risarcimento da usura che non puo' esserci fenomenicamente.
Possono essere utilizzati i nuovi conteggi depositati da parte ricorrente a seguito della dichiarazione di nullità, previa decurtazione delle date infrasettimanali non coincidenti con la domenica con la precisazione che non è stato depositato alcun apposito conteggio relativo alle date in cui è stato concesso un riposo compensativo senza riduzione del debito orario.
13 Non vi sono crediti prescritti atteso che l'atto interruttivo del termine decennale di prescrizione, ossia il precedente ricorso promosso da è stato notificato in data Pt_1
26.7.2019 (doc. sub 18 del ricorso introduttivo) e le richieste di parte ricorrente decorrono da ottobre 2009.
Le date utili individuate dalla decidente sono quindi le seguenti:
8.11.2009; 24.1.2010; 28.2.2010; 23.5.2010; 27.6.2010; 4.3.2010; 15.3.2015; 16.8.2015;
13.9.2015; 18.10.2015; 15.11.2015; 24.1.2016.
Al fine di quantificare il danno derivante da riposi domenicali non goduti e persi definitivamente si può utilizzare, come base di calcolo, la retribuzione giornaliera, così come indicata dal ricorrente, aumentata del 30% per ogni singola giornata.
Può quindi essere liquidato in via equitativa l'importo di € 1.066,40 per il predetto titolo.
Per quanto concerne il danno da usura deve essere preso in considerazione, si ripete ancora, solo il lavoro svolto continuativamente oltre il dodicesimo giorno, quindi i seguenti periodi: gennaio 2010 dal 18 (giorno lavorato) al 31 (riposo successivo); febbraio -marzo 2010 dal 22 febbraio al 7 marzo;
maggio 2010 dal 17 al 30; giugno 2010 dal 21 al 2 luglio;
febbraio 2012 dal 27 marzo al 11 marzo;
marzo 2015 dal 9 al 22; agosto 2015 dal 10 al 23; settembre 2015 dal 7 al 20; ottobre 2015 dal 12 al 25; novembre 2015 dal 9 al 22; gennaio 2018 dal 18 al 27.
Il danno da usura, quindi, calcolato nel 30% della retribuzione per il tredicesimo giorno, e di ulteriore 2% per ogni giorno successivo, può essere complessivamente quantificato in €
225,78.
Non può essere, invece concesso il danno da usura conseguente al giorno successivo al settimo giorno lavorato, così come richiesto da Pt_1
Sostiene parte ricorrente nell'atto introduttivo che qualora abbia avuto una giornata di riposo all'interno della settimana in cui poi la domenica è stata chiamata in reperibilità
14 attiva (così continuando senza il riposo domenicale a lavorare), la settima giornata lavorativa si sia concretizzata non la domenica ma quella giornata nella successiva settimana rispetto all'ultima giornata non lavorativa (ad esempio il lavoratore riposa il mercoledì, lavora la domenica e la settimana successiva supera i sette giorni il mercoledì).
Tale assunti sono totalmente svincolati dalle previsioni legislative e collettive che regolano la materia de qua.
Nulla è dovuto a tale titolo.
Quanto alla richiesta di parte resistente di ridurre l'importo del risarcimento per il concorso del lavoratore, in ragione della mancata contestazione da parte di questi circa la mancata attribuzione del riposo compensativo, la stessa è infondata, dovendo il riposo domenicale e quello sostitutivo di tale riposo essere riconosciuti anche in difetto di una richiesta da parte del dipendente, a differenza del riposo compensativo senza riduzione del debito orario facente parte del trattamento previsto dal CCNL per la reperibilità.
Relativamente alle spese infine, si ritiene opportuno attesa la parziale soccombenza, compensarla per il 50% tra le parti, ponendo a carico del (parziale) soccombente resistente il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) dichiara che parte ricorrente, oltre al trattamento economico previsto dal
CCNL, aveva diritto ex lege ad usufruire di un riposo compensativo (con riduzione del debito orario), in luogo del riposo settimanale perduto, allorché il servizio conseguiva a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale
(c.d. reperibilità attiva);
2) dichiara tenuta e condanna la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da perdita
(definitiva) del riposo settimanale domenicale e da usura psico fisica subito da parte ricorrente per l'attività svolta nel periodo di causa nelle giornate di domenica in cui la predetta è stata chiamata al lavoro per reperibilità domenicale
(c.d. reperibilità attiva) e nelle giornate successive al dodicesimo giorno di lavoro consecutivo fino al godimento del riposo settimanale;
15 3)liquida in via equitativa, a tali titoli, la complessiva somma di €. 1.292,18, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo o la rivalutazione monetaria, se maggiore;
4)liquida le spese di lite in €. 2.626,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 50% tra le parti e ponendo il restante 50% a carico del resistente;
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 9 giugno 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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