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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/06/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Michele Milani PRESIDENTE
Dott. Piero Rocchetti CONSIGLIERE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 620 /2023 R.G.L. promossa da:
( ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Commissario Straordinario, come tale legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il
Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n.
CP_ 9 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. Tommaso Parisi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Franco Pasut, lo difende in forza di procura generale alle liti del 23/1/2023, Rep. 37590, Raccolta
n. 7131, per atti Dott. Notaio in Roma. Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CP_3 C.F._1 CP_4
( ), C.F._2 Controparte_5
( ), C.F._3 Controparte_6
( ), C.F._4 Controparte_7
1 ), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca C.F._5
Perdichizzi del Foro di Bologna, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, Via Dagnini 15, come da procure in atti
APPELLATI
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 1.2.2023
Per gli appellati:
Come da memoria depositata il 2.1.2024
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, diretti al Tribunale di
Novara, gli odierni appellati hanno chiamato in giudizio l' e, CP_2
premesso di essere stati dipendenti e di fruire di pensione CP_8
CP_ presso il Fondo Elettrici , hanno lamentato che l , CP_1 nell'effettuare il calcolo della pensione corrisposta non abbia correttamente applicato il disposto del comma 2 art.3 del D.Lgs.
562/1996, con particolare riferimento alle voci da includere nella
“retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” di cui alla lett.a).
Posto che tale erroneo computo ha determinato la corresponsione di un trattamento pensionistico minore rispetto al dovuto, hanno chiesto, previa riliquidazione della pensione applicando i parametri corretti, la condanna dell' alla corresponsione in loro favore CP_1
delle conseguenti differenze, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito di ciascun ricorso giudiziale.
Costituendosi in giudizio l ha eccepito in via preliminare la CP_2
decadenza ex art.47 DPR 639/70 e, in subordine, la prescrizione ex art.47 bis DPR 639/70; nel merito ha rilevato il difetto di interesse ad
2 agire della parte ricorrente chiedendo la declaratoria di inammissibilità delle domande.
Con sentenza n.262/2023, pubblicata il 10.11.2023, il Tribunale ha accolto i ricorsi e condannato l a ricalcolare il limite dell'80% CP_2
della retribuzione pensionabile di cui alla lettera a) dell'art. 3, D.Lgs.
n. 562/1996, tenendo conto dell'intera retribuzione imponibile prevista per l'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) e, quindi, con riliquidazione del trattamento pensionistico e corresponsione degli arretrati maturati a partire dal 23.12.2019 per i ricorrenti CP_3
e e dal 17.2.2020 per il ricorrente CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 oltre interessi legali, ponendo le spese di lite a carico dell' . CP_1
Ha proposto appello l'I.n.p.s. cui hanno resistito gli appellati.
All'udienza di discussione del 11.4.2022, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sulla base di Cassazione n.3416/2022 il Tribunale ha disatteso l'eccepita carenza di allegazione offerta in merito alla dedotta riduzione dell'importo pensionistico, ha ritenuto che la decadenza ex art.47 D.P.R. n.639/1970, come modificato dall'art. 38, D.L.
n.98/2011, non fosse applicabile all'intera pretesa ma ai soli ratei pregressi oltre il triennio, da individuarsi in relazione alla domanda giudiziale;
nel merito, ha accolto il ricorso richiamando il precedente di questa Corte (sentenza n.238/2022).
L' censura la sentenza per aver il primo Giudice: rigettato CP_2
l'eccezione di genericità della domanda, stante la carente allegazione offerta in merito all'effettivo beneficio derivante dall'applicazione della normativa in questione;
accolto l'eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/70 e succ. modd., senza però dichiarare inammissibili le domande avversarie, come invece imposto dalla predetta norma;
omesso di pronunciarsi in merito all'eccepita
3 prescrizione quinquennale ex art.38, co.1, n.2, lett.d), D.L.n.98/2011 ed, infine, erroneamente applicato la normativa che regola la materia.
L'appello è infondato.
1. Non può dolersi l'appellante che il Tribunale abbia disatteso l'eccepita genericità della domanda nonostante l'assenza di conteggi specifici circa l'effettivo beneficio derivante dall'applicazione della normativa invocata.
Come già affermato nella sentenza impugnata compete all CP_2 dar prova della correttezza del calcolo della pensione “trattandosi del fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico ex lege”(Cass.
n.3416/2022).
Merita inoltre osservare che ancora di recente Cassazione
n.12161/2019, nel ribadire i principi sopra richiamati in relazione alla lettera a) dell'art. 3, D.Lgs. n. 562/1996, ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva “affermato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era basato su una prospettazione del tutto astratta e non già su allegazioni specifiche relative al caso concreto sì da consentire di individuare degli errori di calcolo dell' CP_2
mentre, invece, era chiara la questione posta dal ricorrente e, peraltro, individuata dalla stessa Corte territoriale …. e cioè che
l aveva erroneamente determinato il limite dell'80% della CP_2
retribuzione pensionabile di cui alla lettera a) dell'art. 3 del d.Lgs. n.
562/1996 ponendo alla base del relativo calcolo la retribuzione pensionabile del Fondo Previdenza Elettrici in luogo di quella dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.)”.
Nel caso di specie v'è da rilevare come un “effettivo beneficio” non possa che considerarsi implicito nella determinazione di una base pensionabile maggiore, come quella oggetto di domanda, ossia calcolata con riferimento al parametro sub a) del citato art. 3, D.Lgs
4 n.562/1996, come inoltre si evince dal modello I.n.p.s. 01/M-AUT prodotto in primo grado dagli odierni appellati, seppure in via esemplificativa, senza incontrare contestazione e/o precisazione alcuna da parte dell'Istituto (v.doc.20,21 e che ben rappresenta il differenziale tra la base pensionabile A.G.O. e la base pensionabile
CP_ F.E., quest'ultima considerata dall' ).
2. Ancora di recente Cassazione n.13451/2024 ha ribadito l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, anche alle prestazioni gia' riconosciute alla data di entrata in vigore dell'art. 38 co. 1, lett. d), D.L. n.98/2011, conv. in L. n.111/2011, va applicato il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione
(Cass.n.24772/2022; Cass. n.123/2022; Cass. n.17430/2021; Cass.
n. 28416/2020; Cass. nn.3580 e 29754 del 2019;
Cass.n.16661/2018; Cass. n.7756/2016), con cio' ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
15352/2015.
Secondo la S. C.:
- tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n.13355 del 2014);
-la fattispecie decadenziale è applicabile anche a prestazioni già liquidate, ma a decorrere all'entrata in vigore della nuova disciplina;
-la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed in adesione ai principi generali in materia di decadenza;
-la decadenza non è tombale - vale a dire non travolge i ratei futuri ed infratriennali, con riferimento al carattere fondamentale ed
5 imprescrittibile del diritto a pensione - ma è “mobile”, nel senso che riguarda unicamente le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non eventuali differenze sui ratei futuri e sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza;
Ne consegue che:
-la fattispecie decadenziale di cui all'art.47 D.P.R. 639/70 si applica anche alla pretesa di riliquidazione prospettata dagli odierni appellati, titolari di trattamento pensionistico con decorrenza compresa nel periodo gennaio 2001/gennaio 2006;
-a differenza di quanto sostiene l'Istituto, tale applicazione non determina l'inammissibilità dell'azione, ma incide unicamente sui ratei;
- la decadenza opera nel senso che occorre fare riferimento alla domanda giudiziale e, andando a ritroso da tale data;
- e hanno depositato il ricorso CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
giudiziale diretto ad ottenere detta riliquidazione, il 23.12.2022, ha depositato il ricorso giudiziale il 17.2.2023 e, pertanto, CP_7 risultano non 'colpiti' da decadenza i ratei compresi nell'ultimo triennio, rispettivamente decorrenti dal 23.12.2019 e dal 17.2.2020.
Sul punto deve pertanto essere confermata la sentenza impugnata, con evidente assorbimento dell'eccepita prescrizione quinquennale di cui al terzo motivo d'appello.
3. Nel merito non ritiene il Collegio di discostarsi dal precedente di questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata e seguito da ulteriori pronunce, tutte favorevoli alla tesi degli odierni appellati, per le condivisibili argomentazioni ivi espresse ed esaurienti ogni profilo in contestazione.
<Si dibatte dell'interpretazione dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 16 settembre 1996 n.562 (testo normativo titolato “Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, delle legge 8 agosto 1995,
6 n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell' e dalle aziende CP_8 elettriche private”), che prevede quanto segue:
“L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”.
Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato
l'importo della pensione.
Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo elettrici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive.
La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a) della disposizione esaminata (gli aspetti di divergenza sono in realtà chiariti dalla difesa del … e dalla sentenza impugnata, posto CP_ che l sia in primo grado che in appello si limita a dare per scontata la correttezza dei 'tetti' come individuati dall'Istituto in via CP_ amministrativa), nel senso che l ritiene che l'80% della retribuzione pensionabile debba essere determinata secondo le norme AGO, ma includendo nella base non tutte le voci retributive
7 (come è previsto per la disciplina AGO), ma solo le voci retributive
(più ristrette) previste nella 'base' del Fondo elettrici.
La questione è stata esaminata e decisa dalla Corte di legittimità, che, con una prima sentenza (la n. 1444 del 23.1.2008), esaminando
CP_ la tesi dell' ricorrente in sede di impugnativa (secondo cui occorre fare riferimento alla retribuzione imponibile ristretta del
Fondo elettrici), con motivazione concisa, ma chiara, ha ritenuto la tesi non fondata “giacchè il tenore letterale della disposizione non autorizza tale limitazione, dal momento che la lettera a) nel fare riferimento 'alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti' ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”.
L'orientamento è stato ribadito con la sent. 27.2.2017 n.4888 secondo cui “Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal “fondo elettrici” presso l , CP_2
l'art.3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.562 del 1996 – nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale CP_2 obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) – stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a)
l'ottanta per cento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto per cento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art.1, comma 12, lett. a), della l. n.335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”.
8 Sulla base del citato orientamento e delle considerazioni precedenti, deve essere confermata la statuizione della sentenza di primo grado ove è stato accertato il diritto del …alla riliquidazione del trattamento pensionistico “inserendo nella base pensionabile tutte le voci Pt_1 previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento>> (v. sentenza n.238/2022).
4. Discende dalle argomentazioni esposte, assorbenti ogni altra censura, il rigetto dell'appello. Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza, con condanna dell'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado, con distrazione a favore del difensore, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado liquidate, come da nota, in euro 7.640,60 oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;
Dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 11.4.2024
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott.Michele Milani
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