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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2528/2025 R.G. instaurato da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Fumarola, domicilio eletto in Milano, piazza Giovine Italia n. 3,
RICORRENTE
contro
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Maria Carla Omodei Zorini, con domicilio eletto in
Milano, via Savarè n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità civile;
arretrati.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2025, ha Parte_1
convenuto in giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti CP_1
domande: “Accertato il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità con decorrenza dal 1° ottobre 2023; Condannare l' – in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore - a corrispondere alla Sig.ra Parte_1
il relativo trattamento da tale decorrenza (1/10/2023), oltre ai relativi
[...]
interessi sui singoli ratei dalle scadenze al saldo, tenendo conto degli importi già
percepiti a titolo di assegno ordinario di invalidità.” Vinte le spese.
La ricorrente, ricostruita la fattispecie in fatto, ha azionato in giudizio il provvedimento di autotutela del 19 gennaio 2024 emesso dall'ente previdenziale.
Costituendosi in giudizio, ha rappresentato che, a seguito di detto CP_1
provvedimento di autotutela, ha effettuato le seguenti operazioni:
1) eliminazione Assegno di Invalidità n. 002490016008208 dec. 07/2023;
2) liquidazione Pensione di Inabilità n. 002490016008361 con decorrenza dal 10/2023.
L' preannunciava che la prestazione sarebbe stata posta in CP_1
pagamento dal giugno 2025.
ha anche rappresentato che, dal modello TE08 prodotto in giudizio, CP_1
la liquidazione avrebbe determinato arretrati per l'importo € 19.820,59,
somma da portare in compensazione con quelle già ricevute dalla ricorrente a titolo della diversa prestazione di assegno di invalidità già
percepite.
All'udienza del 14 maggio 2025, le difese delle parti hanno chiesto concordemente che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
La difesa attorea ha tuttavia insistito per la liquidazione delle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
La difesa di ha invece insistito per l'integrale compensazione. CP_1
2 Sul punto, pur dandosi atto della collaborativa condotta da parte di CP_1
è innegabile che la parte ricorrente sia stata costretta ad adire l'autorità
giudiziaria per la sua migliore tutela.
va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
parte ricorrente, tenuto conto della brevità del giudizio e del valore economico dello stesso. Con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla CP_1
ricorrente, liquidate in euro 2.300,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 14/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 2528/2025 R.G. instaurato da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Fumarola, domicilio eletto in Milano, piazza Giovine Italia n. 3,
RICORRENTE
contro
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Maria Carla Omodei Zorini, con domicilio eletto in
Milano, via Savarè n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità civile;
arretrati.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/02/2025, ha Parte_1
convenuto in giudizio chiedendo che venissero accolte le seguenti CP_1
domande: “Accertato il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità con decorrenza dal 1° ottobre 2023; Condannare l' – in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore - a corrispondere alla Sig.ra Parte_1
il relativo trattamento da tale decorrenza (1/10/2023), oltre ai relativi
[...]
interessi sui singoli ratei dalle scadenze al saldo, tenendo conto degli importi già
percepiti a titolo di assegno ordinario di invalidità.” Vinte le spese.
La ricorrente, ricostruita la fattispecie in fatto, ha azionato in giudizio il provvedimento di autotutela del 19 gennaio 2024 emesso dall'ente previdenziale.
Costituendosi in giudizio, ha rappresentato che, a seguito di detto CP_1
provvedimento di autotutela, ha effettuato le seguenti operazioni:
1) eliminazione Assegno di Invalidità n. 002490016008208 dec. 07/2023;
2) liquidazione Pensione di Inabilità n. 002490016008361 con decorrenza dal 10/2023.
L' preannunciava che la prestazione sarebbe stata posta in CP_1
pagamento dal giugno 2025.
ha anche rappresentato che, dal modello TE08 prodotto in giudizio, CP_1
la liquidazione avrebbe determinato arretrati per l'importo € 19.820,59,
somma da portare in compensazione con quelle già ricevute dalla ricorrente a titolo della diversa prestazione di assegno di invalidità già
percepite.
All'udienza del 14 maggio 2025, le difese delle parti hanno chiesto concordemente che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
La difesa attorea ha tuttavia insistito per la liquidazione delle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
La difesa di ha invece insistito per l'integrale compensazione. CP_1
2 Sul punto, pur dandosi atto della collaborativa condotta da parte di CP_1
è innegabile che la parte ricorrente sia stata costretta ad adire l'autorità
giudiziaria per la sua migliore tutela.
va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
parte ricorrente, tenuto conto della brevità del giudizio e del valore economico dello stesso. Con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla CP_1
ricorrente, liquidate in euro 2.300,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 14/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
3