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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1614 /2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.1614/ 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1614 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
C.F./P.I. to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. GARGANO ATTILIO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
C.F./P.I. , e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2
dall'avv. FIMIANI ALFONSO MARIA, presso cui elettivamente domicilia;
E
.F./P.I. , in persona del l..r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in CP_2 P.IVA_1 atti, dall'avv. PISCITELLI LUCIA, presso cui elettivamente domicilia;
E
, come in atti generalizzato;
Controparte_3
, come in atti generalizzato;
Controparte_4
, come in atti generalizzata;
CP_5
RESISTENTI Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione compensi CTU.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. adiva l'intestato Tribunale onde richiedere: Parte_1
“in via preliminare ed ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 150/2011 sospendere l'esecutività dei decreti di liquidazione del compenso opposti. Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, voglia
l'adito Magistrato revocare i decreti di liquidazione impugnati con conseguente drastica riduzione delle vacazioni da riconoscere ai CC.TT.UU. ed in applicazione del criterio di liquidazione di cui all'art. 53 del DPR 115/2002 dettato per le ipotesi in cui l'incarico viene conferito ad un collegio di ausiliari liquidare al singolo CTU la somma di €. 821,53 per onorario (per 100 vacazioni) e, quindi, un compenso globale pari ad €. 1.478,75 oltre ad €. 100,00 per spese;
liquidare, inoltre, alla dott.ssa per le prestazioni rese nel periodo dal 22/06/2022 al 04/01/2023 l'ulteriore somma Controparte_1 di €. 30,98 per onorari (per 3 vacazioni) ponendo il pagamento di tutte tali somme a carico dell' o, in subordine a carico di entrambe le parti in egual misura. Con invito ai CP_2 resistenti dott.ssa dott. dott. , in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 CP_2 persona del legale rapp.te p.t., e sig.ra a costituirsi ai sensi, nelle forme e nel termine CP_5 stabiliti dall'art. 281-undecies c.p.c. (…)”
Si costituivano e la , le quali contestavano tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 CP_2 ed eccepito, e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Non si costituivano il la e il CP_3 CP_5 CP_4
Alla prima udienza il giudice rilevava che uno dei resistenti, , era deceduto prima Controparte_4 della notifica dell'atto introduttivo e rinviava, pertanto, la causa, per la decisione, all'udienza del
12/03/2025, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note di trattazione scritta. Lette le note ritualmente depositate decide la controversia con la presenza sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Preliminarmente deve rilevarsi che in tema di invalidità della notifica dell'atto di citazione indirizzata ad un soggetto già deceduto al momento dell'introduzione del giudizio, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “[…] la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi
o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto già deceduto al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 11688/2001; n.
12292/2001; n. 2023/1993). Sono, perciò, affette da nullità insanabile sia sentenza di primo che quella di secondo grado. Tale invalidità è, peraltro, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. civ., sez. II, 06/06/2013, n. 14360).
È di evidenza che il decesso della parte prima della costituzione del rapporto giuridico processuale non consente neppure di ipotizzare la litispendenza e, con essa, si esclude l'operatività dell'interruzione ex art. 299 e ss c.p.c., che per sua natura presuppone l'esistenza di detto rapporto, nonché la possibile rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi della parte defunta, atteso che la loro eventuale costituzione non varrebbe a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza.
Del resto, l'ipotesi dell'inesistenza della notificazione dell'atto processuale è del tutto diversa, per presupposti e regime di sanatoria del vizio, da quella della nullità: l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali, in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (come, appunto, ove la stessa risulti formalmente eseguita presso persona già deceduta), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; ne deriva, in punto di regime giuridico applicabile, che mentre la nullità della notificazione è sanabile secondo il meccanismo di cui all'art. 164 c.p.c., l'inesistenza giuridica è vizio talmente grave da non ammettere alcuna sanatoria processuale.
Occorre aggiungere, poi, che sarebbe affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile” (Cass. civ., sez. I, 18/09/2001, n. 11688).
Ebbene nel caso di specie appare evidente, come dichiarato dallo stesso difensore del ricorrente, il decesso di una delle parti ben prima dell'introduzione del giudizio, con conseguente inesistenza della notifica.
Essendo la notifica inesistente, ed essendo il resistente deceduto prima dell'instaurazione del rapporto processuale, la inesistenza non può essere in alcun modo sanata dalla notifica agli eredi che sarebbe stata valida o nel caso in cui gli stessi fossero stati direttamente citati in giudizio nella qualità, o laddove il rapporto processuale, instauratosi a seguito della regolare notifica, fosse stato interrotto e, conseguentemente, riassunto, nei termini.
Nel caso di specie si ritiene, inoltre, che il rapporto processuale instaurando rientra nell'ambito di applicazione dell'art 102 c.p.c..
Dato, infatti, per incontestato, che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto di liquidazione
CTU, sussiste litisconsorzio necessario tra il CTU e tutte le parti del giudizio (così Cass. civ. ordinanza n. 32005 del 05/11/2021), deve parimenti ritenersi che nell'ambito di tale rapporto necessario rientri anche l'ipotesi in cui sia nominato un collegio peritale. L'attività dei CC.TT.UU, infatti, è unitaria, e unitariamente deve essere esaminata ai fini di una eventuale revisione del decreto di liquidazione per cui, nell'ambito del giudizio proposto, non si può prescindere dalla presenza di una o più delle parti coinvolte. Dal momento che il rapporto giuridico processuale non si è costituito, sin dall'origine, con uno dei litisconsorti necessari, risulta impossibile, per questo Giudice, esaminare il merito della lite, conseguendone, altrimenti, l'emanazione di una sentenza radicalmente nulla.
Alla luce delle argomentazioni supra sviluppate, va dichiara la inesistenza giuridica della notifica nei confronti del resistente e la conseguente nullità del giudizio. CP_4
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti dei resistenti costituiti e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi, e con la riduzione del 50% stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la inesistenza giuridica della notifica nei confronti del resistente e per CP_4
l'effetto la nullità del presente giudizio anche nei confronti degli altri resistenti litisconsorti necessari;
b) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 850,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso);
c) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della delle spese di lite, che CP_2 liquida in complessivi € 850,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso); depositato telematicamente in data 08/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.1614/ 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1614 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA
C.F./P.I. to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. GARGANO ATTILIO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
C.F./P.I. , e rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2
dall'avv. FIMIANI ALFONSO MARIA, presso cui elettivamente domicilia;
E
.F./P.I. , in persona del l..r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in CP_2 P.IVA_1 atti, dall'avv. PISCITELLI LUCIA, presso cui elettivamente domicilia;
E
, come in atti generalizzato;
Controparte_3
, come in atti generalizzato;
Controparte_4
, come in atti generalizzata;
CP_5
RESISTENTI Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione compensi CTU.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. adiva l'intestato Tribunale onde richiedere: Parte_1
“in via preliminare ed ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 150/2011 sospendere l'esecutività dei decreti di liquidazione del compenso opposti. Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, voglia
l'adito Magistrato revocare i decreti di liquidazione impugnati con conseguente drastica riduzione delle vacazioni da riconoscere ai CC.TT.UU. ed in applicazione del criterio di liquidazione di cui all'art. 53 del DPR 115/2002 dettato per le ipotesi in cui l'incarico viene conferito ad un collegio di ausiliari liquidare al singolo CTU la somma di €. 821,53 per onorario (per 100 vacazioni) e, quindi, un compenso globale pari ad €. 1.478,75 oltre ad €. 100,00 per spese;
liquidare, inoltre, alla dott.ssa per le prestazioni rese nel periodo dal 22/06/2022 al 04/01/2023 l'ulteriore somma Controparte_1 di €. 30,98 per onorari (per 3 vacazioni) ponendo il pagamento di tutte tali somme a carico dell' o, in subordine a carico di entrambe le parti in egual misura. Con invito ai CP_2 resistenti dott.ssa dott. dott. , in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 CP_2 persona del legale rapp.te p.t., e sig.ra a costituirsi ai sensi, nelle forme e nel termine CP_5 stabiliti dall'art. 281-undecies c.p.c. (…)”
Si costituivano e la , le quali contestavano tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1 CP_2 ed eccepito, e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Non si costituivano il la e il CP_3 CP_5 CP_4
Alla prima udienza il giudice rilevava che uno dei resistenti, , era deceduto prima Controparte_4 della notifica dell'atto introduttivo e rinviava, pertanto, la causa, per la decisione, all'udienza del
12/03/2025, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note di trattazione scritta. Lette le note ritualmente depositate decide la controversia con la presenza sentenza, allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Preliminarmente deve rilevarsi che in tema di invalidità della notifica dell'atto di citazione indirizzata ad un soggetto già deceduto al momento dell'introduzione del giudizio, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “[…] la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi
o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto già deceduto al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 11688/2001; n.
12292/2001; n. 2023/1993). Sono, perciò, affette da nullità insanabile sia sentenza di primo che quella di secondo grado. Tale invalidità è, peraltro, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. civ., sez. II, 06/06/2013, n. 14360).
È di evidenza che il decesso della parte prima della costituzione del rapporto giuridico processuale non consente neppure di ipotizzare la litispendenza e, con essa, si esclude l'operatività dell'interruzione ex art. 299 e ss c.p.c., che per sua natura presuppone l'esistenza di detto rapporto, nonché la possibile rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi della parte defunta, atteso che la loro eventuale costituzione non varrebbe a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza.
Del resto, l'ipotesi dell'inesistenza della notificazione dell'atto processuale è del tutto diversa, per presupposti e regime di sanatoria del vizio, da quella della nullità: l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali, in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (come, appunto, ove la stessa risulti formalmente eseguita presso persona già deceduta), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; ne deriva, in punto di regime giuridico applicabile, che mentre la nullità della notificazione è sanabile secondo il meccanismo di cui all'art. 164 c.p.c., l'inesistenza giuridica è vizio talmente grave da non ammettere alcuna sanatoria processuale.
Occorre aggiungere, poi, che sarebbe affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile” (Cass. civ., sez. I, 18/09/2001, n. 11688).
Ebbene nel caso di specie appare evidente, come dichiarato dallo stesso difensore del ricorrente, il decesso di una delle parti ben prima dell'introduzione del giudizio, con conseguente inesistenza della notifica.
Essendo la notifica inesistente, ed essendo il resistente deceduto prima dell'instaurazione del rapporto processuale, la inesistenza non può essere in alcun modo sanata dalla notifica agli eredi che sarebbe stata valida o nel caso in cui gli stessi fossero stati direttamente citati in giudizio nella qualità, o laddove il rapporto processuale, instauratosi a seguito della regolare notifica, fosse stato interrotto e, conseguentemente, riassunto, nei termini.
Nel caso di specie si ritiene, inoltre, che il rapporto processuale instaurando rientra nell'ambito di applicazione dell'art 102 c.p.c..
Dato, infatti, per incontestato, che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto di liquidazione
CTU, sussiste litisconsorzio necessario tra il CTU e tutte le parti del giudizio (così Cass. civ. ordinanza n. 32005 del 05/11/2021), deve parimenti ritenersi che nell'ambito di tale rapporto necessario rientri anche l'ipotesi in cui sia nominato un collegio peritale. L'attività dei CC.TT.UU, infatti, è unitaria, e unitariamente deve essere esaminata ai fini di una eventuale revisione del decreto di liquidazione per cui, nell'ambito del giudizio proposto, non si può prescindere dalla presenza di una o più delle parti coinvolte. Dal momento che il rapporto giuridico processuale non si è costituito, sin dall'origine, con uno dei litisconsorti necessari, risulta impossibile, per questo Giudice, esaminare il merito della lite, conseguendone, altrimenti, l'emanazione di una sentenza radicalmente nulla.
Alla luce delle argomentazioni supra sviluppate, va dichiara la inesistenza giuridica della notifica nei confronti del resistente e la conseguente nullità del giudizio. CP_4
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti dei resistenti costituiti e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri minimi, stante l'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi, e con la riduzione del 50% stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara la inesistenza giuridica della notifica nei confronti del resistente e per CP_4
l'effetto la nullità del presente giudizio anche nei confronti degli altri resistenti litisconsorti necessari;
b) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 850,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso);
c) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della delle spese di lite, che CP_2 liquida in complessivi € 850,00, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso); depositato telematicamente in data 08/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco