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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice estensore
- dott. Edoardo Sirza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3596/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOIUDICE Parte_1 C.F._1
GIULIANO e dell'avv. PASTOR FEDERICO;
attore opponente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BRAN ENRICO;
convenuto opposto
avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 88/2024 del
Tribunale di Trieste. pagina 1 di 4
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da citazione
“Voglia L'On.le Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione concessa in data 19/02/2024, in accoglimento dei motivi suesposti, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA: come da comparsa di costituzione
“voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, in via pregiudiziale, di rito: accertata la tardività dell'opposizione, dichiararla inammissibile, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, condannare l'opponente a pagare a
l'importo di euro 2.184.070,83, oltre agli interessi di mora, al tasso contrattuale CP_1
pari alla media aritmetica dei tassi Euribor a tre mesi in essere il mese antecedente ciascuno dei quattro trimestri in esame, maggiorato di sette punti percentuali, dal 19 giugno 2023 al saldo, e oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 7.713,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale, IVA, e imposta di registro in corso di liquidazione, come per legge. in ogni caso: spese rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2024 Parte_1
emesso dal Tribunale di Trieste il 19/02/2024, immediatamente esecutivo, con il quale è stato ingiunto a lui e alla società di pagare in favore di Controparte_2 [...]
(nel proseguo, per brevità, Controparte_1
) la somma di € 2.184.070,83, oltre interessi nella misura convenuta contrattualmente CP_1
fino al saldo e alle spese relative al procedimento monitorio.
pagina 2 di 4 2. A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo aveva allegato di essere entrata, CP_1
nell'esercizio della propria attività istituzionale, nel capitale sociale di CCT Friuli S.p.a., sottoscrivendo in sede di aumento di capitale sociale due milioni di azioni privilegiate dal valore nominale di € 1,00 l'una. Tale operazione era finalizzata a sostenere l'iniziativa imprenditoriale di rilancio del Centro Commerciale sito in Tavagnacco (UD). In CP_1
previsione del successivo smobilizzo della partecipazione il signor e la società Pt_1 [...] avevano fatto una proposta irrevocabile d'acquisto dell'intera partecipazione Controparte_2 di CCT Friuli S.p.a. al prezzo da quest'ultima corrisposto, maggiorato secondo i Parte_2
criteri di cui all'art.
4.1 dell'accordo (doc. 1 convenuto); tale proposta è stata quindi accettata da con raccomandata del 19/04/2023, avendo valutato che gli obiettivi economici CP_1
previsti dall'accordo (art. 3) non erano stati raggiunti.
3. Solo si è opposto al decreto ingiuntivo, allegando che il mancato Parte_1
raggiungimento degli obiettivi previsti dall'accordo non è imputabile agli ingiunti, essendo ricollegabile alla negativa congiuntura economica e in particolare a causa dell'imprevedibile aumento dell'inflazione.
4. si è costituita in giudizio ed in via pregiudiziale ha eccepito che l'opposizione è CP_1
tardiva e quindi inammissibile. Inoltre, ha dedotto che, comunque, l'opponente ha ammesso l'inadempimento, giustificandolo con argomentazioni giuridicamente infondate.
5. L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere in effetti dichiarata inammissibile.
Deve premettersi in generale che l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'attore e che normalmente la relativa prova viene fornita mediante la produzione della documentazione attestante la notifica, non essendo escluso, però, che possa essere data con altri mezzi (cfr. Cass. 1 dicembre 2000 n. 15387). Nel caso di specie non sono stati depositati i documenti relativi al procedimento notificatorio dell'opposizione e non ci sono altri elementi probatori che possano far ritenere tempestiva l'opposizione, che, di conseguenza, va dichiarata inammissibile.
6. L'accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione rende superfluo l'esame dei motivi di opposizione proposti dall'opponente, che comunque sono infondati, non potendosi considerare la particolare congiuntura economica dedotta come causa di impossibilità della prestazione.
pagina 3 di 4 7. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, prendendo a riferimento lo scaglione di valore della causa da € 2.000.001 a 4.000.000 e applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della semplicità della causa, dell'istruzione soltanto documentale e della rinuncia delle parti al deposito di memorie conclusionali.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n.
88/2024 proposta da parte attrice;
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 13.232,00 Parte_1
per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 15/04/2025.
Il Presidente
dott. Francesco Saverio Moscato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice estensore
- dott. Edoardo Sirza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3596/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOIUDICE Parte_1 C.F._1
GIULIANO e dell'avv. PASTOR FEDERICO;
attore opponente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BRAN ENRICO;
convenuto opposto
avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali;
opposizione a decreto ingiuntivo n. 88/2024 del
Tribunale di Trieste. pagina 1 di 4
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da citazione
“Voglia L'On.le Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione concessa in data 19/02/2024, in accoglimento dei motivi suesposti, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA: come da comparsa di costituzione
“voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, in via pregiudiziale, di rito: accertata la tardività dell'opposizione, dichiararla inammissibile, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, condannare l'opponente a pagare a
l'importo di euro 2.184.070,83, oltre agli interessi di mora, al tasso contrattuale CP_1
pari alla media aritmetica dei tassi Euribor a tre mesi in essere il mese antecedente ciascuno dei quattro trimestri in esame, maggiorato di sette punti percentuali, dal 19 giugno 2023 al saldo, e oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 7.713,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale, IVA, e imposta di registro in corso di liquidazione, come per legge. in ogni caso: spese rifuse”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2024 Parte_1
emesso dal Tribunale di Trieste il 19/02/2024, immediatamente esecutivo, con il quale è stato ingiunto a lui e alla società di pagare in favore di Controparte_2 [...]
(nel proseguo, per brevità, Controparte_1
) la somma di € 2.184.070,83, oltre interessi nella misura convenuta contrattualmente CP_1
fino al saldo e alle spese relative al procedimento monitorio.
pagina 2 di 4 2. A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo aveva allegato di essere entrata, CP_1
nell'esercizio della propria attività istituzionale, nel capitale sociale di CCT Friuli S.p.a., sottoscrivendo in sede di aumento di capitale sociale due milioni di azioni privilegiate dal valore nominale di € 1,00 l'una. Tale operazione era finalizzata a sostenere l'iniziativa imprenditoriale di rilancio del Centro Commerciale sito in Tavagnacco (UD). In CP_1
previsione del successivo smobilizzo della partecipazione il signor e la società Pt_1 [...] avevano fatto una proposta irrevocabile d'acquisto dell'intera partecipazione Controparte_2 di CCT Friuli S.p.a. al prezzo da quest'ultima corrisposto, maggiorato secondo i Parte_2
criteri di cui all'art.
4.1 dell'accordo (doc. 1 convenuto); tale proposta è stata quindi accettata da con raccomandata del 19/04/2023, avendo valutato che gli obiettivi economici CP_1
previsti dall'accordo (art. 3) non erano stati raggiunti.
3. Solo si è opposto al decreto ingiuntivo, allegando che il mancato Parte_1
raggiungimento degli obiettivi previsti dall'accordo non è imputabile agli ingiunti, essendo ricollegabile alla negativa congiuntura economica e in particolare a causa dell'imprevedibile aumento dell'inflazione.
4. si è costituita in giudizio ed in via pregiudiziale ha eccepito che l'opposizione è CP_1
tardiva e quindi inammissibile. Inoltre, ha dedotto che, comunque, l'opponente ha ammesso l'inadempimento, giustificandolo con argomentazioni giuridicamente infondate.
5. L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere in effetti dichiarata inammissibile.
Deve premettersi in generale che l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'attore e che normalmente la relativa prova viene fornita mediante la produzione della documentazione attestante la notifica, non essendo escluso, però, che possa essere data con altri mezzi (cfr. Cass. 1 dicembre 2000 n. 15387). Nel caso di specie non sono stati depositati i documenti relativi al procedimento notificatorio dell'opposizione e non ci sono altri elementi probatori che possano far ritenere tempestiva l'opposizione, che, di conseguenza, va dichiarata inammissibile.
6. L'accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione rende superfluo l'esame dei motivi di opposizione proposti dall'opponente, che comunque sono infondati, non potendosi considerare la particolare congiuntura economica dedotta come causa di impossibilità della prestazione.
pagina 3 di 4 7. Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, prendendo a riferimento lo scaglione di valore della causa da € 2.000.001 a 4.000.000 e applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione della semplicità della causa, dell'istruzione soltanto documentale e della rinuncia delle parti al deposito di memorie conclusionali.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n.
88/2024 proposta da parte attrice;
2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 13.232,00 Parte_1
per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 15/04/2025.
Il Presidente
dott. Francesco Saverio Moscato
pagina 4 di 4